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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Seite 44 von 95
Autor: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Ort: Roma
Umfang: 39, 21, 32 S.
Sprache: Italienisch
Anmerkungen: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Schlagwort: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Signatur: III 8.529/1-3
Intern-ID: 250203
— 3 — Atti Parlamentari N. 2933 Camera dei Deputali V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI films in lingua tedesca da proiettare in pro vincia di Bolzano. A tale scopo sono istituite sezioni di revisione in primo ed in secondo grado a carattere locale che sostituiscono in quella provincia la commissione centrale. Le sezioni sono tre, al fine di assicurare che anche il giudizio di secondo grado possa essere espresso in sede locale da due sezioni riunite, diverse da quella

pronunciatasi in prima istanza, nel rispetto del sistema previ sto dalla citata legge n. 161. La composizione delle sezioni tiene conto delle necessità di adeguamento derivanti dal decentramento del servizio ed anche della destinazione dei films in oggetto alla popola zione di lingua tedesca della provincia di Bolzano. Titolo II. - (Ripartizione tra Stalo e pro vincia del materiale dell’Archivio di Stato di Bolzano) - misura 108. Si provvede alla ripartizione tra Stato e provincia di Bolzano del materiale

custodito nell’Archivio di Stato di Bolzano. Un appo sito allegato indica gli archivi e i documenti che passano all’istituendo Archivio della pro vincia e quelli che invece rimangono all’Ar chivio di Stalo. Ai fini della concreta ripartizione del ma teriale archivistico, si è osservalo il criterio di conservare alTArchivio di Stato i docu menti emanati da organi a carattere « sovra no », e perciò propriamente statali; inoltre, 'secondo una regola della scienza archivistica, si è ritenuto opportuno non

scorporare - per quanto possibile - i fondi archivistici inte ressati. Dopo aver disposto là ripartizione del ma teriale, il disegno di legge demanda alla pro vincia la custodia e manutenzione degli atti di particolare interesse storico-locale, rima nendo ferme le norme dello Stato sulla tutela archivistica e sulla consultabilità degli atti e sugli scarti. Il Presidente della Giunta provinciale - at tesa la struttura autonomistica della provin cia di Bolzano nella cui organizzazione andrà ad inserirsi

l’istituendo archivio provinciale - risponderà allo Stato dell’applicazione delle norme statali in materia archivistica. Titolo III. - (Rapporti tra ISTAT e re gione e province per censimenti ed indagini statistiche) - misura 109. Ferma restando allo Stato la potestà di effettuare censimenti e statistiche in genere, si riconosce alla regione Trentino-Allo Adige e alle province di Trento e di Bolzano il di ritto di effettuare particolari censimenti e ri levazioni nei settori di loro competenza legi slativa

1
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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Seite 45 von 135
Autor: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Ort: Roma
Umfang: [28], 40, 63 Bl.
Sprache: Italienisch
Anmerkungen: Enth.: T. 1 - 3
Schlagwort: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Signatur: III 104.504
Intern-ID: 168827
Provveditore agli studi ad iscriversi anche alunni appartenenti al gruppo lin guistico italiano e ladino per i quali il padre o chi ne fa le veci ne abbia fatta motivata richiesta. La richie sta deve essere rinnovata ogni singolo anno scolastico. Art, 30. Art. 30. Nelle scuole di lingua italiana della provincia di Bolzano e negli istituti magistrali della provincia di Trento è istituito l’insegnamento della lingua tedesca. E’ altresì istituito nell’istituto magistrale di lingua italiana di Bolzano

l’insegnamento del ladino. Dalla frequenza agli insegnamenti di cui sopra, nelle scuole elementari ed in quelle secondarie nelle quali non sia prescritto lo studio anche di un’altra lingua diversa da quella di insegnamento, è ammessa la dispensa a richiesta del padre o di chi ne fa le veci. Nelle scuole italiane della provincia di Bolzano e negli istituti magistrali della provincia di Trento è istituito l’insegnamento della lingua tedesca. E’ altresìaistituito nell’istituto magistrale di lin gua italiana

di Bolzano e nell’istituto magistrale di lingua tedesca di Merano l’insegnamento facoltativo del ladino. Dalla frequenza agli insegnamenti prevista nel primo comma è ammessa la dispensa a richiesta del padre o di chi ne fa le veci. Nelle scuole secondarie nelle quali sia prescritto lo studio di una lingua stra niera è ammessa la libertà di scelta fra la lingua te desca e un’altra lingua .de U,' /-«?,, Art. 31. Art. 31. Per l’insegnamento nelle scuole elementari di lingua tedesca e per l’insegnamento

nelle scuole ele mentari funzionanti per il gruppo linguistico ladino in provincia di Bolzano, sono istituiti presso il prov veditore agli studi di Bolzano due ruoli speciali di maestri (ruolo speciale A e ruolo speciale B). Ai mae stri iscritti in detti ruoli son fatte le medesime condi zioni di ..carriera di quelli del ruolo ordinario della provincia al quale appartengono i maestri delle scuole elementari di lingua italiana e i maestri di italiano nelle scuole elementari di lingua tedesca. Per

l’insegnamento nelle scuole elementari di lin gua tedesca e per l’insegnamento nelle scuole elemen tari funzionanti per il gruppo linguistico ladino in provincia di Bolzano, sono istituiti presso il Provve ditorato agli studi di Bolzano due ruoli speciali di mae stri (mnlo--specìale',/l—e..mole-speciale- B $. 1 (/Vi maestri iscritti in detti ruoli sono fatte le medesime condizioni di carriera di quelli del ruolo ordinario dellei.proyinciffl_ •aìter1pi3l1^ppartengong^Mfi-aeS'tri''delle-scuole elemen tari

