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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 49 of 88
Date: 01.12.1942
Physical description: 88
rammentare che i produttori di manufatti tessili hanno l'obbligo d'impiegar è la totalità delle materie prime di cui dispongono, per il fabbisogno della popolazione civile nel. l'interno del Regno, nella fabbricazione dì manufatti aventi tutti le

Circolare N. 19438 •del 23 settembre 1942 XX OGGETTO: Prezzo del lègìiaftìe di importazione dalla Ger mania Allo scopo di eliminare diibbi sul prezzo dà applicare al legna- me importato dalla Germania si precisa che lo stesso é parificato a quel lo di produzione nazionale. A questo proposito si richiama l'art. 1 delle disposizioni generali cìiteniite nella circolare P. 216 del 12.1.1942 XX del Ministero delle Corporazioni del seguente tenore: «t prezzi massimi come sopra determinati dovranno

essere ri spettati per le véndite dèi legname qualunque sia la nuova origine». In conseguenza le ditte importatrici di legname dalla Germania dovranno fatturare: a) nelle vendite a vagone spedito direttamente al compratore il prezzo previsto dalla circolare P. 216 del 12.1.1942 più il 7% di com penso riservato al grossista più le spese effettive di trasporto ferroviario nelle vendite franco destino. b) per le consegne da magazzino il prezzo stabilito dai listini dei ri spettivi Consigli Provinciali

delle Corporazioni applicando la riduzio ne prevista dalla circolare ministeriale P 330 quando le vendite stesse siano fatte per quantitativi uguali o superiori al vagone. Il costituendo fondo di conguaglio agirà successivamente assor- tèndo ìa differenza fra il costo del legname Germànico è il prezzo del listino nazionale secondo le norme che saranno all'uopo stabilite. Circolare P. 500 del 25 settembre 1942 XX OGGETTO: Rifinitura del greggio dei prodotti tipo tèssile Il Ministero reputa opportuno

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Page 64 of 88
Date: 01.12.1942
Physical description: 88
prescritte dal precedente punto 6, facendo precedere all'indicazione del tipo la voce ((assimilato». Il prezzo al quale il det tagliante è tenuto a vendere al consumatore sarà calcolato aggiungen do a quello franco fabbrica la maggiorazione del 45% riservata al commerciante. Per le qualità che risultino eventualmente non assimilabili, per chè aventi caratteristiche tecniche diverse dg quelle previste nella ta bella unita, i produttori non potranno effettuare la yen dita se prima non avranno chiesta

ed otteijijta la fissazione del prezzo, seguendo la procedura de! punto 2 del provvedimento P. 366 pubblicato nella Gaz zetta Ufficiale del 24 giugno 1942 XX. Anche a tali manufatti dovranno apporsi co|i le modalità di cui al precedente punto 6, le indicazioni prescritte nel punto stesso. In tal caso il prezzo di vendita al consuma tore che il dettagliante sarà tenuto a praticare, sarà calcolato e indica to dal produttore, maggiorando del 45% il suo prezzo di vendita fran co fabbrica. lO.o

- Il coijjmerciante all'ingrosso potrà effettuare fino al 30 no vembre 1942 XXJ, la vendita dei prodotti non tipo che, si trovano in suo possesso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento' e non siano muniti quindi delle indicazioni prescritte al punto 6 ma dovrà praticare nella vendita al dettagliante o al confezionista arti giano prezzi non superiori a quelli risultanti dalla fattura di acquisto della merce presso i produttori, maggiorati al massimo del 15%. Il dettagliante potrà effettuare sino

8.o - Il dettagliante è tenuto a consegnare al consumatore il pro dotto-tipo munito delle indicazioni di cui al punto. 6. 9,o - I fabbricanti potranno vendere i prodotti fabbricati apterior- mente all'entrata in vigore del presente provvedimento o in corso di lavorazione a tale data, a condizioni però che praticano per tali pro dotti, prezzi npn superiori a quelli dei prosotto - tipo a cui essi pos sono essere^ assimilati in. base, glie lòrp caratterische e vi appongano le indicazioni

al 31 dicembre -1942 XXI lß vejidita di prodotti non tipo non iijimiti delle indicazioni prescritte al precedente punto 6, njya doyrà in tal caso praficaj-e prezzi npn su periori a quelli risultanti dalle fatture di acquisto dal produttore o dal grossista fornitore, alimentati rispettivamente del 45% e (lei 30%. 11.o - I commeFcianti grossisti a partire dal l.o dicemjbre p. v., non potranno vendere i manufatti non tipo di cui al precedente puntò, a prezzi superiori a quelli fissati per la vendita dal

