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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 7 von 14
Datum: 01.05.1927
Umfang: 14
viene dai Prefetti segnalato al Ministro per i lavori pubblici, il quale ne dispone l'inoltro nelle località danneggiate o in appositi centri di raccolta, da luì indicati, in relazione all'entità ed al luogo del disastro. Art. 16. Gli indumenti, le coperte, le masserizie, le derrate, i materiali e i mezzi di. opera di pertinenza dello Stato, o comunque messi a disposizione, del Ministro per 1 lavori pubblici per la distribuzione o per l'impiego di retto nelle località colpite, quando non siano

gestiti nei magazzini o depositi delle autorità militari od in quelle delle singole Amministrazioni dello Stato, sono raccolti é distribuiti in magazzini o depositi speciali affidati ad uno o più magazzinieri responsabili, al l'uopo nominati dal Ministro per i lavori pubblici, i quali provvedono al ricevimento ed alla distribuzione degli oggetti e dei materiali, in base ad ordine scritto del Ministro stesso o dei funzionari da lui delegati. Art. 17. Le squadre di soccorso e di salvataggio, le asso

ciazioni, i comitati, ecc., appartenenti a Provincie di verse da quelle colpite, segnalano alla rispettiva Pre fettura il proprio intendimento di concorrere nell'opera soccorritrice, indicando le generalità dei componenti ed i mezzi dei quali essi dispongono per compiere la propria missione. I Prefetti comunicano con il mezzo più rapido -l'offerta al Ministro per i lavori pubblici. Questi, ove accolga l'offerta, ne dà notizia ai Prefetti, indicando altresi la zona di azione che viene assegnata alle sin

le auto rità che si trovano nella zona colpita. Art. 19. Per i mezzi di trasporto, di salvataggio, di soc corso e di assistenza, dei quali abbisognassero la squadre, le associazioni, i comitati, ecc., i Prefetti, in attesa che il Ministro per i lavori pubblici abbia loro anticipati i fondi necessari, sono autorizzati a prowe^ dere. con quelli a propria disposizione, tenendo sepa rato conto delle spese incontrate. . Art. 20. La spedizione dei materiali e dei mezzi di assi stenza, di soccorso

e di salvataggio sulle Ferrovie dello Stato, sulle ferrovie, tramvie e linee di naviga zione interna esercitate da privati, Provincie e Comuni, sulle linee automobilistiche in servizio- pubblico, nonché sulle linee marittime esercitate o sovvenzionate dallo Stato, è effettuata in conto corrente da addebi tarsi al Ministero dei lavori pubblici. La richiesta delle spedizioni viene fatta a secondr. delle circostanze: a) dal Ministro per i lavori pubblici o dai funzio nari da lui all'uopo delegati; b) dal Prefetto

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 9 von 14
Datum: 01.05.1927
Umfang: 14
funzionari incaricati della esecuzione delle spese i fondi occorrenti. Le aperture di credito di cui ai precedenti comma possono effettuarsi fino al limite massimo di tre mi- boni di lire. Art. 32. I funzionari che hanno avuto fondi a disposizione possono delegare, dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici (ragioneria), la ordinazione delle spese e la esecuzione dei pagamenti ad altri funzio nari da loro dipendenti, i quali sono personalmente responsabili della regolarità della gestione

ad essi af fidata. Questi ultimi devono, pertanto, dare distinti ren diconti da comprendersi, previi gli opportuni controlli, in quelli che i funzionari deleganti sono tenuti a ren dere all'Amministrazione. II Ministro per i lavori pubblici può consentire che, per la custodia delle somme prelevate in rela zione alla necessità dei servizi, i funzionari si avval gano delle casse postali o di quella della Banca ài emissione o di altri istituti di credito che abbiano fi liali od agenzie nella località

in cui saranno dislocati. Art. 33. Ai fini del rimborso delle spese da parte del Mini stero dei lavori pubblici, tutte le Amministrazioni civili e militari dello Stato, nonché gli enti pubblici locali, la Croce Rossa Italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta devono • fornire nella maniera più. ampia i documenti giustificativi dei materiali' e mezzi l'orniti per i servizi di soccorso e che, dopo l'uso fat-> tone, non siano più ricuperabili od utilizzabili. Art. 34. Le competenze e le indennità