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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Seite 7 von 135
Autor: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Ort: Roma
Umfang: [28], 40, 63 Bl.
Sprache: Italienisch
Anmerkungen: Enth.: T. 1 - 3
Schlagwort: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Signatur: III 104.504
Intern-ID: 168827
istituti scolastici del gruppo al quale i giovani appartengono. All’alto della iscrizione presso la scuola per frequenza od esa mi il padre o dii ne fa le veci dichiara poi - iscritto quale sia la lingua materna dell'alunno. In mancanza o in caso di contestazione le decisione è presa da una commissione paritetica costituita nel comune, nominata e presieduta dal sindaco. Art. 20. Nelle sèuole di lingua ilaliana della provincia di Bolzano e ne gli istituti magistrali di Trento e di Rovereto è istituito

l’insegnà- mento della lingua ledesca. £ altresì istituito nel l'istillilo magistrale di lingua ilaliana di Bolzano e in quello di lingua tedesca di Merano rinsegnamemfo del ladino. La frequenza agli insegnamenti di cui sopra nelle scuole ele mentari e in quelle secondarie, in cui l’insegnamenlo di una se conda lingua non è previsto dalle vigenti disposizioni, è obbliga toria solo quando il padre o ehi ne fa le veci non ne inchieda la dispensa. Ari. 21. Per rinsegnamenlo nelle scuole elementari

di lingua ledesca e per 'rinsegnamenlo nelle scuole elementari delle valli ladine, so no istituiti presso il provveditore agli studi di Bolzano due ruoli speciali di maestri (ruolo speciale A e ruolo speciale B). Ai mae stri iseriLti in detti ruoli son fatte le medesime condizioni di car riera di quelli del ruolo ordinario della provincia al/q<fale appar tengono i maestri delle scuole elementari di lingua iWInmai e i »mae stri di italiano 'nelle scuole elementari di lingua tedesca. 7 Art.19) E^NDAMBNTI

minata e presieduta dal Sindaco. Per le scuole superiori, medie o speciali, agli api nenti al gruppo etnico ladino, rimane libera la sci tra gli istituti scolastici del gruppo italiano e 1 SCO .' Art.20) EMENDAMENTI INTEGRATIVO E SOPPRESSIVI) 'Nelle scuole di lingua italiana della provincia dj zane e negli istituti magistrali di Trento e di Rov è istituito l’insegnamento della lingua tedesca. E’ altresì istituito nell’istituto magistrale di li italiana di Bolzano e in quello di lingua tedesca d rano

, l’insegnamento facoltativo del ladino. La frequenza agii dell'insegnamento di cui al 1° co è obbligatoria solo quando il padre, o chi ne fa le non ne richieda la dispensa.' Art.21) EMENDAMENTO INTEGRATIVO 'Per l’insegnamento nelle scuola elementari di ling desca e per l’insegnamento nelle scuole elementari valli ladine, sono istituiti presso il Provveditore Studi ài Bolzano, due ruoli speciali di maestri (rui speciale A e ruolo speciale B). Ai maestri iscritti detti ruoli son fatte le medesime condizioni

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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Seite 9 von 135
Autor: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Ort: Roma
Umfang: [28], 40, 63 Bl.
Sprache: Italienisch
Anmerkungen: Enth.: T. 1 - 3
Schlagwort: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Signatur: III 104.504
Intern-ID: 168827
aventi giurisdizione sul le scuole elementari dei Ire gruppi nella provincia di Bolzano. Qualora non sia possibile provvedere alla copertura dei posti istituiti per le scuole dei gruppi tedesco c ladino mediante il tra sferimento di personale apparlcnenle ai ruoli nazionali avente i requisiti di cui al terzo comma dell'arl. 15 della legge, sarà prov veduto mediante concorsi speciali che saranno banditi dal Mini stero per la pubblica istruzione, o, fino all'espletamento di que sti, mediante incarico

compelenle avente giurisdizione sulle scuole del terri torio in cui la delta seconda lingua è lingua di insegnamento. Art. 20. Le funzioni di vice-provvedilore, al quale spella di coadiuva re il provveditore agli sludi della provincia di Bolzano, ai sensi del terzo comma dell'ari. 15 della legge, sono attribuite per in carico ad un preside o professore di ruolo mimilo di laurea, ap partenente al gruppo tedesco se il provveditore appartiene a quel lo italiano ed apparlcnenle al gruppo italiano

.* Art.2?) EÉBBBAMENTI INTEGRATIVI 'Con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione nare di concerta con il Ministro per il Tesoro, sen parere della Giunta provinciale di Bolzano . sono de ti i circoli didattici e le circoscrizioni ispattiv giurisdizione sulle scuole elementari dei tre grupp provincia di Bolzano. Qualora non sia possibile pro' alla copertura dei posti istituiti per la scuole de: tedesco e ladino mediante il trasferimento di persot partenente ai ruoli nazionali avente i requisiti

di 111° comma dell’art.15 dello Statuto speciale, sarà duto mediante concorsi speciali che saranno banditi nistero per la Pubblica Istruzione, ery y« V d'accordo con la Giunta provinciale di Bolzano. o,f: l’espletamento di questi, mediante incarico. I vino: dei detti concorsi speciali entreranno a far parte, gli effetti, dei ruoli nazionali. L’incarico di esercitare le funzioni di ispettore se co per i gruppi tedesco e ladino, quando manchino i lo dei direttori didattici persone aventi i requisii

