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Fogli Annunzi Legali Prefettura Bolzano
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Seite 13 von 21
Datum: 30.07.1940
Umfang: 21
N. S bis — 30-/-XVIII Foglio Annunzi Legali della Provincia di Bolzano 115/13 Sono considerati giorni festivi tutti quelli riconosciuti come tali dallo Sta to agli effetti civili e la festa del pa trono-del luogo ove si svolge il lavoro. Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello che va da un'ora dopo l'A ve Maria fino all'alba, sarà retribuito con una maggiorazione del 20 %. Non si farà luogo a maggiorazioni per il lavoro notturno, quando questo cada in regolari turni periodici, e per

il lavoro domenicale quando venga con cesso il riposo compensativo. Le maggiorazioni di cui sopra, non si assommano, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Art. 12 Riposo settimanale Ai lavoratori è dovuto un riposo settimanale di ventiquattro ore conse cutive possibilmente in coincidenza con la domenica. Art. 13 Sabato fascista A mente del R. iD. 20 giugno 1935- XIII, n. 1010, e del contratto collettivo nazionale 1-7-1935-XI1I, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle

Corporazioni, fase. 119, del 20 luglio 1935-XIII, ali. 705, il lavoro avrà ter- * mine non oltre le ore 13 di ogni sa bato. Trattandosi di un lavoro stagionale ed inderogabile, dalle disposizioni di cui sopra sarà fatta eccezione per i lavoratori di età maggiore degli an ni 21, fermo rimanendo però anche per questi l'obbligo di essere lasciati liberi per almeno 24 pomeriggi in un anno. Art. 14 Ricoveri dei lavoratori I lavoratori sono tenuti a costruirsi i propri ricoveri secondo le loro con suetudini

. I datori di lavoro sono te nuti à fornire il materiale necessario per la costruzione e la copertura dei . ricoveri stessi. Quando i ricoveri, per ordine del datore di lavoro, non vengono disfatti, verrà pagato ai lavoratori un com penso da stabilirsi volta per volta. Nel caso di trasferimento i lavora tori verranno indennizzati per la co struzione del nuovo ricoverò. Art. 15 . . Pronto. soccorso II datore di lavoro curerà . che sul luogo dei lavori si trovi pronta la cas- . setta di pronto , soccorso

ed una barel la per l'eventuale trasporto dei mala ti, feriti, ecc. Art. 16 Acqua I datori di lavoro forniranno l'acqua ai lavoratori quando la sorgènte disti più di 1500 m. dal posto di lavora zione e di attendamento, nella misura di almeno 10 litri giornalieri, per l'u so domestico di ciascun lavoratore. Art. 17 Rifornimenti viveri Nei boschi distanti dall'abitato , ol tre 3 km., il datore di lavoro è tenuto a fornire per l'alimentazione dei lavo ratori, sul posto di lavoro, generi di ' buona

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Fogli Annunzi Legali Prefettura Bolzano
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Seite 12 von 21
Datum: 30.07.1940
Umfang: 21
115/12 Foglio 'Annunzi Legali 'dèlia 1 Provincia'di'Bolzano N- 8 bis — 30-7-XVHì n. 1934, sulla disciplina nazionale , del- / la domanda e dell'offerta di lavoro. Le • 3 richieste verranno fatte dal datore di - lavoro o da un rappresentante in con formità all'accordo interconfederale del 19 aprile 1935-XIII pubblicato sul Bol lettino del Ministero delle Corporazio ni, fase. 121, in data 31-7-1935-XI1I, ali. 732. Art. 2 Durata dell'ingaggio e anticipi - Il datore di lavoro, nel richiedere

i lavoratori, dovrà indicare approssima tivamente la durata dell'ingaggio, per tempo, quantità ed estensione, del la voro, nonché la misura degli anticipi da concedersi ai singoli lavoratori durante il periodo di lavorazione.' Art. 3 Documenti ■- All'atto dell'assunzione i datori di lavoro potranno chiedere ai lavorato ri i seguenti documenti: à) carta d'identità; b) libretto di lavoro c) libretto delle assicurazioni. L'operaio deve dichiarare la propria residenza 'e sègnalare i successivi cam biamenti

. : Art. 4 . Libretto sindacale ■ Fino a quando non sarà completata anche -in agricoltura la distribuzione del . libretto di lavoro, i lavoratori e i datori di lavoro dovranno munirsi del libretto sindacale da ritirarsi pres so le rispettive organizzazioni. : Art.. 5 Visita medica Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia del datore di lavoro a spe se di quest'ultimo. 'Art. 6 . Donne e fanciulli Per. le donne e i fanciulli. valgono le norme di legge. •. Art

il : pertöäö di prova non .venga confermato datore di lavoro ò non intenda ;pet sua volontà rimanere in servizio, avrà diritto alla corresponsione, del : äoto compenso per i giorni di lavoro com piuti, in base al salario previsto ; pel la categoria nella quale avrà lavorato. Ultimato; il periodo'di prova senza che il datore di lavoro o il lavoratore/ab biano fatto • alcuna comunicazione! air l'altra parte, il lavoratore stesso isi intende tacitamente confermato, eiila retribuzione spettantegli non

potràoesj- sere inferiore a ^quella stabilita per.- la categoria nella quale viene, assegnata. AiO ' ° lì Art. 8 .... , Assicurazioni sociali . Per le assicurazioni, sociali (invali dità e vecchiaia, tubercolosi, nuzialità e natalità, infortuni, assegni familia ri) valgono le norme , di legge vigenti. Art. 9 Orario di lavoro- il La durata normale del lavoro ; non potrà eccedere ' le ore 48 settimanali salvo le deroghe o le eccezioni .prei ste dalia legge. Durante il corso del l'orario normale il tempo

