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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 12 von 16
Datum: 15.05.1926
Umfang: 16
stessa contenute. «Pervengono a «questo Ministero ripe tute lagnanze da parte delia Unione Na zionale Autoservizi per l'applicazione in misura eccessiva e talvolta in contrasto con ile norme di legge del contributo di ananutenzione stradale, a carico delle ditte esercenti linee di trasporti pubblici con autobus. In 'modo particolare si -deduce: 1) Che le quote annue di contributo sono troppo elevate in rapporto ai ri stretti margini di utile lasciati da tali ser vizi pubblici e che, in molti casi

-cognomi debbono essere trascrit ti nella forma attualmente in uso per le persone, cui appartengono. Debbono an che essere indicate tutte le varianti di tu- no stesso cognome, sia nei riguardi d'el la form« che «del'Ila scrittura. Dovranno essere specificati antche i predicati nobiliari pure nella 'dizione e scrittura icome 'attiiaWmente usati. Tale elenco completo mi 'deve perveni re non più t aridi de'l 1 giugno p. v. TI Prefetto: Guddagnini. LAVORI PUBBLICI R. PREFETTURA DELLA VENEZIA TRIDENTINA

N, 1498Ö/IV Trento, 26 aprile 19.26 Irne e automobilistiche di trasporti pubblici - Contributo stradale All'Ammirìistrdziorie Provin\ci'dIe - Trento A tutti i Sigg. Sirìddci della Provinew e per conoscenza tIì Sigg. Sotlopréfetti della Provincia Riporto integralmente. per istruzione e norma, la 'Circolare 12 corr. N. 2552 ■del Ministero delie Finanze, con preghie ra di attenersi, nella formazione dei re golamenti per la riscossione del contri buto di manutenzione stradale, allie di sposizioni nella

il contributo integrativo. 'Questo iMinistero ha ripetutamente di chiarato in sede d'i omologazione dei re golamenti per l'applicazione del contri buto -di manutenzione stradale, che le Provincie ed i'Comuni, devono tener con to della natura speciale dei pubblici ser vizi di cui si tratta e del fatto che essi nella maggior parte dei casi possono funzionare solo in grazia del concorso governativo e di quello degli Enti loca li, per stabilire nei propri regolamenti disposizioni di favore nei riguardi dei

le Amministrazioni locali a considerare la opportunità di riservare agli esercenti trasporti automobilistici pubblici un trattamento di eccezione per quanto ri-

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 7 von 24
Datum: 01.05.1926
Umfang: 24
precedenti comma siano più, i capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la detenzione non inferiore ad un an no, niè superiore a due, oltre la multa nei medesimi comma stabilita. Art. 19. — I dipendenti dallo Stato e da altri enti pubblici e i dipendenti da im prese esercenti un servizio pubblico o ■di pubblica (necessità, che, in numero di tre o più, previo concerto, abbandonano il (lavoro o l'o prestano in modo da tur barne la continuità o la regolarità, so no puniti con la reclusione da uno

a sei mesi, e con l'interdizione dai pubbli ci uffici per sei mesi. lAl .procedimento si applicalo le nor me degli articoli 298 e segi iti Codi ce procedura penale. I capi, promotori ed orgar atori so no puniti con la reclusione da sei mesi due anni e con l'interldizione dai pub blici ufifici non inferiore a tre anni. Gli esercenti imprese di pubblici ser vizi o di pubblica necessità che sospen dono, senza giustificato motivo, il lavo ro nei loro stabilimenti ,aziende od uffi ci, sono puniti con

la reclusione da sei mesi ad un anno e .con la multa da lire * cinquemila e centomila, oltre la interdi zione temporanea dai pubblici uffici. Quando dal fatto .preveduto nel pre sente articolo sia derivato pericolo per la incolumità deUle .persone, la pena re strittiva della libertà personale e della reclusione non inferiore ad -un anno. Ove dal fatto sia derivata la morte di una o ipiù persone, la pena restrittiva della libertà personale lè della reclusione non inferiore a tre anni. Art. 20. — 1 dipendenti

dallo Stato o da altri enti pubblici, gli esercenti di servizi pubblici o di pubblica neces sità e i dipendenti di questi, che, in occa sione di scioperi o di serrate omettano di fare tutto .quanto è in loro potere per ottenere la regolare continuazione e la ripresa di un servizio pubblico o di pub blica necessità, sono puniti con la deten zione da uno a sei mesi. Art. 21. — Quando la sospensione del lavoro da parte dei datori di lavoro o l'abbandono o 'la irregolare prestazione del Lavoro da parte

