ro dopo la pubbliicazione del presente de créto, il prezzo di abbonamento non po trà essere inferiore a L. 50 all'anno, .e pie,r gli altri, periodici nuovi che usciran no una o più volte la settimana, il. prez zò dii abbonamento dovrà essere proplor- zionato a quello dei quotidiani stabilito come sopra. Art. 4. 1 E' data facoltà al ministro per l'Indu stria., il Commercio e Lavoro di diminui re o aumentare, ove lo ravvisi necessario, il. prezzo di vendita e di 'abbonamento dei giornali e degli! altri
periodici che e- scono una o più volta, la settimana, tan to per quelli resistenti alla data, della pubblicazione del presente decreto quan to per quelli che inizieranno le -pubbli- „ eazioni dopo tale data. Art. 5. . ; tn conseguenza dell'aumentato costo della carj:a, è data facoltà ai giornali' ed agli altri periodici di modificare i con tratti e gli appalti di piubblicità che es- , si avevano 1 in corso avanti la. pubblica zione del presente decreto, sia, mediante- aumento, del prezzo, sna mediante
. ■ Il Collegio arbitrale giudica quale à- michevolpi compositore, ed_ ò presieduto dal Consigliere di Statò. N . « :>< -■ \ 7 J \.r : ' v - ' ' ■ ■ • ; Art. 6. . » • .... Il prezzo dii cessione ai rivenditori dei giornali quotidiani e degli'altri periodici che dovranno essere posti in vendita a centesimi 20, e la rèsa che glii ■ editori po tranno concedere ai rivenditori, saramno stabiliti con decreti del ministro per l'In dustria, Commercio e Lavoro,, ove ravvi sii la necessità' di modificare quelli attual
mente in vigore. ^ ♦ • •..■■■ ■■ ■ Art. 7. ■ 'La'vigilanza per'l'applicazione del pre- .sente decreto sarà esercitata, oltre che dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giu diziaria, dai Prefetti, e dagli uffici dii- piendenti dal Ministero' per l'Industria, il Commercio e Lavoro. Art. S. Le contravvenzioni! agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto saranno puni te con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000. Ai giornali ed agli altri periodici i- nadempienti potrà inoltre essere revo cata ogni
concessione »fatta ad eissi dal le pùbbliche )Ammj nistrazioni, comprese quelle postali-e ferroviarie- Tale provvediménto sarà adottato dal le Amministrazioni competenti, diìetro ri chiesta del Ministero per l'Industria, Commercio e Lavoro. ' Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per esisere convertito in leg- i?e. , . ' 1 Ordiniamo che il presente decreto, inu- ' i es, mittels Preiserhöhung, sei' es durch Abkürzung der vereinharten Zeitdauer oder Einschränkung des '. verpachteten Raumes