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Seite 3 von 21
Datum: 30.07.1940
Umfang: 21
comunicheranno individual mente e per iscritto anche a mezzo delle prima busta paga, dopo la pub blicazione del presente contratto, ad ogni operaio, la categoria alla quale è' assegnato. Art. 3 Lavoro straordinario, lavoro festivo e lavoro notturno Le ore di lavoro straordinario che sommate a quelle ordinarie non por tano la durata complessiva del lavoro ad eccedere le otto ore giornaliere o le 4S settimanali, saranno compensate con la maggiorazione del 10 % (die ci per cento). Le ore di lavoro straordinario

della Società Atesina Esplorazioni. Mi nerarie, . e la Federazione nazionale fascista dei ■lavoratori delle industrie estrattive rap presentata dal suo Commissario cav. Camillo . Nedey Perrier, assistito dal l' avv..Pietro Petrosini e cav. Giulio Jo- vino della Federazione stessa, si è stipulato - conformemente a) verbale di accordo sottoscritto in data odierna tra le due Confederazioni fa sciste degli industriali e dei lavoratori dell'industria - il presente contratto collettivo di lavoro

, integrativo a quel lo nazionale per l'industria mineraria stipulato il 9 maggio 1937-XV e pub blicato sul B. U.-M. C. n. 164 del 31 ottobre 1937 allegato n. 1247, da vale re per gli operai addetti alle miniere della provincia di Bolzano. Art. 1 Declaratòria delle categorie e minimi di paga oraria Interno Capo squadra o capo sciolta - Colui che a capò di una squadra di operai cura e controlla l'espletamento degli ordini ricevuti, provvede eventualmente alla registrazione del lavoro eseguito e partecipa nel

tempo libero anche alla esecuzione del lavoro L. 2.75. Minatore di I.a categoria - Colui al quale è affidato normalmente, come la voro giornaliero, quell'insieme di ope razioni del suo posto di lavoro rappre sentato jialla preparazione dei fori da mina, a mano o con martello, dal ca rico e dall'eventuale brillaménto delle mine, dal disgaggio, dall'armamento e dalle operazioni accessorie (cernita del prodotto, ecc.). E' assegnato a questa categoria anche colui che normalmente è addetto, alla sola

^ di ripiena, di trasporto anche con vagoncino der ma teriale scavato, del legnamele dei ma teriali vari ed altri lavori che noti ri chiedono particolari conoscenze. 'Può essere alle dipendenze di un operaio di categoria al quale deve prestare gli aiuti necessari ed accessori per la buo na riuscita- del lavoro, purché le sue mansioni non rientrino in quelle : spe- cifiche degli' operai qualificati e dei loro aiuti L. 1.97. Esterno: Fabbro L. 2.56 Falegname L. 2.56 Elettricista L. 2.56 Aggiustaferri L. 2.12

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Seite 10 von 21
Datum: 30.07.1940
Umfang: 21
e ■notturno. Il lavoro straordinario sarà compensato con una percentuale di maggiorazione sulla paga base del 10 per cento. Il lavoro festivo sarà retribuito con • una maggiorazione del 20 per cento. ■ 11 lavoro notturno, intendendosi per tale quello che va da un'ora dopo l'A ve Maria fino all'alba, sarà retribuito con una maggiorazione del 20 %. Le maggiorazioni di cui sopra non si sommano, intendendosi che la mag giore assorbe la' minore. Per i lavoratori che svolgono il la voro esclusivamente di notte

.115/10 Foglio Annunzi Legali della Provincia di Bolzano N. S bis — 30-7-XV1II 1956, l'orario normale di lavoro nei vari mesi dell'anno è stabilito nei mo di seguenti i novembre, dicembre, gennaio: ore 7; febbraio, marzo, aprile, maggio, set tembre, ottobre: ore S; giugno, luglio, agosto: ore 9. Art. 5 Lavoro straordinario, festivo e notturno Con riferimento all'art. 12 del con tratto nazionale vengono stabilite le se guenti percentuali di maggiorazione per il lavóro straordinàrio, festivo

la paga base , verrà maggiorata del 20%. Si intende che a detta tariffa non si ap plicheranno le maggiorazioni per il lavoro notturno, se questo si svolge entro i limiti dell'oràrio normale. Art. 6 Indennità di trasferimento Con riferimento all'art. 20 del con tratto nazionale, viene stabilito che qua lora il datore di lavoro comandi i lavoratori fuori azienda, ovvero tra sferisca' di sede quelli fissi, dovrà rim borsare ai lavoratori stessi oltre alle spese di viàggio e di alloggio soste- nute, anche

quelle effettivamente paga te dai lavoratori per il vitto. Art. 7 Malattie e infortùni Tutti i lavoratori debbono essere inscritti alla Mutua malattie per i la voratori agricoli. • Il datore di lavoro è tenuto al ver samento dei contributi paritetici alla Mutua anche per la quota a carico del lavoratore, salvo il diritto di rivalsa suL salario del lavoratore per la quota a carico ' di quest'ultimo. Con riferimento all'art. 22 del con tratto nazionale viene stabilito che ai lavoratori-fissi

contraggono matri monio, un permesso straordinario di una settimana, durante il quale il lavo ratore sarà considerato ad ogni effetto in attività di servizio. Tale permesso è indipendente dalle ferie previste dal presente contratto. I lavoratori semifissi hanno diritto egualmente al permesso di una setti mana, senza retribuzione, fermo rima nendo l'impegno da parte del datore di lavoro! di mantenere invariato il nu mero complessivo di giornate' lavora tive prestabilite. Art. 10 Festività-nazionali Per

