turbato il rego lare procedimento delle operazioni elet torali, il Presidente della Commissione •elettorale, uditi .gli scrutatori, può di sporre che gli elettori!, i quali abbiano vo ltato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione d'el voto e non rispondono al l'invito di restituire le buste riempite, siano allontanati dalle cabine, previa re stituzione della busta, e siano
riammes si a votane soltanto dopo che abbiano vo tato gli altri elettori presenti, ferma re stando la disposizione 'dell'art. 50, 3. comma, rilguardo al termine ultimo del la, votazione. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale. Questo articolo, in uno agli articoli 46, 47, 50, 52, 53, 54, 55 é 56 e agli arti coli dall'Sl al 96 inclusivo, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nella sala della elezione. Art. 42. Nella sala dove ha luogo la votazione -e fino che l'adnnanza non sia
sciolta gli -elettori non possono occuparsi d'altro og getto che dell'elezione del deputato. Art. 43. Alle ore sette della domenica, per la quale è indetta la votazione, il Presiden te, dopo aver insediato l'ufficio eletto rale della sezione e accertata la sua co stituzione, estrae a sorte le ci-nquie cifre, che nell'ordine stesso in cui .sono estratte concorreranno a formare il bollo, di cui all'articolò 26. ed estrae parimenti a sor gte il numero progressivo delle centinaia Öffnung der Wahlhandlung