Della nullità del testamento del dottor Paride Lorenzo Marzani per l'imperfezione della volontà : seconda deduzione legale
. > -nella quale fi ordina, che feda scrittura non 6 fiate in mundum recepta , e confermata colle sottoscrizioni, efia non abbia alcun valore 5 perche fbmigiianti scritture preparatorie sogliono più volte cangiarli, e correggerli. Lo Scrittore avversario dice, che quella citazione non poteva far fi più male a propofito ; perchè, die 5 egli, la ci tata legge parla di contratti di vendita, permuta, e qui trattali d’ un codicillo . Noi risponderemo, che la leg» gè di Giudi-mano e fiata da noi a propofito
, e giuda? mente, e rettamente citata ,5. poiché -r,\ per l* iftgffa Fagia ne, per eoi. una scrittura di contratto ,,,'..velie- : non ré da ta pofta in netto, o come dice la legge, in mundum recepta^ nè confermata colle (ottosenzioni, non può in* tender fi compiuta, e recata a fine, per la della ragione la scrittura d 5 un codicillo, che non è data in mundum rccepta , nè confermata colla fottoscrizione del defunto- non può intenderli compiuta, e recata a fine. La ragiona è eguale , ed è la medefima