spettanti al personale tecnico ed ausiliario dipendente da enti pubblici, di cui all'art. 7 del presente decreto, sono liquidate dal funzionario del Genio civile più elevato in grado, al quale spetta, altresì, stabilire la diaria da corrispon dersi al personale tecnico ed ausiliario non apparte-: nente ad enti pubblici, oltre l'eventuale rimborso di spese di viaggio. Spetterà invece al dirigente dei servizi sanitari di cui all'art. 12 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 191-5, determinare

le indennità dovute al personale sanitario ed ausiliario, escluso quello dipendente dallo Stato, dalla Croce Rossa Italiana e dal Sovrano Mili tare Ordine di Malta. Le competenze e indennità di cui ai comma prece denti' saranno assegnate entro i limiti che verranno fissati, per le varie categorie di personale, nel regola mento di cui a.l successivo articolo 38. . capo m. Nomina di Commissariato straordinario. Art. 35. Appena il Ministro per i lavori pubblici ritenga esaurito il compito dei primi

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 5 von 14
Datum: 01.05.1927
Umfang: 14
Lavori Pubblici. MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI Disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura. DECRETO REALE 9 dicembre 1926, n. 2389 (Pubbli cato nella Gazz. uff. del Regno n. 27, del 3 feb braio 1927) concernente disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura. (Numero di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 255J. VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto

il Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 19] 5, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473; Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ema nare norme per disciplinare i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla 'proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per

l'interno, la guerra, la marina, l'aeronautica e le corporazioni, e coi Ministri Segretari di Stato pei le finanze, per le comunicazioni, per l'economia na zionale, per là giustizia e gli affari, di culto; Abbiamo decretato e decretiamo : CAPO I. Segnalazioni del disastro e organizzazione dei soccorsi prima clic la direzione dei servizi sia assunta dal Ministro per i lavori pubblici. Art. 1. Appena le segnalazioni di un disastro tellurico o di altra calamità clie abbia recato gravi danni in una zona del

territorio nazionale giungono al Ministro per i lavori pubblici, questi ne dà notizia al Capo del Go verno ed a tutti i Ministri. Le unità navali della Regia marina munite di im pianto radio-telegrafico e le stazioni semaforiche de vono ricevere e trasmettere senza indugio al Ministero della marina le segnalazioni riguardanti l'avvenuto disastro. Il Ministero della marina comunica immediatamen te l'integrale contenuto dei dispacci al Ministero dei lavori pubblici. ' . Art. 2. Il Ministro per

l'aeronautica, appena ricevuta la comunicazione di cui al 1° comma dell'articolo prece dente, dispone senz'altro immediate ricognizioni aeree, allo scopo di determinare la estensione della zona col pita, e possibilmente la entità dei danni. I risultati di tali accertamenti devono essere comu nicati nel modo più rapido al Ministro per i lavori pubblici. I singoli Ministri, il Comando generale della Mi lizia volontaria per la sicurezza nazionale ed il Comi tato centrale della Croce Ro^ssa Italiana inviano

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 6 von 14
Datum: 01.05.1927
Umfang: 14
. Allo stesso funzionario del Genio civile, quando non sia possibile provvedere con mezzi delle Ammini strazioni militari, compete la facoltà di requisizione di cui all'art. 28 che egli può esplicare anche a mezzo dei propri delegati. Art. 8. Fino a quando la direzione dei servizi sanitari nella zona colpita non sia assunta, alla immediata di pendenza del Ministro per i lavori pubblici, dal fun zionario medico superiore di cui all'art. 12 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1915, i primi urgenti

, il luogo in cui ciascun oggetto è stato rinvenuto. Il numerario ed i valori saranno depositati presso le Regie sezioni di tesoreria, che saranno indicate dal Ministro per i lavori pubblici. La Tesoreria rilascerà quietanza di deposito', redi-, gendo apposito processo verbale in doppio esemplare, uno da consegnarsi al funzionario che esegue il depo sito, e l'altro da allegarsi al piego contenente la somma o i valori consegnati. In quanto agli altri oggetti rinvenuti, essi saranno depositati presso

li. Svolgimento e coordinamento dei servizi sotto la direzione del Ministro per i lavori pubblici. Alt. 12. Appena il Ministro per i lavori pubblici abbia assunto nella zona colpita la direzione dei sei-vizi di soccorso, segnalerà al Capo del Governo, alle autorità operanti nella zona colpita e a tutti i Prefetti del Regno la sede da lui prescelta' e presso la quale do vranno essere indirizzate tutte le comunicazioni. - Le autorità operanti nella zona, appena ricevuta la partecipazione del suddetto Ministro

