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Fogli Annunzi Legali Prefettura Bolzano
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Seite 5 von 46
Datum: 22.07.1933
Umfang: 46
gli operai alle assicurazioni sociali valgono le norme di Legge. Orario normale di lavoro Articolo 7 L'orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali, ripartite in otto ore giornaliere dal lunedì al sabato. Per gli operai adibiti a servizi di scontinui od a lavori di attesa o cu stodia per i quali, a sensi di Legge, non sussiste limitazione di orario, l'o rario di lavoro può essere elevato al massimo di 10 ore giornaliere o G0 settimanali. L'orario di lavoro viene fissato dal la Direzione

mediante ordine di ser vizio nei limiti previsti dal presente articolo. Il personale chiamato ad espletare speciali servizi la cui natura ed il ca rattere discontinuo non consenta la determinazione ed il controllo del l'orario rientrando questo nelle dispo sizioni legislative relative -al lavoro discontinuo, deve prestare la sua ope ra in relazione a tutte le esigenze e necessità del servizio. Ove ne derivi per l'operaio un mag gior onere gli verrà corrisposta una indennità a giudizio della Direzione

, quando dell'onere stesso, non si sia già tenuto conto nella determinazione della retribuzione, nel qual caso però dovrà esserne fatta espressa menzio ne nell'atto scritto con cui la retribu zione stessa viene fissata. All'ora stabilita per l'inizio del la voro o servizio l'operaio deve trovar si sul posto di lavoro e deve effettiva mente iniziarlo senza abbandonarlo fino al termine stabilito per la cessa zione. Nei casi di lavoro a turno, il per sonale del turno cessante non può ab bandonare

il servizio se non quando sia stata sostituito da quello del tur no successivo. Gli operai che siano comandati in servizio fuori della loro ordinaria re sidenza di lavoro, dovranno compiere la giornata normale di otto ore di effettivo lavoro. L'Azienda prescriverà i mezzi coi quali gli operai dovranno recarsi, sul posto di lavoro e compenserà con la metà della paga normale il tempo oc corrente oltre, naturalmente, il rim borso della eventuale spesa di tra sporto. E' escluso da ogni compenso il tem

po consumato nell'attesa dei mezzi di trasporto. Lo stesso trattamento è fatto per il ritorno in residenza. Nel caso che i lavori fuori residen za fossero di lunga durala, l'Azienda potrà prescrivere a proprio giudizio, che l'operaio si trattenga sul posto; in tal caso gli spetterà solo il salario normale per le ore di lavoro oltre quanto stabilito dall'articolo 20 „Rim borso e spese'. Lavoro straordinario Articolo 8 E' considerato straordinario il la voro richiesto dall'Azienda all'operaio oltre l'orario

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Seite 20 von 46
Datum: 22.07.1933
Umfang: 46
voro abituale. Verrà inoltre compensato il tempo necessario per il ritorno in residenza. Lavoro straordinario Articolo 9 S'intende straordinario il lavoro compiuto dall'impiegato oltre l'orario normale giornaliero secondo l'artico lo seguente. Il lavoro straordinario al quale l'impiegato fosse chiamato in qualun que momento sarà compensato con le seguenti percentuali di aumento sullo stipendio normale: a) lavoro straordinario diurno: 30 per cento per le prime due ore; du lavoro straordinario

diurno: 40 per cento per le ore successive; c) lavoro straordinario notturno: 40 per cento. Non sarà riconosciuto il lavoro stra ordinario compiuto dall'impiegato ove non sia stato ordinato dalla Direzio ne o per essa dai rispettivi Capi Ser vizio immediati. E' considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dagli impie gati oltre l'orario normale' dalle ere 22 alle ore 6. Non è considerato straor dinario il lavoro notturno incluso nei normali turni • continui. E' invece. stra ordinario

il lavoro compiuto dagli im piegati chiamati i sostituire il perso nale di turno o ad integrare i turni stessi per speciali esigenze di servi zio. Le percentuali suddette non sono cumulabili. Lo stipendio orario sarà determina to in ogni caso e a tutti gli eii'etti di videndo lo' stipendio normale mensile per 25 (giornate lavorative mensili) ed il quoziente diviso per 7,50, per 8, o per 10, a seconda delle ore gior naliere di lavoro dell'impiegato di cui trattasi. Le percentuali di aumento relative

al lavoro straordinario eseguito dagli impiegati cottimisti, saranno calcola te sulla effettiva retribuzione conse guita nel lavoro a cottimo, secondo il computo sopra specificato per la de terminazione dello stipendio. Giorni festivi e riposo settimanale Articolo 10 Saranno considerati giorni festivi tutte le domeniche e tutti quelli ri conosciuti dallo Stato agli effetti ci vili, nonché la Pasqua e le feste con suetudinarie (lunedi di Pasqua, S. Ste fano .lunedi di Pentecoste, e il S. Pa trono della

la settimana in cui ve niva a cadere il giorno di riposo sud detto. Qualora non potesse venire conces sa la giornata di riposo compensati vo l'impiegato verrà compensato con la maggiore retribuzione prevista per ii lavoro straordinario secondo le nor me stabilite dall'articolo precedente (art. 9). La eventuale coincidenza di un gior no festivo con un giorno di riposo- non darà diritto a indennità supple mentare nè a giornata di riposo com pensativa. Retribuzioni Articolo 11 La retribuzione viene assegnata

