628 Ergebnisse
Sortieren nach:
Relevanz
Relevanz
Erscheinungsjahr aufsteigend
Erscheinungsjahr absteigend
Titel A - Z
Titel Z - A
Zeitungen & Zeitschriften
Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/FT/1943/29_05_1943/FT_1943_05_29_5_object_3241563.png
Seite 5 von 11
Datum: 29.05.1943
Umfang: 11
29 maggio 194S-XXI — N 96 Foglio Annunzi L'esali della Provincia di Trento Art.. 1 — Assunzione Por l'assunzione della mano d'o pera valgono le disposizioni di leggo e del regol fi mento sulla disciplina na zionale della domanda e dell'offerta di lavoro, con le preferenze ivi sta bilite per gli iscritti al P. N. F., ai Sindacati Fascisti e. por gli ex com battenti. Art. 2 — Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli. Per l'assunzione al lavoro e per il lavoro delle donne e dei fanciulli

valgono le norme di legge sul lavoro per tali categorie. Art. 3 —- Documenti. Per l'ammissione, l'operaio dove presentarsi munito dei seguenti do cumenti : • 1) Libretto di lavoro; 2) tessere e libretti delle Assicura zioni Sociali, ove ne sia giJl prov visto. Potrfl essere richiesta all'operaio la presentazione del certificato pe nale di data non anteriore a tre me si e dei certificati • di lavoro delle eventuali occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalla registrazione del libretto di lavoro

. ■L'operaio dovrft pure dichiarare la sua residenza e clovrfl segnalare al l'azienda i successivi mutamenti. • Art, 4 —• Visita medica. L'operaio potrfl. essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia del datore dì lavoro, visi ta che potrfl essere ripetuta tutte le volte che, per misura igienica il da tore di lavoro rìterrft opportuno. Art. 5 — Periodo di prova. L'assunzione al lavoro di ogni o- peraio è sempre fatta per un perio do di prova di una settima« ». pro lungabile di comune

la disciplina dell'apprendista to valgono le norme del B. D. L. 21- 9-1938-XV1 N. 1900. TU' apprendista colui clie, non a- vondo oltrepassato il 20.mo anno dì etfl, sia in tale qualità addetto a mansioni atte a fargli acquistare la capaciti! necessaria a divenire opera io qualificato o specializzato. Per quanto non è contemplato dal- . le disposizioni di legge e dal presen te articolo, 'il rapporto dì lavoro nel periodo dell'apprendistato è'regolato da altre norme del presente con- - tratto. Gli apprendisti

restano esclusi da ogni forma di lavoro straordinario, notturno e festivo. Oli apprendisti saranno retribuiti art economia con esclusione di qual siasi forma di cottimo. Per gli apprendisti che abbiano gift effettuato il periodo di apprendi stato in altre aziende esplicando mansioni analoghe a quelle alle qua li devono essere adibiti nella nuova azienda, il periodo di apprendistato prestato precedentemente verrà com putato ai fini della durata dell'ap prendistato. Art. 7 — Istruzione professionale

1
Zeitungen & Zeitschriften
Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/FT/1939/08_07_1939/FT_1939_07_08_7_object_3238886.png
Seite 7 von 11
Datum: 08.07.1939
Umfang: 11
i limiti di legge e cioè le due ore giornaliere e le 12 ore setti manali. Sono considerati festivi i giorni di domenica, quelli riconosciuti come tali dann Stato agli effetti civili, oltre la festa del Patrono del luogo ove si svol ge il lavoro. Il lavoro festivo sarà retribuito con una maggiorazione del 15 per cento. TI lavoro notturno, Intendendosi per tale quello che va da un'ora dopo l'Ave Maria fino all'alba, sarà retribuito con una maggiorazione del 20 per cento. Non si farà luogo a maggiorazioni

nalmente la maggior piirte «Iella sua attiviti! di lavoratore agricolo. II famiglio presta, presso l'azienda agricola, la sua opera «li salariato in modo continuativo, convivendo con la famiglia dell'agricoltore. La qualifica dei lavoratori fìssi do vrà risultare dal confratto di cui al l'art. 3. Art. 2: — Assunzione. L'assunzione deve aver luogo sem pre per tramite dei competenti nfflol I di Collocamento, su richiesta del dato re di lavoro o di un suo rappresentan te, secondo le norme di legge

ed in conformiti» del l'accordo Inter con foderale stipulato In data 1!) aprile 1935 XITT. i pubblicato sul Bollettino Ufficiale del j Ministero delle Corporazioni, fascicolo •121 in data 31-7-193» XIII ali. 732. Perlach le richieste dovranno esse re di regola numeriche, salvo che per le seguenti categorie, por le quali po- j tranno essere nominativo; j Addetti alle stalle «xi al bestiame. j Salariati ed obbligati (lavoratori tis- j si) ohe risiedono nell'azienda purché In j casa del datore di lavoro

. j TI cajK) TTomo di squadre composte ; di almeno 8 lavoratori, quando la sua I figura al fini dell'assunzione non sia : considerata in contratti speciali. j Il datore di lavoro nel richiedere ! agli Uffici di Collocamento 1 braccian ti, dovrà distintamente indicare quanti intende assumere come fissi e quanti come avventizi. Art. 3. — Contratto individuale. Tra il datore di lavoro ed i lavora tori fìnsi all'atto della assunzione do vrà essere redatto e firmato uu contrat to individuale — da valere

a tutti gli effetti di legge — conforme al modulo allegato al presente contratto collettivo e dal quale dovrà anche risultare la data di assunzione, la qualifica e la durata dell'assunzione stessa. Art. 4. — Libretto sindacalo»'di la voro. Fino a quando non verrà reso obbli gatorio e messo in distribuzione anche iri agricoltura il libretto di lavoro isti tuito dalla Leggo 10 gennaio 1935 XIII n. 112, i lavoratori fissi od i loro datori di lavoro dovranno munirsi del libretto sindacale da ritirarsi

2
Zeitungen & Zeitschriften
Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/FT/1937/12_06_1937/FT_1937_06_12_2_object_3238302.png
Seite 2 von 4
Datum: 12.06.1937
Umfang: 4
contratto na zionale (per i dipendenti da a- ziende commerciali di ferro, me talli, macchine e derivati da vale re per la Provincia di Trento. Il Prefetto della Prov, di Trento: Veduto il contratto collettivo dij lavoro integrativo del contratto .na zionale per i dipendenti da aziende commerciali di ferro, metalli, mac chine e derivati da valere per la Pro vincia di Trento stipulato il 21 a^ prile 1937 XV fra la Federazione Na zionale Fascista dei Commercianti di ferro, macchine e derivati

. Trento, li 8 giugno 1937 - XV. p. il Prefetto: f.to Pusateri. Contratto integrativo provinciale al contratto nazionale collettivo di lavoro per i dipendenti da aziende di ferro, metalli, macchine e deri vati da valere per la Provittcia di Trento. L'anno 1937 XV E. F. il giorno 21 aprile in Trento tra la Federazione Nazionale Fascista dei Commercian ti di ferro, metalli, macchine e de rivati, rappresentata per delega dal, suo Presidente Comm. Enrico Broili, dal sig. Giuseppe Diprè, Presidente del

. Giovanni' Fabbrici; si „è stipulato il presente contratto di lavoro da valere nella Provincia di Trento ad integrazione del contratto nazionale collettivo di lavoro per i dipendenti da aziende commerciali di ferro, metalli, .mac chine e derivati, stipulato il 16 apri le 1936 XIV e pubblicato nel Bollet tino Ufficiale del Ministero delle Cor porazioni dei 31 luglio 1936 fase 137 ali. 864. Art.. 1. — Il presente contratto si applica a tutte le categorie di cui al la premessa del contratto sopra

