Della nullità del testamento del dottor Paride Lorenzo Marzani per l'imperfezione della volontà : seconda deduzione legale
, babeturque- ac st m testamento inserta esset ^ quia fune codicilli pars funt ìpsìus testamenti , & conditi censentur iisdem solemnilatiùus qui bus testamentum constai■. Ma questa forma di testare non fu quella che ha se» guita il Dottor Paride Lorenzo Marzani , tuttocchè fosse 1’ arca ' c ^ e € 8 n do y eva seguire, Tunica che le leggi gli per- me ite vani/ j se nel testamento fatto innanzi a sette testimoni -gli nominai non voleta il vero suo erede, non avendo per anco ben determinata la volontà sua
, e se riservar volevasi di .nominarlo in una futura sua cedola. Egli non Ila detto innanzi ai sette testimonj : io istituisco mio erede queliti,, che nominerò in una ; mia. cedola ; ma egli ha istituito innanzi ai sette testimoni quello, che realmente non voleva che fosU .mo erede, avendolo solo istituito per la forma estrìnseca, e per apparenza, ea a questo erede istituito solo, per Ja fonila' estrinseca e per apparenza egli ha ingiunto secrefanicnte dì eseguire # poi in tutto e per tutto la sua ultima
volontà* se» condo ciò, che scriverà in una cedola, cIT è quanto dire di dover lasciar ubera P eredità a_quello,, che nominerà in una cedola. Nel testamento fatto innanzi ai sette testimonj epìì ha confermata soia Tu ceciola cestinata a contenere i legati che voleva ordinare, ma la cedola contenente il nome "dell’ Ì r .l d L UOn e stata nel testamento punte confermata, e neppur —ha non e dunque una psr- mtov "at a nella menoma guisa