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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 5 of 55
Date: 31.12.1924
Physical description: 55
è quello cui è soggetto il comune più im portante, quello' cioè, in base alLa classificazione stabi lita dalla riforma, la cui rappresentanza è composta del maggior numero di consiglieri. L'esercizio della vigilanza c ingerenza governativa è dal citato articolo dc'erita all'autorità cui spetta la vi gilanza sul maggiore degli enti consorziati: la competen za è quindi del prefetto se del. consorzio fa parte la provincia, del sottoprefetto in ogni altro caso. Quando, però, si tratti di consorzio fra

determina la competenza degli organi tutori e di giurisdizione contabile. Le sanzioni repressive delle irregolarità e dei disordi ni amministrativi, enunciate pei consorzi nell'articolo 17, sono analoghe e quelle pei comuni (scioglimento e sospensione delle rappresentanze consorziali): soltanto, per riflesso della minore importanza dei consorzi ri spetto ai comuni ed alle Provincie, la potestà di sciogli mento delle rappresentanze consorziali è deferita al Prefetto della provincia in cui ha sede

Vigilanza e tutela dei consorzi. L'articolo 10 disciplina il regime dei consorzi in rap porto alla vigilanza .ed ingerenza governativa, alla tute la amministrativa ed economica, alla giurisdizione con tabile, allo stato giuridico ed economico del'personale. Tale regime è identico a quella cui sono sottoposti i comuni e le Provincie, ,e in particolare è quello della provincia se del consorzio fa parte la provincia; se il consorzio è composto di comuni o di comuni ed altri enti, il regime

comuni appartenenti a circoscrizioni circondariali diverse, la competenza è de terminata dalla sede dell'amministrazione consorziale e spetta quindi al sottoprefetto del circondario in cui ta- l,e sede si trova. Resta però inteso che, per effetto del R. decreto 26 corrente n. 1032 (comma 1 ) su. citato, ta le competenza rimane attribuita al Prefetto in tutti quei casi in cui essa sarebbe spettata al sottoprefetto del primo, circondario. Lo stesso criterio della sede dell'amministrazione con sorziale

l'amministrazione del consorzio, mentre la facoltà di sospensione è riser vata al Prefetto stesso soltanto nel caso in cui del con sorzio fa parte la provincia ed è invece attribuita al sottoprefetto in ogni altro caso. L'articolo 20 dichiara espressamente ammesso il ri corso gerarchico al Ministro dell'interno contro i prov vedimenti del Prefetto di approvazione o di negata ap- provaz'oite. relativi alla costituzione, allo statuto ed al la cessazione del consorzio. Nella parola costituzione si comprendono sia

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 8 of 32
Date: 30.06.1924
Physical description: 32
; 7. sulle modificazioni da introdursi nell'elenco degli stupefacenti, di cui all'art. 12 della legge 18 febbraio 1923, n. 396. E' abrogata ogni altra disposizione che attri buisce consultazione obbligatoria al consiglio su periore di sanità, in casi non contemplati dal pre sente decreto. Art. 21. - Il consiglio provinciale di sanità: a) porta la sua attenzione su tutti i fatti ri guardanti l'igiene e la salute pubblica nei vari co muni della provincia; b) propone al prefetto quei provvedimenti e quelle

, degli operai e contadini; f) dà il suo parere in tutti i casi, nei quali è richiesto dal prefetto della provincia. Art. 22. - Il voto del consiglio provinciale di sanità deve domandarsi per la parte igienica sa nitaria, sui seguenti affari: 1. sui regolamenti locali d'igiene; 2. sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili, e sopra altri regolamenti a scopo igienico; 3. sul regolamento provinciale di polizia zoo- jatrica e sulle relative tariffe; , 4. sul regolamento per gli

: «a) si tiene in corrispondenza con i medici circondariali per tutto ciò che riguarda la igiene e la sanità pubblica; «b) veglia sul servizio sanitario e sulle condi zioni igieniche dei comuni, degli istituti sanitari, in tutta la provincia, e sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti; «c) vigila sull'igiene delle scuole e degli isti tuti di educazione ed istruzione della provincia, riferendone al prefetto ed al provveditore agli studi competente; «d) sovraintende al laboratorio provinciale di igiene

, sulle quali deve essere per legge sentito; «g) dà voto sulle deliberazioni dei consorzi e dei capitolati relativi per i servizi medico, chirur gico ed ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sa nitari comunali, sulle contestazioni tra i medici ed i municipi, i corpi morali ed i privati per ra gione di servizio; «h) espone al prefetto i bisogni e i desideri attinenti ad interessi igienici della provincia; «i) ispeziona straordinariamente le farmacie della provincia assistito di regola da un chimico

o farmacista, designato dal prefetto; «1) propone al prefetto i provvedimenti disci plinari contro il personale sanitario, contro gli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria nei casi e modi determinati dai regola menti speciali e contro gli esercenti non autoriz zati; «m) redige la relazione annuale sullo stato sa nitario della provincia».

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 6 of 32
Date: 30.06.1924
Physical description: 32
di provvidenze per la prevenzione e la cura delle malattie sociali. Ove particolari condizioni sanitarie della pro vincia lo esigano, in caso di malattie infettive e cunusive enueuiiciie, u prefetto, sentiti il consi glio provinciale di sanità e la giunta provinciale ammmistrativa, può, con suo uecreto, stabilire l obbligo della provincia di provvedere ai servizi integrativi di cui al comma precedente, se ed in quanto, i comuni o altre istituzioni pubbliche non provvedano. Nei casi contemplati nel precedente

comma, le spese occorrenti, ove non venga diversamente di sposto con legge speciale, vanno per un terzo a carico delle provincia, e per uue terzi a carico dei comuni interessati e ratizzate in ragione di popo lazione. Tuttavia il prefetto potrà esonerare dal conti ibuto i comuni che, per le condizioni finan ziarie, non sono in grado di sostenere le relative spese. La quota di contributo dovuta dai comuni escuti a ti è posta a carico della provincia. li decreto indicherà la qualità dei mezzi inte

, sia per altre circostanze non possano, sin golarmente o uniti in consorzio, provvedere con efficacia agli istituti predetti, il prefetto, intesi il consiglio provinciale di sanità e la giunta provin ciale amministrativa, può, con suo decreto, stabi lire l'obbligo della provincia, determinandone l'e stensione, sia in rapporto al numero dei comuni, sia in rapporto alla qualità dei servizi e degli isti tuti di assistenza e profilassi sanitaria. Contro la determinazione del prefetto è am messo ricorso

al ministro dell'interno, che decide definitivamente, sentito il consiglio di Stato. Ove non venga diversamente provveduto con legge speciale, le spese occorrenti nei' casi con templati nel secondo comma del presente articolo, sono, per un terzo, a carico della provincia, e per gli altri due terzi vanno ripartite, in ragione della popolazione, fra i comuni interessati. Art. 10. - Ai servizi, di cui ai precedenti arti coli 7, 8 e 9, le provincie possono provvedere in consorzio con le altre contermini

comunicato al prefetto per la sua approvazione nei riguardi tecnici e ammini strativi. Art. 13. - Sono soppresse: la commissione consultiva presso la prefettura di Napoli e la commissione centrale consultiva per il risanamento di Napoli, di cui agli articoli 3 e 7 del regolamento per l'esecuzione della legge 15 gennaio 1SS5, n. 2892, relativa al risanamento della città di Napoli, approvato con regio decreto 12 marzo 1 SS5, n. 3003, modificato col regio de creto 29 maggio 1913, n. 828; la commissione

