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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 62 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
impugnazioni, sulla corte di assise, sulla esecuzione e sui procedimenti speciali. La somma che la parte civile od 1 altra delle due parti deve anticipare per le spese processuali, per onorari ed indennità ai periti, interpreti e testimoni, nel giudizio. 6 nell'istruzione,, ai sensi dell'art. 29 del detto decreto, è depositata, nella cancelleria del giudice competente. - • ■ . „ ,

danne pronunciate in base a leggi anteriori, se più favorevoli al «'•onda n nato. ' • Art. io. Qualora le disposizioni del codice penale de] Regno in ma teria : eli prescrizione dell'azione penale e della condanna siano di verse. da quelle stabilite nelle leggi anteriori, si applicano quelle più favorevoli nel caso concreto. Gli atti internativi della prescrizione compiuti sotto l'impero della legge anteriore conservano il loro effetto ancorché la nuova legge non li riconosca come interruttivi

del codice penale del Regno non si può procedere d'ufficio: 1. Se per leggi del tempo del commesso reato era necessaria la querela di parte; 2. Se la querela di.parte, sebbene non richiesta da legge anteriore,- sia necessaria secondo il codice penale del Regno. Se questo codice stabilisce un termine per presentare la que rela, il termine decorre dalPattuazione del medesimo; ma qualora non stabilisca un termine, e vi sia un processo in corso, questo non si può proseguire, se entro sei mesi

dall'attuazione del codice penale del Regno, non si presenti la querela. TITOLO II. Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale Capo I.. Disposizioni di esecuzione e di coordinamento, Art.' 15. Sono estese alle nuove provincie le norme di esecuzione del codice di procedura penale del Regno comprese nel R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1176 (art. 1 a 53) contenenti le disposizioni gene rali., quelle sull'istruzione, sul decreto penale, sulla libertà per sonale dell'imputato, sul giudizio e sulle

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 66 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
presidente del Tribunale presso il quale fu dichiarato il fallimento dispone per ; là compilazione del cartellino, agli effetti dell'art. 619, n. 3 del Codice di procedura penale. Questo cartellino deve essere redatto entro dieci giorni dalla cancelleria del Tribunale. I cartellini finora esistenti presso gli uffici del registro penale delle procure di Stato saranno trasmessi, entro il 31 marzo 1922, ai singoli uffici del casellario,secondo le norme degi articoli 618 del Codice di procedura

penale e 2 del R. D. 5 ottobre 1913, n. 1178. Resta abrogata l'ordinanza del Ministero di giustizia 8 dicem bre 1897, B: 0. M. G., n. 47 relativa alla scheda e ai registri pe nali, colle disposizioni .successive su tale materia. E' del pari abrogata la legge 21 marzo 1918, B.L.I, n. 108 sulla estinzione della condanna Art, 18. In relazione alla disposizione dell'art. 120 del Codice di proce di! ra penale del Regno, restano in vigore le disposizioni relative alle notificazioni e alla consegna degli

atti in materia penale per mezzo della posta (Ordinanza 15 aprile 1902, B. L. I., n. 74). Art. 19. Presso ogni Gurte d'appello è istiutita una sezione di accusa, composta di cinque membri. Essa giudica col numero di tre vo tanti. Il presidente designa ogni anuo i membri che ne devono far parte e chi la deve presiedere. •Ari. 20. La Corte di Assise è composta del presidente e dei dieci giurati costituenti la giuria del dibattimento. Nei dibattimenti che prevedonsi di lunga durata il presidente

legge 25 giugno 1909, n, 372; dall'art. 4 del R. D. 28 giugno 1912, n. 728; e dal R. D. 5 ottobre 1913, n. 1176 che modifica le disposizioni degli articoli 29, 34, 36, 37, 39, 40 e'41 della legge medesima, e dà tutte le altre relative al medesimo oggetto. E' altresì esteso alle nuove Provincie il regolamento 1 set tembre 1874, n. 2061 pBr l'attuazione della legge suddeta, modi ficato dall'art. 56 del R. D. 5 ottobre 1913, n. 1176 negli articoli 26, 27 e 30.