, gli segna leranno il personale e i mezzi di cui dispongono. Dallo stesso momento svolgeranno là loro azione secondo gli ordini del Ministro. Art. 13. Il Ministro per. i lavori pubblici con apposita ordi nanza determina la zona riconosciuta danneggiata e stabilisce le modalità per l'accesso e la circolazione delle persone e dei mezzi di trasporto entro la zona stessa. Art. 14. Alla confezione del pane ed al vettovagliamento delle popolazioni nelle località colpite provvede in via ordinaria

l'autorità militare nella misura e per tutto il tempo che. saranno fìssati dal Ministro per i lavori pubblici. L'autorità militare provvede altresì al trasporto dei generi alimentari dai centri di rifornimento ai luoghi di consumo ed alla loro distribuzione. Fino a quando non sia possibile provvedere con risorse-locali al ripristino di pubblici esercizi, deve essere stabilito il funzionamento di cucine economiche. L'impianto e l'esercizio di queste, in mancanza di organizzazioni preesistenti, e sempre

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 8 von 14
Datum: 01.05.1927
Umfang: 14
; b) raccogliere per ciascuno dei minorenni la foto grafia, e tutte le indicazioni che possano, comunque, servire per la loro identificazione ; c) dare agli elementi raccolti la maggiore pubbli cità ai fini del possibile rinvenimento dei genitori o di altro ascendente o dei tutori. Art. 28. E' fatto obbligo a chiunque di consegnare immedia tamente, a richiesta dei funzionari delegati dal Mini stro per i lavori pubblici, materiali, mezzi d'opera, camions, automobili, coperte, indumenti, di cui sia in possesso

all'ingegnere, capo del Genio . civile, competente per territorio, di procedere alla liquidazione definitiva, confermando o modifi cando il prezzo stesso. Contro il provvedimento dell'ingegnere capo del Genio.civile, relativamente a] prezzo, è ammesso ri corso al Ministro per i lavori pubblici, la cui deci sione non è suscettibile di alcun gravame, nè in via .amministrativa, nè in via giudiziaria. Con le stesse norme i funzionari delegati dal Mi nistro per i lavori pubblici hanno facoltà di requisire

articoli 12 e 16. Art. 29. Alle imprese che eseguiscono lavori per conto dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri enti pubbli ci, e che, a termini dell'art. 8 del Regio decreto 2 settem bre 1919, n. 1915, su richiesta del Ministro per i la vori pubblici, abbiano messo a disposizione dèi Genio civile, in tutto o in parte, le loro maestranze, spetta : 0 un prolungamento del termine per l'esecuzione dei lavori in corso di appalto, corrispondente al nu mero dei giorni durante i quali

, a norma del n. 1 del comma 1' del presente articolo. Trattandosi di imprese che eseguono lavori per conto di privati spetterà alle stesse soltanto il com penso di cui al n. 2 del presente articolo. Art. 30. Quando sia'ritenuto necessario od opportuno in viare per mare i soccorsi destinati alla zona colpita da disastri tellurici o di altra natura il Ministro per i lavori pubblici può requisire qualsiasi nave, rimor-' chiatore o galleggiante. La requisizione è fatta per mezzo dell'autorità portuale del

luogo, ove si trova' la nave. Il verbale della requisizione è dall'autorità suddetta trasmesso al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile) per le pratiche relative alla liquidazione del compenso di requisizione che farà carico al bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Qualora nei casi di assoluta urgenza occorra requi sire i piroscafi in servizio di navigazione, se ne darà immediato avviso al Ministero delle comunicazioni per i provvedimenti del caso. Art