.15 dello Statuto spa e coadiuva il Provveditore agli Studi della provinci Bolzano, sono attribuite per incarico ad un preside fessore di ruolo, appartenente al gruppo tedesco se Provveditore appartiene a quello italiano ed apparte al gruppo italiano se il Provveditore appartiene a q tedesco ed avente in ogni caso la piena conoscenza d tra lingua „.Nel caso che tale funzionario sia di gra feriore al-iwMÉRto, gli compete la differenza tra gl gni del suo grado e quelli del grado anzidetto. L’incarico può

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Kategorie:
Naturwissenschaften, Landwirtschaft, Hauswirtschaft
Jahr:
1933
Alcuni fondamentali aspetti del regime fondiario in Alto Adige
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Seite 5 von 5
Autor: Faccini, Giulio Cesare / Giulio Cesare Faccini
Ort: Roma
Verlag: [k.A.]
Umfang: 4 S.
Sprache: Italienisch
Anmerkungen: Aus: L'Agricoltura Razionale ; 1933,9
Signatur: III 107.454
Intern-ID: 208495
, del colono puro o colono-salariato, e di altri numerosi elementi. Come presentasi l'organismo delle aziende di monte della provincia di Bolzano, di fronte al fattore lavoro ? In dipendenza del ferreo disciplinamento del diritto ereditiera che. tradizionalmente, vige tra i ceti rurali della regione, ed in seguito alla for mazione dell'azienda di monte protetta vigorosa mente e sapientemente dai fenomeni della pato logia fondiaria che, in montagna, si sviluppano rovinosamente, il fattore lavoro

tori, in riguardo alle loro funzioni e nei rapporti dell'esplicarsi della vita aziendale. Quindi, il la voratore fisso delle aziende di monte della pro vincia di Bolzano, è qualcosa di più del sempli ce salariato fisso con compenso misto (in denaro ed in natura). A chiarire la sua figura _ inter vengono anche quegli elementi imponderabili che Io rendono strettamente legato all'azienda. Di fat- Bolzano, settembre 1933-XI. to è una vera e propria vita patriarcale che si ef fettua presso le aziende

su riportati ab biamo voluto tratteggiare alcuni tra gli impor tanti e suggestivi fattori che definiscono il regi me fondiario della provincia di Bolzano. Ci siamo soffermati cioè sui due elementi ba silari : ripartizione della proprietà terriera e rap porti tra lavoro e proprietà, per chiarire l'inti ma ragione della esistenza di quell'equilibrio e di quelle armonie, che — in contrasto a quel che verificasi in altre regioni alpine italiane in fluenzate gravemente da alcune manifestazioni patologiche del

regime fondiario — rafforzano e stabilizzano l'entità aziendale fondiario-fami- gliare: Abbiamo voluto riportare, sia pure fugacemen te, queste brevi impressioni, oltre che per illu strare taluni importanti problemi di carattere re gionale anche, e principalmente perchè, studiare oggi i vari fattori del regime fondiario quali si riscontrano in provincia di Bolzano, significa va lutare le conseguenze e gli effetti ivi impressi, da quella particolare rigida disciplina del diritto ere ditiera fortemente

5
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Kategorie:
Naturwissenschaften, Landwirtschaft, Hauswirtschaft
Jahr:
1940
¬L'¬economia frutticola in Alto Adige
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Seite 117 von 122
Autor: Ruatti, Giuseppe / Giuseppe Ruatti
Ort: Roma
Verlag: Federazione Nazionale dei Consorzi Prov. tra i Produttori dell'Agricoltura, Settore della ortofrutticoltura
Umfang: 117 S. : Ill., graph. Darst., Kt.
Sprache: Italienisch
Anmerkungen: Literaturverz. S. 115 - 117
Schlagwort: g.Südtirol;s.Obstbau
Signatur: III 1.372
Intern-ID: 231099
) — Innsbruck 1902. y 0. Stolz — Zur Geschichte der Landwirtschaft in Tirol - (Storia dell’agricoltura) — ^ « Tiroler Heimat », Fase. 122. Innsbruck 1930. O. Stolz — Die Schwaighöfe in Tirol - (Diffusione delle « armeni-are ») — Innsbruck 1930. O. Menchin — Besiedelung des Ultentales - (La colonizzazione della valle di Ultimo A — Riv. Schiern. Bolzano 1920. O. Menghin — Die Urbevölkerung Tirols - (Popolazioni preistoriche) — Rivista « Schiern », Bolzano 1921. O. Menghin — Die Venostes, die Urbevölkerung

des Vintschgaues - (I V enostì ■ Popola zione preistorica della Venosta)' — ; Riv. > Schiern ». Bolzano 1920. O. Menghin — Walt geschieh le der Steinzeit - (Storia dell’epoca della pietra) — Con 1029 figure e 7 cartine. Vienna 1931. Comitato Nazionale ter la Geografia — Contributi alla carta antropogeografica della Ve nezia Tridentina — M. Modigliani — L’insediamento untano nella Val Passino — Bo logna 1938. H. Wopfner — Deutsche Siedelungsarbeit südlich des Brenners ■ Eine Volkskundliche Stu

die - (Colonizzazione tedesca al Sud del Brennero) — Innsbruck 1926. F. Doerrenhaus — Das deutsche Land an der Etsch - (La regione tedesca sull’Adige) — Innsebruck, Vienna, Monaco 1933. .7. Chr. Mitterrutzner — Slawisches aus dem oestlichen Pustertales - (Gli slavi nella Pu- steria orientale) — Programma del Ginnasio Liceo di Bressanole. Annata 29 - 1897. Atz e Schatz — Der deutsche Anteil des Bistums Trient - (La parte tedesca del Vescovado di Trento) - 5 volumi. Bolzano 1910. Tirolische Weisthumer — Im Aufträge