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Seite 15 von 21
Datum: 30.07.1940
Umfang: 21
N. 8 bis — 30-7-XVIII Foglio Annunzi Legali deila Provincia di Bolzano 115/15 ratore per la quota a carico di que st'ultimo.' Art. 29 Chiamata o richiamo alle armi o in servizio nella .M.V.S.N. o nella G.I.'L. La chiamata alle armi per l'obbligo di leva risolve di diritto il rapporto di lavoro, restando fermo al lavora tore il diritto alle indennità di licen ziamento che dovessero spettargli in base al disposto dell'art. 25. Il richia mo. alle armi o la chiamata in servi zio con cartolina rosa

nella M.V.S.N. o nella G.I.L. non risòlvono il rap portò di lavoro, ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Per la retribuzione in caso di chia mata nella M.V.S.N. si applicheranno le istruzioni contenute nella circolare del 'Ministero delle Corporazioni del 29 agosto 193S-XViI, n. 5369 di prot. Nel caso di richiamo alle armi di lavoratori assunti per la durata della campagna, il datore di lavoro dovrà corrispondere agli stessi i due terzi del salario giornaliero per un ammon tare

considerato ad ogni effetto.- in attività di servizio. ' Art. 32 Gerarchia e disciplina. Tutti i lavoratori, nei rapporti atti nenti al servizio, dipendono dal con duttore o chi lo rappresenta nell'a zienda e dai capi immediati; essi do vranno pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire cori dili genza il lavoro. assegnato. Art. 33 Distribuzione del lavoro La distribuzione del lavoro, come l'assegnazione del lavoro, la determi nazione del personale occorrente, ed in genere la fissazione dei

criteri e dei metodi per l'andamento del lavoro, so no di competenza del datore di lavoro o di chi per esso. Art. 34 Utensili e materiali 11 lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi necessari, ri manendo ferme però le consuetudini locali vigenti circa la fornitura di tali attrezzi da parte de! datore di lavoro. Tutti i lavoratori hanno il preciso ob bligo di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quan to è stato loro affidato dal datore di lavoro

ed annotato sul libretto sinda cale, con l'indicazione dello stato di uso. 11 lavoratore risponderà delle per dite o dei danni a lui imputabili, il cui ammontare gli verrà trattènuto sul le sue spettanze: Art. 35 Visite di inventario e visite personali Nessun lavoratore può rifiutarsi a qualunque visita che per ordine supe riore venisse disposta a scopo di in ventario degli oggetti affidatigli, sia a scopo di controllo alla cessazione del' lavoro. Art. 36 Norme disciplinari I rapporti tra i lavoratori

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Seite 2 von 21
Datum: 30.07.1940
Umfang: 21
; 3° quadrimestre L. 1.— all'ora. Le parti hanno inteso di fissare dei minimi salariali e non già di appor tare riduzioni alle eventuali paghe su periori - corrisposte agli operai attuai-. mente 'in servizio. Art. 2 - Lavori preparatori e comple mentari : Il tempo entro il quale dovranno ef fettuarsi i lavori complementari e pre paratori di cui all'art. 6 del citato con tratto nazionale di lavoro non potrà comunque superare il limite di mezz'o ra oltre la durata normale giornaliera di lavoro di cui all'art

. 6 del contratto nazionale. Art. 3 - Determinazione e durata dei lavori discontinui: Per gli autisti, i carrettieri, i custo di e i guardiani addetti ai lavori di scontinui o di semplice attesa o di cu stodia, si considera lavoro straordina rio quello eseguito oltre le 10 ore gior naliere, o le 60 settimanali di servizio. Art. 4 - Indennità di trasferta: All'operaio che comandato in tra sferta deve pernottare fuori delle loca lità ove ha sede l'azienda, verrà corri sposta una indennità giornaliera

di Li re 24. : All'operàio che può ritornare 1 in se de per il' pernottaménto verrà' corri sposta una indennità di L. S per ógni pasto. ■ ' 1- • • '• Art. 5 - Maggiorazione per il lavoro straordinario feriale, per il lavoro notturno, per il lavoro festivo, per il lavoro straordinario festivo: Ferme restando le disposizioni' che regolano la materia dell'art. 7 del con tratto nazionale, l'impresa è tenuta a retribuire il lavoratore secondo' le se guenti percentuali di maggiorazione per: il lavoro-straordinario feriale col

20 per cento sulla retribuzione. il lavoro notturno col 40 per cento; il lavoro festivo col 40 per cento ; il lavoro straordinario festivo coL 50 per cento. Le predette percentuali non sono cu- mulaoili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. '■/ Restano ferme le disposizioni di cui all'accordo interconfederale deli'S no vembre 1939, limitatamente al periodo della loro applicabilità. Art. 6 - Maggiorazione di retribuzione per il lavoro a cottimo: - Ogni tariffa deve garantire al lavo ratore

dolci e dell'alcole di I' categoria (Dott. Filippo Ongarato) p. .La Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'alimentazione (Giovanni Margarolo) A CREDITO 330/11 Contratto collettivo di lavoro - integra tivo al contratto nazionale per l'indu stria mineraria 9 maggio 1937-XV - da valére per gli addetti alle miniere dèlia provincia di Bolzano _■ Il 7 giugno 1940-XVIII, in Roma,

