. 163 il quale, riferendosi alle disposizioni dell'art. 117, disciplinava la formazione dei consorzi per il segretario. In altre leggi speciali, co me quelle sanitaria e sui lavori pubblici, la materia dei consorzi trovava, per fini specifici, ampia trattazione, ma non completa in ogni parte. Ora il R. decreto 30 di cembre ha colmato tale lacuna della nostra legislazione, in quanto, con gli articoli da 9 a 20 ha dato finalmente generali ied organiche norme sulla costituzione ed il • funzionamento
di consorzi obbliga tori tra comuni che per l,e loro condizioni economiche, per la loro posizione topografica e per l'esiguo numero di abitanti), non sono in grado di provvedersi di perso nale proprio. Costituzione dei Consorzi. Ai consorzi facoltativi, fra comuni, fra Provincie, o fra comuni e Provincie, possono partecipare anchie al tri enti pubblici (art. 10, comma 2) per provvedere in sieme a pubblici servizi che sono loro propri, siano que sti di carattere obbligatorio siano anche di carattere
facoltativo, ove per legge possano assumerli. «Sotto l'e spressione altri enti pubblici» vanno compresi i consor zi stessi, nulla vietando che due o più di essi, per un ramo di attività similare, rappresentante un 'interesse co mune, si uniscano per esercitarlo nel modo più econo mico, ed inoltre, in particolare, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che possono far parte di un consorzio con comuni, o con- comuni e con la pro vincia, per l'integrazione di uno scopo pubblico, quale
, ad esempio, la costruzione e l'esercizio di un ospedale ordinario, di un tubercolosario, ecc. La citata disposizione non contempla, ma non esclude 'la formazione di consorzi fra enti pubblici e privati o associazioni civili, dove leggi specilali li prevedono e 11 regolano; se ne hanno esempi negli articoli 18 e 19 dei testo unico delle leggi sulle opere idrauliche delle di verse categorie approvato con R. decreto 25 luglio 1904, ti . f)23, e modificato dall'articolo 22 della legge 13 luglio 19111 n. 774