dei lavoratori abbiano luogo allo scopo di coartare la volontà 0 d'influire sulle decisioni di un corpo o collegio dello Stato, delle provincie o dei comuni, ovvero di un pubblico ufficiale, i capi, .promotori ed organiz zatori sono .puniti con 'la reclusione da tre a sette a>nni, e con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, e gli altri autori del fatto con la reclusione da uno a tre anni e con la interdizione tempora nea dai pubblici uffici. Art. ,22. — iSeriza pregiudizio dell'ap

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 17 von 36
Datum: 28.02.1924
Umfang: 36
do in relazione alla medesima non sia aumentato del 10'i, delle spese stesse il fondo destinato al Patronato scolastico. Le somme stanziate nei bilanci dei comuni e delle provincie all'atto della pubblicazione del presente decreto per l'assistenza scolastica e per sussidi ad istituzioni scolastiche di qualsiasi na tura non potranno essere diminuite». Le municipalizzazioni dei pubblici ' servizi. Con R. Decreto 30 dicembre 1923, N. 2961, vennero estese alle nuove Provincie le norme vi genti nel Regno per

la municipalizzazione dei pubblici servizi. Pubblichiamo ora il Decreto predetto e pub blichiamo pure il R. D. 4 febbraio 1923 N. 253 col quale si è proceduto alla soppressione della Commissione Reale pel Credito Comunale e Pro vinciale e per l'assunzione diretta dei pubblici ser vizi da parte dei Comuni, nonché il R. Decreto 30 dicembre 1923 N. 3047 che ha apportato notevoli riforme alla Legge organica 29 marzo 1903 N. 103. I Comuni della nostra Provincia che ora eser citano pubblici servizi dovranno quindi

i trasporti dei soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali; Costruzione ed esercizio di stabilimenti per la macellazione, anche con diritto di privativa; Costruzione ed esercizio di mercati pubblici, anche con diritto di privativa; Costruzione ed esercizio di bagni e lavatoi pubblici; Costruzione ed esercizio di asili notturni, sta bilimenti e relativa vendita di semenzai e vivai di viti ed altre piante arboree e fruttifere. Oltre

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 4 von 55
Datum: 31.12.1924
Umfang: 55
. 163 il quale, riferendosi alle disposizioni dell'art. 117, disciplinava la formazione dei consorzi per il segretario. In altre leggi speciali, co me quelle sanitaria e sui lavori pubblici, la materia dei consorzi trovava, per fini specifici, ampia trattazione, ma non completa in ogni parte. Ora il R. decreto 30 di cembre ha colmato tale lacuna della nostra legislazione, in quanto, con gli articoli da 9 a 20 ha dato finalmente generali ied organiche norme sulla costituzione ed il • funzionamento

di consorzi obbliga tori tra comuni che per l,e loro condizioni economiche, per la loro posizione topografica e per l'esiguo numero di abitanti), non sono in grado di provvedersi di perso nale proprio. Costituzione dei Consorzi. Ai consorzi facoltativi, fra comuni, fra Provincie, o fra comuni e Provincie, possono partecipare anchie al tri enti pubblici (art. 10, comma 2) per provvedere in sieme a pubblici servizi che sono loro propri, siano que sti di carattere obbligatorio siano anche di carattere

facoltativo, ove per legge possano assumerli. «Sotto l'e spressione altri enti pubblici» vanno compresi i consor zi stessi, nulla vietando che due o più di essi, per un ramo di attività similare, rappresentante un 'interesse co mune, si uniscano per esercitarlo nel modo più econo mico, ed inoltre, in particolare, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che possono far parte di un consorzio con comuni, o con- comuni e con la pro vincia, per l'integrazione di uno scopo pubblico, quale

, ad esempio, la costruzione e l'esercizio di un ospedale ordinario, di un tubercolosario, ecc. La citata disposizione non contempla, ma non esclude 'la formazione di consorzi fra enti pubblici e privati o associazioni civili, dove leggi specilali li prevedono e 11 regolano; se ne hanno esempi negli articoli 18 e 19 dei testo unico delle leggi sulle opere idrauliche delle di verse categorie approvato con R. decreto 25 luglio 1904, ti . f)23, e modificato dall'articolo 22 della legge 13 luglio 19111 n. 774