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Seite 16 von 21
Datum: 30.07.1940
Umfang: 21
115/16. Foglio/AnnunziiLegali.dellaiProyincia di Bolzano N: 8'bis — 30-7-XVII1 ;a)bche. senza-..^giustificato-; motivo, si -jì '.. assenti od ! abbandoni, il! lavoro, ne, :-jiritardi- l'inizio,,;.-lo .sospenda; o.'ne • v „anticipi '. la-cessazione;: ■ r v b),che 'per ^negligenza arrechi : lievi, danni all'azienda,- alle macchine,'a- J gli attrezzi; c)>che si presenti o si trovi al lavoro •o'in istato -di' ubriachezza; - ' d) che fumi sul luogo ■ di lavoro senza •^.'permesso, ove trattisi

di luoghi co- • perti: ' i- •. .. > .-■/ L'importo delle multe e delle tratte nute che non rappresentino risarci ménto -di danni sarà devoluto a be-' nèficio: della Federazione nazionale fa scista delle Mutue malattie per i lavo ratori- 'agricoli ■ 2) Gon la sospensione dal lavoro per un- giorno o con la multa pari al l'importo di una giornata di lavoro, nei; casi .di recidiva di maggiore gra vita -nelle mancanze di cui al para grafo 1). 3) Gol licenziamento immediato sen za preavviso e indennità nei

casi se guenti: . • ■ a) insubordinazione-grave verso il da- =•• tore di lavoro od un suo rappre- ' -sentante nell'azienda; b):~ danneggiamenti dolosi agli attrez zi, alle coltivazioni, agli stabili; e) .assenza ingiustificata per tre giorni -consecutivi; d)- risse o condanne penali ■ per reati ' comuni; ' ' e) recidiva delle mancanze che abbia no dato luogo alle punizioni previ ste al. paragrafo. 2); f) in tutti quegli altri casi di tale gra vità che non consentono la prose cuzione, anche

provvisoria, del. rap porto idi lavoro. Art. 37 .. . Trapasso di - azienda Il trapasso o cessione dell'azienda non risolve il contratto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti anche per quanto concer ne Crediti di lavoro, nei confronti del nuovo titolare^ qualora non sia stato già' liquidato dal precedente datore di lavoro. Art. 38 Passaggio di mansioni Al lavoratore che viene adibito per un periodo maggiore di sei giorni a mansióni per le quali è stabilito un sa lario' superiore

a quèllo che egli nor malmente percepisce, sarà corrispósto il- salario proprio della, nuova mangio ne, durante il-periodo per ii quale re sta adibito. ... Al- lavoratore -che viene temporanea mente adibito .-'a mansioni per:lè quali è stabilito; un- salario inferiore a quel lo normalmente percepito dallo' stesso, il datore di lavoro.-continuerà- a- cor rispondere-: quest'ultimo .salario. ' Art. 39 . ' ^ ' Controversie Tutti i reclami di puro carattere in dividuale dovranno seguire le consue tudinarie

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Seite 20 von 21
Datum: 30.07.1940
Umfang: 21
1-Ì5/2Ò Fogliò'Annunzi Legali della Provincia di:Bolzanó 'N. 8'bis — '3Ó-7-XVIÌ1 Con - \riferimento :àb'dispósto. dell'art;'10'dèi'R.- iD;.L^2I ! ]setìernbré 1Ó3B <••1; >••.! ni- 1906;,: si; convieni che»lao'durata massima»* dei--periodo Öi 'prövä ; degli' apprendisti;' 'là' durata} giornaliera del lavoro degli apprendisti e le con- ¥ ';j; r : dizioni . di ^risoluzione-.del »rapporto .di apprendistata^ f SonpjV-le;,-.medesime vigenti ì peó gli. addetti all'industria ed all'artigianato del legno

.'lavoro òpera per un periodo non superiore ai 6 ■'cinesi'.dalla-loro assunzione,-quando sia necessario per il loro addestra- • \ mento': professionale una ! particolare capacità tecnica.' .. -Art...2 , .. . .Restano fermé le disposizioni di cui j; S Layo.ri-Jüori zona all'accordo interconfederale• 8 -novem- • Agli .operai-.che si recano à lavora- bje 1939-XVIII, limitatamente al pe- re-v-oltre i 5 chilornetri dall'ex cinta riodo della loro applicabilità, daziaria, del: comune- ove ha sede la Art

. 5 azienda, saranno corrisposte le seguen- Cottimi tv;indennità: . .. In riferimento all'art. 14 del contrat- a) v .quando 1,operaio non sia costretto to nazionale di lavoro ed al Contratto a pernottare sul posto L. 7 al nazionale per la disciplina: del lavoro -, „'giorno; -, ...; . a'cottimo, che'si intende qui intègral- b) . quando :1 operaio .sia costretto a mente riportato, del 20 dicembre. 1937- pernottare sul posto L. 16 al giorno: XV, pubblicato sul Bollettino Ufficiale c ) quando l'operaio

è costretto a per- del Ministero delle Corporazioni,' fase, nettare sul posto, ma la ditta for- 170 del 20 gennaio 193S-XVI, all. 5298, nisce l'alloggio 'L. 12. i a maggiorazione del lavoro a cottimo .Art. 3 è fissata nella misura del 15 %. Indennità di licenziaménto Art. 6 e in caso di morte Utensili e materiale Ai sensi del l.o comma dell'art. 29 - [ n riferimento al comma n. 2 del- del contratto nazionale l'indennità di p art , 21 del contratto nazionale, qua- hcenziamento per 1 dipendenti da a- i ora

l'operaio lavorasse con utensili ziende industriali e cooperative, viene di sua proprietà il datore di lavoro fissata nelle seguenti misure: . dovrà corrispondergli annualmente u- a) per il primo anno compiuto di an- na indennità nella misura del 30 % zianità ininterrotta presso la ditta del valore degli utensili, da liquidarsi un giorno (8 ore) di paga normale; j n rate trimestrali. b) per gli anni dal secondo al quarto - 2 giorni (16 ore) per ogni anne Art. .7 compiuto; Solennità retribuite c) per gli

