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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 13 of 20
Date: 16.02.1928
Physical description: 20
dagli art. 18, 20, 21,' 23, 24, 25, 26, 27, 31 e 54 del R. Y. S. C., delle leggi e degli altri regolamenti sanitari iii vigore e ai concetti acquisiti dalla medicina veterinaria moderna. 2) Gli elementi relativi al giudizio e al trattamento di cui al comma precedente, dovranno essere inseriti nell'apposito verbale (.ali. A), prescritto col comma 7 dell'art. 20 del R.Y.S.C. - . 3) Le carni destinate al consumo e alla vendita qua li carili di bassa macelleria, dovranno essere bollate ton speciali

bolli, recanti, a grandi lettere, la dicitura „BASSA MACELLERIA' e il nome del Comune. Art. .18, 19, 20 e 48- R. V. S. C. Art. G Eccezionalmente il Podestà, sentito il veterinario comunale, potrà permettere che le carni assegnate alla bassa macelleria, a sensi del precedente art. 4, vengano consumate dal detentore che ne abbia fatto richiesta e dai suoi famigliari, purché possa essere escluso qual siasi impiego abusivo delle carni e sia assicurato il trattamento ordinato, oppure vengano .vendute

in locali (esclusi gli spacci di' carni normali) diversi da quello comunale, ove ciò sia consigliato da speciali considera zioni e non manchi il necessario controllo sanitario. Art. 30 e 47 R. V. S. C. Art. 7. 1) Quando il consumo nel Comune di carni di bassa macelleria non sia possibile per circostanze che debbo no essere ponderatamente vagliate dal veterinario co munale e verificate dal Podestà, e non ostino disposi zioni di polizia zooiatrica, le carni stesse potranno es- ' sere inviate in uno o più

Podestà e recante la riproduzione del bollo sanitario contrassegnante le carni, nonché l'in dicazione del peso delle carni e del nome del proprie tario. Al Podestà del comune di destinazione dovrà essere notificato per tempo l'invio delle carni. 3) Qualora nel Comune venissero introdotte carni di bassa-macelleria, inviate dai Comuni contermini a nor ma dell'art. 48 e 49 del R. V. S. C., il veterinario comu nale dovrà sottoporre le carni stesse ad una nuova vi sita sanitaria per constatare

di adattarsi al giudizio e ai provvedimenti del veterinario del luogo di destinazione. Art. 47, 48 e 49 R. V. S. C. Art. 8 1) Le carni di bassa macelleria destinate dal Yete- rinario ad essere vendute crude, con l'avvertenza di

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 18 of 20
Date: 16.02.1928
Physical description: 20
tanto la possibilità di inconvenienti di carattere sani tario ed alimentare. Yi possono pèrò essere casi (sopra - tutto nelle campagne e nei piccoli centri rurali) dove il trasporto a'notevole, distanza delle carni di bassa macelleria è assolutamente sconsigliabile, perchè 1<; carni possano giungere allo spaccio comunale di ven dita in condizioni tali da dover essere distrutte oppure da aumentare la possibilità degli inconvenienti pre detti e di altri concernenti la diffusione di malattie

in fettive. In tali casi sarà preferibile consentire ài de tentore il consumo delle .carni, semprechè il consumo stesso, dato il suo accentramento su un numero ri stretto di persone, non possa dar luogo a inconvenienti. All'Art. 7: . 1) Si dovrà sempre por mente che il trasporto di carni di bassa macelleria in altri Comuni non può es sere consentito, non solo quando nel luogo di destina zione non è assicurata la possibilità di vendita nei mo di prescritti dal Regolamento ' in esame, ma aneliti quando

diversi giudici possono attribuire ai processi morbosi e alle lesioni a essi consecutive e agli altri svariati stati abnormi delle carni, ma anche in conseguenza delle alterazioni che. col trascorrere del tempo e in seguito al trasporto, pos sono manifestarsi nelle carni stesse. All'Art. 8r H modo onde le carni di bassa macelleria debbono essere ammesse al consumo^ quando non sia espressa mente indicato dal R. Y. S. C., dev'essere stabilito di volta in volta dal Veterinario che lo determinerà te nendo

delle carni (e di ogni altra parte del corpo animale) non ammesse al con sumò, debbono essere adottati con mezzi e metodi di applicazione e con sorveglianza che ne garantiscano la piena efficacia. All'Art. 14: Agli effetti di un'efficace milizia ed • eventuale di sinfezione dello spaccio e dei locali per il trattamento c il deposito delle carni di bassa macelleria, è neces sario che i medesimi abbiano il pavimento e le pareti fino all'altezza di 2 metri impermeabili e facilmente lavabili .i banchi