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Page 80 of 88
Date: 01.12.1942
Physical description: 88
10:6 * , • C ferisca acquistare gli stessi a numero anziché a peso, il prezzo di ven dita per sacco dovrà determinarsi sulla base/del peso previsto per il tipo di sacco oggetto della contrattazione e del relativo prezzo massi mo, fissati nella tabella allegata al provvedimento P. 422, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1942 XX. In tal caso, però, l'imballo del collo sarà fatturato a 1 parte in ba se al prezzo a chilo della tela-tipo impiegata, entro il limite del 2% sul

che le gname in tronchi di diametro superiore ai limiti indicati predetto prov vedimento, qualóra risulti normalmente destinato alle miniere come puntellarne, deve, essere venduto at prezzi non superiori quelli previ sti nella stessa circolare P. 247 alt. Per puntellarne da miniera prodotto in regioni non elencate nel provvedimento P. 247 del 23 febbraio i prez zi vendita non potranno superare lire trecento al metro cubo per merce resa franco vagone partenza Ferrovie Stato. Circolare P. 527 dèi

peso del collo stesso. Si comunica inoltre, che è ammesso che il venditore, pur rimanen do invariato il prezzo del sacco calcolato come sopra detto, consegni la merce con peso in più o in meno, per unità o per partita, nei limiti delle tolleranze già stabilite nel provvedimento in parola. Circolare telegraf. P. 526 del 20 ottobre 1942 XX OGGETTO: Prezzo legname in tronchi A chiarimento quesiti formulati circa disposizioni contenute nel la circolare P. 247 dèi 23 febbraio corrente anno, comunicasi

20 ottobre 1942 XX OGGETTO: Prezzo legname ? Alle disposizioni contenute a pag. 3 della circolare P. 216 del 12 gennaio corr. anno per la travatura uso Trieste abetè e pino Silvestre va apportata la seguente aggiunta :

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Page 63 of 88
Date: 01.12.1942
Physical description: 88
Circolare P. 510 del 7 ottobre 1942 XX OGGETTO: Tipi e prezzi dei tessuti con crine animale o artificiale . In applicazione del D. M. 14 marzo 1942 XX, pubblicato nella Gazzéta Ufficiale del giorno 16 stesso mese il Ministero determina quan to segue: l.o - I produttori di tessuti fatti con crine animale o artificiale pos sono fabbricare, per il consumo della popolazione civile nell'interno del regno, esclusivamente prodotti-tipò aventi le caratteristiche indi cate nell'unita tabella

ridotto. 4.o - Nelle vendite al dettagliante o al confezionista artigiano il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le ven dite al produttore, figuranti nell'apposita colonna dell'unita tabella, aumentati di non oltre il 15%, per merce franco magazzino del gros sista stesso pagamento còntanti. 5.o - I prezzi massimi di vendita dal dettagliante al consumatore sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo. 6o. - E' fatto

obbligo al produttore di apporre sui prodotti-tipo, ad intervallo «di non oltre un metro, in modo ben visibile ed indelèbile, le indicazion della sua ditta o ragione sociale e sede, della categoria, del numero del tipo e del prezzo di vendita al consumatore. ,7.o - Il venditore ha l'obbligo di specificare sulle fatture il umero del tipo del prodotto vendute ed aggiungere le dichiarazioni che lo stesso è munito delle indicazioni di cui ol punto 6.

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Page 34 of 88
Date: 01.12.1942
Physical description: 88
confezione, l'indicazione della ca tegoria e del numero del tipo del tessuto base impiegato nella con fezione stessa. * 8) Fino ad esaurimento delle scorte di confezioni prodotte an teriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e di tessuti non tipo in loro possesso alla data suddetta e non oltre il 31 ottobre p. v., i produttori potranno vendere confezioni non tipo purché pratichino prezzi non superiori a quelli fissati con il presente provvedimento per le confezioni tipo cui

