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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 29 of 88
Date: 01.12.1942
Physical description: 88
Pur con la fine delle operazioni di trebbiatura, la campagna per i conferimenti agli ammassi deve considerarsi sempre aperta e deve trovare il suo logico coronamento a semine ultimate. I Segretari Politici dei Fasci devono pertanto intensificare la loro azione con sistematica costanza, affinchè il conferimento del grano agli ammassi risulti, nei limiti legali, totalitario in tutta la provincia. Per rendere omogenea ed efficace al massimo l'ulteriore azione da svolgere, dispongo, secondo gli

ordini emanati in proposito dal Segre tario del P. N. F., te istituzione presso ogni Fascio di Combattimento di una Commissione così costituita: Segretario del Fascio, Presidente; Rappresentante della Organizzazione sindacale degli agricoltori nella Commissione comunale dell'alimentazione, Componente Rappresentante della organizzazione sindacale dei lavoratori del l'agricoltura nella commissione comunale dell'alimentazione, Componente; Capo nucleo comunale dell' Ente economico della cerealicoltura

, Segretario. I Segretari, dei Fasci, inoltre, qualora lo ritengano opportuno ed indispensabile per l'efficienza organizzativa del servizio possono chiamare a far parte della detta commissione altri esperti t Non appena nei singoli Comuni saranno ultimate le sémine le dette commissioni inizieranno per ciascun agricoltore, il lavoro di controllo per accertare se i conferenti hanno effettivamente consegnato al l'ammasso l'intero quantitativo dovuto per legge.

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 53 of 88
Date: 01.12.1942
Physical description: 88
Valerie per la provincia in modo che il prezzo di vendita dei concimi risulti eguale per tutti i magazzini di distribuzione. Per i ritiri diretti da parte dei consumatori alla stazione ferro viaria o agli stabilimenti di produzione, i Consigli Prov.lì. delle Cor porazioni stabiliranno l'abbuono che dovrà essere concesso dai Con sorzi Agrari sui prezzi stabiliti per tutta la Provincia. La misura di tali abbuoni dovrà corrispondere alla spesa di trasporto e di facchi naggio che i Consorzi Agrari

avrebbero sosteputo per il trasferimento della stessa merce dalla* stazione ferroviaria o dallo stabilimento di produzione dal quale il consumatore avrebbe dovuto essere rifornito. c) Per il calo e lo sfrido della merce, potrà essere riconosciuto un compenso non superiore al due per cento del prezzo dei concimi com prensivo delle maggiorazioni di cui ai paragrafi a) e !b). d) La maggiorazione per il servizio di distribuzione sarà calcolata in : L. 2,10 al q.le per il perfosfato minerale » 6,30

» » )) i concimi azotati e potassici » 5,50 al sacco per la calGipeiaijamide. I prezzi cqtrfß sopra risultati si riferiscono alle vendite per mer ce nuda. e I\. - Per le vendite 4ejla merce imballata pqtranno essere pra ticate le seguenti maggiorazioni sui prezzi stabiliti per la vendita della merce nuda. PERFOSFATO MINERALE « Sacco carta tipo <(3» a tre fogli, dimensipni cm. 50 x 100,da gr. 65 per me. L. 4.— per ogni q.le di merce Sacco tutta carta filata, tipo «19» orditura 60, trama 55, dimensioni 115

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 8 of 88
Date: 01.12.1942
Physical description: 88
della legge 14 ottobre 1940 n. 1477, per quanto sia in facoltà di questo Ministero, di concerto con quello dell'Interno, di consentire, caso per caso, che la concessione delle dette gestioni in appalto all'Istituto Na zionale Gestione Imposte di Consumo - INGIC - sia rinviata fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra. „Ne deriva che gli Uffici del Registri non sono in grado di co noscere se tutti i contratti in corso saranno, prorogati, e che è quindi necessario che le parti

contraenti, e cioè i Comuni appaltati e le ditte appaltatrici, presentino una apposita denunzia, entro il termine di venti giorni decorrente dall'inizio della proroga, nella quale dovrà essere di chiarato l'importo degli aggi presuntivamente percepibili anno per anno dall'appaltatore o l'importo del canone fisso annuale da corrispondersi al Comune, nello' stesso ammontare previsto dal contratto prorogato o in quello determinato a seguito della revisione ammessa con. l'art. 4 della stessa legge 11-7-1941

n. 685. „Su tali imponibili provvisori gli Uffici del Registro liquideranno anno per anno, l'imposta proporzionale dovuta, secondo la natura del l'appalto, salvo conguaglio a sensi dell'art. 32 della legge di registro. „La denunzia di proroga, una volta presentata, sarà efficace per tutta la durata della proroga stessale cioè fino a sei mesi dalla ces-, sazione dell'attuale stato di guerra, senza che occorra che sia ripetuta. Dovrà, invece, essere compito dei singoli Uffici del Registro di prendere

nota, al Campione delle Imposte Sospese, di tutte le denunzie di proroga presentate, e di liquidare, anno per anno, l'imposta dovuta richièdendone il pagamento. „S'intende che l'obbligo di presentare l'unica denunzia importa, nel caso di*ritardata o mancata presentazione, l'applicazione delle re? lati ve sovrimposte'. Si rimane in attesa di un cenno di ricevuta della presente. p. Il Prefetto BROISB

