viene dai Prefetti segnalato al Ministro per i lavori pubblici, il quale ne dispone l'inoltro nelle località danneggiate o in appositi centri di raccolta, da luì indicati, in relazione all'entità ed al luogo del disastro. Art. 16. Gli indumenti, le coperte, le masserizie, le derrate, i materiali e i mezzi di. opera di pertinenza dello Stato, o comunque messi a disposizione, del Ministro per 1 lavori pubblici per la distribuzione o per l'impiego di retto nelle località colpite, quando non siano
gestiti nei magazzini o depositi delle autorità militari od in quelle delle singole Amministrazioni dello Stato, sono raccolti é distribuiti in magazzini o depositi speciali affidati ad uno o più magazzinieri responsabili, al l'uopo nominati dal Ministro per i lavori pubblici, i quali provvedono al ricevimento ed alla distribuzione degli oggetti e dei materiali, in base ad ordine scritto del Ministro stesso o dei funzionari da lui delegati. Art. 17. Le squadre di soccorso e di salvataggio, le asso
ciazioni, i comitati, ecc., appartenenti a Provincie di verse da quelle colpite, segnalano alla rispettiva Pre fettura il proprio intendimento di concorrere nell'opera soccorritrice, indicando le generalità dei componenti ed i mezzi dei quali essi dispongono per compiere la propria missione. I Prefetti comunicano con il mezzo più rapido -l'offerta al Ministro per i lavori pubblici. Questi, ove accolga l'offerta, ne dà notizia ai Prefetti, indicando altresi la zona di azione che viene assegnata alle sin
le auto rità che si trovano nella zona colpita. Art. 19. Per i mezzi di trasporto, di salvataggio, di soc corso e di assistenza, dei quali abbisognassero la squadre, le associazioni, i comitati, ecc., i Prefetti, in attesa che il Ministro per i lavori pubblici abbia loro anticipati i fondi necessari, sono autorizzati a prowe^ dere. con quelli a propria disposizione, tenendo sepa rato conto delle spese incontrate. . Art. 20. La spedizione dei materiali e dei mezzi di assi stenza, di soccorso
e di salvataggio sulle Ferrovie dello Stato, sulle ferrovie, tramvie e linee di naviga zione interna esercitate da privati, Provincie e Comuni, sulle linee automobilistiche in servizio- pubblico, nonché sulle linee marittime esercitate o sovvenzionate dallo Stato, è effettuata in conto corrente da addebi tarsi al Ministero dei lavori pubblici. La richiesta delle spedizioni viene fatta a secondr. delle circostanze: a) dal Ministro per i lavori pubblici o dai funzio nari da lui all'uopo delegati; b) dal Prefetto