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 74 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
di procedura penale del Regno, in quanto sia più favorevole «n 'imputato. Art. 36. Alla esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate an teriormente al 1* aprile 1922 si procede nelle forme e nei modi stabiliti dal Codice di procedura penale del Regno. Art. 37. I termini perentori che scadono dal 22 marzo 1922 a tutto il 10 aprile 1922 sono accresciuti di dieci giorni. II termine di dieci giorni dall'arresto dell'imputato, stabilito nella prima parte dell'art. 280 del Codice di procedura penale del

Regno per la richiesta del decreto dli citazione, decorre dal giorno dell'attuazione di questo. Dal predetto giorno decorrono egualmente i termini stabiliti nell'art. 325 e nella prima parte dell'art. 327, i quali potranno essere prorogati a norma del l'art. 326. Disposizione finale. Art. 38. Dal giorno dell'entrata in vigore del Codice penale e del Codice di procedura penale del Regno nelle nuove Provincie ri marranno in esse abrogali: - ' . 1° Il Codice penale del 27 maggio 1852, B. L. I. n. 117

; 2° Il regolamento di procedura penale del 23 maggio 1873, B. L. I. n. 119; 3° La legge 18 agosto 1918, B. L. I. n. 318. sull'indennizzo dell'arresto durante l'istruttoria, la legge 21 marzo 1918, B. L. I. il. 109, sull'indennizzo delle persone ingiustamente condannate; 4° Tutte le altre leggi e disposizioni penali in quanto siano ■contrarie a disposizioni contenute nei detti Codici del Regno ov vero riguardino materie dai medesimi regolate. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia

inserto nella raccolta ufficiate delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi 5 marzo 1922. VITTORIO EMANUELE Visto il guardasigilli: Luigi Rossi. Facta - Rossi

l'. : . *' ' '- '> •' - v l '.' ? 1* - • , Vv ,v-'. v'', 'i »' &•?. '■■) V7'st i ''. ! - 168 - Art. 35. Le facoltà e le condizioni per appellare o ricorrere per cas sazione, ovvero per proporre opposizione, sono regolate dalla, legge vigente al tempo nel quale il provvedimento è siato pro nunciato. Se al 1* aprile 1922 non sia scaduto il termine £i impugna zione ordinario o quello accresciuto a norma della prima parte del seguente articolo 37, si .osserva il termine sabilito dal Codice

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Page 60 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
del R. esercito 16 maggio 1919 sostituita alla pena di mòrte, si intende corrispondere l'ergastolo; e alla pena da venticinque a trent'anni di carcere duro, da detta ordinanza sostituita alla pena del carcere a vita, si intende corrispondere la pena della reclu sione da venti a ventiquattro anni. Art. 10. Le pene perpetue inflitte per reati, rispetto ai quali il codice penale del Regno stabilisce una pena temporanea, sono commutate nella reclusione per anni ventiquattro. Se però si tratta di pene

perpetue derivate dalla commuta zione della pena di morte esse sono commutate nella reclusione per anni trenta. Allo scopo di determinare se, a norma del codice penale del Regno, la pena da applicare sarebbe stata temporanea, si ha ri guardo al fatto definito nella sentenza, indipendentemente dalle circostanze diminuenti la responsabilità dell'imputato pel titolo IV del libro I del codice medesimo. Alla pena sostituita nei due casi suindicati è aggiunta la vi gilanza speciale dell'autorità di pubblica

Capo Ii. disposizioni transitorie-. ' Art. 8. Le pelle inflitte con sentenza passata in giudicato prima del l'introduzione del codice penale del Regno e non ancora intera mente scontate si intendono commutate a norma dell'art. 2 delle presenti disposizioni. La stessa disposizione trova applicazione, quando a norma del_ l'articolo 2 del codice penale del Regno, si debba applicare una pena stabilita dalla legge anteriore. Art. 9. Alla pena del carcere a vita, dall'ordinanza del Comando Su premo

sicurezza per anni tre. La commutazione, ad istanza del pubblico ministero o di chi vi abbia interesse, è ordinata, in camera di consiglio, dalla corte di prima istanza presso la quale fu pronunciata la condanna. Art. il. Per la conversione delle pene pecuniarie in pene restrit tive della libertà personale, pronunciata anteriormente all'entrata in vigore del codice penale del Regno, si applicano le disposi zioni degli articoli 19 e 24 del codice stesso. Art. 12. Le disposizioni del codicé penale del

