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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 10 of 56
Date: 31.10.1924
Physical description: 56
la determinazione del contingente da ripartirsi anno per anno sono soggetti, dopo la approvazione della Giunta pro vinciale amministrativa, alla omologazione del Ministero delle finanze. 4. Applicazione del contributo falla dalla Pro vincia anche per conio dei Comuni. Qualora il contributo di manutenzione stradale sia posto in applicazione dalla Provincia e dai Comuni, ad evitare separati accertamenti da pai'te dei due Enti e ad agevolare la percezione del contributo stesso, l'art, li del decreto dà fa coltà

alle Provincie di applicare il contributo di manutenzione stradale mediante unica tassazio ne nell'interesse delia Provincia e dei Comuni. A questo fine però le Provincie debbono avere l'assenso preventivo di un numero dei Comuni che rappresentino, nel complesso, almeno due terzi della popolazione della Provincia. Questo sistema unico di applicazione sarà anzi da adottarsi in via normale ed i Prefetti si adopreranno perchè ciò sia fatto, agevolando l'intesa tra Comuni e Provincie, sia perchè in tal modo

il contributo potrà essere applicato con uniformità di criterio, sia perchè ne sarà facili tata la percezione. Quando la Provincia creda di provvedere essa alla applicazione del contributo stradale anche per conto dei Comuni, ed abbia ottenuto l'assen so preventivo predetto, dovrà informare tutti gli altri Comuni — non intervenuti a dare l'assenso — e avvertirli che andrà ad istituirsi il contri buto, per conoscere se e quali tra questi Comu ni abbiano intenzione di imporre un contributo per il consumo

delle strade alla cui manutenzio ne essi debbono provvedere, non potendo questo riscuotersi se non col tramite della Provincia. A questo riguardo devesi tener presente che la istituzione del contributo, da contenersi sempre entro il limite ammesso in rapporto alla spesa di manutenzione, anche nel caso che la applica zione di esso sia delegata alla Provincia dovrà deliberarsi come nel caso di applicazione diretta, e le deliberazioni comunali dovranno ottenere la approvazione della Giunta provinciale

ammini strativa. Potranno soltanto i Comuni, nella ipotesi sud detta, prescindere dalla formazione del regola mento di applicazione che sarà fatto dalla sola Provincia ferma sempre l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e l'omologa zione da parte del Ministero delle finanze. Il secondo comma dell'art. 11 indica le forma lità che debbono essere osservate per la riparti zione tra i Comuni interessati e la Provincia del contributo, nel caso che l'applicazione venga eseguita con unica

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 8 of 32
Date: 30.06.1924
Physical description: 32
; 7. sulle modificazioni da introdursi nell'elenco degli stupefacenti, di cui all'art. 12 della legge 18 febbraio 1923, n. 396. E' abrogata ogni altra disposizione che attri buisce consultazione obbligatoria al consiglio su periore di sanità, in casi non contemplati dal pre sente decreto. Art. 21. - Il consiglio provinciale di sanità: a) porta la sua attenzione su tutti i fatti ri guardanti l'igiene e la salute pubblica nei vari co muni della provincia; b) propone al prefetto quei provvedimenti e quelle

, degli operai e contadini; f) dà il suo parere in tutti i casi, nei quali è richiesto dal prefetto della provincia. Art. 22. - Il voto del consiglio provinciale di sanità deve domandarsi per la parte igienica sa nitaria, sui seguenti affari: 1. sui regolamenti locali d'igiene; 2. sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili, e sopra altri regolamenti a scopo igienico; 3. sul regolamento provinciale di polizia zoo- jatrica e sulle relative tariffe; , 4. sul regolamento per gli

ufficiali sanitari della provincia; 5. sui regolamenti edilizi, piani regolatori e si mili, sulla scelta dei locali e sui progetti di edifici scolastici, su progetti e piani di cimiteri, sui pro getti di opere per provvista di acqua potabile, ope re igieniche, ospedali, per i quali siano chiesti mutui di favore col concorso dello Stato o mutui con altri enti, sulla costituzione coattiva di con sorzi per la provvista di acqua potabile e sulla esecuzione di ufficio di opere di tale natura, sui regolamenti

: «a) si tiene in corrispondenza con i medici circondariali per tutto ciò che riguarda la igiene e la sanità pubblica; «b) veglia sul servizio sanitario e sulle condi zioni igieniche dei comuni, degli istituti sanitari, in tutta la provincia, e sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti; «c) vigila sull'igiene delle scuole e degli isti tuti di educazione ed istruzione della provincia, riferendone al prefetto ed al provveditore agli studi competente; «d) sovraintende al laboratorio provinciale di igiene

e di profilassi ed assiste la deputazione provinciale nel servizio igienico sanitario di com petenza ; «e) informa il prefetto di qualunque fatto pos sa interessare la pubblica salute nella provincia, gli propone i provvedimenti di urgenza reclamati dali? pubblica incolumità, qualora non siano stati adottati, o adottati in modo insufficiente dal sotto prefetto ; ■4) pi orauove dal prefetto la convocazione del consiglio provinciale di sanità per sottoporgli le questioni ed averne il parere in tutte le materie

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 12 of 28
Date: 31.08.1924
Physical description: 28
contravventore, siano rimesse le cose nel pri stino stato. Art. 13. Il presente decreto sarà presentato ai Parlamento per la conversione in legge. Ordiniamo ecc. ecc. TABELLA A. ELENCO dei Comuni e delle località delle nuove provincie sog gette alla limitazione di cui al Capo 1 del presente decreto. P.a zona militarmente importante) Provincia: Trento; Comando del Corpo d'Armata al quale devesi far capo per il nulla osta: Verona; Circonda rio: Merano: tutti i Comuni; Circ. Bressanone idem; Circ. Bolzano idem

: In tutta la provincia: tutte le località si tuate ad altitudine superiore ai 1500 m. sul livello del mare: Provincia: Belluno: Comando del Corpo d'Armata al quale devesi far capo per il nulla osta: Bologna: Circon dario di Belluno: Cortina d'Ampezzo, Livinallongo, Colle S. Lucia: Circ. Bressanone: Tutti i comuni del manda mento di Monguelfo. Provincia del Friuli: Comando del Corpo d'Armata al quale devesi far capo per il nulla osta:BoIogna: Circon dario: Cividale del Friuli: Tutti i comuni del

mandamento di Plezzo e i seguenti: Caporetto, Bergogna, Creda, Dre- senza, Idresca, Libussina, Luico, Sedula, Ternon; Circ. di Tolmezzo: Tutti i Comuni del mandamento di Tarvisio; Circ. di Idria: tutti i Comuni. Provincia del Friuli: Comando del Corpo d'Armata al quale devesi far capo per il nulla osta: Trieste; Circon dario di Gorizia: Tutti i Comuni meno: Gargaro, Salcano, Gorizia, Ranziano, Vertoiba in Campisanti, Biglia, S. Pietro di Gorizia, Merna, Savogna d'Isonzo, Lucinico, Piedimonte del Calvario

