provinciale, o al presidente della Commissione amministralrice straordinaria del Consiglilo stesso, o al Prefetto dell,a Provincia. Entro tre giorni dal ricevimento degli atti, si dovrà provvedere alla pubblicazione del risulta to della votazione con avviso da affiggersi al l'albo del Consiglio agrario e da inserirsi nel Foglio degli annunzi legali della provincia. Contemporaneamente, ove si tratti di prima costituzione, ovvero di rinnovazione generale (per scaduto triennio o in seguito a scioglimento
dell'Amiministrazionc ordinaria) del Consiglio agrario, a cura, secondo i casi del Prefetto o del presidente del Consiglio stesso 'o del presidente della Commissione amministratrice straordina ria, sarà pubblicato nel Foglio degli annunzi le gali della provincia altro avviso contenente l'e lenco Completo dei membri del Consiglio agra rio e la convocazione di quest'ultimo, per il suo insediamento, entro un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore ad un imese. In ogni caso dovrà essere notificata a ciascun membro
, al quale competeranno tanti voti quanti sono i con- glieri assegnati al Comune. Se sia sciolto il Con siglio del Comune capoluogo della Provincia, al le operazioni, di Cui agli articoli 12 e 13, procede il commissario Regio o prefettizio del Comune medesimo- Art. 15. Contro le operazioni per la elezione dei rappre sentanti comunali è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione elei risultato della votazione, al Consiglio agrario provinciale, il quale decide nella sua adunanza plenaria
Compiuta la votazione, tutte le schede vengo no raccolte ed inviale al Comune capoluogo del la Provincia. Pi-esso di questo, il giovedì imme diatamente successivo, la Giunta municipale, in seduta pubblica, procede allo scrutinio, Collegio per Collegio, proclamando eletti coloro che nel rispettivo Collegio abbiano riportato li maggior numero di voti. A parità di voli, il maggiore di età fra gli elet ti ha l,a preferenza. Qualora risultino elette una o più persone, che siano già state nominate
od elette quali rappre sentanti degli Enti e delle Istituzioni agrarie o della Amministrazione provinciale, ovvero che siano inelegibili, saranno proclamati eletti co loro che abbiano successivamente riportato il maggiore numero di voti. Art. 13. Il processo verbale delle operazioni di scruti nio e della proclamazione degli eletti di cui al precedente articolo, è inviato, entro tre giorni dalle sua data, insieme con tutte le schede di vo tazione, secondo i casi, al presidente del Consi glio agrario