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Fogli Annunzi Legali Prefettura Bolzano
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Seite 5 von 34
Datum: 15.03.1939
Umfang: 34
ri conosciuti come tali dallo Stato . agli effetti civili, oltre la festa del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro. II lavoro testivo sarà retribuito con una maggiorazione del 20%. Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello che va da un'ora dopo la Ave Maria fino all'alba, sarà retribui to con una maggiorazione del 20%. Non si farà luogo a maggiorazioni per il lavoro notturno, quando questo cada in regolari turni, e per il lavoro domenicale, quando venga concesso il riposo compensativo

N. 74— 15-3-XV1I Foglio Annunzi Legali della Provincia di Bolzano 453 Ultimato il periodo di prova senza che il datore di lavoro o il lavoratore abbia fatto alcuna comunicazione al l'altra parte, il lavoratore stesso s'in tende tacitamente confermato, e la re tribuzione spettantigli non potrà esse re inferiore a quella stabilita per la categoria alla quale viene assegnato. Art. 7. Assicurazioni sociali: Per le assicu razioni sociali, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, maternità, infortuni

e as segni familiari, valgono le norme di legge. Art. 8. Donne e fanciulli: Per le donne e i fanciulli valgono le norme di legge. Art. 9. Orario di lavoro: La durata norma le del lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere e le quarantotto settimanali. La loro distribuzione nelle giornate sarà fatta in periodi secondo le esi genze delle singole aziende. . La durata dell'orario normale di la voro, tenute presenti le disposizioni del R. D. 10-9-1923, n. 1956, nei vari mesi dell'anno è stabilita nel

modo se guente: novembre-dicembre-gennaio ore 7 febbraio-marzQ-aprile-maggio- settembre-ottobre ore 8 giugno-luglio-agosto ore 9 11 personale addetto, alle cure, go verno ed allevamento del bestiame, poiché svolge un lavoro discontinuo, non è soggetto alla limitazione di o- rario di cui al R. D. L. 15-3-1923 n. 692 e successivo Regolamento. Altrettanto dicasi per i lavori con nessi in quanto abbiano carattere di- - scontinuo. Art. 10. Interruzione di lavoro - Recuperi: Per quanto ,si attiene

al recupero per intemperie o cause di forza maggiore, valgono le disposizioni di legge. Art. 11. Lavoro straordinario notturno e fe stivo: Le ore straordinarie, intenden dosi per tali quelle effettuate oltre l'o rario normale, saranno compensate con una percentuale di maggiorazione sulla paga base, del 10%. Le ore di lavoro straordinario non potranno co munque eccedere i limiti .di legge e cioè: le due ore giornaliere e le do dici ore settimanali. Sono considerati festivi i giorni di domenica, quelli

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Fogli Annunzi Legali Prefettura Bolzano
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Seite 4 von 34
Datum: 15.03.1939
Umfang: 34
452 Foglio Annunzi Legali della Provincia di Bolzano N. 47 — 15-3-XVI! La qualifica di lavoratori fissi o se mifissi dovrà risultare dal contratto individuale di cui all'art. 4. Art. 3. Assunzione : La assunzione deve ave re luogo sempre per tramite dei com petenti Uffici di collocamento su ri chiesta del datore di lavoro o di un suo rappresentante, secondo le norme di legge e in conformità dell'accordo interconfederale stipulato in data 19- 4-1935-.XIII pubblicato sul Bollettino Ufficiale del

Ministero delle Corpora zioni fase. 121 in data 31-7-1935-XIII allegato 732. Pertanto le richieste dovranno es sere di regola numeriche, salvo che per le seguenti categorie per le quali potranno essere nominative: Addetti alle stalle ed al bestiame, Salariati ed obbligati (lavoratori fis si annuali e stagionali e lavoratori se mifissi od obbligati) con contratto an nuale e stagionale, che risiedono nel l'azienda, purché in case del datore di lavoro. 11 capouomo di squadre composte di almeno otto