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Page 70 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
Art. 26. Quando nelle disposizioni che restano in vigore nelle nuove Provincie sono menzionate le autorità giudiziarie contemplate nel regolamento di procedura penale abrogato^ s'intende che ad esse corrispondono le autorità alle ,quali il Codice di procedura penale del Regno attribuisce facoltà identiche o analoghe. Similmente quando nelle dette disposizioni si richiamino- leggi di procedura penale, capitoli o singoli paragrafi del regola mento _di procedura penale abrogato, si intende fatto

richiamo alle norme, alle leggi, ai .titoli, ai capitoli, agli articoli corrispondenti del Codice di procedura penale del Regno. Art. 27. Sono estese alle nuove provincie le disposizioni comprese negli articoli 60, GÌ, 62, 63 del R. D. 5 ottobre 1913, il 1176^ concernenti il coordinamento del Codice dì procedura penale del Regno con le altre leggi del Regno anteriori alla pubblicazione del Codice stesso. Capo II. Disposizioni transitorie. Art. 28. L'istruzione dei procedimenti penali iniziata

anteriormente - al l.o aprile 1922 è proseguita e compiuta con le norme del Co dice di procedura penale del Regno. Il giudice istruttore compie con le stesse norme tutte le istru zioni da lui iniziate anteriormente a tale data, anche quando trattisi di reati per i quali secondo il nuovo codice debba proce dersi per citazione diretta . ' La comunicazione degli atti ai difensori menzionati nell'art. 197 del Codice deve effettuarsi anche per gli atti di istruzione compiuti prima del 31 marzo 1922. Art

. 29. All'imputato che si trova in istato di custodia preventiva si applicano le disposizioni del regolamento di procedura penale abrogato circa la libertà personale in quanto siano più favore voli. Art. 30. Nei procedimenti penali per i quali al 1' aprile 1922 sia stato elevato un atto di accusa la competenza è mantenuta in conformità delle norme del regolamento di procedura penale abrogatole an che le impugnazioni contro detto atto di accusa sono regolate se condo le norme medesime.

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Page 77 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
TRIDENTINA X. 10909 Div. I Sez. 2. IL COMMISSARIO GEN. CIVILE per la Venezia Tridentina Vista, Ha noto 27 Febbraio n. 1642 del Sindaco di Trento con cui in seguito a deliberazione dell'Aggiunta Municipale si chiede che le sospensioni degli sfratti forzosi accordata alla città di Tre'ito con ordinanza 20 settem. .1921 n. 40179 venga ulteriormente prorogata. Ritenuto che sussistono tuttora le con dizioni eccezionali che consigliarono la emissione rtiella, .succitata ordinanza DECRETA Il termine fissato

dell'art. 4 dell'ordi nanza Commissariale 29 settembre 1921 nn. 46179 Div. I Sez. 2 relativa alla so spensione degli sfratti forzosi nella città di Trento è prorogato fino al 29 setfcem- bi-e 1922. Trento li, 20 Marzo 1922. Il Commissario Generale Civile CREDARO <)3 ELENCO delle persone allie quali venne Iacono- scinta lo cittadinanza italiana dal Com missari ato Generale Civile per la Vene zia Ti/klentina ne mese di Marzo 1922, che si pubblfica agli effetti dell'art. 14 Decreto Presid. 1 Febbraio 1922

61 Commissariato Generale Civile pbu la Venezia- Tridentina N. 6901-III-3 Tronto, il marzo 1022 Vista la domanda della Società per la tutela della caccia del distretto di Me- zolombardo; ' sentito il parere dell'autorità politica di I.a istanza, ritenuto opportuno di provvedere alla tutela del ripopola mento caccia nel territorio del distretto politico di Mezolombardo ; visto l'art. 14 della propria ordinan za N. 38300 dell'8. luglio 1920; DETERMINA: A modificazione delle norme vigenti

l'esercizio della caccia, a qualsiasi spe cie di selvaggina, rimane vietato in tutto il distretto politico /di Mezolom bardo fino al giorno 25 aprile 1922. La presente determinazione entra su bito in vigore. S'intende con ciò sospesa fino allo stesso termine anche l'autorizzazione all'uccelazione di animali di rapina per parte di chiunque non appartenga alla categoria degli organi giurati di sorve glianza, II Commissario Generale Civile: COTTALASSO COMMISSARIATO GENERALE CIVILE . PER. LA VENEZIA