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Seite 5 von 21
Datum: 30.07.1940
Umfang: 21
l'agronomo Giovanni Maratola, Com missario del Sindacato provinciale del le maestranze specializzate agricole, zootecniche e forestali; sentita là Fe- deraz. naz. fascista delle cooperative di lavoro agricolo, rappresentata per de lega del suo Presidente cons. naz. Gio vanni Fabbrici, dall'ing. Luigi Fale- schini, reggente dell'Ente della Coope razione della Provincia di Bolzano; si è stipulato il presente contratto collettivo di la voro da valere per il personale ad detto alle malghe (alpeggio) della

R. D. L. 21-12-193S-XVII, n. 1934, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro. Le richieste verranno fatte dal dato re di lavoro o da un suo rappresen tante in conformità dell'accordo inter- con federai e del 19-4-1935-XIII, pubbli cato sul Bollettino del Ministero delle Corporazioni, fase. 121, in data 31-7- 1935-X1II, allegato 732. Art. 3 Periodo di prova L'assunzione del personale viene fat ta previo un periodo di prova di sette giorni. Durante il periodo di prova è reci proco il diritto

di sciogliere in qua lunque momento il contratto, senza al cun preavviso. Il lavoratore che entro il termine del periodo di prova non venga confermato dal datore di lavoro c non intenda per sua volontà rimanere in' servizio, avrà diritto alla correspon sione del solo- compenso per i giorni di lavoro compiuti in base al salario previsto per la categoria nella quale avrà lavorato. Ultimato il periodo, di prova senza che il datore di lavoro abbia fatto alcuna comunicazione, al l'altra parte, il lavoratore

durante tutta la stagione la vorativa, salvo i casi contemplati nel l'art. 17. Art. 4 Contratto individuale Tra il datore di lavoro e il lavora tore dovrà essere redatto e firmato all'atto dell'assunzione, che'è a tempo determinato (stagionale), un contratto individuale da valere a tutti gli effetti di legge,' conforme al modulo-allegato al presente contratto collettivo e dal quale dovrà anche risultare la data di assunzione. Tale modulo dovrà essere redatto in duplice copia. Art. 5 Libretto sindacale

Fino a quando non sarà completata anche in agricoltura la distribuzione del libretto di lavoro, i lavoratori ed i datori' di lavoro dovranno munirsi

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Seite 8 von 21
Datum: 30.07.1940
Umfang: 21
115/8 F.oglio Annunzi Legali della Provincia di Bolzano N. S bis 30-7-XvIH a) senza giustificato motivo si assenti od abbandoni, il lavoro; b) per negligenza arrechi lievi danni al bestiame, alle macchine, agli at trezzi; c) si presenti al lavoro in istato di • ubriachezza. : 2) Con la sospensione dal lavoro per un giorno o con la multa pari all'im porto di una giornata di salario in denaro nei casi di maggiore gravità 0 di recidiva nelle mancanze di cui al paragrafo 1). 3) Con il licenziamento

immediato senza- preavviso né indennità nei se guenti casi: a) insubordinazione grave verso il da tore di lavoro od un suo rappre sentante nella malga; b) danneggiamenti dolosi agli attrez zi, agli stabili, al bestiame; c) assenza ingiustificata per tre gior ni consecutivi; d) risse o' condanne penali per reati comuni ; e) recidive nelle mancanze che abbia no dato luogo alle punizioni previ ste al secondo paragrafo; f) in tutti quegli altri casi di tale gra vità che non consentano la prose cuzione

, anche provvisoria, del rap porto di lavoro. L'importo della multa che non rap presenti un risarcimento di danni ar recati all'azienda, sarà versato alia Mutua malattia per i lavoratori agri coli della provincia di,Bolzano. ■Nel caso di'licenziamento in tronco, il, lavoratore dovrà ricevere il salario corrispondente alle giornate di lavoro effettivamente fatto, salvo rifusione dei danni eventuali attribuiti al lavoratore. Art. 17 Trapasso di azienda Il trapasso o cessione di azienda non risolve

il rapporto di lavoro, ed il personale ad essa addetto conserva 1 suoi diritti anche per quanto con cerne crediti di lavoro nei confronti del nuovo titolare, qualora non sia già stato liquidato dal precedente datore di lavoro. Art. 18 Controversie Tutti i reclami di puro carattere in- dividùalé dovranno seguire le consue tudinarie norme disciplinari ed essere esaminati direttamente fra i lavoratori ed i loro' superiori. Per le controver sie di carattere individuale e collet tivo dipendenti

