14 Ergebnisse
Sortieren nach:
Relevanz
Relevanz
Erscheinungsjahr aufsteigend
Erscheinungsjahr absteigend
Titel A - Z
Titel Z - A
Bücher
Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1955
¬La¬ delega delle funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige alle Provincie di Trento e Bolzano : (Art. 14 Statuto Speciale)
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/323651/323651_15_object_5193179.png
Seite 15 von 39
Autor: Agostini, Mario / Mario Agostini
Ort: Milano
Verlag: Giuffrè
Umfang: 39 S.
Sprache: Italienisch
Schlagwort: g.Trentino-Südtirol ; s.Delegation ; s.Verwaltung ; g.Südtirol ; g.Trentino
Signatur: II 206.334
Intern-ID: 323651
del- Fart, 14, inteso nel senso della delega, per sistema, delle funzioni am ministrative agli enti locali ( 21 ), invocano una norma che mira a ga rantire alla Provincia ciò che lo Statuto speciale, con altre forme, con altri mezzi e con maggiore intensità già assicura alle Provincie auto nome di Trento e di Bolzano, posto che sostanzialmente le funzioni di interesse locale, ormai appartengono alla competenza delle stesse. ( 21 ) In un recente memoriale inviato dal Partito Popolare Sud-Tirolese

(S.V.P.) al Presidente del Consiglio dei Ministri, sono esposte varie richieste, le quali per ciò che riflette la questione trattata nel testo, al punto IV sono precisate come segue: realizzazione dell’autonomia provinciale integrale, con applicazione, nella misura massima, dell’art. 14 dello Statuto speciale: delega dei poteri regionali alla provincia. (V.: L. Sofisti, in Bolzano Nuova, del 29 agosto 1954). Ed in questo senso infatti venne presentato un progetto di legge regionale, nei seguenti

, dal suo presidente, dall’assessore competente o dagli altri organi provinciali,-secondo le rispettive attribuzioni. Art. 3. — Passano alle dipendenze delle rispettive provincie e diventano uffici, istituti e comitati provinciali: a) Gli ispettorati provinciali dell’agricoltura di Trento e Bolzano; b) Gli ispettorati ripartimentali forestali di Trento e Bolzano; c) Le stazioni sperimentali di S. Michele (prov. di TN.) e Teodone (prov. di BZ.); d) I comitati provinciali della caccia di Trento

e Bolzano; e) Gli uffici regionali per la sistemazione dei bacini montani di Trento e Bolzano; Art, 4-5-6, — Omissis.

1
Bücher
Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1955
¬La¬ delega delle funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige alle Provincie di Trento e Bolzano : (Art. 14 Statuto Speciale)
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/323651/323651_14_object_5193178.png
Seite 14 von 39
Autor: Agostini, Mario / Mario Agostini
Ort: Milano
Verlag: Giuffrè
Umfang: 39 S.
Sprache: Italienisch
Schlagwort: g.Trentino-Südtirol ; s.Delegation ; s.Verwaltung ; g.Südtirol ; g.Trentino
Signatur: II 206.334
Intern-ID: 323651
In forza di detto articolo, cui corrisponde hart. 13 p.p. St. T.-A.A. « spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamen te locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle provincie, ai comuni o ad altri enti locali». Ora allorquando, come nel caso particolare, anzi unico, dello Statuto Trentino-Alto Adige, alle Provincie di Trento e di Bolzano sono già attribuite, anche

riflettenti l’uso della lingua tedesca, (da ta luni ritenuto nientemeno che condizione indispensabile e presupposta per il funzionamento dello Statuto), che l’art. 85 non limita affatto l’uso di detta lingua agli uffici della provincia di Bolzano, avendo facoltà i cittadini ,di lingua tedesca della provincia di Bolzano, di usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della P.A. situati nella provincia o aventi competenza regio nale. La stessa lingua può essere usata « nelle adunanze degli

organi collegiali della Regione, delle Provincie e degli enti locali ». (V. artt. 70, 71, 72 D.P. 30 giugno 1951 n. 574). La facoltà per i cittadini di lingua tedesca di usare detta lingua anche al di fuori della provincia di Bolzano, nei rapporti con gli uffici aventi compe tenza regionale,' (ad es.: Corte di Appello, Tribunale per i minorenni, Com missariato del Governo, Provveditorato regionale per le opere pubbliche ecc.), evidentemente esclude che il problema della bilinguità fosse stato di tale

rilievo da imporre l’aggregazione di autorità dei comuni mistilingui alla provincia di Bolzano. Comunque quanto qui si intende far notare, è l’arbitrio compiu tosi con l’art. 3 dello Statuto, giacché, pur ammettendosi la possibilità di detta aggregazione, essa era dallo Statuto attuabile soltanto rispettando le condizioni poste dall’art. 133 della Costituzione, nei riguardi cioè di quei co muni che in tal senso si fossero espressi, non essendo lecita nè ammissibile alcuna presunzione di volontà

2
Bücher
Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1955
¬La¬ delega delle funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige alle Provincie di Trento e Bolzano : (Art. 14 Statuto Speciale)
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/323651/323651_10_object_5193174.png
Seite 10 von 39
Autor: Agostini, Mario / Mario Agostini
Ort: Milano
Verlag: Giuffrè
Umfang: 39 S.
Sprache: Italienisch
Schlagwort: g.Trentino-Südtirol ; s.Delegation ; s.Verwaltung ; g.Südtirol ; g.Trentino
Signatur: II 206.334
Intern-ID: 323651
legislativo regionale e si dispose che la stessa doveva svolgersi in sessioni biennali, tenute alternativamente nelle cit tà di Trento e di Bolzano (art. 21 S. T.-A.A.). Comunque, pur essendo la norma contenuta neH’art. 118 della Costituzione identica a quella espressa nellart. 14 dello Statuto spe ciale, tuttavia il terreno sul quale esse sono chiamate ad operare è diverso, tanto che se si consideri la particolare conformazione della Regione autonoma, composta di due Provincie, nel loro ambito pure

autonome, ben differenziata da quella prevista dalla Costituzione, an che e sopratutto per quanto attiene alla maggior vastità ed impor tanza delle funzioni amministrative attribuite alla Regione Trentino- Alto Adige, rispetto alle regioni ad autonomia normale ed alla diversa posizione delle provincie nell’ambito di tali regioni, in confronto di quelle autonome di Trento e di Bolzano, vien fatto di chiedersi se i legislatori dell’Assemblea Costituente abbiano inserito nell’art. 14 del lo Statuto

ed amministrativa autonoma di cui sono dotate quel le di Trento e di Bolzano. A ciascun ente autonomo è stato, invero, attribuito dallo Statuto Speciale una propria competenza per materia ( 16 ), sulla base di un ( 18 ) Talune delle quali materie, riconosciute dall’art. 117 della Costi tuzione, alla competenza della Regione con autonomia normale, sono state in vece affidate alla competenza delle provincie di Trento e di Bolzano: artt. 11 nn. 2, 4, 6, 10.

3