dono per le sanzioni disciplinari disposto con il decreto legislativo 24 giugno 1946, n. 10. ' ~ 3) E' noto che le amministrazioni hanno l'obbligo di perseguire disci plinarmente l'impiegato che sia stato sottoposto a procedimento penale, tutte le volte che i fatti imputati in sede penale costituiscano contemporaneamente, come in generale avviene, infrazioni discipiinari; il procedimento disciplinare resia sc-speso fino alla conclusione di quello penale, ad analoga sospensione si fa luogo per
i procedimenti disciplinari istituiti prima dell'inìzio del giu dizio penale (art. 3 Codice di Procedura Penale). Esaurito il procedimento penale, e necessario riprendere o iniziare quello disciplinare. Ciò costituisce una logica conseguenza del diverso fondamento della re sponsabilità penale e della responsabilità disciplinare. A prescindere, infatti, dalle suaccennate condanne penali che comportino l'automatica destituzione dall'impiego, esclusa qualsiasi procedura disciplinare, il giudizio penale vin cola
i'autorità amministrativa, unicamente per quanto riguarda la sussistenza del fatto imputato e l'accertamento che l'impiegato vi abbia preso parte (art. 63, secondo comma) R.D.L. dicembre 1923, n. 2960). All'infuori di detti limiti, il procedimento disciplinare è del tutto indi pendente dal giudizio penale. L'amnistia, estinguendo il reato, non può in fluire sulla valutazione disciplinare del fatto. Pertanto, nei confronti degli impiegati che abbiano beneficiato dell'amni stia, dovrà essere disposta
immediatamente la prosecuzione del giudizio di sciplinare o d'epurazione a suo tempo sospeso in pendenza del procedimento penale Se i! procedimento disciplinare non sia stato già iniziato e semprechè non preesista un giudizio di epurazione per i medesimi fatti perseguiti in sede penale, le Amministrazioni provvederanno subito ad istituire detto procedi mento, facendo luogo alla contestazione degli addebiti nei modi di legge. Naturalmente, la possibilità di istituire il giudizio di epurazione, anziché quello
già a suò tempo provveduto nei sensi suindicati. In tal caso, il provvedimento di sospensione continua a produrre i suoi effetti, ai fini del procedimento disciplinare,, che sia senza indugio iniziato o proseguito, nonostante che il giudizio penale si sia estinto in dipendenza dell'amnistia. Può darsi, però, che in qualche caso le. Amministrazioni abbiano omesso