lavoratori, quando la sua figura, ai fini dell'assunzione^ non sia considerata in contratti speciali.- 11 datore di lavoro, nel richiedere agli Uffici di collocamento i braccian ti, dovrà distintamente indicare quanti intende assumerne come fissi, quanti come semifissi e quanti come avven tizi. Quando nella mano d'opera asse gnata alle aziende fossero anche com presi lavoratori ultrasessarttacinquenni gli Uffici di collocamento sono per tanto tenuti a darne particolare avvi so agli agricoltori e ciò

a tutti gli effetti: Art. 4. Contratto individuale: Tra il datore di lavoro ed i lavoratori fissi e semi fissi, all'atto dell'assunzione, dovrà es sere redatto e firmato un contratto individuale, da valere a tutti gli effet ti di legge, conforme al modulo alle gato al presente contratto collettivo e dal quale dovrà anche risultare la data di assunzione. Art. 5. Libretto sindacale di lavoro per i fissi, semifissi od obbligati: Fino a quando non verrà reso obbligatorio e messo in distribuzione anche

in agri coltura il libretto di. lavoro istituito dalla legge 10 gennaio 1935-XIII nu mero 112, i lavoratori fissi o semifis si e i loro datori di lavoro dovranno munirsi del libretto sindacale da ri tirarsi presso le rispettive organizza zioni. Sul libretto sindacale di lavoro, ol tre alla qualifica del lavoratore, sa ranno registrate le varie prestazioni di attività, le corresponsioni e le tratte nute eseguite in dipendenza del rap porto di lavoro con la indicazione del le relative causali

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Fogli Annunzi Legali Prefettura Bolzano
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Seite 11 von 34
Datum: 15.03.1939
Umfang: 34
l'impegno da parte del datore di lavoro di mantenere in variato il numero complessivo di gior nate lavorative prestabilite. Art. 25. Utensili: Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. ' Tutti i lavoratori hanno il preciso obbligo di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto è stato loro affidato dal da tore di lavoro ed annotato sul libretto sindacale, con l'indicazione dello stato d'uso. II lavoratore risponderà delle perdite e dei

danni a lu.i imputabili, il cui ammontare gli verrà trattenuto sulle sue spettanze. Art. 26. Gerarchia e disciplina: Tutti i la voratori nei rapporti attinenti il servi zio'dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta nell'azienda e dai ri spettivi capi immediati; essi dovran no, pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro assegnato. Art. 27. Norme disciplinari: I rapporti tra i lavoratori; i loro superiori di/etti e il datore di lavoro o chi per esso, devo

no essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto, e tali da assicurare l'ordine e la disciplina nell'azienda. Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente: 1) Con la multa iino a un massimo di due ore di salario nei seguenti casi : t a) che senza giustificato motivo, si assenti od abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione; b) che per negligenza arrechi lievi danni

all'azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrézzi; c) che si presenti al lavoro ih i- stato di ubriachezza. Gli importi delle multe e delle trat tenute, che non rappresentino, ri sarcimento di danno, saranno de voluti a beneficio della Federazio ne delle Mutue Malattie per i la voratori agricoli. 2) Con la multa pari all'importo di una giornata di lavoro, nei casi di recidiva di maggiore gravità .nelle mancanze di cui al par. 1). 3) Col licenziamento immediato sen za preavviso e indennità nei casi

seguenti: a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro od ad un suo rappresentante' nell'azienda; b) danneggiamenti dolosi agli at trezzi, alle coltivazioni, agli sta bili, al bestiame; c) assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi; d) risse e condanne penali per rea ti comuni; e) recidiva delle mancanze che ab biano dato luogo alle punizioni previste al secondo paragrafo; f) in tutti quegli altri casi di tale gravità che non consentano la