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 21 of 32
Date: 30.06.1924
Physical description: 32
. 14, — POLIZIA MORTUARIA. L'articolo 26 del Regolamento speciale di po lizia mortuaria del 25 luglio 1892, n. 448, stabi liva che il Prefetto, prima di autorizzare il tra sporto di un cadavere in un Comune di altra pro vincia, dovesse sentire il Prefetto di quest'ultima provincia. L'articolo 77 del nuovo decreto abroga tale di sposizione sostituendone un'altra, in forza della quale il Prefetto che autorizza il trasporto di un cadavere in un'altra provincia, è tenuto soltanto, d'ora in avanti, ad avvertirne

il Prefetto della provincia, nella quale il cadavere deve essere tra sportato. Le nuove norme rispondono efficacemente alla necessità che in materia di trasporto di cadaveri si agisca con la maggiore sollecitudine possibile. 15. — CONSORZI SANITARI. Alle SS. LL. sono note le gravi difficoltà eco nomiche e finanziarie in cui versano non pochi Comuni grandi e piccoli del .Regno; e questa, spesso, è la principale ragione per cui essi prov vedono in maniera deficiente ed inadeguata alla vigilanza

to è stato stabilito nei provvedimenti di riforma della legge comunale e provinciale, modifica so stanzialmente il sistema dei ricorsi in materia sa nitaria, adottando di regola (art. S6) il doppio grado di riesame di merito dei provvedimenti delle autorità sanitarie comunali ed affidandolo, rispet tivamente, al Sottoprefetto del circondario ed al Prefetto della provincia, salvi sempre, per legitti mità, il ricorso straordinario al Re e quello giuris dizionale, innanzi al Consiglio di Stato, nonché

non viene più subordinata alla condizione del pa rere «conforme» del Consiglio provinciale. In ba se alla disposizione abrogata della legge 24 lu glio 1919, n. 1382, il Consorzio poteva anche es sere costituito fra soli Comuni senza l'intervento della Provincia ed inoltre, quando interveniva la Provincia, dovevano partecipare al Consorzio tutti i Comuni nella medesima compresi. Con la nuova disposizione, invece, in armonia al concetto di rendere la Provincia centro fondamentale dei ser vizi

Consigli comunali interessati, i Consigli provin ciali di sanità e la G. P. A., di autorizzare, nell'i potesi prevista, anche l'impianto e l'esercizio di farmacie in soprannumero della pianta organica ed in deroga alle disposizioni degli art. 2, 28 e 32 della legge del 1913. Le norme d'esecuzione, per quanto attiene al l'esercizio di quest'eccezionale facoltà, troveranno posto nel regolamento: onde l'articolo in parola troverà la sua applicazione quando il nuovo rego lamento sarà applicato

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 7 of 15
Date: 01.03.1927
Physical description: 15
, a seconda dei casi, il Regolamento tipo annesso al Decreto 9 giugno 1925, N. 28329 Div. II del Prefetto di Trento. Per quanto in particolare riguarda l'assicurazione dei pompieri contro gli infortuni, le SS. LL. cureranno di svolgere le opportune pratiche con la Cassa Nazio nale Infortuni la quale non mancherà di concedere le tariffe più convenienti che le disposizioni sulle quali essa regola la propria azione possano con sci! lire. * Cessata la ingerenza della Federazione dei corpi pompieri — e ciò

avverrà col 1° marzo prossimo — i Comuni della Provincia non sono più tenuti a cor rispondere contributi di sorta alla Federazione, la quale, peraltro, presenterà, con effetto a lale data, il rendiconto della gestione dei contributi riscossi dal l'inizio della sua attività in poi dai Comuni di questa Provincia. Di tale rendiconto verrà data notizia alle Ammi nistrazioni interessate. Prego favorire un cenno di intesa e di assicura zione. Il Prefetto : UMBERTO RICCI. R. PREFETTURA DI BOLZANO. N. 1986

Decreto Legge. Pregasi provvedere fin da ora in conformità detto provvedimento.' p. il Prefetto : VITTORELLI. R. PREFETTURA DI BOLZANO. N. 3246/II-6 Bolzano. 18 febbraio 1927 (a. V.) Oggetto : Pubblicazione delle deliberazioni. Ai sigg. Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia. Essendo stato constatato che presso qualche Co mune non viene sempre curata, come è tassativamen te prescritto dall'art. 128 della Legge Comunale e Provinciale, la pubblicazione delle deliberazioni adot tate dal Capo

Bolzano, 8 febbraio 1927 (a. V.) Oggetto : .Pubblicazione avvisi foglio annunzi legali. Ai Comuni della Provincia. Per opportuna conoscenza e norma trascrivo qui appresso la circolare Ministeriale relativa all'oggetto: „Essendo in preparazione provvedimento che di spone pei Comuni compresi Nuove Provincie istituite con Decreto Legge 2 corrente inserzioni fogli annun zi legali continuano effettuarsi fino 30 giugno 1928 nel foglio Provincie cui Comuni stessi appartenevano prima dell'emanazione citato

la Provincia di Bolzano. ' Signori Commissari Prefettizi e Podestà Signori Amministratori delle Opere Pie della Provincia di Bolzano. Pregasi far pervenire a' questo Ufficio con cortese sollecitudine quanto segue : a) copia delle piante organiche per gli. impiegati e salariati, i sanitari dipendenti da codesto Ente con l'indicazione degli stipendi base e degli au menti periodici e della relativa approvazione da parte dell'Autorità tutoria : b) separali elenchi degli impiegali, dei salariati, dei sanitari

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Page 6 of 15
Date: 01.03.1927
Physical description: 15
. Podestà e Commissari Prefettizi e Regi della Provincia di Bolzano. Con la istituzione della Provincia di Bolzano, se parata da quella di Trento, cessa di avere vigore, per questa Provincia, il Decreto 24 agosto 1925, N. 40343 Div. II, del Prefetto di Trento, con il quale la Fede razione dei corpi pompieri della Provincia di Trento è stata incaricata di assistere i Comuni nella riorga nizzazione dei corpi pompieri comunali secondo il precedènte Decreto del 9 giugno 1925, N. 28329, pure ' del Prefetto