, San Floriano del Collio, S. Mar tino Quisca, Opacchiasella, Brestovizza in Valle, Terme- nizza, Voisizza di Comeno e Boriano. Provincia: Istria; Comando del Corpo d'Armata al qua le devesi far capo per il nulla osta: Trieste: Circondario di Capodistria: Comuni di Rozzo, Sìlìn-Mont'Aquìla: Circ. di Pisino: Comuni di Boglinno, Valdarsa, Fianona, Al- bona: Circ. di Pola; tutti i Comuni: Circ. di Volosca-Ab- bazia: tutti i Comuni: Circ. di Lussino: tutti i Comuni. Provincia: Trieste: Circ. di Postumia

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 4 of 55
Date: 31.12.1924
Physical description: 55
nello stesso articolo — conferitagli direttamente dalla legge, vijene notevolmente ampliata con la riforma (e- sercizio della vigilanza e ingerenza governativa su tutte le amministrazioni locali, esclusa la provincia, nelle sue varie forme e manifestazioni, compresa la facoltà di so- stituzion/e per mezzo di commissari, quella ispettiva, c la potestà di annullamento delle deliberazioni illegitti me di dette amministrazioni, ecc.); la seconda, attribui tagli per delegazione dal suo immediato

dei Consorzi fra comuni dello stesso Circondario, di Circondari diversi, della stessa Provin cia, di Provincie diverse, fra Provincia e comuni della medesima, ed infine fra Provincie. Non prevede il caso di consorzio fra una Provincia e Comuni di Provincia diversa, sia, per la sua rarità, sia anche perchè, ordina riamente, quando una Provincia è interessata in servizi che hanno incidenza nel territorio di unlaltra, l'accordo ai fini djella orazione di un Ente consorziale avviene fra provincia

e provincia. Consorzi obbligatori e facoltativi. Il regime dei consorzi ha fondamento sulla libera vo lontà degli enti, che sentono il bisogno di riunire le lo ro risorge per un servizio comune; essi sono perciò an zitutto volontari, per eccezione obbligatori nei casi e- spressament^ enunciati dalle leggi. Fra questi ultimi rientrano quelli disciplinati dall art. 12. (1 comma) e dall'art. 37. Il primo di detti articoli ammette la coattività d^l consorzio tra comuni per spe se o servìzi di carattere

obbligatorio, cui i comuni stes si non siano in grado di provvedere isolatamente: sif fatti consorzi, però, per espressa limitazione contenuta nello smesso articolo, non si estendono! che ai comuni appartenenti alla medesima provincia, ed inoltre, essen do la loro costituzione rimessa al potere discrezionale del Prefetto, non sono da confonderle con i consorzi per la cui costituzione il Prefetto è tenuto, in caso di omissione, a provvedere d'ufficio (art. 12, comma 2). L'art. 3~ prevede la costituzione

, nel quale si prevedono consorzi fra lo Sta to, i comuni, le Provincie e privati individui; nella legge per la lotta contro la tubercolosi, dove è previsto il consorzio tra provincia, comuni e associazioni civili, che si propongano lo scopo della lotta antitubercolare. Ma questi casi specifici sono regolati da leggi speciali, cui non fanno eccezione le norme generali del R. de creto 30. dicembre 1923, n. 2839, che rimangono ad essi applicabili in tutto ciò che le leggi speciali tacciono per quanto

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 16 of 32
Date: 30.06.1924
Physical description: 32
stesso, le SS. LL. vogliano analogamente mante nersi in stretto contatto cogli organi periferici del le medesime Amministrazioni, procurando di con servare, in ogni questione di carattere igienico- sanitario, le indispensabili cordiali intese e dando notizia a questo Ministero di tutto quanto al ri guardo possa interessare. 2. — UFFICI COMUNALI DI IGIENE. La seconda parte dell'articolo 4 fa obbligo ai centri maggiori, e cioè ai Comuni capoluoghi di provincia e ai Comuni capoluoghi

determinazione in limiti più ristretti avrebbe potuto condurre alla soppres sione degli stessi uffici presso molti Comuni, che già Thanno, riconoscendosene il carattere facolta tivo. Non è superfluo aggiungere che la qualifica adatto è tale da consentire ogni più vasta valuta zione dell'obbligo dei Comuni; obbligo che potrà contenersi nei limiti ristretti che caso per caso ap pariranno possibili. 3. — NUOVE ATTRIBUZIONI DELLA PROVINCIA. Le nuove attribuzioni della Provincia possono distinguersi in due ordini

: quello senza altro ob bligatorie, e quelle facoltative, che possono, ricor rendo alcune circostanze, essere dichiarate obbli gatorie. Viene fatto obbligo alla Provincia: I - di provvedere, in via assoluta: a) alla istituzione nel proprio capoluogo di un laboratorio di igiene e di profilassi per tutti i Comuni della Provincia, esonerando i Comuni da gli obblighi che loro derivano dalle vigenti dispo sizioni nei riguardi dei laboratorii di vigilanza igienica (art. 5 e 6); b) alle spese per

in consorzio con le provincie contermini, ove del caso, a termini dell'articolo 10, come si dirà appresso; b) alla somministrazione gratuita del chinino, in sostituzione dell'obbligo spettante ai Comuni (art. 69); III - Si dà facoltà alla Provincia: a) di integrare i servizi comunali obbligatori di assistenza e profilassi sanitaria, istituendo o sussidiando condotte ambulanti o dispensarii spe cializzati, nonché dispensarii ed asili per la pre venzione e la cura delle malattie sociali (art. 8, 1 comma

aventi interesse generale per tutta la provincia (art. 8, 2 comma; articolo 9, 2 comma; art. 68, ul timo comma). Le disposizioni che demandano alla Provincia nuovi servizi sanitari, così in via obbligatoria, co me in via facoltativa, sono tutte entrate in vigore col 15.o giorno dalla pubblicazione del R. D. nel la Gazzetta Ufficiale, ad eccezione di quelle ri guardanti la istituzione dei laboratorii provinciali di igiene e di profilassi (art. 5 e 6), i servizi anti tubercolari e quelli per la cura