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Seite 3 von 46
Datum: 22.07.1933
Umfang: 46
tri sono affidati incarichi, che pur essendo attinenti ai servizi di pro duzione, trasformazione e distri buzione dell'energia elettrica, non richiedono tuttavia durante la gior nata una prestazione di opera con tinua e prevalente a favore della Azienda, così da permettere alle persone stesse di esplicare diver samente, per proprio o per altrui conto la loro attività. Il rapporto di lavoro per gli operai di cui alla lettera a) sarà regolato in dividualmente mediante una lettera di impiego che

ne stabilisca le condizio ni, purché dette condizioni non siano inferiori a quelle stabilite dai con tratti collettivi di lavoro localmente in vigore per la categoria a) cui si ri ferisce la mansione affidata agli ope rai stessi. Ove gli operai di cui alla lettera b), siano adibiti ai servizi di cui al pri mo comma del presente articolo e l'as segnazione a detti servizi duri più del tempo, massimo stabilito dal presente Contratto come periodo di prova, lo operaio conseguirà il diritto alla in tegrale

applicazione'del contratto stes so e ciò alla data di compimento del detto periodo. Il rapporto di lavoro per gli ope rai di cui alla lettera b) sarà regolato individualmente mediante lettera da parte dell'Azienda con la quale venga ben definita la natura della prestazio ne stessa. Durata e validità del contrattò Articolo 2 Il presente Contratto collettivo di lavoro avrà la durata di anni due a decorrere dal primo gennaio 1932-X. Qualora però una delle parti 11011 ne dia disdetta nei modi di Legge due mesi

prima della scadenza o del ter mine dei successivi periodi di proro ga, il presente Contratto s'intenderà rinnovato di anno in anno. Assunzione degli operai Articolo 3 Per le assunzioni degli operai sa ranno seguite le norme previste dalle Leggi e Regolamenti sulla disciplina nazionale della domanda ed offerta di lavoro. Per l'ammissione delle donne e dei fanciulli valgono le norme della Leg ge sul lavoro di tali categorie di ope rai. L'Azienda prima dell' assunzione sottoporrà l'interessato

a visita medi ca, dalla quale dovrà risultare la sua sana costituzione ed il possesso delle attitudini fisiche necessarie per il po sto per il quale è destinato, nonché l'assenza di malattie conlaggiose od infettive. L'operaio potrà in ogni momento, quando l'Azienda ne ravvisi l'oppor tunità, essere sottoposto a visita me dica e quando non risultasse più ido neo al suo lavoro e l'Azienda non ri tenesse di adibirlo ad altro, compati bile col suo stato di salute o idoneità, potrà essere licenziato con

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Seite 19 von 46
Datum: 22.07.1933
Umfang: 46
.di elTettivo lavoro prestato. E' esente dal neri odo di prova l'im piegato che abbia prestato servizio ■ precedentemente ',a qualità -li impie gato presso- l'AzienJ.i hi categoria in ferióre e per un teinfìo non inferiore :al periodo di prova stesso. Al termine del periodo di prov.i la Azienda confermerà o meno l'impiega to mediante comunicazione scritta. La mancata comunicazione equivale a conferma. Il servizio effettuato durante il pe riodo di prova, seguilo da conferma, sarà computato a tutti gli

sociali Articolo 7 Per quanto riguarda l'iscrizione de gli impiegati alle Assicurazioni Sociali valgono le norme di Legge. Orario di lavoro Articolo 8 L'orario normale di lavoro è di 44 ore settimanali, ripartite in modo che 11 sabato pomeriggio risulti libero. • Per i servizi a carattere disconti nuo, o di attesa, sorveglianza o custo dia, per i quali ìa Legge non prevede limitazioni d'orario, l'orario normale potrà raggiungere le 60 ore settimana li normalmente ripartite in 10 ore giornaliere. Gli

impiegati addetti ai servizi tec nici e quegli addetti ai depositi di ma teriale dovranno seguire, in quanto sia richiesto dal carattere delle loro mansioni, a giudizio della Direzione, l'orario delle rispettive maestranze, ov vero un orario di 48 ore settimanali. Di questo orario viene tenuto con to nella fissazione delle retribuzioni al personale di cui trattasi. L'orario di lavoro viene fissato dal la Direzione mediante appositi ordini di servizio, nei limiti stabiliti dal pre sente articolo

. L'impiegato dovrà at tenersi strettamente all'orario di la voro stabilito dall'Azienda e non po trà abbandonare il lavoro prima del tempo stabilito se non debitamente autorizzato. Nei casi di lavorazione a Lurrio il' personale del turno cessante non po trà abbandonare il suo posto di lavo ro e le sue mansioni se non quando sia stato sostituito da quello del tur no successivo. Per i dipendenti obbligati per ra gioni di servizio a risiedere in deter minate località e che siano eventual mente chiamati

ad espletare lavoro in altra località, l'inizio del lavoro de corre dal momento in cui il dipen dente lascia la residenza del suo la-