Amministrazione civile. R. PREFETTURA DI BOLZANO. N. 2392/11 Bolzano, 5 febbraio 1927 (a. V.) Oggetto : Rimborso di spese per l'eser cizio delle funzioni di Podestà. Ai sigg. Podestà della Provincia. Avendo dovuto constatare che le norme impartite dalla R. Prefettura di Trento con circolare 1° luglio 1926, N. 26270, non vengono sempre rigidamente os servate, stimo necessario determinare, in forma defK nitiva, quali compensi le SS. LL. abbiano diritto a ri scuotere tutte le volte che, per nativi

rispettiva popolazione. Ritengo inutile avvertire che questo Ufficio sarà costretto a negare l'approvazione alle deliberazioni per liquidazione di rimborsi o diarie, qualora risulti che non sia stalo tenuto stretto conto delle predette norme: Gradirò da parte delle SS. LL. un cenno di ricevu ta e di assicurazione. Il Prefetto : UMBERTO RICCI. R. PREFETTURA DI BOLZANO. N. 902 Gab. Bolzano, 5 febbraio 1927 (a. V.) Oggetto : Corpi pompieri - Federazione dei corpi pompieri della Prov. di Trento. Ai sigg

di Trento, e di provvedere con. istruzioni generali di carattere tecnico alla migliore sistemazio ne del servizio, coordinando l'attività dei corpi stessi nella Provincia. D'ora innanzi, per quanto si riferisce a questa Provincia, il servizio pompieri sarà quindi puramente e semplicemente un servizio di indole comunale qua le previsto dalle disposizioni vigenti, sotto l'esclusiva responsabilità dei sigg. Podestà e Commissari Regi o Prefettizi.

di servizio, siano, costretti ad eseguire dei viaggi. Premesso che la liquidazione di tali compensi de ve* sempre effettuarsi con regolare deliberazione, cor redata da specifica -sottoscritta dai richiedenti, da ap provarsi da questo Ufficio a termini di Legge, rima ne fissato quanto segue : 1. Ai Podestà che all'atto della nomina non avesse- sero già la residenza nel Connine loro assegnato, compete il rimborso delle spese di viaggio perso nali in II classe per raggiungere la sede, oltre il 20 per cento

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Page 13 of 36
Date: 28.02.1924
Physical description: 36
rispettivamente la Provincia ed il Consiglio provinciale. Lo scioglimento delle rappresentanze consor ziali la proroga del termine per la ricostituzione di esse e la nomina del commissario straordinario, sono decretati dal Ministro. 11 Prefetto della Provincia dove ha sede l'am ministrazione del consorzio, può sospenderle ai termini dell'art. 105 del presente decreto. La vigilanza e l'ingerenza governativa e la tutela sui consorzi interprovinciali si esercitano rispettivamente dal Prefetto e dalla Giunta pro

comunali e provinciali devono ren dere i conti nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono. Qualora i conti non siano presentati entro tale termine il Sottoprefetto pei Comuni del circonda rio ed il Prefetto nei riguardi della Provincia li fanno compilare di ufficio a spese dei tesorieri. I Consigli comunali e provinciali devono di scutere i conti nella prima sessione dopo la pre sentazione, purché dal giorno di questa sia de corso un mese; se la discussione non avviene

«Si osservano per i contratti delle Provincie le norme stabilite per quelli dei Comuni indicati alla lettera a) dell'art. 52 del presente decreto. Spettano però al Prefetto le facoltà attribuite al Sottoprefetto con gli articoli 52 e 53 del presente decreto». Art. 93.* Agli effetti del l.o comma dell'art. 269 della legge, le Provincie sono parificate ai Comuni in dicati alla lettera a) dell'art. 52 del presente de creto. Il Prefetto esercita, a riguardo della Provin cia, le facoltà indicate

all'art. 63 del presente de creto. Si applicano alla Provincia gli articoli 67 e 69 del presente decreto. Art. 94.* L'art. 271 della legge è abrogato. Art. 95.* Due o più Provincie possono, con l'approva zione del Ministro competente, riunirsi in consor zio per provvedere ai servizi di comune interesse. Ai consorzi fra Provincie si applicano le di sposizioni degli articoli 11, 13, comma l.o, 14, 15, 16, 17, 1S e 19 del presente decreto, intenden dosi sostituiti al Comune ed al Consiglio comu nale

date dalla Giunta provinciale amministrativa la quale decide anche sui reclami dei contribuenti. Le decisioni della Giunta provinciale ammini strativa sono, a cura dell'amministrazione inte ressata, pubblicate per copia all'albo pretorio per S giorni; e quelle concernenti le Provincie devono essere inoltre inserte per sunto, con l'indicazione della misura della sovrimposta, nel Foglio perio dico degli annunzi legali della Provincia. Contro il provvedimento della Giunta provin ciale amministrativa

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Page 12 of 32
Date: 30.06.1924
Physical description: 32
legge 22 maggio 1913, n. 468, alle parole: «per ciascuna provincia sono stabilite dal prefetto sentito il consiglio provinciale di sanità» sono so stituite le seguenti: «per ciascun circondario sono stabiliti dal sottoprefetto del circondario». Art. 56. - All'ultimo comma dell'art. 16 della legge 22 maggio 1913, n. 468, alle parole: «e resi esecutori dal prefetto» sono sostituite le seguenti: «e resi esecutori dal sottoprefetto». Art. 57. - Contro i provvedimenti del prefetto, adottati ai termini

dirette a reprimere gli abusi e le mancanze, di cui i sanitari liberi esercenti in scritti nell'albo si rendessero colpevoli nell'eserci zio professionale, provvede il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, con la procedura stabilita nell'art. 39 primo comma, del presente decreto. Contro il provvedimento del prefetto è ammes so ricorso al ministro dell'interno, che decide de finitivamente, sentito il consiglio superiore di sa nità. Art. 54. - All'art. 7 della legge 22 maggio 1913

, n. 468, sono aggiunti i seguenti comma: «E' tuttavia data facoltà al prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, di autorizzare il trasferimento, nello stesso comune, di una farma cia da una sede ad un'altra, quando in quest'ulti ma sede le farmacie esistenti siano inferiori di nu mero a quelle assegnate dalla pianta organica e non possa farsi luogo all'autorizzazione per l'a pertura di nuove farmacie nel comune, in dipen denza del disposto degli articoli 2, 28 e 32 della presente legge

. «In mancanza di domanda, e nella ipotesi pre vista dal precedente comma, il prefetto, sentito il consiglio comunale interessato, il consiglio pro vinciale di sanità e la giunta provinciale ammini strativa, potrà autorizzare l'impianto e l'esercizio di una farmacia in soprannumero alla pianta or ganica, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento ed anche in deroga alle disposi zioni di cui ai su richiamati articoli 2, 28 e 32 della presente legge». Art. 55. - Al primo comma dell'art. 14 della

degli articoli 2,11, 24, 25, 26, 28, 32 della legge sulle farmacie 22 maggio 1913, n. 468, e degli articoli 9, 17, 18, 19, 21, 22, 54, 57 e 66 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829, è ammesso, nei 15 giorni dalla notifica zione, ricorso al ministro dell'interno, che decide definitivamente. Tutti gli altri provvedimenti del prefetto con templati dalla legge e dal regolamento predetto, sono definitivi. TITOLO III. Dell'igiene del suolo e delVabitato. - Art. 58. - All'ultimo comma dell'art. 71 del

