quindiinnanzi essere regolata come ®e guie : Definizione: del lavoro notturno. — Mentir*?, tsielcondo la legge finora vigente, ii 'lavoro notturno comprendeva un pe riodo di dieci ore (dalle 20 a'13e 6), diaì 1 ottobre al 31 marzo, ed un periodo idi otto ore (d'aiMe 2il alle 5), diali 1 aprile al 30 settembre, ile muove disp'os'i'ziomi (art. 5 e art. 5 Ibis) inon fissano i 'limiti € strami de lavoro -notturno, ma st ab ili aco r.o che per (Lavoro notturno si diebba intendere un periodo di. almeno 11 ore
consecutive comprendente d'intervallo tra le 22 e le 5. Divieto del lavoro notturno delle don ne. — Perniane il divieto del lavoro ne gli opifici industriali! e nelle 'loro dipen denze alle donine di qualsiasi età, salvo le dèroghe cihe si possono «concedere nei seguenti casi: a) Deroghe in cdsi di forza maggiore. — Il nuovo art. ,5 'concerne anzitutto- il caso idi forza maggiore, cihe g : à era con templato da! N. 2 dell'art. 1 idèi D. Legge 30 agosto 1914, e stabilisce che iti divieto die! lavoro
notturno delle donne non si applica in 'casi di forza maggiore', quan do in un'azienda si verifichi ulna iin'ter- aiuizionè di esercizio imprevedibile e non avente carattere periodico. Da notarsi, ohe, mentre la disposizione finora vigente stabiliva che potesse con cedersi volta per volita la sospensiointe del divieto con provvedimento idei Prefetto, dopo 'sentito lil 'competente Circolo di Ispezione, la nuova disposizione stabili sce ch'e il divieto resta sospeso, ope l'egòs nel caso di forza maggiore
, senza ehe 'Oc corra farne in precedenza la oonioessio ne com alcun provvedimento sp'eciJale. (Rimane p'erò aìlle .compie tenti autorità iil .compito di impedire gli abusi che fa- ciflmeinite potrebbero verificarsi. À tale intento, i Signori Prefetti pren deranno le opportune disposizioni di con certo coi competeroti Capi. GircoJi di ispezione del lavoro, sia per la constata zione della sussistenza degli estremi co- stitut : .vi idei caso di forza -maggiore, sia per controllare, ed imporre, ove
oc/corra, che il inumerò d'elle danne adibite al' la voro notturno, la durata ed i limiti dei lavoro stesso, non esuberino dallo stretto necessario. to) Deroghe per lavori da eseguirsi su mdterie od altre mdterie alterabili... — L'art. 5 g:à im vigore ammetteva la pos sibilità di tali deroghe, qualora risultas sero necessarie per salvare tali materie da una perdita inevitabile, senza preci sarne i limiti e ia durata,. L'art. 5 nuo vo 'invece {precisa che <lia durata del pe riodo di motte può essere