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 13 von 18
Datum: 21.09.1940
Umfang: 18
Ai Podestà e Commissari Prefittisi della Provincia Al Segretario Federale Al R. Provveditore agli Studi Al Direttore dell' Ispettorato Agrario All' Ufficio Provinciale delle Corporazioni All' Unione Provinciale Fascista dei Commercianti All' Unione Provinciale Fascista dei Lavoratori del Commercio All' Unione Provinciale Fascista degli Industriali All' Unione Provinciale Fascista dei Lavoratori dell' Industria All' Unione Provinciale Fascista degli Agricoltori All' Unione Provinciale Fascista

del Lavoratori dell' Agricoltura All' Unione Provinciale Fascista dei Pi ofessionisti ed Artisti Entro il mese di settembre di ogni anno, vengono di solito inoltrate al Ministero delle Corporazioni le domande di autorizzazione ad organizzare nell'anno successivo, Mostre, Fiere ed esposizioni di carattere artistico, industriale, commerciale o agricolo, le quali domande in definitiva vengono sottoposte al parere del Comitato Permanente ai sensi della legge 5 luglio 1934 n. 1607. Per l'eventualità

di iniziative locali in merito a tali mostre, fiere ed esposizioni, si avverte che le relative domande di autorizzazione debbono essere presentate a questa Prefettura ed in ogni modo, in considerazione delle speciali presenti circostanze, che rendono necessaria ogni possibile economia, sopratutto da parte degli Enti pubblici e delle Associazioni sindacali ed economiche che sogliono sovvenzionarle, si raccomanda in modo particolare alle Autorità, Enti e Uffici in indirizzo di evitare che possano sorgere

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 10 von 14
Datum: 01.05.1927
Umfang: 14
a) dei personali tecnici ed ausiliari dipendenti da enti provinciali o comunali (ingegneri', assistenti, cantonieri stradali, terrazzieri, braccianti, fontanieri): b) delle imprese assuntrici di lavori pubblici o privati; c) delle ditte che hanno per oggetto la produzione, la lavorazione od il commercio di legnami, di ferra menta, di materiali da cantiere in genere, di calce, di cemento, di tendoni impermeabili, di baracche in le gname, di apparecchi e mezzi per illuminazione. Entro il mese

di gennaio di ciascun- anno, copia di tali elenchi viene tiasmessa dalle Prefetture al Mini stero dell'interno (per le Direzioni generali dell'ammi nistrazione civile, della pubblica • sicurezza e della sa nità pubblica) nonché al Ministero dei lavori pubblici (Ispettorato generale dei servizi speciali), e dagli in gegneri capi del Genio civile al Ministero dei lavori pubblici (per l'Ispettorato generale dei servizi spe ciali). - ' . - Art. 38. Il Ministro per i lavóri pubblici, di concerto coi Ministri

per l'interno, per le finanze, e per le comuni cazioni, emanerà'le norme per l'applicazione del pre sente decreto e per l'apprestamento e la dislocazione 1 dei materiali da impiegarsi in caso di pubblica cala mità. Art. 39. Per l'apprestamento di tutto quanto è disposto col precedente articolo è autorizzata la spesa di Lire 10.000.000 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1926-27 mediante prelevamento dal fondo

i Prefetti del Regno : „II Ministero dei Lavori Pubblici ha segnalato all'attenzione - die questo Ministero come gli organi preposti all'attuazione del vasto programma di opere pubbliche che lo Stato va svolgendo, abbiano avuto modo di rilevare gravvissima defìnienza nei servizi tecnici comunali e provinciali, con conseguente e notevolissimo deperimento delle opere pubbliche che rispondono a vitali esigenze d'ordine igienico, econo mico e sociale delle popolazioni. Il Problema si presenta sotto

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 18 von 24
Datum: 31.03.1946
Umfang: 24
, quando all'esecuzione dei lavori si prov- \eua a trattativa privata o in economia, devono rijJortare il parere favore vole uel Consiglio Superiore dei lavori pubblici. in considerazione che i costi delle opere hanno raggiunto oggi cifre di gran lunga superiori a quelle dell'anteguerra per un complesso di cause fra 'cui emerge il diminuito potere d'acquisto della moneta, alcune Prefetture hanno prospettato al Ministero dei Lavori Pubblici l'opportunità che i li- * * miti di competenza suindicati siano

locali può subito conseguirsi, in quanto, come con la presente circolare si vuol chiarire, : i parere, che, secondo l'art. 285 del T. Ü. della legge comunale e provinciale, era chiamato ad esprimere il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, deve, in applicazione delle norme di cui al D.L.L. 18 gennaio 1945, n. 16, relativo all' istituzione dei Provveditorati Regionali delle opere pubbliche intendersi sostituite dal. parere del Comitato tecnico amministrativo costituito presso ogni Provveditorato