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Seite 25 von 46
Datum: 22.07.1933
Umfang: 46
a periodi -di istruzione per procurarsi i titoli necessari per l'avanzamento di grado. Detto congedo sempre senza pre giudizio di quello annuale, non può superare i. 30 giorni in uno stesso anno solare, ed è subordinato alle esigenze di servizio a giudizio del l'Azienda. Cessione e trasformazione di Azienda Articolo 30 La cessione o la trasformazione dell'Azienda non risolve il contratto di lavoro ed il personale ad essa ad detto conserva i suoi diritti nei con fronti del nuovo titolare. Nel caso

di cessazione dell'Azienda a qualsiasi causa dovuta l'impiegato conserva i diritti derivantigli dal pre sente Contratto relativamente alla ri soluzione del rapporto di lavoro. Gerarchia e disciplina Articolo 31 L'impiegato deve rispettare la di pendenza gerarchica stabilita dal l'Azienda. Doveri del personale Articolo 32 In particolare l'impiegato deve: a) tenere condotta irreprensibile, sia dal punto di vista nazionale che nella vita privata; b) mantenere contegno rispettoso ver so i superiori, corretto

e deferen te liei riguardi dei colleglli, dei di pendenti e degli estranei: c) osservare l'orario stabilito per il lavoro al quale è adibito; d) eseguire con diligenza il compito a lui affidato, assumendone la personale responsabilità e attenen dosi alle istruzioni ricevute. La mansione attribuitagli non lo esonera dal prestare l'opera propria temporaneamente per altri lavori che gli vengano comandati compatibil mente con la sua capacità, attitudine e qualifica: el curare con zelo gli' interessi del

l'Azienda tanto nei rapporti inter ni quanto col pubblico e conser- ; vare il segreto di ufficio. f) tenere ordinato il proprio posto di lavoro: g) indossare l'uniforme' quando que sta sia prescritta. Divieti ■ Articolo 33 Al personale è particolarmente vie tato: a) di attendere durante il lavoro ad altro che alle proprie mansioni: . b) di promuovere nei locali del l'Azienda o comunque sul lavoro, collette, sottoscrizioni, vendita di biglietti, ecc. o comunque parteci pare a tali iniziative senza il per

messo della Direzione; c) di fumare durante il lavoro, intro durre cibi e bevande dove ciò sia vietalo dalla Direzione: d) di ricevere da terzi sotto qualsiasi forma compensi e regalie in rela zione alle mansioni affidategli dal l'Azienda: e) di esercitare fuori delle ore di ser vizio, sia direttamente che per in terposta persona, altri lavori, com merci od imprese che siano in conflitto o in concorrenza o in re lazione con l'attività dell'Azienda: f) di valersi di personale e di mezzi

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Seite 24 von 46
Datum: 22.07.1933
Umfang: 46
tia l'Azienda potrà trattenere un im porto al massimo pari alla retribu zione stessa. Tali trattenute verranno accreditate alla Cassa Pensioni. Aspettativa Articolo 26 Per gravi motivi di famiglia od in dividuali, debitamente accertati, la Azienda potrà concedere all'impiegato un periodo di aspettativa senza cor responsione di stipendio. Tale periodo, in ogni caso, non sa rà superiore ad un anno. Agli efTetti dell'anzianità non verrà conteggiato ài periodo di aspettativa. Infortuni sul lavoro

Articolo 27 Gli impiegati per i quali a sensi del la Legge per gli Infortuni sul lavoro nell'industria ricorra obbligo, saranno assicurati dall'Azienda a termini del la Legge medesima. Inoltre l'Azienda prowederà me diante apposita assicurazione facolta tiva a garantire direttamente al per sonale predetto una integrazione del la Assicurazione di Legge'in modo che il capitale complessivamente spettan te, ovvero compresa l'assicurazione obbligatoria, in caso di infortunio cor risponda a 5 e a 6 annualità

del la sentenza resa dal Magistrato. La indennità di cui . al presente ar ticolo comprende quella dovuta al l'impiegato : od ai suoi eredi per il li cenziamento. Agli impiegati la cui integrità fisica sia menomata in conseguenza di in fortunio sul lavoro, il quale abbia causato l'invalidità permanente par ziale e che l'Azienda ritenga,, a suo esclusivo giudizio, di conservare in servizio, saranno mantenute le stesse condizioni economiche ove continuino nelle stesse- funzioni, oppure applica

te quelle previste dal presente Con tratto per le altre categorie nelle .qua li detti impiegati' fossero spostati. Nel caso che l'impiegato infortunato sul lavoro non sia mantenuto in ser vizio, .oppure debba lasciarlo, perchè non intende di uccellare il proprio spostamento a categoria inferiore, a- vrà diritto — indipendentemente dal la liquidazione spettantegli dall'Istitu to assicuratore, per le conseguenze del l'infortunio — al trattamento econo mico stabilito dall'articolo 39; non a- vrà diritto

al preavviso o corrispon dente indennità di cui all'articolo 38. nel caso che non intenda accettare il proprio spostamento a categoria infe riore. Puerperio Articolo 28 In caso di puerperio dell'impiegata valgono le norme di Legge. Servizio niilitare e n cftn M. V, S. N. Articolo 29 La chiamata sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva co stituisce risoluzione del contratto, spettando all'impiegato la indennità di cui all'art. 39. Dopo il congedo, il servizio presta to presso l'Azienda prima della