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 24 von 32
Datum: 31.01.1924
Umfang: 32
, illeciti. Sono luoghi pubblici le vie e le piazze, in cui si accede da tutti, in tutte le ore, senza restrizioni di sorta. Sono luoghi aperti al pubblico quelli che sono accessibili a tutti, cioè le chiese, le scuole, gli al berghi e gli altri esercizi in genere, i teatri, le sale di spettacolo. Sono pure considerati luoghi aperti al pub blico anche quelli privati, quando vi si possa ac cedere liberamente da tutti, senza bisogno di in vito personale, ovvero pagando all'entrata. La riunione assume

siano pubblici per loro natura ov vero per la loro ordinaria destinazione. Aiiche il numero delle persone che si recano ad una conferenza con invito può, per sè solo, es sere ritenuto come un indizio sufficiente di pub blicità della riunione; quando cioè, in relazione alla popolazione del Comune, sia così rilevante da far comprendere che la riunione esorbiti dal limite della privatezza. Ed a tale riguardo dovrà pure considerarsi il tema da svolgersi nella conferenza, lo scopo della riunione

ri vesta carattere pubblico. Esercizi pubblici Modificazioni apportate all'ordinanza prefet tizia che fissa l'orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi — Vendita del vino. N. 128 Gab. P. S. IL PREFETTO DELLA VENEZIA TRIDENTINA Viste le istruzioni impartite dal Ministero del l'Interno; A parziale modifica dell'ordinanza 15 novem bre 1923 con la quale sono stati fissati gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi; DETERMINA: 1. Fermi restando gli orari stabiliti per gli esercizi

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 2 von 36
Datum: 28.02.1924
Umfang: 36
ad un Comune essere dato o ampliato il territorio esterno, quando è dimostrata l'insuf ficienza di esso in rapporto all'impianto, all'incre mento o al miglioramento dei servizi pubblici o ri sulti che l'insufficienza del territorio sia d'impedi mento allo sviluppo economico del Comune stesso. Analogamente può essere ampliato il territorio di un Comune quando le opere portuali, maritti me, fluviali o lacuali, debbano estendersi fuori del territorio di esso. In questo caso, come in ogni altro, in cui

la domanda di ampliamento territo riale è giustificata dalla necessità di impianti di stabilimenti pubblici in territorio esterno, la rela tiva istruttoria non può essere iniziata se il pro getto delle opere non abbia riportata l'approvazio ne definitiva dell'autorità competente. L'ampliamento può aver luogo con l'aggrega zione di Comuni contermini, e, quando ciò non sia necessario, può effettuarsi distaccando la parte del territorio che sia riconosciuta sufficiente per l'esecuzione delie opere e per

favorire l'impianto c lo sviluppo dei servizi e industrie rispondenti all'importanza ed efficienza del porto, o di altri stabilimenti pubblici e per l'incremento economico del Comune. Con lo stesso decreto o con altro suc cessivo si provvede alla nuova delimitazione ter ritoriale ed alla sistemazione dei rapporti patri moniali fra i Comuni, osservando, per quanto è possibile le norme in vigore per il distacco e l'ag gregazione di frazioni o borgate. Art. 9. Al 3.o comma dell'art. 117 della legge

è sosti tuito il seguente: «Più comuni contermini possono, con l'appro vazione del Sottoprefetto, avere un solo ufficio ed un solo .archivio». Art. 10. Oltre ai casi nei quali le leggi ne fanno l'ob bligo, più Comuni hanno facoltà di unirsi in con sorzio fra di loro o con la Provincia, per provve dere insieme ai pubblici servizi. Possono partecipare al consorzio altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti. 1 consorzi, obbligatori o facoltativi, sono

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 28 von 32
Datum: 30.06.1924
Umfang: 32
avvertire che esse possono essere paragonate ai cortili, e che perciò il regolamento può prescrivere ne abbiano la di mensione, tenuta sempre ferma la distanza mini ma di tre metri prescritta dal codice civile. Si può anche prescrivere che esse siano chiuse con muro di determinata altezza e che le fronti degli edifici visibili da luoghi pubblici siano soggette alle stesse prescrizioni delle facciate direttamente pro spicienti su questi ultimi. Non si potrebbe invece vietare le intercapedini

