nello stesso articolo — conferitagli direttamente dalla legge, vijene notevolmente ampliata con la riforma (e- sercizio della vigilanza e ingerenza governativa su tutte le amministrazioni locali, esclusa la provincia, nelle sue varie forme e manifestazioni, compresa la facoltà di so- stituzion/e per mezzo di commissari, quella ispettiva, c la potestà di annullamento delle deliberazioni illegitti me di dette amministrazioni, ecc.); la seconda, attribui tagli per delegazione dal suo immediato
dei Consorzi fra comuni dello stesso Circondario, di Circondari diversi, della stessa Provin cia, di Provincie diverse, fra Provincia e comuni della medesima, ed infine fra Provincie. Non prevede il caso di consorzio fra una Provincia e Comuni di Provincia diversa, sia, per la sua rarità, sia anche perchè, ordina riamente, quando una Provincia è interessata in servizi che hanno incidenza nel territorio di unlaltra, l'accordo ai fini djella orazione di un Ente consorziale avviene fra provincia
e provincia. Consorzi obbligatori e facoltativi. Il regime dei consorzi ha fondamento sulla libera vo lontà degli enti, che sentono il bisogno di riunire le lo ro risorge per un servizio comune; essi sono perciò an zitutto volontari, per eccezione obbligatori nei casi e- spressament^ enunciati dalle leggi. Fra questi ultimi rientrano quelli disciplinati dall art. 12. (1 comma) e dall'art. 37. Il primo di detti articoli ammette la coattività d^l consorzio tra comuni per spe se o servìzi di carattere
obbligatorio, cui i comuni stes si non siano in grado di provvedere isolatamente: sif fatti consorzi, però, per espressa limitazione contenuta nello smesso articolo, non si estendono! che ai comuni appartenenti alla medesima provincia, ed inoltre, essen do la loro costituzione rimessa al potere discrezionale del Prefetto, non sono da confonderle con i consorzi per la cui costituzione il Prefetto è tenuto, in caso di omissione, a provvedere d'ufficio (art. 12, comma 2). L'art. 3~ prevede la costituzione
, nel quale si prevedono consorzi fra lo Sta to, i comuni, le Provincie e privati individui; nella legge per la lotta contro la tubercolosi, dove è previsto il consorzio tra provincia, comuni e associazioni civili, che si propongano lo scopo della lotta antitubercolare. Ma questi casi specifici sono regolati da leggi speciali, cui non fanno eccezione le norme generali del R. de creto 30. dicembre 1923, n. 2839, che rimangono ad essi applicabili in tutto ciò che le leggi speciali tacciono per quanto