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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 16 of 41
Date: 31.12.1918
Physical description: 41
del Codice Penale per l'Esercito e del Regolamento di procedura 25 mag gio 1918. sono esercitate dal Governatore della Dalmazia. Zona di Guerra, 8 Dicembre 1918. Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito A. Diaz 11. Ordinanza, che prescrive il corso legale a tutti gli effetti, di abune serie di buoni di cassa e di biglietti di Stato italiani. Noi, Cav. di Gran Croce Generale d'Esercito ARMANDO DIAZ ecc. Yisto l'articolo 251 del codice penale per l'Esercito; Visti i numeri 39 {V. comma) e 41 del

e de gli animali costituenti bottino di guerra, denunziati a senso delle ordi nanze 14, 28, 29, e 30 novembre (N. 3, 7, 8 e 9). Noi, Generale d'Esercito Cav. di Gran Croce ARMANDO DIAZ ecc. Yisto l'art. 251 del Codice Penale per l'Esercito; Visti i nn. 39 {5.0 comma) e 41 del «Servizio in Guerra» parte l.a; ordiniamo:

«Servizio in Guerra» parte l.a; ordiniamo: Art. 1. Nei territori occupati dal R. Esercito oltre i confini del Regno, a partire dal giorno della pubblicazioue della presente ordinanza, è dato corso legale, a tutti gli effetti, ai buoni di cassa ed ai biglietti di stato italiani delle serie sottoindicate : Buoni di cassa da Lire una serie 91 : buoni di cassa da Lire due serie 61 : biglietti da Lire cinque della serie 3183 alla serie 3212 inclusa; biglietti da Lire.dieci dalla serie 2571 alla serie 2590

di accettare in pagamento, od al ragguaglio predetto i buoni di cassa ed i biglietti di Stato enumerati all'articolo 1, sarà deferito al tribunale militare e punito con la reclusione militare sino al massimo di tre anni. Addì 19 dicembre 1918. Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito A. Diaz TABELLA DI RAGGUAGLIO : Buono di cassa dà Lire 1 pari a Cor. 2.50 > » » » » 2 » » » 5.— Biglietti di Stato da » 5 » » » 12.50 » » » » » 10 » » » 25.— 12. Ordinanza, per la prova deriegittimo possesso delle cose mobili

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 7 of 44
Date: 28.02.1919
Physical description: 44
R. Esercito.. —8 Febbraio 1919. noi generale d'esercito cav. di gran croce ARMANDO DIAZ eCC. Visjtb l'Art :'251 del Codice ;penale per l'Esercito; Visti i nn. 39 (5. comma) e 41 die! «Servizio in guerra» Parte.'I;* • ordiniamo: Dal l.o aprile 1916 al 31 dicembre 1918 deve ritenersi so spéso nei territori •occupati dal Regio Esercito il corso delia: prescrizione triennale sVabilita dal paragrafo 194 dell'Ordinan za Imperiale 19 marzo 1916 N. 69 B. L. I. concernente la terza: novella parziale a'1 codice

Art. 5. — Con determinazione del S'eigrejtario Generale per gli Affari Civili sarà stabilito il giorno in cui entrerà in vdgore la presente Ordinanza. addì 28 Gennarìio 1919. Il Capò idi Stato Maggiore d'ell'Esercito A. DIAZ 2. Ordliaanza che conforma JaJ- vajidtiità, anpliä pdfr 1919, delle liste dei ginralti formate per Tanno 1918. NOI GENERALE ü'ESERCITO GAY. DI GRAN CROCE ARMANDO DIAZ eCC. Visto l'art. 251 d ( e ( l Co'dice Penale per l'È serbico; Visti i nn. 39 (5. /comma) e 41 del

«Servizio in guerra» Parte i;: ORDINIAMO Le liste dei Giuraci formate iper l'anno 1918 valgono anche- per l'amio 1919 riei circondari delle Corti 1 'di Giustizia di prima, istanza 'del territorio occupato dal R. Esercito, nei quali non sia: stato possibile procedere alla revisione annuale delle liste me desime, ' Addì 31 Gennaio 1919. Il Caipo di Stato Maggiore dell'Esercito - a. diaz 3. Ordinanza che S 'isfpeiide dal 10 Aprile al 31 Dicembre 1918,. la prescrizione' triennale ntei territori occupati dal

civile generalei austriaco. Addì 8 Febbraio 1919. 1 II Capo di Stato Maggiore dell'Esercito; ; a. diaz

