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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 4 von 4
Datum: 01.08.1938
Umfang: 4
, in genere, contenere quante legalizzazioni sono necessarie, ma soltanto le prime due vanno obbligatoriamente sog gette alla tassa, mediante applicazione di marca amministrativa di L. 5. f) la legalizzazione del Prefetto, del Presidente del Tribunale, del Cancelliere del Tribunale, del Rettore di R. Università o del Capo di Istituto di Studi Superiori, ha efficacia in tutto il Regno. g) alla firma del Presidente del Tribunale o del Cancelliere de legato dal Presidente stesso è equiparata quella del

legalizzati dal Podestà soltanto se deve farsene uso fuori del Comune dì loro, residenza. c) gli atti rilasciati dal Podestà e anche le legalizzazioni del me desimo debbono a loro volta essere legalizzati dal Prefetto se deve farsene uso fuori della Provincia. d) gli atti rilasciati dalle autorità giudiziarie o dai notali, che si presentino rispettivamente nella giurisdizione territoriale o nella circo scrizione del funzionario giudiziario o del notaio, non vanno legalizzati. e) gli atti possono

Pretore, sugli atti e certificati di Stato Civile e su altri documenti, sempre che essi siano firmati o rilasciati nella propria giurisdizione. h) la firma del Governatore di Roma, come Capo dell'Ammini strazione Comunale, vale per tutto il Regno senza bisogno di legaliz zazione; mentre la firma dello stesso Governatore, quale ufficiale dello Stato Civile, è soggetta alle norme generali che regolano la legalizza zione delle firme apposte sugli atti dello Stato Civile. Si pregano le VV. SS. di favorire

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 3 von 6
Datum: 01.11.1928
Umfang: 6
di Roma. Pertanto, le richieste relative debbono essere in dirizzate direttamente al Cancelliere Capo del detto Tribunale, e norma dell'art. 13 del R. D. 19 ottóbre 1922, n. 1366, e non al Casellario centrale e generale presso il Ministero della Giustizia, istituito con la Legge 25 marzo 1905, <n. 77, il quale ha scopi del tut to diversi. . Al riguardo, è stata inserita analoga disposizione nell'articolo 12, comma 1°, del T. U. della legge elet torale, approvato con R. D. 2 settembre 1928, n. 1993

. Tali richieste si sono recentemente intensificate in -occasione della formazione delle liste elettorali. In proposito, il.Ministero suddetto osserva, che il Casellario Centrale non ha più nessuna competenza -al riguardo, giacché, a termine dell'art. 6, cap. del R. D. 13 agosto 1902, k n. 107, modificato con l'art. 618 Cap. del codice di p. p. la competenza a rilasciare i- certilìcati di cui sopfJT è stata attribuita,, con effetto ■dal 1° gennaio 1906, al Casellario giudiziario presso il Tribunale

Comunicazioni varie 3L PREFETTURA DELLA PROV, DI BOLZANO «Certificati penali relativi a cittadini italiani nati al l'estero. Circolare del 13 ottobre 1928 (VI), n. 6557 Gab. Ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia. Il Ministero della Giustizia ha rilevato che per vengono continuamente al Casellario Centrale, da parte non soltanto dei Podestà, ma anche di Uffici governativi, comprese le Questure, richieste di certi ficati penali al nóme di cittadini italiani nati all'e- •.slero

. Ad evitare gli inconvenienti cui dà luogo l'errore d'indirizzo, sia per la notevole perdita di tempo, sia per il maggior lavoro cui sono costretti .gli uffici del Casellario centrale per l'inoltro delle richieste a de stinazione, richiamo la speciale attenzione delle SS. LL. sulle,disposizioni su riferite, non soltanto per le richieste dei suddetti certificati ai fini elettorali, ma per tutte in genere le richieste relative a rilascio di certificali penali di cittadini italiani nati all'estero. Sarà

gradito un cenno di ricevuta e di assicura zione.' Il Prefetto : G. B. Marziali Economia nazionale Ti. PREFETTURA DELLA PROV. DI BOLZANO R. PREFETTURA DELLA PROV. DI BOLZANO Commercianti non provvisti di licenza Circolare del 10 agosto 1928 (VI), n. 25137 Signori Podestà della Provincia È stato segnalato al Ministero dell'Economia Na zionale che talvolta le Autorità comunali restano in dubbio sulle sanzioni da adottarsi a carico di coloro -che non abbiano provveduto a richiedere la licenza commerciale

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 16 von 20
Datum: 31.12.1939
Umfang: 20
- ìamento' per la sua 'conversibne 'in; leg ge, ed di Ministro propoinentè è autoriz zato alla presentazione dèi relativo'' -di segno ; di legge. ' ' Ordiniamo chè iö presiente 'deicreto, mu nito.-del 'sigillo dello Stato, is ; 'a inserto nella raccolta 'ufficiale delle leggi' e dei decreti del Regno id*Ita:lra, mandando a chiunque spetti di osservaro e d'i farlo osservare.' Dato a Roma, scldì 5 -dicemibre 192.6. VH^ÓRIp EMANUELE Mussolini - Belliizz REGIA PREFETTURA jmFÄÄik PROVINCIA DI TRENTO ^52231

III. B J .Trento, 21 dicembre. 1926 OGGETTO: S 'V, Vendita al minutò delle farine ;e ; del semolino e fabbricazione di pasta ^fresca . . r ' \- r Ali Siggìy. Gommissàfi Prefettizi e Po- destà.dèi Comuni della Provincia di Trento . / - . e per -con'oscenza Al Sig. Questore di Trento Al Comandò Legióne Territoriale RH. CC. -. Trento ' . ' ..- -Al Comandò Legione M. V: ' S. N. Trento ■ • •• ■. Al Comando Legione Territoriale R. Guardia di Findìizd - Trento 4 ' Al Direttore•: del Laboratorio 'di Statò

, per i'esdme delle: sostanze alim&ntdri Trento, Via Verruca N. 1. : - j ........ . . , ^ In relazione ia richiesta -di interessati per: otte.nere. l'autori'zza'zi'one ^alla veirid'i- ta al minuto ; delle f arine 'Macchie d^stì 1 - ; natel per: la-paniflcàziònei e del-remoli-

acati, saranno de termi-nate nel r-eigola- .mento di cui all'art. 39. ■ ^ ^ «iLe disposizioni dè!H'art: -9 del R. de- : , ci-eto - legge 16 maggio 1926, jf. 853, so-] ;jìó applicabili, per ile 'operazioni 'da que-' -sta. legge •contemplate anche^ai Sindacati] ,.d; assimrazitone mutua. . : . _ ; «Art. : 20. — I Sindacati idi ; assi-cura-. ;zione mutua possono, per ila migliore äp-; spii'Gazione della legge, ^riunirsi in min. con- -.sòrzio,-;i. fini e l'ordinamento. del quale' -sai-anno staib

statuti i<è 'Casse priv-ate idi .assicurazione per ,glji - jjntò^^^'ràivoa^,; .«>. le -persone .od en4£ : '. che ,ie/-costituiicòno devono provvedere ^aafcr'^^ci^zl-tìtìfe '.stessa a norma idei pr4- 'sente'- ; d«'Orétó. . . j [ Dàl giarn^' ''della pubblicaz* o ne -del préi- '.^éntW.>dfe^eto è vietato alle-Società o. 'jd'§m^agn3e Idi aissaimere contratti di. aèj- sifeurazjOne pfer .gli iinif '0 'rtuni sul lavoro, ; di -cui :aiiìà 'legge (testò uniico) 31 igenoa-'ò 190%, n. 51, >e d'i rinnovare alla