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Seite 9 von 46
Datum: 22.07.1933
Umfang: 46
del periodo massimo di ma lattia, non potrà chiedere il tratta mento di malattia di cui al presente articolo, se non dopo almeno un an no dalla ripresa del servizio. La incapacità al lavoro deve essere provata con certificato medico ed è sempre facoltà dell'Azienda di fare in qualsiasi momento constatare ta le incapacità da uno o più medici di sua fiducia. All'operaio la cui integrità fisica sia menomata in conseguenza di infor tunio sul lavoro che abbia causato invalidità permanente parziale

dente il rimborso della spesa di viag gio che è stabilita nella terza classe sulle Ferrovie dello Stato e con cri terio corrispondente su altri mezzi di trasporto. Nessuna addizionale sulla spesa di viaggio è corrisposta all'operaio. Il lavoro fuori residenza dovrà es sere caso per caso sempre ordinato o. autorizzato dai capi da cui l'operaio dipende secondo le norme stabilite dalla Direzione. Traslochi Articolo 21 Nel caso di trasloco per servizio, le' spese che l'operaio dimostreràj di aver

e che l'Azienda ritenga, a suo esclusivo giudizio, di conservare in servizio, sarà manutenuto lo stesso trattamen to economico ove continui nelle stes se funzioni oppure applicato il tratta mento previsto dal presente Contrat to per la classe o categoria nella quale detto operaio fosse spostato. Nel caso che l'operaio infortunato sul lavoro sia manutenuto in servizio, oppure debba lasciarlo perchè non intende di accettare lo spostamento a classe inferiore, avrà diritto, indipen- temente dalla

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Seite 2 von 46
Datum: 22.07.1933
Umfang: 46
tesse venir concesso sarà retribuito con la paga stabilita per il lavoro straordinario.' Articolo 1S Ferie annuali Al terzo comma è abrogalo l'inci so: „salvo il caso di assolute esigen ze di' servizio a giudizio della Dire zione, nel quale sarà corrisposla al l'operaio un compenso equivalente alla retribuzione del periodo di fe rie non goduto.' Articolo 37 Disposizione generale Allfultimo comma sono soppresse le parole: „sia individuale che'. Letto, confermato e sottoscritto (firme illegibili

). CONTRATTO COLLETTIVO di lavoro per gli operai dell'Azienda Klettrica Consorziale delle Città di Bolzano e Merano L'anno 1933-XI, il giorno 20 del mese di marzo in Roma presso la sede della Federazione Nazionale Fa scista delle Aziende Industriali Mu nicipalizzate ' TRA la Federazione Nazionale Fascista ideile Aziende Industriali Municipa lizzate, rappresentata per delega del Presidente ing. Giuseppe Bisazza dal Segretario Generale dott. Mario Ca- risto, assistito dal dott. Cesare Bru no, Vice-Segretario

di Bolzano, rappresentata dal sig. Ettore Tosi, Segretario della stessa, e dai sigg. Giovanni Borellini e Riccardo Bernasconi, in rappresentanza delle maestranze dell'A. E. C., risultando le parti espressamente autorizzate a trattare dalle rispettive Confedera zioni, è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da va lore per gli operai dell'Azienda Elet trica Consorziale delle Città di Bol zano e Merano, escluso il personale tramvia'rio. Il presente Contratto collettivo si 'intenderà

a giorni 60 il termine per il deposito. Il presente Contratto si compone di un unico fascicolo di n. 54 pagine numerate dal n. 1 al n. 54 controfir mate dal sig. dott. Mario Carisio, per la Federazione Nazionale Fascista delle Aziende Industriali Municipaliz zate e dal sig. avv. Corrado Petrone per la Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti A. G. E. (firme illegibili). CONTRATTO COLLETTIVO di lavoro per gli operai della Azienda Elettrica Consorziale delle Città di Bolzano e Merano. Applicabilità

del contratto Articolo 1 Il presente Contratto collettivo di lavoro si applica agli operai del l'Azienda addetti in modo continua tivo ai lavori e servizi normali di esercizio relativi alla produzione, trasformazione, convogliamento e J:- stribuzione dell'energia elettrica, ed alla manutenzione ordinaria dei rela tivi impianti. Si applica, inollre, agli operai ad detti in modo continuativo alle Offi cine di riparazione, attrezzi e mate riali ed ai magazzini di deposito ma teriali. Esso non

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Seite 12 von 46
Datum: 22.07.1933
Umfang: 46
Le ritenute che. non rappresentano risarcimento di danni e le multe sa ranno devolute annualmente al fondo sovvenzioni esistente per il personale della Azienda. La sospensione ed il trasferimento per punizione potranno essere appli cate al dipendente: li) che sia recidivo entro 6 mesi nel le mancanze di cui sopra o se ne renda colpevole in condizioni' tali da accrescerne la gravità; la che sia trovato addormentato sul lavoro; vi si presenti o vi si fac cia sorprendere in istato di ubria chezza

d'ufficio od as porti documenti, disegni od altri oggetti di qualsiasi natura; t) che si renda colpevole di reati co muni puniti con la reclusione o con la interdizione dai pubblici uffici; u) che si renda colpevole di qualsia si altra mancanza così grave da non consentire la prosecuzione nnche provvisoria del rapporto di lavoro. Reclami e controversie Articolo 31 Tutti i reclami per questioni di ca rattere individuale dovranno seguire la via gerarchica e saranno risoluti direttamente tra gli operai

all'altra Asso ciazione competente. Nel caso che in tale sede non si raggiunga l'accordo, entro 15 giorni dalla data della denuncia, l'interes sato avrà facoltà di adire il Magistra to del lavoro., Per le controversie collettive relati ve all'interpretazione ed all'applica zione del presente Contratto, sarà tentata la conciliazione fra le compe tenti Associazioni professionali di pri mo grado, e, in caso di mancato ac cordo, da quelle di grado superiore, con l'eventuale intervento del Mini- stero delle