DI QUALUNQUE GENERE SUL LE VIE E PIAZZE PUBBLICHE. Perchè si possano soddisfare le esigenze del l'ornato e delle comodità degli edifici garantendo in pari tempo gli interessi pubblici della viabilità e della sicurezza del tracciato, il regolamento co munale e provinciale ammette che coi regola menti edilizi si possano dettare norme circa le sporgenze sul suolo pubblico. Siffatte sporgenze sono per lo più costituite dalle grondaie, dai bal coni, cornicioni od altri aggetti ornamentali, dal le mostre

ed insegne dei negozi, dalle porte e fi nestre aprentisi all'esterno, infine dai gradini o paracarri posti esternamente alle case. Spetta al Municipio di giudicare e stabilire se ed in qual misura possano ammettersi questi sporti senza danno per il pubblico transito. Cer tamente il vietarli assolutamente sarebbe inop portuno: dovrà quindi il Municipio contempe rare le esigenze dell'edilizia con gli altri inte ressi pubblici inerenti all'uso della strada. La misura delle sporgenze deve essere indi cata

nel regolamento; non è opportuno rimetter ne la determinazione caso per caso all'Autorità comunale, vuoi per uniformità di trattamento dei privati, vuoi per uguale apprezzamento degli in teressi pubblici. In base a questa disposizione i Comuni pos sono prescrivere norme circa i cornicioni, i bai-

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 2 von 32
Datum: 31.01.1924
Umfang: 32
di giugno ed il IV Novembre, da con siderarsi anche giorno fesfivo a lutti gli effetti civili. 3) Solennità civili. — In questo gruppo sono comprese le storiche date del XXI Aprile, dedica to al Natale di Roma e del XX Settembre, anni versario della entrata dell'Esercito italiano in Roma;, solennità che figurano pure nel primo gruppo dei giorni festivi a tutti gli effetti civili, c quindi anche nei riguardi dei pubblici uffici. Vi sono altresì inclusi il XXIV Maggio, anniver sario della dichiarazione

di guerra e l'Xl No vembre. Genetliaco di S. M. il Re che. però, non figurano nel gruppo dei giorni festivi aventi ef fetti civili, e nei quali si osserva l'orario ridotto nei pubblici uffici. E' superfluo avvertire che le due feste nazio- nal sono anche solennità civili. Alle feste nazionali e alle solennità civili si riferisce la norma dell'art. 2 del Decreto-Legge, che fa obbligo ai Comuni di stanziare nei pro pri bilanci le spese occorrenti per celebrare tali ricorrenze. Questa norma esisteva già

N. 2859, dovranno essere dalle Amministra zioni Comunali celebrate con le necessarie ma nifestazioni esteriori, senza che possano sorgere dei dubbi. Più specialmente occorre avvertire che nelle suindicate solennità si dovrà esporre la Bandiera nazionale sui pubblici uffici gover nativi e degli enti locali, a norma del R. Decreto- legge 24 settembre 1923 N. 2072, essendo questa manifestazione tradizionale e, di per sè, più si gnificativa nelle commemorazioni patriottiche. 4) Feste consuetudinarie

di Carne vale, essendo sufficiente festeggiare l'ultimo giorno ; 2) i giorni onomastici di S. M. la Regina e di S. M. la Regina Madre, tenuto conio che si fe steggiano i rispettivi genetliaci: 3) il sabato santo ed il lunedì dopo Pasqua : 4) il giorno dei funerali di Re Umberto I; 5) la ricorrenza del Plebiscito di Roma, festa che può intendersi compresa nell'altra del XX Settembre. Pertanto, e richiamato ciò che è detto al pa ragrafo terzo, l'elenco dei giorni nei quali nei pubblici uffici si osserva

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Seite 51 von 55
Datum: 31.12.1924
Umfang: 55
-sindacabile di rivedere e modificare i prezzi, sot to le condizioni e con le limitazioni stabilite nel 1. e 2. comma dell'art. 9 del R. D. 8.2. 1923 Num. 422. 2). Bollo e registro per gli atti d'asta.. E' noto che i contratti stipulati dai Comuni so no di due specie: pubblici e privati. Quando al l'atto interviene il Sindaco in rappresentanza del Comune, assistito dal Segretario, quale Uffi ciale rogante, e da due testimoni, il contratto è in forma pubblica amministrativa, mentre se manca una