- (Storia delle ncque) — Innsbruck 1936. Dilla A MONN — Frutta dell’Alto Adige — Bolzano 1931. M. Ladurner — Zum 600 jährigen Bestehen des Algunder Etschwaales ■ (600 anni di vita dell’acquedotto dì Lavandai — Bolzano 1933. Magistrato delle Acque — Le risorse idriche del compartimento e le possibilità della loro utilizzazione nei riguardi dell’agricoltura — Roma 1931. H. Schoepf — Das IVas.serwasser ini Vintschgau - (Diritti ed usi delle acque nella Veno sta) — Suppl. a « Bote für Tirol n. Vorarlberg

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Bücher
Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Seite 47 von 135
Autor: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Ort: Roma
Umfang: [28], 40, 63 Bl.
Sprache: Italienisch
Anmerkungen: Enth.: T. 1 - 3
Schlagwort: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Signatur: III 104.504
Intern-ID: 168827
. Art. 34. I testi scolastici compilati in lingua non italiana (tedesco o ladino) editi fuori dei confini dello Stato non possono essere adottati senza l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta provinciale di Bolzano. Tale autorizza zione, quando non è data a titolo temporaneo, è valida per la durata della edizione. Art. 35. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da’ emanare di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere della

Giunta provinciale di Bolzano, sono deteminati i circoli didattici e le circoscrizioni ispettive aventi giurisdizione sulle scuole elementari della provincia di Bolzano. Qualora non sia possibile provvedere alla coper tura dei posti istituiti per le scuole dei gruppi tedesco e ladino mediante il trasferimento di personale appar tenente ai ruoli nazionali avente i requisiti di cui al 3° comma delFart. 15 della legge, sarà provveduto me diante concorsi speciali che saranno banditi dal Mi nistero della

al ruolo spe ciale B o viceversa, valgono le disposizioni dell’ultimo comma dell’articolo precedente. Art. 34. Finché non siano stati pubblicati in Italia testi idonei, i testi scolastici compilati in lingua non italia na, tedesca o ladina, editi fuori dei confini dello Stato non jnossono essere adottati senza l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, sentito il' parere della Giunta provinciale di Bolzano. Tale autorizza zione, quando non è data a titolo temporaneo, è valida per

la durata dell’edizione e comunque per non più di un quinquennio. Art. 35. Con decreto del Ministro della pubblica istruzio ne, da emanare di concerto con il Ministro del te soro ^ sent ito/il parere della Giunta provinciale di Bol zano, sonoMeterminati i circoli didattici e le circoscri zioni ispettive aventi giurisdizione sulle scuole elemen tari della provincia di Bolzano. Qualora non sia possibile provvedere alla coper tura di posti istituiti per le scuole dei gruppi tedesco e ladino mediante

il trasferimento di personale apparte nente ai ruoli nazionali avente i requisiti di cui al terzo comma deli’art. 15 della legge, sarà provveduto me diante concorsi speciali che saranno banditi dal Mini stero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta provinciale di Bolzano o, fino all’espletamento

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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Seite 47 von 95
Autor: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Ort: Roma
Umfang: 39, 21, 32 S.
Sprache: Italienisch
Anmerkungen: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Schlagwort: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Signatur: III 8.529/1-3
Intern-ID: 250203
Alti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DISEGNO DI LEGGE TITOLO I COMMISSIONI LOCALI DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA E AGEVOLAZIONI FISCALI PER FILM IN LINGUA TEDESCA Art. 1. Per la revisione in lingua originale, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, dei film in lingua tedesca, da proiettare in pro vincia di Bolzano, sono istituite tre sezioni, aventi sede in Bolzano, delle commissioni di revisione cinematografica previste dagli

arii- coli 2 e 3 della predetta legge. Ciascuna sezione è composta: a) del presidente del tribunale di Bol zano o di un magistrato di detto tribunale da lui designalo, che la presiede; b) di un professore di ruolo di un isti tuto di istruzione secondaria; c) di tre membri di cui uno, esperto, designato dalla provincia di Bolzano, uno, noleggiatore o importatore di film ed il terzo giornalista. Questi ultimi due membri sono scelti da terne designate dalle associazioni locali di categoria, ove

esistenti. Almeno tre dei componenti di ciascuna sezione appartengono al gruppo linguistico tedesco della provincia di Bolzano. I componenti della sezione sono nominati con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il presidente della giunta provinciale di Bolzano. Le funzioni di segretario di ogni sezione sono disimpegnate da un impiegato della car riera direttiva, di qualifica non superiore a quella di direttore di divisione o equiparata, in servizio presso il vicecommissariato del

Governo in Bolzano. Art. 2. L’articolo precedente non si applica per i film già ammessi alla proiezione in pubblico dalle commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161. Art. 3. II nulla osta per la proiezione in pubblico dei film di cui all’articolo 1, valido nell’am bito della provincia di Bolzano, è rilasciato

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Kategorie:
Naturwissenschaften, Landwirtschaft, Hauswirtschaft
Jahr:
1940
¬L'¬economia frutticola in Alto Adige
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Seite 49 von 122
Autor: Ruatti, Giuseppe / Giuseppe Ruatti
Ort: Roma
Verlag: Federazione Nazionale dei Consorzi Prov. tra i Produttori dell'Agricoltura, Settore della ortofrutticoltura
Umfang: 117 S. : Ill., graph. Darst., Kt.
Sprache: Italienisch
Anmerkungen: Literaturverz. S. 115 - 117
Schlagwort: g.Südtirol;s.Obstbau
Signatur: III 1.372
Intern-ID: 231099
13% della provincia), ma giunge al 40% nei din torni di Bolzano. La ripartizione colturale segna le seguenti oscilla zioni: il 57% di prato permanente nella Venosta ed il 29% di se minativo; viceversa nella zona di Merano dove il meleto specializzato occupa la maggior parte del prato permettendo una discreta valoriz zazione foraggera, l’area prativa scende al 27% ed al 15% a Bolza no; in corrispondenza scema il seminativo che raggiunge appena il 15% a Merano ed il 23% a Bolzano; nella conca