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Fogli Annunzi Legali Prefettura Bolzano
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Seite 12 von 34
Datum: 15.03.1939
Umfang: 34
460 Foglio Annunzi Legali della Provincia di Bolzano N. 47 — 15-3-XVII prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro. Art. 28. Trapasso di azienda: 11 trapasso e cessione dell'azienda non risolve il contratto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti an che per quanto concerne crediti di la voro, nei confronti del nuovo titolare, qualora non sia già stato liquidato dal precedente datore di lavoro. Art. 29. Controversie: Tutti i reclami di pu ro carattere

individuale dovranno se guire le consuetudinarie norme disci plinari ed essere esaminati direttamen te fra i prestatori d'opera ed i loro superiori. Per le controversie di carattere in dividuale e collettivo dipendenti dal l'applicazione del presente contratto saranno osservate le norme di legge e statutarie. Art. 30. Deposito del contratto: A norma dell'art. 5 del R. D. 6 maggio 1928 n. 1251, il presente contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi, semifis si od obbligati ed avventizi

, da va lere per tutto il territorio della provin cia di Bolzano, sarà depositato entro 60 giorni dalla sua stipulazione per la pubblicazione sul F.A.L. della R. Pre fettura. Art. 31. Adeguamenti salariali: 1 salari di cui all'art. 15 del presente contratto col lettivo di lavoro, e limitatamente alla sola parte in danaro di essi, sono com prensivi dell'aumento del) 9.50% con cordato in sede nazionale in seguito all'adeguamento salariale ordinato dal Duce, ed avente decorrenza dal 23 marzo 1939-XVII

Micnele per' la Federazione Nazionale Fascista Propr. e Atiittuari coltivatori direni p. il Presidente dei Sindacato Coltivatori Diretti dr. Francesco Pozzi per la Federazione Nazionale Fascista Cooperative di Lavoro Agricolo Pio Ceccarelli R. Ispettorato Corporativo - Bolzano Visto n.o- 210 • Nulla osta per la pubblicazione Il Dirigente Ing. Paolo Dragone Bolzano, li 3-3-1939-XVII. 732 A CREDITO Contratto Collettivo di Lavoro per il Personale dipendente dalla Agenzia in Economia di Bolzano della Com

bilite dal vigente Contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dalle Imprese Assicuratrici della Pro vincia di Milano, stipulato il 26 luglio 1932-X, pubblicato sul Fòglio Annunzi Legali della Provincia di Milano, Fa-' scicolo n. 18 del 3*1 agosto 1932-X, sotto riportato.

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Seite 3 von 34
Datum: 15.03.1939
Umfang: 34
dell'Unione Provinciale Fasci sta dei Lavoratori dell'Agricoltura; la Federazione Nazionale Fascista dei Salariati e Braccianti rappresentata per delega del suo Segretario Grand Uff. Alcide Aini dal sig. Doliana Mi chele, Segretario del Sindacato Pro vinciale Salariati e Braccianti; sentita la Federazione Nazionale Fa scista delle Cooperative di Lavoro A- gricolo; è stato stipulato il presente con tratto di lavoro per i salariati fissi, semifissi od obbligati ed avventizi da valere per tutto il territorio

della Provincia di Bolzano. : Art. 1 Durata del contratto:. Il presente contratto collettivo di lavoro ha vi gore, a tutti gli effetti, per l'annata agraria che va dal 2 febbraio 1939 al l.o febbraio 1940 e s'intenderà pro rogato di anno in anno se nessuna delle Organizzazioni contraenti prov- vederà alla disdetta nei modi di legge almeno tre mesi prima della scadenza fissata. Resterà in vigore in tutte le sue parti, anche se regolarmente disdetta to, fino a quando non sarà sostituito da un nuovo

contratto di lavoro re golarmente stipulato dalle Organizza zioni contraenti. Art. 2. Qualifiche: Braccianti agricoli sono quei lavoratori di ambo i sessi i qua li, occupati abitualmente in agricoltu ra, vengono assunti per l'esecuzione dei vari lavori di carattere ordinario, straordinario od accessòrio, ricorrenti nelle aziende agricole. I braccianti, in rapporto al periodo di tempo per il quale vengono assunti, si definiscono nel modo seguente: 1. Avventizi o giornalieri 2. Semi fissi od obbligati

3. Fissi annuali e stagionali Braccianti avventizi o giornalieri: sono avventizi o giornalieri quei la voratori assunti giornalmente senza nessun vincolò di durata, e retribuiti con paga oraria. Semifissi od obbligati: sono lavora tori semifissi od obbligati coloro ai quali viene garantito dal conduttore un numero di giornate di lavoro da compiersi nel periodo di un anno, sal tuariamente, secondo i bisogni dell'a zienda stessa; essi sono retribuiti con paga giornaliera da corrispondersi set