Corporazioni prima di adi re la Magistratura del Lavoro. Assenze Articolo 32 L'operaio che non può presentarsi al lavoro deve darne sollecito avviso. Tutte le assenze devono essere giusti ficate e le giustificazioni devono es sere presentate per iscritto alla Segre teria della Azienda al più tardi al mattino successivo al primo giorno di. assenza, salvo motivi individuali di impedimento. In caso di malattia, questa dovrà essere comprovata da un certificata, medico, salvo sempre all'Azienda la' facoltà

di l'aria constatare in qualsia si momento da un proprio medico di fiducia. L'operaio non può abbandonare il proprio lavoro se non debitamente, autorizzato. Ogni assenza ingiustificata darà liio- go a corrispondente trattenuta della retribuzione e sarà passibile di prov vedimento disciplinare . a norma clelltr art. 30.

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Seite 16 von 46
Datum: 22.07.1933
Umfang: 46
. In caso di cessazione del servizio a seconda della causa che l'ha, deter minata, essi riceveranno per il servi zio prestato fino al dicembre 1931, 4 giornate della paga normale, percepita all'atto del licenziamento per ogni an no di servizio e per il servizio poste riore al primo gennaio 1932 quanto stabilito dalle precedenti norme del Fondo di Previdenza. , (F.rme illeggibili.). 110 PAGAMENTO 110 VERBALE di accordo integrativo al Contratto Collettivo di Lavoro per gli impiega ti dell 'Azienda

articoli 10, 19 e 42 del Contratto stesso; Tenuto presente che le obiezioni mosse dallo Ispettorato Corporativo di Padova trovano riscontro nelle ois- posizioni contenute' nella Legge sul riposo settimanale e festivo, nella Carta del Lavoro e nel R. D. L. 1° luglio 1926, n. 1130; SI STABILISCE: Gli articoli 10, 19 e 42 del Contrat to collettivo di lavoro per gli impie gati nell'Azienda elettrica Consorziale delle Città di Merano e Bolzano sti pulato il giorno 20 del mese di mar zo dell'anno 1933-XI tra

'la Federa zione Nazionale Fascista delle. Azien de Industriali Municipalizzate e la Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria Acqua, Gas, E- lettricità, sono modificati come segue: Articolo 10 Giorni festivi e riposo settimanale E' abrogato il seguente capoverso (penultimo comma) : „Qualora non potesse venire concessa la giornata di riposo compensativo l'impiegato verrà compensato con la maggiore retribu zione prevista per il lavoro straordi nario secondo le norme stabilite dal

l'articolo precedente (art. 9)'. Articolo 19 Ferie Al terz'ultimo comma è abrogato l'inciso: „salvo che il mancato godi mento si dovesse a richiesta del l'Azienda motivata da eccezionali esi genze del servizio'. * Articolo 42 Disposizione generale All'ultimo comma sono soppresse le parole'„sia individuale che'. Letto, confermato e sottoscritto: (firme illegg.) CONTRATTO COLLETTIVO di lavoro per gli impiegati dell Azien da Elettrica Consorziale delle Città di BOLZANO E MERANO L'anno 1933-XI, il giorno

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Seite 13 von 46
Datum: 22.07.1933
Umfang: 46
. Risoluzione del rapporto di lavoro Articolo 33 Il rapporto di lavoro può essere ti- jsolto: il) per riduzione di personale: moti vata da soppressione o. Jrasforma- zioni di servizio; b) per accertata inabilità o per inca pacità al lavoro sopravvenuta; c) per chiamata alle armi per adem piere agli obblighi di leva; d) per misure disciplinari in confor mità dell'art. 30; e) per cessazione dell'esercizio del l'Azienda; f) per morte dell'operaio; g) per collocamento in pensione a termine della

viso il pagamento del salario normale per le giornate di lavoro che l'ope raio avrebbe dovuto effettivamente. prestare. In caso di dimissioni, l'operaio è tenuto a dare all'Azienda un preav viso di 8 giorni'. •Traltamento nei casi di 'l cenziamunto ó di collocamento a ri)>oso e di morie dell'operaio Articolo 35 Al trattamento da farsi agli operai •che abbiano superato il 21 anno di •età e che non siano inscritti alla Cas sa di Previdenza Enti Locali in qua lunque caso di risoluzione del rap porto

di lavoro è esclusivamente provveduto dal Fondo di Previdenza •disciplinato dagli articoli 1 a 10 del Kegolamento annesso. Nel caso in cui il licenziamento del dipendente, non ai sensi dell'articolo 30 (licenziamento disciplinare) e nei limiti dell'articolo 33 si verifichi pri ma del raggiungimento del 21° anno di ■età, sarà corrisposta all'operano una Indennità pari a 5 giornate di paga per ogni anno intero di servizio pré 5 stato. La stessa indennità viene liquidata anche a favore dell'operaio che