990 \ ' conffe^idtìe 'é^deìTprejfckòl di-Vendita al: consumatori 'iiöiiche* diélla catego ria e -numerò del ti]pò' del 'tessuto base impiegate».: ' U, v Quando trailt^si, di. confezione, costituita da .più di un capo (ad es. abito compietti composto di giàcca, panciotto e pantalone oppure abito estivo composto di giacca e pantalone), si deve apporre nel l'interno della giacca l'indicazione del numero, del tipo e del prezzo di vendita al consumatore, per l'intera confezione, e nell'interno degli

altri o dell'altro capo l'indicazione del numero , del tipo. 5) Il confezionista che intende vendere a prezzi inferiori a quelli stabiliti per ciascun tipo, e tenuto ad indicare ai sensi del punto pre cedente, il prezzo di vendita al consumatore proporzionalmente ridotto. 6) Il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente le confezioni munite delle indicazioni e del cartellino di cui ài punto 4. 7) È fatto obbligo ai venditori di segnare nelle fatture di ven dita, oltre al numero del tipo della

esse sono assimilabili in rap porto al costo del tessuto base impiegato ed alle caratteristiche delle confezioni stesse. Tuttavia per le confezioni aventi caratteristiche di maggior pre gio di quelle previste per le corrispondenti confezioni tipo, l'assimila zione dovrà essere fatta ad un prezzo non superiòne a quello dell'ul tima sottovoce di ciascun tipo indicato nelle unite tabelle. H produttore è tenuto ad esporre sulle confezioni assimilate e sul cartellino le stésse indicazioni prescritte

al precedente puntp 4 premettendo alla voce «tipo» la dizione ((assimilate». H prezzo di/vendita al consumatore sarà quello del corrispondente tipo a cui la confezione è stata assimilata. . II commerciante al minuto è tenuto a sua volta a praticare per le confezioni non tipo di cui al presente punto, prezzi non sùperiori a quelli che il produttore deve apporre sulle confezioni stesse.

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Page 62 of 88
Date: 01.12.1942
Physical description: 88
Questo Ministero, nel mentre conferma che il cotone idrofila tipo, perchè possa considerarsi tale, deve rispondere a tutti i requi siti compresi quelli di. confezionatura, indicati nel provvedimento P. 243, pubblicato nel n. 43 .del 21.2.1942 XX nella Gazzetta Ufficiale del Regno, non ba difficoltà a riconoscere alle ditte confeizioniste in parola la veste di produttrici di cotone idrofilo. Conseguenten^ente, se esse vorranno assumere tale figura dovranno accollarsi gli obblighi relati vi per

A soluzione di quesiti formulatigli, il Ministero chiarisce che le passamanerie occorrenti per le divise militari, non essendo destinate al consumo della popolazione civile, debbono considerarsi non soggette al la disciplina della, tipizzazione. Conseguentemente le passamanerie in parola non debbono consi derarsi comprese tra quelle bloccate a norma del D. M. 14 marzo 1942 XX. Altrettanto dicasi per le passamanerie occorrenti per l'esercizio <3el culto o per indumenti per ecclesiastici.

i produttori di cotone idrofilo compreso naturalmente quello di non praticare prezzi superiori a quelli fissati dal Ministero, per le vendite dal produttore, con il citato provvedimento P. 243. A modifica perciò delle disposizioni contenute nel provvedimento P. 395 del 7 luglio 1942 XX, si dispone che i produttori di cotone idro filo che non intendono procedere alla impacchettatura dello stesso nel le pezzature previste dal provvedimento P. 243, sono autorizzati a ven dere alle ditte confezioniste cotone

idrofilo tipo in balle, a condizione però che le stesse rilascino dichiarazione scritta alla ditta venditrice, impegnandosi a provvedere alla rifinitura del cotone tipo, acquistato confezionandolo nelle pezzature previste dal provvedimento P. 243 ed assumendosi tutti gli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni per ì fabbricanti di tessuti tipo. Circolare P. 509 del 7 ottobre 1942 XX OGGETTO: Passamanerie per divise militari o per arredi per l'esercizio del culto e degli indumenti per ecclesiastici

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Page 41 of 88
Date: 01.12.1942
Physical description: 88
Giacca confezionata ad un pezzo, con pieghe o finte pieghe a cucitura nella parte posteriore, con o finta martingala, con o senza spacco, munita di tre tasche esterne tagliate od applicate; foderata e rinforzata con le qualità di tessuti indicate nella nota per le varie parti di confezione ; con una tasca interna, taschino fiammiferi sotto- paramantura, ^manica senza spacco in fondo, con due bottoni. Pantalone con risvolti, due tasche posteriori, un taschino oro logio, fodera volante al cavallo

