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Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
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Page 4 of 10
Date: 31.12.1921
Physical description: 10
. 53. Per tutto ciò che non ft espressamente contemplato dal presente statuto si iniettile provvedere secondo le norme del Codice Com merciale e della vigente legislazione per le case popolari e pecr l'industria edilizia e del regolamento dei decreti emanati per la sua esecuzione. Art. 54. Gli atti (sociali saranno pubblicati nel giornale «La Cooperatone Italiana» di Mi lano e in mancanza di questo in altro da de signarsi dall'assemblea. Il Presidente: ZANONt 3650 JMw* PtobblirtMioM UFFICIO POLITICO

DISTRETTUALE v TRENTO N. 0381.12 EDITTO Il signor Tullio Techurschenthaler di TreuU h» ■ presentata domanda tendente a4 ottoa«< in bàite alla' leiggè sulle acque 28 marzo ' 187 n B. L. P. N. 04, l«t concessione por derivare e u~ tilueare parte delle acque del torrente Avi rtio dalla stretta di Gresta, località e frazioni dal Comunà amministrativo e catastale di Se gonzano fino ài ponte di S. Lazzaro a Lavi, con due derivazioni, la prima a Grèsta colli centrale a Pozzolago, località del Comune

am miuifltrativo e catastale id Lona-L&ses, la se conda presso Pozzolago, con l'officina idro-e lettrica a monte del ponte di S. Lazzaro e deri vando alla prima derivazione un quantità fini a 17 me. d'acqua e alla seconda una. portata mtuvsima di 0 ma provenienti dall'Arista pe. unirla a quella dolio scarico della centrale ti Pozaolago nonché a quella di scarico della Cen trale progettata a Pozuolago d'all'U. M. P., ii modo da utilizzare un volume massime di 22 metri cubi al minuto secondo nell'oi ficina

zione già esistenti, o che venissero concessi in seguito & domande già addotte all'istruttoria, ehe costituiscono cosi una raccolta di acqua del volume massimo: di 48 milioni di metri cubi. S) 11 diritto di poter derivare dal serbatoio di eui ad l) a mezio dell'impianto descritto ne^i allegati, una quantità massima di me. 17 d'acqua al minuto secondo, di portarli a mezzo della (progettata conduttura alla centrale di Pozzolago e di impiegarla per la produzióne Ai «aergia elèttrica, con un macchinario

vuuisseru cou- osai ìu seguito a aouianae già aauoitö au'i. -irutioria, uouchò le acquo ai bcarico aeiia ^entrale progettata dalla Unione Miuatori jfi-' :«;\aui, denvuiUte dal lago deue Piazze di u- airie a queue ai scarico aeua centrale di Poz- .;Oia.go, e m un volume totale massimo di me. sZ ai minuto secoudo-trasportane a nmzzo aeile ^i'ogettat« condutture, aaa ceutrale di Lavis I ove impiegarle per la produzione di energia ' Jiettnea cou inaoobinari üena potenza di ixt* .■.ominali 48.000 (pan

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 48 of 152
Date: 31.12.1921
Physical description: 152
o dai loro sostituti. La commissione .cerftrale è presieduta dal capo dell'Ufficio centrale per le nuo ve Provincie. Le adunanze comuni delle tre commissioni regionali sono présiedu- :te dal presidente del Consiglio dei mi nistri o dal sottossegretario di Stato al la presidenza del Consiglio. I presidenti provvedono a mezzo dei propri uffici ai lavori di .segreteria diel le rispettive Commissioni. Art. 6. I Ministeri possono inviare alle adu nanze delle Commissioni consultive propri delegati

. Alle adunanze plenarie delle'tre Com missioni regionali ed alle riuniqni del le Commissioni ragionali può. intervenire i.1- Capo dell'Ufficio centrale per le nuo ve Provincie. I presidenti delle Com missioni regionali provvederanno che alle adunanze delle Commissioni stesse siano. prèsenti icltelegatii. delle (Animimi-. strazioni governative regionali e p/rovin- eiali interessate alle materie in esame. Alle adunanze comuni delle Commis sioni règi ornali e alle riunioni, della Commissione centrale possono

interve nire od inviare un proprio delegatoci 190 Regio decreto 19 settembre 1921, n-1889., VITTORIO EMANUELE III per grama, d'i Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA <p Visto l'airt. 4 della legge 26 settem bre 1920, n. 1322; commissari ^enfòralil civili e il commis sario civile di Zara. Art. 7- Le Commssdonii Iianno facoltà di far partecipare ai propri lavori con voto consultivo omelie' -persone estranee par ticolarmente perite nelle materie da trattarsi. Per problemi speciali di carattere