di Bressanone l’esten sione prativa si equilibra con la seminativa, ciò che rispecchia resi stenza della struttura autositica. Di pari passo si svolge la consistenza zootecnica. Sulle zone frut- (1) I comuni aggruppati sono i seguenti: Zona della Venosta: Sluderno, Lasa. Silandro, Laces, Castelbello-Ciardes, Naturno, Plaus, Parcines; Zona di Merano: Lagundo, Merano, Tirolo, Rifilano, Scena, Marfengo, Cermes, Lana, Postai, Gargazzone, Tesimo; Zona di Bolzano: Nalles, Terlano. Appiano, Caldaro, Vadena, Laives

, Bolzano; Zona dell Isarco: Laion, Chiusa, Bressanone, Varna, Quasi identico sviluppo di Bolzano si verifica sui territori dei Comuni vallivi del Man damento di Egna (Salorno, Egna, Termeno. Magre-Cortaccia, Ora, Bronzolo), i quali gravitano dal lato economico più su Bolzano che su Trento, L’intensità frutticola ed il congegno poderale differiscono solo in minima misura dai tipi esistenti nei dintorni di Bolzano. Appartenendo però il mandamento di Egna alla Pro vincia di Trento, credesi opportuno

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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Seite 12 von 95
Autor: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Ort: Roma
Umfang: 39, 21, 32 S.
Sprache: Italienisch
Anmerkungen: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Schlagwort: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Signatur: III 8.529/1-3
Intern-ID: 250203
fondamentali, il sistema di giustizia amministrativa che sarà attuato in provincia di Bolzano. Le norme in questione vogliono, al contempo, assicurare l’osservanza dei prin cìpi fondamentali relativi alla funzione giu risdizionale e tenere debito conto delle pecu liarità di quella provincia. Rinviando, per l’organizzazione concreta, alle norme che dovranno regolare il tribunale regionale per il Trentino-Alto Adige, l’arti colo 45 prevede l’istituzione in Bolzano di una speciale sezione di tale tribunale

la composizione paritetica del collegio, si stabilisce che nella carica di presidente si succedono, per uguale periodo di tempo, un giudice di lingua italiana e un giudice di lingua tedesca. Tale particolare composizione - a parte che il precetto costitu zionale dell’indipendenza dei giudici, soggetti solo alla legge, concerne ovviamente tutti i magistrali, qualsiasi, sia il gruppo linguistico di appartenenza - si giustifica per il fatto che l’autonoma sezione di Bolzano - oltre ai ri corsi che, in base

al diritto comune, sarà chiamala a decidere rispetto agli atti ammini strativi adottati da amministrazioni ed enti pubblici siti in provincia di Bolzano, concer nenti cittadini quivi residenti - ha una spe cifica e peculiare competenza rispetto: a) all’approvazione, con lodo arbitrale, della formulazione e dell’entità dei capitoli di bilancio non approvati, ai sensi dell’arti colo 41, comma quinto, della presente legge: in tale caso, anzi, le decisioni della sezione sono inoppugnabili, consentendosi

in tal modo che la composizione degli interessi avvenga in sede locale; b) ai ricorsi concernenti gli atti degli enti pubblici della provincia di Bolzano - e, allor ché si tratti di cittadini residenti in tale pro vincia, anche di atti di enti regionali - che siano lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici (articolo 47); c) ai ricorsi contro il diniego di iscri zione alle scuole dei vari gruppi linguistici (v. articolo 12, comma terzo, del testo). Si tratta, in sostanza, di oggetti

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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Seite 13 von 95
Autor: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Ort: Roma
Umfang: 39, 21, 32 S.
Sprache: Italienisch
Anmerkungen: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Schlagwort: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Signatur: III 8.529/1-3
Intern-ID: 250203
un’alternanza periodica di presidenti ap partenenti a diverso gruppo linguistico. Per assicurare la migliore tutela del prin cipio di parità tra i gruppi linguistici .locali, l’articolo 47 riconosce una speciale legittima zione a proporre ricorsi avverso atti ammi nistrativi di enti ed organi locali, ritenuti le sivi del principio stesso, ai consiglieri della regione, delle province e - ove si tratti di provvedimenti di comuni siti .in provincia di Bolzano - a consiglieri comunali. Atteso lo speciale

carattere del ricorso e delle questioni in contestazione, l’impugnati va va in ogni caso proposta - come già delio - all’autonoma sezione di Bolzano del tribu nale regionale di giustizia amministrativa. La norma contenuta nell’articolo 48 costi tuisce un riflesso del particolare sistema di giustizia amministrativa instaurato in provin cia di Bolzano sui giudizi di appello davanti al Consiglio di Stato. La disposizione dell’articolo 49 si limita a premettere all’attuale' formulazione del pri mo comma

dell’articolo 82 dello Statuto l’in ciso : « Ferme le disposizioni contenute negli articoli 49 -bis e 73, comma sesto e settimo dello Statuto »; ciò allo scopo di tener conto delle innovazioni apportate dalle norme con tenute nel disegno di legge in materia di im pugnativa di leggi regionali e provinciali le sive del principio di parità tra gli apparte nenti ai divèrsi gruppi linguistici (articolo 26) e di impugnativa delle leggi di bilancio del la regione e della provincia di Bolzano e dei capitoli

lesione della sfera autono mistica delle province stesse. La norma costituisce applicazione, nei confronti delle province autonome di Trento e di Bolzano dei princìpi generali che rego lano i giudizi davanti alla Corte costituzio nale da parte dello Stato e, rispettivamente, delle regioni. In sostanza, la nuova formulazione esten de alle province i poteri di impugnativa di retta e di proposizione dei conflitti di attri buzione che l’attuale ordinamento riconosce soltanto alla regione. Il secondo comma

