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Title A - Z
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Books
Category:
Pedagogy, Education
Year:
(1995/1996)
.- (¬Der¬ fahrende Skolast ; 40 - 41. 1995 - 1996)
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Page 113 of 152
Place: Bozen
Publisher: Südtiroler Hochschüler/innen/schaft
Physical description: Getr. Zählung
Language: Deutsch
Notations: Enth.: 1995, Nr. 1/2 - 3/4 ; 1996, Nr. 1/2 - 3/4<br />Universität in Südtirol : Vortragsreihe und Podiumsdiskussion = Università in Alto Adige. - 1995<br />Frauenhaus zwischen Autonomie und Anpassung : Tagung, Bozen 17. 9. 1994 = Casa delle donne tra autonomia e adattamento. - 1995<br />50: unvergessen = 50: dimenticare mai. - 1995
Subject heading: g.Südtirol ; s.Student ; f.Zeitschrift
Location mark: III Z 342/40-41(1995-96)
Intern ID: 319184
D: Il Tribunale viene criticato per la sua natura ad “hoc Mentre c’è che vorrebbe un tribunale con competenze “generali”. E una. crìtica fondata? Langer: L’aspirazione ad un Tribunale internazionale pe nale è molto forte fra i cittadini. Il fatto che l’emozione per i crimini orrendi nella ex Jugoslavia abbia fatto saltare tante remore e abbia portato il Consiglio di Sicurezza a decidere per questo tribunale ad hoc, secondo me, è un segno positivo e non negativo. È vero che è un tribunale solo

ad hoc, però intanto è un tribunale imparziale, non dei vincitori. Penso che, se lavorerà bene, sarà assai faci litata l’istituzione di un Tribunale permanente. Potremmo avere una giustizia penale intemazionale per i crimini contro l’umanità come le violazioni delle Convenzioni di Ginevra, il trattamento inumano dei prigionieri, l’uso di armi proibite, il delitto di genocidio, il grande traffico di droga. Crimini intemazionali definiti come tali che sor passano i limiti della giurisdizione nazionale

. La Com missione affari legali dell’ONU ha all’ordine del giorno l’istituzione di un tribunale permanente e quindi il Tribu nale neo-istituito sulla ex Jugoslavia sarà una sperimenta zione per vedere se un tribunale internazionale e perma nente sarà possibile. Certamente a questo proposito bisognerà che si raffreddino alcune speranze eccessive, bisognerà definire molto chiaramente un catalogo dei de litti internazionali che potranno essere sottoposti ad un tribunale di questo genere e poi sarà

i criminali del nostro popo lo.” Lo hanno chiesto i croati contro i criminali croati, i serbi contro i criminali serbi, i bosniaci contro i criminali bosniaci. Questo dà la vera autorità. Non è Norimberga o Tokjo, imposti dagli americani contro i tedeschi e i giap ponesi, ma è la parte sana e democratica di questi popoli che chiede che sia fissato un argine. Mi sembra che sia il precedente più importante per un Tribunale intemaziona le realmente autorevole e che speriamo possa presto costi tuirsi. m

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Pedagogy, Education
Year:
(1995/1996)
.- (¬Der¬ fahrende Skolast ; 40 - 41. 1995 - 1996)
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Page 114 of 152
Place: Bozen
Publisher: Südtiroler Hochschüler/innen/schaft
Physical description: Getr. Zählung
Language: Deutsch
Notations: Enth.: 1995, Nr. 1/2 - 3/4 ; 1996, Nr. 1/2 - 3/4<br />Universität in Südtirol : Vortragsreihe und Podiumsdiskussion = Università in Alto Adige. - 1995<br />Frauenhaus zwischen Autonomie und Anpassung : Tagung, Bozen 17. 9. 1994 = Casa delle donne tra autonomia e adattamento. - 1995<br />50: unvergessen = 50: dimenticare mai. - 1995
Subject heading: g.Südtirol ; s.Student ; f.Zeitschrift
Location mark: III Z 342/40-41(1995-96)
Intern ID: 319184
Emanuela Fronza Il Tribunale intemazionale per il perseguimento dei crimi ni di guerra compiuti nella ex Iugoslavia si è insediato ufficialmente all’AJa il 17 novembre 1993 dopo essere stato istituito dal Consiglio di Sicurezza (CdS) delle Na zioni Unite, sempre nel 1993, con le risoluzioni 808 e 827. Il Tribunale è stato dunque istituito direttamente dal CdS senza un apposito accordo internazionale. Il CdS ha ope rato sulla base del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite (“Azioni

