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Fogli Annunzi Legali Prefettura Bolzano
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Page 4 of 15
Date: 03.03.1943
Physical description: 15
; ' ' 5) compie direttamente, o ■ come' ente intermediario, operazióni di credito agrario di esercizio in natura, nonché anticipazioni ai produttori, in caso di utilizzazione, trasformazione e vendi ta collettiva dei loro-prodotti; 6) concorre, secondo le direttive- del Ministero dell'agricoltura e delle fore ste e. collaborando con gli organi del lo stesso, à studi e ricerche sperimen tali, nonché all'impianto di stazioni di prova nell'interesse dell'agricoltura. Il Consorzio potrà costituire società ò enfi

o partecipare a società o enti già esistenti, i cui scopi possono in teressare-l'attività consortile. n : ' Qualóra la ' Federazione italiana dei Consorzi agrari, in 'seguito all'appro vazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, -ritenesse o^ortuno co stituire società o enti o partecipare a società ö enti già esistenti per il rag giungimento di scopi interessanti l'eco nomia - agricola dell 'interro territorio nazionale, ovvero di quello di una o più Provincie, il Consorzio sarà tenuto

, se: richiesto,-a dare la sua partecipa zione all'iniziativa. ' -.7. ArL 3 ' ' : Nell'esercizio della sua attività, com presa ; quella relativa ai .contratti di trasporto e di assicurazione, il Con sorzio deve fare capo -ai servizi della Federazione italiana dei Consorzi agra ri, della quale seguir ài e direttive or ganizzative, amministrative -e commer ciali. ^ ; ■ La Federazione ha 'la facoltà di fare eseguire ispezioni e verifiche, a mez zo di propri funzionari, sull'andamento generale del Consorzio e sul

'funzio namento di: tutti i suoi servizi ordi nari e speciali, nonché per - gli accer tamenti relativi alla sua posizione pa trimoniale, economica : e finanziaria. . . II Consorzio deve ..inviare' alla, Fe derazione italiana dei Consorzi agrari lo statuto, comunicandone le successi- ye modificazioridj: triplice Copia del bi lancio annuale e delle relazioni ' del Consiglio di amministrazione: e del col legio dei sindaci nei 30. giorni dalla approvaziofte del bilancio, insieme ad un elenco 'dettagliato

, per quantità e valore,-delle merci vendute, con la di mostrazione statistica-'dell'attività svol ta per gli ^ammassi' obbligatori e vo lontari e per lé altre attività di carat tere collettivo. I documenti suddetti devono essere • firmati dal presidente, dal ,direttore ..e . da> uno dei sindaci. - II Consorzio deve, .inóltre, 1 inviare al la Federazione in dùplice còpia i ver bali delle,riunioni del consiglio di am ministrazione, del comitato ammini strativo e del collegio dei sindaci; en tro

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Page 5 of 15
Date: 03.03.1943
Physical description: 15
N. 59 — 3-3-XXI - FegÜ» .anniiàzi legali della : provincia di. boìuaò 494 il' Consorzio,,. le cui , quote. non siano stale ancora rimborsate agli interes sati; ' . : 7 .. ' i ' b) la Federazione italiaxia. dei Con-, sórzi agrari; '' - e) .le persone, fisiche e giuridiche che esercitano-una attività agricola, ovve ro una attività creditizia o industriale connesse con l'agricoltura nel territo-- rio della- provincia. • _ • Là qualità di' partecipante • non si acquista- per successione a qualsiasi

foreste. ■ : ;Art. 6 I partecipanti.hanno diritto:. - ..a) di usufruire. dei vantaggi che il Consorzio offre per gli acquisti, e per le vendite e per le • altre operazioni dell'ente; b) di ' votare nelle assemblee; c) di partecipare -al riparto degli utili secondo le nórme dell'art. 26. TITOLO III , . Patrimonio . . Art. 7 . . : , . ' Il .patrimonio del. Consorzio è• co stituito: - ' - . ' . a) delle quote provenienti dalla tra sformazione delle azioni spettanti ai soci dei soppressi Consorzi e enti

cooperativi ai quali è succeduto il Con sorzio agrario, non ancora rimborsate agli 'interessati; ' s ; b) delle,'quote di partecipazione deL •la Federazione italiana dei Consorzi agrari; ■ c) delle quote di partecipazione già sottoscritte da altri enti e di. quelle che saranno sottoscritte da-altre per sone fisiche e giuridiche, ammesse a partecipanti. ai sensi dell'art. 5; d) di ogni altro cespite patrimoniale che sia persenuto o pervenga a qualun que titolo - al Consorzio; e) delle risèrve. ... TITOLO