, rinforzo e fodera alla cintura; nastro isalvapantalone per quello lungo, foderato nel cinturino, sottoginoc. chio per quello alla zuava. Gancio nella parte posteriore. Corredato di un bottone di ricambio per il pantalone e due per la giacca. Detto abito sportivo deve essere confezionato con tessuto tipo decatizzato, in tinta unita o rogato, quadrettato o flanellato, avente il prezzo franco fabbrica, nei limiti sotto elencati, per l'altezza base <ìi cm. 140 e deve essere venduto a prezzo non superiore

a quelli mas simi segnati a fianco della indicazione di ciascun tipo. Prezzo massimo Numero Prezzo franco fabbrica Prezzo di vendita di vendita del tipo del tessuto tipo impiegate franco fabbrica al consumatore Tipo 5 a » 5 b » 5 c » 5 d » 5 e » 5 f tipo L. per metro da 10 — a 15,— » 15,01 » 20,— » 20,01 » 25 — » 25,01 » 30,— » 30,01 » 35,— » 35,01 » 40— L. per capo 183,15 204,15 225,15 236,70 250,45 277,10 L. per capo 260,05 289,90 319,70 331,40 350,65 387,95 TABÈLLA «F» NOTA — I foderami e gli

accessori vari di confezione per il sopra indicato, sono i medesimi elencati per il tipo 3. TIPO 6 — Abito sportivo per uomo — Confezione fine Confezionato a regola d'arte, confezione fine nella misura dal dal 44 al 54, composto di due capi, giacca e> pantalone. Giacca confezionata ad un petto, con pieghe o finte pieghe a cucitura nella parte posteriore, con o finta martingala, con o senza spacco; foderata e rinforzata con le qualità di tessuti indicate nella

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Page 25 of 88
Date: 01.12.1942
Physical description: 88
Prefettura, sia nella trattazione delle pratiche relative all'assistenza agli sfollati dall'A. O. I. ed ai congiunti di connazionali ivi residenti, sia nei solleciti normali o telegrafici relativi alle pratiche in corso, omettano le generalità del „dante causa' (nome, cognome, paterni tà), quelle del richiedente ed il recapito del medesimo. „Poiché le pratiche sono intestate al nome del 'dante causa', tale omissione pone questo^Ministero nella impossibilità assoluta di rin-

t „Ritenendosi opportuno, d'altra parte, limitare nel tempo il be neficio della concessione degli indumenti od effetti letterecci, si precisa che può farsi luogo alla concessione stessa, alle condizioni e limitazioni stabilite nella circolare predetta, ai soli profughi dell'A. 1. giunti nel Regno dopo il 1 gennaio 1942 XX. ,Si' coglie l'occasione per ribadire che la concessione in parola deve essere fatta una sola volta e che in particolare l'eventuale conces sione di indumenti a favore dei

rimpatriati dall'A. 0. I., dev'essere subor dinata ai nulla osta di questo^ Ministero — Ufficio Assistenza — al quale vanno fatte, caso per caso, motivate segnalazioni. „Ciò in considerazione che all'atto dello sbarco è stata fatta agli interessati una concessione di indumenti. 7) Necessita di corredare tutte le pratiche di assistenza con le contemplate generalità (nome, cognome, paternità) del „dante causa' e del richiedente. 'Si è avuto modo di rivelare come molti Comuni, ECA, e tal volta anche qualche

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Page 55 of 88
Date: 01.12.1942
Physical description: 88
1011 Circolare P. 504 'del 2 ottobre 1042 XX OGGETTO: Oggetti di vetro e ceramica per funzioni reli giose Il Ministero conviene perfettamente nello opportunità di tipiz zare la fabbricazione degli articoli di vetro occorrenti per la funzione religiosa e si riserva di adottare al più presto i necessari provvedimenti» Accogliendo intanto la richiesta contenuta nella lettera suindi cata si consente cbe, in attesa della tipizzazione predetta, le richieste di forniture degli articoli stessi siano

rivolti ai competenti C. P. C. dai Parroci e dai Rettori di Chiese. Circolare P. 505 del 2 ottobre 1942 XX OGGETTO: Prezzi delle falci e delle falciole Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente prov vedimento sulla Gazzetta Ufficiale è vietata la produzione di falci e falciole che 'non corrispondano ai tipi previsti nella presente circolare. La vendita e la consegna di falci e falciole non comprese nel l'allegata tabella sono consentite fino al 31 dicembre del corrente anno, purché

