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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 9 of 24
Date: 31.03.1926
Physical description: 24
pena di immediato licen- ziaimento abbandonare subito il lavoro e non potrà fare ritorno se non presentan do al proprietario un certificato medico che lo dichiari completamente guarito. Orario. Art. 14. L'orario normale di lavoro è fissato come per legge in otto ore giornaliere e 48 ore setimanali. Art. 15 •Fermo restando che l'orario del lavo ro sarà quello fissato dalla legge 2-5 1908 e cioè che non possa avere inizio prima delle 4 del mattino e dopo le 21 di sera, resta fissato che se l'operaio

ha finito il suo compito prima delle otto ore e debba rimanere nell'azienda disoccupato, egli sarà libero di lanciare il forno. Art. 16. E' ammesso nei casi che verran.no sta biliti dalla 'Commissione Paritetica il lavoro straordinario che sarà compensato col 10 per cento in più del lavoro straor dinario. Assunzioni prova e licenziamenti. Art. 17. Gli operai appartenenti a qualsiasi ca tegoria vengono assunti per una settima na a titolo di prova dopo >la quale posso no essere licenziati senza

to sdconido le norme stabilite dall'ufficio stésso regolamento che fa parte integrale del ipresente contratto. Norme disciplinari. Art. 6. L'operaio dovrà trovarsi sul luogo del lavoro nell'ora fissata dai rispettivi tur ili. Se dovesse ripetersi, senza giustifi cato motivo, un ritardo nella presentazio ne al lavoro, il proprietario potrà am mettere l'operaio al lavoro i-I giorno suc cessivo e potrà anche licenziare l'operaio abitualmente ritardatario. Art. 7. Le assenze senza giustificato

motivo potranno provocare il licenziamento del- ì'operaio; solo per le due prime assenze potrà essere punito con la tsosipensione di una giornata. Potrà essere licenziato subito l'operaio che si presentasse al lavoro in istato di ubbriachezza, che si rendesse 'Colpevole di infedeltà, 'di abuso 'di fiducia, di insubordinazione, di atti 'ledenti l'onore e la dignità, o, sciente mente, gli interessi del proprietario. Potrà a sua volta licénziarsi l'operaio senza alcun preavviso quando il proprie tario

si rendesse responsa'bile 'di ingiu ria o di atti lesivi alla dignità, all'onore dell'operaio. Art. 8. .Mentre i datori di 'lavoro useranno ver so gli aperai dipendenti quella conside razione che meritano, quali lutili colla boratori per il ,buo>n andamento della A- zienda, ,gli operai hanno l'obbligo della doverosa deferenza verso i superiori e del 'reciproco rispetto verso i compa gni. Art. 9. Xa direzione tecnica dell'Azienda spet ta al proprietario, il quale può eserci tarla direttamente o a mezzo

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 9 of 32
Date: 15.12.1926
Physical description: 32
quindiinnanzi essere regolata come ®e guie : Definizione: del lavoro notturno. — Mentir*?, tsielcondo la legge finora vigente, ii 'lavoro notturno comprendeva un pe riodo di dieci ore (dalle 20 a'13e 6), diaì 1 ottobre al 31 marzo, ed un periodo idi otto ore (d'aiMe 2il alle 5), diali 1 aprile al 30 settembre, ile muove disp'os'i'ziomi (art. 5 e art. 5 Ibis) inon fissano i 'limiti € strami de lavoro -notturno, ma st ab ili aco r.o che per (Lavoro notturno si diebba intendere un periodo di. almeno 11 ore

consecutive comprendente d'intervallo tra le 22 e le 5. Divieto del lavoro notturno delle don ne. — Perniane il divieto del lavoro ne gli opifici industriali! e nelle 'loro dipen denze alle donine di qualsiasi età, salvo le dèroghe cihe si possono «concedere nei seguenti casi: a) Deroghe in cdsi di forza maggiore. — Il nuovo art. ,5 'concerne anzitutto- il caso idi forza maggiore, cihe g : à era con templato da! N. 2 dell'art. 1 idèi D. Legge 30 agosto 1914, e stabilisce che iti divieto die! lavoro

notturno delle donne non si applica in 'casi di forza maggiore', quan do in un'azienda si verifichi ulna iin'ter- aiuizionè di esercizio imprevedibile e non avente carattere periodico. Da notarsi, ohe, mentre la disposizione finora vigente stabiliva che potesse con cedersi volta per volita la sospensiointe del divieto con provvedimento idei Prefetto, dopo 'sentito lil 'competente Circolo di Ispezione, la nuova disposizione stabili sce ch'e il divieto resta sospeso, ope l'egòs nel caso di forza maggiore

, senza ehe 'Oc corra farne in precedenza la oonioessio ne com alcun provvedimento sp'eciJale. (Rimane p'erò aìlle .compie tenti autorità iil .compito di impedire gli abusi che fa- ciflmeinite potrebbero verificarsi. À tale intento, i Signori Prefetti pren deranno le opportune disposizioni di con certo coi competeroti Capi. GircoJi di ispezione del lavoro, sia per la constata zione della sussistenza degli estremi co- stitut : .vi idei caso di forza -maggiore, sia per controllare, ed imporre, ove

oc/corra, che il inumerò d'elle danne adibite al' la voro notturno, la durata ed i limiti dei lavoro stesso, non esuberino dallo stretto necessario. to) Deroghe per lavori da eseguirsi su mdterie od altre mdterie alterabili... — L'art. 5 g:à im vigore ammetteva la pos sibilità di tali deroghe, qualora risultas sero necessarie per salvare tali materie da una perdita inevitabile, senza preci sarne i limiti e ia durata,. L'art. 5 nuo vo 'invece {precisa che <lia durata del pe riodo di motte può essere