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Seite 11 von 46
Datum: 22.07.1933
Umfang: 46
uniformandosi per ogni richiesta, registrazione, consegna, visite di in ventario degli utensili e materiale alle norme in uso presso la A- zienda. L'operaio risponderà delle perdite^ e dei danni che siano a lui imputabili e che gli verranno subito contestati; -f) indossare l'uniforme quanto questa sia prescritta. Divieti Articolo 28 Al personale è particolarmente vie tato: a) di attendere durante il lavoro ad altro . che alle proprie mansioni; £>) di promuovere nei locali dell'A zienda

o comunque sul lavoro, collette, sottoscrizioni, vendita di biglietti, ecc. o comunque parteci pare a tali iniziative senza il per messo della Direzione; •c) di fumare durante il lavoro, intro durre cibi e bevande dove ciò sia vietato dalla Direzione ; d) di ricevere da terzi sotto qualsiasi forma compensi o regalie in rela zione alle mansioni affidategli dal l'Azienda; •e) di esercitare fuori delle ore di ser vizio, sia direttamente che per in terposta persona, altri lavori, com merci, od imprese che

, essere invitato a presentare per iscrit to le sue discolpe entro 10 giorni dalla notifica dell'addebito. L'ammonizione e la multa 1 potran no essere applicate al dipendente: a) che contravvenga ai divieti di cui alle lettere a) b) c) f) g) di cui- all'art. 28; b) che contravvenga al divieto della lett. h) ed in tal caso verrà sol tanto punito con l'ammonizione; c) che ritardi nell'inizio del lavoro, ne anticipi la cessazione o lo ab bandoni senza l'autorizzazione, per assenze arbitrarie che non abbia

no recato danno al servizio; d) che eseguisca malamente o con soverchia lentezza il lavoro affi datogli; e) che non avverta subito il suo su periore diretto di eventuali guasti o irregolarità nell'andamento de gli apparecchi o dei servizi; f) che commetta atti che portino pre giudizio alla disciplina, alla mora le, all'igiene, al regolare andamen to del servizio; in particolare che presentando reclami, istanze od altro non segua la prescritta via gerarchica; g) che sia causa di guasti al macchi nario

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Seite 26 von 46
Datum: 22.07.1933
Umfang: 46
presenza degli Impiegati. Assenze Articolo 35 Il dipendente, che non può presen tarsi al lavoro deve darne sollecito av viso, ed in ogni modo non oltre la giornata. Tutte le assenze devono essere giu stificate. Le giustificazioni devono es sere presentale al più tardi nel matti no successivo al primo giorno di as senza salvo motivi individuali di im pedimento. L'assenza per malattia dovrà esse re giustificata mediante certificato me dico. L'Azienda si riserva in ogni caso il diritto di far

constatare lo stato di malattia da uno o più medici da lei espressamente designati. L'impiegato non può abbandonare il suo posto di lavoro o servizio se non debitamente autorizzato. Le assenze non giustificate indipen dentemente dai provvedimenti disci plinari da prendersi a norma degli articoli seguenti, daranno luogo a cor- r : SDondent3 trattenuta sulla retribu zione. Sanzioni disciplinari Articolo 36 I provvedimenti discplinari sono: a) l'ammonizione verbale o scritta; b) la multa fino al massimo

zioni disciplinari il personale dovrà essere invitato a presentare per iscrit to le sue discolpe entro 10 giorni dal la notifica dell'addebito. L'ammonizione e la multa potranno essere applicate al dipendete: a) che contravvenga ai divieti di cui alle lettere ai, b), c), f) e g) di cui all'articolo 33: b) che controvvenga al divieto della lettera h) ed in tal caso verrà sol tanto punito con l'ammonizione; c) che ritardi nell'inizio del - lavoro, ne anticipi la cessazione o lo ab bandoni senza

autorizzazione; per assenze arbitrarie e che non ab biano recato danno al servizio; d) che eseguisca malamente o con so verchia lentezza il lavoro affidato si!; e) che non avverta subito il suo su periore diretto di eventuali guasti o irregolarità nell'andamento degli apparecchi o dei servizi; f) che commetta atti che portino pre giudizio alla disciplina, alla mora le, all'igiene, al regolare andamen to del servizio; in particolare che presentando reclami, istanze od al tro non segua la prescritta via

al dipendente: h) che sia recidivo entro sei mesi nel le mancanze di cui sopra o se ne rende colpevole in condizioni tali da accrescerne la gravità; i) che sia trovato addormentato sul lavoro; vi si presenti o vi si fac cia sorprendere in istato di ubria chezza; 1) che arbitrariamente dia disposizio ni diverse da quelle date dai suoi superiori, provocando danni e di sordini nel servizio; m) che contravvenga ai divieti di cui alle lettere e) ed i) dell'articolo 33; n) per simulazione di malattia o sot

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Seite 31 von 46
Datum: 22.07.1933
Umfang: 46
arretrati del personale di cui all'arti colo 3, lettera b), calcolati a norma dell'articolo 29. Contributi I contributi alla Cassa Pensioni so no fissati nella seguente misura, salvo quanto dispone l'articolo 27: a) contributo ordinario del 18 per cen to dello stipendio normale da ver sarsi mensilmente nella proporzio ne del 9 per cento a carico degli iscritti e 9 per cento a carico del l'Azienda. Lo stipendio normale è definito dall'articolo 12 del presente Con tratto di lavoro; b) contributo del