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 5 of 55
Date: 31.12.1924
Physical description: 55
Vigilanza e tutela dei consorzi. L'articolo 10 disciplina il regime dei consorzi in rap porto alla vigilanza .ed ingerenza governativa, alla tute la amministrativa ed economica, alla giurisdizione con tabile, allo stato giuridico ed economico del'personale. Tale regime è identico a quella cui sono sottoposti i comuni e le Provincie, ,e in particolare è quello della provincia se del consorzio fa parte la provincia; se il consorzio è composto di comuni o di comuni ed altri enti, il regime

è quello cui è soggetto il comune più im portante, quello' cioè, in base alLa classificazione stabi lita dalla riforma, la cui rappresentanza è composta del maggior numero di consiglieri. L'esercizio della vigilanza c ingerenza governativa è dal citato articolo dc'erita all'autorità cui spetta la vi gilanza sul maggiore degli enti consorziati: la competen za è quindi del prefetto se del. consorzio fa parte la provincia, del sottoprefetto in ogni altro caso. Quando, però, si tratti di consorzio fra

determina la competenza degli organi tutori e di giurisdizione contabile. Le sanzioni repressive delle irregolarità e dei disordi ni amministrativi, enunciate pei consorzi nell'articolo 17, sono analoghe e quelle pei comuni (scioglimento e sospensione delle rappresentanze consorziali): soltanto, per riflesso della minore importanza dei consorzi ri spetto ai comuni ed alle Provincie, la potestà di sciogli mento delle rappresentanze consorziali è deferita al Prefetto della provincia in cui ha sede

l'amministrazione del consorzio, mentre la facoltà di sospensione è riser vata al Prefetto stesso soltanto nel caso in cui del con sorzio fa parte la provincia ed è invece attribuita al sottoprefetto in ogni altro caso. L'articolo 20 dichiara espressamente ammesso il ri corso gerarchico al Ministro dell'interno contro i prov vedimenti del Prefetto di approvazione o di negata ap- provaz'oite. relativi alla costituzione, allo statuto ed al la cessazione del consorzio. Nella parola costituzione si comprendono sia

circoscrizioni indicate nel l'art. 75, e la costituzione degli organi istituzionali della provincia, mentre il resto costituisce il necessario coor dinamento. con la nuova organizzazione, di alcune norme del testo unico 4 febbraio 1915, relative alle funzioni dell'amministrazione provinciale. Nella citata circolare del 20 febbraio, venne già posto in'rilievo come l'applicazione della maggior parte di queste norme rimanesse sospesa fino alla rinnovazione generale dei Conigli da effettuarsi (art. 115) secondo

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Page 21 of 33
Date: 30.04.1923
Physical description: 33
, ed in ogni caso non oltre tre mesi da quello in cui riceveranno le pre senti istruzioni, gli Intendenti di Finanza invaeranno al Prefetto della Provincia un elenco dei Comuni i quali risultino avere ap plicate, con effetto dal 1 genn. 1923, Sovra- imposte eccedenti la misura ammessa dal l'art. 1 del Decreto-legge 18 febbr. 1923; ec cedenti cioè l'ammontare complessivo delle sovraìmposte deliberate nel 1922 e per lo stesso anno. Uguale notificandone dovrà farsi, nella ipotesi contemplata,, per quanto

riguarda la Provincia. Dall'elenco di cui si è fatto cenno dovrà risultare, per ogni Comune in esso compre so of per la Provincia, la cifra complessiva delle sovraimposte iscritte nel ruolo ordi nario ed in quelli suppletivi e speciali pel 1922 e riguardanti l'anno stesso così di stinte: Sovraimposta sui terreni Sovraimposta sui fabbricati ..... Totale Di fronte a questa cifra, sarà indicato l'ammontare complessivo delle sovraimpo ste comprese nel ruolo ordinario pel 1923 ed in quelli suppletivi

e alla Provincia che la sovraimpo sta da essi applicata con effetto dal 1 gen nàio 1923 eccede il limite consentito dalla legge, notificando inoltre che sarann'o obbli gati a restituire ai contribuenti la ecceden za non consentita e che abbiano eventual is te riscosso, quando non intervenga l'au torizzazione' della eccedenza stessa giusta il terzo comma dell'art. 1 del Decreto legge 18 febbraio 1923, o quando non si tratti di sovraimposte delegate a garanzia di mutui già ottenuti dalla Cassa dei

a spese obbligatorie e urgenti e che non è possibile provvedere con altri mezzi di bi lancio o con riduzione di stanziamenti. Qualora il Comune o la Provincia creda di trovarsi nell'indicata condizione, dovrà unire alla deliberazione, che verrà trasmes sa al Prefetto, copia del bilancio 1923 ed illustrare, con dettagliata relazione pure allegata, la necessità e l'urgenza delle spe se nonché la impossibilità di fronteggiarle diversamente che mediante la sovraimposta. Sulla deliberazione del Comune

e sugli atti illustrativi ad essa allegati il signor Prefetto richiederà l'avviso della Giunta Provincia« Amministrativa e rimetterà po scia a questo Ministero — Direzione Gene rale delle Imposte dirette — la deliberazio ne stessa e i documenti nonché il parere della Giunta Provinciale Amministrativa, manifestando esso pure i.1 proprio motivato avviso in merito alla richiesta del Comune. Per la Provincia, non occorre — ben si intende — l'avviso della Giunta Provincia le Amministrativa, ma il signor

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Page 44 of 55
Date: 31.12.1924
Physical description: 55
sup pletorie, quando, pei- dimissioni o per altra cau sa, i membri elettivi siansi ridotti a meno della metà del numero fissato rispettivamente per le singole categorie. Art. 7. Alla elezione dei membri di cui alla lettera b) dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229 possono concorrere le Istituzioni e gli Enti agra ri ed economici della provincia, che siano iscrit ti in apposito elenco, da compilarsi ogni anno a cura del Consiglio agrario provinciale, e, la pi-i ma volta, dal Prefetto

della provincia* A tale effetto il presidente del Consiglio agra rio, ovvero il presidente della Commissione am- ministratrice straordinaria, se il Consiglio sia sciolto, o il Prefetto, se si tratti di Consiglio a- grario di prima istituzione, con avviso da pub blicarsi entro la prima decade del mese di mag gio all'albo del Consiglio agrario e nel Foglio de gli annunzi legali della provincia, inviterà le I- stituzioni e gli Enti che intendano essere iscrit ti, a domandare entro un mese la iscrizione