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 15 of 23
Date: 15.11.1925
Physical description: 23
- Ari, I. — E' vietato di lavorare e far iavoraro nelle aziende industriali per la produzione del pane e delle pasticcerie nelle ore comprese fra le 21 e le 4, ad accezione del sabato in cui il lavoro po- ■ protrarsi {'ino alle 23. J1 divieto si-applica alle operazioni di preparazione dei lieviti, riscaldamento dei forni, impasto, confezione e cottura 4el pane e delle pasticcerie anche se es se siano compiute disgiuntamente presso industriali diversi. Art, 2. — Quando- te speciali condizio

ni dell'industria e della località e le pe- ' euliari qualità del pane lo richiedono, il Consiglio- comunale ha facoltà di conce dere per il rinfresco dei lieviti un'anti cipazione all'inizio del lavoro non supe riore a cìuc ore di durata nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. A ta le lavoro verrà addetto per turno un so lo operaio per ogni azienda e lo stesso operaio non pMrù esserne gravato per più di sei giorni ogni' due settimane. Ari. •'>. — La concessione verrà data -entilo l'ufficiale sanitario

del comune m seguito ad esperimenti fatti sotto il suo controllo, udito l'avviso dei padroni e degli operai secondo le norme da sta bilirsi nel regolamento. Contro le decisioni del Consiglio Co munale è ammesso ricorso al ministro di agricoltura, industria e commercio il quale provvederà udito il parere del co mitato permanente del lavoro. Il ricorso ha effetto sospensivo. Art. -i. — Qualora concorrano le con dizioni previste nell'art. 2. il Consiglio Comunale ha pure facoltà, di accordare

un'anticipazione di lavoro per il riscal damento dei forni in misura da deter minarsi dall'ufficiale sanitario ed in o- gjii caso limitata ad un operaio per cia scuna bocca di forno. Si applicano a ta le concessione le norme per la durata dell'anticipazione e per il turno e le re gole di procedura stabilite negli articoli precedenti. Art. 5. — Il Consiglio Comunale potrà determinare, sopra istanza degli indu striali o degli operai e udite entrambe le parti, che siano concesse deroghe al di vieto di lavoro

notturno, di durata non superiore ad una settimana, in occasio ne di fiere, festività speciali, immigra zioni temporanee, o quando vi siano al ine imprescindibili ragioni di pubblica necessità. Le deroghe superiori ad una settima na saranno accorriate dal Ministero di a- -• ri coltura. mdusliia e commercio con le- norme stabilite dal regolamento, utiito il parere del comitato permanente del lavoro. Art. Ö. — La vigilanza per l'esecuzio ne della presente legge è affidata agli i- spettori dell'industria

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Page 33 of 48
Date: 30.09.1921
Physical description: 48
impiegati l'indennità caroviveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, N. 1314 ed al R. Decreto 3 giugno 1920, 2s T . 737. , La presente annotazione vale anche per il personale indicato nelle successi ve tabelle. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Il presidente del Consiglio : GIOLITTI Pernottale di Ragioneria giudiziaria - As sistenti contabili - Ufficiali contabili - Revidenti contabili. Stipendio iniziale L. 4000. Aumento di Lire 800 dopo 5 anni, Li re 4S00 al compimento del

o.o anno di grado. Aumento idi Lire 800 dopo 5 anni, Li re 5600 al compimento del lO.o anno di grado. Aumento di Lire 800 dopo 5 anni, Li re 6-100 al compimento del 15.o a.11110 di grado. Aumento di Lire 800 dopo 4 anni, Li~ re7200 al compimento del 19.0 anno di gnaido. Aumento di Lire 600 dopo 4 anni, Li- 7S00 al compimento del 23.o anno di graido. Alimento di Lire 600 dopo 5 anni. Li re S400 al compimento del 2S.o anno di grado. Aumento di Lire 600 dopo 5 anni. Li re 9000 al compimento del

38.© anno di grado. Aumento di Lire 600 dopo 5 aLi re 9600 al compimento del 2S.o anno di grado. Consiglieri contabili e direttori degli Uffici M depositi giudiziari. Stipendio iniziale L. 8600. Aumento di Lire 800 dopo 5 'anni. Li re 9400 al compimento del 5.0 anno di grado. Aumento di Lire 800 dopo 5 anni, Li re 10.200 al compimento del lO.o anno di grado. Aumento di Lire 800 dopo 5 anni, Li re 11.000 al compimento del lo.o anno di grado. Visto d'ondine di Sua Maestà il Re. Il presidente del Consiglio

GIOLITTI Tabella N. 3 Personale d'i cancelleria Praticanti, officianti, assistenti, cancel lasti,- capi di cancelleria, ufficiali dì cancelleria, capi superiori ed ufficia li superiori di tìancelleria. Stipendio iniziale L. 4000. Aumento di Lire 800 dopo 5 anni, Li re 4S00 al compimento del 5.0 aìnno dì grado. Aumento di Lire 800 dopo 5 anni. Li re 5600 al compimento idei lO.o anno di grado. - Aumento di Lire S00 dopo 5 anni, Li' re 6400 al compimento del 15.o aijno di grado. Aumento di Lire S00 dopo

4 anni, Li re 7200 al compimento del 19.0 anno di grado. Aumento di Lire 600 dopo 4 anni, Li re 7S00 ial compimento del 23.0 anno dì grado. Aumento di Lire 600 dopo 5 anni, Li re 8400 al rompimento 7 del 2S.o anno di grado.. Aumento di Lire 600 dopo 5 anni, Li re 9000 alcompimento del 33.o anno di grado. Aumento di Lire 600 dopo 5 anni. Li re 9600 tali compimento del 3S,o anno di grado. Direttori di cancelleria, tenitori del U' bro fondiario e direttori esecutivi.. Stipendio iniziale L. 8600. Aumento

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Page 26 of 31
Date: 15.10.1926
Physical description: 31
collettivi del la voro, produce tutti gli effetti del con tratto collettivo. Essa è pubblicata a nor ma dell'art. 51 primo comma, e ad essa si applicano le disposizioni degli art. 52, 53, 54, 55, 59 del presente decreto. ■Se, dopo una controversia individuale del lavoro sia decisa con sentenza passa ta 'in giudicato, intervenga una sentenza del magistrato del lavoro in materia di rapporti collettivi, alla quale le (parti siano vincolate e che sia con juella in compatibile, agnuna delle parti e il pub

blico ministero possono denunciarla alla magistratura del lavoro per l'annulla mento. Le sentenze emesse in grado di appello o inappellabili di qualunque organo giu risdizionale, Un materia di rapporti in dividuali del lavoro, ehe violino un con tratto collettivo di lavoro, o siano incom patibili con una sentenza de 1 magistrato del lavoro passata in giudicato, possono essere de nun diate da ognuna delle parti e dal pubblico min»istero al magistrato del lavoro per la revocazione, entro quin dici

giorni dalla notificazione. Con la sentenza che pronuncia d'annul lamento o la revocazione, la magistratu ra del lavoro decide in merito la con troversia. Art. 88. — Le sentenze della magüstra- tura del lavoro sono soggette a revoca zione, revisione e cassazione. Esse possono essere revocate a norma del Codice di procedura civile, ma il ter mine per 'proporre la domanda di revo cazione è ridotta a quindici giorni.