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 6 of 41
Date: 31.12.1918
Physical description: 41
PARTE I. Ordinanze e disposizioni del Comanda Sapremo del Regio Esercito 1. Ordinanza per la costituzione del Tribunale militare di Guerra di Trento. Noi Tenente Generale Cavaliere di Gran Croce ARMANDO DIAZ Capo di Stato Maggiore del R. Esercito, Visto il Regolamento di procedura da seguirsi davanti ai-Tribunali •di guerra, approvato con Nostra ordinanza 25 maggio 1918 ; Visti gli articoli 271 e 540 del Codice Penale per l'esercito, ordiniamo: Art. I. E' costituito in Trento un Tribunale

Cav. di Gran Croce Tenente Gen. ARMANDO DIAZ ecc. ecc. Visto l'art. 251 del Codice Penale per l'Esercito del Regno d'Italia; — Visti gli art. 39 (5. comma) e 41 del Regolamento per il Servizio in •Guerra parte I a ; ordiniamo : Art. I. Nel territorio del Regno dichiarato in stato di guerra e nei territori occupati oltre confine è vietata l'incetta della valuta austro ungarica, nonché qualsiasi forma di commercio della valuta italiana con valuta austro-ungarica. Art. 2. I trasgressori sono puniti

col carcere militare. Addì 6 novembre 1918. Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito A. Diaz •3. Ordinanza per la consegna di armi, munizioni, quadrupedi e materiali vari già appartenenti all'esercito austro-ungarico nel termine del 25 nov. Noi, Generale di Esercito Cav. di Gran Croce ARMANDO DIAZ ecc. Visto l'art. 251 Codice Penale Esercito; ordiniamo: Art. 1. Chiunque, scientemente, avrà in qualsivoglia modo alienato o acquistato, o riterrà per qualsiasi titolo quadrupedi, anni, munizioni da

Militare di Guerra. Art. II. Esso ha giurisdizione territoriale nei limiti che verranno fissati •con ordinanza da emanarsi in Nostro nome dal Governatore di Trento. Art. III. Le facoltà spettanti al Comandante di Grande Unità a tenore del Regolamento di procedura, approvato con Nostra ordinanza 25 mag gio 1918, sono esercitate dal Governatore di Trento. 2 novembre 1918. Il Uapo di Stato Maggiore dell' Esercito A. Diaz 2. Ordinanza, che vieta l'incetta ed il commercio delle valute austro-ungariche. Noi

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Page 24 of 30
Date: 30.04.1924
Physical description: 30
sifilide da ba liatico. Il programma del corso pratico comprende: 1. l'insegnamento clinico al letto delle parto rienti, delle puerpere e delle gestanti; 2. lo studio di tutte le manovre operatorie con sentite alla levatrice; 3. il modo come si prepara l'occorrente per la esecuzione di un atto operativo, (ambiente, stru mentario e materiale di medicatura) ; 4. assistenza delle puerpere e delle operate; 5. maniere di somministrazione di farmaci; 6. fasciature; 7. principali soccorsi d'urgenza

; 8. tecnica della narcosi; 9. regolamento per l'esercizio della professio ne di levatrice. Art. 18. - Il corso teorico dura per tutte le al lieve un anno scolastico universitario. Il corso pratico comincia contemporaneamente al teorico e dura un biennio. Art. 19. - Gli esami del corso di aspiranti le vatrici sono due: il primo si dà alla fine del corso teorico; il secondo, al termine del biennio. Gli esami sono dati in tutte le scuole di Oste-, tricia. Art. 20. - Non può essere ammessa all'esame l'allieva

delegazione, dal l'aiuto. Art. 25. - L'esame pratico è orale e si aggira sulle due storie presentate dall'allieva, la quale dovrà rispondere inoltre alle interrogazioni, che le saranno rivolte 'dalla Commissione su tutto il programma del corso pratico. Art. 26. - L'esame di diploma non può essere dato più di tre volte. Art. 27. - I professori-direttori delle scuole au tonome, compiuti gli esami mandano al Rettore dell'Università o al Direttore dell'Istituto supe riore dal quale dipendono, i processi