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Page 58 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
in vigore nelle nuove Provincie si osservano le disposizioni che escludono o diminui scono la imputabilità secondo il codice penale del Regno; ma qualora concorrano circostanze attenuanti, non specificatamente contemplate da tale codice, in luogo delle diminuzioni nella misura stabilita dall'art. 59, all'ergastolo è sostituita la reclusione per venti anni, e le altre pene diminuite da un sesto a due terzi. Art .4. , . Restano in vigore le disposizioni dell'art. X, n. III, IV, V, VI dell'ordinanza

imperiale 10 dicembre 1914 B. L. I. n. 337 sui de litti di bancarotta e altri reati ir? materia di concorso fallimentare. Art. 5. Sono estese alle nuove Provincie le disposizioni comprese ne gli articoli 20 a 27 del R. decreto 1 dicembre 1889, n. 6509, concer nenti il coordinamento deL codice penale del Regno con le altre leggi anteriori alla pubblicazione del codice stesso e rimaste in vigore. Art. 6. Quando in disposizioni vigenti nelle nuove Provincie, si fa richiamo a titoli o disposizioni del

codice penale austriaco si intende fatto richiamo alle disposizioni corrispondenti del co dice penale del Re'gno. Art. 7. Le contravvenzioni a disposizioni sancite da leggi non abroga te delle nuove provincie, le quali trovavano la loro sanzione nel co dice penale austriaco e non la trovano nel codice penale del Re gno, sono equiparate alle contravvenzioni previste dall'art. 434 di quest'ultimo e punite colle pene dal medesimo stabilite, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave

espressamente pre veduto dal codice penale del Regno.

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Page 72 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
- ißß - Art 31. I' ~ Le rimessioni di procedimenti da un giudice all'altro per mo tivi di legittimo sospetto o di pubblica sicurezza, ordinate anterior mente al 1° aprile 1922, conservano la loro efficacia se l'autorità alla quale il procedimento fu rimesso sia competente per materia a norma del Codice di procedura penale del Regno o di queste di sposizioni transitorie. Art, 32. Sono regolati dal Codice di procedura penale del Regno i giu dizi di prima cognizione, di appello, di cassazione

, quelli di oppo sizione o di revisione per reati commessi anteriormente al 1 apri le 1922. Le eccezioni di nullità contro gli atti compiuti nell'istruzione o nel giudizio o contro sentenze pronunciate fino al 31 marzo 1922, sono proposte e decise in conformità alle disposizioni del regolamento di procedura penale abrogato. Art. 33. Qualora nell'istruzione un determinato accertamento abbia formato oggetto di perizia secondo le norme del regolamento di procedura, penale abrogato, il pubblico Ministero

e le parti posso no domandare la citazione del perito o dei periti già sentiti, af finchè diano schiarimenti nel dibattimento. L'imputato o gli im putati posson scegliere altro pento e chiederne la citazione nel giudizio, facendone domanda nel termine sabilito nel secondo capoverso dell'art, 367 del Codice di procedura penale del Regno. Il presidente, o il pretore, rimanda il dibatttmento e .stabili sce il termine perentorio entro il quale il nuovo perito deve esa minare la perizia eseguita, procedere

nel dibattimento appariscano circostanze presumi bilmente atte a modificare le conclusioni di una precedente pe rizia, o il giudice reputi necessario chiedere schiarimenti sulla perizia, il Pubblico ministero e le parti, so il giudice non prov veda d'ufficio, possono valersi delle facoltà concedute nella pri ma parte di questo articolo. Art. 34. Nei procedimenti menzionati negli articoli precedenti gli at ti già compiuti con le norme del regolamento di procedura pe nale abrogato conservano la loro

alle operazioni, ove occorra •e sia possibile, e adempiere l'incarico. Il presidente richiede il giudice istruttore per gli atti relativi; il pretore li compie per reati di sua competenza. Se fra più imputati non vi sia accordo per la scelta del pe- Tito, la nomina è fatta dal presidente, o pretore, fra quelli da lo ro indicati. Se. l'imputato non proponga l'istanza, e non sia pre sente al giudizio, la istanza medesima e la scelta del perito pos sono essere fatte dalla persona civilmente responsabile. Qualora

