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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 66 von 83
Datum: 31.03.1922
Umfang: 83
presidente del Tribunale presso il quale fu dichiarato il fallimento dispone per ; là compilazione del cartellino, agli effetti dell'art. 619, n. 3 del Codice di procedura penale. Questo cartellino deve essere redatto entro dieci giorni dalla cancelleria del Tribunale. I cartellini finora esistenti presso gli uffici del registro penale delle procure di Stato saranno trasmessi, entro il 31 marzo 1922, ai singoli uffici del casellario,secondo le norme degi articoli 618 del Codice di procedura

penale e 2 del R. D. 5 ottobre 1913, n. 1178. Resta abrogata l'ordinanza del Ministero di giustizia 8 dicem bre 1897, B: 0. M. G., n. 47 relativa alla scheda e ai registri pe nali, colle disposizioni .successive su tale materia. E' del pari abrogata la legge 21 marzo 1918, B.L.I, n. 108 sulla estinzione della condanna Art, 18. In relazione alla disposizione dell'art. 120 del Codice di proce di! ra penale del Regno, restano in vigore le disposizioni relative alle notificazioni e alla consegna degli

atti in materia penale per mezzo della posta (Ordinanza 15 aprile 1902, B. L. I., n. 74). Art. 19. Presso ogni Gurte d'appello è istiutita una sezione di accusa, composta di cinque membri. Essa giudica col numero di tre vo tanti. Il presidente designa ogni anuo i membri che ne devono far parte e chi la deve presiedere. •Ari. 20. La Corte di Assise è composta del presidente e dei dieci giurati costituenti la giuria del dibattimento. Nei dibattimenti che prevedonsi di lunga durata il presidente

legge 25 giugno 1909, n, 372; dall'art. 4 del R. D. 28 giugno 1912, n. 728; e dal R. D. 5 ottobre 1913, n. 1176 che modifica le disposizioni degli articoli 29, 34, 36, 37, 39, 40 e'41 della legge medesima, e dà tutte le altre relative al medesimo oggetto. E' altresì esteso alle nuove Provincie il regolamento 1 set tembre 1874, n. 2061 pBr l'attuazione della legge suddeta, modi ficato dall'art. 56 del R. D. 5 ottobre 1913, n. 1176 negli articoli 26, 27 e 30.

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 50 von 83
Datum: 31.03.1922
Umfang: 83
51 Legge 29-12-1921, N. 2079. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promul ghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a ce dere gratuitamente al Comune di Tren to lo storico colle denominato « Doss di Trento ». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decre ti del Regno d'Italia

, mandando a chiun que spetti di osservarla e di farla os servare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi 29 dicembre 1921. VITTORIO EMANUELE Solevi Visto il guardasigilli : Rodino. 52 R. D. 22-1-1922, N. 48. VITTORIO EMANUELE ni Ber grazia dì Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visti gli articoli 4 della legge 26 set tembre 1920, n. 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del presidente del Con siglio dei ministri, ministro

dell'interno; ABBIAMO DECRETATO E DECRE TIAMO Art. 1. * Nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati l'ultima parte dell'articolo 3 del testo unico del le leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e l'art.-11 del relativo re golamento approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756. Pertanto, la formula del giuramento da prestarsi dagli impiegati dello Stato è la seguente : «Giuro di essere

fedele al Re ed ai suoi Reali successori, di osservare leal mente lo Statuto e le leggi dello Stato e di adempiere a tutti i doveri del mio ufficio al solo scopo del bene insepara^ bil del Re e della Patria ». Art. 2. I funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri prestano giuramento con la formula seguente: «Giuro di essere fe dele al I$e, di osservare lealmente lo Sta tuto e tutte le leggi del Regno e di a- dempiere da uomo di onore e di coscien za le funzioni che mi sono affidate ». Art

. 3. In quanto ciò non sia già avvenuto, dovrà entro un mese dalla pubblic.iy.io ne del presente decreto prestarsi il giu ramento preveduto nei precedenti arti coli dagli impiegati e dai funzionari dell'ordine giudiziario provenienti dal cessato regime mantenuti, confermati o riassunti provvisoriamente in servizio a' sensi delle disposizioni emanate dal Comando Supremo e dalla Presidenza del Consiglio ftei ministri e che abbiano già conseguita la cittadinanza italiana. Per gli impiegati e i funzionari del

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 51 von 83
Datum: 31.03.1922
Umfang: 83
ministro se gretario di Stato per gli affari della guerra ; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO : Articolo unico. Sul distintivo d'onore, per gli ex irre denti italiani, istituito con R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1626, oltre gli stemmi di Trento e Trieste, vi sarà pure ricamato lo stemma di Zara come nel disegno an nesso al presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inser to nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando

- m munito del sigillo dello Stato, sia inser to nella raccola ufficiale delle leggi e doi decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di far- loosservaré. Dato a Roma, addi 22 gennaio 1922. VITTORIO I^LAiOTEL® Bonomi Visto, il guardasigilli : Rodino. 53 R. D. 7.1-1922, n. 66. VITTORIO EMANUELE III per Grazia di Dio e per volontà della Naaäione RE D'ITALIA Visto il R._ decréto 16 ottobre 1921. il. 1626; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro

a chiunque spetti eli osservarlo e di far lo osservare. Dato a Roma, addi 7 gennaio 1922. VITTORIO EMANUELE Bonomi - Gasparotto 54 R. D. 22-1-1922, n. 86. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della . . Nazione RE D'IT AUA Vedute le leggi 26 settembre 1920, N. 1322, e 19 dicembre 1920, N. 1778; Veduto l'art. 6 del Regio Decreto- Legge 31 agosto 1921, N. 1269; Udito il Consiglio dei ministri ; Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno