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 16 von 19
Datum: 21.12.1939
Umfang: 19
ECONOMIA NAZIONALE . - REGIA PREFETTURA DELLA'PIROVIN€TA DI TRENTO N. 48835 Div. IIl-B Trento, 29 novembre 1926 OGGETTO: - Limitazione nel numero dei negozi ' al dettaglio Ai Sic/c/. Sottoprefetti de Ilei Provincia Ai Sic/ff. Commissari Prefettizi Ai Siffff. Podestà del I. Circondario ;■ S. !E. il Ministro dell'Economia Nazió- nal'e lia ridilaimiU la particolare atten zioni e • ©lillà ' posizione che, (li fronte al- 8'a:ssiSaniteproblema del caro-vita, 'ha as sunto :T commercio di dettaglio

di promuovere mia azione diretta a realiz zare gli 'intenti della .-presente circolare. Attendo un cenno di ricevuta 'e di as sicurazione. •p. il Prefetto: Palomba • ^ .REGIA PREFETTURA DELLA VENEZIA TRIDENTINA X. 48(i0(j Div. IH/b ' Trento, 30 novembre 1920 OGGETTO: Ispettorato dell'Industria e del La voro - Circolò di Padova Ai: Sigg. Sottoprcfetli della Provincia Al: Sicj. Questore - Trento Ai: Sigg. Commissari Prefettizi e Pode stà del I. Circondario Alle Carne ré (ti Commèrcio e d'Indù- fdria

- Rovereto e Bolzano A l Sicj. Ingegnere Cdpo del distretto Mi nerario - Trento Al Sic/. Ingegnere Capo del Genio Civi le - Trento AiyComandi Legione M. V. S. N. - Tren- ■to e Bolzdiìo i Al Comando Legione Territoriale dei OC. RR. - Trento S'informano ile SS. iLL. che iin esecuzio ne di disposiziouii- dell'on. Ministero <M-' l'Economia N'azionale, è stato costituito* il Circolo d'eil'l'ispettorato deliTndufstriia: e del Lavoro per il Veneto e il Trentino. Tale circolo, che ha giurisdizione sul

, il cui ordinamento non :si <è ancora-ristabilito in quella deifm.itivia sisteniaizioix 1 .'''c-he negli anni che precedettero la' guerra, ave va fatto <di esso uno-.slnumento così perfetto ■da dare a!ll' , Itailia ii primato del miglior prezzo. U.no fiel più •gravi!-iwcon-v-caiienti, | . che si è ve:n'iito lo'rniàai'do 'fiuira.nte 8'a guer ra e che pe.rm.aine iluit'tavia, per 'la diffusa .convinzione .dei grandi -utili .provenienti :<1 all 'commdrcio aldettaglio, è l'ecceissivo -fivume.ro dei negozi

le Provincie di- Belluno, Padova, ;Roviigo, Trento, Treviso, Venezia, Verona e Vi cenza, ha la sede in Padova, Piazza Ca vour N. 10. Nel darne coniunic'azio'iie afe SS. LL.. pregojdi dare l'è relative disposizioni per chè l'eventuale corrispondenza, che pri ma era indirizzata ali circolo di Brescia, sia d'ora innanzi inviata al Circolo di Padova. • p. ii'1 Prefetto: Palomba■

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 17 von 20
Datum: 31.12.1939
Umfang: 20
: ^ j 3).oÌci con farina di frumento Aytiitti i Sigcf. Gommìssdi'i Prefettizi ei| - . Podestà dei Comuni, della Provincia i.di Trento ; - e 'per conoscenza ' • Al Sig. Questore di Trento Al Comaiulo Legione Territoriale Rea-, li Carabinieri - Al Comando Legione M. V. S. N. - Trento ■ Al Comando Legione Territoriale R. ' Guardia di Finanza - ' Al Sig. Medico provinciale - Al Sig. Direttóre del Laboratorio di Stato per l'esame delle sóstdnzè ali mentàri - Trerìto, Vid. Verruca N. 1 MIN,. DBLL'Ì EGONOMIA

mo, proven^entii dai, {ßrumemto,; l'on. -'Mifi <m tser o.d&LI'Econ omia Nazioiiaile, 'Coin 'Cir-- ^còlare 1 >c. i m.< n. 451 !ha comunicato che ■le tassative restriziÒDi -iimposté 'Col : R. .3). 'legge- 13 'agostou1926^. <n.~ 144-8, :no>n- '0011-: mentono alcuna derogai cper:ia vendita ad minuto della tfarma per r.'pastificazìòin'e, e ;dei. semolino; e • che fle» disposizióni del-' »l'art.. 5 del R. D; l'eggè si riferiscono e- schisivà mente ai pastifici veri e propri, e quindi il divieto

^'di impiegare 'fari ih! anca per. la fabbricazione della pasta topesca neìl'é hottegfe- di. rivendita, deve essère ri golosamente lòreér'vSto .Hàii jStòttjo i-i Regnò. ^ ;< invito pertanto le SS. DL., a rèndere no fco,. qu ani o.-'jpr e cede agii interessati, ed '•tfäftä tn risa Vili i-nicarrcàti ! pà^iflfeazione. 1 ; *G¥a T diirò u'n •cenno di' ricevuta e di^ a- denipimeaito.' , . . » . - II Prefetto: Vdccari RÈGIA PÄBEETTüiRA iDBLIJA. PROVINCIA DI TRENTO 54250 IH. B - ~ Trento, 18 dicembre 1926 OGGETTO

NAZIONALE Direzione Generale dell'Agricoltura. < Div.JfTsez; ÌV. N. 53904/111/^ Prot. N.J011- - Posiz. 29 r 7-<b. Roma, l'8 'novembre 1-926 OGGETTO: colorazione di sciroppi, conserve, marmellate e gelatine di frutta A norma del comma b dell'atr. 38 iòe-1 R. D. l'5 .ottoibre 1925, N. 2033, convertito in -)Lègge con' là legge 18 marzo 1926, n. 562y-è vietato la colorazione di sciroppi, ■.conserve, marmellate e gelatane di frut ta 'Con sostanze diverse da quelle del frutto col quale sono preparate. Con

questa disposizione, come 'si evin ce. d'alila dizione di essa, il leigislàtore non ha voluto imipedire qualsiasi colora zione artificiale del suddetti prodotti, •ma ha voluto soltanto 1 mitarìà. ~ D'altro .'Canto, la necessità tecnica 1 de£ :1a. colorazione risulta evidente per i prò- •dotli di .alcuni (frutti.,' le .cui sostanze 00- ilorainti subiscono .— dorante la iavoraf- 'zioine — prof onde mod Acazioni .òhe aie alterano e nie rendono irriconoscibile ìa tinta, !c offerendo al 'prodotto stesso

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 6 von 12
Datum: 01.04.1927
Umfang: 12
, chiede di depositari; la somma di ^nominali Lire (Lire . .'.'.) rappresentate dal certificate) provvisorio di Prestito del Littorio N. attualmente trattenuto a cauta custodia dalla E.. Teso reria di Trento, coinè da quietanza N. . . . . . del (data), quale cauzióne dovuta per l'esercizio del commercio di . . .... . in in ottemperanza al E,. D. 16 dicembre 1926, N. 2174. Chiede anche che gli interessi siano pagati a (loca lità^. (Data e ■firma completa.) Nei' casi in cui il negozio appartenga ad una