rispetto alla minaccia alla pace, violazioni della pace ed atti di aggressione”) e dell’art. 29 della carta che permette al CdS di “istituire gli organi sussidiari ne cessari all’adempimento delle sue funzioni”. Con questa decisione molto importante si è riuscito a garantire l’isti tuzione in tempi brevi del Tribunale. Lo statuto del Tribu nale è stato proposto al CdS dal Segretario generale sulla base di un rapporto elaborato da un’ apposita commissione convocata dallo stesso Boutros Boutros Girali

. Esso costituisce un documento di indubbia importanza per il diritto intemazionale penale e contiene disposizioni sia di carattere sostanziale (ad esempio quelle relative ai crimini contro l’umanità, al genocidio, alle violazioni del le leggi e consuetudini di guerra), sia di carattere più stret tamente procedurale (norme in materia di cooperazione giudiziaria, di composizione delle camere, ecc. ...). I primi articoli di questo Statuto determinano le compe tenze del Tribunale in ordine alle gravi

l’immunità dalla giurisdizione nel caso in cui la persona accusata rivesta una posizione ufficiale e ribadisce infine il principio per cui in questa materia non opera l’esimente dell’aver agito a causa di un ordine dato da un superiore gerarchico, anche se ciò può essere con siderato come motivo di riduzione della pena, se il Tribu nale ritiene che così richieda l’equità. L’art. 9 e l’art. 10 riguardano entrambi il delicato rapporto tra il nuovo Tribunale internazionale e i tribunali ordinari degli Stati

che hanno competenza a giudicare dei medesi mi crimini. Come è noto, l’unica esperienza di Tribunale internazio nale per i crimini di guerra è stata quella di Tokjo e No rimberga e di conseguenza è necessario rilevare che le circostanze storiche in cui quei processi ebbero luogo era no completamente diverse da quelle in cui nasce il Tribu nale per la ex Jugoslavia. In Germania infatti, alla fine del conflitto non esistevano più né un’organizzazione statale, né un ordinamento giudiziario e quindi

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Pedagogy, Education
Year:
(1995/1996)
.- (¬Der¬ fahrende Skolast ; 40 - 41. 1995 - 1996)
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Page 112 of 152
Place: Bozen
Publisher: Südtiroler Hochschüler/innen/schaft
Physical description: Getr. Zählung
Language: Deutsch
Notations: Enth.: 1995, Nr. 1/2 - 3/4 ; 1996, Nr. 1/2 - 3/4<br />Universität in Südtirol : Vortragsreihe und Podiumsdiskussion = Università in Alto Adige. - 1995<br />Frauenhaus zwischen Autonomie und Anpassung : Tagung, Bozen 17. 9. 1994 = Casa delle donne tra autonomia e adattamento. - 1995<br />50: unvergessen = 50: dimenticare mai. - 1995
Subject heading: g.Südtirol ; s.Student ; f.Zeitschrift
Location mark: III Z 342/40-41(1995-96)
Intern ID: 319184
Alexander Langer sul Tribunale Internazionale per la ex Jugoslavia ìntervisfo o cura di Luco Freqona Alexander Langer è stato uno dei deputati europei che più si è impegnato per l’istituzione del Tribunale internazio nale per la ex Jugoslavia. Promotore di numerose risolu zioni del Parlamento europeo che impegnano gli Stati aderenti a sostenere finanziariamente e politicamente il tribunale, Langer vedeva in questa istituzione una possi bilità concreta per la comunità intemazionale di interve