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Page 50 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
51 Legge 29-12-1921, N. 2079. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promul ghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a ce dere gratuitamente al Comune di Tren to lo storico colle denominato « Doss di Trento ». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decre ti del Regno d'Italia

l'ordine giudiziario che conseguiranno la cittadinanza italiana successivamen te, il termine decorrerà dal giorno di notificazione del relativo decreto. Art. 4. Nella prima applicazione del presen te decreto il giuramento sarà prestato dagli impiegati e funzionari dell'ordine giudiziario addetti ugli uffici delle nuo ve Provincie rispettivamente avanti ai commissari generali civili o al commis sario civile di Zara, oppure avanti alle autorità dei vari rami di servizio da questi all'uopo delegato

, mandando a chiun que spetti di osservarla e di farla os servare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi 29 dicembre 1921. VITTORIO EMANUELE Solevi Visto il guardasigilli : Rodino. 52 R. D. 22-1-1922, N. 48. VITTORIO EMANUELE ni Ber grazia dì Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visti gli articoli 4 della legge 26 set tembre 1920, n. 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del presidente del Con siglio dei ministri, ministro

dell'interno; ABBIAMO DECRETATO E DECRE TIAMO Art. 1. * Nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati l'ultima parte dell'articolo 3 del testo unico del le leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e l'art.-11 del relativo re golamento approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756. Pertanto, la formula del giuramento da prestarsi dagli impiegati dello Stato è la seguente : «Giuro di essere

fedele al Re ed ai suoi Reali successori, di osservare leal mente lo Statuto e le leggi dello Stato e di adempiere a tutti i doveri del mio ufficio al solo scopo del bene insepara^ bil del Re e della Patria ». Art. 2. I funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri prestano giuramento con la formula seguente: «Giuro di essere fe dele al I$e, di osservare lealmente lo Sta tuto e tutte le leggi del Regno e di a- dempiere da uomo di onore e di coscien za le funzioni che mi sono affidate ». Art

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Page 82 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
58 E. ,D. 5:3-1922 N. 288 (Gazz. Uff.- 17-3-1922) contenente norme di attua zione coordinamenti e transitorie per l'entrata in vigore nelle nuove Pro vincie dei codici penali e di procèdura penale del Eegno. • • Pag. lf|0 PARTE II. Circolari 59 Commiss. Generale Civile - Circolare 21-3-1922 N. 13914 Eag. Missioni - > scontrini ferroviari. Pag. 170 PARTE III. Decreti vari - Comunicazioni CO E. D. 12-2-1922 (Gazz. Uff. 16-2-1922) che conferma l'elezione a Sindaco del la Città di Eovereto. Pag. 170 61 Commiss

. Generale Civile - decreto 11- 3-192 2t N. 6901-ÜI-3 sospensione del l'esercizio di caccia nel distretto di Mezolombardo. Pag. 171 62 Commiss. Generale Civile - decreto 20- 3-1922 N. 10909. Proroga della sospen sione d'egli sfratti nel Comune di Trento. Pag. 171 63 Elenco delle persone alle quali ven ne riconosciuta la cittadinanza ita liana dal Comm. Generale Civile per la Venezia Tridentina nel mese di marzo 1922 che si pubblica agli effetti dell'articolo 18 del Decreto Presiden ziale 1-2-1922. Pag

52 E. D. 22-1-1922 N. 48 (Gazz. TJff. 16.2-1922} relativo alla prestazione , del giuramento 'da parte dei funz'o- ' nari dello Stato nelle nuove Provincie. Pag. 144 53 E. D. 7-1-1922 N. 66 (Gazz. Uff. 15- 2-1922) che modifica il distintivo d'o noro per gli ex irredenti italiani isti tuito con E. D. 16-ljP-1921 N. 1626. Pag. 145 54 E. D. 22-1-1922 N. 86 (Gazz. Uff. 17- 2-1922) che estende nelle nuove Pro vincie talune norme legislative sulle Borse di Commercio. , Pag. 145 55 E. D. Legge 2-2-1922