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Seite 6 von 21
Datum: 30.07.1940
Umfang: 21
lavoratore; h) le corresponsioni, gli anticipi, le trattenute eseguite in dipendenza del rapporto di lavoro con la in dicazione della relativa causale. Il lavoratore è tenuto a presentare alla-fine di ogni mese, o quando lo ri chièda il datore di lavoro, il proprio libretto per le annotazioni di cui al comma'precedente. • ' Art. 6* Chiamata o richiamo alle armi La chiamata alle armi per obbligo di 'leva risolve di diritto il rapporto di lavoro. Il richiamo alle armi o la chiamata in servizio con

cartolina rosa nella M.V.S.N. o nella G.I.L. non risolvono il rapporto di lavoro ed il lavoratore avrà diritto alla conservazione del po sto. Per la retribuzione in caso di chia mata nella M.V.S.'N. o nella G.I.L. si applicheranno le istruzioni contenute nella circolare del Ministero delle Cor porazioni n. 1898/505 S. V. del 27 ot tobre 1927/V e nella successiva del Ministero stesso n. 5369/ A. G. OS/115 del 29 agosto 193S-XVI. Pertanto il trattamento economico da farsi, da parte dei datori di lavoro

accordi interconfederali,' . ,Art. 7 . .. , Assicurazioni r sociali - Per le assicurazioni sociali (invali dità, vecchiaia, tubercolosi, nuzialità, natalità, infortuni, assegni familiari), valgono le - norme di. legge. ; Art. S . Mutualità .malattie Tutti i lavoratori sono iscritti f alla Federazione nazionale fascista Mutue malattie per i lavoratori agricoli., Il datore di lavoro è tenuto al pa gamento dei contributi paritetici alla Federazione suddetta anche per la quota a carico del lavoratore

, salvo il diritto di rivalsa sul salario del lavo ratore per la quota a carico di que st'ultimo. Art. 9 Malattia La malattia accertata e l'infortùnio sul lavoro del lavoratore non costitui scono causa di licenziamento. Il lavoratore infortunato o di cui sia stata comprovata la malattia ha dirit to alla conservazione del posto per un periodo di venti giorni, trascorsi i quali e perdurando lo stato di infer mità, è reciproco il diritto alla riso luzione del contratto. Il trattamento economico per

il.caso di malattia è a totale carico della Mu tua malattia. In caso di ricovero ospe daliero, verrà fornito gratuitamente dal datore di lavoro il mezzo di tra sporto di cui dispone. Art. 10 Classifica del personale Il personale viene cosi classificato: a) casaro; b) aiuto casaro; c) capo pastore; d) pastore (capraio, mandriano, peco raio); e) pastorello (cascino). .Art. 11 Mansioni Il casaro è di regola il capo del personale di malga; ad esso spetta' la confezione dei latticini, l'obbligo della

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Seite 14 von 21
Datum: 30.07.1940
Umfang: 21
115/14 Foglio Annunzi Legali della Provincia di Bolzano N. S bis — 30-7-XVIII Art. 21 Indennità di trasferimento Viene stabilito che, in caso di tra sferimento dei lavoratori da un luogo di lavorazione ad un altro, il datore di lavoro dovrà rimborsare ai lavora tori stessi oltre alle spese di viaggio e di alloggio sostenute, anche le spese di vitto calcolate in L. 11.20 (undici e 20 centesimi) al giorno. Art. 22 Modalità di pagamento 11 salario ai giornalieri sarà corri sposto a periodi, non

superiori alla set timana e di regola nella giornata del sabato. Art. 23 Reclami sulla paga ' Qualsiasi reclamo sulla mercede- per cepita dovrà essere presentato entro la quindicina successiva alla paga, sal vo impedimenti dovuti a forza mag giore, al personale che è sul posto di lavorazione e che sia indicato dal da tore di lavoro. Per i cottimisti il reclamo sulla li quidazione finale 'dovrà essere presen tato, salvo casi di impedimento dovuti a forza maggiore, non oltre i due mesi dalla liquidazione

stessa. Non saranno accettati reclami ' sul l'ammontare della somma pagata e sul la qualità della moneta, se non fatti all'atto del pagamento. ' Art. 24 Preavviso di licenziamento 11 licenziamento o le dimissioni del lavoratore non in prova o non ingag giato a tempo determinato ai sensi dell'art. 2, potranno aver luogo in qua lunque giorno mediante preavviso di una settimana. E' in facoltà del datore di lavoro sostituire al periodo di preavviso il pagamento -delle ore lavorative, man canti

Ministero delle Corporazioni, fase. 116, in data 15-6-1935, ali. n. 696. L'anzia nità massima da calcolarsi a tale ri guardo, anche per anzianità maggiore, sarà quella del 28 ottobre 1922. In caso di morte del lavoratore l'in dennità di licenziamento dovrà essere . liquidata ai congiunti viventi a carico o, in difetto, agli eredi. Art. 26 Ferie Ai lavoratori che abbiano compiuto un anno di ininterrotto lavoro presso la stessa azienda spetta, a decorrere dal giorno di assunzione, un periodo di ferie

annuali retribuite di giorni 5. * Resta in facoltà del datore di lavoro di fissare l'epoca delle ferie in modo che non sia intralciato il regolare an- ' damento della lavorazione. Art. 27 Malattie e infortuni La malattia accertata o' l'infortunio sul lavoro non costituiscono causa di licenziamento del lavoratore. [ II lavoratore infortunato, o di cui sia stata comprovata la malattia, ha idiritto alla conservazione del posto per un periodo di tre mesi, trascorso il quale e. perdurando lo stato

