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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 5 of 32
Date: 31.01.1924
Physical description: 32
pc ssano eliminarsi le eccessive o irregolari tas sazioni che si sono dovute rilevare. Occorre innanzi tutto precisare che la tassa è appli cabile alle '< insegne -, cioè a quegli avvisi esposti al pubblico che hanno carattere di stabilità e seno formati con materiali atti a garantire tale carattere: come legno, ferro, vetro, marmo, ecc. La legge accenna, oltre che alle insegne vere e pro prie anche ad avvisi, richiami di pubblicità o indirizzi rilutivi all'esercizio di industrie, commerci, professioni

, arti c qualsiasi attività, i quali abbiano carattere di insegna s secondo i concetti dianzi chiariti. Quindi è che gli avvisi consueti di pubblicità affissi per breve tempo, dopo il quale sono sostituiti da altri, non sono tassabili come insegna, così come non lo sono i ci -riellini o targhette nell'interno dei negozi in quanto non vi siano affissi in modo permanente. E' anche da tener presente che per l'applicazione della tassa, la legg: ha riguardo al fine per il quale è compiuta l'apposizione

che l'esposizione dell'insegna non sia fatta direttamente da Ente o Ditta. Quanto ai limiti di applicabilità della tassa entro i confini del Comune, devesi considerare che la tassa stessa trova la sua base nella considerazione che sia giustificato consentire ai Comuni di chiamare ad uno speciale contributo coloro che, a mezzo della pubblicità. Olirono a valorizzare le particolari condizioni di am biente dei centri abitati, cioè si giovano di uno stato di fatto che è opera dell'Ente Comunale

il Ministero alla convinzione che la interpreta zione data autenticamente con la citata Circolare 21 marzo 1923 è quella da seguirsi, e pertanto si conferma ora che il raddoppiamento della tassa per le insegne su peranti il metro quadrato riguarda non solo i fregi, em blemi. ecc., ma anche le lettere e si opera tanto per le insegne in lingua italiana, quanto per quelle in lingua straniera. Per ciò' che riflette la tassazione delle insegne in lingua straniera, che il R. Decreto-Legge 11 febbraio 1923

, n. 352, ha resa obbligatoria e con aliquote aggra vate rispetto alle insegne in lingua italiana, devesi te ner presente che il concetto della legge è quello di

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 10 of 16
Date: 15.02.1926
Physical description: 16
lunque specie siano, l'uso dell'interprete sarà ammesso nel solo caso che il giudi ce non conosca la lingua usata dalla per sona interrogata od esaminata, la quale dovrà sempre in precedenza essere in terpellata in lingua italiana, se conosca o meno l'italiano, facendosi di ciò men zione nel processo verbale. Tale interpel lanza e tale menzione potranno venire omesse, quando la parte interrogando ri sponda senz'altro alle domande rivoltele in italiano dal magistrato o quando al magistrato

consti in modo certo che l'in terrogando conosce la lingua italiana. Qualora l'interrogando, pur conoscen do l'italiano, si rifiuti di rispondere in tale lingua, il magistrato, trattandosi di testimoni o periti ne farà denunzia a! Procuratore del Re, e trattandosi- di im putato, darà atto della mancata risposta all'interrogatorio, a sensi e per gli ef fetti. dell'art. 2(51 Cap. del Codice di procedura penale. 'I verbali redatti senza sussidio di in terprete in confronto di persone che i- gnorano

la lingua italiana, verranno dal magistrato oralmente tradotti alla parte stessa prima di invitarla a sottoscriverli, e di ciò si farà menzione in calce al ver bale con la formula «tradotto, confer mato e sottoscritto» od altro equipollente. 2. — Trattandosi di reati perseguibili a sola querela di parte o di atti assunti su richiesta e nell'interesse della parte civile, ove risulti necessaria l'opera del l'interprete, le t spese relative saranno anticipate dal querelante o dalla parte civile

stessi dovrà sempre essere accompagnata da una traduzione in lin gua italiana, fatta a cura e sotto la re- sponsaibilità del producente, e sarà sem pre in facoltà dell'autorità giudiziaria di richiedere che questa traduzione sia fat ta da un interprete giurato. Le tasse di registro e di bollo eventual mente dovute sono corrisposte in una sola volta. Le stesse norme valgono per le produ zioni fatte da un querelante nei procedi menti per reati di azione privata d da una parte divile. 4. — Gli atti

assunti in lingua diversa dall'italiana negli affari sia civili che pe nali, che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto non siano stati an cora definitfi, dovranno, a semplice ri chiesta dell'autorità giudiziaria investita della loro coignizione, essere muniti di una traduzione in lingua italiana. Tale traduzione è esente dalle tasse di bollo e di registro e verrà fatta, per gii atti penali, a cura del magistrato che li assunse, e per gli atti civili a cura della parte, nel cui