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 63 of 88
Date: 01.12.1942
Physical description: 88
Circolare P. 510 del 7 ottobre 1942 XX OGGETTO: Tipi e prezzi dei tessuti con crine animale o artificiale . In applicazione del D. M. 14 marzo 1942 XX, pubblicato nella Gazzéta Ufficiale del giorno 16 stesso mese il Ministero determina quan to segue: l.o - I produttori di tessuti fatti con crine animale o artificiale pos sono fabbricare, per il consumo della popolazione civile nell'interno del regno, esclusivamente prodotti-tipò aventi le caratteristiche indi cate nell'unita tabella

. 2.o - I prezzi massimi che i produttori possono praticare nelle ven dite ai grossisti o ai confezionisti industriali sono quelli figuranti nel- l'apposit tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo. Detti prezzi s'intendono per merce resa franco fabbrica, paga mento a 30 giorni data fattura, sconto 2%. 3.o - Il produttore che venda prodotti-tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito, dovrà indicare —^ secondo le norme di cui al successivo punto 6 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente

ridotto. 4.o - Nelle vendite al dettagliante o al confezionista artigiano il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le ven dite al produttore, figuranti nell'apposita colonna dell'unita tabella, aumentati di non oltre il 15%, per merce franco magazzino del gros sista stesso pagamento còntanti. 5.o - I prezzi massimi di vendita dal dettagliante al consumatore sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo. 6o. - E' fatto

obbligo al produttore di apporre sui prodotti-tipo, ad intervallo «di non oltre un metro, in modo ben visibile ed indelèbile, le indicazion della sua ditta o ragione sociale e sede, della categoria, del numero del tipo e del prezzo di vendita al consumatore. ,7.o - Il venditore ha l'obbligo di specificare sulle fatture il umero del tipo del prodotto vendute ed aggiungere le dichiarazioni che lo stesso è munito delle indicazioni di cui ol punto 6.

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 11 of 88
Date: 01.12.1942
Physical description: 88
„I soprassuoli boschivi anzi indicati debbono essere venduti esclusivamente mediante il sistema della licitazione privata da esperirsi con le modalità stabilite nella circolare 17 giugno scorso, n. 15100-67. „Potrà, tuttavia, in via eccezionale, essere adottato il sistema della trattativa privata limitatamente alle vendite da effettuarsi diretta mente ad Amministrazioni dello Stato, previa, peraltro, apposita auto rizzazione da parte di questo Ministero, che dovrà di volta in volta essere

richiesta dalle Prefetture con motivato rapporto che ne dimostri l'opportunità ovvero la convenienza per l'ente alienante. „Va, inoltre, avvertito che, in sede di licitazione privata, le ditte concorrenti potranno presentare ciascuna, sia a voce, sia per iscritto, se la gara ha luogo ad offerte segrete, una sola offerta per ogni lotto boschivo, salvo, peraltro, l'esperimento della gara di miglioramento ai termini delle disposizioni dell'art. 89, comma 3, del Regolamento per l'amministrazione del

patrimonio dello Stato, approvato con R. D. 23 maggio 1924-11, n. 827. „Qualora, poi, gli enti proprietari intendano di procedere, anzi ché ajla vendita di soprassuoli boschivi per piante in piedi, alla loro utilizzazione diretta, addivenendo quindi alla vendita del prodotto rica vato, si precisa che, ove tale vendita abbia per oggetto legname in „troncarne', ad essa deve procedersi — parimenti a quanto disposto per la vendita di lotti in piedi — esclusivamente mediante il sistema della licitazione

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Page 34 of 88
Date: 01.12.1942
Physical description: 88
990 \ ' conffe^idtìe 'é^deìTprejfckòl di-Vendita al: consumatori 'iiöiiche* diélla catego ria e -numerò del ti]pò' del 'tessuto base impiegate».: ' U, v Quando trailt^si, di. confezione, costituita da .più di un capo (ad es. abito compietti composto di giàcca, panciotto e pantalone oppure abito estivo composto di giacca e pantalone), si deve apporre nel l'interno della giacca l'indicazione del numero, del tipo e del prezzo di vendita al consumatore, per l'intera confezione, e nell'interno degli

altri o dell'altro capo l'indicazione del numero , del tipo. 5) Il confezionista che intende vendere a prezzi inferiori a quelli stabiliti per ciascun tipo, e tenuto ad indicare ai sensi del punto pre cedente, il prezzo di vendita al consumatore proporzionalmente ridotto. 6) Il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente le confezioni munite delle indicazioni e del cartellino di cui ài punto 4. 7) È fatto obbligo ai venditori di segnare nelle fatture di ven dita, oltre al numero del tipo della

confezione, l'indicazione della ca tegoria e del numero del tipo del tessuto base impiegato nella con fezione stessa. * 8) Fino ad esaurimento delle scorte di confezioni prodotte an teriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e di tessuti non tipo in loro possesso alla data suddetta e non oltre il 31 ottobre p. v., i produttori potranno vendere confezioni non tipo purché pratichino prezzi non superiori a quelli fissati con il presente provvedimento per le confezioni tipo cui

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