presidente del Tribunale presso il quale fu dichiarato il fallimento dispone per ; là compilazione del cartellino, agli effetti dell'art. 619, n. 3 del Codice di procedura penale. Questo cartellino deve essere redatto entro dieci giorni dalla cancelleria del Tribunale. I cartellini finora esistenti presso gli uffici del registro penale delle procure di Stato saranno trasmessi, entro il 31 marzo 1922, ai singoli uffici del casellario,secondo le norme degi articoli 618 del Codice di procedura
penale e 2 del R. D. 5 ottobre 1913, n. 1178. Resta abrogata l'ordinanza del Ministero di giustizia 8 dicem bre 1897, B: 0. M. G., n. 47 relativa alla scheda e ai registri pe nali, colle disposizioni .successive su tale materia. E' del pari abrogata la legge 21 marzo 1918, B.L.I, n. 108 sulla estinzione della condanna Art, 18. In relazione alla disposizione dell'art. 120 del Codice di proce di! ra penale del Regno, restano in vigore le disposizioni relative alle notificazioni e alla consegna degli
atti in materia penale per mezzo della posta (Ordinanza 15 aprile 1902, B. L. I., n. 74). Art. 19. Presso ogni Gurte d'appello è istiutita una sezione di accusa, composta di cinque membri. Essa giudica col numero di tre vo tanti. Il presidente designa ogni anuo i membri che ne devono far parte e chi la deve presiedere. •Ari. 20. La Corte di Assise è composta del presidente e dei dieci giurati costituenti la giuria del dibattimento. Nei dibattimenti che prevedonsi di lunga durata il presidente
legge 25 giugno 1909, n, 372; dall'art. 4 del R. D. 28 giugno 1912, n. 728; e dal R. D. 5 ottobre 1913, n. 1176 che modifica le disposizioni degli articoli 29, 34, 36, 37, 39, 40 e'41 della legge medesima, e dà tutte le altre relative al medesimo oggetto. E' altresì esteso alle nuove Provincie il regolamento 1 set tembre 1874, n. 2061 pBr l'attuazione della legge suddeta, modi ficato dall'art. 56 del R. D. 5 ottobre 1913, n. 1176 negli articoli 26, 27 e 30.