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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Seite 63 von 135
Autor: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Ort: Roma
Umfang: [28], 40, 63 Bl.
Sprache: Italienisch
Anmerkungen: Enth.: T. 1 - 3
Schlagwort: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Signatur: III 104.504
Intern-ID: 168827
, commerciale ed industriale ; 3) toponomastica, fermo restando l’obbligo della bi- lingnità nel territorio della provincia di Bolzano ; und usi e costumi locali e istituzioni culturali (biblio teche. accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; 5) manifestazioni artistiche locali; fi) urbanistica e piani regolatori; 7) tutela del paesaggio ; 8) nsi civici ; fi) ordinamento delle minime proprietà culturali, anche agli effetti dell’art. 847 del Codice civile ; ordinamento dei « masi chiusi

. Le Provincie possono delegare alcune loro funzioni ammi nistrative ai Comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici. Art, 15. Nella provincia di Bolzano l’insegnamento nelle scuole materne e nelle scuole d’istruzione elementare, postelementare, media, classica, scientifica, magistrale,, tecnica, e artistica è impartito nella lingua materna degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Il provveditore agli studi di Bolzano deve avere la piena conoscenza- della

lingua italiana e di quella tedesca: e la sua assegnazione è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione sentito il pareri; del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano. Per la gestione dei servizi relativi alle scuole di cui al primo comma e per la vigilanza sulle medesime sono assegnati al Provveditorato agli studi di Bolzano un vice-provveditore; nonché ispettori e direttori didattici la cui lingua materna sia la stessa di quella degli alunni. Il gruppo linguistico tedesco deve essere

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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Seite 22 von 95
Autor: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Ort: Roma
Umfang: 39, 21, 32 S.
Sprache: Italienisch
Anmerkungen: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Schlagwort: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Signatur: III 8.529/1-3
Intern-ID: 250203
Aiti Parlamentari — 20 Camera dei Debutati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI Art. 12. L’articolo 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sosti tuito dal seguente: « Nella provincia di Bolzano l’insegna mento nelle scuole materne, elementari e se condarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sìa ugualmente quella ma terna. Nelle scuole

, in italiano e tedesco. L’iscrizione dell’alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Con tro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa. Per Tamminislrazione della scuola in lin gua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della

pubblica istruzione, sentilo il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico. Per l’amministrazione delle scuole mater ne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istru zione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scola stico provinciale. Per l’amministrazione della scuola di cui al secondo comma del

presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna for mata dai rappresentanti del gruppo lingui stico ladino nel consiglio scolastico provin ciale. Il Ministero della pubblica istruzione no mina, d’intesa con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni

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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Seite 61 von 95
Autor: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Ort: Roma
Umfang: 39, 21, 32 S.
Sprache: Italienisch
Anmerkungen: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Schlagwort: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Signatur: III 8.529/1-3
Intern-ID: 250203
Atti Parlamentari Camera dei Deputati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI Tabella A FONDI ARCHIVISTICI CHE RIMANGONO ALL’ARCHIVIO DI STATO DI BOLZANO 1) Archivio principesco vescovile di Bressanone; 2) Archivio capitolare di Bressanone; 3) Atti amministrativi dei capitanati e giudizi distrettuali; 4) Atti giudiziari del tribunale di Bolzano; 5) Atti giudiziari dei giudizi di varie località; 6) Liste di leva; 7) Archivio DAT (Società fiduciaria germanica liquidazione beni

optanti); 8) Archivio DEFI (Delegazione economico-finanziaria italiana). FONDI ARCHIVISTICI CHE VENGONO TRASFERITI ALL’ARCHIVIO STORICO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO 1) Archivi dei conventi soppressi; 2) Archivio della contea del Tiralo; 3) Pergamene di Bolzano, Bressanone e Gudon; 4) Catasti e raccolte di mappe; 5) Atti delle giurisdizioni nobiliari di Bolzano e Merano = Landeshaupt mannschafts-Akten; 6) Libri giudiziali di insinuazione = Verfachbücher; 7) Commissione sistemazione servitù (esoneri

fondiari); 8) Notai di Bolzano; 9) Archivi dei comuni; 10) Fondazione Kraus di Castelrotto; 11) Archivio Dasser in San Martino Torgadera; 12) Archivio di Castel Kasten (Montesilandro); 13) Magistrato mercantile di Bolzano; 14) Collezione Steiner; 15) Urbari e inventari di chiese e confraternite. Per gli atti ai nn. 1, 9, 13 e 15 restano salvi eventuali diritti di terzi.