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Page 54 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
ed in quale misura. Ali;. 10. Quando si tratti di mobili industriali, la deduzione per deprezzamento di ve tustà può essere superiore al limite del quarto fissato dall'art. 6 del testo unico 27 marzo 1919, N. 426. Art. 11. Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel la Gazzetta ufficiale, del Regno 4 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia in serto nella raccolta ufficiale delle

neces sità pei loro bilanci. Art. 2. Soino prorogati i poteri della Com missione che deve esaminare le djOr mande di anticipazione e fare le pro poste al ^Ministero del Tesoro per la re lativa concessione; la sua composizione è quella stabilita dall'art. 6 dello stesso R. Decreto-legge. Art. 3. Nello stato !di previsione della spe sa per il Ministero (Jel tesoro per l'e sercizio finanziario 1921-1922 saranno stanziati, in aggiunta ai 40 milioni di cui all'art. 7 del preedente decreto-leg ge e nella

categoria « Movimento di ca pitali » i fondi necessari per le ulteriori concessioni di anticipazioni entro un li mite di 25 milioni. Saranno inscritti nel bilancio per l'entrata dell'esercizio 1921-1922 e nei bilanci degli anni successivi,. due capi toli: uno nella categoria «Entrate ef fettive » e l'altro nella categoria « Mo vimento di capitali » per l'introito del le somme che saranno riscosse rispet tivamente a titolo di interessi e a titolo di rimborso delle anticipazioni che sa ranno concesse. Art

. 4. Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e isarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia in serto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, man dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi 2 febbraio 1Ö22. VITTORIO EMANUELE • Bonomi - De Novo Visto, il guardasigilli: Rodinò.

Gli Uffici governativi potranno prov vedere alla esecuzione delle dette Ope re, soltanto quando gli Enti locali né abbiano fatto domanda in tempo utile ed in caso di giustificato motivo. Il Ministero del tesoro in sede di au torizzazione degli impegni per il rim borso delle somme spese dagli Enti lo cali per i lavori da essi eseguiti in di pendenza delle opere di cui a questo articolo, può, anche direttamente, fare indagini per accertare se. le spese fatte rientrino fra i danni di guerra

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Page 51 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
ministro se gretario di Stato per gli affari della guerra ; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO : Articolo unico. Sul distintivo d'onore, per gli ex irre denti italiani, istituito con R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1626, oltre gli stemmi di Trento e Trieste, vi sarà pure ricamato lo stemma di Zara come nel disegno an nesso al presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inser to nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando

- m munito del sigillo dello Stato, sia inser to nella raccola ufficiale delle leggi e doi decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di far- loosservaré. Dato a Roma, addi 22 gennaio 1922. VITTORIO I^LAiOTEL® Bonomi Visto, il guardasigilli : Rodino. 53 R. D. 7.1-1922, n. 66. VITTORIO EMANUELE III per Grazia di Dio e per volontà della Naaäione RE D'ITALIA Visto il R._ decréto 16 ottobre 1921. il. 1626; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro

l'industria, e com mercio, di concerto con quello del Te soro, può prendere di propria iniziati va i provvedimenti di cui al precedènte numero 2 e può estendere ad altrè Bor se quelli già adottati. . Art. 2. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia in serto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, m'an dando a chiunque spetti di osservarlo

a chiunque spetti eli osservarlo e di far lo osservare. Dato a Roma, addi 7 gennaio 1922. VITTORIO EMANUELE Bonomi - Gasparotto 54 R. D. 22-1-1922, n. 86. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della . . Nazione RE D'IT AUA Vedute le leggi 26 settembre 1920, N. 1322, e 19 dicembre 1920, N. 1778; Veduto l'art. 6 del Regio Decreto- Legge 31 agosto 1921, N. 1269; Udito il Consiglio dei ministri ; Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno

, di concerto con il ministro dell'industria e commercio e con quello del' tesoro; ABBIAMO DECRETATO E DECRE TIAMO: * Art. 1. Nei territori annessi a norma delle leggi 26 settembre 1920, n. 1778; a com plemento delle norme legislative che ancora regolano le Borse di commercio, sono estese _ con effetto dal 27 dicem bre 1921 - le seguenti disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, così coor dinate : 1. I ministri dell'industria e commer cio e del tesoro possono in ogni tempo di concerto ordinare

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Page 56 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
. r. ' _ •■■- ■: '• '^'v'- '- ' ' '. ; : ' ; . ■ -■• : ^ - m - ' 58 REGIO DECRETO 5 marzo 1922, n. 288, contenente norme di attuazione, di coordinamento e transitorie per l'entrala in vigore nelle nuove Provincie dei codici penale e di procedura penale del Regno. (Pubblicato nella „ Gazzetta ufficiale' del 17 marzo 1922 N.o 64). VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visti gli art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e 3 deliri legge 19 dicembre