20 per cento su ogni aumento di stipandio da versarsi per una volta tanto in dodici rate mensili a carico del partecipante c di uguale importo da corrispon dersi dall'Azienda; c) eventuali oblazioni, legali e dona zioni ; ' d) interessi e frutti del capitale della Cassa. I contributi cessano quando il par tecipante abbandona il-servizio della Azienda. Pensionamento per C nual dita Articolo (5 Il diritto a pensione per invalidità matura dopo compiuto il 10° anno di effettiva iscrizione alla Cassa

Pensio ni. Nel computo di tale periodo non si considera la eventuale iscrizione re troattiva degli impiegati di cui all'ar ticolo 3, lettera b) e d). Alla pensione di invalidità ha di ritto l'iscritto che non è più in grado di disimpegnare le mansioni inerenti al suo servizio o quelle altre che po tessero venirgli assegnale corrispon denti al suo grado, in conseguenza di infermità fisica o mentale determinan te incapacità al lavoro permanente ed assoluta. Il giudizio dell'invalidità al servizio viene

pronunciato dalla Com missione Amministrativa dell'Azienda dopo sentito il parere di uno o più medici di sua scelta. Tale giudizio può essere provato anche dall'impie gato con domanda corredata di certi ficato medico. In questo caso la Com missione Amministrativa ha facoltà di sentire il parere di uno o più me dici di sua fiducia. Pensionamento ammin strativo Articolo 7 L'iscritto alla Cassa che per dispo sizione della Azienda viene esoneralo dall' impiego per motivi non disci plinari a niente e nei

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Seite 32 von 46
Datum: 22.07.1933
Umfang: 46
l'ultimo biennio a norma dell'artico lo 5. Ammontare della pensione Articolo 10 La pensione consiste in un assegno annuo pagabile a mensilità posticipa te che dopo 10 anni di iscrizione al la Cassa ammonta al 40 per cento del la base computabile determinata dal l'articolo 9 ed è aumentato per ogni anno di iscrizione alla Cassa successi vo al decimo del 2 per cento della base stessa raggiungendo così il 100 per cento' della base dopo compiuti -10 anni di iscrizione. La presente disposizione non

un anno dal giorno del ma trimonio; b) se l'iscritto aveva compiuto i 60 anni di età alla data del matrimo nio; c) se al momento del matrimonio il marito era già' pensionato; d) se al momento della morte dell'in-, scritto la vedova era legalmente separata dal marito per propria colpa o consensualmente. Perde il diritto a pensione la ve dova che passa a secondo matrimo nio dalla data del secondo matrimo nio. Sussidi di educazione Articolo 13 I figli minori di iin iscritto; alla Cas sa, morto dopo

10 anni di iscrizione o dopo essere stato pensionato, a nor ma del presente Regolamento, hanno diritto ad un sussidio di educazione lino all'età di 18 anni compiuti. I sussidi di educazione sì accumu lano con la pensione vedovile di cui all'articolo precedente, tuttavia la somma degli uni e dell'altra non può superare il 75 per cento della pen sione che percepiva o a cui avrebbe avuto diritto l'iscritto alla Cassa. II sussidio di educazione è pari al 10 per cento per ogni orfano; per gli orfani

ha luogo la riduzio ne proporzionale dei singoli sussidi., X sussidi di educazione corrispon denti a minori di s^sso femminile ces sano anche prima del 18° anno di età se l'orfana contrae matrimonio. La perdita del diritto a pensione della ve dova a termini dell'articolo 12 non pregiudica il diritto dei figli al sus sidio di educazione. Se un iscritto al la Cassa passa a seconde nozze dopo 11 pensionamento, i figli nati dal se condo matrimonio non hanno diritto a sussidio di educazione. infortunio

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Seite 18 von 46
Datum: 22.07.1933
Umfang: 46
, si applicheranno le norme del presente Contralto. Durata del Contratto Articolo 3 Il presente Contratto di lavoro nvrà la durata di anni dui* a decorrere dal primo gennaio 1932-X. Qualora però una delle parti non ne dia disdetta nei modi di Legge due mesi prima della scadenza o del ter mine dei successivi periodi di proro ga, il presente Contralto si intenderà rinnovato di anno in anno. Assunzione dec/li impiegati Articolo 4 ' L'assunzione degli impiegati ha luo go per chiamata diretta o per con corso

a giudizio della Commissione Amministratrice dell'Azrenda, osserva te le disposizioni delle Leggi sulla di sciplina nazionale della domanda e dell'offerta del lavoro e salvo in ogni caso le preferenze da esse stabulile. Tanto nei casi di assunzione per concorso, clic per chiamata diretta, spetta naturalmente all'Azienda di sta bilire di volta in volta le modalità' del concorso ed i titoli e requisiti ne cessari in relazione al posto da occu parsi. In ogni caso non dovranno es sere assunti impiegati che

. Il dipendente potrà in ogni momen to quando l'Azienda ne ravvisi l'op portunità, essere sottoposto a visita medica e quando non risultasse più idoneo al suo lavoro e l'Azienda non ritenesse di adibirlo ad altro compa tibile con la sua posizione morale ed il suo stato di salute, potrà essere li cenziato con regolare preavviso a ter mini del presente Contratto e con il trattamento previsto per il caso di li cenziamento non per motivi discipli nari, tenendo presente il disposto del l'articolo 41. In questi

l'impiegato riceverà gratuitamente dal l'Azienda copia del presente Contral to collettivo di lavoro del quale accu serà ricevuta in segno di presa cono scenza. L'impiegato assunto in servizio è te nuto a presentare la tessera relativa- alle Assicurazioni Sociali obbligatorie, in quanto vi sia soggetto. L'Azienda potrà inoltre richiedere i documenti che ritenesse necessari] per conoscere la capacità lavorativa del l'impiegato e la sua buona condotta come: a) carta di identità o iitolo equipol lente