nire in questo sanguinoso conflitto con un organo super partes in grado di portare giustizia e di evitare il continuo ricorso alla vendetta e alla rappresaglia. Questa intervista è stata raccolta da Radio Tandem nel giugno del 1994 e in parte riportata nella pubblicazione “La Giustizia contro la barbarie, il Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia”, redatta da Luca Fregona ed Emanuela Fronza, edita dal l’Associazione per i popoli minacciati, Bolzano 1994. Domanda: Lei ha promosso una

risoluzione al Parlamen to Europeo che chiede un maggiore impegno all’Unione Europea a favore del Tribunale internazionale penale per la ex Jugoslavia. Eppure questo Tribunale viene visto an cora come un istituto sì necessario, ma privo dei mezzi necessari per un ’efficace azione. Langer: Penso che questo Tribunale internazionale sia an cora un po’ come una carta di riserva. Gli Stati maggiori della comunità internazionale mi pare siano ancora incerti se usare questo Tribunale come una specie di arma

di tutti i democratici della ex Jugoslavia - serbi, croati, macedoni, bosniaci - che questo Tribunale lo vogliono perché una futura con vivenza, che in ogni caso dovrà esserci, ha bisogno che prima si chiariscano le responsabilità per i crimini, e che si sanzioni chiaramente la inammissibilità di ogni forma di violenza, di epurazione etnica. Quindi la speranza ver so questo Tribunale è molto alta. Non si deve permettere che diventi oggetto di baratto politico. Deve essere organo di giustizia, poi dopo

tracciare una linea tra chi è colpevole e chi non lo è. D: Lei ha più volte dichiarato che il Tribunale è un po’ come un bambino abbandonato sulla soglia di una sacre stia. Cosa intende dire usando questa espressione? Langer: Intendo dire che questo Tribunale ha alle sue spalle delle risoluzioni dell’ONU e del Consiglio di Sicurezza, ha alle sue spalle l’autorità del segreatrio delle Nazioni Unite, eppure non si sa ancora quanto gli stati membri dell’ONU e gli stati belligeranti prenderanno sul serio

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Category:
Pedagogy, Education
Year:
(1995/1996)
.- (¬Der¬ fahrende Skolast ; 40 - 41. 1995 - 1996)
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Page 115 of 152
Place: Bozen
Publisher: Südtiroler Hochschüler/innen/schaft
Physical description: Getr. Zählung
Language: Deutsch
Notations: Enth.: 1995, Nr. 1/2 - 3/4 ; 1996, Nr. 1/2 - 3/4<br />Universität in Südtirol : Vortragsreihe und Podiumsdiskussion = Università in Alto Adige. - 1995<br />Frauenhaus zwischen Autonomie und Anpassung : Tagung, Bozen 17. 9. 1994 = Casa delle donne tra autonomia e adattamento. - 1995<br />50: unvergessen = 50: dimenticare mai. - 1995
Subject heading: g.Südtirol ; s.Student ; f.Zeitschrift
Location mark: III Z 342/40-41(1995-96)
Intern ID: 319184
nire, sia chiedendo il trasferimento dei procedimenti, sia prendendo in riesame i giudizi nei casi previsti dall’art. 10 dello Statuto. A queste disposizioni seguono un insieme di norme relative all''organizzazione del Tribunale, alla composizione delle camere, ai requisiti e all’elezione dei giudici, al procuratore, alle indagini e alla redazione del l’atto d’accusa. Lo statuto individua il responsabile delle indagini e del l’accusa nella figura del procuratore. Il procuratore agisce in modo

indipendente come organo separato del Tribunale ed ha l’obbligo di assoluta indipendenza da qualsiasi Sta to o Governo. Egli viene nominato dal CdS su proposta del Segretario generale. Presta in carica quattro anni e può essere rieletto. Il procuratore avvia le indagini d’ufficio sulla base di informazioni ottenute da qualunque fonte, in particolare da governi, organi delle Nazioni Unite, orga nizzazioni intergovernative e non-govemative. Il procura tore può interrogare sospetti, vittime e testimoni per

conto dei fattori quali la gravità del fatto. Lo Statuto detta anche una disposizione circa l’esecuzione delle pene: la detenzione si svolgerà in uno Stato indicato dal Tribunale Intemazionale su una lista di Stati che abbia no segnalato la loro disponibilità ad accogliere il condanna to. La detenzione si svolgerà secondo le norme in materia dello Stato interessato, sotto la supervisione del Tribunale intemazionale (art. 27). Infine viene espressamente prevista una causa di estinzione della pena