verbali insie me coi lavori scritti. Art. 28. - Le allieve povere che nell'esame del primo corso abbiano ottenuto nove decimi del to tale dei punti avranno diritto al rimborso della tassa d'iscrizione annua. Eguali norme si appli cano per le allieve del secondo corso. Il rimborso si effettua con decreto del Rettore o del capo 'del l'Istituto superiore da cui dipende la scuola. Art. 29. - In tutte le scuole, ogni anno, potrà essere tenuto un corso pratico della durata di al meno un mese al quale

saranno ammesse soltanto le levatrici diplomate per mettersi al corrente dei progressi in tema di assistenza al parto, al neo nato e di profilassi delle infezioni. Le levatrici di plomate potranno iscriversi al detto corso una volta ogni cinque anni. Alle levatrici che frequenteranno detto corso, verrà rilasciato dal Rettore della Università un at testato speciale. Disposizioni transitorie. Art. 30. - Le norme del presente regolamento non si applicano alle allieve che abbiano già com piuto il primo

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Page 11 of 63
Date: 30.04.1919
Physical description: 63
nanza contenute nell'art. 1 vengono punite con pena pecuniaria da Co rone 200 a 500 e sono a carico tanto del responsabile che del macellaio : sono punibili con pena pecuniaria di corone 100 a 200 le contravvenzio ni alle norme degli art. 3 e 7 o stabilite a sensi degli art. 4 e 6. addì 9 marzo 1919. Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito A. DIAZ. 5. Ordinanza per l'aumento degli onorali, spese e competenze spettanti agli avvocati. NOI GENERALE D'ESERCITO CAVALIERE DI GRAN CROCE ARMANDO DIAZ. CAPO

i procedimenti pendenti oi che dovrebbero essere ini ziati, dai Tribunali di Guèrra. NOI GENERALE DI ESERCITO CAVALIERE DI GRAN CROCE ARMANDO DIAZ, CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO; Visto l'art. 251 Codice Penale Eserc.; Visto il regolamento 25 Maggio 1918 sulla procedura da seguirsi davanti ai Tribunali di Guerra; Visto l'art. 1 della Nostra Ordinanza 22 Febbraio 1919; Visto l'art. 5 del R. Decreto 21 Febbraio 1919, N. 560; ORDINIAMO : Art. 1. — Dalla data dell'entrata in vigore della precedente Ordi

DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO Visto l'Art. 251 del Codice penale per l'Esercito; Visti i nn. 39 (5. comma) e 41 del «Servizio in guerra» Parte I.a; ORDINIAMO : . Gli onorari, spese e competenze spettanti agli avovcati in base alla tariffa approvata con l'Ordinanza del Ministero della Giustizia in data 31 agosto 1917 N; 371 B. L. I. sono aumentati della metà. Addì 10 marzo 1919. Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito A DIAZ. 6. Ordinanza che autorizza l'Autorità giudiziaria ordinaria di trattare

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Page 14 of 44
Date: 28.02.1919
Physical description: 44
periti giudiziali medici nella procedura penale, è prorogalo fino a nuova disposizione. addì, 18 Febbrao 1919. Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito A. DIAZ 9. Ordinanza sulla soppressione dei Tribunali di Guerra di Corpo d'Armata. NOI GENERALE D'ESERCITO GAY. DI GRAN CROCE -ARMANDO DIAZ eCC. Visto l'art. 251 e 541 C. P. Es.; Visto il Regolamento 25 Maggio 1918 sulla procedura da seguirsi davanti ai Tribunali di Guerra: - ORDINIAMO : Art. 1. — Dal 1 Marzo 1919 sono soppressi i Tribunali

di Guerra. NOI GENERALE D'ESERCITO CAV. DI GRAN CROCE ARMANDO DIAZ eCC. Visto l'art. 251 C. P. Es.; Visto il Regolamento 25 Maggio 1918 sulla procedura da seguirsi davanti ai Tribunali di Guerra: Vis?to il Codice Penale per l'Esercito; ordiniamo : Art. 1 Gli articoli 9 e 10 del Nostro Regolamento 25 mag gio 1918 sulla procedura 'da seguirsi davanti ai Tribunali di Gùerra sono sostituiti d'ai seguenti: ' - Art. 9 - Sono soggetti alla giurisdizione militare entro i con fini del Regnor a) per qualunque

