Circolare n. 9259/III del 20 luglio 1934-XH OGGETTO : R. D. L. 21 maggio 1934, n. 821. Macinazione obbligatoria di grano nazionale proveniente dagli ammassi collettivi. Ai sigg. Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia e per cono scenza Sig. Presidente Ente Opere Assistenziali - Bolzano Per la rigorosa osservanza comunico alle SS. LL. la seguente cir colare dall'On.le Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste: „Viene riferito, a questo Ministero, che si verificherebbero frequenti casi
di elusione, da parte specialmente dei molini di minore importanza, degli obblighi ad essi fatti dal R. Decreto Legge 21 maggio 1934, n. 821, e che taluni molini di terza categoria, di potenzialità nominale in feriore ai 40 quintali giornalieri — per i quali è stata sospesa, con te legramma 16 giugno, n. 22680, del Ministero delle Corporazioni, fino a che non sarà smaltito completamente il grano degli ammassi collettivi la facoltà, loro concessa di abburattare e procedere al commercio degli sfarinati
di propria produzione — continuerebbero e macinare grano per commerciarne le farine o a macinare frumento per conto di com mercianti e di fornai, senza impiegare, nella macinazione, la corrispon dente percentuale di grano nazionale proveniente dagli ammassi collettivi. Ritengo indispensabile, pertanto, perchè il provvedimento in oggetto consegua interamente il fine che si ripromette, che sia intensificata la vigilanza, anche sui piccoli molini, in modo da impedire ogni elusione delle disposizioni sancite
dal provvedimento stesso, procedendo pronta mente nei casi di constatate infrazioni. Con l'occasione, allo scopo di evitare ogni possibile dubbio nell'ap plicazione delle disposizioni predette, si fa presente quanto appresso: 1) Il fatto che un molino macini grano nazionale per la produzione di farine e semolini destinati all'esportazione non esime il molino stesso dall'obbligo di impiegare, in tale macinazione, la corrispondente percen tuale di grano nazionale proveniente .dagli * ammassi
collettivi/ 'Invero, il provvedimento in oggetto non fa distinzione tra grano nazionale ma cinato per la produzione di farine e semolini destinati al consumo interno e grano nazionale macinato per destinarne i prodotti all'esportazione.