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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 6 von 41
Datum: 31.12.1918
Umfang: 41
PARTE I. Ordinanze e disposizioni del Comanda Sapremo del Regio Esercito 1. Ordinanza per la costituzione del Tribunale militare di Guerra di Trento. Noi Tenente Generale Cavaliere di Gran Croce ARMANDO DIAZ Capo di Stato Maggiore del R. Esercito, Visto il Regolamento di procedura da seguirsi davanti ai-Tribunali •di guerra, approvato con Nostra ordinanza 25 maggio 1918 ; Visti gli articoli 271 e 540 del Codice Penale per l'esercito, ordiniamo: Art. I. E' costituito in Trento un Tribunale

Militare di Guerra. Art. II. Esso ha giurisdizione territoriale nei limiti che verranno fissati •con ordinanza da emanarsi in Nostro nome dal Governatore di Trento. Art. III. Le facoltà spettanti al Comandante di Grande Unità a tenore del Regolamento di procedura, approvato con Nostra ordinanza 25 mag gio 1918, sono esercitate dal Governatore di Trento. 2 novembre 1918. Il Uapo di Stato Maggiore dell' Esercito A. Diaz 2. Ordinanza, che vieta l'incetta ed il commercio delle valute austro-ungariche. Noi

Cav. di Gran Croce Tenente Gen. ARMANDO DIAZ ecc. ecc. Visto l'art. 251 del Codice Penale per l'Esercito del Regno d'Italia; — Visti gli art. 39 (5. comma) e 41 del Regolamento per il Servizio in •Guerra parte I a ; ordiniamo : Art. I. Nel territorio del Regno dichiarato in stato di guerra e nei territori occupati oltre confine è vietata l'incetta della valuta austro ungarica, nonché qualsiasi forma di commercio della valuta italiana con valuta austro-ungarica. Art. 2. I trasgressori sono puniti

col carcere militare. Addì 6 novembre 1918. Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito A. Diaz •3. Ordinanza per la consegna di armi, munizioni, quadrupedi e materiali vari già appartenenti all'esercito austro-ungarico nel termine del 25 nov. Noi, Generale di Esercito Cav. di Gran Croce ARMANDO DIAZ ecc. Visto l'art. 251 Codice Penale Esercito; ordiniamo: Art. 1. Chiunque, scientemente, avrà in qualsivoglia modo alienato o acquistato, o riterrà per qualsiasi titolo quadrupedi, anni, munizioni da

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 13 von 41
Datum: 31.12.1918
Umfang: 41
■7. Ordinanza, per la denuncia e la consegna di oggetti di altrui proprietà. Noi, Generale d'Esercito C'ìit . di Gran Croce ARMANDO DIAZ ecc. Visto l'art. 251 del Codice Penale per l'Esercito; Visto i nn. 89 (5.0 com ma) e 41 del «Servizio in Guerra » parte I. ; ordiniamo: Art. 1. Chiunque, per .qualsiasi titolo, senza il consenso del proprie tario, detenga animali, mobilio, macchinari, materiali da costruzione, viveri, documenti, registri, valori ed altre cose mobili di proprietà altrui, aspor

mi litari potranno procedere a perquisizione personale o domiciliare e a se questro in qualsiasi luogo abbiano, per la pubblica voce o altrimenti, mo tivo di ritenere che si trovino le cose di altrui proprietà indicate nell'art. 1. Art. 5. La cognizione dei reati previsti nella presente Ordinanza spetta ai Tribunali Militari. Addì, 28 novembre 1918. Il Capo di Stato Maggiore dell' Esercito A. Diaz 8. Ordinanza, per la denuncia dei beni mobili di altrui proprietà. Noi, Generale (l'Esercito Cav. di Gran

Croce ARMANDO DIAZ ecc. Visto l'art. 251 del Codice Penale per l'Esercito; Visti i nn. 89 (5.0 com ma) e 41 del «Servizio in Guerra» parte I. ; ordiniamo: Art. 1. Coloro che, nel territorio occupato dal R. Esercito oltre il •confine del Regno, detengano per qualsiasi titolo, senza il consenso del proprietario, suppellettili, biancheria, merci, macchinari, materiali da co struzione, animali, viveri, documenti, registri, valori od altre cose mobili, -asportati da locali o terreni nelle zone sgomberate

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