, di concerto con il ministro dell'industria e commercio e con quello del' tesoro; ABBIAMO DECRETATO E DECRE TIAMO: * Art. 1. Nei territori annessi a norma delle leggi 26 settembre 1920, n. 1778; a com plemento delle norme legislative che ancora regolano le Borse di commercio, sono estese _ con effetto dal 27 dicem bre 1921 - le seguenti disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, così coor dinate : 1. I ministri dell'industria e commer cio e del tesoro possono in ogni tempo di concerto ordinare

ispezione alle Bor se di commercio e, sentita la Camera di Commercio, emanare i provvedimenti reputati di volta in volta necessari, se condo le speciali condizioni del merca to, per assicurare il regolare andamen to degli affari nelle singole Borse. 2. La. Direzione di Borsa può, con de liberazione motivata, temporaneamente limitare al solo contante la negoziazio ne di alcuni titoli fra quelli che ai ter mini delle vigenti disposizioni possono essere ammessi alla quotazione in Borsa. 3. Il Ministro per

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Seite 2 von 83
Datum: 31.03.1922
Umfang: 83
, della Venezia Giù. lia' e di Zara annessi al Eegnó. , Pa^. 122 50 E. D.\ 18-12-1921 N.1859 (Gazz. Uff. 18-12-1921) che elèva la misura-del contributo sulle imposte e sugli affari a favore dei' combattenti, mutilati, e vedove di guerra cori prole nelle nuoi ve Provincie. Pag. 142 51 Legge 29.12-1921 N. 2079 (Ga?z. Uff. . 17-2-1922) relativa alla concessione gratuita al comune di Trento - del Colie storico denominato «Doss Trento», r 1 '- ; 7 - Pag. 144 I. TEIL Gesetze und Dekrete 42 Kgl. Dekret Syom

s t. • ^ X ' ^ Indice del fase. III -^Inhaltsverzeichnis des III. Heftes PARTE I. Leggi Decreti 42 R D. 24.2-1921 N. 480 (Gazz. Uff. 28-4-1921 N.' 100) ehe pubblica nelle nuòve Provincie del. Regno le dispo sizioni delle legge 26-9-192D N. 1363 relative al controllo sulla produzione e sul commercio delle viti, americane. - commercio delle viti americane. Pag. 97 43 E. D. L 5-5-1921 N. 568 (Gazz. Uff. / 13-5-1921 che stabilisce la misura del-: l'imposta erariale sui pubblici spetta- nuove

. 25-19-1921) che estende nei territori » annessi le disposizioni vigenti nel Ee- 'gno per il trasporto e la tumulazione . dei cadaveri. Pag. 115 48 E. D. 3-11.1921 N. 1611 (Gazz. Uff. 26-11-1921) che concede condono di pene pecuniarie per contravvenzioni in materia tributaria. Pag. 119 49 E. JD. 3-11.1921 N. 1734 (Gazz. Uff. - 16-12-1921) che reca provvedimenti a favore degli invalidi e delle famiglie ' dei caduti del cessato impero austro ungarico pertinenti^ ai territori della , 'Venezia Tridentina

24-2-1921 480 Veröffentlicht in der Gazzetta Ufficia te vom 28-4-1921 Nr. 109 Gesetz 26.- 9.-1920 N. 1363 be;treffend die Kon trolle über die Erzeugung, und Han del mit amerikanischen Eeben. Seite 97 43 Kgl. Gesetzes-Dekret vom 5-5-1921 N. 568 veröffentlicht in der Gazzetta Uf ficiale 13-5-1921), welches das Ausmass der Staätssteuer auf öffentliche Schau- r Stallungen in den neuen Provinzen feststellt. ' -Seite 101 44 Kgl.* Dekret vom 19-6-1921 N. 917 (Veröffentlicht in der Gazzetta Ufficia

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 64 von 83
Datum: 31.03.1922
Umfang: 83
Art. 16. Sono estese alle nuove Provincie le disposizioni del R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1177, contenenti le disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale, colle modifica zioni seguenti : 1. All'art 4'è sostituito il seguente: Le segreterie delle procure generali e delle procure regie si aprono e si chiudono al pubblico nelle ore stabilite, se condo le norme tuttora vigenti nelle nuove Provincie. 2. All'art. 6 è aggiunto il seguente capoverso : Fino a quando non

saranno introdotte nelle nuove Provincie le disposizioni vigenti nel Regno sui depositi giudiziari, i depositi in denaro si eseguiranno secondo le norme finora vigenti. 3. All'art. 9 sono aggiunti i seguenti capoversi; Pino a quando non saranno introdotte nelle nuove Provincie le disposizioni sull'ordinamento giudiziario del Regno, alla forma zione del ruolo per i giudizi della Corte d'assise, regolata dall'art. 0, procede il presidente della Cortè d'assise d'accordo col procu-\ ratore generale, che

vi appone la sua firma. Se vi sia dissenso fra il presidente della corte d'assise ed il procuratore generale provvede il presidente della corte d'appello. Il ruolo è pubblicato dal cancelliere almeno cinque (giorni prima che si apra la sessione, mediante affissione nel vestibolo della sala d'udienza della corte d'assise e della corte d'appello. 4. Agli articoli 22 e 23 è sostituito l'articolo seguente: Sono istituiti ì seguenti registri: a) il registro generale degli affari penali ; b) il registro delle