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 18 of 32
Date: 31.05.1923
Physical description: 32
ne cessarie per impedire danneggiamenti a bel lezze naturali. Art. 5. E' vietata l'affissione con qualsiasi mez zo di cartelli e di altri mezzi di pubblici tà, i quali danneggino l'aspetto e lo stato d'i pieno godimento delle cose e delle bellez ze panoramiche di cui nell'art. 1. Questo divieto riguarda anche i cartelli e gli altri mezzi di pubblicità affissi ante riormente alla presente legge. Il Ministero dell'istruzione pubblica, a mezzo del prefetto o sottoprefetto, ordina la rimozione dei cartelli

e degli altri mezzi di pubblicità, d'ei quali è vietata l'affissione a norma del presente articolo. Art. 6. Chiunque contravviene agli obblighi ed' agli ordini di cui negli articoli 2, 3 e 5 del la presente legge, è punito con l'ammenda da lire 300 a Lire 1000. Indipendentemente all'azione penale, il Ministero dell'Istruzione pubblica con OiT- dinanza motivata può ordinare la demoli zione delle opere abusivamente eseguite e la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità indebitamente

uffici co munali e provinciali, gli Uffici di diparti menti forestali e del Genio civile e gli uf fici tecnici di finanza devono segnalare alle Sopraintendenze d'ei monumenti e. al Ministero dell'Istruzione pubblica le opere progettate o iniziate, nonché l'affissione dei cartelli ed altri mezzi di pubblicità die con travveranno alle disposizioni d'ella presen te legge. Ordiniamo che il presente decreto, muni to del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

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Page 112 of 152
Date: 31.12.1921
Physical description: 152
sia comprovata la conoscenza della lingua .italiana. Art. 5- , Le abilitazioni alla libera docenza conisiaguitle dalle persone aventi i sopra- detti requisiti per quanto concerne la cittadinanza italiana, presso l'Università del cessato Imperò austriaco prima del- .la data anzidetta, possono essere trasfe rite in una. Università del Regno, su domanda da presentarsi entro un anno dalla pubblicazione del presente decre to legge al Ministero della istruzione pubblica, il quale provvederà sentita

da la cittadinanza, presso Università austriache dopo il 3 novembre 1918 e non oltre il 31 dicembre 1923, possono essere riconosciuti validi nel territorio del Regno limitatamente alle dette S'cuole con provvedimento del Ministe ro dell'istruzione -sentita la Giunta del Consiglio superiore della istruzione pubblica. , Per tale riconoscimento è richiesta li na prova di lineria italiana e, per i ti toli di abilitazione all'insegnamento del la storia e della geografia, una prova orale integrativa nelle dette

materie. • Da esso sono esclusi i titoli di abilita zione aill'in segnamento della lingua i- taliiana. Art- 7. ... I titoli di abilitazione all'insegna mento nelle scuole. mecKè e normali di cui all'art. 1, e ' quelli per le scuole di lingua italiana, di cui all'art. 2, .sono al tresì validi per le scuole di lingula non italiana^ quando siano congiunti con i diplomi di abilitazione di secondo grado per l'insegnaniento della lingua' stessa. Per gli insegnanti di compili ti srtiéria, di materie grafiche

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Page 136 of 152
Date: 31.12.1921
Physical description: 152
»ara sufficiente mi certificato della E. Ambasciata in Washington, che attesti la loro cittadinanza italiana ». Con foglio posteriore del 14 novem bre m s. X'. 7S190-S00 il Ministero me desimo iiartecipa quanto segue: « Ho il pregio di comunicare che la E- Ambasciata a Washington' ha fatto conoscere, che, avendo avuto occasione di presentare all'Alien Próperty Custo- dian. oltre numerose domande di disse questro avanzato da persone che hanno acquistato là cittadinanza italiana in conseguenza

