ricoverata appartenga per domicilio di soc corso. Nel caso di deficienza di fondi in rapporto alla spesa necessaria per i ricoverati aventi titolo al l'assistenza gratuita, il detto rimborso può essere richiesto ai Comuni d'appartenenza anche per tali ricoverati, nei limiti dell ecedenza della spesa ri sultante dal conto del precedente esercizio finan ziario e, per ogni Comune, in proporzione delle giornate di degenza consumate dai rispettivi in fermi. Restano salve in tutti i casi previsti nel pre sente
all'amministrazione ospedaliera di accertare successivamente il con corso delle suindicate condizioni. Qualora, però, si tratti di persona che, se condo le disposizioni statutarie dell'istituto, non abbia titolo ali assistenza gratuita, l'ammissione nell'ospedale dev'essere, di regola, preceduta, sotto pena di decadere dal diritto al rimborso della re lativa spesa, dall'ordinanza emessa a termini del l'articolo 79 della presente legge, dalla quale ri sulti accertata l'urgenza del ricovero. Solo quando l'urgenza
dell'ammissione, me diante lettera raccomandata, con ricevuta di ri torno, al Comune del presunto domicilio di soc corso del ricoverato. Art. 78-c. - L'amministrazione di ciascun ospedale deve annualmente detrminare, con le nor me stabilite dal regolamento, la retta giornaliera per l'assistenza e la cura dei poveri, con apposita deliberazione da sottoporre all'approvazione del Prefetto. Art. 78-d. - 1 Comuni tenuti, in base alle di sposizioni dell'art. 78-a, al rimborso di spese di spedalità, possono