) che sarà applicata sulla polizza di deposito che Tilascierà a suo tempo la Intendenza di Finanza). . La domanda dovrà essfere compilata come segue: Alla IR. Intendenza di 'Finanza, Sezione del Tesoro. . .Trento. Il sottoscritto (nome, cognome paternità) domici liato a chiede di depositare per ' conto proprio e con denaro di sua jiroprietà, la somma di nominale Lire (Lire .. V. :) rapprésentàte dal certificato ì provvisorio del prestito del Littorio N del (data), quale cauzione dovuta per

^ '-y — 16 - Torio presso la Seziono di li. Tesoreria Provinciale (Banca d~ Italia) e siano in possesso della relativa quietanza, debbono trasmettere alla Intendènza di Fi nanza (Sezione del Tesoro) la dicliiarazione (domanda) su 'carta bollate da 2. lire debitamente registrata per la costituzione del deposito cauzionale definitivo. La domanda dovrà essere redatta come segue: 11 sottoscrìtto ........ (nome e cognome e pater nità) domiciliato . . per cónto proprio e con denaro di sù'à proprietà

ditta o ad lina Soeislà, le parole „per conto proprio o, di sua proprietà' saranno sostituite dalle altre „per cónto e di proprietà della 'Ditta A tale domanda dovrà essere unita una marca da . bollo da 3.— Lire (tre) qualunque sia l'importo del de posito, da applicarsi sulla polizza che rilàscierà a suo tempo la Intendenza eli Finanza. b) I commercianti che non abbiano ancora deposi tato i certificati del Prestito der Littorio alla Sezione di-R. Tesoreria Provinciale (Banca d'Italia), déBbono

.spedire alla Intendenza di Finanza (Sezione del Te soro): La dichiarazione di deposito: il certificato del Prestito del Littorio: le seguenti ma rché da bollò: 1. una. marca di Lire Ò.50 o da Lire 2.—, secondo che il deposito sia interiore o superiore alle 'Lire 1000. da servire per la ricevuta che rilàscierà la Sezione di 'R. -Tesoreria Provinciale (Banca d'Italia') alla quale rintendenza trasmétterà i certificati dèi Prestito del Littorio; •2. una da 3.—Lire (qualunque sia l'importo del de posito

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 5 von 6
Datum: 16.07.1929
Umfang: 6
di Finanza di Trento. Quando invece la cauzione originale fu iscritta presso la locale In tendenza di Finanza è a questa che debbono indiriz zarsi le cauzioni integrative. Infine si reputa opportuno consigliare che, allor quando il deposito originale fu costituito in titoli del consolidato 5% del Littorio, anche quello integrativo sia versato con titoli di tale specie. Il Prefetto: G. B. Marziali é

stituiscono una categoria di esercenti privilegiati in quantochè'a minori rischi, spese e tasse di esercizio, raggiungono utili a volte rilevanti in concorrenza del commercio stabile. V. Vigilanza. Già nelle precedenti circolari si accennava all'au silio che, in materia di prezzo fisso, le Federazioni provinciali fasciste dei commercianti dovranno, col loro controllo, portare all'opera delle Autorità. È be ne qui chiarire che la vigilanza delle Federazioni de ve avere più Che altro lo, scopo

preferibilmente affidato ad agenti a cui non manchi latto e buon senso al fine di accertare che non si tratti di infrazioni dovute .a circostanze accidentali (come, ad esempio, la caduta di un cartellino), nelle quali sia assolutamente fuori causa la buona fede del commerciante, ovvero che il fatto lesivo della legge sia imputabile al commerciante e non al pro duttore. , i . , , jj : VI. Penalità e cauzioni. Poiché è stalo fatto presente al detto Ministero che le denuncie per violazioni alle norme sui prezzi

vengono fatte in base ad articoli di legge non appro priati e persino in base all'articolo 16 del Testo Uni co delle leggi di p.ubblica sicurezza, così che ne ri sulta una disparità di trattamento la quale fa si che, per la stessa contravvenzione, in alcuni Comuni, il contravventore soggiacia a sanzioni soltanto pecu niarie o amministrative mentre in altri vada incontro anche alla privazione della libertà personale, si ri tiene opportuno ricapitolare qui appresso quali sono in materia di prezzi

, i fatti contravvenzionali e le re lative sanzioni. Premesso che le violazioni in materia di prezzi non sono perseguibili in base al generico art. 16 del Testo Unico delle leggi di P. S. 6 novembre 1926, n. 1848, perchè particolarmente contemplate altrove, i fatti contravvenzionali, in questo campo, possono dunque riportarsi ai tre casi seguenti: 1. Inosservanza del, prezzo fisso. Sono applicabili le penalità di cui all'articolo 5 del R. Decreto-Legge 11 gennaio 1923,- n. 138, (ammenda da Lire

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 5 von 6
Datum: 01.10.1928
Umfang: 6
1928 (VI), n. 22178 dello stallatico dal punto di vista dell'igiene veto- IL PREFETTO DELLA PROVINCIA -DI BOLZANO rinaria; . b) opportunità economica di convogliare le orine e i Veduto il Decreto della Prefettura di Trento . del succhi letamici in appositi pozzetti e di riparare i ^ settembre 1928, n. 45910, che limita il divieto di cumuli del letame dalle eccessive precipitazioni tenere iiiercati e fiere,di fessipedi ai comuni dei man- atmosferiche e dall'essiccamento (copertura, pro- damenti

,riguardo anche alle norme dei Regolamenti Trento; locali d'igiene e dell'obbligo di tenere le concimaie ordì n a : a distanza non minore di 25 m. dalle case di abi- 1 ' Fino a nuova disposizione, il divieto di ammis- tazione e dai depositile dalle condutture dell'acqua sione ai mercati ricorrenti nella provincia di Bolzano potabile, secondo le norme dell'art. 45 del Rego- di fessipedi provenienti dalla provincia di Trento, di lamento per ,l'igiene del lavoro (R. D. 14 aprile sposto con l'Ordinanza del

locale e di una sollecita-attuazione della legge sulle mento per l'igiene del lavoro e con la procedura, ove concimaie. occorra, prevista dall'art. 153 della Legge comunale e Stabilito il programma, il Veterinario municipale, .provinciale, inizierà, nel campo della sua. specifica competenza, la Su quanto le SS. LL. avranno disposto in ottem- sua parte di lavoro, di propaganda e di istruzione dei peranza alla presente e di quanto sarà stato consegui- conduttori di stalle, soggette all'obbligo

della conci- to, si attende, a suo tèmpo, dettagliato ragguaglio, maia razionale; a tal uopo le SS.-LL., sentito il Vete- p. Il Prefetto ; Amìgoni rinario. stesso, indiranno delle riunioni di agricoltori, presiedutè dalle SS. LL., nelle quali, il Veterinario . R. PREFETTURA DELLA PROV. DI BOLZANO svolgerà, in forma piana e facilmente intelliggibile, i . .. -, seguenti punti del tema : Profilassi dell'afta epizootica a) valore dello stallatico per l'agricoltura; pericoli Ordinanza del 14 settembre

di Ala, Condino, Malè, Stenico, Tione e ai tezione arborea, inaffìamento con i succhi letami- comuni di Folgaria, Lavarone e Ora; c j). Veduta l'Ordinanza prefettizia del 14 giugno, 1928, c) cenni pratici per l'economica costruzione o il ri- n - 14664, ,con la quale, fra 1 altro, era stata vietata sanamento delle concimaie già esistenti; l'ammissione ai mercati ricorrenti nella provincia di der cenni sulla ubicazione delle concimaie, con spe- Bolzano, di fessipedi provenienti dalla provincia di ciale

