Della nullità del testamento del dottor Paride Lorenzo Marzani per l'imperfezione della volontà : seconda deduzione legale
™ ' ^portare pure la nostra esula innanzi al tribunale del " b l 1 c .°.> Jnnanzi al tribunale d’ogni uomo, il quale Biiìd ^u à il buon senso della natura, quella prima & a, che non inganna alcuno giammai, allorché ascoi*. 1 le lue voci. Egli ignora la scienza delle leggi, ma non ignora già i dettami della giuftizia, di cui ne ha il ln rnedefimo, nè quella legge immutabile ed- eterna, che chiamali tetta ragione, e cITè' ^scritta nel no* v flro cuore per mano del Supremo Autor delle cofe» . Supponghiamo
eterna Tara fèmpre quella, che per escludere gli eredi le-- glttimi dee Gonfiare , che il celia mento fia compiuto 3 e -; perfetto 5 e k volontà del téftatore certa ed indubitata; ■> Tutto ciò avrebbe luogo guittamente, -ancor che foffé Gubbio ed incerto, fe k dispofizione o cedola, di cui trattiamo , contenga o non contenga T ultima volontà del Defunto compiuta a perfetta - ma abbiàm già dimoftrato che ciò non è punto dubbio nè incerto j poiché è'evk dente , che non la contiene. - E 5 evidente
, ch’efla non è che un abbozzatura o preparazione di tefkmento Ibi co minciato , ma non continuato nè condotto a fine. Dopo aver perorata la caufa degli Eredi intesati in» «anzi a Tribunali, a cui s*aspetta il giudicarla, e dopò j Cl Mofiraro, che il preteso erede teftamentarìo pofFe- e e ? oc e in o IU Ihffimaniente una eredità , che non gli ^attiene, e clle . non Può efee tolta agli eredi del kn° gioflv e la. gmftizia h"* 1 pr,nc, S>. è- >e I-W, h ra- Che a fia pennellò , prima di chiudere quello Seri