si pratichino prezzo non superiore a quelli stabiliti per i pro dotti similari. l prezzi di vendita al consumatore per tutte le località del Re gno non possono superare i limiti massimi previsti nella acclusa tabella. Sui prezzi di vendita al consumatore di falci e falciole, conce deranno i seguenti sconti: ai grossisti che ritirano oltre 15000 pezzi all'anno 31% ai grossisti che ritirano da 10000 a 15000 pezzi all'anno 29% ai rivenditori che acquistano 2000 e più pezzi 26% ai rivenditori che acquistano

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Page 35 of 88
Date: 01.12.1942
Physical description: 88
645. . , 14) Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno suc cessivo a quello della siia\ applicazione nella Gazzetta Ufficiale del 3&egno.

9) il cammerciante grossista potrà vendere fino al 30 novemibre 1942-XXI le confezioni non tipo acquistate prima dell'entrata in vi. gore del presente provvedimento, no>n munite delle indicazioni pre scritte al punto 8, a prezzi non superiori ai relativi costi di acquisto aumentati del 13%. Dopo tale data il grossista non potrà praticare per tali con. feziöni prezzi superiori a quelli- fissati per i corrispondenti prodotti tipo, franco fabbrica, aumentati della percentuale del 13% e le confe

. zioni non tipo avente caratteristiche più pregiate di quelle previste con il presente provvedimento dovranno essere vendute a prezzo non superiore a quello fissato per l'ultima sottovoce del tipo cui la con- fezione può essere assimilata. 10) Il commerciante al minuto potrà vendere fino al 31 di cembre 1942-XXI le confezioni non tipo, acquistate a tutto il 30 no vembre 1942-XXI, non munite delle indicazioni prescritte al punto 8, ma egli non potrà praticare prezzi superiori ai relativi costi di fat

tura maggiorati del 40%, per gli acquisti fatti direttamente presso il fabbricante o del 27% per gli acquisti fatti presso il grossista. Dopo tale cfeta, il dettagliante non potrà praticare per tali confe zioni prezzi superiori a quelli fissati per i corrispondenti tipi cui pos sono essere assimilati, mentre per le confezioni non tipo aventi ca ratteristiche più pregiate di quelle previste con il presente provvedi mento, esso non potrà praticare prezzo superiore a quello fissato per l'ultima

sottovoce del tipo cui la confezione appartiene. 11) La disciplina prevista dal presente provvedimento non riguar da le confezioni su misura prodotte per il committente privato con sumatore^ 12) !ll controllo sull'esecuzione delle deposizioni del presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale. 13) Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedi mento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941, nu mero

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Page 84 of 88
Date: 01.12.1942
Physical description: 88
cauzione una ricevuta con bollo a suo carico nella quale dovrà esseri indicata anche lai cifra che, oltre alla restituzione della cauzione il commerciante pagherà, in base alla tabella sopra indicata, per la rèstituzione del vuoto. 4.0 - Le industrie di profumerie provvederanno ad apporre sia sul vetro che sulla confezione esterna dei prodotti di profumeria conte nuti in recipienti da recuperare un piccolo cartellino portante la di citura: «Kiimiborso per la restituzione del recipiente

1Ó40 cipienti vuoti. Copia 'd'ella tabella dovrà altresì essere trasmessa al Ministero delle Corporazioni per gli opportuni controlli. • -s 2.o - L'importo dei recipienti sarà stabilito dalle case produttrici sulla base del 70% del prezzo dei recipiènti stessi. 3.o - I produttori delle profumerie non potranno richiedere ai com mercianti, per la restituzione dei vuoti, un deposito cauzionale. E' in vece in facoltà dei commercianti richiedere al consumatore, che non re stituisca all'atto

dell'acquisto un corrispondete vuoto, un deposito cau zionale, che non dovrà comunque superare i seguenti limiti: 4 volte il prezzò del vtioto per i recipienti di valore sino a L. 2.; 3 volte il prezzo del vuoto per i recipienti di valore superiore ia L. 2.—, mia non superiore a L. 3.—; 2 volte il prezzo del vuoto per i recipienti di valore superiore a [LI 3.—, ma non superiore a L. 5.—•; . 1 volta il prezzo del vuoto per i recipienti di valore superiore a L. 5.— Il commerciante -dovrà rilevare per detta