Federazione Nazionale Fa scista dei Commercianti di ferro, me talli, macchine e derivati, o dipen denti da Imprese Cooperative simi lari (con l'esclusione delle aziende di articoli di elettricità). Art. 2. — Mfinimi di retribuzione al lordo di' ricchezza mobili. Categoria A) Personale che eserciti effettiva mente funzioni di dirigenza delle a. ziende sotto la direttiva del datore di lavoro con esclusione di coloro, che avendo le .funzioni di dirigenza elencate nell'art. 34- del R. D. L. 1 luglio 1926

. Contabile, mensile L. 525.—. Aiuto contabile, all'atto della as. sunzione, mensile L. 375.—. Aiuto contabile dopo 2 anni di i- ninterrotto servizio nella qualifica' presso la stessa azienda, mensile Li re 450.—. Fatturisti all'atto dell'assunzione, .mensile L. 375.—. Fatturisti dopo 2 anni di ininter rotto servizio nella qualifica presso« la stessa azienda, mens. L. 450.^—. Personale d'ordine adibito alla semplice stesura di ordinaria corri, rispondenza, mensile L. 400.—. Cassieri, mensile L. 480

3
Zeitungen & Zeitschriften
Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/FT/1937/12_06_1937/FT_1937_06_12_3_object_3238303.png
Seite 3 von 4
Datum: 12.06.1937
Umfang: 4
.—. Altri operai qualificati, mensili Lire 475.—. Categoria E) II. Personale comune operaio. Conducenti di veicoli a trazione animale, mensili L. 450.—. Imballatori, settimanali L. 100.—. Impaccatori, settim. L. 100.—. Facchini e personale di fatica, set timanali L, 100.—. Art. 3. — Retribuzione per gli ap prendisti. A) Apprendisti con. mansioni im piegatizie: per jl primo anno di an zianità, mensili L. 85.—. Per il secondo anno di anzianità, mensili L. 125.—. Dopo il secondo anno di anziani

, tà, mensili L. 200.—. B) Apprendisti a mansioni subal terne ed operaie: per ii primo anno di anzianità, mensili L. 85.—. Per il secondo anno di anzianità, mensili L. 125.—. Dopo il secondo anno di anziani tà, L. 200.—. Art. 4. _ Le retribuzioni dì cui agli' articoli 2 e 3 «ralgono per Trento, Rovereto e Riva. Per i centri con po polazione superiore a 5000 abitanti fino a 10.000 le retribuzioni saranno ridotte del 5 per cento. Per i centri con po/palazione inferiore a 5000 a- bitanti le retribuzioni

saranno ridot te del 10 per cento. Per il personale femminile i mi nimi di retribuzione di cui agli arti coli 2 e 3 sono ridotti del 10 per cen to. Le riduzioni fissate per i Comuni della provincia sono comulabili con quelle fissate per il personale fem minile. Art. 5. — Orario di lavoro. — E' stabilita una interruzione di almeno« 2 ore nell'orario giornaliero ■ di la voro. L'orario normale di lavoro per il personale addetto a lavoro disconti nuo e di cui all'art. 16 del contratto nazionale di lavoro

^ è di 9 ore gior naliere o 54 settimanali. Le paghe stabilite agli articoli 2 e 3 per il personale addetto a lavoro continuo, con esclusione dei, lavora tori di cui all'art. 2 lettera É. I. so no comprensive del compenso debi tamente maggiorato del 20 per cento per la nona ora giornaliera di lavo ro straordinario. Art. 6. — Missioni e trasferimenti. — La misura minima delle diarie e così stabilita: Categoria A) L ; 50.— con ipernot. * tamento; L. 35.— senza pernotta mento. Categoria B) L. 40.— con pernot

mensile. Ai lavoratori con mansioni non impie gatizie tale gratifica dovrà essere' 12 giugno 1937 . XV — N. 100- Foglio Annunzi Legali della Provincia di Trento 1103 corrisposta nella misura di 6 trente simi del mensile. Art. 8. — Busta paga. — Le retri buzioni dovranno essere corrisposte a mezzo di busta paga, sopra la qua le dovrà essere chiaramente speci ficato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione stessa, la misura .e l'importo dell'eventuale lavoro

4
Zeitungen & Zeitschriften
Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/FT/1943/29_05_1943/FT_1943_05_29_7_object_3241565.png
Seite 7 von 11
Datum: 29.05.1943
Umfang: 11
àd iscrizioni al le Avanguardie Fasciste e purché ri sulti ufficialmente riconosciuta dal Partito. L'applicazione dei benefici deri vanti dal presente articolo, non dà tìtolo di retro attività o arretrati, Art. 20 — Trasferte e trasferi menti. All'operaio che viene comandato fuori della sua normale residenza di lavoro, verni corrisposta una inden ni Hi di trasferta nella misura se guente: . Per il primo pasto L. 12. Por il secondo pasto TU. 14. Per il pernottamento L. 12. Art, 21 — Reclami sulla paga. Non

. saranno accettati reclami sulla rispondenza delle norme paga- t( e quelle indicate sulla busta pa ga o documenti equivalenti, nonché sulla qualitfl della moneta, se non all'atto del pagamento. Art. 22 —■ Disciplina del lavoro a cottimo: a) Tutti i lavoratori dovranno es sere retribuiti q ad economia o a cottimo, intendendosi per cottimo i tipi tradizionali di tale sistema di ' lavoro, uniformati ai princìpii cor porativi dalle presenti disposizioni; b) Ogni tariffa di cottimo deve garantire

al lavoratore il consegui mento di un guadagno non inferio re alla paga ad economia, maggiora - tn del 15 per cento. ci Agli operai interessati dovran no essere comunicate per iscritto, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compen so unitario (tariffa di cottimo) cor rispondente. d) Dovrà poi essere comunicato agli operai, per ogni sìngolo cottimo. In qualità del lavoro eseguito o del temno impiegato. Tali comunicazioni dovranno ri manere in possesso degli operai perché essi

possano sempre compu 29 maggio 1948-XXI N, 90 716 Foglio Annunzi Legali della Provincia di Trento tare con faciliti) ed esattezza la pro pria retribuzione. Le tariffe cosi stabilite, una vol ta superato il periodo 'di assesta mento, non potranno essere variato. Solo quando siano attuate modifi che nelle condizioni di esecuzione del lavoro, si potrà procedere alla va riazione delle tariffe di cottimo, in proporzione delle variazioni di tem po. che le modifiche stesse avran no determinato. La variazione

complesso del guadagno medio orario 'di due auin- dicine, una diminuzione in confron to del guadagno medio orario rea lizzato nel quadrimestre precedente. l'Organizzazione dei Lavoratori ha facoltA di intervenire presso l'Or ganizzazione dei Datori di Lavoro per accertarne le cause. Se ri sulterà. in base agfli accertamenti che saranno compiuti dalle due Organizzazioni, che la discesa del guadagno sia stata determinata, in tutto o in parte da cause non inimi tabili agli operai, le Organizzazioni

5
Zeitungen & Zeitschriften
Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/FT/1937/23_06_1937/FT_1937_06_23_7_object_3238327.png
Seite 7 von 9
Datum: 23.06.1937
Umfang: 9
1145 23 giugno 1937 - XV — N. 103 Foglio Annunzi Legali della Provincia di Trento ■ lario Comm. Rag. Luciano Gottardi, assistito dal Cav. Luigi Todini /e, : Cav. Gino . Mari della Federazione stessa, e dai Sigg. Mario Sevignani, Segretario del Sindacato, Provinciale Fascista Lavoratori dei Commercio Alimentare di Trento e dal Cav. Albino De Ange- lis, Segretario della Unione Provin ciale Fascista dei Lavoratori del Com mercio di Trento, si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro

* di scontinuo. Il periodo d'ingaggio minimo potrà essere annotato e firmato dal datore di lavoro o da chi per esso, ( sul li bretto di lavoro, od in mancanza, su apposito foglio da rilasciarsi al pre- slatore d'opera. Art. 2. — Anticipi. — Per i lavo ratori assunti fuori comune, all'atto dell'ingaggio il datore di lavoro ver serà ad ogni operaio l'importo del viaggio di ondata e ritorno ed a ti tolo di anticipo la somma corrispon dente ad almeno 4 giorni di retribu zione calcolata in base alla paga mi nima

e scarico con età superiore ai 18 Van ni - L. 1.50 l'ora; c) ragazzi dai 16 ai 18 anni - L. 1.10 l'ora; d) ragazzi di età inferiore ai 16 an ni - L. 0.90 l'ora. Donne: a) capa squadra - L. 1.15 l'ora; b) raccoglitrici, confezionatrici, im ballatrici, cernitricì, addette al carico e scarico con età superiore ai 16 an ni - L. 0.90 l'ora; c) ragazze di età inferiore ai 16 an ni - L. 0.65 l'ora. Art. 5. — Durata normale del la voro. — La durata normale di lavoro è. di 8 ore giornaliere e di 48 setti manali

. Nel caso che il posto di lavoro di sti oltre i tre chilometri dal centro dell'abitato, al lavoratore verrà corri sposta una retribuzione pari ad un quarto d'ora del salario per ogni chi lometro in più da percorrere salvo il 23 giugno 1937 - XV _ N. 103- 1146' Foglio Annunzi Legali della Provincia di Trento caso in cui il datore di lavoro assu ma a suo carico il trasporto con mez- z/idonei di locomozione io fornisca l'alloggio.. - Per le donne ed i ■fanciulli l'orario di 'lavoro dovrà essere

o a spalla : maschi sotto i 15 anni kg. 15 'maschi dai. 15 ai 18 anni kg. 25 femmine sotto i 15 anni kg. 5 femmine dai 15 ai 17 anni kg. 15 femmine», sopra, i 17 anni kg. 20 b) trasporto con carretti a tre o a quattro ruote su strada piana: otto volte' i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo. Per quanto riguarda le donne in i- stato di gravidanza si applica il di vieto prescritto dall'articolo. 1-3 della legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici. Art. 7. — Lavoro

6
Zeitungen & Zeitschriften
Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/FT/1943/30_06_1943/FT_1943_06_30_3_object_3241615.png
Seite 3 von 8
Datum: 30.06.1943
Umfang: 8
göt ^ ' ào giugno 1943-XII — N. 10Ö Foglio Annunzi Legali della Provincia di Trento disciplina nazionale della domanda e dell'Qfferta di lavoro. L'imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro, al momento dell'assunzione, la categoria e la ; . qualifica che gli sono assegnati, in relazione alle mansioni' per cui è stato assunto. Art. 2. — Documenti, L'assunzione dell'operaio sarà nor malmente subordinata alla iTresentn- ziono dei seguenti documenti: a) libretto di lavoro; b) eventuali

certificati che compro vili o le precedenti occupazioni ; L'Operaio comunicherà alla Ditta Iti propria residenza ed ogni even tuale cambi amento. La Ditta potrà eventualmente chie dere anche il certificato penale di data non anteriore a tre mesi. Art. 3. -—■ Assunzione delle donne e dei fanciulli. L'ammissione al lavoro e il lavo ro delle donne, dei fanciulli e dei la voratori inferiori ai 18 anni, sono regolati dalie disposizioni di legge-e da quelle contenute nel presente contratto. La mano d'opera

sostituita con quella lavorazioni proprie maschili. Art. 4. — Visita L'Operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della Ditta. Art:. 5. '— Periodo tfi prova. L'assunzione al lavoro di ogni o- peraio potrà essere subordinata ad un periodo di prova della durata massima di una settimana. Saranno esentati dall'effettuazio- Art. 0. - OASEARIA femminile sarà maschile nelle delle categorie medica . ne eli tale periodo di prova i lavo ratori riassunti presso la stessa

a- zienda con la stessa qualifica entro mi quinquennio. Durante il perìodo di prava, la ri soluzione del rapporto di lavoro po trà effettuarsi in qualsiasi momen to senssa preavviso e senza corre sponsione di qualsiasi indennità. Ne però la prova è stabilita per un rompo minimo necessario, la facoltà di recesso ndn può esercitarsi prima della scadenza del termine. Qualora alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'operaio si in tenderà confermato in servizio

. Il periodo di prova va computato a tut ti gli effetti per la determinazione dell'anzianità di servizio-, All'operaio confermato al lavoro, la Ditta comunicherà la qualifica at tribuitagli e la paga da corrispon dergli con decorrenza dal primo gior no di prova. La paga non potrà es sere inferiore al minimo contrattua le previsto per la qualifica alla qua li- l'operaio verrà assegnato. L'operaio che venga licenziato o che si, dimetta durante il periodo di prova, ovvero che alla fine del pe riodo stesso non

7
Zeitungen & Zeitschriften
Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/FT/1937/11_08_1937/FT_1937_08_11_3_object_3238414.png
Seite 3 von 5
Datum: 11.08.1937
Umfang: 5
il resto della provincia L. 1.—orarie; 11) apprendisti fino ai 16 anni com piuti: per Trento, Rovereto e Riva L. 0.65 orarie; per il resto della pro vincia L. 0.55 orarie. Le retribuzioni di cui sopra s'in tendono al lordo di R. M. semprechè sia&o soggette all'applicazione dell'im posta. La retribuzione oraria ai fini del l'art. 4 del presente contratto si ottie ne dividendo la retribuzione mensi le per 25 e poi per 8, o per 9, a se conda che il personale sia soggetto ad un orario normale di lavoro

di otto oppure di nove ore giornaliere ai sensi del successivo art. 3. Art. 2.o — Trattamento economico del personale femminile. Le retribuzioni di cui all'art, l.o dell presente contratto s'intendono ri dotte del 10 % per il personale fem minile, escluso Quello di cui al punto 2 bis della lettera b). Art. 3.0 — Orario di lavoro. L'orario normale di lavofb per il personale addetto al lavoro continuo è di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, giusto le disposizioni di legge. iPer il personale addetto

al lavoro discontinuo e precisamente: a) magazzinieri e aiuto magazzi nieri ; b) autisti e conducenti di veicoli a 11 agosto 1937 - XV — N. 12 Foglio Annunzi Legali della Provincia di Trento 126 trazione animale; c) commessi, aiuto commessi e per sonale di cui al punto 2 bis della let tera b), nei comuni con meno di 50.000 abitanti, l'orario normale di lavoro è di no ve ore giornaliere e 54 settimanali. Per il seguente personale: a) capi ufficio; b) gestori, gerenti, consegnatari di negozi o spacci che

attendono alla vendita, vigono i limiti di orario normale stabiliti per i commessi. . La durata di 'lavoro giornaliero non potrà essere suddivisa in più di due periodi, uno nella mattinata ed uno nel pomeriggio. I turni di lavoro sono fissati dal datore di lavoro e devoifo risultare da apposita tabella collocata nei lo cali dell'azienda, fermi restando i li miti di durata massima e le disposi zioni del presente articolo in ma teria. La tabella sarà controfirmata dalle Associazioni sindacali stipulanti