nuove Provincie istituita con il R. ' Decreto 16 gennaio 021. Art. 9. Sono abrogati gli articoli 3. 4 e 5 del . R. Decreto 14 agosto 1920, N. .1234. Art- 10. Il presente decreto entra in vigore il gii orn o d eli a sua pubblicaci on e n el 1 a Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che. il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia in serto nella raccolta Ufficiale delle leg gi e dei dtecreti del Regno d'Italia, man- ■ dando a chiunque spetti di osservinirlo e di farlo_ osservare. Dato

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 33 of 152
Date: 31.12.1921
Physical description: 152
membri, scelti fra le Pieiìsone che si occupano di cooperazione, di edilizia e di igiene con una rappresentanza di organizzazioni operaie. Ove esista un i- stituto autonomo per le case popolari, il suo Consiglio di amministraaione po trà essere incaricato delle funzioni di Comitato regionale a norma .d!el presen te decreto. 4. Le autorità politiche provinciali da ranno comunicazione della costituzione dei Comitati alla presidenza del Cbnsi- glio dei Ministri (Ufficio Centrale per le nuove Provincie

Titolo IV. (COMMISSIONE CENTRALE - COMI TATI PER LE CASE POPOLARI - VIGILANZA. Commissione centrale - Convitato ed uf ficio permanente. Art. 45. Le autorità politiche provinciali po tranno delegare, per la rispettiva regio ne, alla Commissione centrale per le ica- se popolari e per l'industria edilizia, con sede a Roma, un proprio .rappreselit-ili te dopo aver sentito le associazioni de gli ingegneri ed architetti, le organiz zazioni industriali e le organizzazioni operaie in materia edilizia

. Atlriiyugioni della Commissione Cen trale. Art. 46. La Commissione centrale per le case popolari o economiche e per le industrie edilizie istituita presso di Ministero deli'indnstriai e del commercio, si met terà in rapporto coi Comitati regionali di cui all'arti,colo seguente. Comitati rec/éonaM- Art. 47. Nelle nuove Provincie saranno costi tuiti, a cura dell'autorità politica pro vinciale. Gomitati per le caiste popolari composti di rapprese'ntanti in numero non minore di cinque e non maggiore di nove

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Page 37 of 152
Date: 31.12.1921
Physical description: 152
istituirsi pressò la. Cassa depositi e pre stiti al nome di scdascuna- Cooperativa. Le singole rate dovranno essère versa te alla fine di ogni mese sia direttamen te al tesoriere centrale, cassiere 'della Cassa dpositi e prestiti, sia presso le Se zioni di Règia Tesoreria provinciale,; le quali procederanno a trasmetterle' alla tesoreria centrale mediante vaglia • del tesoro- Saranno omesse le operazioni di ri tenuta sdì lo stipendio di soci di.Coope- ^ rati ve mutuatari e della Cassia depositi

' e prestiti quando le rate mensili da . essi dovute siano versate con le modalità eli cui al presente articolo anticipatamente, almeno entro la prima decade del mese precedente a- quello, di scadènza. In ogni icaso però lo stipendio deive intendersi vincolato a tutti gli effetti di IpO'OlP •'-öS* 1 -- Ordiniamo che il pre,sente decreto, mir nito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale 'delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo <e\ di farlo

osservare. Dato a Roma, addì 3 aprile 1921, VITTORIO EMANUELE Bonomi. 185 Regio decreto 20 agosto 1921 N. 1280. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visti l'art. 4 della legge 2G settembre 1020 N. 1322 e l'artieoio 3 della legge 19 dicembre. 1920, N. 1T7S . Udito il Consiglio dei ministri ; Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, m-inistrio; segre- natsratien in besondere unverzinsliche Kontokorrente, die bei der Depositen- mit Drudehenskaasa