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 6 von 20
Datum: 31.12.1939
Umfang: 20
rbgla äbfetlf'mßia = /della vmeztk ' 3N. 54264 Diy, <I/b :/ ' > Trento, 28 dicembre 1926. OGGETTO: ~ ; ' ; -Crediti ii* coronea. ù. versò per sóne fisiche e giuridiche residenti in Romania ^ . - A tutti i Sigg. CommìssctT'i Prefettìzi e Podestà dei »Comuni, délld. Provin cia di Trento -5 . In seguito a lettera d'el Miiiistero del- ■fl'Eoon 'Oìnra iNa'aòniétl'e 14 ' dicembre 1926, /n. 2^769 'prègasii ä!a S. V. idi. pu&blica're in 'Codesto iComunie il seguente ... : ' . : -■•. -'it.'. avviso

'fì- silcbe, 'giuridiche, società 'commerciali ' è .corpi mòrali idi diritto püibbttico residenti in qutesta Próvin'cia 'e ^ebe in data. dèi 6 aprile 1922. 'avevano ia lörö rie&iäehiza nel territorio dèi Regino d'Italila, ai de-: aiunciiare éntro un Mése alila Prefettura- idi -Trento a doro debiti e 'Cred-ti espressi in -corone austro-ungheresi ed esistenti, prima -del 10 aprile 1919 a -titolo qual siasi', 'verso - persone fìsiche, giuridiche, società commerciali; O: oorpi morali -'di.di ritto pubblico

; Per d'eventuale esecuz: one del prótò- •collo firmato dail'Italia e dàilla (Romania •in sede di Conferenza idi Roma teirea la regolazione .dei debbiti- e 'dei créditi in co iremo autro-ungarichè si rende necessario ili censimento .dei debiti e 'crediti (stillati in corone austro-ungheresi 'esistenti pri ma .dei 10 'aprile 1919 a titollo qualsiasi tra. persone c&si'cbe; giuridiche, società loommepciiaìli o corpi moirali 'di 'diritto tpóiibMveo aventi', la loro residenza al': 6 aprile 1922 'nel

territorio attuale del^ Re gno dfiltallia: da u-na parte e dentro d 'con imi dell territorio idei (Regno 'di Roma nia dall'altra p ar te. >;■ Secondo .fi succitato protocollo il- cen simento deve 'comprendere an'che i cré diti iderivantrd.ai possesso 'di obbiigazib- : ni o .di titoli inan«Kiliiaxi ; cirii€ssfsr'Hia:disfti'- 1>uti^fondiari o 'da «corpi morali; aventi: da loro sede nel territorio straniero, -cioè 'romeno per l'Italia le italiano per da Ro mania. • - S'invitano quindi tutte le persone

aventi la l'oro residenza, in data del 6 aprile 1922, -dentro ,-i confini del territorio del ifcegnio .di Romania.. ■Le .rispettive denunc'e doyrannoindi-. icare: 1) Haigione (ditta) ovvero nome, e (cognome dei- creditore',, residenza delio stesso prima del 3 novembre 1918, resi denza > in data del 6 (aprile 192,2; 2) :; ;Rà- gione (ditta) ovvero nonie e cognome dfel debitóre, residenza dello stesso prima idei 3 novembre 1918, reisidén>zia in diäta. dei 6 aprile 1922; 3) Titolo dièi .'Crédiitì

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 8 von 10
Datum: 16.06.1928
Umfang: 10
di conseguenza in auesta Provincia il movimento del bestiame prove niente dalle dette Province; Veduto l'art. 135 del Regolamento generale sani tario 3 febbraio 1901, n. 45; Ordina: 1. Fino a nuova disposizione, ai mercati di fessi- pedi ricorrenti nella Provincia di Bolzano, non'sono ammessi fessipedi provenienti dalle Province di Tren to e Verona; 2. Fino a nuova disposizione, i fessipedi prove- nienti dalle Province di Trento e Verona e destinati a quella di Bolzano, anche se tradotti per via ordi naria

all'abilitazione generica per tale arte o a quella specifica per massaggiatore o per capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. Alla domanda debbono essere uniti: a) atto di nascita da cui risulti che l'aspirante ab bia compiuto o compia il 21° anno di età entro il 31 dicembre 1928; b) fotografia autenticata dal Podestà del Comune di residenza del candidato; c) documenti comprovanti che il candidato si tro vi nelle condizioni indicate al n. 2; d) certificato penale, di data non anteriore a tre mesi, dal

quale risulti che, fatta eccezione della ipo tesi prevista all'art. I del R. D. L. 27 ottobre 1927, n. 1983, l'aspirante non abbia riportato condanne pas sate in giudicato a pene restrittive della libertà per la durata di oltre tre mesi pei delitti contro il btìon costume, contro ìe persone e contro la proprietà, di cui rinettivamente ai capi 1, 2 e 3 del Titolo VII! 1, 2, 4, 5 e 6 del Titolo IV e 1 e 2 del Titolo X del secondo Libro del Codice Penale, o che, avendone riportate, abbia ottenuto

di cui al presente decreto: a) coloro che .siano in pòàsesso del diplòriia delle scuole convitto per infermiere professionali di cui all'art. 8 del R. Decreto 15 agosto 1927, n. 1832; b) i ciechi di guerra che abbiano superato i corsi per massaggiatore presso la R. Scuola Professionale annessa all'Istituto Nazionale dei Cièchi Adulti di Firenze; c) coloro che abbiano frequentato i corsi per sot- ' tuffìciale infermiere del Regio Esercito, della R. Ma rina e della R. Aeronautica, oppure per infermieri

esarili devono essere indi rizzate a questa Prefettura soltanto per gli odonto tecnici e per gli infermieri in genere e per le specia lità del massaggiatore e del capo bagnino di stabili menti, idroterapici; per le altre specialità le domande devono essere indirizzate alla Prefettura di una delle Provincie sede di esami. Attendo un pronto cenno di assicurazione.- Il Prefetto: Umberto .Ricci R. PREFETTURA DELLA PROV. DI BOLZANO Profilassi dell'afta epizootica Circolare 14 giugno 1928, a. VI, n. 14664

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 4 von 6
Datum: 01.12.1928
Umfang: 6
visita sanitaria all'entrata del mercato; Considerata l'attuale diffusione della predetta ma lattia nella provincia di Trento; Veduto il Decreto 10 settembre a. c., n. 45910, del la Prefettura di Trento e l'Ordinanza prefettizia, del.