1920, n. 1778; Visti i RR. decreti 19 giugno 1921, ». 917 e 23 giugno 1921, N. 887; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, mi nistro dell'interno, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo: TITOLO I. Disposizioni per l'attuazione del codice penale. Capo I. Disposizioni di esecuzione e di coordinamento. Art. 1. E' estesa alle nuove Provincie la legge 26 giugno 1904, n. 285, sull'impiego dei

condannati alla pena della reclusione, in lavori di dissodamento e di bonificazione di terreni incolti o malarici, fino a che non siano istituiti gli stabilimenti richiesti dall'art. 13 del codice penale, concernente la pena della reclusione. Art, 2, Quando, in una disposizione che resta in vigore nelle nuove Provincie, è comminata o richiamata una determinata specie di pena, si intende corrispondente: 1. Alla pena del carcere duro a tempo, la reclusione per egual durata; 2. Alla pena del carcere

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Page 68 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
giurati non potrà, contenere meno di 70 iscritti. Art. 24. Per i giudizi distrettuali, nel cui territorio non abbiano la re sidenza abituale più di due persone legalmente autorizzate ad as sumere l'ufficio di difensore, il presidente della Corte d'appello, sentita sull'opportunità del provvedimento la Giunta della Camera degli avvocati, può autorizzare altre persone all'esercizio della difesa penale. L'autorizzazione può essere concessa solo ai cittadini di età maggiore, incensurati e residenti nel

territorio di giurisdizione del giudizio distrettuale. Essa è revocabile. Art. 25. La liquidazione degli onorari ai periti fatta dal consigliere delegato o dal giudice istruttore, nei casi preveduti negli articoli * 214, 368 e 399 del Codice di procedura penale, è preceduta dalle richieste del pubblico ministero. Questi deve accertarsi, con l'e- ■ same degi atti, della durata delle operazioni. Se la liquidazione sia fatta dal pretore., la ordinanza è trasmessa al procuratore del Re per il visto

. Le impugnazioni contro le ordinanze possono essere proposte dai periti e dal pubblico ministero. Esse sono decise, nel caso menzionato nell'art. 214, dal giudice istruttore, se l'ordinanza sia pronunciata dal pretore, e dalla sezione di accusa, se l'ordinanza sia pronunciata dal giudice istruttore o dal consigliere delegato. Nei casi preveduti negli articoli 368, capoverso e 399 sono decise in Camera di consiglio, dal Tribunale penale o dalla sezione degli appelli penali, se l'ordinanzSf sia rispettivamente

- 162 - La legge 23 maggio 1873. B. L. I. n. 121 sulla formazione delle liste dei giurati è abrogata. Pino a quando non saranno formate le liste dei giurati se condo le norme della legge 8 giugno 1874, n. 1937 e del rispettivo regolamento, la giuria sara formata con le liste finora esistenti. Art. 22. Fino a che non siano istituiti nelle nuove provincie i giudici conciliatori, alla formazione delle liste dei giurati e ad ogni altra funzione, cui è chiamato a partecipare anche il giudice

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Page 48 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
- m - cazione della tabella C annèssa al pre sènte decreto e la rimanenza è divisa in parti eguali tra gli orfani di età minore di quella sovraindicata. .Quando tutti i tigli abbiano raggiunto l'età di anni 14 l'assegno alimentare vie ne ridotto nella misura stabilita alla ta bella G predetta. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il ministro del tesoro: De Nava. 50 Regio Decreto 18 dicembre 1921, N. 1859. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e. per volontà della Nazione RE D'ITALIA Viste

. 1. Ferme restando le. altre disposizioni di cui al decreto 2 dicembre 1920, nu meri 5212-1981 del Commissario. Gene rale Civile per la Venezia Giulia ed al decréto 6 dicèmbre 1920, N. 71946-1-4 del Commissario Generale Civile per la Venezia Tridentina, il contributo 4 fa vore dei mutilati, dei combattenti e del le vedove di guerra con prole; con ef fetto dal 1 gennaio 1922, viene elevato da cinque a quindici centesimi per o- gni lira d'imposta fondiaria, casatico denjeoiigen der ihnen auf Grand

le leggi 26 settembre 1920, N. 1322, e 19 dicembre 1920, N. 1778; Visto l'art 10 della legge 23 dicembre 1920 N. 1821, e l'art. 7 della legge 20 a- gosto 1921, N. 1178; Visto il R. D. 16 giugno 1921, N. 795; Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 31 agosto 1921, N. 1269; Sentito il Consiglio dei Ministri : Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, 'segretario di Stato, per l'interno, di coperto col mi nistro $elle finanze e col ministro del tesoro ; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: Art