dichiarazioni d'impugnazione proposte h norma dell'art. 129, primo capoverso del codice ; e) il registro generale dèi reati; d) il registro generale dell'esecuzione delle sentenze; e) il registro degli atti d'istruzione. Tutte le notizie relative all'esecuzione delle sentenze o decreti penali di condanna sono iscrìtte nel registro degli affari penali. I registri per le cancellerie e segreterie giudiziarie sono tenuti in conformità ai moduli approvati dal Ministero di giustizia. ' ite Art. 17. Sono estese

alle nuove Provincie le disposizioni del R. D. 5 ottobre 1913, n. 1178, e tutte le altre relative ai casellari giudiziali del Regno, contenenti le disposizioni regolamentari per il Servizio del casellario giudiziario, colla seguente modificazione: Quando un commerciante è considerato fallito ai termini del regolamento concorsuale 10 dicembre 1914, n. 337 B. L. I. il

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Seite 53 von 83
Datum: 31.03.1922
Umfang: 83
esecutorietà- della decisione deve essere prodotta entro centottanta giorni da quello in cui la decisione fu pronun ciata, oppure, per le decisioni già e- messe, dal giorno in cui andrà in vi gore il presente decreto. Art. 5. L'art. 3 del R. D. 27 novembre 1919, N. 2422, è sostituito dal seguente : - «Quando la domanda di risarcimento sia di valore superiore alle Lire 500.000 il giudizio sull'accertamento dei dannt, sulla liquidazione delle indennità e su ogni altra controversia, sorta in appli

cazione del testo unico 27 Marzo 1919, N. 426, e successive modificazioni, è di competenza della Commissione supej- riore di Venezia, di cui all'art. 30 del testo unico medesimo, modificato dal 4 precedente art. 3». L'accennato limite di Lire 500.000 de ve intendersi globalmente per tutte le 'dom)ande di risarcimento presentate dallo stesso danneggiato. Il criterio di cui al precedente com ma di questo articolo si applica anche per (l]approvazione idei sconcordati su periori alle Lire 50.000

, demandata al Ministero per le terre liberate, ai ter mini dell'art. 2 del citato decreto -legge 27 novembre 1919, N. 2422. Il decreto di approvazione deve esse re emesso, in ogni caso, di concerto col Ministero del tesoro ed inteso il parere di una speciale Commissione costitui ta presso il Ministero delle terre libe rate. Le indennità per i membri della det ta Commissione saranno stabilite con decreto del Ministro delle terre liberate, di concerto con quello del tesoro. Art. 6. Il ministro del tesoro

e quello delle terre liberate possono incaricare fun zionari in qualità di ispetori per la vi gilanza sulle operazioni di liquidazio ne e pagamento dei danni di guerra. Questi funzionari hanno facoltà: a) di ispezionare tutti gli uffici am ministrativi addetti alle operazioni e le ■segreterie <deille Commissioni giudica}- trici; b)* di eseguire direttamente indagini e di dare le istruzioni occorrenti per l'accertamento e la liquidazione dei danni ; c) di assumere la rappresentanza del

la amministràzioné avanti ie Commis- sioni con la facoltà di fare anche, istan za pel'rifiuto di omologazione a con cordali conchiusi ; d) di promuovere le determinazioni demandate al ministro del tesoro dal precedente art. 4. ed i ricorsi di cui al l'art. 3. Il Ministero del tesoro di concerto con quello delle terre liberate potrà ri partire in zone il territorio danneggia to. A ciascuna di tali zone sarà asse gnato un ispettore con le funzioni sud dette. Art. 7. I danneggiati che, invitati, si rifiutino

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 20 von 83
Datum: 31.03.1922
Umfang: 83
per 'jl'esercizio dell'odontotecnica fa sciate nelle nuove Provincie del Regno, anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, in conformità delle ordinanze 20 marzo 1892, B. L. I. n. 55 e 14 febbraio 1904, B. L: I. n. 15, e del regolamento industriale tuttora vigente nelle dette Provincie, possono continua re l'esercizio professionale, salvo il di ritto di revoca previsto al paragrafo 139 del regolamento, industriale, nei modi f nei limiti determinati dalle ordinanze e dal regolamento

precitati. Le concessioni in possesso di stra nieri sottostanno alla norma di cui al paragrafo {8 del regolamento indu striale. Le concessioni di cui nel presente ar ticolo, e'quelle rilasciate a termini del l'articolo segeunte, sono senza effetto fuori del territorio delle nuove Pro vincie del Regno. Art. 3. Le domande di nuove concessioni per l'esercizio della odontotecnica ai sensi delle ordinanze e del rgolamento indi cati nell'articolo precedente potranno essere prese in considerazione soltanto

se pervenute all'autorità competente non più tardi del termine di un anno dal l'entrata in vigore del presente decreto, e sempre che i richidenti si' trovino nelle condizioni previste dalle ordinan ze e dal regolamento predetti, posseg gano o acquistino la cittadinanza ita liana a termini degli articoli 70 a 82 del Trattato di San Germano o dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, e forniscano la prova di risie dere nelle nuove Provincie del Regno almeno da un anno prima della pub blicazione

del presente decreto. Trascorsi due anni dall'entrata in vi gore del presente decreto non saranno rilasciate altre concessioni per l'eser cizio dell'odontotecnica. Ordiniamo cheil presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia in serto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, man- aesisionen zur Ausübung der Zaihiiitechnik sind!, diie im den neuen Provinziell dos Königreftohesi voi* der Kundmadhiiinjg des vorliegenden Dekrete® ffeimass den Ver ordnungen

