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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 16 of 41
Date: 31.12.1918
Physical description: 41
del Codice Penale per l'Esercito e del Regolamento di procedura 25 mag gio 1918. sono esercitate dal Governatore della Dalmazia. Zona di Guerra, 8 Dicembre 1918. Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito A. Diaz 11. Ordinanza, che prescrive il corso legale a tutti gli effetti, di abune serie di buoni di cassa e di biglietti di Stato italiani. Noi, Cav. di Gran Croce Generale d'Esercito ARMANDO DIAZ ecc. Yisto l'articolo 251 del codice penale per l'Esercito; Visti i numeri 39 {V. comma) e 41 del

e de gli animali costituenti bottino di guerra, denunziati a senso delle ordi nanze 14, 28, 29, e 30 novembre (N. 3, 7, 8 e 9). Noi, Generale d'Esercito Cav. di Gran Croce ARMANDO DIAZ ecc. Yisto l'art. 251 del Codice Penale per l'Esercito; Visti i nn. 39 {5.0 comma) e 41 del «Servizio in Guerra» parte l.a; ordiniamo:

«Servizio in Guerra» parte l.a; ordiniamo: Art. 1. Nei territori occupati dal R. Esercito oltre i confini del Regno, a partire dal giorno della pubblicazioue della presente ordinanza, è dato corso legale, a tutti gli effetti, ai buoni di cassa ed ai biglietti di stato italiani delle serie sottoindicate : Buoni di cassa da Lire una serie 91 : buoni di cassa da Lire due serie 61 : biglietti da Lire cinque della serie 3183 alla serie 3212 inclusa; biglietti da Lire.dieci dalla serie 2571 alla serie 2590

di accettare in pagamento, od al ragguaglio predetto i buoni di cassa ed i biglietti di Stato enumerati all'articolo 1, sarà deferito al tribunale militare e punito con la reclusione militare sino al massimo di tre anni. Addì 19 dicembre 1918. Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito A. Diaz TABELLA DI RAGGUAGLIO : Buono di cassa dà Lire 1 pari a Cor. 2.50 > » » » » 2 » » » 5.— Biglietti di Stato da » 5 » » » 12.50 » » » » » 10 » » » 25.— 12. Ordinanza, per la prova deriegittimo possesso delle cose mobili

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 6 of 41
Date: 31.12.1918
Physical description: 41
PARTE I. Ordinanze e disposizioni del Comanda Sapremo del Regio Esercito 1. Ordinanza per la costituzione del Tribunale militare di Guerra di Trento. Noi Tenente Generale Cavaliere di Gran Croce ARMANDO DIAZ Capo di Stato Maggiore del R. Esercito, Visto il Regolamento di procedura da seguirsi davanti ai-Tribunali •di guerra, approvato con Nostra ordinanza 25 maggio 1918 ; Visti gli articoli 271 e 540 del Codice Penale per l'esercito, ordiniamo: Art. I. E' costituito in Trento un Tribunale

Cav. di Gran Croce Tenente Gen. ARMANDO DIAZ ecc. ecc. Visto l'art. 251 del Codice Penale per l'Esercito del Regno d'Italia; — Visti gli art. 39 (5. comma) e 41 del Regolamento per il Servizio in •Guerra parte I a ; ordiniamo : Art. I. Nel territorio del Regno dichiarato in stato di guerra e nei territori occupati oltre confine è vietata l'incetta della valuta austro ungarica, nonché qualsiasi forma di commercio della valuta italiana con valuta austro-ungarica. Art. 2. I trasgressori sono puniti

col carcere militare. Addì 6 novembre 1918. Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito A. Diaz •3. Ordinanza per la consegna di armi, munizioni, quadrupedi e materiali vari già appartenenti all'esercito austro-ungarico nel termine del 25 nov. Noi, Generale di Esercito Cav. di Gran Croce ARMANDO DIAZ ecc. Visto l'art. 251 Codice Penale Esercito; ordiniamo: Art. 1. Chiunque, scientemente, avrà in qualsivoglia modo alienato o acquistato, o riterrà per qualsiasi titolo quadrupedi, anni, munizioni da

Militare di Guerra. Art. II. Esso ha giurisdizione territoriale nei limiti che verranno fissati •con ordinanza da emanarsi in Nostro nome dal Governatore di Trento. Art. III. Le facoltà spettanti al Comandante di Grande Unità a tenore del Regolamento di procedura, approvato con Nostra ordinanza 25 mag gio 1918, sono esercitate dal Governatore di Trento. 2 novembre 1918. Il Uapo di Stato Maggiore dell' Esercito A. Diaz 2. Ordinanza, che vieta l'incetta ed il commercio delle valute austro-ungariche. Noi

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 13 of 41
Date: 31.12.1918
Physical description: 41
■7. Ordinanza, per la denuncia e la consegna di oggetti di altrui proprietà. Noi, Generale d'Esercito C'ìit . di Gran Croce ARMANDO DIAZ ecc. Visto l'art. 251 del Codice Penale per l'Esercito; Visto i nn. 89 (5.0 com ma) e 41 del «Servizio in Guerra » parte I. ; ordiniamo: Art. 1. Chiunque, per .qualsiasi titolo, senza il consenso del proprie tario, detenga animali, mobilio, macchinari, materiali da costruzione, viveri, documenti, registri, valori ed altre cose mobili di proprietà altrui, aspor

Croce ARMANDO DIAZ ecc. Visto l'art. 251 del Codice Penale per l'Esercito; Visti i nn. 89 (5.0 com ma) e 41 del «Servizio in Guerra» parte I. ; ordiniamo: Art. 1. Coloro che, nel territorio occupato dal R. Esercito oltre il •confine del Regno, detengano per qualsiasi titolo, senza il consenso del proprietario, suppellettili, biancheria, merci, macchinari, materiali da co struzione, animali, viveri, documenti, registri, valori od altre cose mobili, -asportati da locali o terreni nelle zone sgomberate

mi litari potranno procedere a perquisizione personale o domiciliare e a se questro in qualsiasi luogo abbiano, per la pubblica voce o altrimenti, mo tivo di ritenere che si trovino le cose di altrui proprietà indicate nell'art. 1. Art. 5. La cognizione dei reati previsti nella presente Ordinanza spetta ai Tribunali Militari. Addì, 28 novembre 1918. Il Capo di Stato Maggiore dell' Esercito A. Diaz 8. Ordinanza, per la denuncia dei beni mobili di altrui proprietà. Noi, Generale (l'Esercito Cav. di Gran

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