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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Seite 49 von 95
Autor: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Ort: Roma
Umfang: 39, 21, 32 S.
Sprache: Italienisch
Anmerkungen: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Schlagwort: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Signatur: III 8.529/1-3
Intern-ID: 250203
— 8 — Atti Parlamentari Camera dei Deputali V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ]'amministrazione archivistica delio Stato e la provincia di Bolzano, appositi inventari di consistenza. Gli inventari costituiscono titolo per la presa in consegna, da parte della pro vincia, del materiale in essi descritto. Art. 9. Oltre al materiale trasferito ai sensi del precedente articolo e agli atti di interesse storico della provincia, l’archivio storico della provincia di Bolzano

è depositario degli archivi e dei documenti che enti locali inten dano depositarvi ovvero privaLi intendano cedere o depositarvi, purché siano riconosciuti di interesse storico da parte della provincia. Art. 10. Per la nomina del personale addetto al l’archivio storico di Bolzano saranno ema nate dalla provincia le relative norme. Il direttore dell’archivio dovrà essere in pos sesso del diploma di archivistica, paleografìa e diplomatica conseguito presso le scuole de gli archivi di Stato o nelle università

e in istituti equiparati, ovvero di diploma con seguito all’estero, riconosciuto corrispondente. Art. 11. Per quanto attiene alla consultabìlità e agli scarti degli atti, la normativa della pro vincia di Bolzano dovrà informarsi ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repub blica 30 settembre 1963, n. 1409. Art. 12. Nei riguardi dell’archivio storico della provincia di Bolzano, restano ferme le norme dello Stato sulla tutela archivistica. Dell’ap plicazione delle norme stesse da parte della

provincia, risponde il presidente della giunta provinciale nei confronti dello Stato. I com petenti organi statali possono, previa comu nicazione, verificarne l’osservanza. Fermo restando il disposlo dell’ariicolo 9. per la tutela e la vigilanza sugli archivi di altri enti pubblici e di privati della provincia di Bolzano si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Seite 48 von 95
Autor: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Ort: Roma
Umfang: 39, 21, 32 S.
Sprache: Italienisch
Anmerkungen: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Schlagwort: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Signatur: III 8.529/1-3
Intern-ID: 250203
Alti Parlamentari — 7 — N. 2933 Camera dei Deputati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI con decreto del vìcecommìssario del Governo in Bolzano, per delega del ministro del turi smo e dello spettacolo, su parere conforme delle speciali commissioni di primo grado e di appello indicate nello stesso articolo. Art.: L Per quanto non previsto dal presente titolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, ed al relativo regolamento

di esecu zione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029. Art. 5. L’importazione dei film in lingua tedesca da proiettare esclusivamente in provincia di Bolzano avviene in franchigia dei diritti doganali, ad eccezione del dazio, ove dovuto. TITOLO II RIPARTIZIONE TRA STATO E PROVIN CIA DEL MATERIALE DELL’ARCHIVIO DI STATO DI BOLZANO Art. 6. Gli archivi e i documenti dell’archivio di Stato di Bolzano sono ripartiti tra lo Stato e la provincia di Bolzano

, demandandosi a quest’ultima la custodia e la manutenzione di quelli di cui all’elenco, Tabella A, perché riconosciuti di particolare interesse storico locale. Art. 7. Il trasferimento degli archivi e dei docu menti alla provincia di Bolzano in base al l’articolo 6 avverrà dopo la costituzione, ad opera della provincia stessa, dell’archivio storico provinciale. Art. 8. Ai fini del trasferimento degli archivi e dei documenli di cui all’elenco allegato, sono redatti, entro due anni dalla dala di entrata

16
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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1951
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : relazione ; schema di decreto del Presidente della Repubblica
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Seite 54 von 69
Autor: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Ort: Roma
Verlag: Istituto poligr. dello Stato
Umfang: 60 S.
Sprache: Italienisch
Schlagwort: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948>
Signatur: II 104.517
Intern-ID: 245358
nell’ordinamento degli enti pubblici locali sono pre viste le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei greppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi. Nel primo comma, secondo l’evidente spirito del citato arti colo, messo in relazione con altre esplicite disposizioni dello Statuto che riguardano il riconoscimento dei gruppi linguistici nella provincia di Bolzano (ad es.: art. 11, n. 3, relativo alla facoltà legislativa provinciale in materia

di toponomastica k fermo restando 1'obbligo della bilinguità nella provincia, di Bolzano »: art. 15, relativo all’ordinamento scolastico nella pro vincia di Bolzano; art. 85, primo comma, che concede ai citta dini di lingua tedesca di detta provincia di usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della pubblica amministra zione situati nella Provincia o aventi competenza regionale: art. 86, relativo all’uso da parte delle amministrazioni pubbliche della toponomastica tedesca nei riguardi

di cittadini di lingua ledesca della provincia di Bolzano), si dispone che il contenuto dell’art. 54 dello Statuto si riferisce soltanto agli enti pubblici la cui attività si svolge nella provincia di Bolzano o in entrambe le Province. Il secondo comma, con norma semplicemente dichiarativa, precisa che il medesimo art. 54 si applica alla composizione degli organi « collegiali n degli enti stessi, in quanto possibile.

17
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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Seite 102 von 135
Autor: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Ort: Roma
Umfang: [28], 40, 63 Bl.
Sprache: Italienisch
Anmerkungen: Enth.: T. 1 - 3
Schlagwort: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Signatur: III 104.504
Intern-ID: 168827
applicazione della legge è consentito conferire l’incarico a persona estranea ai ruoli statali che offra garanzie adeguate di preparazione culturale e professionale. Anche in questo caso, il trattamento economico sarà quello iniziale del grado VII dell’ordinamento ge rarchico. 15 Atr. 52. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da emanare di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentito il parere della Giunta Provinciale di Bolzano, sono determinati i circoli didattici e le circoscrizioni

ispettive aventi giurisdizione sulle scuole elementari della provincia di Bolzano. Qualora non sia possibile provvedere alla coper tura dei posti istituiti per le scuole dei gruppi tedesco e ladino mediante il trasferimento di personale appar tenente ai ruoli nazionali avente i requisiti di cui al 3’ comma dell’art. 15 della legge, sarà provveduto me diante concorsi speciali che saranno banditi dal Mini stero della pubblica istruzione, o, fino all’espletamento di questi mediante incarico. I vincitori

economico sarà quello iniziale del gra do VII dell’ordinamento gerarchico. Atr. 52. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzio ne da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere della Giunta Provinciale di Bolzano, sono determinati i circoli didattici e le circoscrizioni ispettive aventi giurisdizione nelle scuole elementari della Provincia di Bolzano. Qualora non sia possibile provvedere alla copertura di posti istituiti per le scuole dei gruppi tedesco e la dino

mediante il trasferimento di personale apparte nente ai ruoli ordinari e' avente i requisiti di cui al terzo comma dell’art. 15 dello Statuto sarà provveduto me diante concorsi speciali che saranno banditi dal Mini stro per la pubblica istruzione sentito il parere della Giunta Provinciale di Bolzano o, fino all’espletamento