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 60 von 83
Datum: 31.03.1922
Umfang: 83
Capo Ii. disposizioni transitorie-. ' Art. 8. Le pelle inflitte con sentenza passata in giudicato prima del l'introduzione del codice penale del Regno e non ancora intera mente scontate si intendono commutate a norma dell'art. 2 delle presenti disposizioni. La stessa disposizione trova applicazione, quando a norma del_ l'articolo 2 del codice penale del Regno, si debba applicare una pena stabilita dalla legge anteriore. Art. 9. Alla pena del carcere a vita, dall'ordinanza del Comando Su premo

del R. esercito 16 maggio 1919 sostituita alla pena di mòrte, si intende corrispondere l'ergastolo; e alla pena da venticinque a trent'anni di carcere duro, da detta ordinanza sostituita alla pena del carcere a vita, si intende corrispondere la pena della reclu sione da venti a ventiquattro anni. Art. 10. Le pene perpetue inflitte per reati, rispetto ai quali il codice penale del Regno stabilisce una pena temporanea, sono commutate nella reclusione per anni ventiquattro. Se però si tratta di pene

perpetue derivate dalla commuta zione della pena di morte esse sono commutate nella reclusione per anni trenta. Allo scopo di determinare se, a norma del codice penale del Regno, la pena da applicare sarebbe stata temporanea, si ha ri guardo al fatto definito nella sentenza, indipendentemente dalle circostanze diminuenti la responsabilità dell'imputato pel titolo IV del libro I del codice medesimo. Alla pena sostituita nei due casi suindicati è aggiunta la vi gilanza speciale dell'autorità di pubblica

sicurezza per anni tre. La commutazione, ad istanza del pubblico ministero o di chi vi abbia interesse, è ordinata, in camera di consiglio, dalla corte di prima istanza presso la quale fu pronunciata la condanna. Art. il. Per la conversione delle pene pecuniarie in pene restrit tive della libertà personale, pronunciata anteriormente all'entrata in vigore del codice penale del Regno, si applicano le disposi zioni degli articoli 19 e 24 del codice stesso. Art. 12. Le disposizioni del codicé penale del

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Seite 77 von 83
Datum: 31.03.1922
Umfang: 83
TRIDENTINA X. 10909 Div. I Sez. 2. IL COMMISSARIO GEN. CIVILE per la Venezia Tridentina Vista, Ha noto 27 Febbraio n. 1642 del Sindaco di Trento con cui in seguito a deliberazione dell'Aggiunta Municipale si chiede che le sospensioni degli sfratti forzosi accordata alla città di Tre'ito con ordinanza 20 settem. .1921 n. 40179 venga ulteriormente prorogata. Ritenuto che sussistono tuttora le con dizioni eccezionali che consigliarono la emissione rtiella, .succitata ordinanza DECRETA Il termine fissato

61 Commissariato Generale Civile pbu la Venezia- Tridentina N. 6901-III-3 Tronto, il marzo 1022 Vista la domanda della Società per la tutela della caccia del distretto di Me- zolombardo; ' sentito il parere dell'autorità politica di I.a istanza, ritenuto opportuno di provvedere alla tutela del ripopola mento caccia nel territorio del distretto politico di Mezolombardo ; visto l'art. 14 della propria ordinan za N. 38300 dell'8. luglio 1920; DETERMINA: A modificazione delle norme vigenti

dell'art. 4 dell'ordi nanza Commissariale 29 settembre 1921 nn. 46179 Div. I Sez. 2 relativa alla so spensione degli sfratti forzosi nella città di Trento è prorogato fino al 29 setfcem- bi-e 1922. Trento li, 20 Marzo 1922. Il Commissario Generale Civile CREDARO <)3 ELENCO delle persone allie quali venne Iacono- scinta lo cittadinanza italiana dal Com missari ato Generale Civile per la Vene zia Ti/klentina ne mese di Marzo 1922, che si pubblfica agli effetti dell'art. 14 Decreto Presid. 1 Febbraio 1922

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Seite 54 von 83
Datum: 31.03.1922
Umfang: 83
Gli Uffici governativi potranno prov vedere alla esecuzione delle dette Ope re, soltanto quando gli Enti locali né abbiano fatto domanda in tempo utile ed in caso di giustificato motivo. Il Ministero del tesoro in sede di au torizzazione degli impegni per il rim borso delle somme spese dagli Enti lo cali per i lavori da essi eseguiti in di pendenza delle opere di cui a questo articolo, può, anche direttamente, fare indagini per accertare se. le spese fatte rientrino fra i danni di guerra

ed in quale misura. Ali;. 10. Quando si tratti di mobili industriali, la deduzione per deprezzamento di ve tustà può essere superiore al limite del quarto fissato dall'art. 6 del testo unico 27 marzo 1919, N. 426. Art. 11. Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel la Gazzetta ufficiale, del Regno 4 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia in serto nella raccolta ufficiale delle

leg gi e dei decreti del Regno d'Italia, man dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addi 2 febbraio 1922. VITTORIO BMAJNUELE BonomV- De Nova - Rodino Visto: E. ßnaatiaMgül* Rodmò. 56 R. D. legge 2-2-1922 n. 160. VITTORIO EMANUELE III t per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vedute le leggi 28 settembre 1920, N. 1322, e 19 dicembre 1920, N. 1778; Veduto il Regio decreto-legge 26 set tembre 1921, N. 1289; Sentito il consiglio dei Ministri; Sulla