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Page 21 of 31
Date: 15.10.1926
Physical description: 31
e di regolamento, che discipliniamo la ma teria; d) di regolare il tirocinio o garzonato, emanando a tate scopo norme generali ob bligatorie e 'di invigilare sulla loro os servanza. A tali norme si applicano tut te le (disposizioni sud contratti collettivi di lavoro. Art. 45. — Per tutto ciò che concerne la stipulazione dei contratti collettivp d; lavoro, le associazioni collegate dagli organi corporativi sono autonome, salvo l'intervento degli organi stessi per il ten tativo obbligatorio di conciliazione

, a termini dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, e l'emanazione delle norme prcv>> ste dall'art. 3 della stessa legge. Art. 46. — I presidenti degli organi corporativi soino nominati e revocati con decreto del 'Ministro per le corporazioni. Ogni corporazione ha un Consiglio, com posto -dei 'delegati delle organizzazioni che sono per suo mezzo collegate. Nel Consiglio la rappresentanza delle orga nizzazioni dei datori di lavoro deve es sere uguale a quella dei lavoratori, in tellettuali e manuali

, insieme considerati. ili modo di nomina di tali delegati, le attribuzioni del Consiglio e i poteri dfel Presidente sono stabiliti nel decreto che costituisce l'organo corporativo. Questo è ad ogni effetto posto alla di retta dipendenza del Ministro per le cor porazioni. TITOLO QUARTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DELLE NORME ASSIMILATE Art. 47. — Possono stipulare contrat ti collettivi di lavoro le associazioni sini- dacal! legalmente riclnosciute. I contratti colletlvvii di lavoro non sti

pulati da associazioni legalmente rico nosciute sono nulli. Art. 48. — Il contratto collettivo deve contenere la indicazione dell'impresa o delle imprese, oppure della categoria di imprese e di lavoratori a cui si riferisce e del territorio, per cui ha efficacia. Mancando tali specifioazioini, il con tratto collettivo ha 'effetto per tutti i da tori di lavoro e i lavoratori, che sono rappresentati legalmente dalle associazio ni stipulanti ai sensi dell'art. 5 dellla leg ge 3 aprile 1926. Art

. 49. — Il contratto collettivo di lavoro deve, a pena di nullità, essere sot toscritto dai legali rappresentanti dellie associazioni contraenti e da persone mu nite di mandato speciale. 11 contratto collettivo d'i lavoro può anche essere stipulato con r:serva dal l'approvazione da parte degli organi diel le rispettive associazioni, competenti, se condo gli statuti. In tal caso esso non ha effetto fino a quando non sia intervenuta tal eappro- vaüJ'one. Art. 50. — iGM statuti delle associa zioni di -grado superiore

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Page 5 of 24
Date: 01.05.1926
Physical description: 24
to può essere revocato. Art. 10. — 1 contratti collettivi di la voro stipulati dalle associazioni di dato ri di lavoro, di lavoratori, di artisti e di professionisti 'legalmente riconosciu te, ihanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro, i lavoratori, gli artisti e profes sionisti della categoria, a cui il contratto collettivo si riferisce, e che esse rappre sentano, a norma dell'art. 5. I contratti collettivi di lavoro debbono essere fatti per iscritto, a pena idi nulli tà. Essi debbono, pure

a pena di nullità, contenere la determinazione del tempo, per cui hanno efficacia. 'Gli organi centrali di collegamento pre visti nell'art. 3 possono stabilire, previo accordo con le rappresentanze dei da tori di 1 lavoro e dei lavoratori, norme generali sulle condizioni del lavoro nel le imprese, a cui si riferiscono. Tali iner me ihanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori della cate goria, a cui le norme si riferiscono, e che le associazioni collegate rappresen tano

. I datori di. lavoro e i lavoratori, che non osservano i contratti collettivi e le norme .generali a oui sono soggetti., sono responsabili civilmente 'dell'inadempi mento, tanto verso l'associ azione dei da tori di lavoro, quanto verso quella dei « lavoratori, che hanno stipulato il con tratto. <Le 'altre norme relative alla stipulazio ne ed agli effetti dei contratti collettivi di lavoro saranno emanate per decreto reale, su proposta del Ministro della giustizia. Art. 11. —Le norme della presente leg

del Re gio Esercito, della Regia Marina, della 'Regia aeronautica e degli altri Corpi ar mati dello Stato, delle pravincie e dei comuni, le associazioni di magistrati del l'ordine giudiziario e amminisrativo, di professori di istituti d'istruzione superio re e .media, di funzionari impiegiati ed agenti dipendenti dai Ministeri del'Pinte- no, degli esteri, e delle coloaiie. Art. 12. — ;Le associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di artisti e pro fessionisti---non legalmente riconosciute

, continuano a sussistere come associazio ni di fatto 1 , secondo la legislazione vi gente, con le eccezioni stabilite dal se condo comma del precedente articolo. Ad esse sono applicabili le norme del R. Decreto-iLegge 24 gennaio 1924, N. 64. CAPO II. Delld mdgiistrdturid dèi Idvoro Art. 13. — Tutte le controversie re lative alla disci/plima dei rapporti collet tivi del lavoro, che concernono, sia l'ap plicazione dei contratti collettivi o di altre norme esistenti', sia la richiesta di nuove condizioni

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Page 7 of 24
Date: 01.05.1926
Physical description: 24
ì datori di lavoro e tutti i lavorai . ri del la categoria, iper la quale sono ce tituite, entro i llimiti della circoscrizione territo riale loro assegnata. Le decisioni emesse in loro confronto fanno stato di fronte a tutti .gl'interessati e sono /pubblicate, quando si tratti di associazioni comunali, circondariali e provinciali, nel foglio annunzi giudiziari della provincia, e quando si tratti di as sociazioni regionali, interregionali o na zionali nella (Gazzetta Ufficiale del Re gno. Tutti

gli atti e i documenti relativi al procedimento dinanzi alla 'Corte d'appel lo funzionante coinè magistratura de»l la voro ed i (provvedimenti di qualsiasi na tura emanati da essa sono esenti da ogni tassa di registro e bollo. CAPO HI. Delld. s&rrdtà >e dèlio sciopero Art. 18. — -La serrata e lo sciopero so no vietati. I datori di lavoro, che senza giustifi- -cato motivo e al solo scopo di ottenere dai loro dipendenti modificazioni ai patti di lavoro vigenti, sospendono ili la voro nei loro

stabilimenti, aziende od .uffici, sono puniti con la multa da lire diecimila a centomila. iGli impiegati ed operai, che in nume ro di tre a più, jprevio concerto, abban donano il lavoro, o lo prestano' in modo da turbarne la continuità o la regola rità, per ottenere diversi patti di lavoro dai loro principali, sono puniti con la multa da lire cento a mille. Al procedi mento si applicano le norme degli artico li 298 e seguenti del Codice di proce dura penale. Quando gli autori dei reati preveduti nei

precedenti comma siano più, i capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la detenzione non inferiore ad un an no, niè superiore a due, oltre la multa nei medesimi comma stabilita. Art. 19. — I dipendenti dallo Stato e da altri enti pubblici e i dipendenti da im prese esercenti un servizio pubblico o ■di pubblica (necessità, che, in numero di tre o più, previo concerto, abbandonano il (lavoro o l'o prestano in modo da tur barne la continuità o la regolarità, so no puniti con la reclusione da uno

dallo Stato o da altri enti pubblici, gli esercenti di servizi pubblici o di pubblica neces sità e i dipendenti di questi, che, in occa sione di scioperi o di serrate omettano di fare tutto .quanto è in loro potere per ottenere la regolare continuazione e la ripresa di un servizio pubblico o di pub blica necessità, sono puniti con la deten zione da uno a sei mesi. Art. 21. — Quando la sospensione del lavoro da parte dei datori di lavoro o l'abbandono o 'la irregolare prestazione del Lavoro da parte