di Guerra di Corpo d'Armata attualmente esistenti. Art. 2. Tutti i procedimenti di competenza dei Tribunali suindicati, che alla data suddetta non siano ancora definiti od iniziati, sono devoluti al Tribunale di Guerra dell'Armata da cui dipendono i rispettivi Corpi d'Armata, addi, Febbraio 1919. Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito A. DIAZ 10. Ordinanza riguardante la sostituzione degli ar tic eli 9 e 18 del nostro regclamento, 25 maggio 1818, Sulla procedura da, ssguirsii. davaniti ai Tribunali

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Page 19 of 32
Date: 31.05.1922
Physical description: 32
marzo 1910 N. 69 B. L. I. concernente la tomi novella parziale al (Codice civile generale austriaco. Il Capo di Staio Magg. dell'Esercito: A. DIAZ Sospensione del corso delia presemào- ne e di quello dei termini di preclusione. ORDINANZA 2 APRILE 1919 Art. 1. Dai 24 maggio 1915 sino all'entrata in vigore della presente Ordinanza deve ri tenersi sospeso nei territori occupati' dal R. Esercito il corso della prescrizione e quello dei termini di preclusione, tanto legali quanto convenzionali

dei termini preclusivi si regola seconjdb le stessè n'orme che concernano la sospensione della pre scrizione. Il Cwpo di Stato Maqq. dell'Esercito: A. DIAZ dite dritte Teil novello zum österreichi schen allgemeinen bürgerlichen Gesetz- biiclie, eingeführt wurde, vom 1. April 191(5 Ms zum 31. Dezember 1918 als gehemmt. Der Generalstabschef des Mgl. Heeres A. DIAZ Hemmung des Laufe's /der Verjäh rung und der Präklusivfristen Verord nung vom 2. April 1919. Art. 1. Vom 24. Mai 1915 bis zum Inkraft

wird die Hemmung nur dann zürkannt wenn die Mehrheit des bezüg lichen Kapitals Von Italienischen oder alliierten Staatsbürgern oder von in d^n vom kgl. Heuere besetzten Gebieten zu ständigen oder wohnhaften Personen Italienischer Nationalität eingebracht worden ist. Art. 3. Die Hemmung der Präklusivfristen werden nach denselben Normen beur teilt, die die Hemmung der Verjäh rungsfristen betreffen. Der Generalstabschef des Tcfgl. Heeres A. DIAZ

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Page 13 of 41
Date: 31.12.1918
Physical description: 41
■7. Ordinanza, per la denuncia e la consegna di oggetti di altrui proprietà. Noi, Generale d'Esercito C'ìit . di Gran Croce ARMANDO DIAZ ecc. Visto l'art. 251 del Codice Penale per l'Esercito; Visto i nn. 89 (5.0 com ma) e 41 del «Servizio in Guerra » parte I. ; ordiniamo: Art. 1. Chiunque, per .qualsiasi titolo, senza il consenso del proprie tario, detenga animali, mobilio, macchinari, materiali da costruzione, viveri, documenti, registri, valori ed altre cose mobili di proprietà altrui, aspor

Croce ARMANDO DIAZ ecc. Visto l'art. 251 del Codice Penale per l'Esercito; Visti i nn. 89 (5.0 com ma) e 41 del «Servizio in Guerra» parte I. ; ordiniamo: Art. 1. Coloro che, nel territorio occupato dal R. Esercito oltre il •confine del Regno, detengano per qualsiasi titolo, senza il consenso del proprietario, suppellettili, biancheria, merci, macchinari, materiali da co struzione, animali, viveri, documenti, registri, valori od altre cose mobili, -asportati da locali o terreni nelle zone sgomberate

mi litari potranno procedere a perquisizione personale o domiciliare e a se questro in qualsiasi luogo abbiano, per la pubblica voce o altrimenti, mo tivo di ritenere che si trovino le cose di altrui proprietà indicate nell'art. 1. Art. 5. La cognizione dei reati previsti nella presente Ordinanza spetta ai Tribunali Militari. Addì, 28 novembre 1918. Il Capo di Stato Maggiore dell' Esercito A. Diaz 8. Ordinanza, per la denuncia dei beni mobili di altrui proprietà. Noi, Generale (l'Esercito Cav. di Gran

