ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: Articolo unico: La legge 3 dicembre 1922, N. 1601, èeste- S3 ai territori annessi con le leggi 26 set tembre 1920, N. 1322 e 19 dicembre 1920, N 1778; Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, &ia inserto nella rac colta ufficiale delle leggi e dei dectreti cfel Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, adtfi 7 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Oviglio
. 39 R. D. 7-1-1923 N. 165.-* VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione. RE D'ITALIA Vista la legge 3 dicembre 1922, N. 1601; Visti gli articoli 4 della legge 26 settem bre 1920, N. 1322 e 3 della legge 19 dicem bre 1920, N. 1778; Visto l'art. 6 del Regio decreto-legge 26 novembre 1919, N. 2304; Udito il Consiglio di Stato in adunanza generale; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del presidente del Consi glio dei ministri e Ministro dell'Interno, di concerto col
20 marzo 1865, n. 2248, per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia; 2. la legge 31 marzo 1877, N. 3761, serie 2.a), sui conflitti di attribuzioni; 3. la legge sul Consiglio di Stato, testo unico approvato con Regio decreto 17 ago sto 1907, N. 638, ed i relativi regolamenti approvati con Regi decreti 17 agosto 1907, N. 640, 641 e 642. Art'. 3. I ricorsi per incompetenza, violazione di di legge o eccesso di potere contro atti o provedimenti amministrativi relativi allo nuove, Provincie sono