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Page 33 of 36
Date: 28.02.1924
Physical description: 36
Leva, il quale, dopo eseguiti gli incombenti di sua competenza, trasmetterà il nulla osta all'Autorità di P. S. del circondario cui l'iscritto appartiene (ciò che desumerà dai dati del nulla osta), dopo avervi apposta la propria dichiarazione nella parte apposita, attergata al nulla osta stesso. L'Ufficio comunale avrà cura di indicare, in calce all'atto di sottomissione, da inviarsi all'Uffi cio Leva col nulla osta, che l'altro originale del l'atto stesso fu consegnato personalmente all'i

scritto, cui dovrà essere fatto comprendere che dovrà conservare l'atto medesimo per presentarlo alla R. Autorità diplomatica o consolare, qualora, all'epoca della leva, egli si trovasse ancora al l'estero. 2. Iscritti di leva che chiedono di recarsi aire- stero per altri scopi. Per i giovani che dal 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 18.o anno di età fino all'apertura della leva della propria classe, intendano di re carsi all'estero non a scopo dì lavoro manuale, e che quindi non siano

gravi in teressi che non ammettono dilazione di sorta, o per l'a dem cimento di una scrittura teatrale o di altro regolare e speciale contratto di lavoro di ca rattere artistico-nrofessionale. Quando un iscritto di leva, che intenda esna- friare non a sense di lavoro manuale, non si trovi in qualcuna delle condizioni accennate, o auando, per informazioni assunte a mezzo del Coman dante Ja Stazione dei Reali Carabinieri, venera a risultare che eirli intenda di recarsi all'estero per sottrarsi

servizio e la durata di onpsto. 11 Sindaco invierà tale dichiarazione al Distretto Militare (Ufficio Mobilitazione e Re clutamento) il auale rilascierà un congedo prov visorio che servirà al Sindaco per rilevare i dati occorrenti pel nulla osta. Notificazioni di espatrio dei militari che hanno compiuto la ferma loro spettante o vincolati a ferma ridotta. 11 Sindaco, dopo che il richiedente avrà con seguito i) passaporto, accertato l'espatrio del mili tare che abbia compiuto la ferma a lui spettante

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Page 15 of 31
Date: 15.10.1926
Physical description: 31
Art. 3. — .Le amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e del le Istituzioni pubbliche di beneficenza non possono far parte di associazioni di dmtori -di lavoro legalmente riconosciute ai termini della legge 3 aprile 1926, N. 563, né sono soggette alle disposizioni della legge stessa sui contratti collettivi e sulla giurisdizione della magistratura del lavoro. La stessa nonna vale per l'a zienda autonoma delle Ferrovie deUlo Stato, per l'Azienda Postale, Telegrafica e Telefonica

, per la Cassa Deposit! e Prestiti, per l'Istituto d'i emissione, per i Banchi di' '.Napoli e di Sicilia, per gli Istituti ed Enti parastatali, e per le casse di risparmio;. Le aziende autonome municipalizzate e il personale da esse dipendente sono sog getti alle 'disposizioni della 'Legge 3 apra le 1926, N. 563. Art. 4. — Le associazioni che si pro pongono la tutela degli interessi mate riali o morali dei loro soci, quando que sti non siano né datori di lavoro nè la>- voratori, >non possono essere

legalmente riconosciute ai termini della legge 3 a- prile '1926, nè sono soggette alle altre disposizioni della legge stessa sui con tratti collettivi di lavoro e sulla giuri sdizione della magistratura del lavoro, Tuttavia i proprietari di fondi rustici che hanno dato in locazione i loro fon di, sono ammessi a ifar parte delle as- sosiazioni dei datori di lavoro agricolo legalmente riconosciute, ma debbono es sere costituiti ini separata sezione, con propria rappresentanza negli organi di rettivi della

associazione. Tale rappresentanza non partecipa alla stipulazione dei contratti collettivi di la voro agricolo. Ai 'fini della stipulazione dei contratti collettivi -di lavoro non agricolo, da ese guirsi per conto dei proprietari stessi, la rappresentanza della sezione agisce co me rappresentanza di associazcone auto noma . Art. 5. — Gli artigiani esercenti per proprio conto una piccola industria, nel la quale essi medesimi lavorano, i piccoli cimmerc'anti e gli ausiliari del commer cio, mediatori

tecnici ed ammin'strativi. I -direttori tecnici ed amministrativi e gli altri capi di uffici o di servizi con funzioni analoghe, gli institori e in, ige- •nerale gli impiegati muniti di procura, debbono far parte di separate associa zioni. Art. 7.. — I datori di lavoro e i lavo ratori, che, per ragioni della loro atti vità, appartengono in modo stabile e continuativo, contemporaneamente a d'i- verse categorie di datori di lavoro, e, ri spettivamente, di lavoratori, possono far parte contemporaneamente

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Page 6 of 24
Date: 01.05.1926
Physical description: 24
le decisioni di tali collegi e commissioni e di altri organi giurisdizionali in materia di contratti in dividuali di lavoro, in quanto siano ap pellabili secondo le leggi vigenti, è devo luto alla Corte di appello funzionante come magistratura del lavoro. Art. 14. — Per il funzionamento delle Corti d'appello come magistrature del iavoro, è costituita presso ognuna -delie sedici Corti d'appello una speciale se zione •compo'sta di tre magistrati, 'di cui •un presidente di sezione e due consiglieri di Corte

formato un albo di: cittadini e- sperti nei problemi della produzione e del lavoro, distinti per gruppi e sotto gruppi, secondo le viarie specie di im prese esistenti del distretto della cor te. L'albo è .soggetto a revisione ogni biennio. Con decreto reale, su proposta del mi nistro della giustizia, 'di concerto con quello dell'economia nazionale, sono stabilite le norme per la formazione e Ha revisione degli albi e sono determina te le diarie e le altre indennità spet tanti agli iscritti), quando