Economia nazionale u R. PREFETTURA DELLA PROV. DI BOLZANO Circolare 20 novembre 1928 (VII), 11. 22204 Ai. sigg. Podestà della Provincia . Per dare modo agli 'esercenti panificatori inadem pienti di uniformarsi alle prescrizioni del decreto . ylcgge 29 luglio 1928, n. 1843, il termine per la pre- f scntazione delle domande è stato prorogato dall'On. Ministero dell'Economia Nazionale al 31 dicembre corrente anno. Il Prefetto : G. B. Marziali DI BOLZANO Licenze e cau- y R. PREFETTURA DELLA PROV

. Distributori automatici di benzina, zioni Circolare 9 novembre 1928 (VII), n. 26390, Div. IV. Ai Sigg. 'Podestà. Per l'esecuzione comunico la circolare del Mini- stero dell' Economia Nazionale 31 ottobre 1928, n. /' 3589: „Da parecchie Prefetture è stato richiesto a que- sjò Ministero se la cauzione per i distributori auto- ^ ^/filatici di benzina e carburanti in genere, deve es- sere versata, oltre che per quelli gestiti direttamente »vT \y da una Società o Ditta qualsiasi, anche per quelli che restano

in proprietà di una Ditta ma sono affidati in concessione ad esercenti di altri generi, i quali si so no già procurati la licenza per il proprio commercio ed hanno quindi versato la relativa cauzione. Questo Ministero ritiene che la questione debba essere esaminata caso per caso, tenendosi conto e della formula con cui è stala rilasciata la- licenza e, occorrendo, del commercio effettivamente esercitato, prima di aver ottenuto la concessione di gestire il di stributore. Così se la licenza è stata

concessa.ad una Ditta, ;la quale ha nell'oggetto del suo commercio la vendi ta di generi diversi, tra cui, per affinità, possono es sere inclusi la benzina e i carburanti in genere, op pure risulti che la Ditta, tra le merci eterogenee di cui fa commercio, ha sempre venduto anche la ben zina, in questi casi il distributore non dovrà essere considerato come un esercizio distinto dal negozio principale, ma un accessorio di esso. E, se occorrerà pur sempre chiedere la conces sione alla Prefettura ai sensi

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 10 von 11
Datum: 15.04.1927
Umfang: 11
essere scritte dai concorrenti su caria da bollo da L. 3 e presentate non più tardi del 31 maggio 1927 alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono. A corredo di esse dovranno essere prodotti i se guenti documenti : . 1) Atto di nascita, legalizzato dal Presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha com piuto l'età di diciolto anni e non oltrepassato quella di trenta alla data del Decreto Ministeriale che ban disce il concorso; salvo il disposto dell'art. 42 del R. Decreto

,A1 complesso dei punti ottenuti da ciascun can didato nella prova orale e sempre che siasi raggiunta la media indicata nel 1. comma dell'articolo 39 del R. D. 30 dicembre 1923, N. 2960, saranno aggiunti, ai sensi del 6 capoverso dell'art. 18 del Regolamento 20 agosto 1909, N. 666, per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza:. Ire punti di merito se il candidato dia prova di sapere correttamente e celermente ado perare la macchina da scrivere. Art. 4. Il termine per la presentazione

delle do-, mande di ammissione, corredate dai prescritti docu menti, scadrà col 31 maggio 1927. Art. 5. Gli esami scritti avranno luogo in Roma nel mese di luglio 1927, nei giorni che saranno indi cati con successivo Decreto. Il Direttore Capo Divisione del Personale di P. S. è incaricato della esecuzione del presente Decreto. Roma, addì 16 marzo 1927 (anno V). p. II Capo del Governo. Ministro per l'Interno : SU ARDO. Norme per l'ammissione. In relazione- al Decreto Ministeriale in data 16 marzo

1927 è aperto un concorso per esami per l'am missione di N. 400 alunni d'ordine nella carriera d'or dine di P. S., giusta le disposizioni dei RR. DD. 30 di cembre 1923, N. 2960, 11'novembre 1923, N. 2395, e R. Decreto Legge 9 gennaio 1927, N. 33. del Testo Unico delle Leggi, sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, N. 690, del Regolamento degli ufficiali ed impiegati di P. S. 20 agosto 1909, N. 666, e del R. Decreto Legge 5 aprile 1925, N. 441. Le domande di ammissione agli esami debbono

30 settembre 1922, N. 1290. che eleva di cinque anni il limite d'età per gli ex combattenti; per gli invalidi di cui alla Legge 21 agosto 1921, N. 1312, il limite massimo di età è elevato ad anni 39; 2) Certificato di cittadinanza italiana, legalizzato come sopra; 3) Certificato di buona condotta rilasciato dal Po destà o dal. Sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la Sua abituale residenza, debi tamente legalizzato dal Prefetto, e di data non ante riore a quella del Decreto

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 4 von 20
Datum: 31.12.1939
Umfang: 20
REGIA PREFETTURA ; . DELLA PROVINOLA DI TRENTO N. 13463/Gab. Trento, 4 dicembre 1926 OGGETTO: ' Rinvio cerimonie pubbliche Sigg. Sotto prefetti della Provincia , ; Sigg. Podestà, Commissari Regi- e Pre fettizi del I. Circondario , . ' ■ ì i Per ìopp ortuàin n o rm a e >n ot&zja, icomu- nico : alle'»SS. LL. con preghiera jdh diarne partecipazione >a»lle Autorità 'dipendenti ed-agli Enti- locali' 'il seguènte ^teliegram- rna v di S. E. il .Capo, idei •Governo : ccPeriiO- 'do cerimonie in aerazi

e Prefettìzi dellct Provin- • - ■ eia ■ ' * Signor Segretario Federazione Provin- ■ ciale Fascistd V ( Signor Segretario Genearle Corppra- - . zioni Sindacali Fasciste • ^ 1 Signor Presidente Òp'era Näzionctle Do- i i J polctvoro - Trento , Signor. Segretario Generale Enti Au tarchici-Trento ; ; -Con riferimen to mia prtece dein te ' ciir- loolàre 4 corrente, comunico SiS. LL. nuo ve tassative fäisposi'zibn:' diramate dalla presiden>za del Consiglio sul 'divieto,ìdii festeggiamenti, cerimonie e 'eoimmemora

oni festeggiamenti è finito» Naizrone ;dev.e lav o rare - tranquil lamente ie con .senso - di eoonomia. Le SS. LìL. sono, invitate ad impartire '•disposizioni perdite èerimon'e 'di ogni genere -siano rinviate ad altra stagione». •. Il Prefetto: - Guadagnini ■ REGIA PREFETTURA ! • DELLA PROVINCIA ..DI TRENTO 1 j Biglietto di Stato urgènte ; n ' . >N. 13899 Gab. ! Trento, 15 dicembre 19-26 OGGETTO: V > - !ì Cerimonie - Festeggiamenti ' ? Ai Sigg. Sottoprefetti,Ptìdestà, Comniis- . : sari Regi

- •zioni, con 'preghiera di volerne icurare la p ù rigorosa osservanza: nd>alla Stefani- distamane rilevo -che moonstànte rigoroso divieto fatto con cir-' .«colare telegrafica tre .corrente N. 39649 S.Ì sono -ancora ieri tenuti qua e là festeg giamenti, ^.cerimonie e . commemorazioni' intendo ché all'accennato divieto si ot temperi seiniza eccezione di sorta». ■£.. p. il Prefetto: . ' . , • ' , : Paslomba REGIA PREFETTURA DELLA VENEZIA TRIDENTINA X. 37209 Di v. Il/b ' ' . .L • = Trento, 22 dicembre

1926 OGGETTO: ' Istituzioni di beneficenza - bilancio preventivo • ' : Ai Signori Podestà Ben poche istituzioni di. beneficenza malgrado il formale invito fiatto oon la ■c ricol'are 6 settembre 1926 n. 37209 Il/b pubblicata inai Bollettino Ufficiale di que sta Prefettura del 15 settembre 1926' in. ,17 pag. 7 'hanno presentato il bilancio preventivo per l'approvazione tutoria. ' Mentre pertanto rechiamo (nuovamente Inattenzione, delle. SS. LL. sulla circolare sopra cennata, in vito a voi er pro

