■7. Ordinanza, per la denuncia e la consegna di oggetti di altrui proprietà. Noi, Generale d'Esercito C'ìit . di Gran Croce ARMANDO DIAZ ecc. Visto l'art. 251 del Codice Penale per l'Esercito; Visto i nn. 89 (5.0 com ma) e 41 del «Servizio in Guerra » parte I. ; ordiniamo: Art. 1. Chiunque, per .qualsiasi titolo, senza il consenso del proprie tario, detenga animali, mobilio, macchinari, materiali da costruzione, viveri, documenti, registri, valori ed altre cose mobili di proprietà altrui, aspor
mi litari potranno procedere a perquisizione personale o domiciliare e a se questro in qualsiasi luogo abbiano, per la pubblica voce o altrimenti, mo tivo di ritenere che si trovino le cose di altrui proprietà indicate nell'art. 1. Art. 5. La cognizione dei reati previsti nella presente Ordinanza spetta ai Tribunali Militari. Addì, 28 novembre 1918. Il Capo di Stato Maggiore dell' Esercito A. Diaz 8. Ordinanza, per la denuncia dei beni mobili di altrui proprietà. Noi, Generale (l'Esercito Cav. di Gran
Croce ARMANDO DIAZ ecc. Visto l'art. 251 del Codice Penale per l'Esercito; Visti i nn. 89 (5.0 com ma) e 41 del «Servizio in Guerra» parte I. ; ordiniamo: Art. 1. Coloro che, nel territorio occupato dal R. Esercito oltre il •confine del Regno, detengano per qualsiasi titolo, senza il consenso del proprietario, suppellettili, biancheria, merci, macchinari, materiali da co struzione, animali, viveri, documenti, registri, valori od altre cose mobili, -asportati da locali o terreni nelle zone sgomberate