Foglio degli annunzi legali della provincia, entro il detto mese di luglio. Art. 8.. Nell'elenco di cui al precedente articolo, .sa ranno iscritti gli Enti e le Istituzioni: a) che, per proprio istituto, abbiano finalità e svolgano attività economiche attinenti all'agri coltura; b'i rhe esistano e funzionino effettivamente da almeno un anno; c) che facciano regolarmente bilanci annuali. Art. 9. Il diritto di voto, per la elezione dei membri di cui alla lettera b) dell'art. 4 del R. decreto

30 dicembre 1923, n. 3229, spetta ai presidenti dei singoli Enti e delle singole Istituzioni agrarie, compresi nell'elenco. Ogni votante potrà scrivere nella scheda ut numero di nomi pari a quello dei membri da nominare secondo l'art. 6 del decreto Citato e ri sulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero d'i voti. La votazione ha luogo contemporaneamente, in tutta la Provincia, nella prima domenica di settembre. Il lunedì successivo le schede saranno spedite dai votanti, in plico

raccomandato, secondo i ca si, al presidente del Consiglio Agrario Provin ciale o al presidente della'Commissione ammini stratrice straordinaria del Consiglio stesso, o al Prefetto della provincia, che provvederanno entro 5 giorni, allo scrutinio e alla formazione della li sta degli eletti, in numero doppio dei membri ria nominare, redigendo apposito verbale. Il verbale sarà pubblicato all'albo del Consi glio agrario, e vi rimarrà per 15 giorni, indi sa rà trasmesso al Ministero dell'economia nazio nale

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Page 21 of 32
Date: 30.06.1924
Physical description: 32
. 14, — POLIZIA MORTUARIA. L'articolo 26 del Regolamento speciale di po lizia mortuaria del 25 luglio 1892, n. 448, stabi liva che il Prefetto, prima di autorizzare il tra sporto di un cadavere in un Comune di altra pro vincia, dovesse sentire il Prefetto di quest'ultima provincia. L'articolo 77 del nuovo decreto abroga tale di sposizione sostituendone un'altra, in forza della quale il Prefetto che autorizza il trasporto di un cadavere in un'altra provincia, è tenuto soltanto, d'ora in avanti, ad avvertirne

il Prefetto della provincia, nella quale il cadavere deve essere tra sportato. Le nuove norme rispondono efficacemente alla necessità che in materia di trasporto di cadaveri si agisca con la maggiore sollecitudine possibile. 15. — CONSORZI SANITARI. Alle SS. LL. sono note le gravi difficoltà eco nomiche e finanziarie in cui versano non pochi Comuni grandi e piccoli del .Regno; e questa, spesso, è la principale ragione per cui essi prov vedono in maniera deficiente ed inadeguata alla vigilanza

non viene più subordinata alla condizione del pa rere «conforme» del Consiglio provinciale. In ba se alla disposizione abrogata della legge 24 lu glio 1919, n. 1382, il Consorzio poteva anche es sere costituito fra soli Comuni senza l'intervento della Provincia ed inoltre, quando interveniva la Provincia, dovevano partecipare al Consorzio tutti i Comuni nella medesima compresi. Con la nuova disposizione, invece, in armonia al concetto di rendere la Provincia centro fondamentale dei ser vizi

attinenti alla lotta contro la tubercolosi, si stabilisce che la Provincia entra, sempre, a far parte del Consorzio, senza, peraltro, richiedere come conditio sine qua non che vi partecipino tutti i Comuni giusta quanto prescriveva la abrogata disposizione. Altra notevole innovazione è stata apportata ammettendo a far parte del Consorzio, a parità di condizione giuridica, anche gli altri enti pubblici, comprese le istituzioni di beneficenza. 1(5. — RICORSI. 11 nuovo decreto, infine, analogamente a quan

to è stato stabilito nei provvedimenti di riforma della legge comunale e provinciale, modifica so stanzialmente il sistema dei ricorsi in materia sa nitaria, adottando di regola (art. S6) il doppio grado di riesame di merito dei provvedimenti delle autorità sanitarie comunali ed affidandolo, rispet tivamente, al Sottoprefetto del circondario ed al Prefetto della provincia, salvi sempre, per legitti mità, il ricorso straordinario al Re e quello giuris dizionale, innanzi al Consiglio di Stato, nonché

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Page 8 of 32
Date: 31.01.1924
Physical description: 32
dalla provincia, e dal comune, giusta le risultanze del secondo anno anteriore a quello in cui il contributo è applicato. Art. 10. Agli effetti dell'applicazione del contributo di cui al precedente articolo, si dovrà tener con to dei mezzi di trasporto, sia a trazione mecca nica, sia a trazione animale, avendo riguardo ai diversi tipi di veicoli secondo la classificazione che nei regolamenti deve essere fatta e tenuto conto anche dell'intensità e continuità dell'uso della strada e del suo logorio

determinato dai veicoli stessi. Art. li. E' in facoltà delle provincie di applicare il contributo di manutenzione stradale mediante unica tassazione nell'interesse della provincia e dei Comuni. A questo fine, le Provincie debbono avere l'assenso preventivo di un numero di co muni che rappresentino nel complesso almeno due tepzi della popolazione della provincia. Quando l'applicazione del contributo sia fat ta a norma del presente articolo, la ripartizione del suo importo tra la provincia e i singoli

co muni interessati è fatta dalla Giunta Provincia le Amministrativa mediante provvedimento che deve essere preso con la partecipazione di due consiglieri comunali aventi voto deliberativo e designati rispettivaménte dal sindaco di ciascu no dei due comuni più popolosi della provincia, nonché di due consiglieri provinciali designati dal presidenti' della Deputazione provinciale. Art. 12. Con effetto dal 1 gennaio 1924 è soppressa, nei comuni che l'abbiano istituita, l'imposta sulle aree fabbricabili

. E' data facoltà ai comuni di istituire, contri buti di miglioria diretti a colpire l'incremento nel valore dei beni stabili, rustici ed urbani per effetto della esecuzione di opere pubbliche di o- gni genere eseguite dal comune, che abbiano concorso a determinare l'incremento stesso. Uguale facoltà è data alle provincie, limita tamente all'incremento di valore della proprietà extra urbana, in dipendenza della esecuzione di opere pubbliche da parte della provincia. Sono esclusi dall'onere del

proporzionale non superiore al 20%. Art. 15. Il contributo di miglioria e liquidato in base all'importo complessivo dell'incremento del va lore dei boni che sì sono avvantaggiati dell'ope ra pubblica e che ciascuna ditta intestataria possiede nel Comune ovvero nella provincia, en tro una zona che deve essere a questo fine de terminata con apposita deliberazione, la quale dovrà essere rosa nota al pubblico mediante av visi speciali. Entro il perentorio termino di un mese dalla pubblicazione di tali avvisi