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Seite 18 von 21
Datum: 30.07.1940
Umfang: 21
ani- ' male: giornaliere: . . . . . . 27.50 26. : — 24.50 Le paghe aggiornate per i conducenti di automezzi e veicoli a trazione animale si intendono riferite ad un orario di lavoro che non potrà ecce dere le dieci ore giornaliere e le sessanta settimanali. •b) Personale addetto alla fabbricazione infissi in legno, alle fabbriche di mobili, alle falegnamerie in genere, alle fabbriche pavimenti in legno, alle fab briche di carri, fusti, botti e imballaggi : Bolzano ' Altre Merano, Bressanone

località 1) Tracciatori e preparatori .... 4.8Ö 4.50 : (sono coloro che sulla base- del disegno tracciano o preparano il lavoro per gli altri operai). . 2) Operai provetti' (falegnami, ebanisti, { lucidatori, verniciatori, addetti alle . macchine) • 4.20. 3.75 (sono coloro che conoscendo il disegno ed essendo in grado d'interpretarlo eseguono a regola d'arte qualsiasi lavoro senza bisogno di guida o di vigilanza, e verniciatori e lucidatori che eseguiscono a regola d'arte qual siasi lavoro

di lucidatura e verniciatura fine e laccatura in legno o mobile senza bisogno di guida o di vigilanza). 3) Operai di l.a categoria, (falegnami, • ebanisti, lucidatori, verniciatori, ad detti alle macchine) ...... 3.50 3.15 (sono coloro che eseguono a regola d'arte qualsiasi lavoro con il materiale già tracciato o preparato sotto la guida del capo dell'azienda, del capo del reparto 0 di chi per essi e i lucidatori'e verniciatori che eseguono lavori di lucidatura e verniciatura sotto la diretta vigilanza

e guida di altri o che da soli eseguono lavori di lucidatura e verniciatura comuni .- per i quali non è richiesta una speciale: competenza tecnica). 4) Operai di 2.a categoria .... 3.10 2.80 (sono coloro che pur eseguendo lavori semplici e correnti li sanno con- • durre a termine). - r 5) Aiutanti 2.50 2.25 (sono coloro che aiutano nella lavorazione gli operai delle categorie su periori). 6) Tappezzieri di l.a categoria ... 4.20 '3.75 (sono coloro che eseguono qualunque lavoro di tappezzerie e pongono

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Seite 4 von 21
Datum: 30.07.1940
Umfang: 21
115/4 Foglio Annunzi Legali della Provincia di Bolzano N. 8 bis — 30-7-XVlll la maggiorazione del 20 % (venti per cento). . Salvo il disposto dell'art. 20 del con tratto nazionale, il lavoro festivo sarà • compensato con la maggiorazione del 45 % (quarantacinque per cento) ed il lavoro notturno con la maggiorazione del 50 % (cinquanta per cento). Restano ferme le disposizioni di cui all'accordo interfederale 8 novembre . Ì939-XVIII, limitatamente al periodo della loro durata. A termini

le norme di cui all'art. 31 del contratto nazionale. Art. 6 Trasferte A termini dell'art. 26 del contratto nazionale per l'industria mineraria, al l'operaio comandato in trasferta, oltre •al pagamento anticipato dell'importo del viaggio ed al rimborso di altre .eventuali spese autorizzate o incon trate per conto della ditta, dovranno venire corrisposte iL. 6.90 per ciascu no dei due pasti principali e L. 6.90 in caso di pernottamento. Art. 7 Lavori speciali Nei casi di lavoro all'interno ese guiti

lavorare in gallerie di altezza inferiore a mt. 1.40, l'operaio percepirà- una maggiorazione del 10 % (dieci per cento). • Art. 8 Lavóro a cottimo •La maggiorazione per il lavoro a cottimo è stabilita nella misura del 12.50 % (dodici e mezzo per cento). Art. 9 Durata e decorrenza del contratto Il presente contratto, che sarà depo sitato ai sensi di legge entro 60 gior ni dalla sua stipulazione, entrerà in vigore da oggi ed avrà la durata dì un anno, intendendosi poi tacitamente rinnovato di anno

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Seite 17 von 21
Datum: 30.07.1940
Umfang: 21
N. S.'bis: — 30-7-XVIIf Fogliò'Annunzi Legali: della Provincia di/Bolzano . 115/17 p. La ;Federazionev nazionale;, fascista -delle maestranze specializzate, .... agricole, zootecniche e forestali 11 Commissario idei , Sindaca-tovpròvole (agr. Giovanni-, Maràtóla) . ^ p. La. Federazióne, nazionale,fascista propr.ric é affittuari.: coltivatori -.diretti Il Commissario • del Sind, col fr diretti (comm. Sandro Tommasini Mattiuccr) p. La Federazione nazionale fascista delle Cooperative di lavoro

agricolo Il .Reggente delPEnte provinciale ■ - (ing. Luigi. Faleschini) R. Ispettorato' Corporativo ' - Bolzano Visto 'n. 273 Niilla osta : per là ; pubblicazione Il dirigente (Ing. Paolo Dragone) Bolzano, 30-7-1940-XV1II . A CREDITO 330/VI Accordo integrativo al contratto nazio nale di lavoro per le aziende industriali e artigiane e per le imprese cooperative esercenti le industrie del legno, del su ghero ed affini e i loro dipendenti ad detti alla lavorazione del legno, seghe rie, ecc., della

. : Filippo Öngarato, Segretario provinciale • del l'artigianato di Bolzano,, assistito; dal sig'. Bassin Carlo, capo;.comunità pro vinciale deb:legno ;v . •• r. i'fe sentita, la.?Fedèrazicne? nazionale; fa scista delle cooperative di produzione e lavoro- . ■ la Federazione nazionale, fascista .dei lavoratori : del legno é.-industrie artir -stiche, agli -.effetti, del. , presènte . con tratto rappresentata dal Segretario-del la Unione dei lavoratori dell'industria di Bolzano, Giovanni Margarolo

