Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : relazione ; schema di decreto del Presidente della Repubblica
Art. A rt. Art. verificalisi in Alto Adige, stabilire con questo articolo che, salva la disposizione dell’art, 85, terzo comma dello Statuto, gli atti ufficiali degli organi e degli uffici pubblici nella Regione devono essere redatti in italiano. Aggiunto dalla C. I. al fine di chiarire, coordinando l’art, 84 dello Statuto (principio che nella Regione la lingua ufficiale è quella italiana) col successivo art. 35 (facoltà dell’uso della lingua tedesca nelle adunanze degli organi collegiali della
Regione, delle Provincie e degli enti locali), che, qualora nelle dette adunanze venga fatto uso della indicata facoltà, è obbliga toria l’immediata traduzione del dibattito in lingua italiana se anche uno solo fra gli intervenuti appartenga al gruppo lingui stico italiano. 14. L’art. 85 dello Statuto stabilisce die gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione situati nella Provincia di Bolzano o aventi competenza regionale usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del
richiedente (italiana o tedesca). Si è voluto qui chiarire, nel primo comma, analogamente a quanto fatto a suo luogo in materia scolastica e a quanto stabilito dal disegno di legge in materia di uso della lingua tedesca davanti alla Magistratura, che tale disposizione, costituendo un’eccezione al principio generale che unica lingua ufficiale è l’italiana, riguarda esclusivamente i cittadini italiani di lingua tedesca e quindi non anche le persone di tale lingua che non siano cit tadini. Ma il comma
in esame ha anche un’altra portata, ed è quella di affermare che la corrispondenza in tedesco può essere usata tra uffici e singoli cittadini, non tra ufficio ed ufficio, in omaggio sempre al ripetuto principio che unica lingua ufficiale in tutto lo Stato è quella italiana. Il secondo comma — che sostituisce il secondo periodo del l’unico comma proposto dalla C. M., dove si ripeteva identi camente il secondo periodo del terzo comma del citato art. 85 dello Statuto: « Ove sia avviata d’ufficio
la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del destinatario » — stabilisce che, quando non vi siano sufficienti elementi per stabilire la presunta lingua del destinatario, la corrispondenza viene redatta in ita liano e in tedesco. 85. Aggiunto dalla €. I. nell’intento di rimuovere gl’inconvenienti che possono derivare dalla difficoltà o dalla impossibilità, specie in materia giuridico-amministrativa, di trovare una esatta corri spondenza tra la terminologia italiana e quella tedesca. Al riguardo, e dopo