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Page 16 of 44
Date: 28.02.1919
Physical description: 44
la reclusione militare sino al massimo di tre anni. Adidì 27 Febbraio 1919. Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito a. diaz 12. Ordinanza che prcibiscef la circolazione della valuta cartacea, avente cc»rsr» legali? nel territorio della cessata mo narchia Austro-Ungarica, timbrata, c portante segni di ricono scimento. noi cav. di gran croce, generale d'esercito ARMANDO DIAZ ecc- Visto l'art. 251 del Codice Penale per l'Esercito; Visti i nn. 39 (5. comma) e 41 del «Servizio in Guerra» parte I.a; ordiniamo

Visti i nn. 39 (5. comma) e 41 del «Servizio, in Guerra» parte I.a; ordiniamo : Art. 1. — Nei territori occupati dal R. Esercito oltre i con fini del Regno, a partire dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza, è dato corso legale, a U'utti gli effetti, ai biglietti da Lire cinque dalla, serie 3227 alla serie 3236 inclusa; biglietti da Lire dieci d'alia serie 2607 alla serie 2616 inclusa. I biglietti di Stato anzidetti sono ragguagliati alla valuta austro-ungarica sull'a base

: Art. 1. — Nei territori occupaci dal R. Esercito è vietata la circolazione della valuta cartacea avente corso legale nel ter ritorio della cessata Monarchia Austro-Ungarica timbrata o comunque pollante segni di riconoscimento da parte dei go verni attualmente esistenti nei detti territori oltre la linea dell'armistizio. Le trasgressioni sono punite dai tribunali militar con.Ja detenzione fino ad un anno e con la multa fino ä Corone 500 e con la confisca delle valute.

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Page 13 of 15
Date: 31.10.1925
Physical description: 15
neces sari a giustificazione delle proposte, e una relazione nella quale siano svolti i motivi delle proposte stesse». Nella colonna 5 «Ammontare degli ac certamenti dell'anno che precede imme diatamente quello in corso» si trascrivo no i dati che risulteranno dal conto (*o- suntivo che precede l'anno in corso. Occorre notare che siccome il bilancio di previsione dell'anno che segue deve essere approvato nella sessione autunna le del Consiglio Comunale, così per an no in corso s'intende- quello

in cui si compila il bilancio dell'anno seguente. Così ad esempio: Il bilancio del 192b doveva essere presentato al Consiglio Comunale, per l'approvazione, nell'au tunno del 1924. Avremo quindi che l'an no in corso è l'anno finanziario 1924. mentre l'anno ehe (»recede immediata mente quello in corso è l'anno finanzia rio 192o. Questo concetto è contenuto nell'artico lo 180 del Regolamento alla Legge Co munale e Provinciale: «Nella sessione di autunno del Consi glio Comunale ed in quella ordinaria del

Consiglio-Provinciale, il Sindaco e il Presidente della deputazione provincia le, presentano il bilancio per l'anno se 7 guente, il quale consta delle previsioni delle entrate e delle spes. Le entrale e le spese che ' s'inscrivono in esso, rappresentano la 'competenza dell'esercizio, cioè per le entrate quanto si crede che potranno produrre durante l'anno finanziario, i. diversi cespiti di entrata, e, per le spese quelle che si pre vede di dover fare lièi corso del suddet to periodo. • Nella colonna

t> «Ammontare delle pre visioni' dell'anno in corso» si trascrivono, tutte le previsioni che risultano dal bi lancio di previsione. Nel nostro raso ne] bilancio -del 1925 in questa colonna deb bono inscriversi le previsioni del bilan cio 1924. Siccome il bilancio viene preparati:» dalla Cri unta- Comunale, nella colonna 7 e 8 si inscriveranno le variazioni in più o ìji meno che essa vuole apportare 'aller previsioni del 1925. in confronto a quel le del 1924. E nella colonna 9 s'inscrivo no le previsioni

