ragioni e degli ordini comunali, avean diritto di far eseguire quanto nel Consiglio dei Governi, ovvero nella pub blica Radunanza, fosse stato determinato; castigavano i disubbidienti, o i disturbatori con multe, e, in caso di ostinazione, anche col privarli del bene comunale; il qual castigo, aggravato dal marchio d'infamia, era pur minaccialo a chiunque, che, eletto a qualche pub blico impiego, avesse ostinatamente rifiutato di aeccl-