. Art. 4,o — Lavoro straordinario, notturno e festivo. ir lavoro straordinario — intenden dosi per tale quello eseguito oltre l'o rario nomale di lavoro di cui al pre cedente articolo 3 e nei giorni festi vi — potrà essere richiesto dal datore di lavoro, per particolari esigenze dell'azienda, nei limiti e con le moda lità di legge. II lavoro straordinario sarà com pensato con la retribuzione oralria normale maggiorata del 20 %. Il lavoro eseguito nelle ore nottur ne (dalle ore 22 alle ore 6.30) sarà

8
Zeitungen & Zeitschriften
Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/FT/1940/08_05_1940/FT_1940_05_08_4_object_3239807.png
Seite 4 von 7
Datum: 08.05.1940
Umfang: 7
776 8 maggio 1940-XVIII — N. 90 Foglio Annunzi Legali della Provincia di Trento nute di L. 0.30 al giorno ed alla te nuta del conto B. di cui all'art. 35 del citato contratto. 4) — di disciplinare il trattamento economico del personale di ogni cate goria e qualifica, secondo le norme di cui appresso: Premesse I - Finalità del contratto. - il pre sente contratto collettivo ha lo sco po .di regolare il pacifico e normale svolgimento del lavoro, contemperando gli interessi dell'Azienda con quelli

condizioni di lavoro stabilite in mate ria di leggi, regolamenti e contratti nazionali in vigore per i ferrotramvie- ri, intendendosi, peraltro, assorbite nel presente contratto le variazioni sala riali di cui ai contratti nazionali 8 ottobre 1936 (B.U.M.C. fase. 145 dei 15 dicembre 1936, alleg. n. 996) 14 maggio 1937 (B.U.M.C, fase. 157 del 15 'luglio 1937, alleg. n. 1174); e 7 marzo 1939 (B.U.M.C, fase. 199 del 20 marzo 1939 alleg. n. 1550). IH - Trattamento di previdenza. - Sotto la data del primo

. V - Decorrenza e durata del Con tratto. - Il presente contratto colletti vo di lavoro ha la validità di due an ni con decorrenza dal I. gennaio 1940- XVIII. S'intenderà tacitamente rinnovato di biennio in biennio, salvo denuncia di una delle parti contraenti, a norma di legge. Ove prima della scadenza di cui so pra venissero regolarizzati i rapporti tra lo Stato e la Società esercente la Tramvia, la validità del presente con tratto si intenderà limitata alla data di applicazione di detti rapporti

giorno del trimestre più prossimo. Agli agenti promossi verrà assegna to lo stipendio minimo della nuova qualifica, maggiorato da tanti aumen ti biennali quanti ne occorrano per as sicurare all'agente uno stipendio supe riore a quello precedentemente goduto. Agli effetti del conseguimento del primo aumento, dopo una promozione di grado, si tiene conto dell'anzianità già maturata nell'ultimo stipendio del la precedente qualifica. Art. 3. - Agenti ex combattenti. - Àgli agenti ex combattenti verrà

verrà, come attualmente, corrisposta ad ogni effet to, la differenza fra lo stipendio o pa ga minima della qualifica rivestita dal l'agente surrogato e lo stipendio o pa ga minima della qualifica propria del lo agente surrogante. Nei casi di reggenza l'indennità di cui all'art, 18 dell'allegato A, del R, D. 8 gennaio 1931, n.o 148, non potrà risultare inferiore alla differenza co me sopra calcolata, Art. 5. - Orari di lavoro - Riposo settimanale - Premio per mansioni va rie del personale viaggiante

9
Zeitungen & Zeitschriften
Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/FT/1938/23_04_1938/FT_1938_04_23_5_object_3238769.png
Seite 5 von 6
Datum: 23.04.1938
Umfang: 6
23 aprile 1938 - XVI — N. 85 Foglio Annunzi Legali della Provincia di T rento Aiuto commessi all'atto dell'assun zione, Lire 350.—-.mensili: Aiuto commessi dopo tre anni di ininterrotto servizio nella qualifica presso la stessa azienda Lire 450.— mensili. L'aiuto commesso può compiere le operazioni di vendita. In ogni azien da però non vi potrà essere più di un aiuto commesso per ogni commes so. E' considerato commesso ai fini di tale proporzione numerica anche il datore di lavoro od in sua

. 1 si intendono ridotti del 10 per centi). • Le due riduzioni sono cumulabili. Art. 4. - Le retribuzioni dovranno essere corrisposte a mezzo di busta paga sopra la quale dovrà essere chia ramente specificato; il periodo di la voro cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura dell'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gl'i altri ele menti che concorrono a formare la sómma globale contenuta nella busta stessa. Dovranno essere pure elencate distintamente sulla busta

paga tutte le ritenute effettuate. Art. 5. - Orario di lavoro. - La dura ta normale di lavoro continuo è di ore 8 giornaliere o 48 settimanali. Per il personale addetto al lavoro discon tinuo di cui alla tabella approvata con R. E>. L.' 6-12-1923 N. 2657 il periodo massimo di lavoro non potrà superare le 9 ore giornaliere o 54 settimanali. Le paghe stabilite dagli articoli 1 e 2, per il personale addetto al lavori'» continuo con esclusione dei lavorato ri di cui all'art. 1 cat. e) sono com

- ■ prensive del compenso della nona ora giornaliera di lavoro straordinario de bitamente maggiorata del 20 per cento. Art. 6. - Il lavoro straordinario do vrà essere compensato con la paga o- raria normale maggiorata del 20 per cento. Il lavoro festivo dovrà essere compensato con la paga oraria mag giorata del 30 per cento. Il lavoro notturno (dalle ore 2 alle 5 del mat tino) dovrà essere compensato con la paga oraria maggiorata del 50 per cento. Art. 7. - In occasione di missioni o trasferimenti la ditta

. - Roma. 5 aprile 1938 XVI. Il Presidente: f.to Ugo Cavallazzi. C. F. L. C. - Federazione Nazionale Fascista'Addetti alle Case di Deposito Vendita e Spedizione. 1077-4326 Spett. Sindacato Provinciale Fasci sta Lavoratori Commercio Materiale da Costruzione - Trento. Il sottoscritto Segretario della Fe derazione Nazionale Fascista Addetti alle Case di Deposito Vendita e Spc dizione delega il Sig. Dott. i Enzo Benedetto a study lare definitivamente il contratto col lettivo di lavoro da falere per

10
Zeitungen & Zeitschriften
Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/FT/1943/29_05_1943/FT_1943_05_29_9_object_3241567.png
Seite 9 von 11
Datum: 29.05.1943
Umfang: 11
. E' però in facoltà dell'azienda di esonerare dal lavoro il lavoratore in ■ qualunque giorno successivo al pre avviso, pagandoli le ore di lavoro mancanti al compimento delle 48 ore di preavviso. Art. 3G — Indennità di licenzia mento o i caso di morte ed enzia- nità convenzionale. In caso di licenziamento, non ai sensi dell'articolo 33, il lavoratóre avrà diritto, dopo compiuto il primo anno di anzianità, alle seguenti in dennità: a) per il primo anno compiuto di Anzianità: la paga normale di una