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Page 6 of 32
Date: 30.06.1924
Physical description: 32
=HsX66~~ ili esercizio dai comuni di cui al penultimo com ma deli articolo precedente. Al laboratorio provinciale sovraintende il me dico provinciale. Tuttavia il laboratorio è pure a diretta dispo sizione dell ufficiale sanitario del capoluogo per il servizio di competenza. La direzione generale deila sanità pubblica esercita l'alta vigilanza sui laboratori di igiene e di profilassi, sia provinciali, sia comunali. Art. 7. - Spetta alla provincia di provvedere ai servizi antitubercolari

menzionati nella legge 24 luglio 1919, n. 1382, se e in quanto non provve dano i comuni, i consorzi o aitre pubbiicne isti tuzioni. Spetta altresì alla provincia di provvedere ai servizi per la cura antirabbica, se ed in quanto non provvedano i comuni o aitre pubbliche isti tuzioni. Art. S. - Le provincie hanno facoltà ui inte grare i servizi comunali di assistenza e profilassi sanitaria, istituendo o sussidiando conuotte am bulanti e dispensari specializzati nonché dispen sari ed asili od altre forme

di provvidenze per la prevenzione e la cura delle malattie sociali. Ove particolari condizioni sanitarie della pro vincia lo esigano, in caso di malattie infettive e cunusive enueuiiciie, u prefetto, sentiti il consi glio provinciale di sanità e la giunta provinciale ammmistrativa, può, con suo uecreto, stabilire l obbligo della provincia di provvedere ai servizi integrativi di cui al comma precedente, se ed in quanto, i comuni o altre istituzioni pubbliche non provvedano. Nei casi contemplati nel precedente

comma, le spese occorrenti, ove non venga diversamente di sposto con legge speciale, vanno per un terzo a carico delle provincia, e per uue terzi a carico dei comuni interessati e ratizzate in ragione di popo lazione. Tuttavia il prefetto potrà esonerare dal conti ibuto i comuni che, per le condizioni finan ziarie, non sono in grado di sostenere le relative spese. La quota di contributo dovuta dai comuni escuti a ti è posta a carico della provincia. li decreto indicherà la qualità dei mezzi inte

, sia per altre circostanze non possano, sin golarmente o uniti in consorzio, provvedere con efficacia agli istituti predetti, il prefetto, intesi il consiglio provinciale di sanità e la giunta provin ciale amministrativa, può, con suo decreto, stabi lire l'obbligo della provincia, determinandone l'e stensione, sia in rapporto al numero dei comuni, sia in rapporto alla qualità dei servizi e degli isti tuti di assistenza e profilassi sanitaria. Contro la determinazione del prefetto è am messo ricorso

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Page 6 of 15
Date: 01.03.1927
Physical description: 15
Amministrazione civile. R. PREFETTURA DI BOLZANO. N. 2392/11 Bolzano, 5 febbraio 1927 (a. V.) Oggetto : Rimborso di spese per l'eser cizio delle funzioni di Podestà. Ai sigg. Podestà della Provincia. Avendo dovuto constatare che le norme impartite dalla R. Prefettura di Trento con circolare 1° luglio 1926, N. 26270, non vengono sempre rigidamente os servate, stimo necessario determinare, in forma defK nitiva, quali compensi le SS. LL. abbiano diritto a ri scuotere tutte le volte che, per nativi

. Podestà e Commissari Prefettizi e Regi della Provincia di Bolzano. Con la istituzione della Provincia di Bolzano, se parata da quella di Trento, cessa di avere vigore, per questa Provincia, il Decreto 24 agosto 1925, N. 40343 Div. II, del Prefetto di Trento, con il quale la Fede razione dei corpi pompieri della Provincia di Trento è stata incaricata di assistere i Comuni nella riorga nizzazione dei corpi pompieri comunali secondo il precedènte Decreto del 9 giugno 1925, N. 28329, pure ' del Prefetto

di Trento, e di provvedere con. istruzioni generali di carattere tecnico alla migliore sistemazio ne del servizio, coordinando l'attività dei corpi stessi nella Provincia. D'ora innanzi, per quanto si riferisce a questa Provincia, il servizio pompieri sarà quindi puramente e semplicemente un servizio di indole comunale qua le previsto dalle disposizioni vigenti, sotto l'esclusiva responsabilità dei sigg. Podestà e Commissari Regi o Prefettizi.

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Page 48 of 55
Date: 31.12.1924
Physical description: 55
Capo IX. Disposizioni finali e transitorie. Ari 39. Oltre ai regolaménti speciali per le aziende industriali o commerciali, ciascun Consiglio a- grario deve deliberare un regolamento per il proprio funzionamento interno. Tale regolamen to è soggetto all'approvazione de>l Ministero del l'economia. nazionale. Art. 40. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di pri ma convocazione del Consiglio agrario, ,a ter mini dell'art. 13, cessano di funzionare, nella Provincia, i Comizi agrari (nelle nuove

precedente articolo, sono assorbiti dal Consiglio agrario provinciale, salvo il di sposto dell'art. 42. Ai fini del precedente comma saranno redatti appositi verbjalf con l 'intervento del Prefetto della Provincia o di un funzionario da lui dele gato, del presidente dell'Amministrazione pro vinciale, quale presidente del Consiglio Agrario, e del presidente dell'Ente od organo cessante. Nella, provincia di Trento, i nluogo del presidente dell'Amministrazione provinciale interverrà il precidente della

pubblicazione nelFoglio degli annun zi legali della provincia, del decreto istitutivo del Consiglio agrario, sotto pena di decadenza dalla, facoltà stessa. Per i Consorzi agrari distrettuali della provincia di Trento, tale termine decorre, invece, dalla data di pubblicazione del presente decreto. La deliberazione di cui al presente articolo deve essere presa in apposita assemblea secon do le disposizioni vigenti per gli Enti in parola Art. 44. Nella provincia di Trento, il nuovo Consiglio agrario

provinciale s'intenderà costituito dal l.u novembre 1924, per tutti gli effetti, compiasi queilli dell'art. 40, salvo il disposto dell'art. 42. A datare dal detto giorno, alla amministrazio ne del Consiglio sarà preposta una Commissio ne straordinaria nominata a termini dell'ari. 5~ Art. 45. Alla prima votazione per la nomina dei rap presentanti. nel Consiglio agrario provinciale di Trento, delle Istituzioni e degli Enti agrari ed economici delta Provincia, parteciperanno i Consorzi agrari distrettuali