proposta, del ministro del teso ro, di concerto col presidente del Con siglio dei Ministri, ministro dell'in terno ; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO : Art. 1. E' prorogato fino al 30 giugno p. v. il termine fissato dal R. Decreto-legge 26 settembre 1921 per la concessione di anticipazioni, da sistemarsi mediante mutui con la Cassa depositi e prestiti, ai Comuni ed alle Provincie dei terri tori annessi in virtù dei trattati di San Germano e di Rapallo che si trovino tuttora in condizioni di assoluta

neces sità pei loro bilanci. Art. 2. Soino prorogati i poteri della Com missione che deve esaminare le djOr mande di anticipazione e fare le pro poste al ^Ministero del Tesoro per la re lativa concessione; la sua composizione è quella stabilita dall'art. 6 dello stesso R. Decreto-legge. Art. 3. Nello stato !di previsione della spe sa per il Ministero (Jel tesoro per l'e sercizio finanziario 1921-1922 saranno stanziati, in aggiunta ai 40 milioni di cui all'art. 7 del preedente decreto-leg ge e nella

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Seite 74 von 83
Datum: 31.03.1922
Umfang: 83
l'. : . *' ' '- '> •' - v l '.' ? 1* - • , Vv ,v-'. v'', 'i »' &•?. '■■) V7'st i ''. ! - 168 - Art. 35. Le facoltà e le condizioni per appellare o ricorrere per cas sazione, ovvero per proporre opposizione, sono regolate dalla, legge vigente al tempo nel quale il provvedimento è siato pro nunciato. Se al 1* aprile 1922 non sia scaduto il termine £i impugna zione ordinario o quello accresciuto a norma della prima parte del seguente articolo 37, si .osserva il termine sabilito dal Codice

di procedura penale del Regno, in quanto sia più favorevole «n 'imputato. Art. 36. Alla esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate an teriormente al 1* aprile 1922 si procede nelle forme e nei modi stabiliti dal Codice di procedura penale del Regno. Art. 37. I termini perentori che scadono dal 22 marzo 1922 a tutto il 10 aprile 1922 sono accresciuti di dieci giorni. II termine di dieci giorni dall'arresto dell'imputato, stabilito nella prima parte dell'art. 280 del Codice di procedura penale del

Regno per la richiesta del decreto dli citazione, decorre dal giorno dell'attuazione di questo. Dal predetto giorno decorrono egualmente i termini stabiliti nell'art. 325 e nella prima parte dell'art. 327, i quali potranno essere prorogati a norma del l'art. 326. Disposizione finale. Art. 38. Dal giorno dell'entrata in vigore del Codice penale e del Codice di procedura penale del Regno nelle nuove Provincie ri marranno in esse abrogali: - ' . 1° Il Codice penale del 27 maggio 1852, B. L. I. n. 117

; 2° Il regolamento di procedura penale del 23 maggio 1873, B. L. I. n. 119; 3° La legge 18 agosto 1918, B. L. I. n. 318. sull'indennizzo dell'arresto durante l'istruttoria, la legge 21 marzo 1918, B. L. I. il. 109, sull'indennizzo delle persone ingiustamente condannate; 4° Tutte le altre leggi e disposizioni penali in quanto siano ■contrarie a disposizioni contenute nei detti Codici del Regno ov vero riguardino materie dai medesimi regolate. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia

inserto nella raccolta ufficiate delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi 5 marzo 1922. VITTORIO EMANUELE Visto il guardasigilli: Luigi Rossi. Facta - Rossi

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Seite 70 von 83
Datum: 31.03.1922
Umfang: 83
Art. 26. Quando nelle disposizioni che restano in vigore nelle nuove Provincie sono menzionate le autorità giudiziarie contemplate nel regolamento di procedura penale abrogato^ s'intende che ad esse corrispondono le autorità alle ,quali il Codice di procedura penale del Regno attribuisce facoltà identiche o analoghe. Similmente quando nelle dette disposizioni si richiamino- leggi di procedura penale, capitoli o singoli paragrafi del regola mento _di procedura penale abrogato, si intende fatto

richiamo alle norme, alle leggi, ai .titoli, ai capitoli, agli articoli corrispondenti del Codice di procedura penale del Regno. Art. 27. Sono estese alle nuove provincie le disposizioni comprese negli articoli 60, GÌ, 62, 63 del R. D. 5 ottobre 1913, il 1176^ concernenti il coordinamento del Codice dì procedura penale del Regno con le altre leggi del Regno anteriori alla pubblicazione del Codice stesso. Capo II. Disposizioni transitorie. Art. 28. L'istruzione dei procedimenti penali iniziata

anteriormente - al l.o aprile 1922 è proseguita e compiuta con le norme del Co dice di procedura penale del Regno. Il giudice istruttore compie con le stesse norme tutte le istru zioni da lui iniziate anteriormente a tale data, anche quando trattisi di reati per i quali secondo il nuovo codice debba proce dersi per citazione diretta . ' La comunicazione degli atti ai difensori menzionati nell'art. 197 del Codice deve effettuarsi anche per gli atti di istruzione compiuti prima del 31 marzo 1922. Art

. 29. All'imputato che si trova in istato di custodia preventiva si applicano le disposizioni del regolamento di procedura penale abrogato circa la libertà personale in quanto siano più favore voli. Art. 30. Nei procedimenti penali per i quali al 1' aprile 1922 sia stato elevato un atto di accusa la competenza è mantenuta in conformità delle norme del regolamento di procedura penale abrogatole an che le impugnazioni contro detto atto di accusa sono regolate se condo le norme medesime.

