Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : relazione ; schema di decreto del Presidente della Repubblica
nell’ordinamento degli enti pubblici locali sono pre viste le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei greppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi. Nel primo comma, secondo l’evidente spirito del citato arti colo, messo in relazione con altre esplicite disposizioni dello Statuto che riguardano il riconoscimento dei gruppi linguistici nella provincia di Bolzano (ad es.: art. 11, n. 3, relativo alla facoltà legislativa provinciale in materia
di toponomastica k fermo restando 1'obbligo della bilinguità nella provincia, di Bolzano »: art. 15, relativo all’ordinamento scolastico nella pro vincia di Bolzano; art. 85, primo comma, che concede ai citta dini di lingua tedesca di detta provincia di usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della pubblica amministra zione situati nella Provincia o aventi competenza regionale: art. 86, relativo all’uso da parte delle amministrazioni pubbliche della toponomastica tedesca nei riguardi
di cittadini di lingua ledesca della provincia di Bolzano), si dispone che il contenuto dell’art. 54 dello Statuto si riferisce soltanto agli enti pubblici la cui attività si svolge nella provincia di Bolzano o in entrambe le Province. Il secondo comma, con norma semplicemente dichiarativa, precisa che il medesimo art. 54 si applica alla composizione degli organi « collegiali n degli enti stessi, in quanto possibile.