, ovvero la possibilità di godere di una grazia o della commutazione della pena, in base alla legge dello Stato in cui la pena viene scontata, dopo che il Presidente del Tribunale abbia deciso in merito in senso favorevole, tenendo presente gli interessi della giu stizia e sulla base dei principi generali di diritto (art. 28). Queste disposizioni ci sembrano interessanti perché, pur non trattando ciascun crimine in particolare e pur non pre vedendo per ogni tipo di crimine internazionale una pena

processuali. Questa considerazione è valida anche se il Tribunale di cui parliamo, è competente a giudicare solo dei crimini nella ex Jugoslavia e non è quindi un Tribunale intemazionale permanente. Emanuela Fronza, si è laureata in giurisprudenza a Bolo gna con una tesi sul Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia. Questo articolo è apparso sulla pubblicazio ne “La Giustizia contro la barbarie ”, Associazione per i popoli minacciati, Bolzano, 1994. H

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Pedagogy, Education
Year:
(1995/1996)
.- (¬Der¬ fahrende Skolast ; 40 - 41. 1995 - 1996)
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Page 111 of 152
Place: Bozen
Publisher: Südtiroler Hochschüler/innen/schaft
Physical description: Getr. Zählung
Language: Deutsch
Notations: Enth.: 1995, Nr. 1/2 - 3/4 ; 1996, Nr. 1/2 - 3/4<br />Universität in Südtirol : Vortragsreihe und Podiumsdiskussion = Università in Alto Adige. - 1995<br />Frauenhaus zwischen Autonomie und Anpassung : Tagung, Bozen 17. 9. 1994 = Casa delle donne tra autonomia e adattamento. - 1995<br />50: unvergessen = 50: dimenticare mai. - 1995
Subject heading: g.Südtirol ; s.Student ; f.Zeitschrift
Location mark: III Z 342/40-41(1995-96)
Intern ID: 319184
Mentre l'Europa "scopre" che in Bosnia un popolo è stato massacrato nel nome della pulizia etnica , il Tribunale Internazionale per la ex Jugoslavia assume un ruolo fondamentale per una futura soluzione del confitto. Luca Fregano I fatti parlano chiaro: in Bosnia c’è una guerra di aggressio ne (a danno della popolazione musulmana), si sta consu mando il genocidio di un intero popolo e vengono commes si continuamente orrendi crimini che offendono l’umanità intera. E ora di chiamare le cose con

(con qualche eccezione in Ger mania e Francia). Anzi, qualche autorevole commentatore si è spinto persino a scrivere che i massacri dei miliziani serbi erano il frutto della fantasia propagandistica di qual che giornalista nostalgico ostile verso Belgrado. Ma la pianificazione sistematica del genocidio nelle zone occupate dai serbi non è affare di oggi. La commissione “Bassiouni” aveva già portato prove incontestabili in un dossier consegnato nel maggio del 1994 al Presidente del Tribunale

barbarie delle città sottopo ste ad assedio continuo per anni: Srebrenica, Zepa, Goraz- de, Bihac, Tuzla, Sarajevo. Crimini che adesso devono essere puniti. I macellai dei balcani, i Tudjman, i Karadzic, i Milosevic, i Mladic, de vono essere perseguiti dal Tribunale internazionale come i mandanti e gli esecutori del genocidio di un popolo. E con loro tutta quella schiera dì soldati, burocrati, merce nari che un giorno magari si difenderanno dicendo che “obbedivano solo agli ordini”. Molte speranze sono