, il quale propose che, sulla scorta dei documenti presentatigli dagli interessati, a prova, dei loro diritti ili conseguire In cittadinanza italiana, la li: Amba,sei.ata a Washington certi ficasse all'Alien Próperty Custodian, che il ri chi e,d ente è veramente cittadino italiano, .0 possiede ìiiel caso in cui non possa ancora dirsi taleì i requisiti per diventarlo.. Poiché da quanto mi viene comunicato risulta che tale sistema ha fin qui. fatto buona prova, ritengo sia. fuori di luogo modificarlo

». In seguito a lettera dell'Ufficio Cen trale X. 21:171-10-E del 18-11-21 e con riguardo a quanto precede si prega co desto Ufficio di portare a conoscenza de gl 'i interessati nei modi usuali die' il Governo americano concede ai cittadi ni delle nuore Provincie ed ai cittadini della Dalmazia e dell'Isola, di Veglia., che acquistano la cittadinanza italiana in base al Trattato di E a palio, il disse quèstro dei loro beni sequestrati durante hi guerra dal Governo medesimo-. Sarebbe però opportuno che coloro

che' hanno beni .sotto sequestro in Ame rica presentassero quanto prima le re lative domande per d issenni estro ' dei me desimi e che. loro fosse accordata la cit tadinanza italiana quando sussistessero le necessarie premesse, con la maggiore sollecitudinp. Si prega di trasmettere le predelle doni a lidie direttamente al nostro Mini stero degli Affari Esteri. (Ufficio Trat tati e Conf.) per gli ulteriori provvedi menti, con richiamo a suo foglio diretto all'Ufficio Centrale dei 11 novembre

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Page 15 of 95
Date: 31.10.1921
Physical description: 95
del disposto delle lette re a) e b) dell'art. 1 del testo unico del la legge elettorale politica per le nuove Provincie, approvato con Regio decreto ÌS novembre 1920, n. 1655, dovranno es sere esclusi (ii!ilio nuove liste, qualora con provvedimento definitivo da pa.r-te delle competenti autorità sia stata già respinta la domanda di oppone per la cittadinanza. italiana. Art. 16- Fino a quando non «arami«) ultimate le operazioni previste dal Regio -decreto 30 dicembre 1920, n. 1S90, jper il ricono

scimento della clttadinanzai italiana alle ! popolazioni dei territori annessi, agii ef fetti di cui all'art.. 3 del presente decre to e fern restando gli altri requisiti per l'elettorato, sdiranno* iscritti nelle liste elettorali politiche coloro due sono citta dini italiani di pieno diritto giusta le vigenti disposizioni. Saranno inoltre iscritti nelle liste e- lettorali politiche su loro doman die co loro che. non avendo t'tolo per l'acqui sto della cittadinanza italiana di pieno düritto, siano

eittadiuanz:-:; italiana nei modi e nel termine prescritti dal R. deeieto ->0 di cembre 1920, ii. 1890. e purché le compe tenti autorità non abbiano già respima con provvedimento definitivo la doman da di opzione. Gii inscritti in virtù dei due comma precedenti dovranno in qualsiasi tempo essere radiati dalle liste, col procedi mento di cui al 1 comma dell'articolo quando le competenti autorità abbiano loro negato, con provvedimento def.niti- v<, ii riconoscimento della cittadinanza italiana- Art. 47. Qua

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Page 17 of 32
Date: 31.01.1926
Physical description: 32
•predicati nobiliari tradotti o ridotti in forma straniera. La restituzione in forma italiana sarà pronunciata con decreto del Prefetto della Provincia, che sarà notificato agli interessati, pubblicato nella Gazzetta Uf ficiale del Regno ed annotato nei registri dello stato civile. Chiunque, dopo la restituzione avvenu ta, fa uso del cognome o del predicato nobiliare nella forma straniera, è punito con la multa da L. 500 a L. 5000. Art. 2. — Anche all'infuori dei casi preveduti nel precedente

articolo pos sono essere ridotti in forma italiana con decreto del Prefetto i cognomi stranieri o di origine straniera, quando vi sia Im richiesta dell'interessato. Il decreto è annotato nei registri dello stato civile. Art. 3. —■ Con Regio decreto, le dispo sizioni degli articoli 1 e 2 possono esse re, in tutto o in parte, estese ad altre Provincie del Regno. Il Ministro per 'la giustizia darà le i-, struz'ioni necessarie per la esecuzione del presente decreto, che sarà presenta to al Parlamento per