, al l' uopo debitamente autorizzato dal Segretario della predétta Federazione nazionale, assistito-dal .dott. Tullio Re petto; ' » è stato stipulato ci presente accordo integrativo al contra' 'o- nazionale; di. lavoro del 9 ottobre ! 036-XIV, da va- lere per le maestranze addette alle aziende industriali, artigiane- e coope rative per la lavorazione del legno e per le segherie della provincia di-Bol zano. Il presente contratto collettivo:di-la- vero verrà depositato nei modi, sta biliti dalle vigenti

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Seite 9 von 21
Datum: 30.07.1940
Umfang: 21
l'agronomo Giovanni Maratola, Com missario del Sindacato provinciale del le maestranze .specializzate agricole, • zootecniche e forestali; sentita la Fe- deraz. naz. fascista delle cooperative di lavoro agricolo, rappresentata per de lega del suo Presidente cons. naz. Gio vanni Fabbrici, dall'ing. Luigi Fale- schini, reggente dell'Ente della Coope razione della Provincia di Bolzano; si è stipulato il presente contralto collettivo di la-, voro da valere per le maestranze spe cializzate agricole dipendenti

di an no in anno se nessuna delle, due orga nizzazioni contraenti provvederà alla disdetta . liei modi di legge almeno tre mesi prima della scadenza fissata. Resterà in vigore in tutte le sue .parti anche se regolarmente disdettato, fino a quando non sarà sostituito da un contratto di lavoro regolarmente stipulato dalle organizzazioni con traenti. 'Art. 2 Periodo di prova r Con riferimento all'art. 3 del con tratto nazionale il periodo di prova per i lavoratori fissi e semifissi resta così stabilito: giorni

all'ora. Al capo giardiniere o capo colti- ' vatore, oltre al minimo di paga di Cui sopra, verrà corrisposto . l'alloggio gratùito. Per gli ausiliari avventizi ed i lavo ratori comuni rimangono ferme tutte le eventuali consuetudini attualmente vigenti per quanto si riferisce a cor responsioni in natura, regalie, ecc. Art. 4 Orario di lavoro Con riferimento all'art. 9 del con tratto nazionalè e tenute presenti le disposizioni del (R. D. 10-9-1923 nùm.

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Seite 11 von 21
Datum: 30.07.1940
Umfang: 21
contratto . -rti'A- norma del R. 'D- 6 maggio 1928, 125, il presente contratto collettivo di lavoro per le maestranze spe 'cializ- 'zfate agricole, dipendenti da aziende ■produttrici di fiori,'piante ornamentali 'e? da-.frutto (vivài), da valere per tutto •ili'territorio della provincia di Bolza no, sarà depositato entro 60 giorni dalla sua stipulazione per la pubblica zione sul F. A. 'L. della iR. Prefettura. 'La Cònfederaz. fascista agricoltori Il Presidente dell'Unione agricoltori (cons. naz. Luciano

'prqpr.ri e affittuari coltivatori diretti TÜ Commissario 'del Sind. colt. dirètti (comm. Sandro Tommasini Mattiiicci) p. La Federazione nazionale fascista della Cooperazione •Jl..Reggente dell'Ente della Coop. prov. -5r. : . (ing. Luigi Faleschini) R; 'Ispettorato Corporativo - Bolzano Visto n. 272 Nulla osta per la pubblicazione. ' , Il dirigente Ì6ì>? (Ing. Paolo Dragone) '^ Bolzano, 30-7-1940-XVIII ' A CREDITO 330/V . ...... Contratto collettivo . di lavoro per- gli .addetti ai lavori di taglio

Pattini,- r dal l'agronomo Giovanni Maratola, Com missario del Sindacato', provinciale del le maestranze specializzate agricole, zootecniche e forestali; sentita la Fe- deraz. naz. fascista delle cooperative di lavoro agricolo, rappresentata -per de lega del suo Presidente cons. nàz. Gio vanni Fabbrici, ' dall'ing. Luigi Fale schini, reggente dell'Ente della Coope- raziòne. della provincia di Bolzano; si è stipulato il presente contratto -collettivo di la voro da valere per gli addetti ai lavori

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Seite 7 von 21
Datum: 30.07.1940
Umfang: 21
. Nel caso .in cui il vitto non • venisse corrisposto' 1 il datore' : di lavoro dovrà rimborsare - ài lavoratore un compen so di L. 6.60 giornalière. Ai lavoratori dovrà anche essere fornito gratuitamente adatto ricovero. Art. 13 Liquidazione salari Il pagamento del salario al netto delle trattenute per assicurazioni -,so ciali e malattie deve essere; effettuato' a fine stagione e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo. A richiesta del lavoratore, nel corso della stagione, dovranno

essergli cor risposti proporzionati acconti. Art. 14 Sabato fascista A mente del R. 'Decreto 20 giugno 1935-XIII n. 1010. e del' contratto col lettivo nazionale 1-7-1935-XIII, pub blicato sul Bollettino Ufficiale del Mi nistero delle Corporazioni, fase. 119 del 20 luglio 1935-XIII, ali. 705, il la voro avrà termine non oltre le ore 13 di ogni sabato. Trattandosi di un lavoro stagionale ed inderogabile, dalle disposizioni di cui sopra sarà fatta eccezione per ì lavoratori di età maggiore degli

dovrà pertanto attenersi agli or dini a lui impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro che gli è stato as segnato. •Art. 16 Norme disciplinari Qualsiasi infrazione al presente con tratto e le mancanze di carattere di sciplinare commesse dal lavoratore po tranno essere punite in misura della loro gravità e cioè: 1) Con la multa pari ad un quarto dell'importo della giornata di salàrio in denaro nei seguenti casi:

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