sono chiama ti ad esercitare funzioni giudiziarie. Ogni anno il primo presidente designa per ciascun gruppo e sottogruppo, gli i- scritti che saranno chiamati a funzionare da consiglieri esperti nelle cause rela tive alle imprese ohe costituiscono il gruppo o sottogruppo. Non possono mai far parte del collegio giudicante coloro che siano direttamente o indirettamen te interessati nella controversia. Art. 16. — La Corte d'appello fun zionante come magistrato del lavoro giu dica, nell'applicazione

dei patti esisten ti, secondo ile norme di legge sulla in terpretazione e l'esecuzione dei contrat ti, e nella formulazione delie nuove con dizioni di lavoro, secondo equità, con temperando gl'interessi dei datori di la voro con quelli dei ila voratori, e tutelan do, in ogni caso, gli interessi superiori della produzione. La formulazione delle nuove condi zioni del lavoro è sempre accompagnata dalla determinazione del periodo di tem po, per il quale esse debbano rimanere in vigore, che sarà

di regola quello stabilito dalla consuetudine per i patti libera mente stipulati. /La decisione della corte funzionante come magistratura del lavoro è emessa, sentito il pubblico ministero nelle sue cra'li conclusioni. iLe decisioni della Corte d'appello fun zionante come magistratura del lavoro possono essere impugnate col ricorso per Cassazione, per i motivi di cui alll'art. 517 del codice di procedura civile. Un regolamento di procedura da ema narsi per ^decreto (Reale, su proposta del ministro della

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Page 34 of 48
Date: 30.09.1921
Physical description: 48
Tabella N. 5 Inservienti ausiliari, messi d'intimazio ne ed inservienti definitivi. Stipendio iniziale L. 2400. Aumento di Lire 200 dopo 3 anni, Li re 2000 al compimento del 3.o anno di grado. Aumento di Lire 200 dopo 3 anni, Li re 2S00 al compimento del 6.o anno di grado. Anniento di Lire 200 dopo 3 anni, Li re 3000 al compimento idei 9.0 anno di grado. Aumento di Lire 300 dopo 4 anni, Li' re 3300 al compimento del 13.o anno di grado. Anniento di Lire 300 dopo 4 anni, Li re 3600 al compimento

del lT.o anno di grado. Visto d'ondine di Sua Maestà il Ee. Il presidente del Consiglio GIOLITTI Tabella N. 6 Inservienti definitivi prescelti u norma dell'art. 1S. Stipendio iniziale L. 3500. Alimento di Lire 300 dopo 4 anni, Li re 3800 al compimento del 4.0 anno di grado. Aumento di Lire 300 dopo 4 anni, Li re 4100 al compimento del S.o anno di grado. Anniento di Lire 300 dopo 4 anni. Li re 4400 al compimento del 12.0 anno di grado. Aumento di Lire 300 dopo 4 anni, Li re 4700 al compimento del

16.o anno di grado. Aumento tela Lire 300 dopo 4 anni, Li re 5000 ai compimento del 20.o anno di grado. Visto d'ondine di Sua Maestà il Ee. Il presidente del Consiglio GIOLITTI Tabella X. 7 ' S ottoimpiegati . Stipendio iniziale L. 3800. Aumento di L. 300 dopo 3 anni, Li re 4100 al compimento del 3.0 anno di grado. Aumento di L. 300 dopo 3 anni. Li re 4400 al compimento del G.o anno di grado. Aumento di L. 300 dopo 4 anni, Li re 4700 al compimetno del lO.o anno di grado. Aumento di L. 300 dopo 4 anni

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Page 24 of 31
Date: 15.10.1926
Physical description: 31
ciale. Art. 70. —Il curatore speciale, previsto dall'art. 17 della legge 3 apr'ile 1926, è scelto, ove sia possibile, tra i datori di lavoro o ù lavoratori interessati, che ab ituano i requisiti richiesti dall'art. 1 del la legge. ■Il curatore nominato non può rifiutare l'incarico, sotto pena di risarcimento dei danni,. I singoli interessati, che intervengono giusta l'art. 17, non possono essere in numero maggiore di tre. Possono però più interessati intervenire per mezzo di un unico procuratore

speciale.. Art. 71. — L'azione per le controver sie, che 'concernono l'applicazione dei contratti collettivi e delle altre monne esistenti, è fatta valere contro l'associa zione legalmente riconosciuta, che rap presenta i datori di di lavoro e s lavora tori, ii quali vi sono soggetti e sono tenuti ad eseguirli,. .L'azione per le controver sie, che concernono la formazione di nuove condizioni di lavoro, è fatta va lere contro l'associazione legalmente ri conosciuta che rappresenta i datori di lavoro

ed i lavoratori, per i quali le nuo- veve condizioni del lavoro si vogliono stabilire. L'az : one per la formulazione di nuo ve condizioni di lavoro è ammessa, an che quando sia intervenuto il contratto collettivo e anche prima della scaden za del termine £n questo stabilito per la sua durata, purché si sia verificato un notevole mutamento dello stato di fatto cestente al momento della stipulazione. Art. 72. — La domanda si propone davanti la Corte di appello, nella cui cir coscrizione si svolgono i rapportò

dd la voro, ai quali la controversia si rife risce. Se i rapporti di lavoro, ai quali si ri ferisce la controversia, si svolgono sotto la giurisdizione di due o più Corti di ap pello, la domanda è proposta davanti al la Corte di appello di Roma. CAPO TERZO Del procedimento Art. 73. — Le parti possono compari re in .giudizio personalmente; possono anche essere rappresentate da un .pro curatore legale ed essere assistite da non più «di un avvocato e da uno o più con sulenti tecnici; qualora il numero

ed eventualmente del pro curatore che la rappresenta; b) l'indicazione dell'associazione o del gruppo di datori dii lavoro o d lavorato ri, contro cui la domanda è diretta ; c) le ragioni e l'oggetto della domanda; d) l'elenco degli atti e documenti, su cui la domanda si fonda. Quando il ricorso sia presentato dal pubblico ministero, esso deve contene re l'indicazione delle associazioni o dei gruppi di datori di lavoro e di lavorato ri interessati, l'esposizione delle ragioni e dell'oggetto della controversia