, e coli decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, i quali per insufficiente conoscenza della lingua italiana o per altri motivi non sia no ritenuti in condizione di poter espli care le funzioni del loro ufficio. Art. 2. —■ Per accertale ili grado di co noscenza della lingua italiana di cui al l'articolo precedente, sarà indetto un e- same speciale. L'esame, che consiste in prove scritte- ed orali, è disposto con decreto Ministe riale, il quale determina il giorno utiie per la presentazione delle domande

applicato al Ministero. Saranno ammessi alle prove orali sol tanto quei candidati che abbiano conse guito (5 voti su 10 in ciascuna delle pro ve scritte. Saranno dichiarati idonei coloro che abbiano conseguito nello insieme delle prove non meno di 70 punti sopra cento e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali. Coloro di cui sia nota la conoscenza della lingua italiana saranno dispensati dall'esame speciale. Art. 3. — Tutti i provvedimenti indi cati negli articoli precedenti sono

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Page 9 of 16
Date: 31.12.1923
Physical description: 16
a) cert-ifieato di. cittadinanza italiana, rilasciato dalle competenti autorità delle nuove Provincie; b) certificato- di residenza eome da appo sito modulo; c) atto di cessione, in bai?© ad apposito modulo, con cui il creditore dichiara di ce dere all'Amministrazione postale italiana il credito, relativo, con gli interessi matu rati, verso costituzione, a suo tempo, di un corrispondente credito presso la Cassa po etale di risparmio del Regno, da calcolarsi in ragione di 60 centesimi di lira

per ogni corona. Art. 8. Dopo compiute le necessario formalità (accertamento di titoli, convalidazione e aggiornamento del credito, iscrizione degli interessi maturati), l'Amministrazione po etala italiana farà luoigjo all'investimento dei relativi crediti calcolati al ragguaglio già indicato, in nuovi libretti di risparmio, i quali saranno liberi da qualsasi altro vin colo allinfuori di quelli eventualmente pree sistenti, e dal vincolo di cui all'-articolo sei del R. decreto 22 luglio 1923

con i seguenti documenti: a) certificati di «cittadinanza italiana vi stato dalle Regie autorità consolari; b) certificato di residenza. Imedesimi fruiranno, in questo caso, del lo stesso trattamento previsto dall'art. 8 precedente. IV Gruppo — Cittadini di Stati eeteri. Art. 10. i cittadini di Stati estori residenti nei territori delle vecchie e delle nuove Provin cie del Regno. al 26 marzo 1919 e che da quell'epoca non l'abbiano più abbandonati, denunciare all'Amministrazione postale i- taliana

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Page 8 of 12
Date: 30.09.1922
Physical description: 12
Visto che per l'arfcicblo XVI della leg ge 5 marzo 1802 BLI. N. 18 l'autorità sta tale esercita un diritto di sorveglianza sui comuni nel senso che gli stessi non sorpassino le loro attribuzioni e non vio lino ltì leggi vigenti ; Visto che allo spirito e alla lettera dello Statuto del Regno, pubblicato nele Nuo ve Provincie con R. D. 26 ottobre 1920 N. 1513, ripugna che cittadini italiani par lanti lingua italiana, abbiano inferio rità di diritti d'i fronte ai cittadini allo geni; Visto che per

ragioni di 'ordine pubbli co è necessario e urgente di emettere provvedimenti perchè tale stato di infe riorità abbia a cessale; Visto l'art. 2 del R. D. 22 luglio 1920 N. 1233; ORDINA: 1) Nelle città di Bolzano e Merano e nei comuni di Gries, Salorno, Magrè, E- gna, Brontolio, Ora, Leifers, Cortina al l'Adige, dovranno, entro un mese, essere sostituite le tabelle o scritte puramente tedesche indicanti luoghi, vie e piazze con tabelle o scritte italiane-tedesche, in cui alla lingua italiana sia data

il primo posto e i caratteri siano perfettamente eguali per ambedue le ingue. 2) Kelle città e nei comuni predetti i cittadini avranno facoltà di esporre le loro ragioni alla autorità comunale, a voce e in iscritto, in lingua italiana. La esposizione delle proprie ragioni fatta da una parte in lingua italiana, ha per con seguenza che la trattazione e la decisione della vertenza seguano nella stessa lin gua. Contro questa disposizione è ammesso ricorso alla Presidenza del. Consiglio dei Ministri pel