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 5 von 16
Datum: 15.05.1927
Umfang: 16
verbali della deliberazione di nomina dovranno essere inviati con sollecitudine a questo Ufficio. • 2) La Commissione provinciale annonaria ha fis sato in Lire 86.90 per quintale il dato di panificazione ed in chilogrammi 120 il rendimento delle farine in pane. Questi fattori sono necessari per fissare il prezzo del pane. (Vedi Circ. Préf. Trento 16 novembre 1926. N. 48826/III/b.) • 3) Si dovrà intensificare vivamente la vigilanza per la applicazione rigorosa delle norme, dettate dal la R. Prefettura

di Trento, e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della stessa del 15 settembre 1926, N. 17, a pagina 13 e segùente. 4) I verbali delle relative contravvenzioni dovran- - no essere inviati a questo Ufficio per essere sottoposte al parere di questa Commissione provinciale annona-, ria a norma delle vigenti disposizioni. Gradirò un cenno di assicurazione al riguardo. p. il Prefetto : VITTORELLI. R. PREFETTURA DI BOLZANO. N. 1046 Oggetto : Prezzo del pane. Ai Sigg. Podestà della Provincia di Bolzano. Con

/ — 515 Lavori Pubblici. / R. PREFETTURA DI BOLZANO. N. 10689/IV. Bolzano, 2 maggio 1927 (a. V.) Oggetto : Cartelli, di Comune del Touring Club Italiano. Ai sigg. Podestà della Provincia. In seguito alla costituzione della nuova Provincia di Bolzano e alla soppressione delle Sottoprefetture rendesi necessario di rifare quasi per 'intero i cartelli di Comune, le cui indicazioni più non corrispondono all'attuale stato di cose. . La Direzione Generale del Touring Club Italiano, intendendo

risolvere nel modo più efficace il proble ma delle segnalazioni stradali nell'Alto Adige, si è di chiarata disposta di assumere a proprio carico il la voro di rifacimento dei cartelli. Per tradurre in pratica questo progetto, col minor sacrificio passibile, è necessario che tutti i cartelli siano concentrati a Bolzano (presso la sede del Club Alpino Italiano, Via Principe di Piemonte N.o 9)- don de poi verrà efTettùata, là spedizione in un sol lotto a Milano. Prego pertanto le SS. LL. di provvedere

affinchè nel minor tempo possibile i cartèlli di cui si tratta vengano rimessi alla locale sede del C.À.I. p. il Prefetto : VITTORELLI. Economia nazionale. R. PREFETTURA DI BOLZANO. N. 1046/lII/b Bolzano, 3 maggio 1927 (a. V.) Oggetto : Panificazione - vigilanza. Ai Sigg. Podestà della Provincia di Bolzano. Per opportuna conoscenza ed esecuzione comuni co quanto segue : 1). Si deve provvedere d'urgenza alla costituzione delle Commissioni annonarie, in quei comuni, ove esse non esistono. I relativi

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 7 von 8
Datum: 01.07.1928
Umfang: 8
Pubblica Sicurezza. REGIA QUESTURA DI BOLZANO Linea aerea Monaco-Milano ♦ Circolare n. 7957 del 9 giugno 1928, VI Aisigg. Podestà della.Provincia: Per opportuna conoscenza comunico che col primo córrente in via sperimentale e limitatamente al tra-, sporto merci, ed effetti, postali,- è stata attivata la linea aera Monaco-Milano con il seguente orario: Lunedi, Mercoledì e Venerdì: partenza da Milano (Taliedo)' ore 7,3.0* Trento 9,15 arrivo a Monaco ore 11,30. Martedì, giovedì e sàbato: partenza

da Monaco ore 7,30, Trento 9,30 arrivo a Milano ore 11,15. Prego, portare quanto precede a conoscenza del pubblico. II Questore: Ercole Conti REGIA QUESTURA DI . BOLZANO ' Accordo con la Finlandia per l'abolizione del visto diplomatico e rilascio visti ordinari gratuiti Circolare n. 8281 P. S. del 13 giugno 1928, VI Ai sigg. Podestà della Provincia: Per opportuna intelligenza trascrivo la seguente circolare del 4 gugno 1928, n. 443-9785, del Ministero dell'Interno: „In seguilo ad accordo fra il nostro

Governo e quello Finlandese, è stato stabilito di abolire, a con dizione di reciprocità, l'obbligo, del visto sui passa porti diplomatici rilasciati ai sudditi di due Stati a norma della risoluzione terza approvala dalla confe renza di Parigi dell'ottobre 1920. Con l'accordo in parola è stato anche stabilito.di rendere, gratuito il visto sui passaporti ' ordinari ri lasciati ai cittadini dei rispettivi Paesi. Nulla è mutato dalla suddetta convenzione per quanto riguarda la validità del visto

e la. durata di ogni singolo soggiorno dei sudditi di uno stato nel territorio dell'altro. Il presente accordo entrerà in. vigore il 12 gin-.' gno p. v. ~ > Si pregano le SS. LL. di portare quanto sopra a conoscenza degli Uffici di P. S. dipendenti. Il Questore: Ercole Conti REGIA QUESTURA DI BOLZANO Passaporto per l'Estero Circolare it.-6890 P. S. Gab. del 13 giugno 1928, VT : Ai sigg. Podestà della Provincia: A chiarimento della precedente circolare ed in re-' dazione ad analoga proposta da qualche

- firme pei passaporti per lavoratori è esente dalla tassa di cui al N. 30 delle tabelle sulle concessioni governa tive, annessa al R. D. 24 novembre 1919, N. 2163, al legato F; ■— ' '. 4) mentre raccomando ai sigg. Podestà di accer tare, prima del rilascio del nulla osta, i precedenti pe nali e le eventualL uend enze del ric hiedent e, avverto che non occorre inviare a questo Ufficio né il certifi- \ cato pénale, nè quello dei carichi pendenti, ma sol tanto il nulla osta in base al quale viene

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Seite 11 von 12
Datum: 16.11.1927
Umfang: 12
'■ ■■ •/' ' - •• ' ■!■. ~ .' - ' • : •'' — 181 — peir le quote da rifondersi dagli impiegati e salariati la cui iscrizione alla cassa è obbligatoria, si fa ri chiamo alla circolare inserita a pag. 123 del Bollet tino ufficiale di questa Prefettura N. 1.6 del 15 ago sto 1927; c) lo stanziamento in uscita del contributo degli impiegati all'Istituto Nazionale a favore degli impie gati -degli enti locali e loro superstiti non aventi di ritto a pensione, in (ragione dell'I % degli stipendi

corrisposti agli impiegati stessi, e quello corrispon dente in entrata, giusta il R. D. Legge ,23 luglio 1925, N. 1609; . d) lo stanziamento dei contributi ordinari alla Cassa di previdenza dei sanitari nonché di quelli straordinati in dipendenza della legge 14 aprile 1927, N. 604 e le relative quote dei sanitari medesimi; e) lo stanziamento del contributo per il manteni mento esposti in ragione di centesimi. dieci per abi tante; f) lo stanziamento del contributo a favore del consorzio provinciale