. 11. All'Art. 17: La direzione e la sorveglianza dello spaccio e dei locali per il trattamento e il deposito delle carni di bassa macelleria debbono costituire lino dei compiti, fra i più importanti, assegnati al Veterinario comu nale, il quale, nell'esplicarlo, informerà la sua azione alla oculata osservanza delle vigenti norme sanitarie e a una profonda conoscenza delle varie branche della moderna zooiatria e della polizia sanitaria. All'Art. 19: ESEMPI : non sono conciliabili amministrativa mente, bensì

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 12 of 20
Date: 16.02.1928
Physical description: 20
R. PREFETTURA DI BOLZANO. Disciplina dei servizi comunali di bassa macelleria. Circolare 1° febbraio 1928 (a. VI.), N. 3087 San. Ai Signori Podestà della Provincia ^ Uno dei compiti più importanti delle Autorità co lmali, a tutela della salute pubblica e a difesa del ,trimoiiio zootecnico è quello della vigilanza, del trat ento e della utilizzazione delle carni (intese in sen- rgo) provenienti da animali infortunati o amma- morti e, comunque, delle carni non perfettamen- ali. • • A' sensi

regolamento per ogni comune, dovran no essere trasmesse a questo Ufficio, insieme con due- copie del Regolamento approvato, subito dopo la loro regolare pubblicazione e. in ogni caso, non oltre il 15 marzo p. v. Il Prefetto : UMBERTO RICCI. SCHEMA DI REGOLAMENTO SPECIALE DISCI PLINANTE I SERVIZI DI BASSA MACELLERIA DEL COMUNE DI Art. 1 1) Agli, effetti della vigilanza sanitaria sulle carni destinate alla alimentazione umana e della polizia sa nitaria, le carni di animali colpiti da infortuni o da malattie

o da particolari processi, qualora dal Vete rinario comunale vengano giudicate atte al consumo a norma del R. V. S. C. (Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con Regio Decreto 21 luglio 1927, N. 1586), sono dette di BASSA MA CELLERIA e possono essere adibite al consumo, a deroga del divieto stabilito con l'articolo 18 del predetto Regolamento e a condizione che vengano os servate speciali cautele atte a impedire che le carni stesse o gli altri prodotti dell'animale dal quale esse

nell'apposito spaccio comunale,- sito nello stabile gestito di rettamente dal Comune, come carni di bassa macelle ria: a) le carni degli animali, specificati nel comma 1 del l'art. 1 del presente Regolamento, macellati d'ur-

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Page 14 of 20
Date: 16.02.1928
Physical description: 20
o utilizzate industrial mente con procedimenti idonei. Art. 4, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28 e 47 R. V. S. C. Art. 9 1) La vendita delle carni di bassa macelleria dev'es sere notificata al pubblico con appositi avvisi indi canti il giorno, l'ora, il luogo della vendita, la specie, la qualità, la quantità complessiva e il prezzo delle carni. 2) Nello spaccio poi una grande tabella deve por tare le seguenti indicazioni: specie e quantità comples siva di carni messe in vendita, motivo dell'assegna zione alla

bassa mecelleria, stato della carni (crude, da non usarsi se non cotte, ovvero trattate - cotte, steri lizzate a vapore, affumicate, salate, refrigerate ecc. -): la quantità assegnabile a ciascun acquirente, l'assoluto divieto di acquisto da parte di albergatori, trattori, o- sti, gestori di pensioni, sanatori, cucine economiche od operaie, di venditori ambulanti, nè per la confezione degli insaccati; il prezzo per kg. 3) La quantità di carne vendibile ad ogni acquiren te e il prezzo devono essere

o vengano contaminati da germi avvelenatori e trasmettano proprietà nocive, talora gravissime, alle carni successivamente introdotte nello spaccio o nei locali predetti. Art. 15 Il veterinario comunale curerà la conservazione dei verbali di cui all'art. 4 del presente Regolamento e, in base ad essi, compilerà, alla .fine di ogni mese, giusta l'allegato modello B, l'elenco destinato àd essere tra smesso alla R. Prefettura. Art. 20 e 46 R. V. S. C. Art. 16 Nello spaccio comunale di bassa macelleria potran

no essere vendute', per conto del proprietario e in gior ni in cui lo spaccio resterebbe chiuso, anche le carni normali provenienti da animali scadenti, ma sani (vac che di scarto, per es.) che non figurerebbero bene negli spacci di seconda qualità, semprechè lo spaccio sia sgombro di qualsiasi altro pezzo di carni o di visceri. Comma 3, Circol.are ministeriale 29 novembre 1927, N. 853. Art. 17 La direzione e la sorveglianza tanto dello • spaccio quanto dei locali di deposito delle carni di bassa macel

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