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Seite 6 von 46
Datum: 22.07.1933
Umfang: 46
mente di domenica. Quando l'operaio adibito a lavori a turno debba lavorare nel proprio gior no di riposo ha diritto ad un giorno di riposo compensativo entro la set timana in cui cade il giorno di ri poso. Se questo non potesse venir concesso sarà retribuito con la paga stabilita pel lavoro straordinario. La eventuale coincidenza del gior no di riposo con un giorno festivo, non dà diritto ad indennità di sorta nè a giornate di riposo sostitutive. Il lavoro effettuato dall'operaio nei giorni

tradizionali in cui il lavoro degli operai pur essendo so speso sarà ad essi corrisposta ugual mente la ordinaria retribuzione: Vi gilia di Natale, Vigilia di Capodanno, Vigilia di Pasqua, Vigilia di Penteco ste. Il personale operaio che per esigen ze di servizio dovesse lavorare, nelle suddette mezze giornate riceverà una mezza giornata compensativa di ripo so retribuito. Retribuzione Articolo 10 La retribuzione degli operai risulta dalla tabella allegata A).' L'assegnazione degli operai nell'una

cificate in questo Contratto. Le paghe di cui alla tabella allegata A) saranno ridotte: / — del 10 per cento per il dipenden te celibe che abbia superato i 18 an ni e non i 21 anni di età; — del 20 per cento per il dipen dente con età inferiore ai 18 anni. La retribuzione sarà corrisposta al l'operaio per quindicina posticipala. Il pagamento della retribuzione mensile sarà effettuato nei giorni 15 e 30 di ogni mese, computandosi ri spettivamente il lavoro fino al giorno 11 e 26 dello stesso mese

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Seite 8 von 46
Datum: 22.07.1933
Umfang: 46
conside rate a nessun effetto come integrazio ne della retribuzione. Ferie annuali Articolo 18 Eccettuato il caso di avvenuta di sdetta, l'operaio che abbia almeno un anno di effettivo servizio, ha diritto durante il contratto di lavoro, ad un periodo annuale di riposo con decor renza della retribuzione ordinaria co me segue: — per anzianità fino a 5 anni - giorni 10; — per anzianità oltre 5 anni - gior ni 15. I giorni festivi cadenti in periodo di ferie s'intendono da qurste assor biti. Consideralo

o collettiva mente in modo da non intralciare-Il regolare andamento del lavoro. Nel caso di richiamo provvisorio in servizio durante il periodo di ferie, l'operaio ha diritto al rimborso delle spese sostenute in dipendenza del ri chiamo fermo restando il suo diritto a completare il periodo di ferie non goduto in altra epoca. L'operaio che ha ricevuto disdelta dal servizio per motivi non disciplina ri, e l'operaio dimissionario con an zianità superiore ai tre anni, ha di ritto ad un periodo di ferie propor

zionalmente ai mesi di servizio pre stato dall'ultimo godimento. Gratificazioni Articolo 19 In occasione delle Feste Natalizie la Azienda corrisponde agli operai che abbiano almeno un anno compiuto di servìzio effettivo (e che non se ne siano resi del tutto od in parte im meritevoli) 10 giorni di salario nor male. Rimborso e spese Articolo 20 Agli operai che siano transitoria mente comandati in servizio fuori del la ordinaria sede di lavoro sarà cor risposto il rimborso delle spese vive incontrate per

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Seite 29 von 46
Datum: 22.07.1933
Umfang: 46
all'esame delle rispettive As sociazioni professionali di primo gra do per esperimentare il tentativo di amichevole conciliazione delle parti. A tal fine l'Associazione che rice verà la denuncia della controversia a termine dell'art. 4 del R. D. 26 Feb braio 1928, n. 471, dovrà darne imme diata comunicazione all'altra Associa zione competente. Nel caso che in tale sede non si raggiunge l'accordo entro 15 giorni dalla data della denuncia, l'interes sato avrà facoltà di adire il Magistra to del Lavoro

. Per le controversie collettive rela tive alla interpretazione e apll'cazio- ne del presente Contratto, sarà tenta ta la conc : liazione fra le competenti Associazioni professionadi di 1° gra do, e, in caso di mancato accordo, da quelle di grado superiore con l'even tuale intervento del Ministero delle Corporàz : oni prima di .adire la Magi stratura del Lavoro. Disposizioni transitor'e Articolo 41 1. La riduzione del 10% degli sti pendi iniziali stabilita dall'art. 11 dot personale maschile celibe

dell'art. 1 la conservano ad personam per espres sa pattuizione. Il loro rapporto di lavoro sarà per tanto regolato ad ogni effetto dal presente Contratto. 4. Per il personale in servizio pres so l'Azienda all'entrata in vigore dei presente Contratto elle abbia presta to e presti opera lodevole soLto tutti i riguardi potrà prescindersi dal ri chiedere il titolo di studio prescritto pel posto. 5. Gli aumenti di anzianità, di cur all'art. 13, decorrono dal 1° Gennaio 1932, per gli impiegati, che a questa

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