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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 12 of 32
Date: 31.03.1923
Physical description: 32
24 novembre 1919, N. 2163 allegato D); g) R. decreto 22 gennaio 1922 N. 200 (art. 5). Art. 2. Le denuncie prescritte dagli articoli 70 e 76 del T. U. 4 luglio 1897 N. 414 dovranno essere effettuate presso gli uffici delle im poste (Ufficio del bollo), ove alla data del l'applicazione del presente decreto non fun zionassero ancora nei territori annessi gli Uffici del registro. In tale caso saranno del pari deferite agli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo) ed alle autorità provinciali di finanza tutte

d'equivalenza dovuta giusta la rubrica 13- 106 della tariffa annessa alla legge 9 feb braio 1850 B. L. I. numero' 50, modificata con la legge 13 dicembre 1862, B. L. I. N. 89. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini - De Stefani Visto, il Guardasigilli: Oviglio. . 44 Regio

decreto 11 gennaio 1923, n. 162. VITTORIO EMANUELE III 4 per grazia di Dio e per volontà della Nazione . - RE D'ITALIA Viste le leggi 26' settembre 1920, n. 1322 (art. 4) e 19 dicembre 1920, n. 1778 (arti colo 3) ; Vista l'Ordinanza del Comando Supremo del Regio Esercito in data 17 giugno 1919, n 81394 allegati B e H (tassa di bollo su gli avvisi e manifesti al pubblico; smercio della carta filigranata e bollata ordinaria a tassa fissa); Visto il R. D. legge 1 settèmbre 1920, 1296 ed il relativo

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 11 of 32
Date: 31.03.1923
Physical description: 32
'annessa alla legge 9 febbraio 1851 H. L. I. N. 50, con le modifiche apportate dalla legge 13 dicem bre 1863 13. L. I. N. 89. .Dall'entrata in vigore del presente de creto cesseranno altresì di aver vigore tutte le contrarie disposizioni portate da leggi ed ordinanze del cessato regime. Ordiniamo 4 ohe il presente decreto, munito d.'l sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti crei Regno d'Italia, mandando a chiunque spet ti di osservarlo e di farlo osservare

. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini, De Sstefani. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 42 Regio decreto 11 gennaio 1923, N. 156. VITTORIO EMANUELE 111 per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Viste le leggi 26' settembre 1920, numero 1322 e H : dicembre 1920, N. 1778; ' Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta Gel nostro Ministro segre tario di Stato per le finanze; . ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: Art. 1. Ai territori annessi al Regno in virtù del

disposizioni transitorie previste dal R. decreto 5 dicembre 1895 M. 678,. che col presente decreto viene anch'esso esteso ai territori indicati all'art. 1. Dalla data dell'entrata in vigore del pre sente decretò sono abrogate le corrispon denti disposizioni previste dalle norme del cessato regime e comunque contrarie a quel le estese col presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, muni to del sigillo dello Stato sia. inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

, mandando a chiunque spet ti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini - De Stefani. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 43 Regio decreto 11 gennaio 1923, N. 157. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Viste le leggi 26 settembre 1920, N. 1322, e 19 dicembre 1920, N. 1778; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro segre tario di Stato per le Finanze; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

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Page 8 of 32
Date: 31.03.1923
Physical description: 32
completamento alle parti ricorrenti gli atti imperfetti per motivi di forma e comuniche rà alle parti stesse le controdeduzioni della pubblica Amministrazione e degli altri in teressati. I ricorsi menzionati nel primo comma del presente articolo saranno portati a giudizio senza bisogno della domanda richiesta dal l'Art. 32 della legge sul Consiglio di Stato, e l'assegnazione all'udienza sarà notificata di ufficio alle parti o ai loro rappresentanti. Art. 14. Le decisioni della quarta e della

Consiglio di Stato, secondo le esi genze del servizio. Art. 16. II presente decreto entrerà in vigore dopo quaranta giorni dalla sua pubblicazione nel la «Gazzetta Ufficiale del Regno. E' abrogata ogni contraria disposizione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella rac colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini. Visto

, il Guardasigilli: Oviglio. 40 Regio decreto 7 gennaio 1923, n. .166. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vedute le leggi 26 settembre 1920, nu mero 1322, e 19 dicembre 1920 N. 1778; Veduto il decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269. Veduto il R. decreto 22 settembre 1922, n 1304. Udito il Consiglio dei ministri. Sulla proposta del Presidente del Consi glio dei Ministri, ministro dell'interno, di concerto col Ministro della giustizia e de gli affari di cjulto, delle

