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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 26 von 31
Datum: 15.10.1926
Umfang: 31
collettivi del la voro, produce tutti gli effetti del con tratto collettivo. Essa è pubblicata a nor ma dell'art. 51 primo comma, e ad essa si applicano le disposizioni degli art. 52, 53, 54, 55, 59 del presente decreto. ■Se, dopo una controversia individuale del lavoro sia decisa con sentenza passa ta 'in giudicato, intervenga una sentenza del magistrato del lavoro in materia di rapporti collettivi, alla quale le (parti siano vincolate e che sia con juella in compatibile, agnuna delle parti e il pub

blico ministero possono denunciarla alla magistratura del lavoro per l'annulla mento. Le sentenze emesse in grado di appello o inappellabili di qualunque organo giu risdizionale, Un materia di rapporti in dividuali del lavoro, ehe violino un con tratto collettivo di lavoro, o siano incom patibili con una sentenza de 1 magistrato del lavoro passata in giudicato, possono essere de nun diate da ognuna delle parti e dal pubblico min»istero al magistrato del lavoro per la revocazione, entro quin dici

giorni dalla notificazione. Con la sentenza che pronuncia d'annul lamento o la revocazione, la magistratu ra del lavoro decide in merito la con troversia. Art. 88. — Le sentenze della magüstra- tura del lavoro sono soggette a revoca zione, revisione e cassazione. Esse possono essere revocate a norma del Codice di procedura civile, ma il ter mine per 'proporre la domanda di revo cazione è ridotta a quindici giorni.

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 21 von 31
Datum: 15.10.1926
Umfang: 31
e di regolamento, che discipliniamo la ma teria; d) di regolare il tirocinio o garzonato, emanando a tate scopo norme generali ob bligatorie e 'di invigilare sulla loro os servanza. A tali norme si applicano tut te le (disposizioni sud contratti collettivi di lavoro. Art. 45. — Per tutto ciò che concerne la stipulazione dei contratti collettivp d; lavoro, le associazioni collegate dagli organi corporativi sono autonome, salvo l'intervento degli organi stessi per il ten tativo obbligatorio di conciliazione

, a termini dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, e l'emanazione delle norme prcv>> ste dall'art. 3 della stessa legge. Art. 46. — I presidenti degli organi corporativi soino nominati e revocati con decreto del 'Ministro per le corporazioni. Ogni corporazione ha un Consiglio, com posto -dei 'delegati delle organizzazioni che sono per suo mezzo collegate. Nel Consiglio la rappresentanza delle orga nizzazioni dei datori di lavoro deve es sere uguale a quella dei lavoratori, in tellettuali e manuali

, insieme considerati. ili modo di nomina di tali delegati, le attribuzioni del Consiglio e i poteri dfel Presidente sono stabiliti nel decreto che costituisce l'organo corporativo. Questo è ad ogni effetto posto alla di retta dipendenza del Ministro per le cor porazioni. TITOLO QUARTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DELLE NORME ASSIMILATE Art. 47. — Possono stipulare contrat ti collettivi di lavoro le associazioni sini- dacal! legalmente riclnosciute. I contratti colletlvvii di lavoro non sti

pulati da associazioni legalmente rico nosciute sono nulli. Art. 48. — Il contratto collettivo deve contenere la indicazione dell'impresa o delle imprese, oppure della categoria di imprese e di lavoratori a cui si riferisce e del territorio, per cui ha efficacia. Mancando tali specifioazioini, il con tratto collettivo ha 'effetto per tutti i da tori di lavoro e i lavoratori, che sono rappresentati legalmente dalle associazio ni stipulanti ai sensi dell'art. 5 dellla leg ge 3 aprile 1926. Art

. 49. — Il contratto collettivo di lavoro deve, a pena di nullità, essere sot toscritto dai legali rappresentanti dellie associazioni contraenti e da persone mu nite di mandato speciale. 11 contratto collettivo d'i lavoro può anche essere stipulato con r:serva dal l'approvazione da parte degli organi diel le rispettive associazioni, competenti, se condo gli statuti. In tal caso esso non ha effetto fino a quando non sia intervenuta tal eappro- vaüJ'one. Art. 50. — iGM statuti delle associa zioni di -grado superiore