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Page 15 of 34
Date: 15.07.1925
Physical description: 34
re graduato in proporzione degli introiti ('ella tassa di soggiorno. Trento, 21 luglio 1925. p. il Prefetto: Palomba. Elenco dei documenti necessari per con seguire la naturalizzazione italiana con Decreto Reale a sensi dell'art. 4 della legge 13 giugno igi* N. 555. 1. — Domanda diretta al Ministei'o dell'Interno nella quale il richiedente de ve indicare, tra l'altro: a.) la professione; b) il motivo per il quale chiede la cit tadinanza; c) le eventuali residenze da lui tenute all'estero prima

essere unita la traduzione italiana, od autenticata dal R. Console oppure fatta da un traduttore uf ficiale e confermata con giuramento ai termini di quanto è disposto dall'ari 43 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602 sull'ordinamento dello Stato Civile. Se lo straniero, il quale domanda la cittadinanza italiana, è nato nel Regno, sarà necessario che ai documenti suac cennati venga unito il certificato (auten ticato) comprovante se ed in qual modo egli abbia soddisffatto ai suoi obblighi militari

0 in Italia 0 nel suo paese di ori gine. Tanto la domanda di naturalizzazione italiana quanto i documenti che la corre dano, nonché le relative autenticazioni e legalizzazioni, sono esenti da tassa. Rimane però fermo l'obbligo del pa gamento della tassa di concessione go vernativa di L. 360 prescritta dal n. 1 dela tabella A annessa all'allegato F del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2163 sulle concessioni governative, salvo che si tratti di italiani non appartenenti al Regno i quali sono esenti da tale

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Page 11 of 16
Date: 15.02.1926
Physical description: 16
Per accertare tale conoscenza la .Com missione comunale potrà valersi di tutti i mezzi dii informazione all'uopo neces sari, a mente dell'art. 6. Nello stesso mo do si comporterà la.Giunta mandamen tale e la Giunta distrettuale. Le persone iscritte definitivamente nel l'elenco dei giurati, le quali si rifiutasse ro di assumere il loro ufficio, adducendo la non conoscenza della Lingua italiana, verranno denunziate al Procuratore del Re per i provvedimenti d'el caso, anche in rapporto all'art

. 210 del Codice pe nale. 8. — Per la composizione della gli uri a ] nei (Sbattimenti, che debbono svolgersi | in Corte di Assise, prima che siano for mate le nuove 'liiste dei giurati, in con formità dell'articolo precedente, i giu rati estratti che risultano non avere co noscenza della lingua italiana saranno dispensati: alla loro sostituzione si prov- vederà con una estrazione suppletiva da eseguirsi nella prima udienza della quin dicina fra i supplenti residenti nel capo luogo in cui la Corte

d'Assise ha sede. Il presente decreto sarà registrato al la Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Roma, 23 dicembre 1925. Il Ministro per le Finanze: Volpi Il Ministro Guardasigilli: Rocco ISTRUZIONE PUBBLICA Insegnamento della lingua italiana nelle scuole delle nuove Provincie non ancora trasformate in italiane Regio Decreto - 'Legge 7 gennaio 1926, N. 71. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto il R. Decreto legge 22 novem bre 1925

, X. 2191; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Nostro Ministro Se gretario di Stato per la pubblica istru zione ; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo Unico. — Nelle scuole elemen tari che non siano state ancora trasfor mate a nonna dell'art. 260 del Testo Unico delle leggi per l'istruzione elemen tare, approvato con R. D. 22 gennaio 1925, N. 432, .la promozione alla classe superiore non si consegue se non supe rando una iprova di lingua italiana. A tal uopo verranno impartite

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Page 3 of 16
Date: 15.02.1926
Physical description: 16
in violazione di precise norme di legge è incompatibile con la sua qualità di ufficiale del Governo; visito l'art. 159 della legge comunale e provinciale e l'airticolo 30 del R. D. 30 dicembre 1923, X. 2839; decreta : 11 Signor iGusep.pe Bürger è rimosso (dalla carica di Sindaco del Comune dì Postai. Il Sotto,precetto di Merano è incaricalo dell'esecuzione del presente decreto. Trento, addì 23 novembre 1925. Il Prefetto: f.to Guadagnila. Concessione cittadinanza italiana ed esonero dalla tassa di conces

l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni contenute nel R. D. 4 settembre u. s. 'X. 1723 relativamente al l'esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa per i decreti di conferimento della cittadi-nanza italiana a -stranieri poveri residenti nelle nuove Provincie. Ministero dell'Interno ■La povertà dovrà essere dimostrata nei * modi prescritti dal regolamento appro vato col R. I). 25 settembre 1874 X. 2132 /Serie 2. e cioè mediante analogo certi ficato rilasciato dal sindaco del