27 ottobre 1927 (a. VI.), N. 18647 San. Ai Sigg. Podestà. Col comma 6' della .circolare prefettizia del 16 agosto u. sc. N. pari vennero indicate speciali norme per il trattamento delle carni (incl. le ossa) di se conda qualità o congelate impiegate per la fabbrica zione degli insaccati nei laboratori annessi agli spac-, ci di carni fresche di prima risp. di seconda qualità. Poiché il nuovo regolamento sulla vigilanza sa nitaria delle carni, approvato con R. D. 21 luglio 1927, jN. 1586 (Gazz. Uff

comunicazione ai sensi delle disposizioni so praesposte, prego le SS. LL. di voler invitare i medici condotti ad attenersi strettamente alle disposizioni concernenti le denunzie delle malattie infettive, co municando telegraficamente gli episodi sanitari più importanti ed indicandomi al più presto possibile i oasi di influenza venuti alla loro conoscenza. Il Prefetto: UMBERTO RICCI. ' R. PREFETTURA DI BOLZANO. Malattie infettive denunzie. Circolare del 12 novembre .1927 (a. VI.), • N. 31273-1. Ai Signori

Podestà della Provincia Il Ministero dell'Interno con circolare dei 10 no vembre 1927,. 5T. 41337, ha' disposto, che gli sia tra R. PREFETTURA DI BOLZANO. Profilassi dell'afta epizootica. Ordinanza 17 novembre 1927 (a. VI), n. 31339 - San. IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO Considerata la diffusione dell' afta epizootica nei mandamenti di Cles, Fondo e Malè della provincia di Trento ; Veduta P ordinanza della Prefettura di Trento dei 15 novemblre 1927, n. 53889, colla quale vengono vie tati fino

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Seite 13 von 20
Datum: 31.12.1939
Umfang: 20
Codice penaie. per l'esercito, possono, altresì 'cost.tuirsi tri- tbunaQi straordinari. Nei procedimenti pei delitti* preveduti ■d'alia presente legge si làppKcaind le nor- mie dei Godice penale per l'eseorito sul- Jia procedura ipen alte in teimpo di' guerra; •Tratte le facoltà spettanti',, ai termini del detto Codice, M comandante in : capo; sonò conferite >ail Monastero delia .Gùeinra; - -Le sentenze dei-tribunale ■ speciale mon sono suscettibili di ricorso, :nè. di alciiri altro mezzo

di impugnativa, salva ila, re visione. - . 1 procedimenti pei 'delitti- preveduti daMa presente legge, in corso ai igiormo- ■dellia sua attuazioine, sono devoluti, -neiio- stato in- cui si trovammo, aäla cognazione- del tribunale speciale,, di' eui alla prima, parte dell presente articolo. - , 1 Art. 8. :— iNulla è innovato oirca le; fa- •colia eonf er^fce^ al 1 Governo con ila: legge -24:'idi<pepi-bTie-.4'9^ di.'.2à6,. -,La presente .legge;, 'entra■ ;in vigore! il igiorjio P deìll'a sua ..puiblbMicazi

metterli,sono puniti .con 'le peni e statoiLiitse dalila preseinte ilteggé.. . - •; Art.-7. — 'Da ■com;peteiri'za\per i delitti preveduti dailla presente ieigge è ideivoluta a-un -triiibixiiailie speciale loostituito dà tm presidente, scelto tria gli-ufficiali 'generali del ' Regio ese-Tici'to, ; della .'Regia marina, •deftla. Regia aeiroiniaiatica- e • dieila • Milizia vo3ontarja per Ila èi:cuiDK^--aiazipiiailie/:' di cinque giudici scelti 'tir,a gili'ufficiali del ia Milizia volontaria per

la sicure zsa •na- ziotnaie, avéintii; igfado idi- <coinso'le,Gl'uno e gli altri, tanto ito. ser^vizi-q ..attico perma nente, che ia <co:ngedo o (Mori quadro, e di un-relatore séiiza - yatcT- scelto - tra il personale della. giustizia mittita^,e/ ; Ii:tri- ibunale può. funzionare, quamdo il biso gnò Ho riclìieda, óon più sezioni', e.ii di- 'battimèinti possono ice.lelbrarsiì Hàrito'.'àttl ! l'I Go rnau do ' plesso Ciri 'e sta'ibilitó. . - > Quando concorrano ile ^condizioni pre viste daill'art. 559 del

delio -Stato, sia' iiiserta -nielià. raic- còlta ufficiarle .deMe leggL e dei déeretLdéSl Regno d'Itäiiia,. mandando,_ ■spetti di' ossérvarlà r è c,ome-!teg(gè f !d^O;Statò '. Rata a,.Roma, addì 25 inov. 1926. VITTORIO EMANUELE Mussolini - Rocco- FINANZE i± : i DEGRETO 'DEL CAPO DEL GOVERNO' 29. novembre 192(5. Facilitazioni ai funzionari degli Enti ; locali per la sottoscrizione al Prestito Nazionale ; ^ IL CAPO J)ETJ GOVERNO .„ Primo Ministro Segretario di. Stato Ministro Segretario di Stato per

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Seite 7 von 10
Datum: 16.06.1928
Umfang: 10
, Ro ma, Sassari, Savona, Siena, Spezia, Taranto, Terni, Torino, Trapani, Trento, Trieste, Udine, Varese, Ve nezia, Vercelli, Verona, Zara. c) per i meccanici ortopedici ed ornisti: Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Macerata, Messina, Milano, Modena, Napoli. Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Sas sari, Torino, Venezia, Verona. d) per gli infermieri in genere e per le specia lità del massaggiatore e del capo bagnino degli stabi limenti idroterapici: Alessanddria

'-~c,-J-:- V - , , •■> ^ - ■ \ . . . i < — 107 — colo 5 del R. D. Legge 11 gennaio 1927, il quale pre vede pen i contravventori all'obbligò delia pubblicità dei prezzi Iti pena pecuniaria da L. 50.— a L. 2000.—-, elevabile a L. 10.000.— in caso di recidiva. Restano beninteso ferme le maggiori penalità del la revoca della licenza e dell'incameramento della cauzione, previste dall'art. 5 del R. Decréto Legge 16 dicembre 1926, n. 2174, per i contravventori alla osservanza del prezzo indicato sui

cartellini per i ge neri, alimentari, anche se non soggetti a calmiere. Rinnovo alle SS. LL. premure per la rapida ado zione e per la rigorosa osservanza del prezzo fisso. Il Prefetto: Umberto Ricci R. PREFETTURA DELLA PROV. DI BOLZANO Riposo festivo: commercio girovago Circolare dell'8 giugno 1928, a. VI, il. 17252/III Ai sigg. Podestà Molti venditori ambulanti hanno rivolto al Mini stero dell'Economia Nazionale domanda per ottenere il permesso di esercitare il proprio commercio anche nelle domeniche

stabile. Sui criteri direttivi in materia mi richiamo alla crcolare del 6 marzo 1928, VI-, n. 6739/III. •• Il Prefetto: Umberto Ricci Sanità pubblica. 'r- ... K. PREFETTURA DELLA PROV. DI BOLZANO -r Circolare n. 17459 del 9 giugno 1928, VI i' ? * .Esami di abilitazione alle arti ausiliarie delle profes- V'fc sioni sanitarie ^ Ai sigg. Podestà della Provincia L'art. 6 della legge 23 giugno 1927, -n. 1284, con cernente la disciplina delle arti ausiliarie delle pro fessioni, sanitarie, stabilisce che

, entro un anno dalla sua pubblicazione e, cioè, entro il 31 luglio p. v. co loro che, alla data della pubblicazione di detta legge, abbiano esercitato direttamente e pubblicamente da almeno due anni le arti dell'ottico, dell'odontotecnico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere, • comprese le specialità del -massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, debbano es sere ammessi a dare una prova di idoneità innanzi ad apposita commissione, secondo le norme da stabi