giustamente riposte nel Tribunale intemazionale per la ex Jugoslavia. Un’istituzione impor tantissima di cui si parla troppo poco. È la prima volta che l’ONU costituisce un organo giudiziario super partes con la competenza di perseguire penalmente “le persone re sponsabili di gravi violazioni del diritto umanitario”. Si tratta di una sfida a quello che lo stesso Presidente del Tribunale, Cassese, ha definito “ il carattere anarchico della comunità internazionale”: infatti, senza la collabo- razione

non in continuo conflitto tra loro. Se il Tribunale fallirà sarà allora impossibile anche solo pensare ad un Tribunale internazionale penale con competenze generali, che possa cioè occuparsi delle vio lazioni che avvengono in tutto il mondo ogni giorno. È molto importante, quindi, che il Tribunale per la ex Jugo slavia non venga sacrificato sull’altare delle “alte ragioni” della politica internazionale; che esso possa agire libera mente coplendo anche in alto tra le élite politico e militari

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Category:
Pedagogy, Education
Year:
(1995/1996)
.- (¬Der¬ fahrende Skolast ; 40 - 41. 1995 - 1996)
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Page 34 of 113
Place: Bozen
Publisher: Südtiroler Hochschüler/innen/schaft
Physical description: Getr. Zählung
Language: Deutsch
Notations: Enth.: 1995, Nr. 1/2 - 3/4 ; 1996, Nr. 1/2 - 3/4<br />Universität in Südtirol : Vortragsreihe und Podiumsdiskussion = Università in Alto Adige. - 1995<br />Frauenhaus zwischen Autonomie und Anpassung : Tagung, Bozen 17. 9. 1994 = Casa delle donne tra autonomia e adattamento. - 1995<br />50: unvergessen = 50: dimenticare mai. - 1995
Subject heading: g.Südtirol ; s.Student ; f.Zeitschrift
Location mark: III Z 342/40-41(1995-96)
Intern ID: 319184
ma questione del tribunale dei minorenni. Non ho capito bene questo lavorare ai fianchi dei giudici.” Maria Silvia Mari, Casa di accoglienza delle donne maltrattate, Milano: “Dunque nel concreto vuol dire questo. Diciamo subito che il lavoro, soprattutto della casa, prevede una grande quantità di rapporti con i servizi sociali, il tribunale dei minorenni, il tribunale ordinario, proprio per garantire che la prima fase del percorso legale si svolga in modo tale che la donna, che è costretta ad uscire

dire “sì, io voglio anche fargli vedere i miei figli, però queste sono le mie condizioni”, diventando quindi protagonista in questa storia. Il lavoro che è stato fatto con il tribunale dei minori è tale che quando una donna arriva dall’associazione casa di accoglienza del le donne maltrattate, c’è qualche giudice che dice: “Bè il maltrattamento sicuramente c’è”, perché un tempo si met teva in dubbio anche questo, “Se viene richiesto un allonta namento se pur temporaneo dal padre possiamo conceder

lo”. Questo è un grossissimo risultato, perché permette alla donna di stare quei due mesi lontano dal marito, e di rego lamentare le visite a partire da lei. Tutti i contatti con il tribunale dei minori avvengono se guendo queste modalità, provvedendo anche agli accom pagnamenti della donna in questione, facendo prima delle telefonate per spiegare la situazione, sollecitando l’arrivo dei provvedimenti. Potrei fare esempi di altro tipo in altri servizi.” Domanda: “Vorrei che Clara Jourdan, che prima

credere di avere diritti” Lia Cigarini propone addirittura di abolirlo, proprio perché non prevede l’intervento delle avvocatesse. Adesso io non me ne intendo tanto di questo aspetto, ma lei è un’ avvo catessa che si occupa di queste cose e dice che proprio questo tribunale dei minori impedisce l’intervento della madre e del padre nell’interesse dei minori come se l’in teresse dei minori possa essere tutelato soltanto dal giudi ce (o dai giudici) di quel tribunale, come se non fosse possibile che

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