è punito con una sopratassa uguale a sei decimi della tassa per gli atti pubblici am ministrativi, e alla tassa più un quinto per gli atti privati. •La predetta sopratassa per ritardato pagamen to è ridotta ad un decimo se la registrazione av viene entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per la registrazione e ridotta inoltre a mfi- Quando in caso di mancato accordo, l'impresa non ac cetti la decisione dell'Amministrazione e sospenda o rallenti il lavoro le sarà intimato di riprenderlo o pro

motivato, potrà disporne l'esecu zione in economia, in pendenza della procedura di cui al presente articolo, senza che, in caso di soluzione del contratto ciò possa costituire per l'impresa titolo ad indennizzo o compensi. tà, se tale registi-azioné avviene prima della noti fica dell'ingiunzione. Però tale sopratassa non può mai essere minore di Lire due. Agl'originale atto debbonsi unire gli atti di cui si fa menzione e per i Comuni, tale unione è ob bligatoria ed il Ricevitore ha obbligo di preten

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Seite 11 von 18
Datum: 30.11.1923
Umfang: 18
ieggio eoi privati potrà usarsi la lingua tedesca nei casi in cui gli interessati pre sentino istanze in detta lingua, a meno che si tratti di atti da prodursi imvanzi ad au torità, uffici o enti pubblici o che possano riguardare interessi di terzi. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agii altri enti considerati nella presente ordinanza.- Art. 5. I documenti, certificati, notificazioni ecc. da rilanciarsi agli stranieri ed il carteggio coi medesimi devono sempre essere

diciture- italiane. Art. 3. Il disposto del precedente articolo non si applica alle cartoline illustrato, le quali dovranno portare indicazione soltanto' nel la lingua italiana. Non si applica nemmeno, quanto alle scritte o leggende esterne, ai pubblici eser cizi considerati nella legge di pubblica si curezza che sono situati in stazioni sanita rie, climatiche, balneari, di villeggiatura o di turismo. Quanto alle scritte' e leggende interne nei pubblici esercizi predetti sono consen tite diciture nelle

lingue di uso internazio nale semprechè sia data in ogni caso la precedenza alla lingua italiana. Il Questore di Trento e i Sottoprefetti della Provincia compileranno l'elenco dei pubblici esercizi che devono usare soltanto la lingua ufficiale e faranno a ciascuno di essi le necessarie diffide. Ogni controversia in proposito sarà risoluta dal Prefetto, sen tito il Comitato Provinciale per il Concor so dei forestieri. Art. 4. Le cartoline illustrate, le carte topogra fiche, le guide, gli orari

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Seite 15 von 32
Datum: 31.05.1924
Umfang: 32
Lavori Pubblici Istruzioni circa le domande per dichiarazione di pubblica utilità Fra le pratiche che presentano maggior diffi coltà per la documentazione sono da ricordarsi le domande per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità. Riteniamo quindi utile di pubblicare la Circo lare del Ministero dei Lavori Pubblici 31 gen naio 1913 N. 170, tuttora in vigore, con la quale si danno ampie istruzioni per la precisa e com pleta documentazione di tali domande, ed avver tiamo che in seguito alla

recente riforma della Legge sul bollo la Circolare al Cap. I N. 1 dovrà essere così modificata: 1. La domanda compilata in carta da bollo da Lire 3. Con la circolare 16 marzo 1875 questo Mini stero impartì ai signori Prefetti del Regno le istruzioni per la precisa e completa documenta zione delle domande che enti pubblici o privati in tendessero presentare allo scopo di ottenere la di chiarazione di pubblica utilità di opere da essi progettate. Siffatte istruzioni furono richiamate e comple tate

, si applica alle domande provenienti da altri enti pubblici o da privati. Le istruzioni sono raggruppate in tre capi. Il primo indica gli atti occorrenti per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità in base a piano di massima (art. 3 della legge 25 giugno 1865, n. 2359) ; il secondo contiene le norme per conse guire la dichiarazione di pubblica utilità secondo il procedimento abbreviato (art. 21 della legge ci tata) già indicate in apposita circolare 7 aprile 1S74; il terzo infine accenna

