Art. 3. — .Le amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e del le Istituzioni pubbliche di beneficenza non possono far parte di associazioni di dmtori -di lavoro legalmente riconosciute ai termini della legge 3 aprile 1926, N. 563, né sono soggette alle disposizioni della legge stessa sui contratti collettivi e sulla giurisdizione della magistratura del lavoro. La stessa nonna vale per l'a zienda autonoma delle Ferrovie deUlo Stato, per l'Azienda Postale, Telegrafica e Telefonica
, per la Cassa Deposit! e Prestiti, per l'Istituto d'i emissione, per i Banchi di' '.Napoli e di Sicilia, per gli Istituti ed Enti parastatali, e per le casse di risparmio;. Le aziende autonome municipalizzate e il personale da esse dipendente sono sog getti alle 'disposizioni della 'Legge 3 apra le 1926, N. 563. Art. 4. — Le associazioni che si pro pongono la tutela degli interessi mate riali o morali dei loro soci, quando que sti non siano né datori di lavoro nè la>- voratori, >non possono essere
legalmente riconosciute ai termini della legge 3 a- prile '1926, nè sono soggette alle altre disposizioni della legge stessa sui con tratti collettivi di lavoro e sulla giuri sdizione della magistratura del lavoro, Tuttavia i proprietari di fondi rustici che hanno dato in locazione i loro fon di, sono ammessi a ifar parte delle as- sosiazioni dei datori di lavoro agricolo legalmente riconosciute, ma debbono es sere costituiti ini separata sezione, con propria rappresentanza negli organi di rettivi della
associazione. Tale rappresentanza non partecipa alla stipulazione dei contratti collettivi di la voro agricolo. Ai 'fini della stipulazione dei contratti collettivi -di lavoro non agricolo, da ese guirsi per conto dei proprietari stessi, la rappresentanza della sezione agisce co me rappresentanza di associazcone auto noma . Art. 5. — Gli artigiani esercenti per proprio conto una piccola industria, nel la quale essi medesimi lavorano, i piccoli cimmerc'anti e gli ausiliari del commer cio, mediatori
tecnici ed ammin'strativi. I -direttori tecnici ed amministrativi e gli altri capi di uffici o di servizi con funzioni analoghe, gli institori e in, ige- •nerale gli impiegati muniti di procura, debbono far parte di separate associa zioni. Art. 7.. — I datori di lavoro e i lavo ratori, che, per ragioni della loro atti vità, appartengono in modo stabile e continuativo, contemporaneamente a d'i- verse categorie di datori di lavoro, e, ri spettivamente, di lavoratori, possono far parte contemporaneamente