719 29 maggio 1943-XXI-r- N. 9G Foglio Annunzi Legali della Provincia di Trento pagamento sarà fatto ìu via anlici- L»nt a. Non è ammessa la rinuncia taci- l ti. isti espressa* alle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ove sia maturato il diritto alle ferie, al lavoratore spetterà il godimento delle, ferie stesse. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore che non ha maturato il diritto

alle ferie, spet tora la frazione di ferie, in propor zione viel bimestri interi di anzia nità. In caso di ferie collettive, al la voratore tlie non ha' maturato il di ritto alle ferie, spetterà la frazione di ferie in proporzione dei bimestri interi di anzianità. Art. 35 — Preavviso di licenzia mento. Il licenziamento del lavoratore o le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno con preav viso di 4 ( s ore di lavoro da com piersi entro un periodo massimo di s giorni lavorativi consecutivi

giornata di lavoro (8 ore) ; b) per gli anni dal secondo al quinto di anzianità ininterrotta: due giorni di paga (ore 16) per ogni an no compiuto; c) per gli anni .successivi: 3 gior ni di paga (24 ore) per ogni anno compiuto. Agli operai in servizio alla data di stipulazione del presente contrat to, sarà riconosciuta l'anzianità a partire dal 28 ottobre 1922, qualora ne abbiano maturata una superiore presso la stessa azienda. In caso di morte dell'operaio, l'in dennità di cui sopra aggiunta a quel

diritti di. an . 20 maggio 1943-XXI — N. 96 7^0 u Foglio Annunzi Legali della Provincia di Trento zianità. Trascorso tale periodo, ove la Dit ta licenzi l'operaio oppure la malat tia non permetta all'operaio stesso di riprendere il lavoro, questi avrà diritto allo stesso trattamento che gli spetterebbe in caso di licenzia • mento. La Ditta avrà facoltà di far ac certare la malattia da un medico di .sua fiducia. Art. 30 —■ Matrimonio e mater nità. Per quanto riguarda il congedo speciale per matrimonio

11
Zeitungen & Zeitschriften
Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/FT/1939/08_07_1939/FT_1939_07_08_9_object_3238888.png
Seite 9 von 11
Datum: 08.07.1939
Umfang: 11
44 8 luglio 1939 • XVII — N. 3. Foglio Annunzi Legali della Provincia di Trento <1 nenie eli lavoro. Art. 11», — Chiamata o richiamo nlle armi. La' chiamata alle armi per obbligo <11 leva risolve di diritto il- rapporto di lavoro, restando fermo, jil lavoratore, 11 diritto »Sie indennità di licenziamento che dovessero spettarli In base al dispo sto dell'art. 20. Il richiamo alle armi o la chiamata In servizio con cartolina rosa nella M. V. S. N. o nella G. T. L. non risolvono li rapporto

di lavoro ed il lavoratore fisso ha diritto alla conservazione del posto. Per la retribuzione In casto di chia mata nella M. V. S. NT. o nella (J. I, L. si applicheranno le istruzioni contenute nella cicolare del Ministero delle Cor porazioni n. 1808-50 S. V. del 28 ottobre 1.027-V e nella successi va cicolare del Ministero stesso n. 53(50 del 20 agosto ■ukb-XVI. Pertanto 11 trattamento economico da farsi, dn parte del datori di lavoro alla suddetta categoria del lavoratori f> 11. seguente: per ogni

come sopra, 11 periodo viene computato agli effetti dell'anzia nità di lavoro nell'azienda. Per il richiamo o per gli arruolamen ti volontari per esigenze militari di ca rattere eccezionale, previsti dal lt. D. Legge Kì-tMIKW-XrV n. 1374, si appli cano le norme degli accordi Intercon- federa 11 del 17-0-1 035-XIil e del 2-10 1030-X1V rlspet tivamente pubblicato mii Bollettini Ufficiali del Ministero delle ( 'orporazionl fase. u. 154 del 31-5-1937 XV allegato n. 1144 e fase. n. 155 del lfMS-1037

di ricovero ospedaliero, l'a zienda fornirà gratuitamente jl mezzo di trasporto di cui dispone. . Art:. 17. — Mutualità malattie. 'rutti i lavoratori sono iscritti alla Mutua di Malattia della Provincia. 11 datore <11 lavoro è tenuto al ver samento dei contributi paritetici alla Mutua, anche per la quota a carico del lavoratore salvo li diritto di rival sa sul salario del lavoratore per la quo ta a carico di quest'ultimo. Art. IR. — Ferie retribuite. Ai salariati fissi che abbiano com piuto un anno

di interrotto servizio presso la stessa azienda, spetta a de correre dal giorno di assunzione, un periodo di ferie annuali retribuite di giorni. •Rosta in facoltà del datore di lavoro di (issare l'epoca delle ferie in modo che non sia intralciato il regolare anda mento del lavoro nell'azienda. Art. 10. — Preavviso di licenzia mento. Il rapporto di lavoro del salariati o fissi, assunti e vincolati per la dura ta di un anno, si intenderà rinnovato ta citamente di anno in anno, qualora non disdettato da una

12
Zeitungen & Zeitschriften
Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/FT/1935/13_02_1935/FT_1935_02_13_10_object_3235254.png
Seite 10 von 13
Datum: 13.02.1935
Umfang: 13
il 4.o é 5.o anno '315;— 250.— aiuto commesso dopo il 5.o anno 360.— 300.— Dattilografo per i pri mi due anni - 270,— 225.— Dattilografo per il ter zo anno 335.— 275.— Cassiere di negozio 315.— N. B., - L'aiuto commesso può com piere le operazioni di vendita. In ogni azienda non vi potrà essere più di un aiuto commesso per ogni commes so. Ai fini di tale proporzione nume rica è considerato commesso anche il datore di lavoro che disimpegni le .funzioni'proprie' del commesso. 2) Personale con mansioni non

— 210.— Aiuto commesso per il 4.o e 5.o anno 350.— 290.— Aiuto commesso dopo il 5.o anno 400.— 330.- - Dattilografo per i pri mi due anni ' 300.— 250.— Dattilografo per il ter zo anno 370.— 310.— Cassiere di negozio 350.— Centri con popolazione su periore a 5000 abitanti fino a 10.000. Uomini Donne Commesso di vendita 455.— 365.— Magazziniere 435.— 360.— Vetrinista 435.— 360.— Campionarista 435.— 360 — Contabile d'ordine e fatturista 435.— 360.— Stenodattilografo 435.— 360.— Fatturista per i primi

due anni 285.— 235.— Fatturista per il terzo anno 350.— 290.— Aiuto contabile per i ' primi due anni 285.— 235.— Aiuto contabile per il terzo anno 350.— 290.— Aiuto commesso dal l.o al 3.0 anno 240.— 200.— Aiuto commesso per il 4.o e 5i.o anno 330.— 270.— Aiuto commesso dopo il 5.o anno 380.— 315.— 13 Febbraio 1935 - XIII — N. 65 % 1031 Foglio Annunzi Legali della Provincia di Trento Dattilografo per i pri mi due anni 285.— 235.-- Dattilografo per il ter zo anno 350.— 290— Cassiere dì negozio 335

dell'art. 7 del contratto nazionale di lavoro 1 ?£ retribuzioni agli apprendisti vengono fìssale come appresso: Uomini Donne per il l.o anno 50 50 per il 2.o anno 100 90 per il 3.o anno 165 150 Nelle aziende, nelle quali lavora so lo. il principale l'apprendista sarà re tribuito per i primi due anni se uon^o con L. 100 mensili se donna con L. 90.— mensili mentre per il ITT anno le paghe saranno rispettivamente di L. 165.— e di L. 150.—. Art. 3. — L'orario di lavoro è fis salo secondo le norme degli

articoli 12, 13, 14, 15 del contratto Nazionale intesi qui intpgralmente riportati. La durata normale di lavoro per il personale addetto al lavoro disconli-

13
Zeitungen & Zeitschriften
Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/FT/1938/30_03_1938/FT_1938_03_30_4_object_3238725.png
Seite 4 von 5
Datum: 30.03.1938
Umfang: 5
736 30 marzo 1938 - XVI — N. 78 Foglio Annunzi Legali della Provincia di Trento di lavoro o, in sua vece, un suo fa miliare, quando adempia normalmen- te le mansioni proprie del commesso. Il personale con mansioni non im piegatizie è distinto nelle seguenti categorie: Categoria d) Personale Subalterno: mensili L. Sorveglianti 475.— Custodi 475.— Portieri 475.— Autisti 520.— Conducenti di veicoli a tra zione animale 500.— Fattorini fino ai 16 anni com piuti 100.-- Fattorioii con oltre 16 anni