IV . Organi del Consorzio Art. 8 Sono organi del Consorzio: . a) la presidenza; . ; b) il Consiglio di amministrazione; c) il comitato amministrativo; d) l'assemblea dei partecipanti;. e) il collegio dei sindaci. . Presidenza . Art. 9 . - La presidenza del Consorzio è co- . stituita dal presidente e dal vice-pre sidente, nominati su designazione, ri spettivamente, della Confederazione fa- stista degli agricoltori e della 'Confe derazione fascista dei lavoratóri del l'agricoltura, dal Ministero dell'agri

coltura e delle foreste. - Essi, salvo revoca da parte-del-Mi nistero dell' agri coltura e delle foreste, durano in carica- tre anni -e possono essere riconfermati. . Art. 10 : ' A capo del Consorzio è il presidente che ne ha la legale rappresentanza a tutti gli effetti. Egli vigila sullo - svolgimento del l'attività -consortile e ne riferisce alle autorità .superiori; Egli convoca e presiede l'assemblea generale dei'partecipanti, il consiglio

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Page 12 of 15
Date: 03.03.1943
Physical description: 15
e di vendita ; vincolata dei prodotti agricoli affidate ai Consorzio. Il modulo del bilancio e del rendi' conto economico sarà predisposto dal ia Federazione 'italiana dèi Consorzi agrari e-approvato dal Ministero del l'agricoltura edelle -foreste. . : . . Art. 26 : ' - . 'L'utile netto dell'eservizio, 'escluso quello relativo' alle gestioni degli am massi obbligatori, viene ripartito co me segue: . a) il'20% alla riserva; _ . b) una-remunerazione ai partecipan- - ti, da.determinarsi in proporzione

'è ; al .potenziamento della produzione agricola; . . ' e) il residuo alla riserva straordi naria. . . ' ' : -, Art. 27' .- . \ - • Presso il Consorzio devono essere .tenuti ci seguènti libri:.. : ' a) il-Jibró dei. partecipanti . b) i libri dei verbali delle assem blee' -generali,-:dèi' consiglio di ammi nistrazione, der comitato' amministra tivo e .del collegio ; dei sindaci; -.' : c) il libro degli inventari ; d) il libro giornale: e) -il libro ■ còpia-Jettere; ; ■ : f) i libri ausiliari- e. i. parti tari che

Consorzi agra ri e approvati dal Ministero dell'agri coltura e delle foreste. Tali istituti po tranno »essere esonerati dal prestare cauzioni. . Ai funzionari del Consorzio che han no -maneggio di valori dovrà essere richiesta la -prestazione di una cau zione. - TITOLO VII '' Scioglimento. e liquidazione - Art 29 Quando il 'Ministero-dell'agricoltura e delle foreste, sulla scorta dei docu menti contabili e delle notizie in - suo possesso,, abbia constatato la perdita di una parte notevole del

patrimonio e ritenga opportuno di prendere in esame l'eventuale messa in li quidaziò-- ne del Consorzio, inviterà il presiden te, sentita la Federazione italiana dei. Consorzi agrari; a convocare ' in as semblea straordinaria i partecipanti per interpellarli se intendono reinte grare in tutto o in parte il -patrimònio ' dell'ente. Se i -partecipanti , delibereranno ne- - gativamente o in. misura dal Ministe ro dell'agricoltura e -delle foreste -giu dicata inadeguata^ il Ministero -mede simo • promuoverà

mediante decreto reale da • emanarsi d'intesa-Col Mini stero delle finanze e con quello, delle corporazioni, lo scioglimento e. la li quidazione del Consorzio.. : I liquidatori /saranno' nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle fore ste; d'intesa col .Ministero -delle finan ze, con quello dèlie corporazioni e con la Federazióne ! italiana 'dei Consòrzi agrari; e la liquidazione.' avrà luogo