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Page 5 of 24
Date: 31.07.1924
Physical description: 24
della sua pubblicazióne nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Roma, addì 3 maggio 1924. c Il Ministro delle Finanze: DE STEFANI p. il Ministro per l'Interno: .1. Finzi. R. Prefettura della Venezia Tridentina. X. 8010 Gab. IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO Visto che la Provincia di Trento, in base ai risultati dell'ultimo censimento ha una popola zione di 038.324 abitanti; Ritenuto che il Consigliò Provinciale dovrà essere quindi composto di quarantacinque mem bri ; Considerato che, poiché ogni

. 5) Cles, costituita dai Comuni dei Mandamenti di Cles, Fondo, Male, Caldani. 0) Merano, costituita dai Mandamenti giudi ziari di Merano, Glorenza, Lana, Silandro. 7) Riva, costituita dai Comuni dei Manda menti giudiziari di Riva, Tione, Condino, Ste li ico. 8) Rovereto, costituita dai Comuni dei Man damenti giudiziari di Rovereto ed Ala. 9) Trento, costituita dai Comuni dei Manda menti giudiziari di Trento e Vezzano. Trento, addì 20 giugno 1924. Il Prefetto: GUADAGNI.XI Regia Prefettura della

circoscrizione elettorale provinciale deve eleggere cinque con siglieri, la Provincia dovrà essere suddivisa in nove grandi circoscrizioni elettorali, approssi mativamente uguali fra di loro; Tenute presenti le attuali circoscrizioni giudi ziarie e la popolazione di ciascuna di esse; Visti gli articoli 74 e 75 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2837; Visto l'art. I del R. D. 23 maggio 1924 n. 798; DECRETA: La Provincia di Trento, agli effetti delle ele zioni dei Consiglieri Provinciali, è ripartita nelle seguenti

Provincia di Trento Trento. 29 agosto 1924. N. 43404 Ila . OGGETTO: Esame speciale per l'abilitazione degli im piegati comunali e provinciali dei territori redenti alle funzioni di segretario comunale. .li Sii/nori Situimi tifi l.o Ci>'cninlarin. Con decreto Ministeriale 24 luglio u. se. pub blicalo nella Gazzella Cffiriali • <del 9 corrente n. 187. sono stale fissate, per i giorni 1. 2 e 3 di- ceiinbre p. v.. e nelle sedi nel decreto slesso indi cate. le prove scriile dell'esami* speciale di cui

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 17 ottobre 1922, N. 1353; Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; DECRETA: E' accordato un ulteriore perentorio termine di 00 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per il pagamento della tassa di conces sione governativa a coloro i quali, prima della pubblicazione delle norme regolamentari conte ntile nella circolare 13 ottobre 1022 X. 13785-1 C- -3, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'iì conferita la cittadinanza

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Page 7 of 24
Date: 15.04.1926
Physical description: 24
ìRlEGTA PREFETTURA (DBLlLA 'VENEZIA TRIDENTINA N. 17392 - III. A Consorzio provinciale antituberco lare Il Prefetto delld Provincia di Trento iRitenuto dhe la necessità di organizza re efficacemente -nella Venezia Tridenti na la lotta contro la tubercolosi impo ne che si proceda «Illa costituzione di un Consorzio tra i Comuni della Provincia e la (Provincia stessa; che per addivenire — come l'urgenza richiede — aill'impianto dei servizi per il raggiungimento dell'alto compito so ciale, rendesi

. Il Prefetto: G. Gudddgnini Norme regolatrici del Consorzio pro vinciale antitubercolare della Ve nezia Tridentina Decreto prefettizio 10 aprile 1926 N. 3146. Art. 1'. — Fra : la Provincia di Trento e tutti i Comuni che la comp erigono è costituito un Consorzio antiubercolare in base all'art. 4 della 'legge 24 luglio 1919 N. 1382. Il 'Consorzio ha sede presso gii uffici (•'ella Amministrazione Provinciale. Art. -2. — ili 'Consorzio (provvede: a) al ricovero e ailla cura degli infer mi poveri affetti

n. 1382; (Decreta: Dal .1 aprile l'9i24 è dichiarata obbli gatoria la costituzione di un Consorzio provinciale antitulbercolare fra la Pro vincia e i Comuni) della Venezia Tri dentina. Trento, 5 aprile 1924. Il Prefetto: G. Gudddgnini ÌRIEGTA PREFETTURA iD'BDLA VENEZIA TRIDENTINA N. 3146 Div. III J A Trento., 10 .aprile 1926 Il Prefetto Visto il proprio decreto 5 aprile 1924 n. 17392/MI-A con cui fu di ohi arata ob bligatoria la costituzione dal' primo a- priilie 1924 del Consorzio antitubercolare fra

la Provincia eld i Comuni della Ve nezia Tridentina; Considerato che non tutti i Comunii si sono trovati concordi nella definitiva co- stitu'zione del consorzio e nell'approva zione integrale delle sue nonne regola trici; Visto 'l'art. 4 d'olila legge 24 luglio 1919 n. 1382; respinta ogni opposizione e deduzione in contrario; Decreta: E' costituito il /Consorzio provinciale antitubercolare d'ella Venezia Tridenti na con sede in Trento secondo le nor me regolatrici che qui di se'guito si ri portano

necessaria la dichiarazio ne dell'abbi iigatoriletà del Consorzio an titubercolare, poiché se si dovesse co stituire il Consorzio soltanto quando tut ti gli enti interessati abbiano data la propria adesione, verrebbe a lungo pro crastinato l'inizio della lotta contro la insidiosa malattia.. Sud parere favorevole espresso dalla Commissione Reale (per (l'Amministrazio ne straordinaria ideila Provincia di Tren to; ■Inteso il Comitato Provinciale anti tubercolare ; Veduto l'art. 4 della legge 24 luglio 1919

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Page 3 of 55
Date: 31.12.1924
Physical description: 55
Prefetto al Sottoprefetto delle funzioni amministrative, che, ' non sorpassando gl'interessi della circoscrizione circondariale e non avendo ripercussione sui rapporti di enti estranei alla circcscrizicne stessa c su interassi generali della provincia, offrono la possibilità di essere trattati e de finiti nell'ufficio di Sottoprefettura- e si accennava al tresì che presupposto per l'attuazione di tale decentra mento era appunto l'istituzione del sottoprefetto anche nel circondario in cui ha sede

, la. ri forma ha piena esecuzione a decorrere dal 1 luglio p. v. tanto per le amministrazioni comprese nel primo cir condario quanto quelle appartenenti agli altri circon dari della provincia, con questo unico temporaneo adat tamento: che per il primo circondario il Prefetto eser citerà anche le attribuzioni demandate al sottoprefetto — b|en s'intende nei modi e nelle forme stabilite col nuovo ordinamento — salvo, per i ricorsi gerarchici, il disposto del comma 2 del citato decreto-legge 2fi cor rente. sul

elettivo, entrando a far parte del Consesso, in luogo dei due commissari elet tivi più anziani, il più anziano e il meno anziano dei commissari stessi. Sottoprefettura del 1 Circondario. Nella suindicati circolare venne già posto in rilievo come uno dei punti fondamentali della riforma consi stesse nella più organica distribuzione delle competen ze fra il Ministero e gli uffici locali, mediante il trasfe rimento al Prefetto di molteplici attribuzioni già riser vate al Ministero, ed il trasferimento dal

quale si danno gli opportuni chiarimenti nel numero 5 della presente circolare. Dopo ciò, smembra superfluo aggiungere che, in conse guenza, del citato R. decreto-legge 26 corr., n. 1032, ri mane abrogato l'adattamento provvisorio attuato con l'art. 2 del R. decreto 31 gennaio 1924, n. 151, nel senso che tinche le specifiche attribuzioni conferite ai sotto prefetti dagli articoli 32, 52 e 102 del R. decreto 30 di cembre (e temporaneamente conservate, per tutti i cir condari, al Prefetto) rimangono