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Seite 25 von 32
Datum: 31.01.1924
Umfang: 32
di legge. I Carabinieri Reali e gli agenti municipali sono incaricati di far osservare la presente ordi nanza. Gennaio 1923. IL SINDACO NB. I manifesti per l'uso delle maschere, adat tabili per ciascun Comune, sono pronti presso la tipografia Scotoni e Vitti cui i signori Sindaci pos sono quindi rivolgersi. TEATRI e locali di pubblici spettacoli. Regolamento Prefettizio per il servizio d'or dine e di pubblica sicurezza. N. IO lo Gab P. S. IL PREFETTO DELLA VENEZIA TRIDENTINA Visti gli art. 46 e 47 del

testo unico della leg ge di p. s. approvato con R. Ij. :!(). (i. 1889 N. 0144 (Sez. terza}; DECRETA: E' approvalo l'annesso regolamento per il servizio d'ordine e di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi adibiti a spettacoli o trattenimenti pubblici della Provincia. II regolamento dovrà essere tenuto costante mente affisso, in luogo visibile al pubblico. nel vestibolo e nelle sale dei teatri e degli altri lo cali adibiti a spettacoli o trattenimenti pubblici. I contravventori all'obbligo

di affissione del regolamento annesso o aIje disposizioni portate oal regolamento stesso, ove non sia fatto richia mo ad altre disposizioni di legge, sono puniti a termini del Codice Penale. Gli l'fficiali di p. s.. l'Arma dei Carabinieri Reali e. dove questa manchi, gli altri agenti di p. s. o quelli municipali sono incaricati di osser vare e fai* osservare le norme disposte. Trento, 1 gennaio 1924. Il Prefetto Gl'ADAGNINl REGOLAMENTO Art. I. II teatro o il locale adibito a pubblici spetta coli

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Seite 23 von 28
Datum: 15.04.1925
Umfang: 28
obbligarsi a termi ne del Codice Civile e di Commercio, la autorizzazione per l'apertura di pubblici esercizi, ne consegue che ai non eman cipati deve essere rifiutata, la licenza. Obblighi degli esercenti. — Obbligo principale degli esercenti pubblici è quello dell'osservanza dell'oraro. Altri obblighi sono: a) di tenere acceso un lume alla porta principale dell'esercizio dall'imbrunire sino alla chiusura del medesimo (art. 54 Reg. P.S.); b) per gli albergatori e locandieri di tenere un registro delle

persone allog giate e di notificare giornalmente all'Au torità locale di P. S. l'arrivo e la parten za dei viaggiatori. 11 registro è soggetto alla tassa di bol lo, di L. 2 per ogni foglio, che si effettua con l'apposizione di marche da bollo. Es so sarà vidimato ad ogni pagina dalla Autorità locale di P. S. Gli Ufficiali di P. S. possono accedere in qualunque ora ai locali degli esercizi pubblici ed a quelli che sono in comuni cazione con essi. Sospensione di esercizi. — L'autorità di P. S. del

(Qircondario può sospendere gli esercizi nei quali siano seguiti tumul ti o gravi disordini o nei quali frequenti no abitualmente persone di mal affare o se l'esercente dia ricetto a prostitute o favorisca altrimenti il meretricio clan destino. La sospensione è decretata dall'Auto rità di P. S. del Circondario. La durata della sospensione viene de cretata dal Prefetto. Licenza per giuochi leciti. — I giuochi leciti sono permessi dalla legge tanto nei luoghi pubblici che in quelli aperti al pubblico; per

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Seite 19 von 27
Datum: 15.07.1926
Umfang: 27
te finalità etiche e sociali, ehe il Legisla tore ha avuto d'i mira. Un solo punto delle norme sopraricor date potrebbe, 'forse, dar luogo a qual che difformità dà interpretazione: .il ter zo comma, dell'art. 23 della legge, che fa divieto di impiegare i minori degli anni 18, negli esercizi di vendita di bevande alcooliohe. Onde, affindhlè Ha legge abbia ovunque applicazione uniforme, pare opportuno fare alcune brevi osservazioni. iLa materia ideigli eserciizi pubblici è regolata — come è noto

di combattere l'abuso delle be vande alcooliche e di prevenire le fu neste conseguenze, che da tale abuso de riverebbero, ha voluto ridurre al mini mo possibile le occasioni al consumo di que'le bevande. Si hanno, dunque, nel sistema' della vigente legislazione di polizia, diversi tipi, di esercizi pubblici, nei quali la somministrazione degli alcoolici costitui sce parte essenziale delle prestazioni fatte al pubblico, ed esercizi pubblici nei quali tale prestazione non si 'ha, o nei quali