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Seite 62 von 83
Datum: 31.03.1922
Umfang: 83
danne pronunciate in base a leggi anteriori, se più favorevoli al «'•onda n nato. ' • Art. io. Qualora le disposizioni del codice penale de] Regno in ma teria : eli prescrizione dell'azione penale e della condanna siano di verse. da quelle stabilite nelle leggi anteriori, si applicano quelle più favorevoli nel caso concreto. Gli atti internativi della prescrizione compiuti sotto l'impero della legge anteriore conservano il loro effetto ancorché la nuova legge non li riconosca come interruttivi

del codice penale del Regno non si può procedere d'ufficio: 1. Se per leggi del tempo del commesso reato era necessaria la querela di parte; 2. Se la querela di.parte, sebbene non richiesta da legge anteriore,- sia necessaria secondo il codice penale del Regno. Se questo codice stabilisce un termine per presentare la que rela, il termine decorre dalPattuazione del medesimo; ma qualora non stabilisca un termine, e vi sia un processo in corso, questo non si può proseguire, se entro sei mesi

dall'attuazione del codice penale del Regno, non si presenti la querela. TITOLO II. Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale Capo I.. Disposizioni di esecuzione e di coordinamento, Art.' 15. Sono estese alle nuove provincie le norme di esecuzione del codice di procedura penale del Regno comprese nel R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1176 (art. 1 a 53) contenenti le disposizioni gene rali., quelle sull'istruzione, sul decreto penale, sulla libertà per sonale dell'imputato, sul giudizio e sulle

impugnazioni, sulla corte di assise, sulla esecuzione e sui procedimenti speciali. La somma che la parte civile od 1 altra delle due parti deve anticipare per le spese processuali, per onorari ed indennità ai periti, interpreti e testimoni, nel giudizio. 6 nell'istruzione,, ai sensi dell'art. 29 del detto decreto, è depositata, nella cancelleria del giudice competente. - • ■ . „ ,

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Seite 68 von 83
Datum: 31.03.1922
Umfang: 83
- 162 - La legge 23 maggio 1873. B. L. I. n. 121 sulla formazione delle liste dei giurati è abrogata. Pino a quando non saranno formate le liste dei giurati se condo le norme della legge 8 giugno 1874, n. 1937 e del rispettivo regolamento, la giuria sara formata con le liste finora esistenti. Art. 22. Fino a che non siano istituiti nelle nuove provincie i giudici conciliatori, alla formazione delle liste dei giurati e ad ogni altra funzione, cui è chiamato a partecipare anche il giudice

giurati non potrà, contenere meno di 70 iscritti. Art. 24. Per i giudizi distrettuali, nel cui territorio non abbiano la re sidenza abituale più di due persone legalmente autorizzate ad as sumere l'ufficio di difensore, il presidente della Corte d'appello, sentita sull'opportunità del provvedimento la Giunta della Camera degli avvocati, può autorizzare altre persone all'esercizio della difesa penale. L'autorizzazione può essere concessa solo ai cittadini di età maggiore, incensurati e residenti nel

territorio di giurisdizione del giudizio distrettuale. Essa è revocabile. Art. 25. La liquidazione degli onorari ai periti fatta dal consigliere delegato o dal giudice istruttore, nei casi preveduti negli articoli * 214, 368 e 399 del Codice di procedura penale, è preceduta dalle richieste del pubblico ministero. Questi deve accertarsi, con l'e- ■ same degi atti, della durata delle operazioni. Se la liquidazione sia fatta dal pretore., la ordinanza è trasmessa al procuratore del Re per il visto

. Le impugnazioni contro le ordinanze possono essere proposte dai periti e dal pubblico ministero. Esse sono decise, nel caso menzionato nell'art. 214, dal giudice istruttore, se l'ordinanza sia pronunciata dal pretore, e dalla sezione di accusa, se l'ordinanza sia pronunciata dal giudice istruttore o dal consigliere delegato. Nei casi preveduti negli articoli 368, capoverso e 399 sono decise in Camera di consiglio, dal Tribunale penale o dalla sezione degli appelli penali, se l'ordinanzSf sia rispettivamente

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Seite 19 von 83
Datum: 31.03.1922
Umfang: 83
dine Nostro, dal ministro del Tesoro. . Sono estese a questi buoni tutte le di sposizioni concernenti l'emissione ed il servizio dei buoni settennali emessi in virtù del decreto Reale 30 Dicembre 1920. N. 520. Art. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stabilire con propri decreti quanto oc corra per l'esecuzione del presente de creto. Parimenti con decreti del ministro del tesoro, sarà provveduto alle necessarie ■ variazioni negli stati di previsione della spesa del tesoro e delle terre

liberate e 4(5 Regio decreto 25 settembre 1021, n. 1388. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e ]]ier volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto le leggi 20 settembre 1020. u. 1322 e 19 dicembre 1920, il. 1778; Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1020, ri. 1890; Veduta la legge 31 marzo 1912, 11. 298: Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gii affari dell'in terno, presidente del Consiglio dei mi nistri; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: Art