Riforma della legge comunale a provinciale e della legge sulla assunzione diretta dei pub blici servizi. Circolare del Ministero dell'Interno 28 giugno 1924 n. 15900. Pubblichiamo ora - se pure con qualche ritardo, do vuto alle esigenze dello spazio - La Circolare del Mini stero dell'Interno 28 giugno 1924 N. 15900-1 circa la ri forma della legge comunale e provinciale e della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi. Poiché s'è praticamente constatato che molti Comuni usano inviare

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 7 of 55
Date: 31.12.1924
Physical description: 55
disposizione di legge sia «definitivo», cioè insu scettibile di ricorso gerarchico. E' questo il principio di massima sul diritto vigente, che resta conservato. 2. Ogni volta, però, che vi è nella provincia la pos sibilità del riesame dell'atto amministrativo in sede di ricorso gerarchico (p. e.: decisione del Prefetto sul ri corso di un interessato contro l'atto amministrativo di autorità inferiore) il prow.edimento della autorità deci dente è «definitivo», e per esso non è ammesso un ulte riore riesame

gli effetti dell'atto amministrativo fino al momento della negata ratifica. Le norme dei citati articoli non richiedo no particolari chiarimenti e basterà anche qui tener pre sente che le attribuzioni da esse conferite al Sottopre fetto saranno esercitate dal Prefetto nei rapporti delle amministrazioni del primo circondario, fino a quando noi sarà in questo istituito l'ufficio di sottoprefettura. Esercizio della potestà ispettiva e surrogatoria. L'articolo 63 conferisce anche al sottoprefetto

59 disciplina poi, con precise norme per le quali è superflua ogni spiegazione, l'esercizio della po testà surrogatoria del sottoprefetto, del prefetto e del la G. P. A. in caso di manciata o irregolare formazione, da parte delle Giunte e delle commissioni comunali, del le matricole e dei ruoli delle tasse, o di trascuranza nel la esazione dei tributi e delle entrate patrimoniali, con sentendo inoltre al Prefetto di provvedere, ove occorra, all'appalto d^l dazio consumo per un tempo non mag giore

la compilazione e l'esame dei conti, ri spettivamente della provincia e dei comuni. Revisione dei conti. Particolare rilievo meritano le disposizioni dell'art. 99, che reca notevoli semplificazioni nella procedura per la revisione dei conti dei comuni e delle provincie, in correlazione alla intensificazione della funzione ispettiva ed al più rigido ordinamento portato dalla riforma nella materia delle responsabilità civili degli amministratori, e che consente fra l'altro di tradurli avanti il Consiglio

toprefettura nel primo circondario, l'accennata potestà, in rapporto ai sindaci dei comuni in esso compresi, con tinuerà ad essere esercitata dal. Prefetto. L'annullamento è pronunziato con decreto motivato impugnabile con ricorso gerarchico entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto stesso ed al riguardo, a se conda che esso sia stato emanato dal sottoprefetto op pure dal prefetto per i sindaci del primo circondario valgono gli stessi avvertimenti già dati circa il ricorso contro

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 9 of 15
Date: 01.03.1925
Physical description: 15
siano del luogo, e dovrà contenersi entro i limiti della necessità di ristorarsi dalla fatica. Il Questore di Trento ed i Sottoprefetti degli altri circondari della Provincia so no incaricati della esecuzione ' del pre sente decreto. Trento, li 2 ottobre 1924. Il Prefetto: GU AD AGNINI Esportazione di bossoli capsulati vuo ti da caccia e di capsule da caccia» (Circolare Prefettura 29-11-1924. n. 2990). REGIA PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI TRENTO Uflicio Provinciale di P. S. Trento, li 29 novembre

1924. Ai Signori Sottoprefetti della Provincia di Trento, Per opportuna notizia comunico che il Ministero dell'Interno, Direzione Gene rale della P. S., Ufficio Esplosivi, con circolare N. XV E 02629, in data 18 cörr. mese, ha disposto che i bossoli vuoti cap sulati da caccia e le càpsule da caccia, pel cui trasporto all'interno non è ne cessaria alcuna licenza (art. 12 del Rego lamento 21 gennaio 1906 N. 74), possono essere esportati dal Regno senza l'assen so dell'Autorità di P. S. Il Prefetto

Smercio al coolici in esercizi pubblici situati in località oltre 1000 metri di altitudine. (Decreto Prefetto 2-10-1924 n. 1912). REGIA PREFETTURA DELLA VENEZIA TRIDENTINA Ufficio Provinciale di P. S. IL PREFETTO DELLA VENEZIA TRIDENTINA Considerato che gli escursionisti e le altre persone che si recano in gita o per affari in località di montagna non pos sono avere nei giorni festivi nè prima delle ore 10 in quelli feriali, sommini strazioni di bevande alcooliche nei pub blici esercizi, cui

sono costretti di ricor rere per ristorarsi e rinvigorire il corpo; Considerato che il consentire tali ecce zionali somministrazioni non può costi tuire pericolo che le finalità sociali cui il legislatore si è ispirato nel dettare restri zioni nei riguardi della vendita delle be vande alcooliche abbiano a rimanere frustrate; Sentito il parere della Commissione permanente di cui all'art. 2 della legge 19 giugno 1913 N. 632; Vista la nota 24 agosto 1924 N. 4101, 12000 A, del Ministero dell'Interno

: GUADAGNINI Passaporti per Testerò, rilascio del nulla osta. (Circolare Questura 11-12-1924 n. 3097). REGIA QUESTURA DI TRENTO Trento, li 11 dicembre 1924. Sigg. Sindaci del Primo Circondario, Per rendere più sollecito il rilascio del nulla osta per il passaporto per l'estero da parte dei Sindaci occorre che costoro si rivolgano direttamente al Procuratore del Re per accertare se il richiedente debba scontare una pena restrittiva del la libertà personale (reclusione, deten zione, arresto) per qualunque

