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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 12 of 17
Date: 01.08.1934
Physical description: 17
2) I molini che trasformano in pane, paste, ecc. prima di porli in commercio, le farine e i semolini da essi prodotti con grano nazionale, sono egualmente tenuti ad impiegare, nella macinazione per la produzione di tali farine e semolini, la prescritta percentuale di grano nazionale pro veniente dagli ammassi collettivi. È evidente che, nel caso in esame, se non si verifica il commercio diretto delle farine e dei semolini, si ve rifica quello indiretto, sotto forma di pane, paste, ecc. 3) Nella

i prodotti della macinazione servono al consumo diretto di coloro per conto dei quali si effettua la macinazione. Se, per esempio, 11 „terzo' (persona fisica o ente) incarica un molino di macinare grano nazionale per poi commerciare o trasformare per la vendita i prodotti ottenuti, il molino deve macinare, corrispondentemente, la prescritta percentuale di grano nazionale proveniente dagli ammassi [collettivi. Qualora, invece, la macinazione del grano nazionale sia effettuata per ottenerne prodotti che

vengono consumati dalla stessa persona per conto della quale la macinazione si compie, o dai dipendenti di essa (come è caso di conduttori di aziende agrarie che facciano macinare grano per l'alimentazione della propria famiglia e dei dipendenti del l'azienda da essi condotta) non è obbligatoria la macinazione della corrispondente percentuale di grano nazionale proveniente dagli am messi collettivi. In quest'ultimo caso rientra la macinazione del grano per conto delle Opere assistenziali, perchè

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 11 of 17
Date: 01.08.1934
Physical description: 17
Circolare n. 9259/III del 20 luglio 1934-XH OGGETTO : R. D. L. 21 maggio 1934, n. 821. Macinazione obbligatoria di grano nazionale proveniente dagli ammassi collettivi. Ai sigg. Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia e per cono scenza Sig. Presidente Ente Opere Assistenziali - Bolzano Per la rigorosa osservanza comunico alle SS. LL. la seguente cir colare dall'On.le Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste: „Viene riferito, a questo Ministero, che si verificherebbero frequenti casi

di elusione, da parte specialmente dei molini di minore importanza, degli obblighi ad essi fatti dal R. Decreto Legge 21 maggio 1934, n. 821, e che taluni molini di terza categoria, di potenzialità nominale in feriore ai 40 quintali giornalieri — per i quali è stata sospesa, con te legramma 16 giugno, n. 22680, del Ministero delle Corporazioni, fino a che non sarà smaltito completamente il grano degli ammassi collettivi la facoltà, loro concessa di abburattare e procedere al commercio degli sfarinati

di propria produzione — continuerebbero e macinare grano per commerciarne le farine o a macinare frumento per conto di com mercianti e di fornai, senza impiegare, nella macinazione, la corrispon dente percentuale di grano nazionale proveniente dagli ammassi collettivi. Ritengo indispensabile, pertanto, perchè il provvedimento in oggetto consegua interamente il fine che si ripromette, che sia intensificata la vigilanza, anche sui piccoli molini, in modo da impedire ogni elusione delle disposizioni sancite

dal provvedimento stesso, procedendo pronta mente nei casi di constatate infrazioni. Con l'occasione, allo scopo di evitare ogni possibile dubbio nell'ap plicazione delle disposizioni predette, si fa presente quanto appresso: 1) Il fatto che un molino macini grano nazionale per la produzione di farine e semolini destinati all'esportazione non esime il molino stesso dall'obbligo di impiegare, in tale macinazione, la corrispondente percen tuale di grano nazionale proveniente .dagli * ammassi

collettivi/ 'Invero, il provvedimento in oggetto non fa distinzione tra grano nazionale ma cinato per la produzione di farine e semolini destinati al consumo interno e grano nazionale macinato per destinarne i prodotti all'esportazione.

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