. 1. Ai .territori annessi in base alle leg gi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 di cembre 1920, n. 1778, è estesa la legge •'>! marzo 1912, n. 298, che prescrive l'obbligo della laurea in medicina e chi rurgia per l'esercizio della odontoia tria, escluse le disposizioni transitorie della legge stessa. Art. 2. Le persone in possesso di concessioni nel bilancio dell'entrata per gli stanzia menti in dipendenza del presente de creto, nonché all'approvazione dei mo delli, delle leggende e dei segni caratte ristici dei

nuovi titoli. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia insen io nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandan do a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.' Dato a Racconigi, addi 8 settembre-1921. VITTORIO EMANUELE lìonomì - Dp Na va - Solari - Raineri Visto : il Guardasigilli: Rodino. 4(i Kjgl. Dekret vom September 1021. X. 138S. WIR VIKTOR EMANUEL 111 von Gottes Gnaden und durch den TVil'ilen der Nation KOENIG VON ITALIEN

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Seite 72 von 83
Datum: 31.03.1922
Umfang: 83
- ißß - Art 31. I' ~ Le rimessioni di procedimenti da un giudice all'altro per mo tivi di legittimo sospetto o di pubblica sicurezza, ordinate anterior mente al 1° aprile 1922, conservano la loro efficacia se l'autorità alla quale il procedimento fu rimesso sia competente per materia a norma del Codice di procedura penale del Regno o di queste di sposizioni transitorie. Art, 32. Sono regolati dal Codice di procedura penale del Regno i giu dizi di prima cognizione, di appello, di cassazione

, quelli di oppo sizione o di revisione per reati commessi anteriormente al 1 apri le 1922. Le eccezioni di nullità contro gli atti compiuti nell'istruzione o nel giudizio o contro sentenze pronunciate fino al 31 marzo 1922, sono proposte e decise in conformità alle disposizioni del regolamento di procedura penale abrogato. Art. 33. Qualora nell'istruzione un determinato accertamento abbia formato oggetto di perizia secondo le norme del regolamento di procedura, penale abrogato, il pubblico Ministero

e le parti posso no domandare la citazione del perito o dei periti già sentiti, af finchè diano schiarimenti nel dibattimento. L'imputato o gli im putati posson scegliere altro pento e chiederne la citazione nel giudizio, facendone domanda nel termine sabilito nel secondo capoverso dell'art, 367 del Codice di procedura penale del Regno. Il presidente, o il pretore, rimanda il dibatttmento e .stabili sce il termine perentorio entro il quale il nuovo perito deve esa minare la perizia eseguita, procedere

alle operazioni, ove occorra •e sia possibile, e adempiere l'incarico. Il presidente richiede il giudice istruttore per gli atti relativi; il pretore li compie per reati di sua competenza. Se fra più imputati non vi sia accordo per la scelta del pe- Tito, la nomina è fatta dal presidente, o pretore, fra quelli da lo ro indicati. Se. l'imputato non proponga l'istanza, e non sia pre sente al giudizio, la istanza medesima e la scelta del perito pos sono essere fatte dalla persona civilmente responsabile. Qualora

nel dibattimento appariscano circostanze presumi bilmente atte a modificare le conclusioni di una precedente pe rizia, o il giudice reputi necessario chiedere schiarimenti sulla perizia, il Pubblico ministero e le parti, so il giudice non prov veda d'ufficio, possono valersi delle facoltà concedute nella pri ma parte di questo articolo. Art. 34. Nei procedimenti menzionati negli articoli precedenti gli at ti già compiuti con le norme del regolamento di procedura pe nale abrogato conservano la loro

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Seite 52 von 83
Datum: 31.03.1922
Umfang: 83
-legge 6 ottobre 1919, N. 2094; Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1920, N. 523; Visto il R. decreto 6 ottobre 1921, N. 1426; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del ministro del teso ro, di concerto col presidente del Con siglio dei ministri, ministro dell'inter no, col ministro della giustizia e degli affari di culto e col ministro delle terre liberate ; ABBIAMO DECRETATO, E DECRETIAMO: Art. 1. Al fine di accertare e liquidare le indegnità dovute per risarcimento dei danni di guerra

giusta il testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, N. 425, e le successive modificazioni, i jpresidenti delle Comi- missioni giudicatrici, gli intendenti ed i direttori provinciali di finanza, gli a- gerati e i referafci delle Impóste, i ricevi tori del registro, g i li ingegneri degli uffici tecnici di finanza e gli ispettori incaricati dal Ministero del tesoro o. dal Ministero delle terre liberate, han no potere di interrogare i danneggia ti, citare e sentire testimoni

, eseguire atti di ricognizione e di ispezione sui luoghi in cui si denuncia avvenuto il danno, esaminare -gli atti di tutti i pùb blici uffici e chiederne copia. Art. 2. All'art. 26 del testo unico 27 marzo 1919, N. 426, è aggiungo, dopo il secon do comma il seguente: R presidente della Commissione po trà, ove risulti necessario per il rego lare funzionamento della Commissione stessa, integrare il ruolo degli esperti formato 'dalla Deputazione provinciale chiamando a farne parte altre persone idonee

. Art. 3. All'a rt. 3 0 del testo unico modificato con R. decreto 13 luglio 1919, N. 1236, è sostituito il seguente: «Contro le decisioni .delle Commis sioni per le controversie di valore su periore a Lire 50.000 è ammesso gra vante ad una Commissione superiore sedente a Venezia composta di 7 mem bri: di un magistrato di grado non in feriore a consigliere di Corte d'Appel lo, designato dal ministro di giustizia, che la presiede, di un magistrato di grado non inferiore a giudice, egual mente

designato dal ministro di giu stizia, di quattro membri designati dal ministro del tesoro, di concerto con quello delle terre liberate, dei quali due tecnici e di un membro chiamato di volto in volta dal presidente fra i desi gnati dai presidenti delle Deputazioni provinciali e delle Camere di commer cio delle vecchie Provincie del Regno danneggiate e dai corpi delle Ammini strazioni provinciali della Venezia Giu lia e Tridentina. Il presidente curerà possibilmente di scegliere il chiamato fra