». 5 .0 - La restituzione dei vetri da parte del consumatore acquirente dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data della ricevuta di cui al punto precedente. -

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Page 37 of 88
Date: 01.12.1942
Physical description: 88
, confezione fine nella misura dal 44 al 54, composto di tre capi, giacca panciotto e pantalone. Giacca confezionata tanto ad un petto quanto a doppio petto mu nita di tre tasche esterne tagliate od applicate; foderata per le varie parti di confezione; con due tasche interne, taschino fiammiferi sotto- paramantura ed altro nella tasca destra esterna, manica con spacco in fondò con due bottoni. Panciotto a due o quattro tasche, foderato e rinforzato con cintu rino e fibre nella parte posteriore o ai lati

. Pantalone con risvolti, due tasche posteriori, un taschino oro logio, fodera al cavallo fissata, rinforzo e fodere alla cintura, nastro salvapantalone, gancio nella parte anteriore della cintura, cinturino con fibbia, ella parte posteriore od ai lati. Corredato di un bottone di ricambio per il pantalone e due per la giacca. . Detto abito completo deve essere confezionato con tessuto tipo decatizzato in tinta unita o rigato, quadrettato o flanellato, avente il prezzo franco fabbrica, nei limiti

sottoelencati, per l'altezza base di cm. 140 e deve essere venduto a prezzi non superiori a quelli mas simi segnati a fianco della indicazione di ciascun tipo. Prezzo ijiassimo Numero Prezzo franco fabbrica Prezzo di vendita di vendita del tipo del tessuto tipo impiegato franco fabbrica al consumatore L. per metro L. per capo L. per capo 456,60 485,30 515,05 523,— 551,10 579,20 Tipo 2 a » 2b » 2 c » 2 d » 2 e » 2 f da 25,01 » 30,01 » 35,01 » 40,01 » 45,01 » 50,01

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Page 36 of 88
Date: 01.12.1942
Physical description: 88
992 \ TABELLA ((A)> TIPO 1 — Abito completo invernale per uomo — Confezione normale Confezionato a regola d'arte, lavorazione comune, nelle misure dal 44 al 54, composto di 3 capi: giacca, panciotto e pantalone. Giacca confezionata tanto ad un petto quanto a doppio petto, munita di tre tasche esterne tagliate od applicate, foderate e rinfor zate con le qualità di tessuti indicati nella nota, per le varie parti di confezione, con una tasca interna e taschino 'fiammiferi sottopara- mantura

, manica senza spacco in fondo, con due bottoni. Panciotto a due o a quattro; tasche, foderato o rinforzato con cinturino e fibbia nella parte posteriore. Pantalone con risvolti, una tasca posteriore, un taschino orolo gio, fodera volante al cavallo, rinforzo e fodera alla cintura, nastro salvapantalone. Gancio nella parte anteriore della cintura, cinturino con fibbia nella parte posteriore. Detttf abito completo deve essere confezionato con tessuto tipo decatizzato in tinta unita o rigata, quadrettato

o flanellato, avente il prezzo franco fabbrica, nei limiti, sottoelencati, per l'altezza base di cm. 140, e deve essere venduto a prezzi non superiori a quelli mas simi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo: Prezzo massimo Numero Prezzo franco fabbrica Prezzo di vendita di vendita del tipo del tessuto tipo impiegato franco fabbrica al consumatore Tipo )) )) )) )) )) 1 a 1 b 1 c 1 d 1 e 1 f L. per metro da 10,— a 15,- )) 15,01 » 20, » 20,01 » 25,- » 25,01 » 30,- » 30,01 » 35,- » 35,01

