o utilizzate industrial mente con procedimenti idonei. Art. 4, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28 e 47 R. V. S. C. Art. 9 1) La vendita delle carni di bassa macelleria dev'es sere notificata al pubblico con appositi avvisi indi canti il giorno, l'ora, il luogo della vendita, la specie, la qualità, la quantità complessiva e il prezzo delle carni. 2) Nello spaccio poi una grande tabella deve por tare le seguenti indicazioni: specie e quantità comples siva di carni messe in vendita, motivo dell'assegna zione alla
bassa mecelleria, stato della carni (crude, da non usarsi se non cotte, ovvero trattate - cotte, steri lizzate a vapore, affumicate, salate, refrigerate ecc. -): la quantità assegnabile a ciascun acquirente, l'assoluto divieto di acquisto da parte di albergatori, trattori, o- sti, gestori di pensioni, sanatori, cucine economiche od operaie, di venditori ambulanti, nè per la confezione degli insaccati; il prezzo per kg. 3) La quantità di carne vendibile ad ogni acquiren te e il prezzo devono essere
o vengano contaminati da germi avvelenatori e trasmettano proprietà nocive, talora gravissime, alle carni successivamente introdotte nello spaccio o nei locali predetti. Art. 15 Il veterinario comunale curerà la conservazione dei verbali di cui all'art. 4 del presente Regolamento e, in base ad essi, compilerà, alla .fine di ogni mese, giusta l'allegato modello B, l'elenco destinato àd essere tra smesso alla R. Prefettura. Art. 20 e 46 R. V. S. C. Art. 16 Nello spaccio comunale di bassa macelleria potran
no essere vendute', per conto del proprietario e in gior ni in cui lo spaccio resterebbe chiuso, anche le carni normali provenienti da animali scadenti, ma sani (vac che di scarto, per es.) che non figurerebbero bene negli spacci di seconda qualità, semprechè lo spaccio sia sgombro di qualsiasi altro pezzo di carni o di visceri. Comma 3, Circol.are ministeriale 29 novembre 1927, N. 853. Art. 17 La direzione e la sorveglianza tanto dello • spaccio quanto dei locali di deposito delle carni di bassa macel