-20 - 7 EDITTO perla, convocazione di eredi di un'eredità. Davanti, al si,g. notaio Taube a Bolzano, Sii- l)crgaaae, quale commissario giudiziario devono comparire tutti coloro, che hanno da vantare un credito sull'eredità di Giuseppe Pichler, nego ziante a Bolzano, Boznerboden, decesso il 25 a- prUe 1920, e dimostrare il loro diritto, il gior no 10 settembre 1920, oro 9 aut. o di presenta re entro questo termine la loro richiesta in iscrit- lo, altrimenti• ai creditori .su questa eredità non spetterebbe
alcun diritto, se venisse esaurita col pagamento dei crediti denunciati, inquantochè spetti loro un diritto di pegno. GIUDIZIO DJ STR.. DI BOLZANO Sez. Ili, li 8 luglio 1920. TROY 2060 Yr 772-20 - 2 MANDATO DI CATTURA Renby Giuseppe, nato ai 23-10-1877 a Bolza no, t-jJà pertinente, cattolico, celibe, spazzaca mino, ultimamente a Bolzano quale mozzo di stalla presso il negoziante in vini. GiuseppeAm- fplatz, figlio del fu Adolfo e della fu Maria Kiec-hl, ,già punito circa 20 volte, per la. maggior
so FOGLIO ANNUNZI LEGALI oro 9 ant, presso questo Giudizio, stanza N. 7, I piano. A tutela dei diritti del 'convenuto professor Paolo öamausa viene deputato a curatore il sig. dott. C!listavo Richter, avvocato a Bolzano. Questo curatore rappresenterà nella preindi cala causa civile il convenuto a suo pericolo e speso fino a tanto che (|ticsti si. annuncerà al Giudizio o nominerà un procuratore. TRIBUNALE CIUCO),ARIO DI BOLZANO Se». I, li .12 luglio 1020. ATTLMAYB 2059 N. d'aff. A ili 205
parte dei casi per truffa., è da- ricercarsi per truffa commessa in danno del suo datore di lavoro per l'importo di circa 2500 Lire e da consegnarsi al Giudizio. TRIBUNALE CIRCOLARE DI BOLZANO Sez. VIII, li 16 luglio 1920. SCHGRAFFER 2061 bei diesem Gerichte, Zimmer Nr. 7, I. Stock, an beraumt. Zvr Wahrung der Rechte des Beklagten Pro fessor Paul Samas.su wird Herr Dr. Gustav Rich ter; Advokat in Bozen, «um Kurator bestellt. Dieser Kurator wird den Beklagten in Vier be zeichneten Rechtssache
del Sottosegretario per gli approvvigionamejfti 30 mag;- gio 1920, visto il R. D 1 . 24 luglio 1919 n. 1251 DECRETA Art. 1. — E' nullo qualsiasi contratto di' alienazione e «lomministrazione gra tuita di cereali (frumento, segala, orzo, avena, riso, granoturco e loro: derivati alimentari). La, esportazione di tali prodotti fuori del territorio sottoposto a questo Com missariato Generale Civile è vietata. Ogni importazione 0 spostamento di essi entro il predetto territòrio deve es sere