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 15 von 31
Datum: 15.10.1926
Umfang: 31
Art. 3. — .Le amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e del le Istituzioni pubbliche di beneficenza non possono far parte di associazioni di dmtori -di lavoro legalmente riconosciute ai termini della legge 3 aprile 1926, N. 563, né sono soggette alle disposizioni della legge stessa sui contratti collettivi e sulla giurisdizione della magistratura del lavoro. La stessa nonna vale per l'a zienda autonoma delle Ferrovie deUlo Stato, per l'Azienda Postale, Telegrafica e Telefonica

, per la Cassa Deposit! e Prestiti, per l'Istituto d'i emissione, per i Banchi di' '.Napoli e di Sicilia, per gli Istituti ed Enti parastatali, e per le casse di risparmio;. Le aziende autonome municipalizzate e il personale da esse dipendente sono sog getti alle 'disposizioni della 'Legge 3 apra le 1926, N. 563. Art. 4. — Le associazioni che si pro pongono la tutela degli interessi mate riali o morali dei loro soci, quando que sti non siano né datori di lavoro nè la>- voratori, >non possono essere

legalmente riconosciute ai termini della legge 3 a- prile '1926, nè sono soggette alle altre disposizioni della legge stessa sui con tratti collettivi di lavoro e sulla giuri sdizione della magistratura del lavoro, Tuttavia i proprietari di fondi rustici che hanno dato in locazione i loro fon di, sono ammessi a ifar parte delle as- sosiazioni dei datori di lavoro agricolo legalmente riconosciute, ma debbono es sere costituiti ini separata sezione, con propria rappresentanza negli organi di rettivi della

associazione. Tale rappresentanza non partecipa alla stipulazione dei contratti collettivi di la voro agricolo. Ai 'fini della stipulazione dei contratti collettivi -di lavoro non agricolo, da ese guirsi per conto dei proprietari stessi, la rappresentanza della sezione agisce co me rappresentanza di associazcone auto noma . Art. 5. — Gli artigiani esercenti per proprio conto una piccola industria, nel la quale essi medesimi lavorano, i piccoli cimmerc'anti e gli ausiliari del commer cio, mediatori

tecnici ed ammin'strativi. I -direttori tecnici ed amministrativi e gli altri capi di uffici o di servizi con funzioni analoghe, gli institori e in, ige- •nerale gli impiegati muniti di procura, debbono far parte di separate associa zioni. Art. 7.. — I datori di lavoro e i lavo ratori, che, per ragioni della loro atti vità, appartengono in modo stabile e continuativo, contemporaneamente a d'i- verse categorie di datori di lavoro, e, ri spettivamente, di lavoratori, possono far parte contemporaneamente

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 24 von 31
Datum: 15.10.1926
Umfang: 31
ciale. Art. 70. —Il curatore speciale, previsto dall'art. 17 della legge 3 apr'ile 1926, è scelto, ove sia possibile, tra i datori di lavoro o ù lavoratori interessati, che ab ituano i requisiti richiesti dall'art. 1 del la legge. ■Il curatore nominato non può rifiutare l'incarico, sotto pena di risarcimento dei danni,. I singoli interessati, che intervengono giusta l'art. 17, non possono essere in numero maggiore di tre. Possono però più interessati intervenire per mezzo di un unico procuratore

speciale.. Art. 71. — L'azione per le controver sie, che 'concernono l'applicazione dei contratti collettivi e delle altre monne esistenti, è fatta valere contro l'associa zione legalmente riconosciuta, che rap presenta i datori di di lavoro e s lavora tori, ii quali vi sono soggetti e sono tenuti ad eseguirli,. .L'azione per le controver sie, che concernono la formazione di nuove condizioni di lavoro, è fatta va lere contro l'associazione legalmente ri conosciuta che rappresenta i datori di lavoro

ed i lavoratori, per i quali le nuo- veve condizioni del lavoro si vogliono stabilire. L'az : one per la formulazione di nuo ve condizioni di lavoro è ammessa, an che quando sia intervenuto il contratto collettivo e anche prima della scaden za del termine £n questo stabilito per la sua durata, purché si sia verificato un notevole mutamento dello stato di fatto cestente al momento della stipulazione. Art. 72. — La domanda si propone davanti la Corte di appello, nella cui cir coscrizione si svolgono i rapportò

