, Ro ma, Sassari, Savona, Siena, Spezia, Taranto, Terni, Torino, Trapani, Trento, Trieste, Udine, Varese, Ve nezia, Vercelli, Verona, Zara. c) per i meccanici ortopedici ed ornisti: Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Macerata, Messina, Milano, Modena, Napoli. Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Sas sari, Torino, Venezia, Verona. d) per gli infermieri in genere e per le specia lità del massaggiatore e del capo bagnino degli stabi limenti idroterapici: Alessanddria
'-~c,-J-:- V - , , •■> ^ - ■ \ . . . i < — 107 — colo 5 del R. D. Legge 11 gennaio 1927, il quale pre vede pen i contravventori all'obbligò delia pubblicità dei prezzi Iti pena pecuniaria da L. 50.— a L. 2000.—-, elevabile a L. 10.000.— in caso di recidiva. Restano beninteso ferme le maggiori penalità del la revoca della licenza e dell'incameramento della cauzione, previste dall'art. 5 del R. Decréto Legge 16 dicembre 1926, n. 2174, per i contravventori alla osservanza del prezzo indicato sui
cartellini per i ge neri, alimentari, anche se non soggetti a calmiere. Rinnovo alle SS. LL. premure per la rapida ado zione e per la rigorosa osservanza del prezzo fisso. Il Prefetto: Umberto Ricci R. PREFETTURA DELLA PROV. DI BOLZANO Riposo festivo: commercio girovago Circolare dell'8 giugno 1928, a. VI, il. 17252/III Ai sigg. Podestà Molti venditori ambulanti hanno rivolto al Mini stero dell'Economia Nazionale domanda per ottenere il permesso di esercitare il proprio commercio anche nelle domeniche
stabile. Sui criteri direttivi in materia mi richiamo alla crcolare del 6 marzo 1928, VI-, n. 6739/III. •• Il Prefetto: Umberto Ricci Sanità pubblica. 'r- ... K. PREFETTURA DELLA PROV. DI BOLZANO -r Circolare n. 17459 del 9 giugno 1928, VI i' ? * .Esami di abilitazione alle arti ausiliarie delle profes- V'fc sioni sanitarie ^ Ai sigg. Podestà della Provincia L'art. 6 della legge 23 giugno 1927, -n. 1284, con cernente la disciplina delle arti ausiliarie delle pro fessioni, sanitarie, stabilisce che
, entro un anno dalla sua pubblicazione e, cioè, entro il 31 luglio p. v. co loro che, alla data della pubblicazione di detta legge, abbiano esercitato direttamente e pubblicamente da almeno due anni le arti dell'ottico, dell'odontotecnico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere, • comprese le specialità del -massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, debbano es sere ammessi a dare una prova di idoneità innanzi ad apposita commissione, secondo le norme da stabi