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Page 22 of 31
Date: 15.10.1926
Physical description: 31
di capitolato o d:i contratto, siono disci plinati con atti della pubblica autorità. Neppure vi ;è luogo a stipulazioni di contratti collettivi rispetto ai rapporti di lavoro, concernenti servùzi di caratte re personale o domestico. I contratti collettivi stipulati in onta a questi divieti sono nulli. .Art. 53. — Scaduto il termine stabilito per la sua durata, il contratto collet tivo d\ lavoro s'intende rinnovato per un uguale periodo, salvo che entro i'1 termi ne stabilito nel contratto

o, in difetto, due .mesi prima della scadenza, non sia stalo denunziato 'da una delle parti con traenti. iScaduto il nuovo termine, senza che sia fatta anaogla denunzia, il contrat to s'intende ulteriormente rinnovato e così di seguito. La denunzia dev'essere notificata al l'altra parte e pubblicata nel Foglio de gli annunzi giudiziari, se si tratta dà contratto avente effetto nell'ambito del la Provincia; nella Gazzetta Ufficidle ne- gìi altri casi. Art. 54. — I contratti di lavoro indivi duali, stipulati

dai singoli datori di la voro e lavoratori, soggetti al contratto collettivo, debbono uniformarsi alle nor me da questo stabilite. 'Le clausole dfformi dei contratti di lavoro individuali, preesistenti o succes sivi al contratto collettivo, sono sosti tuite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo il caso che siano più favorevoli ai lavoratori. La stessa efficacia hanno i 'contratti collettivi di fronte ai regolamenti di fab brica. Art. 55. — Le associazioni, che hanno stipulato

<è garantita dall'associazione, questa risponde in proprio d c,l l'in ad em pirne nìto dii coloro che vi sono vincola ti, in qualità di fideiussore solidale. Art. 56. — Affinchè gli organi centrali corporativi possano emanare norme ge nerali sulle condizioni' del lavoro, a ter- irnim dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926, è necessario che ciascuna delle associa zioni collegate ne abbia dato loro facol tà. Tale facoltà può anche essere data ge nericamente negli statuti. Gli organ'i corporativi deliberano

le norme, ispirandosi alla tequ'ità e contem perando gli interessi dei datori di lavo ro con quelli dei lavoratori, e gli uni e gli altri con glli interessi superiori della produzione. Le deliberazioni suddette non sono soggette ad alcuna impugnativa, ma le associazioni collegate possono far ces sare l'efficacia delle norme emanate con la stipulazione dòretta di un contratto collettivo di lavoro. Art. 57. — Le norme emanate dagli or gani corporativi hanno valore di con tratto collettivo di lavoro

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Page 8 of 32
Date: 15.12.1926
Physical description: 32
8 \ REGIA PREFETTURA DELLA VENEZIA TRIDENTINA Ufficio Provinciale di P. S. N. 42(54/1 - P. S. - Gab. Trento, li 10 novembre 1926 OGGETTO: Abrogazione completa del Regola mento industriale austriaco. ■ - Legge sul lavoro donne e fanciulli Signori Sottoprefetti, Podestà e Com missari Regi e Prefettizi della Pro vincia *Riehiamol'attenzione delle SS. LL. sui! li. I>. 2 lugliio 1926 X. 1132 (Gazzetta Uf ficiale X. 155) che abroga il Regolamento industriale ex •austrfciico e ogni. a'Itra nor

ma .complementare ed estende alle «'uo vi' 'provincie tutte ile ; legg'i vigenti neil Regno sulì'e materie disciplinate ida'Mo stesso, e, in particolare le leggi e .i rego lamenti seguenti sul lavoro delle donne e de: faneiufJli : a) Testo unico della legge approvato con R. 1). 10/11 1907 X. 818. b) Legge 26 gingilo 1913 X. 886 co-n- icernente i requisiti d'istruzioni e 'de: fan- ciull'i per l'ammissione al lavoro .negli s t r.büimenti' in du s Ir i,a 1 i. c) Decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916 X. 1136 che

l'applicazione del R. D. Legge 15/3/1923 N. 748 concer nenti il lavoro delle donne e dei giovani operai .4/ Sigg. Sottoprefetti, Podestà e Com missari straordinari della Provincia Con riferimento alla mia ■circolare 10 corrente pari numero della presente tra scrivo le norme di cui in oggetto, comu nicate con circolare N„ 5 delll'll mag gio 1923 di S. E. il Presidente del Con siglio : «Con R. decreto de'ì 15 marzo 1923, X. 748, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale del 1 maggio 1923, -n. 102, e di icui lunisco

copia, sono state introdotte «ella äegis'l,azione suil 'lavoro delle donno e dei fancvulli modificazioni .esse.nzi.aHi, allo scopo di metterla in armonia con due (Convenzioni rnternia'zionali adottate a Washington nella prima, .sessione (25 ot tobre - 29 .novembre 1919) della Confe renza .:'n ter nazionale dell .lavóro. • Le modi.ficagioni .di eu:i si tratta sono di due specie: ima di. .carattere generale, che è oggetto dell'art. 1 del decreto4eg- ge, concerne i'1 significato da attribuire

alle parole opifici o laboratori agli e<f- . l'etti dellla legge, altre di carattere spe ciale, che Formano oggetto dell'art. 2 ed ultimo del decreto stesso, concernono il lavoro notturno delle donne e .del fari ci ull', La prima d'elle accennate disposizio ni si riferisce al disposto dell'articolo 2 del Regolamento approvato co« D. L. 6 agosto 1916, X- 1136, le altre ri-guarda no l'art. 5 del T. U. dei!la legge suil la voro delle donne e dei fanciulli appro vato con R. D. 10 novembre 1907 X. 818

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Page 10 of 24
Date: 31.03.1926
Physical description: 24
Art. 19. L'apprendista non potrà essere ammes so in una categoria se non dopo tre anni 'di tirocinio o dopo aver superato con buon esito l'esame, per il iq-uale la Com missione paritetica fisserà ile norme. I figli dei proprietari potranno essere am messi in categoria anche prima dei tre anni di tirocinio dopo aver superato con buon esito l'esame. Giorni fetstivi. Art. 20, Il 21 aprile è riconosciuta festa del lavoro, si intende che il giorno proceden te si dovrà fare il lavoro doppio. Ripòso

ve per il temtpo necessario per recarsi a votare. Art. 24. II [proprietario è in obbligo di rila sciare permessi a tutti gii operai che ap partengono a »Consigli di Amministra zioni, ad Organizzazioni, a Commissioni Paritetiche e che coprono 'funzioni gra tuite e ciò compatibilmente con le esi genze -di servizio. Presidenze. Art. i25. E' obbligatoria per i proprietari for nai l'assicurazione di tutti gli operai: a) contro la malattia; 'b) -contro gli infortuni sul lavoro; ic) contro la disoccupazione

»involon taria; d) contro l'invalidità e la vecchiaia. Le quote per tali assicurazioni spet tanti ai datori di lavoro e agli operai sono stabilite per legge. Art. 26. - I proprietari idi forno della Provin cia si impegnano di assicurare presso la relativa 'Cassa (Ammalati Circondariale tutti gli operai siano essi o no obbligati per legge, che operino attualmente o in futuro entro il territorio della Provin cia; si impegnano altresì alla trattenur- tu e il versamento 'delie iquote come

