della Provin cia, salvo rivalsa totale o parziale verso il Comune di pertinenza. Ora, derogando alle norme delle. Leggi 17-7-1890, l'art. 12 del E. D. 22-4-1923 di spone che, fermi restando i maggiori ornerà, le spese spedaliere saranno sostenute, per l'anno 1923, in ragione di un terzo a carico dei Comuni e di due . terzi a carico della Provincia; per l'anno 1924, in ragione di due' ferzi a carico dei Comuni e di un terzo a carico della Provincia e che, soltanto col 1 gennaio 1925, l'intero onère
passerà a ca rico dei Comuni. Si dispone pure che, per il periodo di un biennio dalla entrata in vi gore del decreto, la Provincia dovrà conti nuare ad anticipare totalmente, agli.istitu ti di cura, le spese spedaliere, salvo rivalsa verso i Comuni, per la quota a suo carico. Particolare rilievo merita l'articolo 13 del R. D. 22 decorso aprile, che stabilisce le norme per i rimborsi delle spedalità de rivanti dai rapporti, sorti fra gli enti delle vecchie e delle nuove provmcie, dalla data