la custodia diei bambini »dai itrie ai sei anni, durante ile- ore di lavoro «deli igenitori, e .l'educazione 1 fisica, morale, intellettuale ied estetica dei' bambini imedelsiimi, secondo il program ma stabilito dall'art. <26 /del testo uiniteo- 22 gennaio 1925, n. 432 (2), diefWe 'leggi- sul/istruizion-e elementare; 3) integrano, ove occorra, le iniziative assolute dai pa tronati scolastici, Idai Coan'uini e (dai din-: coli di mutualità scolaistica, a norma de-' gli »rti'colfi 199, (203, e 208 (del
, e partico 1 anme/nte ad evitale ohe esso vengai impiegato prematuramen te .nel lavoro e 'sottoposto a fatiche spro porzionate alla, sua resistenza fisica. iA ta'l uopo, i Coimitati e i Bi,nigali pa troni, agendo, ove ne sia il caso,, d'ac cordo con le associazioni sindacali di la voratori, ilegaìimenbe (riconosciute, is'i a- doperano perchè siano riigoirosamente os servate dai datori da (lavoro e dei toro in caricati le nomine delle leiggi 10 novem bre 1907, .n. 188, e 26 agosto 1916, n. 886. dei
regolamenti 14 giugno 190i9, n. 422, e 6 agosto 1916, n. 1136, e dei Regi idte !Cir .eti-Iegge 15 marzo 19.23, mai. 692 e 748 (1) e tutte le altre di'sposiiziani di le,ggi e regolamenti sul 'lavoro concernen ti l'età minima e 'il grado di istruEio-ne necessario per l'ammissione dei fanciul li ali lavoro, la espulsione diei fanciulli dai .lavori pericoloisi, Ifati'cosi, ò insalu bri, il divieto idlel flaivoro »notturno, la durata massima de.l -lavoro, l'igiene dei locali d'i lavoro 1 , l'osservanza delle
pitfe- scrizioni negative all'istruzione oiblbligato- ria per .i Ifanciuffii i-mpiiegati nei lavo,ri 'industri ali. 'N'e-M'esercizio di tali a+tribuizionii i Co imitati ie i patroni posisono richiedere, ove occorra, l'intervento e'1'aslsiisteniza de- gil'isiptttori dell'industria e del [lavoro, ai quali devono segnalare tutti quei fatti 'ctìe costituiscano c o ntr a v veniz i o n e alle •norme 'sopra citate : salva Ha denunzia all'autorità (giudiziari a, a inoirtma dell'a- trcoA 'o 10 ni. 5) della
ette e sdì tabacco i-n fo glia o trinciato, o 'comunque adatto ad é$s'-e.re Ifuimato o annusato. Art. 153. — iQualora una riven'dita «di tabacchi contravvenga abitua'ianente al (1) Collezione Legislativa 'Pirola n. 560 e 691. La legge 10 noivembre 1907 sa^l lavoro delle donne e diei ifanciu.!ili porta il- «n. 818 anziché il n. 188 .colme erroneame'n- te tè indicato 'nel. testo dettila Gazzetta Vf- fècUilé.