invero, ad eccezione dei servizi speci- lìcati nell'art. 3, II comma, del suddetto Decreto legislativo, la gestione tec nica, amministrativa ed economica dei lavori e dei servizi attribuiti alla competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e demandata ai Provvedito rati Regionali che, pér la parte consultiva, si avvalgono dei rispettivi Co mitati tecnico-amministrativi, i quali hanno tutte le funzioni ed attribuzio ni delie sezioni del Consiglio Superiore dei lavori pubblici (art. 7). Tutto ciò allo

scopo di rendere.più rapida l'azione statale nell'esecu zione dei lavori pubblici e nell'attuazione delle provvidenze per la ripara zione dei danni bellici, recando anche sollievo alla disoccupazione. Ora'non par dubbio che l'ausilio dato dallo Stato agli Enti locali at traverso la consulenza tecnica prescritta dall'art. 285 del T. U. della legge comunale e provinciale, debba adeguarsi al più celere ritmo consentito dal-

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 30 von 32
Datum: 31.12.1934
Umfang: 32
o Obblighi — v. Sputacchiere - 27, 221 Oneri — di culto 88 Opera maternità — v. Imposta sog giorno 156, 173 Operai e domestici — v. libretti di -, lavoro 53 —- v. Ferrovia Concessione specia le XI* . 66 Opere Pie — Verifica cassa 217 Opere Pubbliche — v. Rassegna 270 Oratorii parrocchiali — Locali adibi ti a pubblici spettacoli 94 Ovini - — Divieto di importazione di ovini in Cirenaica 295 Pane — Prelevamento campioni fari ne e pane 140 — Impiego di ragazzi nella lavora zione notturna del pane

286 Panettoni — Vendita di 3 Pasta — speciale all'uovo e pasta 'con uova 270 Parafanghi — v. Autoveicoli 6 Parroci — v. Imposte di consumo sui materiali da costruzione 248 Partito Naz. Fascista — v. Con corsi 134, 142 — v. Calendario anno XII° 278 Personale Uffici anagrafici 258 Periti — Periti industriali: ammis- j sioné ai concorsi pubblici im pieghi 287 Pesce — Vendita del pesce 233 — v. Visita sanitaria 17 : — v. Vigilanza veterinaria sulla pe sca e sui prodotti della pesca 150, 152 Piante

pubblicità 74 Pubblici Impieghi — v. Concorsi 8, 19, 134, 175 -— v. Periti industriali 287 Pubblici spettacoli — v. Oratori par rocchiali 94 R Rabbia — v. Profilassi della rabbia 14 Radiofonia — Uso di radioapparec- chi nei negozi 178 — Radiofonia con apparecchi in pro va negli esercizi pubblici 218 Rassegna — mensile Opere Pubbl. 170 Regia Marina — v: Certific. medici 67 Registro della popolazione — Tenu- • ta e funzionamento del registro della popolazione 25, 256, 258, 271 274 Regolamenti

— v. Profilassi della rabbia 14 — Regolamenti comunali concernenti la vigilanza delle carni e dei ma celli pubblici e privati 196 Revisione — v. Inventari 136, 139, 269 Richiesta — v. Stato civile (Richie sta Atti di S. C. ricevuti, da au- . torità americane) 13 Rimpatrio ,— v. Foglio di via obbli gatorio 180 Rimorchi — V; Autoveicoli .6 Rinnovazioni — v. Licenze di com- 3 mercio 122 Antracite di 198 — v. Commissioni Riscaldamento — «La Thuille» Riscossione titoli di Stato — Corso medio dei titoli di Stato

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 5 von 8
Datum: 01.10.1927
Umfang: 8
presente e, se del caso, provvedere, affinchè: -animali, nei rapporti anche con le* malattie infettive 1° la costruzione di macelli pubblici venga fatta e parassitarie dell'uomo. Il Veterinario provinciale dipendere dal parere favorevole del Consiglio pro- controllerà di frequente i registri in parola; vinciale di sanità (Art. 3); b) i Veterinari ispettori richiedano sempre la vi- 2' la costruzione dèi macelli annessi agli stabili- sita collegiale, mercè l'intervento del Veterinario pro menti per

la lavorazione delle carni, l'attivazione di vinciale o del Direttore del macello di' Bolzano o di impianti frigoriferi per la conservazione delle carni Merano, prescritta nei casi indicati all'articolo 20; (anche negli alberghi) o l'impiego per tale conserva- c) non venga mai consentito il trasporto da un co- zione di celle frigorifere, l'apertura di laboratori per mune all'altro di carni fresche destinale agli spacci la produzione di carni insaccate o comunque prepa- pubblici o agli stabilimenti