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Page 29 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
col servizio militare prestato nella guerra 1914-18, è concesso un assegno alimentare con tinuativo e un aumento provvisorio nel la misura stabilita nell'allegata tabel la C. Se fra i compartecipi all'assegno alimentare vi siano orfani di età infe riore ai 14 anni l'assegno stesso viene corrisposto nella misura e con le moda lità indicate nella allegata tabella D. Non si fa luogo alla concessione del l'assegno alimentare 6 allo aumento provvisorio quando la vedova e gli or fani che vi. dovrebbero

, i genitori hanno diritto al l'assegno alimentare continuativo e al l'aumento provvisorio nella misura sta bilita dall'allegata tabella G. Art. 4. Agli effetti del presente decreto si 'con siderano come militari anche gli appar tenenti' a corpi ausiliari dell'esercito e dell 'armata del cessato Impero austro- Die besagten Zuweisungen und Zir bussen werdietn nóicht ausbezahlt, trenn ein Betrug oder eine schwere Schuld de« Soldaten die Krankheit oder deren Er schwerung bedingt haben oder wenn die Krankheit

L'assegno e l'aumento predetti non vengono liquidati quando, a determina re e ad aggravare l'infermità abbia con corso il dolo e la colpa grave del mili tare, o quando l'infermità stessa dipen da da fatti che non abbiano alcuna re lazione col servizio. Art. 2. Alle vedove e ai figli c alle figlie nu bili minori di anni 21, legittimi, legitti mati o naturali, legalmente riconosciuti, dei militari di cui all'articolo preceden te, i quali ultimi siano deceduti o scom parsi per fatti in relazione

partecipare pa ghino complessivamente L. 500 per im poste dirette erariali ad anno. Art. 3. Se alcuno dei militari contemplati nell'art. 1 figlio legittimo, legittimato o naturale, legalmente riconosciuto, ed u- nico sostegno di padre quinquagenario o incapace a qualsiasi profìcuo lavoro, per una delle infermità comprese nella categoria l.a della tabella A, o di madre vedova, sia morto o scomparso per fatti in relazione al servizio militare prestato nella guerra 1914-918, senza lasciare ve dova o figli

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Page 7 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
- toi - sorzi agrari ed i Consorzi antifìlosserici potranno costituirsi parte civile nei pro cedimenti à carico dei contravventori al la presente legge. Art. 11. Per l'applicazione della presente leggo sarà iscritta in apposito capitolo del bi lancio passivo del Ministero per l'agri coltura, a partire dall'esercizio finanzia rio 1920-1921, la somma di Lire 100.000. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei de creti del

ministro delle finanze, del tesoro e dell'istruzione pubblica; ABBIAMO DECRETATO E DECRE TIAMO: Art. 1. Sull'introito lordo totale degli spetta coli dati al pubblico a pagamento nei teatri ed altri luoghi chiusi con opere liriche, drammatiche e mimiche, ope rette, concerti vocali e strumentali, rivi ste, coreografìe; circhi equestri, ma rionette e spettacoli di varietà di ogni genere è dovuto allo Stato in tutti i comuni; della Venezia Giulia e (della Venezia Tridentina, il diritto erariale nella

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma addi 26 settembre 1920. VITTORIO EMANUELE Micheli - Meda - Fera - Alessio Visto il guardasigilli : Fera. 43 Regio decreto-legge 5 maggio 1921, N. 568. 4 VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, ministro segre tario di Stato per l'interno, di concerto col

misura del dieci per cento, dirit- schaftHclien Genossenschaftern und die GenöägensiGhafteoi izuir Bekämpfung! dea* Philoxera werden in den Verfahrein ge gen djie Uebertreter des vorliegenden Ger setze« als Ziivilkläger auftreten können. Art. 11. < Für die« Anwenduno- des vorliegenden Gesetzes wird unter hinein besonderen Kapitel des passiven Budgets des Acker- bau-Mn;iSterin ms;, votili. Fina.nizjählr 1920 1921 angefangen der Betrag von Lire 100.000 eingestellt werden. Wir befehlen. das« dai

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