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Page 11 of 15
Date: 03.03.1943
Physical description: 15
sui sindaci delle società per azioni. I - verbali delle' riunioni del collegio dei sindaci devono essere inviati, en tro 15 giorni dalla data della riunione, al Ministero dell'agri coltura e delle fo reste e alla Federazione italiana dei Consorzi agrari. , ;Detti verbali devono^ essere trascrit- ; ti nell'apposito libro prescritto dall'ar ticolo. 27. Spetta ai sindaci, a carico'del bilan cio del ' Consorzio, una 'retribuzione : annua deliberata dall'assemblea per l'intero' periodo di durata del

loro- uf ficio. TITOLO. V Direzione e personale - Il direttore sorveglia e regola i ser vizi ed è il capo del personale. -Egli cura la esecuzione di tutte le deliberazioni del consiglio di ammini strazione, del comitato amministrativo e delle assemblee, nonché la regolare gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio, in conformità delle di rettive impartite dagli organi compe tenti. ; ; ' , • ''Provvede, parìicolarmente, alla or ganizzazione dei servizi e uffici della sede centrale e delle

personale sono discipli nati dal regolamento organico delibe rato dal consiglio di amministrazione e, previo parere della Federazione ita liana dei Consorzi agrari, approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Sono a' carico del bilancio consortile tutti gli oneri, compresi quelli per il trattamento di quiescenza^ dipendenti dalle prestazioni del direttore, dei vice direttori e dei capi di servizio. - . TITOLO VI ' Bilancio, utili e riserve L'esercizio del Consorzio corrispon de all'anno

solare. . Entro 4 mesi dalla Sne dell'eserci zio deve essere presentato all'assem blea il bilancio, la cui approvazione definitiva spetta al Ministero dell'agri coltura e delle foreste. Le gestioni di ammasso e auelle di carattere collettivo speciale affidate al Consorzio devono avere una contabi lità separata, le cui risultanze -rientre ranno periodicamente nella contabilità generale. _ Entro 30 giorni dall'adunanza- del l'assemblea che ha- deliberato sul bi lancio, il presidente la trasmette, per

il tramite della Federazione italiana dei Consorzi agrari, al Ministero del l'agricoltura e delle foreste, per l'ap provazione, con 1-e relazioni del con siglio di amministrazione e del colle gio dei sindaci. . . . - II Consorzio dovrà compilare, alla fine di ogni . trimestre, una. situazione, contabile generale sul modulo predi sposto dalla Federazione 'italianà dei

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Page 3 of 15
Date: 03.03.1943
Physical description: 15
: - E 5 ..approvato, nel testo allegato al presente decreto, H nuovo statuto del Consorzio agrario provinciale di Bol zano, composto di'31 articoli. Roma, 11 : febbraio 1943-XXI. Il Ministro (Pareschi) : TITOLO I Costituzione, sede, • scopi Art. 1 - ' Il Consorzio agrario provinciale di Bolzano è, per effetto dell'art. 18 della legge 1S maggio 1942-XX, n. 566, per- . sona giuridica privata, ha sede centra le in Bolzano, domicilio nei propri uf fici, é durata illimitata. Esso può istituire dipendènze peri feriche

nel territorio della provincia. Il Consorzio partecipa alla Federa zione italiana dei Consorzi agrari.. Art. 2 Il Consorzio ha per fine di contri buire all'incremento e al miglioramen to della produzione agricola nella pro vincia; a tale uopo esercita, con ri guardo sopratutto alle esigenze pro vinciali e sotto la vigilanza del Mini stero dell'agricoltura e delle foreste, attività commerciale e industriale, di retta 'a somministrare agli agricoltori quanto loro occorra per il razionale esercizio

dell'agricoltura, e a provve dére al collocamento e alla proficua utilizzazione dei prodotti agricoli. In- particolare il Consorzio: 1) produce, acquista e'vende merci, sementi, prodotti, attrezzi, macchine, scorte vive e morte, e tutto ciò che può riuscire utile all'eseroizio dell'agricol tura; 2) esegue, promuove e agevola la raccolta, il trasporto, la lavorazione e il collocamento dei prodotti del suolo e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura, sia operando come inter mediario,-sia come contraente

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