le ra gioni ohe la norma hanno determinato è per ,gli scopi che essa si prefigge, non può esservi dubbio alcuno che i fanciul li e .gli adolescenti in parola non debba no essere impiegati negli esercizi, nei quali la vendita «1 minuto od il consumo di bevande alcooliohe costituisca presta zione unica od essenziale dell'esercizio. Per gli alberghi, invece, che pur so no esercizi pubblici disciplinati dall'arti colo '50 e seguenti della legge sulla P. S., occorre distinguere. 'Come è noto, secondo la nostra

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Seite 32 von 56
Datum: 31.10.1924
Umfang: 56
, ma che pos sono essere consumate sotto certe condizioni. Gli spacci di bassa macelleria devono essere impiantati in appositi locali (preferibilmente annessi ai ma9elli pubblici ove esistano), e sa ranno eserciti direttamente dall'autorità comu nale o dalle Società per l'assicurazione contro le mortalità, del bestiame, con diritto di trattenuta dell'importo delle spese. Richiamo tutta l'attenzione delle SS. LL. sul divieto assoluto del trasporto delle carni di bassa macelleria fuori del Comune

possono essere assolutamente impiegate nella confezione degli insaccali inquantochè (a parte il diminuito valore nutritivo, che costituirebbe frode commerciale), la facile alterabilità (art. 24 del regolamento 1890), esclude la possibilità della loro conservazione. Ogni inconveniente rilevato dovrà essere noti ficato immediatamente all'Autorità comunale od all'Ufficio Veterinario Provinciale. 7. Nei macelli pubblici e privati e nei labora tori di carni saranno tenute costantemente a di sposizione del

.sanitario adatte sostanze (colo ranti, lisolo, ecc.) per la pronta denaturazione delle carni riconosciute insalubri e nocive, allo scopo di sottrarle ad ogni probabilità di consu mo alimentare. 8. Il sanitario ispettore dovrà continuamente vigilare sulle condizioni igieniche e di funziona mento tanto dei macellai pubblici e privati quanto degli spacci e laboratori di carni per quanto riguarda le norme relative portate dal regolamento 3 agosto 1890 e dalla citata Circola re Min. 22 marzo 1908 n. 203000

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Datum: 31.12.1920
Umfang: 184
d'importa oltre L. 20.000 fino a Lire 50.000, li. 0.60 ; d'importo oltre L. 50.000, L. 0.80. 2. Contratti a termine, la cui durata non ecceda i quaranta giorni: a) conclusi distrettamente fra i con traenti : d'importo fino a. L. 50.000, L. 1.G0; d'importo oltre L. 50.000 fino Liire 200.000, L. 2.40; d'importo* oltre L. 200.000, L. 4.S0; b) coiiclwsi fra privati e pubblici me diatori : d'importo fino a L. 50.000. L. 0.80; d'importo oltife L. 50.000 fino a Lire 200.000, L. 1.20; d'importo oltre

. L. 200.000, L. 2.40. 3. Contratti) di riporto, la cui durata non ecceda i quaranta giorni: a) conclusi direttamente fra i con traenti : d'importo fino a L. 50.000, L. 2.40; d'importo oltre L. 50.000 fino a Lire 200.000, L. 4; d'importo oltrè L. 200.000. L. 6; b) conclusi fra privati e pubblici me diatori o banchieri: d'importo fino a. L. 50.000, L. 1.20; d'importo oltre L. 50.000 fino a Lire 200.000, L. 2; d'importo oltre L. 200.000, L. 3 ; c) con elusi fra pubblici mediatori qua* lunquie ne sia

l'importo, L. 0.50. Per i contratti a contanti clie riguar dino esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato, la tassa è ridotta a metà. Le tasse suddette 'devono corrispon dersi : a) per i contratti conclusi diretta mente fra contraenti e per 'quelli di ri porto fra pubblici mediatori con l'dfnr piego di foglietti costitutiti da due par ti, di cui ciascuno dei contraenti) ne trattiene una; b) per i contratti conclusi con l'inter vento di mediatori o banchieri, con l'im- iibier einen Betrag

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