. 4, — Busta paga. — Le retri buzioni dovranno essere corrisposti 1 a mezzo di busta, paga sopra la quale dovrà essere chiaramente specificato: il periodo . di lavoro cui la retribu zione si riferisce, l'importo della re tribuzione; la misura dell'importo dell'eventuale lavoro siraordinario e di tutti gli altri elementi che concor- rrfiv .0' a formare lai somma globale contenuta nella busta stessa. Dovran no essere pure elencate distintamente sulla busta paga le ritenute effettuate. Art. 5. — Orario

di Lavoro. — La durata normale di lavoro per il per sonale a lavoro continuo è di 8 ore giornaliere o 48 settimanali. Per il personale addetto al lavoro disconti nuo di cui alla tabella approvata con R. D. L. 15-3-1923 n. 629, il periodo massimo di lavoro non potrà essere superiore alle ore 9 giornaliere o 54. settimanali. Le paghe stabilite dagli art. 1) e 2), per il personale addetto al lavoro continuo, con esclusione dei lavoratori di cui all'art, categoria •e) sono comprensive del compenso per

la nona ora giornaliera di lavoro straordinario debitamente maggiorala cTel 20 per cento. Art. 6. — II lavoro straordinario dovrà essere compensato con la paga oraria normale maggiorata del 20 per cento. li lavoro festivo dovrà essere compensato con la paga oraria mag giorata del 30 per cento. Il lavoro notturno (dalle ore 22 alle 5 del mal- lino) dovrà essere compensato con 'la paga oraria maggiorata del 50 per cento. Art. 7. — Per le festività e per l'o rario dei negozi si fa riferimento al Decreto

Fascista degli Addetti alle Case di Deposito, Vendi ta e Spedizione deIoga il Sig. Dottor Enzo Benedetto a sti polare definitivamente il contralto collettivo di lavoro da valere per i dipendenti delle aziende commer ciali del libro, della carta ed affini nella provincia di Trento ed a fir mare i documenti relativi. Roma, li 26 febbraio 1938 XVI. Il Segretario: Avv. Alfonso Virdìa, Federazione Nazionale Fascista dei Commercianti dlel Libro, della Carta ed Affini. - Prot. N. 998. Dielega. Il sottoscritto

14
Zeitungen & Zeitschriften
Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/FT/1940/18_12_1940/FT_1940_12_18_3_object_3240629.png
Seite 3 von 8
Datum: 18.12.1940
Umfang: 8
Lavoratori del Commercio di Automotocicli, carburanti e lubrifi canti di Trento, assistito dal fascista .Guido Pomilio, Segretario dell'Unione Provinciale Fascista Lavoratori del Commercio di Trento e dal fascista Luigi Vannata funzionario dell'Unio- • ne stessa; sentita la Federazione Nazionale Fa scista delle Cooperative di Consumo; si è stipulato il presente contratto •'collettivo di lavoro da valere nella provincia di Trento per i lavoratori rappresentati dalla Federazione Nazio- , naie Fascista

Lavoratori del Commer cio di -^Prodotti Industriali dipendenti •da aziende commerciali rappresentate dalla Federazione Nazionale Fascista dei Commercianti di Automotocicli, carburanti e lubrificanti, ad integra zione del contratto collettivo naziona le di lavoro per il personale delle a- ziende commerciali di merci d'uso e prodotti industriali pubblicato nel Bol lettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, supplemento per la pub blicazione dei contratti collettivi di la voro del 30 settembre 1939

-X VII fase. 211 allegato 1693. Articolo 1 Minimi di retribuzione al lordo di R. M. Categoria B. L. mensili Gerente o gestore di negozio o filiale 976 Categoria C. L. mensili Contabile d'ordine 716 Aiuto contabile e fatturista 508 Aiuto contabile e fatturista do po due anni di ininterrotto servizio presso la stessa a- zienda , 610 Commesso 'o magazziniere 745 Dattilografo 508 Aiuto commesso all'atto di as sunzione 440 Aiuto commesso dopo 3 anni di ininterrotto servizio presso la stessa azienda 586

qualificati 2.95 Apprendisti dai 18 ai 20 anni 1.49 Apprendisti dai 16 ai 18 anni 0;77 Manovali specializzati oltre i 18 dicembre 1940-X1X — N. 49. Foglio Annunzi Legali della Provincia di Trento 425 18 anni 2.35 Manovali comuni oltre' i 18 anni 2.18 Articolo 4 E' stabilita una interruzione meri diana nell'orario giornaliero di lavoro della durata di due ore. Articolo 5 La durata massima normale della giornata di lavoro per il personale ad detto a lavoro di continuò e di sempli ce attesa e custòdia non

potrà eccè dere le 9 ore al giorno o le 54 ore settimanali effettive. . Articolo 6 I minimi di retribuzione di cui agli art, 1 e 2 per il personale addetto a lavoro continuo sono comprensive del compenso debitamente maggiorato del 15% per la nona ora giornaliera di lavoro straordinario. Articolo 7 Sono da considerarasi festivi e se- mifestivi ai fini del compenso dovuto per il lavoro prestato in tali giornate, i giorni fissati nel calendario delle fe stività approvate con il Decreto Pre fettizio

15
Zeitungen & Zeitschriften
Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/FT/1938/23_04_1938/FT_1938_04_23_3_object_3238767.png
Seite 3 von 6
Datum: 23.04.1938
Umfang: 6
dalla legge per la pubblicazione; Veduto il R. D. 6 maggio 1928 N. 1251; Decreta: E' ordinata la pubblicazione del contratto collettivo di lavoro suindi cato e delle relative lettere di delega nel Foglio Annunzi Legali della R. Prefettura di Trento. Trento, 22 aprile 1938 XVI. p. 11 Prefetto: f.to Pusateri. Contratto collettivo di lavoro per i Lavoratori delle Azien de Commerciali di Combustibili solidi della Provincia di Trento. Il giorno 13 del mese di febbraio 1938 XVI, tra la Federazione Naziona

del Commercio eli Trento. Si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per i la voratori delle aziende commerciali: 23 aprile 1938 - XV! — N. 85 3 1 0 Foglio Annunzi Legali della Provincia di Trento H ■ grossisti in carbòni fossili, in combu stibili vegetali, dettaglianti in combu stibili solidi, rappresentate dalla Fe derazione Nazionale Fascista dèi Com mercianti in Combustibili solidi. Art. 1. — Minimi di retribuzione al lordo delle trattenute di legge. Categoria

personale con mansioni analoghe L. 775.— mensili. Categoria c): personale con mansio ni di grado comune, Contabile d'or dine L. 575.— mensili. Aiuto contabile, fatturisti, scrittura li, dattilografi ed altri impiegati di grado comune all'atto dell'assunzione L. 375.—■ mensili. Aiuto contabile, fatturisti, dattilo grafi, scritturali ed .altri impiegati di grado comune dopo .due anni di inin- ierotto servizio nelldi qualifica presso la stessa azienda Lire 450.— mensili. Magazzinieri Lire 580.— mensili

cento. Le due riduzioni sono cumulabili. Art. 4. - Busta paga. - Le retribuzio ni dovranno essere corrisposte a mez zo di busta paga sopra la quale dovrà essere chiaramente specificato : il pe riodo di. lavoro cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, l; a misura dell'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare la somma globale contenuta nella busta paga. Dovranno essere pure elencale distinta mente sulla busta stessa tutte

le ritenute effettuate. Art. 5. - Orario di lavoro. - La du rala normale di lavoro è di Ore 8 giornaliere o di 48 settimanali. Art. 6. - Il lavoro straordinàrio do vrà essere compensato con Ha paga o- raria normale maggiorata del 20 per cento. Il la»voro festivo dovrà essere compensato 't^on la paga oraria mag giorata del 30 per cento. Il lavoro not turno (dalle 22 alle 5 del mattino) do vrà essere compensato con la paga o- raria maggiorala del 50 per cento. Art. 7. - Ogni fine d'anno, al per sonale che

