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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 4 von 16
Datum: 11.10.1946
Umfang: 16
dono per le sanzioni disciplinari disposto con il decreto legislativo 24 giugno 1946, n. 10. ' ~ 3) E' noto che le amministrazioni hanno l'obbligo di perseguire disci plinarmente l'impiegato che sia stato sottoposto a procedimento penale, tutte le volte che i fatti imputati in sede penale costituiscano contemporaneamente, come in generale avviene, infrazioni discipiinari; il procedimento disciplinare resia sc-speso fino alla conclusione di quello penale, ad analoga sospensione si fa luogo per

i procedimenti disciplinari istituiti prima dell'inìzio del giu dizio penale (art. 3 Codice di Procedura Penale). Esaurito il procedimento penale, e necessario riprendere o iniziare quello disciplinare. Ciò costituisce una logica conseguenza del diverso fondamento della re sponsabilità penale e della responsabilità disciplinare. A prescindere, infatti, dalle suaccennate condanne penali che comportino l'automatica destituzione dall'impiego, esclusa qualsiasi procedura disciplinare, il giudizio penale vin cola

i'autorità amministrativa, unicamente per quanto riguarda la sussistenza del fatto imputato e l'accertamento che l'impiegato vi abbia preso parte (art. 63, secondo comma) R.D.L. dicembre 1923, n. 2960). All'infuori di detti limiti, il procedimento disciplinare è del tutto indi pendente dal giudizio penale. L'amnistia, estinguendo il reato, non può in fluire sulla valutazione disciplinare del fatto. Pertanto, nei confronti degli impiegati che abbiano beneficiato dell'amni stia, dovrà essere disposta

immediatamente la prosecuzione del giudizio di sciplinare o d'epurazione a suo tempo sospeso in pendenza del procedimento penale Se i! procedimento disciplinare non sia stato già iniziato e semprechè non preesista un giudizio di epurazione per i medesimi fatti perseguiti in sede penale, le Amministrazioni provvederanno subito ad istituire detto procedi mento, facendo luogo alla contestazione degli addebiti nei modi di legge. Naturalmente, la possibilità di istituire il giudizio di epurazione, anziché quello

già a suò tempo provveduto nei sensi suindicati. In tal caso, il provvedimento di sospensione continua a produrre i suoi effetti, ai fini del procedimento disciplinare,, che sia senza indugio iniziato o proseguito, nonostante che il giudizio penale si sia estinto in dipendenza dell'amnistia. Può darsi, però, che in qualche caso le. Amministrazioni abbiano omesso

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 13 von 20
Datum: 31.12.1939
Umfang: 20
Codice penaie. per l'esercito, possono, altresì 'cost.tuirsi tri- tbunaQi straordinari. Nei procedimenti pei delitti* preveduti ■d'alia presente legge si làppKcaind le nor- mie dei Godice penale per l'eseorito sul- Jia procedura ipen alte in teimpo di' guerra; •Tratte le facoltà spettanti',, ai termini del detto Codice, M comandante in : capo; sonò conferite >ail Monastero delia .Gùeinra; - -Le sentenze dei-tribunale ■ speciale mon sono suscettibili di ricorso, :nè. di alciiri altro mezzo

di impugnativa, salva ila, re visione. - . 1 procedimenti pei 'delitti- preveduti daMa presente legge, in corso ai igiormo- ■dellia sua attuazioine, sono devoluti, -neiio- stato in- cui si trovammo, aäla cognazione- del tribunale speciale,, di' eui alla prima, parte dell presente articolo. - , 1 Art. 8. :— iNulla è innovato oirca le; fa- •colia eonf er^fce^ al 1 Governo con ila: legge -24:'idi<pepi-bTie-.4'9^ di.'.2à6,. -,La presente .legge;, 'entra■ ;in vigore! il igiorjio P deìll'a sua ..puiblbMicazi

&ne . ; nèlla= Gazzeüta üf Sciale dell- Regn o, e cèssa di aver-,' vigore dopo ; cinque anni da tale- data, s'aiva l'esecuzione ; di .condamie già. pronuiniciate.. . - . . Éntro io; stesso ^periodo di. tempo,, ii Governo dei Re /ha. facoltà di eiuariOTe- le norme «per iF attuazione della presènter legge,- e per il-suo jooordinamentip ■coi Codice .penale, 'Col Codice di procedura '.penale, .iool Codice ,penafìe .per ^esercito e icon l e altre: leggi;. \ Ordiniamo eine- la. presente:,' muuita ideì s'gilio

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 3 von 6
Datum: 01.11.1928
Umfang: 6
. Tali richieste si sono recentemente intensificate in -occasione della formazione delle liste elettorali. In proposito, il.Ministero suddetto osserva, che il Casellario Centrale non ha più nessuna competenza -al riguardo, giacché, a termine dell'art. 6, cap. del R. D. 13 agosto 1902, k n. 107, modificato con l'art. 618 Cap. del codice di p. p. la competenza a rilasciare i- certilìcati di cui sopfJT è stata attribuita,, con effetto ■dal 1° gennaio 1906, al Casellario giudiziario presso il Tribunale

di Roma. Pertanto, le richieste relative debbono essere in dirizzate direttamente al Cancelliere Capo del detto Tribunale, e norma dell'art. 13 del R. D. 19 ottóbre 1922, n. 1366, e non al Casellario centrale e generale presso il Ministero della Giustizia, istituito con la Legge 25 marzo 1905, <n. 77, il quale ha scopi del tut to diversi. . Al riguardo, è stata inserita analoga disposizione nell'articolo 12, comma 1°, del T. U. della legge elet torale, approvato con R. D. 2 settembre 1928, n. 1993

dell'Autorità co munale -competente a rilevare la trasgressione. La chiusura deve essere naturalmente preceduta dall'ordine regolarmente notificato. Ove il commer ciante intimato non ottèmperi poi a tale ordine, o co munque riapra l'esercizio già chiuso può essere de nuncialo in base all'art. 434 dèi Codice Penale per aver trasgredito ad -un ordine legalmente 'impartito -dall'Autorità. . Il Prefetto : G. B. Marziali Vendita dell'uva Circolare del 8 ottobre 1928 (VI), n. 24135 Div. III. Ai Sigg. Podestà