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Page 7 of 15
Date: 01.03.1927
Physical description: 15
avverrà col 1° marzo prossimo — i Comuni della Provincia non sono più tenuti a cor rispondere contributi di sorta alla Federazione, la quale, peraltro, presenterà, con effetto a lale data, il rendiconto della gestione dei contributi riscossi dal l'inizio della sua attività in poi dai Comuni di questa Provincia. Di tale rendiconto verrà data notizia alle Ammi nistrazioni interessate. Prego favorire un cenno di intesa e di assicura zione. Il Prefetto : UMBERTO RICCI. R. PREFETTURA DI BOLZANO. N. 1986

Bolzano, 8 febbraio 1927 (a. V.) Oggetto : .Pubblicazione avvisi foglio annunzi legali. Ai Comuni della Provincia. Per opportuna conoscenza e norma trascrivo qui appresso la circolare Ministeriale relativa all'oggetto: „Essendo in preparazione provvedimento che di spone pei Comuni compresi Nuove Provincie istituite con Decreto Legge 2 corrente inserzioni fogli annun zi legali continuano effettuarsi fino 30 giugno 1928 nel foglio Provincie cui Comuni stessi appartenevano prima dell'emanazione citato

Decreto Legge. Pregasi provvedere fin da ora in conformità detto provvedimento.' p. il Prefetto : VITTORELLI. R. PREFETTURA DI BOLZANO. N. 3246/II-6 Bolzano. 18 febbraio 1927 (a. V.) Oggetto : Pubblicazione delle deliberazioni. Ai sigg. Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia. Essendo stato constatato che presso qualche Co mune non viene sempre curata, come è tassativamen te prescritto dall'art. 128 della Legge Comunale e Provinciale, la pubblicazione delle deliberazioni adot tate dal Capo

la Provincia di Bolzano. ' Signori Commissari Prefettizi e Podestà Signori Amministratori delle Opere Pie della Provincia di Bolzano. Pregasi far pervenire a' questo Ufficio con cortese sollecitudine quanto segue : a) copia delle piante organiche per gli. impiegati e salariati, i sanitari dipendenti da codesto Ente con l'indicazione degli stipendi base e degli au menti periodici e della relativa approvazione da parte dell'Autorità tutoria : b) separali elenchi degli impiegali, dei salariati, dei sanitari

. Podestà e Commissari Prefettizi d'ella Provincia. Essendo stato rilevato che qualche Podestà, con travvenendo alle disposizioni di Legge, ha continuato anche dopo l'istituzione dei servizi esattoriali e di te soreria, a maneggiare direttamente i fondi comunali, ritengo di dovere richiamare su tali gravi circostan ze l'attenzione delle SS. LL. con invito a far cessare immediatamente, là dove tuttora esista, tale sistema, provvedendo subito al passaggio di Cassa agli esat tori comunali

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Page 13 of 31
Date: 30.11.1926
Physical description: 31
comunali A marma! del R. D. 15-11 1923, N. 2506, le sitraide pubbliche si divi dono lai 1 cin que .classi, lagldì effetti della m annt e na zione. I. Cldsse - Strade 'che costituöseoino la méte viabile principal'e. . lAilla manutenzione provvede lo .Stato - (La spesia •negativa i&Iila tratta scorrente m ciascuna Provincia è ripartita tra lo iSta- (fco e ita Provincia ain parti eguali:. Può do Stato 'cedere* ila m'ainoillìeinzion'e , ailla Provincia., conrisp ondand o la metà della spesa. II Classe

- Strade, non appartenenti al ia prima, iche servono alla diretta comu nicazione (fra capoluoghi di provincie li mitrofe; tra capoluogo di proviUicdia e 'capoluoghi di circondari ecc. Alla m'anuten'zioine provvede la prov.'in dila. La spesa spetta per un quarto allo Stato <e per tre quarti aM'a provincia. Lo Stato può assumerne la mamutenzio- ne, ricevendo dalla Provincia la quota di spesa.. III Classe - Strade che mettono' ili co- munì cazione i 'Capoluoghi dei Comuni con i rispettivi capoluoghi

di manda mento e di .circondàrio-. Là manutèniziio- ne spetta alila Provincia, e la spesa è ri partita tra questa ed i Comuni attraver sati', mi ragione di una metà a carneo del la Provincia e d'orna metà a .carico di cia scun Comune, sulla base della spesa in contrata per la tratta di strada rispet tiva. IV Classe - Strade .che conigiuingomo il maggior .centro d'u,n Comune con d mag giori. centri dei Comuni contigui; quelle ch e com gmngoin o 'iti ca poluogo con le fra- zion', con Ila chiesa

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Page 13 of 36
Date: 28.02.1924
Physical description: 36
all'art. 63 del presente de creto. Si applicano alla Provincia gli articoli 67 e 69 del presente decreto. Art. 94.* L'art. 271 della legge è abrogato. Art. 95.* Due o più Provincie possono, con l'approva zione del Ministro competente, riunirsi in consor zio per provvedere ai servizi di comune interesse. Ai consorzi fra Provincie si applicano le di sposizioni degli articoli 11, 13, comma l.o, 14, 15, 16, 17, 1S e 19 del presente decreto, intenden dosi sostituiti al Comune ed al Consiglio comu nale

rispettivamente la Provincia ed il Consiglio provinciale. Lo scioglimento delle rappresentanze consor ziali la proroga del termine per la ricostituzione di esse e la nomina del commissario straordinario, sono decretati dal Ministro. 11 Prefetto della Provincia dove ha sede l'am ministrazione del consorzio, può sospenderle ai termini dell'art. 105 del presente decreto. La vigilanza e l'ingerenza governativa e la tutela sui consorzi interprovinciali si esercitano rispettivamente dal Prefetto e dalla Giunta pro

date dalla Giunta provinciale amministrativa la quale decide anche sui reclami dei contribuenti. Le decisioni della Giunta provinciale ammini strativa sono, a cura dell'amministrazione inte ressata, pubblicate per copia all'albo pretorio per S giorni; e quelle concernenti le Provincie devono essere inoltre inserte per sunto, con l'indicazione della misura della sovrimposta, nel Foglio perio dico degli annunzi legali della Provincia. Contro il provvedimento della Giunta provin ciale amministrativa