dd la voro, ai quali la controversia si rife risce. Se i rapporti di lavoro, ai quali si ri ferisce la controversia, si svolgono sotto la giurisdizione di due o più Corti di ap pello, la domanda è proposta davanti al la Corte di appello di Roma. CAPO TERZO Del procedimento Art. 73. — Le parti possono compari re in .giudizio personalmente; possono anche essere rappresentate da un .pro curatore legale ed essere assistite da non più «di un avvocato e da uno o più con sulenti tecnici; qualora il numero

ed eventualmente del pro curatore che la rappresenta; b) l'indicazione dell'associazione o del gruppo di datori dii lavoro o d lavorato ri, contro cui la domanda è diretta ; c) le ragioni e l'oggetto della domanda; d) l'elenco degli atti e documenti, su cui la domanda si fonda. Quando il ricorso sia presentato dal pubblico ministero, esso deve contene re l'indicazione delle associazioni o dei gruppi di datori di lavoro e di lavorato ri interessati, l'esposizione delle ragioni e dell'oggetto della controversia

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 22 von 31
Datum: 15.10.1926
Umfang: 31
di capitolato o d:i contratto, siono disci plinati con atti della pubblica autorità. Neppure vi ;è luogo a stipulazioni di contratti collettivi rispetto ai rapporti di lavoro, concernenti servùzi di caratte re personale o domestico. I contratti collettivi stipulati in onta a questi divieti sono nulli. .Art. 53. — Scaduto il termine stabilito per la sua durata, il contratto collet tivo d\ lavoro s'intende rinnovato per un uguale periodo, salvo che entro i'1 termi ne stabilito nel contratto

o, in difetto, due .mesi prima della scadenza, non sia stalo denunziato 'da una delle parti con traenti. iScaduto il nuovo termine, senza che sia fatta anaogla denunzia, il contrat to s'intende ulteriormente rinnovato e così di seguito. La denunzia dev'essere notificata al l'altra parte e pubblicata nel Foglio de gli annunzi giudiziari, se si tratta dà contratto avente effetto nell'ambito del la Provincia; nella Gazzetta Ufficidle ne- gìi altri casi. Art. 54. — I contratti di lavoro indivi duali, stipulati

dai singoli datori di la voro e lavoratori, soggetti al contratto collettivo, debbono uniformarsi alle nor me da questo stabilite. 'Le clausole dfformi dei contratti di lavoro individuali, preesistenti o succes sivi al contratto collettivo, sono sosti tuite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo il caso che siano più favorevoli ai lavoratori. La stessa efficacia hanno i 'contratti collettivi di fronte ai regolamenti di fab brica. Art. 55. — Le associazioni, che hanno stipulato

<è garantita dall'associazione, questa risponde in proprio d c,l l'in ad em pirne nìto dii coloro che vi sono vincola ti, in qualità di fideiussore solidale. Art. 56. — Affinchè gli organi centrali corporativi possano emanare norme ge nerali sulle condizioni' del lavoro, a ter- irnim dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926, è necessario che ciascuna delle associa zioni collegate ne abbia dato loro facol tà. Tale facoltà può anche essere data ge nericamente negli statuti. Gli organ'i corporativi deliberano

le norme, ispirandosi alla tequ'ità e contem perando gli interessi dei datori di lavo ro con quelli dei lavoratori, e gli uni e gli altri con glli interessi superiori della produzione. Le deliberazioni suddette non sono soggette ad alcuna impugnativa, ma le associazioni collegate possono far ces sare l'efficacia delle norme emanate con la stipulazione dòretta di un contratto collettivo di lavoro. Art. 57. — Le norme emanate dagli or gani corporativi hanno valore di con tratto collettivo di lavoro