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 21 von 44
Datum: 01.08.1942
Umfang: 44
CONDANNA PER DECRETO PENALE E CONSEGUENTI ATTI ESECUTIVI In relazione a quanto venne disposto al n. 3 della suddetta circo lare n. 1696-1889 circa la riscossione delle spese di giustizia e delle am mende dovute in forza di giudicato è sorto il dubbio se nel caso fre quente di condanna per decreto penale divenuto definitivo per mancata opposizione in termini, necessiti che l'Amministrazione Provinciale o Co munale si premunisca della nota delle spese resa esecutiva per poter procedere agli atti

di riscossione. Al riguardo occorre innanzi tutto premettere che, quando vi è condanna pronunciata in dibattimento, la nota delle spese è un atto indi spensabile, dato che in tal caso il titolo porta la condanna generica delle spese processuali e manca della relativa liquidazione, la quale, appunto, è fatta con la parcella resa esecutiva. Quando invece la condanna è per decreto penale, divenuto de finitivo in seguito a mancata opposizione, la nota delle spese non ha ragione di esistere w perchè il titolo

contiene già in sè la liquidazione delle spense stesse, consistenti, in genere nella tassa di decreto di L. 3 per ogni imputato. Le cancellerie giudiziarie, infatti, nella materia 4 di propria compe tenza, non eseguono gli atti di coazione in base alla parcella resa esecu tiva, che nel caso manca, bensì esclusivamente in virtù del decreto penale precettato e divenuto esecutivo. Ora nel caso in cui siano le Amnìnistrazioni Comunali o Pro- \ vinciali a procedere all'esecuzione forzata, il sistemi non può

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 22 von 44
Datum: 01.08.1942
Umfang: 44
cupero delle spese di giustizia ina anche nell'interesse dell'Amministra zione provinciale o comunale per il ricupero della multa o ammenda ad essa devoluta. E poiché la tariffa penale, approvata con R. Decreto 23 febbraio 1865 n. 2701 non affidatolo alle Cancellerìe la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese processuali, ma anche ad altri Uffici, come quelli del Registro, quando la particolare natura del credito lo richiede, nulla vieta che, divenuto definitivo il decreto per difetto

di opposizione, la prosecuzione degli atti sia espletata nell'interesse proprio come nell'interes se dell'Erario e dei terzi, dall'Amministrazione comunale o prov. la inte ressata, la quale perciò, è surrogata per legge alla Cancelleria con diritto, quindi, di ricevere gli atti del procedimento per l'occorente esecuzione, che in tal caso è appunto il solo precetto originale notificato al condan nato con la copia del decreto penale. Ritiene pertanto, questo Ministero anche su conforme avviso espresso

dall'Avvocato Generale dello Stato e dal Ministero di Grazia e Giustizia, che il precetto notificato insieme al decreto penale conservi piena effica cia giuridica ai fini dell'esecuzione forzata anche se espletata da una Am ministrazione Prov. o Comunale, e che, quindi, contrariamente a quanto avviene nel caso di condanna per sentenza, non ha piü ragione di essere la parcella delle spese come titolo esecutivo a sè stante. Tale parcella, del resto, da una parte sarebbe inutile per il debitore, avendo già

avuta con la notifiica del precetto e del decreto penale cono scenza delle spese dovute, e dall'altro aumenterebbe le spese stesse con scapito sia del debitore che degli Enti ausiliari, tenuti ai sensi delle vigenti norme, ad anticipare le spese di giustizia comprese quelle per il rilascio in forma esecutiva del provvedimento di condanna. Il Prefetto. FROGGIO

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 2 von 16
Datum: 11.10.1946
Umfang: 16
state impartite dispo sizioni circa il trattamento dei pubblici dipendenti che hanno beneficiato del l'amnistia: concessa con il Decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 4. A scioglimento della riserva fatta nella citata circolare, si forniscono ora - ulteriori precisazioni al riguardo. La posizione di detti dipendenti va definita in base ai principi che rego lano i rapporti tra il procedimento penale e quello disciplinare o d'epura zione Conviene all'uopo distinguere le diverse ipotesi che

al riguardo pos sono configurarsi. 1) In alcuni casi, la condanna penale comporta l'automatica destituzione dall'impiego, essendo esclusa qualsiasi procedura disciplinare. Ciò avviene per taluni determinati delitti, nonché per ogni condanna che rechi la pena- accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza spe ciale dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 66 R. D. 30 dicembre 1933 n. 2960). E' evidente che in tali casi, essendo cessato il rapporto di impiego, l'am nistia che

intervenga dopo la condanna divenuta definitiva (amnistia impro pria) non opera alcun effetto di ordine giuridico-amministrativo, anche se il provvedimento formale che dia atto all'avvenuta risoluzione del rapporto non sia stato ancora emanato. 2) Parimenti, l'amnistia non influisce in verun modo sui provvedimenti disciplinari o d'epurazione già divenuti definitivi, i quali siano stati inflitti per i medesimi fatti da cui ebbe origine il giudizio penale. Tali provvedimenti restano, quindi, fermi salvo

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