è ammesso ricorso al Mini stro dell'interno da parte dei Consigli, dei Prefetti e di qualunque contribuente ancorché non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del Comune o della Provincia. Pei Comuni e per le Provincie il termine per il ricorso decorre dal ricevimento della decisione della Giunta provinciale amministrativa; pei con tribuenti dall'ultimo della pubblicazione della de cisione della Giunta provinciale amministrativa nell'albo pretorio, se si tratta di Comune; e della data

dell'inserzione della decisione stessa nel Fo glio periodico degli annunzi legali, se si tratta di Provincia. 11 decreto del Ministro dell'interno, da adot tarsi previo parere del Ministro delle finanze e del Consiglio di Stato, è definitivo, e contro di esso è ammesso soltanto il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Tutti i termini per il ricorso e per il procedimento innanzi al Consiglio di Stato sono ridotti a metà. La sezione pronuncia in Camera di consiglio sulle memorie

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Page 9 of 56
Date: 31.10.1924
Physical description: 56
che in dipendenza dell'esercizio del loro commercio o della loro industria ovvero per altri motivi, determinano un più intenso lo gorio delle strade alla cui manutenzione debbo no provvedere rispettivamente il Comune e la Provincia. Occorre pertanto, perchè la tassa possa essere applicata, un dato di fatto tangibile, cioè l'uso della strada compiuto in modo da causare un logorio più intenso della strada stessa. Questo fatto concreto sarà costituito dalla sus sistenza di due elementi: u) l'u

l'applicazione del contributo — occorre che si usi della strada in modo non ordinario e tale da causarne un lo gorio maggiore di quello derivante dal normale ed ordinario uso che si faccia della medesima. 11 contributo, pertanto, non può avere carat tere di generalità nel senso che esso sia applica bile pel solo possesso del veicolo o per l'ordina rio uso della strada. Occorre anche chiarire che codesta applica zione sì limita agli utenti che esercitino, nel ter ritorio della Provincia o del Comune

ri spettivamente dalla Provincia e dal Comune, giusta le risultanze del secondo anno anteriore a quello in cui il contributo è applicato. Giova osservare che, a ragion veduta, la legge parla di risultanze del penultimo anno anteriore a quello in cui il contributo è applicato e non di risultanze del bilancio di tale anno o di quello immediatamente anteriore perchè all'atto del l'applicazione possa aversi più sicura nozione dei limiti entro cui deve essere contenuto l'im porto complessivo da riscuotere. Debbono

, deliberazione clic dovrà sempre — sia che riguardi la Provincia sia che rifletta i Co muni — essere approvata dalla Giunta provin ciale amministrativa. Per la determinazione del limite entro cui do vrà essere contenuta la misura del contributo pel 1924, dovrà — a norma dei concetti preposti — tenersi conto della spesa sopportata dal Co mune o dalla Provincia nell'anno 1922. Applicazione del contributo in una misura ta le, che il suo imporlo possa giungere fino al li mite del terzo della spesa sostenuta, non

stabilirsi le norme per il pagamento del contributo stesso, per la formazione della matricola, per la sua pubblicazione e per i ricorsi. In base alle dichiarazioni degli utenti ed agli accertamenti di ufficio le Provincie ed i Comuni formeranno i ruoli dei contribuenti, che saranno resi esecutivi dal Prefetto. Va da sè che i ruoli del contributo potranno essere formati solo in confronto degli utenti che risiedano nella Provincia o nel Comune, o che siano altrimenti noti per l'uso che essi facciano delle

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Page 7 of 24
Date: 15.04.1926
Physical description: 24
ìRlEGTA PREFETTURA (DBLlLA 'VENEZIA TRIDENTINA N. 17392 - III. A Consorzio provinciale antituberco lare Il Prefetto delld Provincia di Trento iRitenuto dhe la necessità di organizza re efficacemente -nella Venezia Tridenti na la lotta contro la tubercolosi impo ne che si proceda «Illa costituzione di un Consorzio tra i Comuni della Provincia e la (Provincia stessa; che per addivenire — come l'urgenza richiede — aill'impianto dei servizi per il raggiungimento dell'alto compito so ciale, rendesi

necessaria la dichiarazio ne dell'abbi iigatoriletà del Consorzio an titubercolare, poiché se si dovesse co stituire il Consorzio soltanto quando tut ti gli enti interessati abbiano data la propria adesione, verrebbe a lungo pro crastinato l'inizio della lotta contro la insidiosa malattia.. Sud parere favorevole espresso dalla Commissione Reale (per (l'Amministrazio ne straordinaria ideila Provincia di Tren to; ■Inteso il Comitato Provinciale anti tubercolare ; Veduto l'art. 4 della legge 24 luglio 1919

la Provincia eld i Comuni della Ve nezia Tridentina; Considerato che non tutti i Comunii si sono trovati concordi nella definitiva co- stitu'zione del consorzio e nell'approva zione integrale delle sue nonne regola trici; Visto 'l'art. 4 d'olila legge 24 luglio 1919 n. 1382; respinta ogni opposizione e deduzione in contrario; Decreta: E' costituito il /Consorzio provinciale antitubercolare d'ella Venezia Tridenti na con sede in Trento secondo le nor me regolatrici che qui di se'guito si ri portano

. Il Prefetto: G. Gudddgnini Norme regolatrici del Consorzio pro vinciale antitubercolare della Ve nezia Tridentina Decreto prefettizio 10 aprile 1926 N. 3146. Art. 1'. — Fra : la Provincia di Trento e tutti i Comuni che la comp erigono è costituito un Consorzio antiubercolare in base all'art. 4 della 'legge 24 luglio 1919 N. 1382. Il 'Consorzio ha sede presso gii uffici (•'ella Amministrazione Provinciale. Art. -2. — ili 'Consorzio (provvede: a) al ricovero e ailla cura degli infer mi poveri affetti

da tubercolosi appar tenenti per domicilio di soccorso ai Co muni della Provincia, con speciale ri guardo verso coloro pei quali la malattia hi contratta od aggravata in servizio militare di guerra; b) alla istituzione ed all'incremento di dispensari antitubercolari; c) a favorire le diverse forme di atti vità dirette alla profilassi dalla malattia ed a combatterne la diffusione anche con la istituzione di preventorii ecc. d) a promuovere il coordinamento del le attività degl'i altri Enti aventi per

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Page 33 of 60
Date: 15.09.1921
Physical description: 60
ne loro fatta; anche secondo i rispettivi documenti di ordinazione o spedizione -ecic. (nella rubrica 7); S. Il nome e co»nome e la dimora delle parti ciré effettuarono ! le spedizioni di birra di cui ai ,punti 4, 5, di questo pa ragrafo ; 9. Eventuali osservazioni ,riflettenti il «carico». B. Nella parte «SCARICO)) : 10. Numero corrente' e data dell'avve nuto scarico (rubrica 10 e 11) ; 11. Quanttà della birra asportata dal la cantina di deposito della fabbrica per ii consumo in provincia