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Page 44 of 55
Date: 31.12.1924
Physical description: 55
sup pletorie, quando, pei- dimissioni o per altra cau sa, i membri elettivi siansi ridotti a meno della metà del numero fissato rispettivamente per le singole categorie. Art. 7. Alla elezione dei membri di cui alla lettera b) dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229 possono concorrere le Istituzioni e gli Enti agra ri ed economici della provincia, che siano iscrit ti in apposito elenco, da compilarsi ogni anno a cura del Consiglio agrario provinciale, e, la pi-i ma volta, dal Prefetto

della provincia* A tale effetto il presidente del Consiglio agra rio, ovvero il presidente della Commissione am- ministratrice straordinaria, se il Consiglio sia sciolto, o il Prefetto, se si tratti di Consiglio a- grario di prima istituzione, con avviso da pub blicarsi entro la prima decade del mese di mag gio all'albo del Consiglio agrario e nel Foglio de gli annunzi legali della provincia, inviterà le I- stituzioni e gli Enti che intendano essere iscrit ti, a domandare entro un mese la iscrizione

raccomandato, secondo i ca si, al presidente del Consiglio Agrario Provin ciale o al presidente della'Commissione ammini stratrice straordinaria del Consiglio stesso, o al Prefetto della provincia, che provvederanno entro 5 giorni, allo scrutinio e alla formazione della li sta degli eletti, in numero doppio dei membri ria nominare, redigendo apposito verbale. Il verbale sarà pubblicato all'albo del Consi glio agrario, e vi rimarrà per 15 giorni, indi sa rà trasmesso al Ministero dell'economia nazio nale

, o al presidente della Commissione aimministra- trice straordinaria del Consiglio medesimo, o al Prefetto della provincia, che provvedono a pub blicarlo subito nel Foglio degli annunzi legali e ad inviarne copia al Ministero dell'economia na zionale. Ari 11. Alto elezione degli altri membri, rappresen tanti, nel Consiglio agrario provinciale, la po polazione agraria della Provincia, nel numero assegnato a ciascun Collegio elettorale agrario a termini d'egli articoli 7 e 8 del R. decreto 30 dicembre 1923

Foglio degli annunzi legali della provincia, entro il detto mese di luglio. Art. 8.. Nell'elenco di cui al precedente articolo, .sa ranno iscritti gli Enti e le Istituzioni: a) che, per proprio istituto, abbiano finalità e svolgano attività economiche attinenti all'agri coltura; b'i rhe esistano e funzionino effettivamente da almeno un anno; c) che facciano regolarmente bilanci annuali. Art. 9. Il diritto di voto, per la elezione dei membri di cui alla lettera b) dell'art. 4 del R. decreto

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Page 41 of 55
Date: 31.12.1924
Physical description: 55
Ecooomia Nazionale N.ro 03716 - II. R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI TRENTO II Prefetto della Provincia di Trento Vista la circolare 19 ottobre, 1924 n. 132 del Ministero dell'Economia Nazionale contenente norme circa l'abburattamento delle farine per la panificazione e la confezione del pane popolare; Sentito il parere della Commissione Provin ciale Annonaria, istituita a sensi della circolare suddetta; Visto l'art. 3 della legge comunale e provin ciale; Decreta: Art. 1. — A datare dal

ed i Sin daci della Provincia sono incaricati dell'esecu zione del presente decreto. Trento, 4 dicembre 1924. J1 Prefetto: GUADAGNINI Istruzioni per i tagli e vendita di piante. Con diverse Circolari la Prefettura ha emanato recentemente istruzioni per sollecitare la defi nizione delle pratiche relative a vendita di pian te. Con circolare 18 dicembre 1923 N. 66517 ha prescritto quanto segue: 1. Gli estratti delle deliberazioni dei Consigli comunali che riguardano le vendite di legname dovranno essere

12 corrente mese e fino a nuova disposizione è resa obbligatoria, da parte di tutti i fornai della Provincia, la produzione del pane di tipo popolare, il quale dovrà essere confezionato con farina, il cui contenuto in ce neri, all'anilisi chimica, non superi l'l% su so stanza secca. Art. 2. — Per questo tipo di pane, a parte tutti gli altri requisiti cui il pane deve corrisponde re, il contenuto in ceneri, detratto il cloruro di sodio, non dovrà eccedere la percentuale del- n.05 %, e il contenuto

pane non potrà essere usata la forma a bastone. Art. 7. — Il controllo analitico di tali elementi viene affidato al Laboratorio di Stato per l'esa me delle sostanze alimentari in Trento, al qua le, quindi, dovranno essere inviati, campioni da prelevarsi presso i mulini ed i fornai della Pro vincia. Art. 8. — I contravventori alle disposizioni del presente decreto saranno denunziati all'Autorità Giudiziaria a termini degli articoli 295 e 434 del Codice penale. Art. 9. — Il Questore, i Sottoprefetti

in cellulosa non potrà •essere superiore al 0.65% su sostanza secca. Art. 3. — E' fatto obbligo a tutti i fornai di tenere nei propri spacci la quantità di pane a tipo popolare necessaria a soddisfare, a giudizio delle autorità comunali, le esigenze locali. Art. 4. — Il prezzo della farina destinata a questo tipo di pane viene stabilito in lire 185 il quintale, fuori sacco, per merce resa al mulino. Art 5. — Di conseguenza, il prezzo del pane popolare può determinarsi dalle Giunte Comu nali su lire 1.90

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Page 11 of 18
Date: 30.11.1923
Physical description: 18
. Tutte le pubbliche autorità deìla pro vincia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza. Dato «a Trento, addi 23 ottobre 1923. Il Prefetto f.to GUADAGNINI .1:7.9 - x N 14718 Gab. \ REGIA PREFETTURA \ DELLA VENEZIA TRIDENTINA . \ Il Prefetto della Provincia di Trento Veduto il precedente decreto 26 novembre 1922 N. 21083 Gab.; Considrato che l'utile« e l'interesse dei privati cittadini hanno già spontaneamente allargata l'applicazione

lingue di uso internazio nale semprechè sia data in ogni caso la precedenza alla lingua italiana. Il Questore di Trento e i Sottoprefetti della Provincia compileranno l'elenco dei pubblici esercizi che devono usare soltanto la lingua ufficiale e faranno a ciascuno di essi le necessarie diffide. Ogni controversia in proposito sarà risoluta dal Prefetto, sen tito il Comitato Provinciale per il Concor so dei forestieri. Art. 4. Le cartoline illustrate, le carte topogra fiche, le guide, gli orari

del decreto stesso •oltre i limiti dal medesimo segnati; Ritenuta la necessità e l'urgenza di re golare ulteriormente in questa Provincia l'uso pubblico della lingua tedesca in rap porto alla lingua ufficiale dello Stato; Veduto l'articolo 3 della leggo comunale e provinciale; * DECRETA: Art. 1. Nella Provincia di Trento i manifesti, avvisi, indicazioni, segnalazioni, tabelle, cartelli, insigne, etichette tariffe, orari . e, in genere tutte le scritte o leggende comun que rivolte o destinate

, e in generale tutte, le indicazioni di luogo, dovranno riprodurre i nomi esclusivamente' nella lezione uffi ciale stabilita nel R. D. 29 marzo 1923 N. 800 o in quella che sarà determinata nel Prontuario della Reale Società Geografica di prossima pubblicazione pei nomi di luo go non compresi nel R. Decreto citato. Art. 5. I Comuni della Provincia devono provve dere che alle diverse estremità degli abitati, tanto nei capoluoghi che nelle frazioni e borgate, sia riportato a grandi caratteri^