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 17 von 31
Datum: 15.10.1926
Umfang: 31
in titoli del debito pubblico vincolati •Le altre spese sono facoltative. Art. 1<9. — Le norme per il coordina mento dell'attività delle associazioni sin dacali co nquella dell'Opera nazionale del 'dopo lavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'O pera -nazionale Balilla e del (Patronato nazionale, saranno stabilite per R, de creto. Art. 20. — In caso 'di scioglimento o di revoca diel riconoscimento .di una associazione, un liquidatore nominato dal Prefetto, se si tratta

categorie di datori di lavoro e di lavoratori, per cui l'asso- j ciaizione era costituita. Art. 21. — I beni spettanti all'associa zione sindacale prima del riconoscimen to, da chiunque detenuti od amministrati per conto, dell'associazione, entrano di diritto a far parte del patrimonio dell'as sociazione legalmente riconosciuta. I beni comunque spettanti ad associa zioni costituite in tutto o in parte per gli scopi previsti dalla legge 3 aprile 1926, sono devoluti -di diritto alle associazio

ni costituite per gli stessi scopi a van taggio delle stesse categorie di datori di lavoro o di lavoratori, tutte le volte clhe la maggioranza dei soci dell'associazione preesistente sia entrata a far parte del l'associazione legalmente riconosciuta. Anche prima del riconoscimento, il Freifetto puO ordinare, con suo decreto, che i 'beni, di cui ai due precedenti coni mi, siano consegnati ad un suo commis sario. XI decreto del Prefetto è immedia tamente esecutivo. Non appena ricono sciuta legalmente

l'associazione, i beni sono consegnati ai legali rappresentanti di questa. Qualora, entro sei mesi dal l'ammissione del decreto, il riconosci mento non sia avvenuto, i beni sono re stituiti a chi li deteneva od amministrava» Art. 22. — Fuori dei rapporti del lavo ro, le associazioni sindacali non posso no esercitare alcuna ingerenza nella ge stione amministrativa, tecnica e commer ciale delle aziende dei loro soci, senza il consenso di questi. In nessun caso, fuori dei rappirti del lavoro, le associazioni

.lavoro o il carat tere dell'impresa, non sia possibile de terminarli in base alla mercede di una giornata di 'lavoro. Art. 25. — Le matricole dei contri buenti, divisi per Comune di residenza, sono compilate da ciascuna assoc'azio ne. Esse debbono restare afisse per alme no un mese, dalla data del decreto, nel l'albo pretorio del 'Comune. Entro il mese successivo, ogni contri buente ha diritto di reclamere contro l'iscrizione, alla Giunta provinciale am r min'strati va se si tratta di associazioni

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 23 von 31
Datum: 15.10.1926
Umfang: 31
, le proposte dei Consigli pro vinciali della economia soino trasmesse direttamente alla Corte di appello. Art. 62. — Il primo Presidente della ( orte di appello, ricevute le proposte compila l'albo dei cittadini destinati a funz'ona-re da consiglieri esperti, sestito il parere del Presidente della magistra tura del lavoro. 'L'albo è affisso nella sede della 'Corte di appello e nella sede delle Prefetture di tutte le Provindie -comprese nel distretto. Entro quindici giorni dall'affissiouie, o- gni

associazione legalmente riconosciuta può 'reclamare contro la formazione del l'albo. Il reclamo è notificato agli interessati, ed. è de diso dalla Corte d'appello a se zioni unite. Le sezioni unite sono composte, a que sto eff etto, del Primo Presidente, del Pre sidente della sezione speciale funzionan te come magistratura del lavoro, e di cinque consiglierü della Corte, di cui due addetti alla magistratura del lavoro, e tre della prima sezione, designati dal Primo Presidente. Le sezioni unite decidono

consiglieri esperti cHiamati a far parte del Collegio giudi cante è fatta, per ciascuna causa, da!l Presidente della magistratura del lavoro. Il Presidente della magistratura del la voro può sempre chiedere, per la compo sizione del Coillegio, al (Primo Presidente la designazione di uno o più esperti fuori del ruolo degli addetti alla sezione. La scelta è fatta dal (Primo Presidente fra gli iscritti nell'albo (generale. In casi eccezionali, e col consenso del le parti, il Primo Pres'dente ipuò sceglie

re anche persone non iscritte nell'albo;. Art. 67. — Per l'astensione e la ricusa zione dei magistrati componenti la se zione speciale di Corte di appello, fun zionante come magistratura del lavoro, si applicano le norme del Codice di pro cedura -civile. .Sulle domande relative provvede la Corte di appello. Per l'astensione dei consiglieri esperti si applicano del pari le norme del Codi ce di procedura .civile,. ISul'le domande relative provvede il (Collegio composto di isoli -magistrati