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Page 21 of 32
Date: 31.03.1923
Physical description: 32
distretto camerale di Bolzano fino all'atto della consegna o del ritiro della merce; 4. Le norme per la riscossione saranno rese pubbliche dall'Amministrazione delle Ferovie dello Stato ; 5. L'applicazioüe della tassa consegna merci ha vigore per le spedizioni consegnate o ritirate fino al 31 dicembre 1924. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella rac colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spet ti di osservarlo

e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini - Teofilo Rossi Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 47 Regio decreto 11 gennaio 1923, N. 233. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA ' Valuta la legge 26 settembre 1920, Nu mero 1322; Veduta la legge 3 dicembre 1922, N. 1601; Sulla proposta del Nostro Ministro se gretario di Stato per la istruzione pubbli ca, di concerto col Ministro delle finanze; ABBIAMO DECRETATO E: DECRETIAMO

e francese; una di italiano e tedesco; una di matematica e computisteria; . una di scienze naturali; una di geografia e storia; una di disegno e calligrafia. Dette cattedre saranno coperte mediante trasferimento di professori già in ruolo nel le scuole medie governative sia delle nuo ve che delle altre provincie del Regno. Ordiniamo che il presente decreto muni to del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti

di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE Gentile - De Stefani. Visto, il guardasigilli: Oviglio. 48 Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 184. VITTORIO EMANUELE III per grazia di. Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 26 settembre 1920, numero 1322; Vista la legge 19 dicembre 1920, n. 1778; Visto il testò unico delia legge sull'emi grazione, approvato con R. decreto 13 no vembre 1919, n. 2205; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta

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Page 24 of 32
Date: 31.03.1923
Physical description: 32
Regio decretò 4 febbraio 1923, n. 273. : j; >• WTORÌO EMANUELE III ; c *~ r 'oÜ ~ P® ? grazia di Dio .•j o-jr.e per-Tolòntà della Nazione -• v;-V. RE D'ITALIA Vistò il R. decreto-legge 17 ottóbre 1922, n. *1353, per la sistemazione amministrativa delle nuove Provincie; Vista là legge 3 dicembre 1922, n. 1601 peV' conferìmeiitó al Governo del Re di pie- ni ; póteri per riordinamento del sistèma tri butario e della pubblica amministrazione; Vista lä lege;e -7 luglio 1907,- n. 429, mo dificata dai

delle ferrovie dello Stato, si devono intimare, a pena di nulli tà, alla competente sede del servizio legale. Art. 4. Per il passaggio degli affari dalle Avvo cature erariali alle sedi legali ferroviarie di Trento e Trieste saranno presi in tempo gli opportuni accordi fra l'Avvocatura era riale generale e la Direzione generale delle ferrovie dello Stato. Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

, mandando a chiunque spet ti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini - Carnazza - De Stefani. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 53 Regio decreto 8 febbraio 1923, N. 279. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Viste le leggi 26 settembre 1920, N. 1322, e 19 dicembre 1920, N. 1778; Sulla proposta del Ministro guardasigilli, segretario di Stato per la giustizia e gli affari di cìulto; Udito il consiglio dei

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Page 6 of 32
Date: 31.03.1923
Physical description: 32
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: Articolo unico: La legge 3 dicembre 1922, N. 1601, èeste- S3 ai territori annessi con le leggi 26 set tembre 1920, N. 1322 e 19 dicembre 1920, N 1778; Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, &ia inserto nella rac colta ufficiale delle leggi e dei dectreti cfel Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, adtfi 7 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Oviglio

. 39 R. D. 7-1-1923 N. 165.-* VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione. RE D'ITALIA Vista la legge 3 dicembre 1922, N. 1601; Visti gli articoli 4 della legge 26 settem bre 1920, N. 1322 e 3 della legge 19 dicem bre 1920, N. 1778; Visto l'art. 6 del Regio decreto-legge 26 novembre 1919, N. 2304; Udito il Consiglio di Stato in adunanza generale; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del presidente del Consi glio dei ministri e Ministro dell'Interno, di concerto col

20 marzo 1865, n. 2248, per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia; 2. la legge 31 marzo 1877, N. 3761, serie 2.a), sui conflitti di attribuzioni; 3. la legge sul Consiglio di Stato, testo unico approvato con Regio decreto 17 ago sto 1907, N. 638, ed i relativi regolamenti approvati con Regi decreti 17 agosto 1907, N. 640, 641 e 642. Art'. 3. I ricorsi per incompetenza, violazione di di legge o eccesso di potere contro atti o provedimenti amministrativi relativi allo nuove, Provincie sono

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Page 22 of 32
Date: 31.03.1923
Physical description: 32
. 4. Dalla data di entrata in vigp.re del pre- epte'decreto rimarrà alproga.ta la legge 21 gennaioi 1897 B. L. I. n. 27, concernente le esposizioni penali relative all'esercizi o degli affari dell'emigrazi ojpe! Ordiniamo che il' preìsente decreto, muni to del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando, a chiunque spetti d'i osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, add,ì 18 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE Musolini. Visto

, il Guardasigilli: Q-yi,glip. 49 Regio Decreto 18 gennaio 1923, JM. 23.9. YITIOIUU E^AJS,UE^ 111 p.er grafia eli Dio, e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l'Art. 7- dei Regit) Decreto 17 otto bre 1922, N-. 1353; ' Sulla proposta del Nostro M,inistro segre tarie d'i Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri - ' ABBIAMO Ü4S0BÜJTAT() E DECRETIAMO: Art. 1. • V •*. V . * - • Fino a quando non siasi provveduto al trasporto dei fondi' agli stati di previsione dei singoli

-Ufficiale del Re gno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dellp Stato, sia inserta nella rac colta ufficiale delle leggi e 'dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spet ti di osservarlo, e di fàslo osservare. Dato a Roma, addì 18 gennaio. 1923. VITTORIO; EMANUELE Muß^olinji, De. S-tef.ani Visto il guardasigilli: Ovrglio.

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