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Page 19 of 24
Date: 31.03.1926
Physical description: 24
Art. 13. - Il direttore compilerà inoltre 11 regolamento che gli operai dovranno osservare sui lavori e nel quale sarà fis sato : a) l'ora di inizio e di termine della giornata lavorativa, con gli eventuali in tervalli di riposo; b) la ,penalità o multa da applicarsi in caso di ritardata presentazione sul lavoro; c) la penalità o multa in caso di man canze commesse sul lavoro; d) l'obbligo da parte degli operai di preannunziare le assenze sul lavoro e •penalità in caso di assenza non giusti

ficata e non preannunziata; e) quali mancanze per le quali si pro cederà all'immediato licenziamento; I) quali gli attrezzi ed ordigni dei me stiere di cui d'operaio dovrà presentarsi munito sul lavoro a propria cura e spe se; g) la facoltà da parte del direttore dei lavori di fissare insindacabilmente i cor rispettivi di paga, corrispettivi suscetti- •bä'li di Variazióni in più od in meno a seconda dell'ulteriore comportamento dell'operaio; h) il sistema di pagamento dei salari, se settimanali

o quindicinali; i) che il settimanale o quindicinale di paga verrà chiuso al giovedì sera, mentre i pagamenti verranno sempre e- seguiti di sabato, di modo che l'operaio resta arretrato di tre giorni di paga e ciò sia per dare al direttore dei lavo ri il tempo materiale per la compilazio ne delle liste, sia anche perchè la tratte nuta di tre giorni di paga serva sempre come cauzione per eventuali mancanze o danni prodotti dall'operaio sul lavoro. . Art. 14. - Il direttore- terrà infine la contabilità dei

lavori a lui affidati in se parate partite (quanti sono i lavori stes si. Verranno registriate tutte le spese ed eventuali riouperi giorno per giorno in modo chiaro e preciso e controllabile in ogni momento. Al termine del lavoro il »direttore steisso compilerà il conito con suntivo della spesa incontrata per l'ese cuzione di ogni singolo lavoro. ■Detto conto consuntivo dovrà essere re datto come in appresso:. A) Mario d'opérd impiègdttt: dal giorno al giorno come da lista 'N Lire dal giorno

da fattura ecc. L Legname da armatura prelevato dal magazzino con bolletta n -in data .... e di cui i residui furono riversati 'con bolletta <i'n' data n Legname consumato sul lavoro me. . ■ ... a L. .... L. • . . • • Per deperimento della rimanente par te riconsegnata al magazzino me a L L ecc. Per deperimento di un (attrezzo) pre levato dal magazzino con bolletta N. . . . e riconsegnato in cattivo stato con bol letta di carico n L D) Per spese generdli e di assicurazione: Contributo alla Cassa

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Page 17 of 31
Date: 15.10.1926
Physical description: 31
in titoli del debito pubblico vincolati •Le altre spese sono facoltative. Art. 1<9. — Le norme per il coordina mento dell'attività delle associazioni sin dacali co nquella dell'Opera nazionale del 'dopo lavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'O pera -nazionale Balilla e del (Patronato nazionale, saranno stabilite per R, de creto. Art. 20. — In caso 'di scioglimento o di revoca diel riconoscimento .di una associazione, un liquidatore nominato dal Prefetto, se si tratta

categorie di datori di lavoro e di lavoratori, per cui l'asso- j ciaizione era costituita. Art. 21. — I beni spettanti all'associa zione sindacale prima del riconoscimen to, da chiunque detenuti od amministrati per conto, dell'associazione, entrano di diritto a far parte del patrimonio dell'as sociazione legalmente riconosciuta. I beni comunque spettanti ad associa zioni costituite in tutto o in parte per gli scopi previsti dalla legge 3 aprile 1926, sono devoluti -di diritto alle associazio

ni costituite per gli stessi scopi a van taggio delle stesse categorie di datori di lavoro o di lavoratori, tutte le volte clhe la maggioranza dei soci dell'associazione preesistente sia entrata a far parte del l'associazione legalmente riconosciuta. Anche prima del riconoscimento, il Freifetto puO ordinare, con suo decreto, che i 'beni, di cui ai due precedenti coni mi, siano consegnati ad un suo commis sario. XI decreto del Prefetto è immedia tamente esecutivo. Non appena ricono sciuta legalmente

l'associazione, i beni sono consegnati ai legali rappresentanti di questa. Qualora, entro sei mesi dal l'ammissione del decreto, il riconosci mento non sia avvenuto, i beni sono re stituiti a chi li deteneva od amministrava» Art. 22. — Fuori dei rapporti del lavo ro, le associazioni sindacali non posso no esercitare alcuna ingerenza nella ge stione amministrativa, tecnica e commer ciale delle aziende dei loro soci, senza il consenso di questi. In nessun caso, fuori dei rappirti del lavoro, le associazioni

.lavoro o il carat tere dell'impresa, non sia possibile de terminarli in base alla mercede di una giornata di 'lavoro. Art. 25. — Le matricole dei contri buenti, divisi per Comune di residenza, sono compilate da ciascuna assoc'azio ne. Esse debbono restare afisse per alme no un mese, dalla data del decreto, nel l'albo pretorio del 'Comune. Entro il mese successivo, ogni contri buente ha diritto di reclamere contro l'iscrizione, alla Giunta provinciale am r min'strati va se si tratta di associazioni

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Page 5 of 27
Date: 15.07.1926
Physical description: 27
al dispensario di 'latte o »alla cucina ,in!fantile. (Nei teas'i d'ungenza il direttore «del con sultorio provvede direttamente a'U' i aim- •m issi onte, salvo ad informarne subito •dopo i.l Gomitato. Art. 136. -— Tenui'to iconto delle (partico lari citricostan'ze e .nei 'I.'miiti dei posti di sponibili, i patroni possono di'sporre, •nei congrui «casi, a norma -dell'art. 14 della le,gge, l'ammissione della madire e del bamìbilno ini un laboratorio. nOdo o in firn albergo (maternoi, o Fa.mimilsäsiione diel