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Page 24 of 88
Date: 01.12.1942
Physical description: 88
„La corresponsione del sussidio straordinario, come di quello ordinario nella misura stabilita nell'Ordinanza predetta, è di esclusiva competenza dell'apposito Comitato interministeriale istituito ai sensi del l'art. 10 della citata Ordinanza e pertanto si pregano le RR. Prefetture di voler impartire tassative disposizioni agli ECA dipendenti, affinchè si at tengano alle disposizioni convenute nella circolare di questo Ministero n. 529791 del 12-4-1942 XX. 'Il sussidio ordinario che gli ECA

sono autorizzati a corrispon dere a titololo provvisorio non dovrà, comunque, eccedere la misura mi- nima stabilita dall' Ordinanza del Duce. 6) La concessione di indumenti ed effetti letterecci f quando spetta, deve essere effettuata con la massima urgenza. „Pervengono a questo Ministero numerose domande di profughi intese ad ottenere la concessione di indumenti ed effetti letterecci, la cui consegna viene effettuata dopo lungo tempo dàlia richiesta o procrastinata di giorno in giorno dagli ECA

competenti. „Si richiama l'attenzione degli Enti in indirizzo sul contenuto del paragrafo 1) della citata circolare di questo Ministero n. 529791 del 12-4-942 XX, con la quale si dispone che l'eventuale fornitura di indu menti ed effetti letterecci ai profughi bisognosi provenienti dall'A. I , se è ritenuta necessaria e previo accertamento che i richiedenti non abbiano già fruita di tale forma di assistenza, deve essere effettuata con la mas sima possibile sollecitudine.

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Page 82 of 88
Date: 01.12.1942
Physical description: 88
l.o - Le ditte produttrici di candele e lumini sono tenute ad isti tuire un libro di carico e scarico della produzione ove registrare le quantità di materie prime introitate a magazzino e la entità, della pro duzione di candele e lumini. 2.0- - Le materie prime oggetto di registrazione sono la paraffina, la steraina, i prodotti sintetici che attualmente s'impiegano nella pro duzione delle candele in luogo della paraffina e le cere che si impie gano proporzionalmente nella produzione delle

candele da chiesa. 3.o - Le registrazioni sul libro di carico e scarico debbono essere iniziate a datare dal l.o novembre, e devono essere effettuate con ri ferimento al giórno in cui avvengono i movimenti di registrazione. Nel libro di carico e scarico deve inizialmente essere indicata la esistenza di materia prima o la giacenza di prodotto finito alla sera del 31 ot tobre corr. 4.o - Le ditte produttrici devono istituire inoltre un libro vendita ove registrare giornalmente le vendite di prodotto

, specificando : a) nominativo ed indirizzo dell'acquirente, e possibilmente alla sua qualità (commerciante 'all'ingrosso, dettagliante, Autorità ecclesiastie©); b) specie del prodotto: candele o lumini; c) quantità netta del prodotto. 5.o Le ditte produttrici entro il. giorno 5 di ogni mese a comin ciare dal mese di dicembre devono inviare alla Federazióne degli In dustriali dei Prodotti Chimici (Fenachimici) un estratto dèi libro di carico e scarico e del libro di vendita riferito al mese precèdente

: Il modulo deve essere inviato anche se nessun movimento risulti -dai li bri suddetti. 6.o - La Fenachimici accoglierà tali moduli e sulla base degli stes si redigerà mensilmente un prospetto riassuntivo da inviarsi estro il 15 di ogni mese al Ministero delle Corporazioni — Direzione Generale del Commercio — La Fenachimici inoltre controllerà i dati di produ zione in' rapporto alla quantità di materia prima impiegata. 7.o - Le ditte produttrici devono di volta in volta comunicare per raccomandata

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Page 11 of 88
Date: 01.12.1942
Physical description: 88
„I soprassuoli boschivi anzi indicati debbono essere venduti esclusivamente mediante il sistema della licitazione privata da esperirsi con le modalità stabilite nella circolare 17 giugno scorso, n. 15100-67. „Potrà, tuttavia, in via eccezionale, essere adottato il sistema della trattativa privata limitatamente alle vendite da effettuarsi diretta mente ad Amministrazioni dello Stato, previa, peraltro, apposita auto rizzazione da parte di questo Ministero, che dovrà di volta in volta essere

richiesta dalle Prefetture con motivato rapporto che ne dimostri l'opportunità ovvero la convenienza per l'ente alienante. „Va, inoltre, avvertito che, in sede di licitazione privata, le ditte concorrenti potranno presentare ciascuna, sia a voce, sia per iscritto, se la gara ha luogo ad offerte segrete, una sola offerta per ogni lotto boschivo, salvo, peraltro, l'esperimento della gara di miglioramento ai termini delle disposizioni dell'art. 89, comma 3, del Regolamento per l'amministrazione del

