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Title A - Z
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Books
Category:
Law, Politics
Year:
1911
Raccolta delle leggi e ordinanze agrarie per il Tirolo
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Page 347 of 531
Place: Innsbruck
Publisher: Giunta provinciale
Physical description: VIII, 520 S.
Language: Italienisch
Subject heading: g.Tirol;s.Landwirtschaft;s.Recht
Location mark: II 49.494
Intern ID: 236722
Impiego dei fogli di possesso fondiario. § 75. Per l’ impiego dei fogli di possesso' fondiario da parte ■dei commissari locali e rispettivamente dei funzionari da ■essi incaricati valgono le seguenti massime, cioè: 1. L’ispezione dei fogli di 1 possesso fondiario è per- messa nel locale dell’ ufficio delle imposte durante le ore d 9 ufficio, però solo in quanto non vengano proprio in ■quel mentre adoperati dagli impiegati, dell 5 evidenza cata stale per 1’ esecuzione delle mansioni ufficiose

loro affidate dalla legge 23 maggio 1883, B. L. I., No. 83, 2. V ispezione può seguire o nel locale dell.’ufficio delle imposte di quel distretto, al quale appartiene il co mune relativo, od anche nel locale dell* ufficio del censo che si trova nella sede d’ ufficio de] commissario locale. In quest’ ultimo caso ì fogli di possesso fondiario si rimetteranno da parte del relativo ufficio delle imposte all 9 ufficio delle imposte nella sede d’ ufficio del commis sario locale, e precisamente dietro

requisitoria diretta in proposito dal commissario locale all 9 ufficio delle imposte od al relativo impiegato di misurazione catastale; 3. è vietata l’estradazione di fogli di possesso fon diario e rispettivamente 1’ impiego di essi fuori del locale .dell’ ufficio delle imposte. Impiego delle mappe catastali e degli schizzi di indicazione. § 76. L 9 impiego delie mappe catastali e degli schizzi di indicazione da parte del commissario locale, e rispettiva mente di funzionari incaricati dal medesimo

è permesso nel locale d’ufficio dell 5 imgiegato dell 9 evidenza catastale ed eventualmente nel locale d 9 ufficio delle . imposte o del- T archivio delle mappe catastali. Nell 9 impiegare questi operati si dovrà procedere col massimo riguardo e sarà specialmente proibito di traforarli. 22

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Books
Category:
Law, Politics
Year:
1911
Raccolta delle leggi e ordinanze agrarie per il Tirolo
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Page 157 of 531
Place: Innsbruck
Publisher: Giunta provinciale
Physical description: VIII, 520 S.
Language: Italienisch
Subject heading: g.Tirol;s.Landwirtschaft;s.Recht
Location mark: II 49.494
Intern ID: 236722
, F assestamento e l’inserzione dei numeri delle parti celi e catastali, copie delle mappe di data più lontana allestite prima che sia stato introdotto il sistema della stampa a. secco. Impiego dei fogli di possesso fondiario. § 68 . Per l'impiego dei fogli di possesso fondiario da parte dei commissari locali e rispettivamente dei funzionari da ossi incaricati valgono le seguenti massime, cioè: 1, L’ ispezione dei fogli di possesso fondiario è per messa nel locale dell’ ufficio delle imposte durante le ore

d’ ufficio, però solo in quanto non vengano proprio in quel mentre adoperati dagli impiegati dell’ evidenza catastale per l’esecuzione delle mansioni ufficiose loro affidate dall a legge 23 maggio 1883, B. L. I. No. 83 ; 2. l’ispezione può seguire o nel locale dell’ufficio delle imposte di quel distretto, al quale appartiene il comune relativo, od anche nel locale dell’ ufficio del censo che si trova nella sede d’ufficio del commissario locale. In quest’ultimo caso i fogli di possesso fondiario

si ri metterà no da parte del relativo ufficio delle imposte al l’ufficio delle imposte nella sede d’ufficio del commissario locale, e precisamente dietro requisitoria diretta in pro posito dal commissario locale all’ ufficio delle imposte od . al relativo impiegato di misurazione catastale ; 10 *

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Category:
Law, Politics
Year:
1911
Raccolta delle leggi e ordinanze agrarie per il Tirolo
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Page 114 of 531
Place: Innsbruck
Publisher: Giunta provinciale
Physical description: VIII, 520 S.
Language: Italienisch
Subject heading: g.Tirol;s.Landwirtschaft;s.Recht
Location mark: II 49.494
Intern ID: 236722
104 ! - ! ’ i 4 ì i i 1 l 1 I I '! I 'I i Joro, che sono direttamente interessati nelle divisioni e re golazioni da eseguirsi contemporaneamente, in una posizione idonea e nell* estensione necessaria come pure in uno stato corrispondente, e venir anche mantenuti e riscaldati. I locali oltracciò necessari per i detti funzionari fuori della sede d’ ufficio entro il territorio della divisione o della regolazione dovranno venir somministrati gratuita mente dalle persone direttamente interessate del

destinati per questa divisione o regolazione, oppure dall’abitazione dei funzionari suddetti non meno di 3 e non più dì 15 chilo metri, le parti direttamente interessate dovranno som ministrare gratuitamente i mezzi di trasporto per la tras ferta di quei funzionari dai locali d’ ufficio o dalla loro abitazione sul luogo del lavoro. Questa disposizione vale anche date le identiche pre messe per il ritorno di quei funzionari dal luogo, nel quale si trovano alla chiusa dell’ atto ufficioso, ai locali

d’ ufficio od alla loro abitazione. Qualora non si corrispondesse a questi obblighi in modo adeguato ed a tempo debito, il commissario locale è autorizzato a provvedere a quanto manca e ad nntecipare le spese a conto degli obbligati dalla dotazione accennata nel § 118. Lo spese e gli importi qui «appresso, cioè: 1. le retribuzioni dei periti accennati nel § 19 , che vennero impiegati d’ufficio nei lavori prelimi mari, nella compilazione, pubblicazione e nell’ effettuazione elei piano § 117

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