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Seite 31 von 83
Datum: 31.03.1922
Umfang: 83
niente dimostrino essere venuto meno il hi sogno degli assegni e degli aumenti predetti. Art. 8. Il trattamento consentito dal presente decreto non si può cumulare con quello che eventualmente possa spettare, in ba se alle norme già vigenti alla data del l'armistizio (4 novembre 1918) nella ces sata monarchia austro-ungarica. Art. 9. Nell'attesa della liquidazione dell'as segno di invalidità, dell'assegno alimen tare e dell'aumento provvisorio di cui al presente decreto, gli interessati conti

nuano a percepire i sussidi provvisori previsti dal decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 563. L'ammontare di tali sussidi, corrispo sti per il periodo successivo al i.o otto bre 1921, dovrà detrarsi dall'importo della concessione che fosse disposta a norma del presente decreto. Art. 10. Con decreto del ministro del tesoro saranno stanziati nello stato di previ sione del Ministero del tesoro i fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto trasportandoli anche da altri ca pitoli dello

stato di previsione medesimo concernenti le spese dell'assistenza mi litare e delle pensioni di guerra. t Art. 11. , Il presente decreto ha vigore dal Lo ottobre 1921, e sarà presentato al Parla mento per la conversione in leggé. • Ordiniamo, che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale dèlie leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi 3 novembre 1921.* VITTORIO EMANUELE

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Seite 38 von 83
Datum: 31.03.1922
Umfang: 83
di, o di nove od otto dita, compresi gli alluci. 29. La lussazione, non riducibile, di una delle grandi articolazioni che me nomi notevolmente la funzione del l'arto. ' •30. Gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudoartrosicàlli molto deformi, ecc.) che ledano notevol mente la funzione di un arto. QUARTA CATEGORIA 1. Le nevriti ed i loro esiti permanen ti, dimostratisi ribelli ad ogni cura. 2. Le alterazioni organiche ed irrepa rabili di un occhio che ne abbiano pro dotto

cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro normale o ri dotta' fra un quarto e due terzi della normale. 3. Le alterazioni organiche ed irrepa rabili della visione periferica in en trambi gli occhi, sotto forma di restrin gimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, e le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, e settori equi valenti. j 4. L'anchilosi

totale del gomito sinil stro in estensione completa o quasi. 5. L'anchilosi totale del gomito de liro in flessione completa o quasi. G. La perdita totale delle prime due dita della mano sinistra. 7. La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, che siano le ultime tre del l'una e due delle ultime tre dell'altra.. 8. La perdita totale di uno dei pollici, insieme con quella di due altre dita fra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice. 9. La perdita totale del pollice destro, insieme con

quella del corrispondente metacarpo, ovvero insieme con la per dita totale di una delle ultime dita del la stessa mano. 10. La perdita totale di uno degli in dici e di altre tre dita, fra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice. odisr von neun oder acht ZeWeai, wenn dia Grosszehen dnbegrifBem 29. Diie nicht einrenkbaire Aixsre&iku/ng (Luxation.) eines der giroissieini Gelenke mit bedeutender Behinderung der Funk tion dlets Gliedes. 30. Die bleibenden Foll|g|ero( der Brüche wichtigster

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Seite 82 von 83
Datum: 31.03.1922
Umfang: 83
. Generale Civile - decreto 11- 3-192 2t N. 6901-ÜI-3 sospensione del l'esercizio di caccia nel distretto di Mezolombardo. Pag. 171 62 Commiss. Generale Civile - decreto 20- 3-1922 N. 10909. Proroga della sospen sione d'egli sfratti nel Comune di Trento. Pag. 171 63 Elenco delle persone alle quali ven ne riconosciuta la cittadinanza ita liana dal Comm. Generale Civile per la Venezia Tridentina nel mese di marzo 1922 che si pubblica agli effetti dell'articolo 18 del Decreto Presiden ziale 1-2-1922. Pag

52 E. D. 22-1-1922 N. 48 (Gazz. TJff. 16.2-1922} relativo alla prestazione , del giuramento 'da parte dei funz'o- ' nari dello Stato nelle nuove Provincie. Pag. 144 53 E. D. 7-1-1922 N. 66 (Gazz. Uff. 15- 2-1922) che modifica il distintivo d'o noro per gli ex irredenti italiani isti tuito con E. D. 16-ljP-1921 N. 1626. Pag. 145 54 E. D. 22-1-1922 N. 86 (Gazz. Uff. 17- 2-1922) che estende nelle nuove Pro vincie talune norme legislative sulle Borse di Commercio. , Pag. 145 55 E. D. Legge 2-2-1922

58 E. ,D. 5:3-1922 N. 288 (Gazz. Uff.- 17-3-1922) contenente norme di attua zione coordinamenti e transitorie per l'entrata in vigore nelle nuove Pro vincie dei codici penali e di procèdura penale del Eegno. • • Pag. lf|0 PARTE II. Circolari 59 Commiss. Generale Civile - Circolare 21-3-1922 N. 13914 Eag. Missioni - > scontrini ferroviari. Pag. 170 PARTE III. Decreti vari - Comunicazioni CO E. D. 12-2-1922 (Gazz. Uff. 16-2-1922) che conferma l'elezione a Sindaco del la Città di Eovereto. Pag. 170 61 Commiss

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