'Consiglino ta-e ,sepa r azione. Art. 137. — Alilo scopo di f avorire J'aL lattameinto materno ed 'assicurare la (pro tezione igienica del '.figlio dell'operaia durante le ore di lavoro dieSila ma'dire» i Consigli /direttivi delle federazioni pro vinciali e i Comitati) di patronato devono svolgere «un'azione intesa adi otteinere ipossibi'Imenite, ohe iin •og'nii stabiliimeinto ove lavorino almeno cinquanta donne ;di <età superiore ai quindici anni coon- (piuti venga istituito', c'ol contributo degli

inidWstriäli, delle stesse operaie e de'll'O- ipera nazio'n'ale, un asilo nido per i (bam bini lattatoti e -divezzi sino a tre a'nini, -organizzato iln maniera »da guarentire una completa vigilanza igi e n ic o -'s ani'taria dei ibamibi'ni medesimi. , Debbono inoltre proimuovere in ogni centro industriale l'istituzione di un a- silo-nido alperto ai ifigli di tutte le doininei costrette iper /qualsiasi .genere di lavoro ad assentarsi dalla casa ed 'ubicato in modo che le madri possano agevolmente e sema

perdita Idi tempo recarvisi per d'allattamento. iRetsa Iferma l'àpplicaziioine delle nor me della legge sul lavoro delle donne e •dei ifanleuilli, »coin'cerlnenti i ri'pcßi fda concedere a'ile madri nutrici ,e le 'camere •dà aliatltamento, e irimane del pari sal vo l'eser'ciizio della vigilanza spettante iin questa materia agli ispettori dedl'in- * dustria e del lavoro, ai quiaììi i patroni devono segnalare -agni trasgressione di jcui vengano a conoscenza. O've mom si adldlilvenga all'lstituizione

altri •bambini oltre al pappante. Qualora non riesca pols'siilbile l'a siste mazione a •domicilio, le ma'dri debbono essere prefPeribilimente oo'Ilo'c'ate in Iba- :b oratori nidi io in stabilita e niti (che .prov vedano all'assistenza del bamlbino du rante le ore di lavoro 'della madre. I Coimitat'i «di patronato jpo'ssono pro muovere l^orga.niizzaziolne 'di ipo'sti 'di avviamento al lavoro, presso ,gli asi'li- nido, ,per addestrare le madri nutrici, prive di 'mestiere, in lavori adatti afille

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Page 9 of 28
Date: 31.03.1924
Physical description: 28
è denunziata al pretore che procede nelle vie ordinarie. Art. 16. Saranno assoggettati ad una ammenda doppia di quella stabilita nell'articolo precedente, i datori di lavoro che occupino nella loro azienda fanciulli inadempienti all'obbligo scolastico. Art. 17. Per tutti i nati dopo il 1885 la concessione del permesso d'armi è sottoposta alla condizione che il richiedente stenda di suo pugno la domanda e apponga alla presenza del funzionario di pubblica sicurezza, che certificherà il fatto, la propria fir

ma e le indicazioni del proprio stato e domicilio in calce alla domanda e al foglio del permesso ri lasciatogli. Alla stessa condizione è sottoposta la conces sione della licenza di esercizio e rivendita per i nati dopo il 1890. Ai nati dopo il 1917, che non abbiano soddi sfatto all'obbligo scolastico secondo il disposto del presente decreto è inoltre vietata l'ammissione in qualità di salariati agli uffici di pubbliche ammi nistrazioni, o di enti morali. Le assunzioni o concessioni fatte in contrav venzione

al presente articolo dovranno essere re vocate a semplice richiesta del Regio provveditore. CAPO IV. Delle provvidenze per facilitare la frequenza. Art. 18. Per le scuole con popolazione scolastica ap partenente al ceto agrìcolo, il direttore didattico stabilirà appositi calendari ed orari scolastici ri spondenti alle pause del lavoro agricolo nelle va rie zone del suo circolo; e per quelle frequentate da popolazione scolastica prevalentemente operaia orari confacenti con l'orario di lavoro consentito

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Page 8 of 27
Date: 15.07.1926
Physical description: 27
la custodia diei bambini »dai itrie ai sei anni, durante ile- ore di lavoro «deli igenitori, e .l'educazione 1 fisica, morale, intellettuale ied estetica dei' bambini imedelsiimi, secondo il program ma stabilito dall'art. <26 /del testo uiniteo- 22 gennaio 1925, n. 432 (2), diefWe 'leggi- sul/istruizion-e elementare; 3) integrano, ove occorra, le iniziative assolute dai pa tronati scolastici, Idai Coan'uini e (dai din-: coli di mutualità scolaistica, a norma de-' gli »rti'colfi 199, (203, e 208 (del

, e partico 1 anme/nte ad evitale ohe esso vengai impiegato prematuramen te .nel lavoro e 'sottoposto a fatiche spro porzionate alla, sua resistenza fisica. iA ta'l uopo, i Coimitati e i Bi,nigali pa troni, agendo, ove ne sia il caso,, d'ac cordo con le associazioni sindacali di la voratori, ilegaìimenbe (riconosciute, is'i a- doperano perchè siano riigoirosamente os servate dai datori da (lavoro e dei toro in caricati le nomine delle leiggi 10 novem bre 1907, .n. 188, e 26 agosto 1916, n. 886. dei

regolamenti 14 giugno 190i9, n. 422, e 6 agosto 1916, n. 1136, e dei Regi idte !Cir .eti-Iegge 15 marzo 19.23, mai. 692 e 748 (1) e tutte le altre di'sposiiziani di le,ggi e regolamenti sul 'lavoro concernen ti l'età minima e 'il grado di istruEio-ne necessario per l'ammissione dei fanciul li ali lavoro, la espulsione diei fanciulli dai .lavori pericoloisi, Ifati'cosi, ò insalu bri, il divieto idlel flaivoro »notturno, la durata massima de.l -lavoro, l'igiene dei locali d'i lavoro 1 , l'osservanza delle

pitfe- scrizioni negative all'istruzione oiblbligato- ria per .i Ifanciuffii i-mpiiegati nei lavo,ri 'industri ali. 'N'e-M'esercizio di tali a+tribuizionii i Co imitati ie i patroni posisono richiedere, ove occorra, l'intervento e'1'aslsiisteniza de- gil'isiptttori dell'industria e del [lavoro, ai quali devono segnalare tutti quei fatti 'ctìe costituiscano c o ntr a v veniz i o n e alle •norme 'sopra citate : salva Ha denunzia all'autorità (giudiziari a, a inoirtma dell'a- trcoA 'o 10 ni. 5) della

ette e sdì tabacco i-n fo glia o trinciato, o 'comunque adatto ad é$s'-e.re Ifuimato o annusato. Art. 153. — iQualora una riven'dita «di tabacchi contravvenga abitua'ianente al (1) Collezione Legislativa 'Pirola n. 560 e 691. La legge 10 noivembre 1907 sa^l lavoro delle donne e diei ifanciu.!ili porta il- «n. 818 anziché il n. 188 .colme erroneame'n- te tè indicato 'nel. testo dettila Gazzetta Vf- fècUilé.

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