Comune di residenza, confermato e vidimato dal pretore del mandamento. 11 certificato di povertà dovrà essere .presentato insieme con la domanda per conferimento della cittadinanza italiana. Per le domande in (corso d'istruttoria, nelle quali gli interessati avessero chie sto l'esonero dal pagamento della tassa di concessione, le SS. LL. dovranno invi tare i richiedenti a completare la do manda con la produzione del certificato di povertà prima di trasmetterle a que sto Ministero, cui spelta

di decidere, di concerto con quello delle Finanze, se possa farsi luogo all'invocata esenzione, anche quando trattasi di conferimento della cittadinanza italiana per ,decreto prefettizio in base all'art. 8 del R. D. 30 dicembre 1920 IX. 1890. iColoro che per asserita povertà, non hanno ancora ritirata la copia del decre to di concessione della cittadinanza it i- liana, potranno produrre il relativo cer tificato di povertà al Prefetto della Pro vincia per la trasmissione a questo Mi nistero. Le SS. LL. nel

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Page 3 of 14
Date: 30.09.1923
Physical description: 14
PARTE I. Leggi e 145 Regio decreto 29 ,aprile 1923 N. 1283. Autorizzazione ai Prefetti competenti d,i ricevere le dichiarazioni e le domande per l'elezione, l'opzione ed il conferimento del la cittadinanza italiana nello Nuove Pro vincie, presentate fuori termine per cause di forza maggijore. VITTORIO EMANUELE III per grazia dii Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R. Decreto 30 dicembre 1920 N. 1890; Visto il R. decreto legge 29 gennaio 1922 N. 43; In virtù djella delegazione

per la cittadinanza italiana a norma dei trat tati dii pace, nonché le domande per la con cessione della cittadinanza italiana a nor ma dell'articolo 8. del R. Decreto 30 di cembre 1920, numero 1890 e dell'articolo 2 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922 Nu-, mero 43, semprechè risulti provato, a giù- j dizio del Prefetto che gli interessati furo- : no impediti dà forza marcio re o da altra I causa indipendente dalla loro volontà, di Decreti presentare entro il termine prescritto dagli articoli

1 e 2 del citato R. decreto-legge tali dichiarazioni o domande. • Analoga facoltà è accordata al Ministro dell'interno relativamente alle dichiarazio ni dli opzione indicate all'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto presidenziale 1 febbraio 1922; Gontro il provvedimento con cui in base ai due precedenti commi si dichiari irriee- vibile la. dichiarazione di elezione o di op zione oppure la domanda pcrr conferimento della cittadinanza italiana, non è ammesso alcun gravame. Sulle domande dichiarate

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Page 11 of 18
Date: 30.11.1923
Physical description: 18
redatti soltanto in lingua italiana. Art. 6. Le amministrazioni' degli enti inadem pienti alla presente ordinanza saranno pas sibili di scioglimento a sensi di legge . Gli amministratori e gii impiegati re sponsabili e in generale tutti i contraiwen- tori alla presente ordinanza, verranno de nunciati a termini dell'articolo, 434 del co dice penale. Le .spese pei commissari, regi o prefetti zi, saranno poste a carico personale degli amministratori per co]pu dei quali il prov vedimento verrà attuato

diciture- italiane. Art. 3. Il disposto del precedente articolo non si applica alle cartoline illustrato, le quali dovranno portare indicazione soltanto' nel la lingua italiana. Non si applica nemmeno, quanto alle scritte o leggende esterne, ai pubblici eser cizi considerati nella legge di pubblica si curezza che sono situati in stazioni sanita rie, climatiche, balneari, di villeggiatura o di turismo. Quanto alle scritte' e leggende interne nei pubblici esercizi predetti sono consen tite diciture nelle

lingue di uso internazio nale semprechè sia data in ogni caso la precedenza alla lingua italiana. Il Questore di Trento e i Sottoprefetti della Provincia compileranno l'elenco dei pubblici esercizi che devono usare soltanto la lingua ufficiale e faranno a ciascuno di essi le necessarie diffide. Ogni controversia in proposito sarà risoluta dal Prefetto, sen tito il Comitato Provinciale per il Concor so dei forestieri. Art. 4. Le cartoline illustrate, le carte topogra fiche, le guide, gli orari