industriali, in pezzi infe- rnte o conservate, di estratti, ecc. destinati alla ven- riori a un quarto completo in ogni sua parte o di vi- dita anche fuori comune, vengano fatti dipendere da sceri isolali, vale a dire non aderenti ai rispettivi speciale permesso della Prefettura, a norma degli quajrti. 1 certificati per il trasporlo delle carni pre- Articoli 5, 33, 50 e 58; dette dovranno essere rilasciati nel preciso testo del 3' tanto i macelli pubblici, quanto quelli , privati Mod. n. 1 annesso

la conv 4° l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli tan- pilazione dei verbali di assegnazione delle carni alla to pubblici che privati, tanto per le macellazioni nor- bassa macelleria (art. 20), degli elenchi relativi' da mali che d'urgenza, nei laboratori destinati alla pro- trasmettere alla Prefettura (art. 41) e dei certificati

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 4 von 6
Datum: 01.11.1929
Umfang: 6
R. PREFETTURA DELLA PROV. DI. BOLZAN0. Applicazione della legge sull'assunzione 'dirètta dèi pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Pro vincie Circolare del 31 ottobre 1929-VIII, 11. 11463 Ai sigg. Podestà della Provincia: L'articolo 2 del Testo Unico 15 ottobre 1925, nu mero 2578, recante la legge sull'assunzione dei pub blici servizi da parte dei Comuni e delle • Provincie, stabilisce clie ciascuno dei servizi assunti direttamen te deve, di rególa, costituire un'azienda speciale

nei. servizi pubblici di trasporto, la proroga del termine in parola fino al 30 giugno 1930-VIII. Pertanto si avvertono le SS. LL, ehe al 1° luglio p. v. non potranno più circolare vetture tramviarie ed autoveicoli da ' piazza che non siano verniciate e con tradistinte nei modi stabiliti. Alla stessa data del 1° luglio p. v. tutti gli agenti tramviari ed i conducenti degli autoveicoli da piazza dovranno indossare la spe ciale divisa prescritta. Il Prefetto: G. B. Marziali R. PREFETTURA DELLA PROV

. DI BOLZANO Coloritura. delle vetture dei servizi pubblici di tra sporto 'Circolare';del 31 ottobre 1929-VIII, n. 16606 Ai sigg. Podestà della Provincia Con circolari 3 luglio 1923, n. 17370 e 17369, del Ministero delle Comunicazioni si era dato disposizioni, perchè, nell'intento di raggiungere un maggiore e più \(5niforme disciplinamento dei servizi pubblici di tra-, y* sporto, le vetture in servizio su tutte le linee tram- * 'arie urbane, le autovetture destinate al servizio pub ico da piazza venissero

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 9 von 10
Datum: 01.06.1930
Umfang: 10
o da adibirsi a pubblici spettacoli, le installazioni dei sistemi ignifughi e di iso lamento e l'agibilità di detti locali. Vogliano le SS. LL., perciò, tener presentirle disposizioni di cui agli articoli 156j 157, 158 e seguenti del regolamento per l'esecuzione della Legge di P. S., per quanto riguarda-il collaudo, la verifica ed il controllo delle., sale, propriaménte dette, destinate a pubblici spettacoli, ivi com prèse le sale dei „Dopolavoro' e le altre, in cui. si tengono spettacoli occa sionali

in genere e balli, — Specie per questi ultimi — se in esercizi pubblici, che, a termini dell'articolo 119 del suddetto regolamento, deb bono essere pure assoggettate agli accertamenti tecnico-legali di cui sopra. Quanto alle sale dei „Dopolavoro' avverto che, per la visita pre scritta della Commissione di vigilanza, questa sarà ridotta al numero minimo possibile dei suoi componenti, e ciò per evitare soverchia spesa a tali enti. In fine, per le sale dei- pubblici esercizi dove' s'intendano tenere

esclusivamente balli, la visita potrà eseguirsi da una Commissione, composta del Podestà, dell'Ufficiale Sanitario e del Comandante dei vigili al fuoco, ai sensi del l'ultimo 'comma dell'articolo 157 del regolamento di P S. ed il relativo verbale si trasmetterà a quèst'uffìcio, a corredo dèlie istanze dei 1 titolari dei pubblici esercizi. V Gradirò assicurazione. , Il Questore: Amedeo Magaldi