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Seite 10 von 34
Datum: 15.03.1939
Umfang: 34
458 Foglio Annunzi Legali della Provincia di Bolzano N. 47 — 15-3-XVI1 previsto per la chiamata in servizio nella M.V.S.N. o nella G.I.L. Al lavoratore fisso, richiamato o chiamato in servizio come sopra il pe riodo viene computato agli effetti del la anzianità di lavoro dell'azienda. Per il richiamo o per gli arruola menti volontari per esigènze militari di carattere eccezionale, previsti dal R-. D. L. 16-6-1936-XIV n. 1374, si applicano le norme degli accordi In- terconfederali del 17-9-1935

, la azienda fornirà gratuitamente il mez zo di ' trasporto di cui dispone. Art. 20. Mutualità malattie: Tutti i lavora tori sono iscritti alla Mutua Malattie della Provincia. Il datore di lavoro è tenuto al ver samento dei contributi paritetici alla Mutua, anche per la quota a carico del lavoratore, salvo il diritto di rivalsa sul salario del lavoratore per la quo ta a carico di quest'ultimo. Art. 21. Ferie retribuite: Ai salariati fissi che abbiano compiuto un anno di ininter-, rotto servizio presso

la stessa azienda spetta, a decorrere' dal giorno di as sunzione, un periodo di ferie annuali retribuite di giorni cinque. Resta in facoltà del datore di la voro di fissare l'epoca delle ferie in modo che non sia intralciato il rego lare andamento del lavoro .dell'azien da. .. Art. 22. Preavviso di licenziamento: Il rap porto di lavoro dei salariati fissi, dei semifissi o obbligati s'intenderà rin novato tacitamente di anno in anno, qualora non disdettato da una delle parti. La disdetta dovrà aver luogo

a mez zo di cartolina raccomandata con ri cevuta di ritorno, ovvero mediante di chiarazione da annotarsi sul libretto sindacale di 1a'oro controf'rmata dil le parti, ed essere comunicato, in o- gni caso, almeno due mesi prima della scadenza dell'annata agraria e cioè entro e non oltre il due dicembre. Il datore di lavoro ha diritto di e- sonerare il lavoratore disdettato da ogni prestazione d'opera durante il periodo di preavviso, previa corre sponsione del salario per detto perio do se si tratti

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Seite 8 von 34
Datum: 15.03.1939
Umfang: 34
: Vitto: di composizione igienica e in misura sufficiènte ai bisogni di un la voratore. Nel caso in' cui il vitto non venisse corrisposto, il datore di lavoro dovrà rimborsare all'operaio L. 5.95 giorna liere nei comuni della prima e 'seconda categoria e L. 5.55 nei comuni della terza categoria. Oltre al vitto sarà somministrato al l'operaio il vino e il vinello secondo l'uso locale. Allo stalliere-foraggiatore sarà inol tre dato un litro di latte al giorno. Il datore di lavoro, su richiesta del

alle consuetudini del luogo, il datore di lavóro concederà al l'operaio con famiglia, un porcile, un pollaio, ed ùn òrto di superficie nor male:. : Nel caso di mancata corresponsione di alloggio, il datore di lavoro rim borserà a ciascun operaio L. 1.20 gior naliere nei comuni della La e Il.a ca tegoria e L. 0.90 nei comuni della terza categoria. . Legna: Nelle zone montane all'o- péraio con. famiglia verrà concessa la ie^na da ardere in proporzione ai bi sogni, lègna che egli stesso dovrà rac cogliere nel

bosco. ' • Vestiario: Nella misura di un vesti to comune, una camicia, due paia di scarpe, un grembiule di lavoro, salvo le condizioni più favorevoli, oltre alla lavatura e rappezzatura della bianche ria. Nel caso di mancata corresponsione del vestiario di cui sopra, il datore di lavoro pagherà a ciascun operaio Lire 29.70 mensili, oppure L. 356.40 annue, ed a ciascuna ooeraia L. 21.40 men sili, oppure L. 256.80 annue, tutto ol tre il salario stabilito. Limiti di età per i salariati fissi