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Seite 12 von 20
Datum: 21.03.1939
Umfang: 20
ed ai terzi, èd ai tesoriere deir Amministrazione della Provin cia o del Comune le ammende e le evèntuali imposte e sopratasse. L'Ufficio del Registro dà notizia dell' eseguito pagamento al com petente cancelliere, che ne prende nota sulla corrispondènte partita del campione penale, liquida ai terzi le somme di loro spettanza ed asse gna a favore del cancelliere medesimo il decimo dovutogli, giusta la legge 8 agosto 1895, n. 556, e regolamento 9 febbraio 1896, n. 25, mo dificati dal R. decreto-legge dell

' 8 maggio 1924, n. 745, e il 10 per cento a favore degli ufficiali giudiziari, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 marzo 1921, n. 298, modificato dal R. decreto-legge 28 novembre 1924, n. 2271. L' Amministrazione provinciale e comunale a sua volta, dopo di avere proceduto alla riscossione di ciò che le spetta, deve dare notizia- al competente cancelliere [dell' avvenuto pagamanto delle ammende e delle eventuali imposte e sopratasse. Ü Prefetto MASTROMATTEI i Circolare n. 9031 San. del 14 marzo 1939-XV1I

'delle tasse di sentenza, applicando le norme della procedura civile sulla esecuzione delle sentènze e non può abbandonare il procedimento ese cutivo sotto pena di rispondere in proprio delle somme non riscosse. Negli avvisi di pagamento e nei successivi atti esecutivi deve essere sempre osservata la distinzione stabilita dal precèdente articolo. 5) Il debitore escusso a norma di legge, versa al cbmpétente Uf ficio, del Registro, anche mediante vaglia postale, le somme spettanti all' Erario

OGGETTO: Nomina dei sanitari condotti interini Ai Podestà e Commissari Prefettìzi della Provincia Al Segretario del Sindacato Provinciale Medici Al Segretario del Sindacato Provinciale Veterinari Al Segretario del Sindacato Provinciale Levatrici

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 3 von 20
Datum: 31.12.1939
Umfang: 20
decreti del (Regno 'd'Italia, man-dando a chiunque spetti di osservarlo e «dà farlo osservare. .Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926. VITTORIO EMANUELE Mussolini - Rocco REGIA PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI TRENTO X.1358.1/Gab. Trento, 7 dicembre 1926 OGGETTO: Speculazioni sui buoni del Tesoro Ai Sigg. Sottoprefetti delta Venezia Tri dentina Al Comando Legione CG. RR. Trento Al Signor Questore di Trento Ai Sigg. :Podestà del Circondario Da notizie pervenute sembra di dover concludere 'che specialmente

là necessità assoluta ed ur gente di tutelare tale emblema; Sentito il Consiglio dei Ministri; : ■Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministrò Segretario idi .Stato, e idei .Guardasigilli, Ministro Segretario -di Sta to per la giustizia é 'gli affari di culto; Abbiamo .decretato e decretiamo: Art. 1. — Il Fascio Littorio è consi- .derato, a tutti gli effetti, emblema «delllo , Stato. Art. 2. -—'Ti Fascio Littorio è f ormato da un fascio dà verghe .e da una 1 scure •uniti insieme da una .cinghia

o.-corda,' la scure 'collocata' di 'lato col taglio in •fuori. Art. 3. — Il presente decreto, entra in vigo-ré 'dal giorno della sua pubbi'ca-zio- n-s nella Gazzetta . Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione, in legge. Il Capo 'dei Gover no e il Ministro per la giustizia sono •autorizzati ala presentazione idei relativo disegno di legge. t • Ordiniamo -che il .presente decreto* mu nito del sigillo dello Stato sita inserto nella raccolta 'ufficiale 'delle leggi e dei

nelle cam pagne giovi di guardare a (presidio degili ii-teressi dei portatori di Buoni 'del Teso ro ita 'danno 'dei quali si sarebbe messa la ispeioulaziionie di elementi di varia spe cie ìche dèi Ibuoni medesimi farebbe si- bilie incetta. Si afferma che talune ban che anche idi qualche importamza si pro curerebbero buoni ordinari'et pluriennali a prezzi molto ^ridotti senza -dare il col tro vMorea'Ocreditand^^^ ile sornaie .cointrat T tote -in conti 'Correnti vincolati a scadenza anche lunga

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 7 von 20
Datum: 31.12.1939
Umfang: 20
---iS!^OT#o;..-. iRoma, iäd'di 2 'daicem'bre 192-6: ; ■ 1 1 Il Capo del Governo Ministro per l'Interno Musspi-iNx ; ' REGIA PREFETTURA 1 DELLA VENEZIA TRIDENTINA : JN T . 49879 'I-A. Trento, 4 dicemibre 1926 OGGETTO: Profilassi dell-afta epizootica nelle valli di Non e di Sole \'Il Prefetto dLelìd Provincia d<i Trento . Considerata la pertilna-cia onde ogni anno, con la monticazione di poche man- dre di bovini e ovini provenienti datile Provincie limitrofe, viene importata e diffusa l'afta 'epizootica (nelle valli

dii Nion ,e di. iSjpÜe,; . ■ »Considerati gli inigetntissimi danni IcalcolaMli a centiniada di.migHaìia. di li re) che 'dàlia (predetta importazione te diffusione derivante, al patrimonio zoo tecnico -dei circondari idi Cles, Trento e iterano -e agli interessi economici- fed a^ gricoii -d-ellLe provincie limi-trólfe; -che dà ;noÌK si provvedono largamente d'i H>e-- sì;iame; i Considerata 'la sproporzione fra il van taggio che dalla utiliz'ziazfione dei-pascoli •del circondario di Cles

-di, àppr.ovvig'oniani'ento ijdrico, alla riac-1 Art. 2. — Il Prefetto su proposta del iinedieo provdnciale, >con propria-. ordinan za, tiaii sensi dell'art. 125 del testo, umico drille leggi sanitarie 1 agpsto 1-1907, 636, può rendere otìbJigatQiria ila' vacci nazione antitifica: a) alle collettività in -caso di anin accia epidemica. 'In questo -caso l'obil>Bg.o si •(può estendere -oltre ;ctoe ai looraponentó della coUettività, ancbe ^le -iperso^e aid-' -dette al servizio che hanno rapporti

al tri casi. 'V Ti Prefetto, quando ne riconosce la ne- -cessM, può -rendeer 'obbligatorio il fun zionamento, a spese del Comune, di un servizio per ile pubbliche vacci-nazioni antitifiche gratuite. Art. 4. — Qualùnque medico esegua la vaccinazione antitifica deve darne -co-, nrani'cazione 'a-ll'Ufficiale sanitario, indi cando, ins'eme al-Ie generalità delle per sone vaccinate, anche la qualità e la pro venienza del vaccino adoperato e la via • di Somministrazione. • L'Ufficio Comunale di igiene deve

.cu rare, la registrazione iiridiv-duale di det tò 'vaccinazioni, è, se richiesto, jdève irò- : i (' .j '• '-r 4 •* - • ì 7 7 • i . r - ' - *• ? '* ** ..lasciarne gratuitamente ilncèftificàto.' •' ■Art. 5. — *Söno escluse dall'oibbligo della vaccinazione 'le persone che da cer tificato- medico, resultino-per età, per sof ferta infezione tifosa io per ragioni spe- -ciali in condizioni da doversi esentare. Art. 6. — (Per l'esecuzione del présente decreto verranno emanate dalla Direzio ne •generale -della

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