16
Zeitungen & Zeitschriften
Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/FT/1943/20_03_1943/FT_1943_03_20_2_object_3241463.png
Seite 2 von 12
Datum: 20.03.1943
Umfang: 12
il contratto collettivo na zionale di lavoro per i dipendenti dalle Aziende di Vendita di Merci d'TTso e Prodotti Industriali stipula to tra la Confederazione Fascista del Commercianti e la Confederazio ne Fascista del Lavoratori del Com mercio il 1 luglio 193S-XVT e pub blicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del In luglio 1»ss, fascicolo 182. allegato n ISSI»; p il contratto collettivo nazionale di lavoro per l dipendenti delle aziende esercenti 11 commercio all'ingrosso

e al dettaglio di cereali, legumi e foraggi, stipulato tra le predette Confederazioni il 1 marzo 1030 e pubblicati sul Bollettino Uffi ciale (lei Ministero delle Corporazio ni li 31 maggio 1030. fascicolo n. 204, allegato Kilfl: visto il contratto collettivo nazio nale di lavoro per l dipendenti da aziende commerciali di ferro, me talli e derivati stipulato il 16 apri le 103(5 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corpo razioni del .'H luglio 1086-XVL fa scicolo n. 137. allegato 804 e suc

cessivi contratti modificativi; visti il contratto collettivo nazlo- ntle di lavoro stipulato il 21 settem bri/ 103S-XVI tra Ja Federazione Nazionale Fascista dei Commer cianti dei Prodotti per l'Agricoltura e la Federazione Nazionale Fasclstu. delie. Case di Deposito, Vendita e Spedizióne pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corpo razioni del 31 dicembre 1938-XVI1, fascicolo, 103, allegato n. 1480, non ché il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato 11 81 .marsso 1938

- XVII tra la Federazione Nazionale Fascista dei Commercianti di Cerea li. Legumi e Foraggi, e la Federa zione N'azionale Fascista del Lavo ratori del Commercio Alimentare pubblicato siti Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni il li» giugno 1030, fascicolo -a. 205, allegato n. 1623; si è stipulato il presente contrat to collettivo di lavoro -—ad inte grazione del contratti sopracitatl — da valere per il personale di ambo l sessi dipendenti dalle aziende e- screditi il commercio

di lavoro, o. In sua vece un suo famigliare, 'quando* adempia nor malmente le mansioni proprie del commesso). Altri impiegati con mansioni promi scue di grado comune L. 575 mensili II - Personale con mansioni non impiegatizie Categoria TX — Personale .subal terno: Portiere, custode, guardia notturna Lire 000 mensili Fattorino a) fino a 17 anni compiuti di etiY Lire 250 mensili b) dai 17 al 19 anni compiuti Lire 420 mensili ci oltre l 19 anni compiuti Li re 000 mensili Altri subalterni con mansioni ana

17
Zeitungen & Zeitschriften
Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/FT/1940/27_03_1940/FT_1940_03_27_4_object_3239751.png
Seite 4 von 5
Datum: 27.03.1940
Umfang: 5
683 ' 27 marzo 1940-XVIII — -N. 78 Foglio Annunzi Legali, della Provincia di Trento •aiuto commessi dopo tre otiì di servizio nella qualifica •presso la stessa azienda , 500 ^magazzinieri anche se con fun zioni di vendita 630 Gli aiuto commèssi possono compie rne le operazioni di vendita. In ogni •azienda non vi può essere più di un aiuto commesso per ogni commesso. E' considerato commesso ai fini di ta le proporzione/ anche il datore di la voro o un suo familiare, quanto espli chi

il terzo anno 250 b) Apprendisti con mansioni subalter ne ed operaie mensili lire per il primo anno 110 per il secondo anno 150 per il terzo anno ( 250 Art. 3. ' I minimi di retribuzione di cui ai precedenti art. 1 e 2 valgono per la città di Trento, Rovereto e Riva, men tre si intendono ridotti del 10% per gli altri Comuni della Provincia. - Per il personale femminile, i mini mi di cui all'art, 1 si intendono', ri dotti. dell 10%. Le due riduzioni sono cumulabili. Art. 4. Orario di lavoro. La durata

normale di lavoro conti nuo, è di otto ore giornaliere o di 48 settimanali. Per il personale addet to a lavoro discontinuo, di cui alla ta bella approvata con R. D. L. 6 dir cembre 1923 N. 2657, il periodo mas simo di lavoro non potrà superare le nove ore giornaliere o le 54 setti manali. Le paghe stabilite negli art. .1 e 2 'per il persònale addetto al lavoro con tinuò; con esclusione dèi lavoratori di cui all'art. 1 categoria - e) sono com prensive della nona ora giornaliera di lavoi'ö straordinario

adempiere agli ^ob blighi di leva, ài personale impiegati zio dovrà essere corrisposta una in dennità pari ad una mensilità di re tribuzione. Art. 7. Busta paga. Le retribuzioni dovranno essere cor- corisposte a mezzo di busta paga so pra-la quale dovrà essere chiaramen te specificato il periodo di lavoro cui la retribuzione si riferisce, l'importo 27 marzo 1940-XVIII — N. 78 Foglio Annunzi Legali della Provincia di Trento della retribuzione, la misura dell'im porto dell'eventuale lavoro straordina rio

Vendita e Spe dizione Delega il sig. Fedel Aldo a stipulare definitivamente il contratto collettivo di lavoro da valere per i dì- pendenti dalle aziende commerciali di pelli cuoi e affini della provincia di Trento ed a firmare i documenti re lativi. Il Segretario: Avv. Alfonso Virdia , 1147 PAGAMENTO 1147 Avviso d'asta esattoriale L 'Esattore delle Imposte 'Dirette di Arco, rende noto che il giorno 25 aprile 1940-XVIII alle ore 9.30 nella sala delle udienze della R. Pretura di Riva si procederà alla

18
Zeitungen & Zeitschriften
Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/FT/1940/21_12_1940/FT_1940_12_21_3_object_3240637.png
Seite 3 von 7
Datum: 21.12.1940
Umfang: 7
obbligatori per l'assicurazione di malattia nelle- nuove Provincie. Il contributo è a carico per metà dei datori di lavoro e per. metà dei prestatori d'opera. •» art; 4) L/assistenza di cui forma og getto il presente accodo viene eser citata dalla Cassa Provinciale di Ma lattia in uno all'assistenza obbligato ria e'contrattuale già in atto, e riferen- tesi'rispettivamente al R. D. 29 no vembre l'925 N-.ro 146 modificato con legge 23 gennaio 1933 N.ro 177 e dal regolamento approvato- con R. D. 4 marzo 192

*6 N.ro 528 ed al contratto collettivo di lavoro stipulato in data 9 febbraio 1938, pubblicato sul Fai della provici»■■di Trento N.ro 87 del 30-4- 1938. v art. 5) Il presente accordo entrerà in 'vigore a partire' dall'I settembre 1940-XVIII :ed avrà la durata di anni 1. Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora da una delle parti stipulanti non intervenga disdet ta entro tre mesi prima della scadenza. ' Letto, confermato e sottoscritto.- p. L'Unione Prov.: Fase, dei Commer cianti