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Seite 21 von 34
Datum: 15.03.1939
Umfang: 34
del presente Rego lamento, che fruivano di un periodo di congedo superiore a quello che loro spetterebbe in base alla tabella F al legata ai Regolamento stesso, verrà mantenuto tale trattamento fino a quando non avranno maturato il di ritto al trattamento superiore secondo quanto stabilito dalla tabella di cui so pra. Tabella A. Impiegati di l.a Categoria. (Dopo aver superato il periodo di tirocinio). Appartengono a questa categoria gli impiegati muniti di laurea o titolo e- quipollente. _ - anno

di serv. 11.890 10.064 21.954 Gli impiegati assunti dopo , il 45.o anno di età saranno classificati «fuo ri ruolo». Ad essi non verrà applicato il trattamento economico di cui alla presente tabella. Al personale femminile munito di laurea o titolo equipollente sarà cor risposta la retribuzione di cui alla pre sente tabella, diminuita del 25%. Tabella B. Impiegati di 2.a Categoria (Dopo il compimento del 21.o anno di età e dopo aver superato il periodo di tirocinio). Appartengono a questa categoria gli

impiegati muniti di licenza di Istituto Tecnico o di Liceo o titolo equipol lente. anno di servizio 10.160 9.415 19.575 Apprendisti Da 17 anni compiuti a 19 anni com piuti Stipendio 3.000 Indennità di caro- . vivere 3.600 totale annuo 6.600. Da 19 anni compiuti a 21 anni com piuti Stipendio 3.500 Indennità di caro- vivere 4.200 totale annuo 7.700. Gli impiegati assunti dopo il 45.o anno' di età saranno classificati «fuo ri ruolo». Ad essi non verrà applicato il trattamento economico di cui alla presente

tabella. NB. - Al personale femminile muni to di licenza di Istituto Tecnico o di Liceo o titolo equipollente, sarà corri sposta la retribuzione di cui alla pre sente tabella, diminuita del 25%. Tabella C Impiegati di 3.a Categoria (Dopo il compimento del 21.o anno di età e dopo aver superato il perio do di tirocinio). Appartengono a questa categoria gli impiegati muniti di licenza Tecni ca o Ginnasio o titolo equipollente.

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Seite 22 von 34
Datum: 15.03.1939
Umfang: 34
470 Foglio Annunzi Legali della' Provincia di Bolzano N. 47 — 15-3-XVII Apprendisti Da 17 anni compilili a 19 anni com piuti Stipendio 2.700 Indennità di ca- rovivere 2.700 Totale annuo 5.400. Da 19 anni compiuti a 21, anni com piuti Stipendio 3.100 Indennità di ca- rovivere 3.100 Tptale annuo 6.200. Gli impiegati assunti dopo il 45.0 anno di età saranno classificati «fuo ri ruolo». Ad essi non verrà applicato il trattamento economico di cui alla presente tabella. NB. - Al personale femminile

muni to di licenza tecnica, ginnasiale o ti tolo equipollete, sarà corriposta la re tribuzione di cui alla presente tabella, diminuita del 20%. * Tabella D Impiegati di 4.a Categoria (Dopo il compimento del 21.o anno di età e dopo aver superato il perio do'di tirocinio). Appartengono a. questa categoria gli impiegati non muniti del titolo di studio richiesto per le altre catego rie. ti Stipendio 2.400 Indennità di. caro-- vivere 2.880 Totale annuo 5.280. Da 19 anni compiuti a 21 anni com piuti

Stipendio 2.800 Indennità di ca- rovivere 3.360 Totale annuo 6.160. - Gli impiegati assunti dopo il 45.o anno di età saranno classificati «fuo ri ruolo». Ad essi non verrà applicato il trattamento economico di cui alla presente tabella. N. B. - Al personale femminile as segnato a questa categoria sarà cor risposta la retribuzione di cui alla presente tabella, ridotta del 20 %. Tabella E Commessi (Dopo il compimento del 21.o anno di età e dopo aver superato il perio do di tirocinio). Aiuto commessi

