legge 22 maggio 1913, n. 468, alle parole: «per ciascuna provincia sono stabilite dal prefetto sentito il consiglio provinciale di sanità» sono so stituite le seguenti: «per ciascun circondario sono stabiliti dal sottoprefetto del circondario». Art. 56. - All'ultimo comma dell'art. 16 della legge 22 maggio 1913, n. 468, alle parole: «e resi esecutori dal prefetto» sono sostituite le seguenti: «e resi esecutori dal sottoprefetto». Art. 57. - Contro i provvedimenti del prefetto, adottati ai termini
dirette a reprimere gli abusi e le mancanze, di cui i sanitari liberi esercenti in scritti nell'albo si rendessero colpevoli nell'eserci zio professionale, provvede il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, con la procedura stabilita nell'art. 39 primo comma, del presente decreto. Contro il provvedimento del prefetto è ammes so ricorso al ministro dell'interno, che decide de finitivamente, sentito il consiglio superiore di sa nità. Art. 54. - All'art. 7 della legge 22 maggio 1913
, n. 468, sono aggiunti i seguenti comma: «E' tuttavia data facoltà al prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, di autorizzare il trasferimento, nello stesso comune, di una farma cia da una sede ad un'altra, quando in quest'ulti ma sede le farmacie esistenti siano inferiori di nu mero a quelle assegnate dalla pianta organica e non possa farsi luogo all'autorizzazione per l'a pertura di nuove farmacie nel comune, in dipen denza del disposto degli articoli 2, 28 e 32 della presente legge
. «In mancanza di domanda, e nella ipotesi pre vista dal precedente comma, il prefetto, sentito il consiglio comunale interessato, il consiglio pro vinciale di sanità e la giunta provinciale ammini strativa, potrà autorizzare l'impianto e l'esercizio di una farmacia in soprannumero alla pianta or ganica, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento ed anche in deroga alle disposi zioni di cui ai su richiamati articoli 2, 28 e 32 della presente legge». Art. 55. - Al primo comma dell'art. 14 della
degli articoli 2,11, 24, 25, 26, 28, 32 della legge sulle farmacie 22 maggio 1913, n. 468, e degli articoli 9, 17, 18, 19, 21, 22, 54, 57 e 66 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829, è ammesso, nei 15 giorni dalla notifica zione, ricorso al ministro dell'interno, che decide definitivamente. Tutti gli altri provvedimenti del prefetto con templati dalla legge e dal regolamento predetto, sono definitivi. TITOLO III. Dell'igiene del suolo e delVabitato. - Art. 58. - All'ultimo comma dell'art. 71 del