; — N. 50 440 Foglio Annunzi Legali della Provincia di Trento 1 Veduto il R. D. 6 hiaggio 1928 N.ro Decreta: E' .ordinata la pubblicazione del contratto suindicato e delle relative lettore di delega noi F. A. L. della Prefettura di Trenlo. Trento, li 18 dicembre 1940-XIX. n ( . li Prefetto: f.o Gloria Contratto Provinciale Integrativo di lavoro per i dipendenti da aziende artigiane esercenti la industria edile nella Provincia di Trento. Addì 20 settembre millenovecen- toquaranta in Trento, tra la Federa

La : voratori dell'Industria della Provin cia di Trento. ; visto il Contratto collettivo Nazio nale di Lavoro, stipulato' il. 24. luglio 1936 da valere per i dipendenti dalle aziende edili ed affini; è stato stipulato il presente accor do Vintegrativo da valere per gli co perai 1 dipendenti da aziende artigia ne esercenti l'industria edile ed affi ni nella Provincia di Trento. Art. 1 - Condizioni generali. Per quanto si attiene alla parte ge nerale'dei i'apoorti di lavoro valgo no tutte le condizioni

stabilito dal contratto Nazionale di Lavoro pei; gli addetti all'industria edilizia, sti pulato .il 24 luglio 1936-XIV e pub blicato nel supplemento .al Bollet; tino Ufficiale del Ministero delle Cororazioni - Fascicolo 146 - alleg. n. 1036. ■ . ■Art. 2 - Orario di Lavoro. L'orario settimanale eli lavoro vie ne determinato nei vari mesi del l'anno, nel modo seguente; Gennaio ore 20 Febbraio 24 Marzo 36 Aprile 40 Macsrio Giù 'no Luglio . Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

19
Zeitungen & Zeitschriften
Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/FT/1942/23_09_1942/FT_1942_09_23_9_object_3241166.png
Seite 9 von 10
Datum: 23.09.1942
Umfang: 10
tariffe durante il periodo di assestamento, ai sensi dell'art, precedente. Per guadagno medio orario com- ( plessivo, si intende il totale delle somme pagate per lavoro a cotti- fho. nel periodo preso in esame, di viso per il totale delle ore a cot timo , compiute nello stesso periodo. Ogni qualvolta in conseguenza del- - ^organizzazione del liavoro della azienda, l'operaio sia vincolato a un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione del lavo- 1 ro a lui affidata sia il risulta?}) delle

misurazioni nei tempi di la vorazione. l'operaio stesso devo es sere retribuito a cottimo. 17effettuazione del passaggio del sistema di cottimo a quello ad e- conomia. non dovrfi rimanendo inal terate le condizioni di lavoro e la produzione individuale, portare di minuzione di retribuzione. TV proi bito alle aziende di servirsi di cot timisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi dirottamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sem pre intercorrente

fi*a il lavoratore p l'azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro, unicamente possibile agli effetti tecnici e di sciplinari. > Art. 3. - Lavoro straordinario, notturno e festivo. Con riferimento all'art, 8 del Contratto N'azionale, viene stabili to che le ore straordinarie di lavo ro diurne, festive e notturne, saran no compensate con i seguenti au menti percentuali sulla paga nor male: per le prime due ore: 15% per le ore successive: 30% per le festive e notturne: 40% Per le oro di lavoro

straordinarie che sommate a quelle ordinarle non portano la durata complessiva del. lavoro ad eccedere le 8 ore gior naliere o le 48 settimanali, saran no retribuite con la maggiorazione del 10% a norma degli accordi In- terconfederali 10-11-1038 e 16-10- 1939. Rimangono ferme le disposi zioni di cui all'accordo interconfe- derale 8-11-1039 per tutta la dura ta della loro applicabilità. Per il periodo di validità della Legge 16-7-1940 varranno le nor me previste dalla legge stessa. Art. 4 - Disciplina

all'atti vi da essi esplicata nell'azienda, di ut» quarto per gli apprendisti ehe siano in possesso dei diplomi di eorso di nrimo addestramento r> di perfezionamento previsti dal II. P L. 21-0-1938 N. 1380. Con riferimento al disposto del l'art. 10 del R. D. L. 21-9-1938 n. 1906, si conviene che la du rata del periodo di prova de gli apprendisti, la durata gior naliera del lavoro degli stessi e le condizioni di risoluzione del rap porto di apprendistato, sono le me desime vìcenti per gli operai addet

20
Zeitungen & Zeitschriften
Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/FT/1939/12_07_1939/FT_1939_07_12_8_object_3238898.png
Seite 8 von 10
Datum: 12.07.1939
Umfang: 10
63 12 luglio 1039 - XVII — N. 4. Foglio Annunzi Legali della Provincia di Trento vincisi. ■ Il Precidente : firma illegg. ('. F, L. I. - Federn'/,ione Nazionale Fascista rie 1 ! Lavoratori dell'Alimenta zione. ' Roma, IH moggio. 19:59 XVII. Spelt. Unione Provinciale Fascista Lavoratori Industria Trento Il sottoscritto Segretario della Fede razione Nazionale Fascista dei Lavoro- lori dell'Alimentazione delega Il camerata Guido Gobbo a -. firmare in ! . applicazione dell'accordo iiiforconfedo

- rale del la marzo IMO relativo agli ati- j menti delle retribuzioni, il verbale di aggiornamento degli' elementi economi-- ei del contratto lavoranti vini della firn- vlncla di Trento. Il {Segretario : f.fo Pietro Cataldo K2 PACxAM ENTO S2 H. Prefetturo di Trento X. 21912 11 I-i). Il Prefetto della l'rov. ili Trento; Veduto Che In data 1,o giugno UKìO XVII stato depositato per la pubbli cazione l'accordo per la distribuzione dell'orarlo di lavoro nelle Imprese di co struzioni edili, 'imprenditori

e Lavoro : . è stato provvisoriamente stipulato il I»resente accordo per lo distribuzione dell'orarlo di lavoro nelle imprese in dustriali. artigiane e cooperative edili ed affini dello Provìncia di Trento la cui definitiva stipulazione resto condi zionata al rilascio delle deleghe delle Federazioni Nazionali ai sensi dei ri spettivi Statuti. Art. 1. — Norme regolamentari e disciplinari. — Con il presente accordo aggiuntivo del Contratto provinciale per t muratori ed affini stipulato il 20 lu glio

19.'!0 e pubblicato sul F. A. L. n. 34 del 2S ottobre 10.18 si sostituiscono gli articoli ,'ì. -1, 8 relativi all'orario di lavoro, al lavoro straordinario ed al lavoro a cottimo, Art 2» Orario di lavoro — In conformiti dell'Art, 5 del Controtto No* 12 luglio 1.939 - XVII — N. 4. Foglio Annunzi Legali della Provincia di Trento 64 zlonole 1930 e dell'accordo interfederale 1.0 marzo 1988 si stabilisce }1 seguente Contro le disposizioni dì cui sopra è ammesso appello al Ministero delle Corporazioni, soltanto

n. .'Ì.'M7 del 24 aprile 11«» XVlì. All'Unione Fascista degli Industriali * delia Provincia eli Trento e iter conoscenza alla Confederazione Fascista degli Industriali. Con la itresente ci pregiamo delegare il President e di codesto Sindacato'Pro vinciale Costruttori Edili, Imprenditori di Opere ed Industriali Afflili, ed. in sua assenza il Direttore di codesta Unione a procedere alla stipulazione definitiva dell'accordo, por l'orarlo di lavoro, 11 lavoro straordinario ed il lavoro a cot timo, per gli

21