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Date: 31.07.1924
Physical description: 24
30 dicembre 1923, n. 2889 ed all'ultima parte dell'art. 15 del R. decreto 30 dicembre 1923. n. 3047. Il presente decreto avrà effetto a decorrere dal 1 luglio 1924 e sarà presentato al Parlamen to per essere convertito in legge. Ordiniamo, ecc. Proroga del termine per il pagamento della tassa di concessione governativa per alcuni conferimenti di cittadinanza italiana nelle nuove Provincie. Decreto Ministeriale 3 maggio 1924 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1924, N. 141). IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vedute le norme regolamentari del 12 otto bre 1922, il. 13785-1 C-B-3, della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ul'licio Centrale per le nuove Provincie) relative al pagamento della tassa di concessione governativa per conferi mento della cittadinanza italiana nei territori annessi, pubblicate per la Venezia Giulia nel giornale ufficiale «l'Osservatore Triestino» del 24 novembre 1922, per la Venezia Tridentina nel

Bollettino Ufficiale .della Prefettura di Trento del 30 novembre 1922 e per la provincia di Zara nel Bollettino Ufficiale della Prefettura di Zara del 10 gennaio 1923; Ritenuto che molte persone cui fu concessa la cittadinanza italiana e fu consegnata copia del decreto prima del pagamento della tassa pre detta, non hanno corrisposto a tale obbligo e che è opportuno e conveniente accordare un ulterio re termine per tale pagamento: Veduto l'art. 15 del R. Decreto 30 dicembre 1920, N. 1890, e l'ari, fi del

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 14 of 32
Date: 31.01.1926
Physical description: 32
NAZIONALE Conversione in valuta italiana dei contratti di assicurazione stipulati in corone austro ungariche nelle nuove Provincie Regio Decreto - Legge 3 gennaio 192ó, n. 19. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2227, convertito in leg ge 17 aprile 192o, il. 473, che detta nor me circa il cambio della valuta austro ungarica nel territorio di giurisdizione dei Commissari generali civili per la Ve nezia Giulia

e ia Venezia Tridentina; Visto .l'art. 17 del R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 739, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, che reca disposi zioni circa la conversione della valuta austro-ungariea in valuta italiana nel ter ritorio della Dalmazia annesso all'Italia; Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 235, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente la conversione monetaria di Fiume; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per

l'economia nazionale di con certo col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. — Le assicurazioni sulla durata della vita umana stipulate in corone au stro-ungariche anteriormente al 10 apri le 1919, con persone che al 31 dicembre 1919 avevano il domicilio o la residenza abituale nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 19.20, n. 1778, e col decreto-legge 22 feb braio 1924, n. 211, e con persone che hanno acquistato la cittadinanza italiana

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 13 of 35
Date: 30.09.1926
Physical description: 35
siano riprodotte le marche e le indicazioni occorrenti a de terminare l'origine estera del vino stesso. Art. 13. Le dogane che trovino vini in arrivo dall'estero, qualunque sia la loro desti- naz'one, sia per importazione che per transito, i quali siano contenuti in re pienti portanti indicazioni tali da farli ritenere di produzione italiana, sempre chè non s : ano vini nazionali di ritorno, debbono rifiutarne lo sdoganamento e di chiararli sotto sequestro. I vini che cadono sotto il disposto del

precedente comma non possono essere venduti né riscattati dal proprietario se non a condizione che i recipienti s'ano cambiati o ridotti in modo da non pre sentare più indicazioni che possano Tar ; ritenere il vino, in essi contenuto, di origine italiana. L'indennità dei vini nazionali di ritor no dall'estero viene provata nei modi prescritti dalle disposizioni doganali per, la concessione della reimportazione in' franchigia e, quando occorra, anche con l'analisi. Art. 14. Le dogane non devono permettere

, di produzione italiana, potranno essere esportati senza le di chiarazioni prescritte quando siano in viati direttamente dalle fabbriche alle stazioni di confine od ai porti d'imbar co, purché la spedizione sia fatta da dit te inscritte presso il Consiglio provin ciale dell'economia del luogo, come e- sercenti l'esportazione della materia di cui si tratta. A tale scopo le ditte anzidette debbono rivolgere, al Consiglio provinciale dell'e-

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