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 6 von 11
Datum: 15.04.1927
Umfang: 11
sopra dovrà essere tra smessa a questa Prefettura anqhe per tutti i casi di malattie infettive che si fossero manifestati nel ri spettivo comune dal 1° gennaio c. a. al giorno del ri cevimento della presente. Il Prefetto : UMBERTO RICCI. R. PREFETTURA DI BOLZANO. N. 6032 Bolzano, 2 aprile 1927 (a. V.) Oggetto : Impiego nell'uomo di sieri, vaccini e affini non prodotti a scopo di ven- , dita c produzione di autovaccini. Ai sigg. Ufficiali sanitari e Direttori dei pubblici Ospedali. Con il R. D. Legge

il Mini stero dell'Interno ha ritenuto opportuno disciplinare detto impiego sperimentale. Ritiensi quindi opportuno richiamare l'attenzione delle SS. LL. sul contenuto delle disposizioni emanate. 1) I prodotti in paròla non possono essere usati chè in pubblici istituti a carattere ospedaliero o in pubblici ambulatori autorizzati dal Prefetto e sotto la responsabilità del dirigente l'istituto che ha pure l'obbligo di annunziare l'uso di tali prodotti al Capo dell'ente dal quale dipende, di tenere

registrati in ap posito protocollo gli impieghi con le sostanze in e- same. 2) Che invece quando si tratti di impiego di tali prodotti in persone accedenti a pubblici istituti o am bulatori, la notificazione dell'impiego del prodotto deve, con le opportune indicazioni circa gli individui trattati, essere estesa anche all'Ufficiale Sanitario co munale e da questi al medico provinciale. 3) Per quanto riguarda la preparazione degli auto vaccini essa può effettuarsi solo presso istituti o la boratori che

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Seite 5 von 8
Datum: 16.07.1928
Umfang: 8
le SS. LL., in special modo i sigg. Po destà delle plaghe di allevamento del cavallo Aveli gnese (Circondari di Merano e Bolzano, mandamen to di Marebbe) di dare subito la più ampia pubblici tà alla comunicazione suriportata, non solo con pub- plicazione all'albo comunale, ma anche con la pub blica stampa e con informazioni dirette agli alleva tori per mezzo dei Veterinari municipali, degli Enti agrari e degli Agenti comunali. Sii quanto le SS. LL. avranno disposto si attende sollecito ragguaglio. Il Prefetto

: Umberto Ricci Pubblica Sicurezza. ' REGIA QUESTURA DI BOLZANO Raccolte di fondi mediante sottoscrizioni, contributi, sussidi di Enti pubblici ecc. v /Circolane 9 giugno 1928 (VI), n. 8085 Div. III P. S. Ai sigg. Podestà della Provincia Per. opportuna intelligenza comunico alla S. V. la seguente circolare 26 maggio 1928, n. 100/3/2/6, del Ministero dell'Interno: „L'articolo 157 della legge di pubblica sicurezza (T. U. 6 novembre 1926, n. 1848) .'dispone, che senza licenza dell'autorità di pubblica

l'invio degli atti al l'Autorità giudiziaria, nell'eventualità di sospetto di frode o di altri reati. Qualora, poi, la raccolta di fondi per un qual siasi fine sia fatta mediante richiesta di contributi o sussidi ad Enti pubblici, senza che la richiesta stessa trovi il suo titolo o fondamento in ima particolare disposizione di legge o di contratto, gli Enti pubblici non potranno concedere alcun contributo ö sussidio senza l'esplicita condizione di un formale, rendiconto ,al Prefetto, nei sensi

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 4 von 6
Datum: 01.12.1928
Umfang: 6
cauzione a parte. Il Prefetto : G. B. Marziali R. PREFETTURA DELLA PROV. DI BOLZANO Tassa per occupazione spazi pubblici l/«> Circolare 14 novembre 1928 (VII),. n|&732ff- r \' $ Ai Sigg. Podestà. V . fu V v Sìgg , Risulta al Ministero dell'Economiia Nazionale che alcune Amministrazioni comunali sogliono esigere canoni talvolta rilevanti, a titolo di tassa per occupa zione di spazi pubblici, per le fermate che gli auto bus, adibiti sulle linee automobilistiche regolarmen te concesse od autorizzate, sono