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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Seite 46 von 135
Autor: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Ort: Roma
Umfang: [28], 40, 63 Bl.
Sprache: Italienisch
Anmerkungen: Enth.: T. 1 - 3
Schlagwort: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Signatur: III 104.504
Intern-ID: 168827
13 dei due ruoli speciali è determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Mi nistro per il tesoro, sentito il parere della Giunta pro vinciale di Bolzano. Nello stesso decreto sono indicate le variazioni numeriche apportate in conseguenza al ruolo ordinario. In tali variazioni e determinazioni è tenuto conto degli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555. Il numero dei maestri dei due ruoli speciali

è de terminalo con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, sen tito il parere della Giunta provinciale di Bolzano. Nello stesso decreto sono indicate le variazioni numeriche apportate in conseguenza al ruolo ordinario. In tali variazioni e determinazioni è tenuto conto degli articoli 3, 4 e 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555. Art, 32. Nel ruolo speciale A sono iscritti, in seguito a con corso, i maestri adibiti

di Bolzano. Ad essi è affidato, oltre all’insegnamento del ladino, quello dell’italiano e del tedesco. Nella loro Art, 32. Nel ruolo speciale A possono essere iscritti, in se guito a concorso, i maestri adibiti all’insegnamento nelle scuole elementari con lingua d’insegnamento te desca, nonché quelli ai quali è affidato l’insegnamento del tedesco nelle scuole elementari di lingua italiana, se la loro lingua materna è la tedesca. Per i concorsi si applicheranno, in quanto compa tìbili con la legge

, ai maestri aventi i necessari re quisiti secondo le norme che saranno determinate con decreto ministeriale sentito il parere della Giunta pro vinciale di Bolzano A~ ------ Art. 33. Nel ruolo speciale B sono iscritti, in seguito a con corso, i maestri delle scuole elementari istituite per gli alunni del gruppo linguistico ladino della provin cia di Bolzano,. Ad essi è affidato, oltre all’insegna mento del ladino, quello dell’italiano e del tedesco.

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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Seite 71 von 95
Autor: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Ort: Roma
Umfang: 39, 21, 32 S.
Sprache: Italienisch
Anmerkungen: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Schlagwort: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Signatur: III 8.529/1-3
Intern-ID: 250203
Atti Parlamentari — 9 — Senato della Repubblica — 1509 LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sosti tuito dal seguente: « Nella provincia di Bolzano Tinsegna- mento nelle scuole materne, elementari e se condarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella ma terna. Nelle scuole elementari, con inizio dal la seconda o dalla terza classe, secondo quan to sarà

su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco. L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Con tro il diniego di iscrizione è ammesso ricor so da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribu nale regionale di giustizia amministrativa. Per Tamministrazione della scuola in lin gua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località

ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico. Per Tamministrazione delle scuole mater ne, elementari e secondarie in lingua tede sca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istru zione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio sco lastico provinciale. Per

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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Seite 100 von 135
Autor: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Ort: Roma
Umfang: [28], 40, 63 Bl.
Sprache: Italienisch
Anmerkungen: Enth.: T. 1 - 3
Schlagwort: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Signatur: III 104.504
Intern-ID: 168827
legge, è tenuto conto, nel regime scola stico delle valli ladine, dell’affinità linguistica dell’ita liano e del ladino e dell’interesse prevalente di quelle popolazioni di rendersi padrone della lingua dello Stato e della lingua tedesca parlata nelle valli viciniori. Le norme relative a tale regime sono emanate con decreto del Capo dello Stato, sentito il Consiglio Regionale. Nelle scuole elementari delle località della Provin cia di Bolzano ove è parlato il ladino, l’insegnamento della lingua

italiana e della lingua tedesca è impartito in modo da consentire alla fine del ciclo uguale grado di conoscenza delle due lingue. I programmi relativi sono emanati dal Ministero della Pubblica Istruzione sentiti i Consigli comunali delle località interessate e il Consiglio Provinciale di Bolzano. Testo del Ministero della Pubblica Istruzione • Nelle scuole elementari per il gruppo linguistico ladino l’insegnamento, che si avvale del ladino anche come lingua strumentale, sarà impartito in modo

da ' consentire alla fine di un ciclo quinquennale uguale grado di conoscenza delle lingue italiana e tedesca. I programmi relativi sono emanati dal Ministero della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Provin ciale di Bolzano. Art. 49. Art. 49. 84 87 I testi scolastici compilati in lingua non italiana (tedesco o ladino) editi fuori dei confini dello Stato non possono essere adottati senza l’autorizzazione del Mini stero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta provinciale di Bolzano

. Tale autorizzazione, quando non è data a titolo temporaneo, è valida per la durata della edizione. I testi scolastici editi all’estero non possono essere adottati senza l’autorizzazione del Ministero della Pub blica Istruzione, sentito il parere della Giunta Provin ciale dì Bolzano. Tale autorizzazione è concessa per la durata di un triennio, ed è rinnovabile. Osservatici

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