patrimonio dello Stato, approvato con R. D. 23 maggio 1924-11, n. 827. „Qualora, poi, gli enti proprietari intendano di procedere, anzi ché ajla vendita di soprassuoli boschivi per piante in piedi, alla loro utilizzazione diretta, addivenendo quindi alla vendita del prodotto rica vato, si precisa che, ove tale vendita abbia per oggetto legname in „troncarne', ad essa deve procedersi — parimenti a quanto disposto per la vendita di lotti in piedi — esclusivamente mediante il sistema della licitazione

privata od eccezionalmente, per alienazione da effet tuarsi direttamente ad Amministrazioni dello Stato, a trattativa privata. Ove poi, gli enti suddetti ritengano di procedere in èconomia anche alla segagione del „troncarne', il legname ricavato deve,' a ter mini delle norme dei Decreti ministeriali 7 e 20 gennaio scorso (G. U. n. 10 e 21 del 14 e 27 detto mese) restare vincolato .a disposizione del Ministero delle Corporazioni —.Comitato Corporativo per la Di stribuzione del Legname — cui compete

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Page 29 of 88
Date: 01.12.1942
Physical description: 88
ordini emanati in proposito dal Segre tario del P. N. F., te istituzione presso ogni Fascio di Combattimento di una Commissione così costituita: Segretario del Fascio, Presidente; Rappresentante della Organizzazione sindacale degli agricoltori nella Commissione comunale dell'alimentazione, Componente Rappresentante della organizzazione sindacale dei lavoratori del l'agricoltura nella commissione comunale dell'alimentazione, Componente; Capo nucleo comunale dell' Ente economico della cerealicoltura

Pur con la fine delle operazioni di trebbiatura, la campagna per i conferimenti agli ammassi deve considerarsi sempre aperta e deve trovare il suo logico coronamento a semine ultimate. I Segretari Politici dei Fasci devono pertanto intensificare la loro azione con sistematica costanza, affinchè il conferimento del grano agli ammassi risulti, nei limiti legali, totalitario in tutta la provincia. Per rendere omogenea ed efficace al massimo l'ulteriore azione da svolgere, dispongo, secondo gli

, Segretario. I Segretari, dei Fasci, inoltre, qualora lo ritengano opportuno ed indispensabile per l'efficienza organizzativa del servizio possono chiamare a far parte della detta commissione altri esperti t Non appena nei singoli Comuni saranno ultimate le sémine le dette commissioni inizieranno per ciascun agricoltore, il lavoro di controllo per accertare se i conferenti hanno effettivamente consegnato al l'ammasso l'intero quantitativo dovuto per legge.

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Page 33 of 88
Date: 01.12.1942
Physical description: 88
UFFICIO PRÈZZI E STATISTICA Circolare P. 495 del 18 seltejmbrie 1942 XX OGGETTO: Tipi e prezzi degli abiti, soprabiti e cappotti da uomo non prodotti su misura per il pri vato consumatore 1) A partire dalla data di entrata in vigore del presente prov vedimento, gli abiti, i soprabiti ed i cappotti da uomo dovranno essere prodotti dai confezionisti, da qualsiasi organizzazione sindacale siano rappresentati, esclusivamente con le caratteristiche determinate e de scritte nelle unite tabelle

. f 2) I prezzi massimi di vendita delle confezioni tipo suddette da parte del produttore e da parte del detta,gliante al consumatore diretto, sono quelli segnati nelle apposite colonne delle, tabelle unite, in corri- ' spondenza alla descrizione di ciascun tipo. I prezzi di vendita dal produttore s'intendono per merce franco fabbrica, imballo esterno al costo, pagamento contanti al netto. I prezzi di vendita dal dettagliante al consumatore sono com prensivi anche dell'onere per imposta generale sull'entrata

per la fase di scambio dal dettagliante al consumatore stesso. 3) Nelle vendite al dettagliante, il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite dal produttore, aumentati di non oltre il 13%, per merce franco-magazzino del grossista stesso, pagamento contanti. 4) H confezionista è tenuto ad apporre nell'interno di ciascuna confezione prodotta, ad inchiostro indelebile o mediante decalcomania a colori risaltanti, l'indicazione del numero del tipo e del prezzo

di vendita al consumatore. ' Egli dovrà inoltre apporre su ogni confezione prodotta, un car tellino fornito dall'Ente del Tessile Nazionale, contenente le indicazio ni della sua ditta o ragione sociale e sede, del minsero del tipio della

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