19 e 1S) ; 15. Eventuali osservazioni riflettenti lo scarico (rubrica 20). La quantità di birra asportata dalla cantili, -a di deposito della fabbrica per il consumo in provincia (rubrica 12) può essere inserita nel registro sommaria mente ogni 3 mesi. Birra destinata ver consumo in provin cia. Coirne birra destinata al consumo in provincia e da esporsi quindi nella ru brica 12 del registro di carico-scarico, si riguarderà la birra asportata dalla can tina di depòsito -ner il consumo proprio dell'imprenditore e dei

suoi attinenti di famiglia inclusivo il personale di servizio quella venduta al minuto nello spaccio 'eventuale della fabbrica situati in pro vincia e la birra infine spedita a perso ne dimoranti in provincia'. G Mais a del registro. Il registro di carico e scarico cove ve nir chiuso dalla parte nell'ultimo giorno dell'ultimo mese di ogni trimestre (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 di cembre) e spedito entro 3 giorni all'Uf ficio Tasse Provinciali in Trento. Alla chiusa del registro

ai 31 dicem bre 1.921 (vedi esempio nell'accliius-a mo dula 1). § 6. A llcf/at-ti del ■registro. Al registro saranno allegati,: a) i documenti di spedizione (lettere di porto, dlichiarazioni doganali d'im portazione), riflettenti i quantitativi di birra ritirati dall'estero o da altre Pro vincie del Eegno o da altre fabbriche della provincia o restituita alla fabbri ca, (birra di ritorno) ; b) i documenti di spedizione compro vanti l'effettuata esportazione fuori del la provincia (dichiarazione di esporta

zione e bolletta di circolazione) ; c) i protocolli di constatazione com provanti la avvenuta distruzione di bir ra avariata, o la perdita accidentale di birra. Taii documenti verranno ispezionati dall'Ufficio Tasse provinciali e fattone il debito uso d'ufficio restituiti alla par te. § 7. Lìqiiidazwnc. Per accertare l'importo della -tassa dovuta dagli imprenditori delle singole fabbriche di birra della provincia, l'Uf ficio delle Tasse provinciali passerà o* gni trimestre alla rispettiva

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Page 11 of 36
Date: 28.02.1924
Physical description: 36
alla condizione e il procedimento penale abbia ter mine con la condanna di esso, il Sindaco può or dinare la esecuzione degli occorrenti lavori con la procedura stabilita dall'articolo 153». Art. 73. L'art. 230 della legge è abrogato e sostituito dal seguente: «Ogni Provincia ha un consiglio, una deputa zione e un presidente. «Deve inoltre avere un segretario ed un uffi cio provinciale». Art. 74. L'art. 232 della legge è abrogato e sostituito dal seguente: «Il Consiglio provinciale si compone

circoscrizione: essi però rappresentano l'intera Provincia. L'esercizio del diritto elettorale compete all'e lettore in un solo Comune della stessa circoscri zione, quand'anche trovisi iscritto nelle liste di più Comuni. L'elettore ha diritto di votare per non più di quattro nomi, quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque. Alle elezioni dei consiglieri provinciali si pro cede negli stessi tempi e con le stesse regole e forme fissate per le elezioni dei consiglieri comu nali, facendone però

anni e sono rieleggibili. «II presidente presta giuramento a norma del l'art. 150 della legge». Art. 78. Nell'art. 239 della legge alle parole «la metà dei suoi membri», sono sostituite le seguenti: «la metà dei consiglieri assegnati alla Provincia». Art. 79. L'art. 240 della legge è abrogato. Art. 80 * Il n. 2, dell'art. 241, della legge è abrogato e sostituito dal seguente: «N. 2. Ai contratti d'acquisto ed alle accetta- zioni di doni o lasciti, salva l'autorizzazione del Prefetto, a sensi della

legge 21 giugno 1896, n. 218, ed a tutti i contratti in genere, meno per quelli previsti nell'art. S7 del presente decreto». Il n. 7, dell'art. 241, della legge è modificato come segue: «N. 7. Alle strade pubbliche di 2.a e 3.a clas se e a quelle altre che, a senso dellart. 7 del R. de creto 15 novembre 1923, n. 2506, possono essere affidate alla manutenzione della Provincia, non ché ai lavori relativi ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della Provincia, salvo quanto è di sposto nell'art

e dei sordomuti in quanto non provvedano i consorzi o altre istituzioni autonome. «.N 21. A tutti quei servizi che sono attribuiti alla Provincia in virtù di leggi speciali». Art. 81.* Le Provincie sono autorizzate ad assumere, mediante convenzioni coi Comuni interessati, ser vizi di carattere comunale che si riferiscono a gruppi di Comuni contermini.

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Page 13 of 32
Date: 30.06.1924
Physical description: 32
gratuitamente in qualunque tempo ai sindaci ed ai medici liberi esercenti, ove ne facciano richiesta alla prefettura. «Sono a carico della provincia le spese occor renti per la provvista del vaccino nella misura stabilita dal medico provinciale, nonché quelle per la conservazione e per la spedizione del vac cino. «Sono a carico dei comuni le spese per il servi zio di vaccinazione e per la regolare tenuta dei relativi registri. «E' in facoltà della provincia di integrare il servizio di vaccinazione

cennato art. 158 del testo unico, la parola «comune» è so stituita coll'altra «provincia». Art. 70. - Al primo comma dell'art. 159 del te sto unico 1 agosto 1907, n. 636, sono sostituite con quelle di «deputazione provinciale* le parole «giunta comunale». Art. 71. - La provincia deve dar prova al pre fetto, entro il mese di febbraio di ciascun anno, di essersi provvista del chinino necessario. In caso di inadempienza il prefetto provvede, senz'altro, all'ordinazione a carico e per conto della pro

la provincia e comuni nella me desima compresi, consorzi per la creazione di isti tuti di cura a norma dell'art. 1, per la istituzione ed il funzionamento di dispensari antitubercolari ed in genere per la esplicazione delle diverse for me di attività dirette a combattere la tubercolosi. «Con l'approvazione del ministro dell'interno, potranno essere costituiti consorzi fra provincie limitrofe, fra provincie e comuni appartenenti a Provincie limitrofe, uditi i prefetti e le giunte pro vinciali amministrative

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