Da 14 anni compiuti a 17 anni com piuti Stipendio 1.800 Indennità di car rovivere 2.180 Totale annuo 3.980. Da 17 anni compiuti a 19 anni com piuti Stipendio 2.250 Indennità di ca- rovivere 2.700 Totale annuo 4.950. Da 19 anni compiuti a 21 anni com-, piuti Stipendio 2.800 Indennità di ca- rovivere 3.360 Totale annuo 6.160. I commessi assunti dopo il 45.0 an no di età saranno classificati «fuori ruolo». Ad essi non verrà applicato il trattamento economico di cui alla, presente tabella. .Tabella F Congedi

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Seite 13 von 34
Datum: 15.03.1939
Umfang: 34
'85 % di quello stabilito dalle tabelle alle gate al Contratto di cui al precedente articolo. Art. 4. L'indennità di cui all'art. 40, I com ma, del Contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dalle Im prese Assicuratrici della Provincia di Milano sarà calcolata: in base ai 30/30 di mensilità della retribuzione annua, per il servizio pre stato dal l.o. gennaio 1935; in base ai 25/30 di mensilità della retribuzione annua per il servizio pre stato anteriormente alla predetta data. 11 termine

Fascista delle Imprese Assicuratrici Il Commissario alla Presidenza A. Paolini Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Aziende di Assicurazione. per delega del Segretario della Federazione li. Perez Contratto Collettivo di lavoro per il personale dipendente dalle Imprese Assicuratrici della Provincia di Mi lano facente parte dell'anzidetto con tratto. Art. 1. Le disposizioni del presente contrat to collettivo si applicano al personale che piesti servizio presso le Direzioni o Agenzie

in economia di Imprese di Assicurazioni nel territorio compreso nella Provincia di Milano, escluso il personale il cui rapporto di lavoro sia eventualmente retto da contratto col lettivo aziendale regolarmente pubbli cato nei modi di Legge. Resta escluso dalla applicazione del presente con tratto il personale le cui prestazioni siano semplicemente di mano d'opera (operai, guardie notturne, personale di fatica, ecc.). I rapporti- con detto personale saranno regolati a parte. Le disposizioni stesse non

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Seite 9 von 34
Datum: 15.03.1939
Umfang: 34
, Campo Tures con Molini, Caminata, Acereto e Riva di Tures, Selva dei Molini con Lappago, Valle Aurina, Val Badia, Marebbe, Perca con Riscone, Rasun Valdaora con Valle di Anterselva, Monguelfo, Valle di Casies, Villabassa, Braies, Dobbiaco, S. Candido, Sesto. Art. 17. Cottimo: Quando il lavoro sia re tribuito a cottimo, le relative tariffe dovranno essere determinate 'in modo che al lavoratore laborioso, di norma le capacità lavorativa, sia consentito di conseguire un guadagno non infe riore

al 10% oltre la paga base; il contratto relativo deve intervenire di rettamente tra il conduttore o il suo rappresentante nell'azienda e il lavo ratore. Quando la liquidazione sia fatta a periodi non inferiori alla quindicina, saranno corrisposti adeguati acconti settimanali. 'Le condizioni e le modalrFà di ese cuzione del cottimo debbono risultare da apposita annotazione sul libretto sindacale di lavoro. Art. 18. Chiamata o richiamo alle armi: La chiamata alle armi per obbligo di le va risolve di diritto

il rapporto di la voro. Restando fermo al lavoratore, il diritto alle indennità di licenziamento che dovessero spettargli in base al disoosto dell'art. 23. Il richiamo alle armi e la chiamata in servizio con cartolina rosa della M.V:S.N. o nella G.I.L. non risolvono il rapporto di lavoro, ed il lavoratore, fisso e semifisso ha diritto alla con servazione del posto. Per la retribuzione in caso di chia mata nella M.V.S.N. o nella G .I .L. si apDlicheranno le istruzioni contenute - nella Circolare del

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