Della nullità del testamento del dottor Paride Lorenzo Marzani per l'imperfezione della volontà : seconda deduzione legale
8 ■ la fua scelta nominar quello, che fecondo le circólìan* zc più gli piacerà ; , Noi veggiamo inoltre 3 che il Teftatore nella cedo* la che dipoi prete a scrivete, dopo avere narrato il pre cedente intendimento feguico tra e ilo, ed il Sacerdote, e dopo aver ordinato alcuni legati pii, e profani, scrive in eiTa j e dichiara la fua volontà riguardo a quello che no minava fuo erede, e riguardo alle condizioni, ed ai peli che gl’imponeva, in tal guifa, e in tal forma , che bea dimottra non
■ e fiere. fiata quella- fua volontà prima nota j nè punto maiìifeftata al Sacerdote, che doveva eseguirla, e perciò la dichiara, e la spiega ampiamente, come fat suole ogni altro teftatore, allorché fa teftamento, e ma ni ih Ila , e tramanda a’ pofteri la fua ultima volontà. Aggiungali, che il teftamento de 5 rogiti Bettolini è de' 13 Novembre ijyi , e la cedola teftamentaria è dei 2 Gennajo' 1783. Scoriero dunque undici anni e più dopo il teftamento pria eh’ egli prende (Te a scrivere la cedola
, 0 memoria, in cui aveva deftinato di manifeft** re sì rispetto a* legiùr come. ' rispetto, àlls credè -P ultima fua volontà, e tenne'per tutto quefto cor- fo di tempo fospefa, e indeterminata la fua volontà. D a chi dunque potrà il Prete Marzani far credere, ch'egli ia flato dal Tettatoli incaricato fino dal tempo del tetta* jmehto.T'dt-'-dwr-i* wtàidt a^'-Tùo"- nipote ■ Lorenzo' Marzani '■ f§ Polo undici anni dopo il Teftatore - prefe a scriver^ quella cedola , in cui Lorenzo Marzani leggefi nomina