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Page 8 of 55
Date: 31.12.1924
Physical description: 55
soltanto quelli emanati dal Prefetto nell'appli cazione delle attribuzioni conferitegli dallia legge in rap porto appunto alla sua v^ste di suprema autorità ge rarchica della provincia, ma si comprendono anche quel li dal Prefetto stesso emanati per effetto del I comma del R. decreto-legge 26 corrente, n. 1032, e cioè nell'e sercizio a lui conservato delle attribuzioni del sottopre fetto in rapporto alle amministrazioni comprese nel pri mo circondario, fino a che non sarà in questo istituita jla

. 118 ed in casi specifici, fra l'altro, negli articoli (52 (com ma ultimo) e 28 (comma ultimo) dei quali si è già trat tato nel precedente numero della presente circolare, consiste nel principio enunciato al n. 2, che impedisce un ulteriore riesame, in sede di ricorso, quando questo riesame è intervenuto a mezzo della suprema autorità gerarchica della provincia, sicché, essendo il provvedi mento di quest'ultima « definitivo» (art. 113, leti, a) esso non è ulteriormente impugnabile che nelle forme

sinteticamente enunciarsi i motivi di diritto nei quftji trova fondamento la decisione. Il parer,e del Consiglio di Prefettura non è necessario, ma potrà essere provocato dal Prefetto nei casi dubbi, o quando l'importanza della quistione lo renda oppor tuno. Altra semplificazione riguarda la forma degli atti riso lutivi dei ricorsi gerarchici diretti alle autorità centrali.' Essa era finora quella del decreto Reale e talvolta (co me in frequenti casi previsti dalla legislazione sanitaria) quella del decreto

amministrativa particolarmente in materia di ri corsi in quanto questi in molti casi, prospettano quistioni già risolute e nelle quali si è formata tuia costante giuri sprudenza sicché la consultazione dell'alto Consesso si risolveva per lo più in una ripetizione di precedenti pa reri. La riforma, pertanto, ha reso « facoltativa' l'accennata consultazione in tutti i ricorsi gerarchici al Governo del Re, siano essi diretti contro atti del Prefetto o contro decisioni della Giunta provinciale amministrativa

, anche per i ricorsi contro le decisioni della Giunta provincia le amministrativa in sede di tutela, le stesse semplifica zioni suaccennate per i ricorsi gerarchici. La formalità del decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, è quindi mantenuta soltanto per i ricorsi in via straordinaria al Re e per quelle altre ri soluzioni che il Governo centrale emana di sua iniziati va in esplicazione del proprio sindacato di vigilanza, co me ad esempio gli atti di annullamento d'ufficio, in c- gni

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Page 22 of 33
Date: 28.02.1923
Physical description: 33
analoghe a quelle finora esercitate dalla Giunta Provinciale. IL. SOTTOPREFETTO In ogni Circondario vi è un Sottoprefetto, che compie, sotto la direzione del Prefetto, le funzioni che gli sono attribuite dalla leg ge o quelle che gli vengono delegate dal Prefetto. Oltre la vigilanza sui Comuni, il Sotto prefetto esercita altre attribuzioni fra cui le principali versano in materia di pubblica sicurezza e di leva. Nel primo circondario, cioè nel circonda rio del Capoluogo della Provincia, Trento, non

, reputo opportuno accennare, per sommi capi, gl'istituti considerati nel le nuove norme affinchè ne sia facilitata l'applicazione da parte dei Comuni. DIVISIONE DEL TERRITORIO DEL RE GNO E AUTORITA' GOVERNATIVE E AMMINISTRATIVE Il Regno si divide in Provincie, circonda ri, mandamenti e comuni. In ogni provincia vi è un Prefetto, un Vice Prefetto, un Consiglio di Prefettura e una Giunta Provinciale Amministrativa. IL PREFETTO Il Prefetto è il Capo della provincia e vi .rappresenta il Governo. Cura

PARTE II. Circolari. 29 N 3026 Div. II Trento, 31 Gennaio 1923. OGGETTO: Applicazione della Legge Co munale e Provinciale. Indirizzi : Com'è noto, m virtù del R. D. 11 corren te N. 9, il 13 corr. sono entrati in vigore, anche nella Venezia Tridentina, la legge ed il regolamento comunale e provinciale vi genti nelle altre Provincie del Regno. Nel trasmettere un esemplare del detto decreto e nell'invitare i. Comuni che ne fossero sfor niti a provvedersi subito di tale legge e del regolamento

ha inoltre, in prima istanza, una funzione molto importante e cioè quella di giudicare sui conti comunali, e sulle responsabilità dei pubblici amministratori (art. 317 e 318 della legge). LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINI STRATIVA La Giunta Provinciale Amministrativa si compone del Prefetto che la presiede, di due Consiglieri di Prefettura e di 4 membri ef fettivi e 2 supplenti nominati dal Consiglio Provinciale. La Giunta Provinciale Amministrativa ha, nei riguardi della vigilanza sui comuni, funzioni

vi è più a capo un Sottoprefetto. Tutti i Comuni del primo circondario dipenderan no d'ora innanzi direttamente dalla Prefet tura ed il Prefetto vi eserciterà anche le attribuzioni della cessata autorità politica distrettuale. Le attribuzioni di pubblica sicurezza m tale circondario vengono invece esercitate dal Questore. - ELEZIONI AMMINISTRATIVE Con le disposizioni di carattere transito rio contenute nel R. D. 11 andante si è uni ficata la materia elettorale, restando sen z'altro abrogato

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Page 12 of 28
Date: 31.08.1924
Physical description: 28
contravventore, siano rimesse le cose nel pri stino stato. Art. 13. Il presente decreto sarà presentato ai Parlamento per la conversione in legge. Ordiniamo ecc. ecc. TABELLA A. ELENCO dei Comuni e delle località delle nuove provincie sog gette alla limitazione di cui al Capo 1 del presente decreto. P.a zona militarmente importante) Provincia: Trento; Comando del Corpo d'Armata al quale devesi far capo per il nulla osta: Verona; Circonda rio: Merano: tutti i Comuni; Circ. Bressanone idem; Circ. Bolzano idem

concorrano circostanze eccezionali e previa au torizzazione del Prefetto, possono emanare speciali di sposizioni restrittive nei riguardi della larghezza dei detti cerchioni in relazione al loro peso a carico completo e secondo le condiioni delie singole strade. Art. 19. Inosservanza delle disposizioni precedenti: provvedimenti. E' vietata la circolazione dei veicoli, i quali per di mensioni e struttura non corrispondano alle prescrizioni contenute negli articoli precedenti. Il proprietario è dif fidato

Disposizioni finali. Art. 11. Contro i provvedimenti dell'autorità militare e con tro quelli del Prefetto, è ammesso il ricorso gerarchico secondo le norme vigenti. Esso non ha effetto sospensivo. Art, 12. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto ed a quelle emanate in base al medesimo dalle autorità competenti sono punite con l'ammenda da L. 100 a L. 2000 e, nei casi più gravi, con l'arresto fino a sei mesi. Inoltre l'autorità ha la facoltà di disporre che, a spese del