costretti a fare nel territorio dei Comuni che attraversano. Con l'esazione di tale lassa non solo non si ter rebbe nel dovuto conto, da parte dei Comuni, il fat to che i servizi pubblici automobilistici, anche quan do non sussidiati dallo Stato, soddisfano ad esigenze del pubblico interesse e costituiscono un sensibile be neficio per le zone attraversate, che in genere sono prive di altre linee di trasporto, ma la tassa stessa non sarebbe in armonia con le istruzioni ministeriali sulle corrispondenti

disposizioni contenute nella leg ge comunale e provinciale. Infatti'la' Circolare 30 maggio 1886 del cessato Ministero di Agricoltura, Industria e Commèrcio ri levava, trattando della materia della tassa per l'oc cupazione di spazi e di aree pubbliche, che „non tut ti gli usi del suolo e dello spazio pubblico sono tas sabili', ed alla letter b), n. 8, è esplicitamente det to che la tassa per l'occupazione di spazi pubblici non può colpire le vetture puibbliche o private che sostano sulle vie o piazze

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Seite 3 von 6
Datum: 16.06.1929
Umfang: 6
zione operaia, -^rego le SS. LL. di voler farmi cono scere il numero presunto o accertato dei disoccupati per la futura stagione nel rispettivo comune. II Prefetto : G. B. Marziali » V. R. PREFETTURA DELLA PROV. DI BOLZANO / A $ maggio u. s., n. „Come è noto, 1 gno 1928, n. 1399. dispone che le affissioni per pub- \ V „Come è noto, l'articolo 27 del R. Decreto 14 giu-Wiv £ W ii i» al! Jl u 'y 0 X#Y- Applicazione del R. D. 14 giugno 1928, n. 1399 - Af- y** / fissioni per pubblici spettacoli

, .la durata di un'affissione per pubblici spettacoli ecceda, eccezio nalmente, il periodo normale di uno a tre giorni e raggiunga i sette o i dieci o i quindici e via dicendo, è evidente che bisogna applicare la tariffa normale limite, stabilita Inel precedente articolo! 25, poiché contrasterebbe con la chiara precisa manifesta inten zione del legislatore, intesa a favorix-e le affissioni per pubblici spettacoli, il voler sottoporre le affissioni stesse ad un onere più grave di quello stabilito por tutte

le altre, calcolando la tariffa dovuta sulla base del numero dei giorni moltiplicato per il canone gior naliero ridotto, senza tener conto delle cifre-limiti stabilite, in via normale, nel ricordato articolo 25» Èd, invero, uno „sconto', quale è quello concesso al le affissioni per pubblici spettacoli, in conformità al la esplicita dichiarazione del primo .comma dell'ar ticolo 27, non si può mai risolvere in un,aggravio. Le eventuali contrarie disposizioni di regolamen ti locali debono, pertanto

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Seite 5 von 8
Datum: 01.05.1940
Umfang: 8
tutti gli impieghi e tutti i lavori, co munque prestati, sia alla dipendenza dello Stato, degli Enti parastatali, degli Enti ausiliari e degli altri Enti pubblici in genere, sia alla dipen denza alle superiori finalità di ordine morale, politico e sociale, che r hanno ispirata. Le Amministrazioni pubbliche e le Organizzazioni sindacali si varranno della necessaria collaborazione dell Unione Fascista fra le Famiglie numerose'. p. Il Prefetto ALES

legge, beneficiano i capi di famiglia numerosa, riguardano principalmente: a) l'elevazione a 39 anni dei limiti massimi di età per l'ammis sione ai pubblici concorsi; b) la riserva di un posto su ogni 10 messi a concorso nelle pubbliche amministrazioni, in analogia alle norme vigenti sulla assun zione obbligatoria degli invalidi di guerra; c) il collocamento di capi di famiglia numerosa subito dopo gli insigniti di croce di guerra e coloro che sono in possesso del brevetto di partecipazione alla

Marcia su Roma iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai fini dell'ordine di precedenza dei titoli preferenziali nei pubblici concorsi ; d) la valutazione della qualità di capo di famiglia numerosa, non soltanto come titolo di preferenza, ma anche come titolo di merito, ai fini della carriera del personale delle pubbliche Amministrazioni ; e) la determinazione di analoghi benefici negli impieghi e nei lavori alle dipendenze dei privati. La cennata legge concerne

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