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Page 132 of 152
Date: 31.12.1921
Physical description: 152
ulto del sigillo dello Stato, sia inserito^ iièlla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti. del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservar! o e di farlo osservare. Dato a Roma, li 12 novembre 1921. VITTORIO EMANUELE 2.02 . Regio Decreto 10 ottobre 1921 N. 1G2G- VITTORIO EMANUELE' III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Udito il 'Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra ; ABBIAMO DECRETATO

to melila parte superiore del nastro del la medaglia commemorativa . della no stra guerra 1915-191S, e, quando non si farà uso della decorazione, si porterà come nastrino subito dopo tinello relati vo alla detta medaglia. Ordiniamo ciré, il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inser to nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandan do a cliiunquie, «petti di osservarlo e eli farlo osservare. Dato a Raeconigi acidi 16 ottobre 1921. VITTORIO EMANUELE Bonomi

■ Gas-par otto- cler alilitliciien Sammlung de*r Gesetze und Dek riefte des Königreiches Italien einverleibt werde, und befehlen es iedler- manii an, dem es obliegt, dasselbe zu befolgen oder befolgen zu lassen. Oegeben zu Rom, am 12. November 1921. VITTORIO EMANUELE III 203 Regio decrei oiegge 12 novembre 1921, N. 1GG0. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RÉ D'ITALIA Visto il decreto luogotenenziale ' 2 marzo 1919,, numero 391, che autor uzzo provvedimenti

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Page 64 of 152
Date: 31.12.1921
Physical description: 152
sigillo dello Stato, sia inser to nella raccolta ufficiaile delle leggi e (lei. decreti del Reamo d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo -e di far lo osservare. • Dato ä Roma, addi 21 novembre 1020. VITTORIO EMANUELE Factcb - Alessio - Meda Visrto: il gnardasigillo : Fera. gleich foiinigén Verzierungen: gì Zeichnung für alle Werte versehen. Dieèe Marken, werden a'uf weissem Pa pier gedruckt, welches ili Wasserzeichen zwei; voll'kommien „gleiche Königskroneii tragen

der amtlichen Sammlung der Ge setze und Dekrete des Königreiches Ita lien einverleibt werde, -und befehlen es jedermann an, dem es .obliegt, dasselbe zu befolgen und-befolgen zu-lassen. Gegeben zu Rom, am 21. November 1920. , VITTORIO EMANUELE Fct>cta> -• Alessio - Meda Gesehen! Der Siegelbewahrer : Fera., 192 . Regio decreto 6 . settembre- 1D21, 1414, - VITTORIO EMANUELE II I pöiv gi'àzìa di Dio e per volontà della ' . Nazione RE D'ITALIA Vista, lä legge 26 settembre 1920, ^.1822; Vista - la legge

•-l , oi , dinanza ; 10 dicembre 1914, N. 337 E. L- 1. ; Visto l'art 12 della legge 13 dicembre 1862, N. S9 B. L. I. ; - ' Vistò; il decreto d<el Qoimnìssario Ge nerale Civile, per la Venezia Giulia 29 ottobre 1920. N. 5212-1813, ufficio VI ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Su proposta del. presidente del Con siglio dei Ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, . di concerto col guardasigilli,' ministro segretario di Stato per la Giustizia e gli affari di culto, col ministro segretario di Stato

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Page 47 of 152
Date: 31.12.1921
Physical description: 152
sentalo al Parlamento 'por.essere convel li fco in legge- ~ , Ordiniamo die il presente 1 decreto, munito del sigillo d'éllo Stato, sia in serto nella raccolta ufficiale delle, leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandan do a> chiunque spetti di osservarioi e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addii 26 settembre 1921. : VITTORIO EMANUELE Bonomi - De N ava Visto: il Guardasigilli: Rodino. 189 Regio Decreto S settembre 1021. N. 1319. VITTORIO EMANUELE III per grazia dli Dio e per volontà

della Nazione RE d'ITALIA Vedute le • leggi 26 settembre 1920, N. 1322 e 19 dicembre 1920, N. 177S; Vediuti n, Reigi decreti 22 luglio , 1920, X. 1233 e 14 agosto 1920, 'N. 1234; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla, proposta-, del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno ; ABBIAMO DECRETATO E DECRE TIAMO Art. 1. i ■ ■ Con le modalità stabilite negli arti-; coli seguenti sono istituite Commissioni consultive per lai sistematone ammi nistrativa dei

Consiglio dei min stri in nu mero non superiore alla metà del nume ro complessivo dei senatori e deputati. Il numero dei membri nominati può es sere -superiorej per la Commissione di Zara. Per i membri da nominarsi) saranno ri chieste proposte dai Commissari genera li civili e dal commissario civile di Za ra,, sentiti i commissari per le Giunte j provinciali e il sindaco di, Zana. Art. 4. La Commissione consultiva centrale è

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