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 20 von 31
Datum: 15.10.1926
Umfang: 31
di grado superiore non possono imporre contributi; ai singoli datori di lavoro e 'lavoratori. Gli statuti possono stabilire contri'buti suppletivi a carico delle associazioni idi grado .inferiore aderenti, oltre la quota stabilita dal 'Ministro per le corporazio ni. a termini dell'art. 26, determinandone la misura. Art. 40. — Tutte le norme sulla vigi lanza e sulla tutela, contenute negli ar ticoli 29, 30 e 31 del titolo I, si applica no alle associaz'oni sindacali -di grado superiore (federazioni

, ovvero più 'federazioni o confederazioni localü di associazioni sindacali: a) per i -datori di lavoro, una confede razione nazionale degli (industriali; una confederazione nazionale degli agricol tori; una confederazione nazionale dei commercianti; una confederazione na zionale degli esercenti imprese di tra sporti marittimi ed aerei; una confedera zione nazionale degli esercenti imprese di 'trasporti terrestri e di navigazione interna; una confederazione nazionale bancaria; b) per*i lavoratori, urna

attivi tà, una confederazione nazionale dei pro- fesisonisti e degli artisti:. Possono altresì esser riconosciute due Confederazioni generali, una per i da tori di lavoro, ed una pei lavoratori e gli esercenti una libera attività. Con Regio decreto, sentito il Consiglio dei Ministri e il Consiglio nazionale del le corporazioni, può essere autorizzato ove se ne manifesti il bisogno, il ricono scimento di altre 'Confederazioni nazio nali e di altre Confederazioni generali. TITOLO TERZO DEGLI ORGANI

CENTRALI DI COLLEGAMENTO 0 CORPORATIVI Art. 42. — Gli organi d'i collegamento previsti dall'art. 3 della legge 3 aprile 1926 'hanno carattere nazionale. Essi riu niscono le organizzazioni sindacali na zionali dei vari fattori della produzione, datori di lavoro, lavoratori intellettuali e manuali per un determinato ramo del la produzione, o per una o più determi nate categorie di imprese. Le organizzazioni così collegate co stituiscono una corporazione. iLa corporazione è costituita con de creto del

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Seite 27 von 31
Datum: 15.10.1926
Umfang: 31
Art. 89. — Quando sopravvenga >un no tevole ■mutamento dello stato di fatto, la parie che vii ha interesse ted il pubblico ministero possono chiedere la revisione del al sentenza, anche prima del termi ne ira essa stabilito per la sua durata, al lo stesso magitsrato che l'ha pronunziata. Ove la 'domanda sia respinta, la parte che l'ha proposta è condannata ad una multa fino a L. 10.000. Art. 90. — Contro le sentenze della magistratura del lavoro è ammesso ri corso alla Cassazione deil (Regno

erntro 15 giorni dalla notificazione. E' ammesso anche il ricorso da parte del pubblico ministero entro 15 giorni dalla comuni cazione, ILe sentenze che pronunciano su questi orni pregiudiztlali sono impugna bili insieme .a quelle che pronunciano sul merito e il termine decorre dalla no tificazione di queste. II (Procuratore generale della Corte -di cassazione ha facoltà di ricorrere nell'in teresse della legge contro le sentenze del la magistratura deil lavoro, a norma del l'art. 519 del Codice d'i

procedura .civile. Ferimì restando i rapporti di dipen denza gerarchica dei rappresentanti del pubblico ministero dal Ministro della giustizia stabiliti dalle vigenti leggi sul l'ordinamento giudiziario, il Ministro della giustizia può, con suo decreto, in caricare il Procuratore generale della •Cassazione df. seguire e coordinare l'a zione 'del pubblico ministero presso le Corti di appello, per ciò che concerne le controversie collettive del lavoro, e di riferirne a lui con le •osservazioni

e le 'proposte che ritenga opportune. Art. 91. — Quando la sentenza sii a cassata, la magistratura del lavoro, a cui la causa è rinviata, deve in ogni caso conformarsi alla decisione della 'Corte cassazione sul punto di diritto, sul quale questa ha pronunciato. TITOLO SESTO DELLE ASSOCIAZIONI DI DIPENDENTI DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI Art. 92. — Le associazion'i fra i dipen denti dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e degli altri Enti indicati nell'art

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