: In tutta la provincia: tutte le località si tuate ad altitudine superiore ai 1500 m. sul livello del mare: Provincia: Belluno: Comando del Corpo d'Armata al quale devesi far capo per il nulla osta: Bologna: Circon dario di Belluno: Cortina d'Ampezzo, Livinallongo, Colle S. Lucia: Circ. Bressanone: Tutti i comuni del manda mento di Monguelfo. Provincia del Friuli: Comando del Corpo d'Armata al quale devesi far capo per il nulla osta:BoIogna: Circon dario: Cividale del Friuli: Tutti i comuni del

mandamento di Plezzo e i seguenti: Caporetto, Bergogna, Creda, Dre- senza, Idresca, Libussina, Luico, Sedula, Ternon; Circ. di Tolmezzo: Tutti i Comuni del mandamento di Tarvisio; Circ. di Idria: tutti i Comuni. Provincia del Friuli: Comando del Corpo d'Armata al quale devesi far capo per il nulla osta: Trieste; Circon dario di Gorizia: Tutti i Comuni meno: Gargaro, Salcano, Gorizia, Ranziano, Vertoiba in Campisanti, Biglia, S. Pietro di Gorizia, Merna, Savogna d'Isonzo, Lucinico, Piedimonte del Calvario

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Page 3 of 16
Date: 15.02.1926
Physical description: 16
PARTE Servizi dipendenti dal Amministrazione Civile Rimozione dalla carica del Sindaco . di Postai Decreto Prefettizio 23 novembre 1925. Il Prefetto della Provincia di Trento; 'Ritenuto che dai rapporti ricevuti e dall'istruttoria espletata è risultato che il Sindaco di Postai non solo ha tollerato, ma anche ha dato il suo appoggio ad un corso d'insegnamento clandestino di lin gua tedesca, facendolo perfino frequenta re dai suoi figli; considerato che tale suo atteggiamen to incoraggiante

in violazione di precise norme di legge è incompatibile con la sua qualità di ufficiale del Governo; visito l'art. 159 della legge comunale e provinciale e l'airticolo 30 del R. D. 30 dicembre 1923, X. 2839; decreta : 11 Signor iGusep.pe Bürger è rimosso (dalla carica di Sindaco del Comune dì Postai. Il Sotto,precetto di Merano è incaricalo dell'esecuzione del presente decreto. Trento, addì 23 novembre 1925. Il Prefetto: f.to Guadagnila. Concessione cittadinanza italiana ed esonero dalla tassa di conces

sione governativa regia prefettura della provino!a di trento N. 679 Ga;b. Trento, 23 gennaio 1926. Oggetto: Concessione cittddinanza itdlici- nd. - Esonero ddlia tdssa di conces sione governativa. Ai Sigg. Stìttoprefetti delld Provincia All'Oli. Intórni énzd di Findnzd in Trento. Per conoscenza e norma, trasmetto ia seguente Circolare 2 corrente X. 8300/3/ 31830 del Ministero dell'Interno, relativa allo esonero dal pagamento della tassa per concessione della cittadinanza ita liana : « Si richiama

trasmettere i certificati di povertà, di cui nella presente circo lare, vorranno fornire dettagliate infor mazioni circa le condizioni economiche dei richiedenti esprimendo il loro pa rere ». Il Prefetto: f.to Giiaddgniiii. Revisione delle, liste elettorali poli tiche e amministrative per Tanno 1926. Ultimazione lavori Commis sione elettorale comunale REGIA PREFETTURA DELLA PIROWiNClA DI TRENTO X. 2544/'H a Trento; 26 gennaio 1926. Oggetto: Revisione liste elettordli poli tiche e animili istrdti ve per

di decidere, di concerto con quello delle Finanze, se possa farsi luogo all'invocata esenzione, anche quando trattasi di conferimento della cittadinanza italiana per ,decreto prefettizio in base all'art. 8 del R. D. 30 dicembre 1920 IX. 1890. iColoro che per asserita povertà, non hanno ancora ritirata la copia del decre to di concessione della cittadinanza it i- liana, potranno produrre il relativo cer tificato di povertà al Prefetto della Pro vincia per la trasmissione a questo Mi nistero. Le SS. LL. nel

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Page 18 of 34
Date: 15.07.1925
Physical description: 34
Naturalmente non potranno coesistere la tassa di soggiorno secondo il regime italiano e quella di soggorno o cura se condo l'ordinamento ex regime. Trento, 13 luglio 1925. p. il Prefetto: Palomba. Addizionale provinciale alla imposta sulle industrie. (Comunicazione della Prefettura). Alla Commissione Reale per l'Ammini strazione straordinaria della Provincia. Trento. Il Ministero delle finanze con foglio 1-7 1925 n. 5253 comunica che vista la deliberazione 29 gennaio 1925 della Com missione

Reale per l'Amministrazione straordinaria della Provincia di Trento autorizza la Provincia ad applicare l'ad dizionale all'imposta sulle industrie com merci, arti e professioni nella misura prevista dall'art. 2 del R. decreto 4 gen naio 1925 n. 2. Trento, 10 luglio 1925. p. il Prefetto: Palomba. PUBBLICA Facilitazioni per stranieri viaggianti su piroscafi italiani. (Circolare Prefettura 6 luglio 1925 N. 1946). Ai signori Sotloprefetti della, Provincia. Per opportuna conoscenza e norma si comunica

e- senzione da ogni visto di cui in virtù Applicazione del contributo di manuten zione stradale mediante unica tassa zione nell'iuteresse della Provincia e dei Comuni. (Circolare Prefettura 9 luglio 1925 N. 30959). N. 30959-IV. A tutti i signori Sindaci e Commissari Prefettizi della, Provincia. Ai signori Sotlopref etti. L'Amministrazione Provinciale, nel l'intendimento di applicare mediante u- nica tassazione il contributo di manuten zione previsto dall'art. 9 del R. D. 18 no vembre 1923 n. 2538, chiese

con circola re 22 giugno u. se. n. 3812-2 IX l'assenso dei -Comuni. Poiché con ciò verrebbe semplificato il sistema d'incasso di detto contributo ed essendo lo stesso già previsto nell'art. 11 del citato R. D., si raccomanda, nell'inte resse stesso dei Comuni di dare con sol lecitudine il chiesto assenso. Trento, 9 luglio 1925. p. il Prefetto: Bevilacqua. SICUREZZA delle circolari 23 luglio 1922 N. 15884 21 ottobre 1922 n. 23200 13 novembre 1922, n. 24957 10 dicembre 1922 n. 2788, 30 gennaio 1923

n. 2327, 19 maggio 1923 n. 4446 godono i sudditi stranieri che pren dono imbarco in ponti del Regno su navi italiane o inscritte in patente dirette ne gli Stati dell'America del Nord e del Sud, nell'Australia, nella Palestina e nell'E gitto o provenienti dagli stessi Paesi. A comprova, i richiedenti dovranno produrre ai RR. Uffici all'Estero il bi glietto di passaggio od un certificato di assicurato imbarco od una dichiarazione equivalente della Compagnia vettrice. Di tale facilitazione potranno

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