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Page 15 of 32
Date: 31.05.1922
Physical description: 32
: Art. 1. Sono approvati programmi di un 7.o corso di perfezionamento linguistico che potrà essere istituito presso Licei femminili di cultura delle nuove Pro vincie aventi diritto di pubblicità. Art. 2. Le alunne del suddetto corso, sempre che allo stesso sia stato esteso il diritto di pubblicità con le modalità prescritte dalle norme vigenti, avranno parità di trattamento in confronto degli alunni dell'ultima classe d'elìle scuole medie superiori agli effetti dell'ammissione alla sezione

magistrale del R. Istituto superiore di studi Commerciali di Ve nezia. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inser to nella raccolta ufficiale d'elle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandan do a chiunque spetti di osservarlo e di farlo »osservare. Dato a San Rossore, addì 19 novembre 1921.. VITTORIO EMANUELE Bonomi - Corbino - Bélotti Visto, 'il guardasigilli : Rodinò. ORARI E PROGRAMMI . del corso di preparazione linguistico. Corso di Perfezionamento linguistico

Materie obbligatorie: Lingua e letteratura italiana ore 4. Lingua e letteratura tedesca ore 7. Lingua e letteratura francese ore 7. Cultura pedagogica orte 3. Esercitazioni di tirocinio per la lingua tedesca e francese ore 3. Totale ore 24. Materie libere; eventualmente quelle del corso di economia domestica. Pro gramma del corso di insegnamento lin guistico. ' Lingua e letteratura. (4 ore settimanali). Trattazione <dìi un periodo o di un fat to tra i più importanti della nostra let teratura

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Page 12 of 15
Date: 15.10.1925
Physical description: 15
riHo jamministrativo, jcostituzionale, (Ci vile, commerciale e 'tributario, ragione ria) e speciali insegnamenti facoltativi integranti la coltura del funzionario. Le lezioni avranno luogo il sabato e la do menica ed il 'lunedi per non intralciare l'andamento degli uffici a cui sono ad detti coloro che si inscriveranno al Corso. Alla l'ine di questo si rilascierà un di ploma che avrà un valore speciale nei concorsi ed impieghi presso Enti locali. L'Ispettorato degli Enti locali Autar chici

Territoriali del Veneto raccomanda agli interessati di far pervenire intanto la loro prenotazione ali 'Ispettorato stes so sedente presso il Municipio eli. Vicen za per poter predisporre il Corso in rap porto al numero dei frequentanti. A cia scuno di essi si faranno pervenire poi le istruzioni per la regolare iscrizione al Corso. Trattando di un Corso di alto interesse per gli Enti locali e pei' i funzionari l'I spettorato suddetto confida .nel largo concorso degli iscritti. Retta ricovero nell'ospedale

a quello in corso (che sta per chiudersi'; e 2. il risultato presente dell'esercizio in i-orso comprese le variazioni in più o in meno già accertate o presumibili sui residui, (avanzo o disavanzo dell'eserci zio in corso quale resulta alla data della compilazione del bilancio (settembre'; e avanzo o disavanzo die presumibilmen te si avrà alla fine dell'esercizio stesso'. Dato questo modo di calcolare la pre visione dell'avanzo o disavanzo di am ministrazione, ne consegue che esso non possa essere che

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Page 14 of 31
Date: 01.06.1926
Physical description: 31
Corso di legislazione zoòiatrica per i Veterinàri. R. PlR'HPETTÜRA DELLA PROVINiCU DI TRENTO N 15713/111-A Trento, 21 maggio 1926 Il Prefetto delld Provincia di Trento Considerato che la sistemazione dei servizi veterinari nei Comuni della Pro vincia, che sta avviandosi verso regola re compimento, ha rivelata la impellen te necessità di vedere assicurata una ef ficace e «razionale applicazione delle nor me che le numerose Leggi, Regolamenti e Ordinanze prevedono per la attuazione e il regolare

; 'In accoglimento della richiesta della Federazione provinciale delle Corpora zioni sindacali fasciste, che ha fatta pro^ pria analoga proposta della Sezione tri dentina del ^Sindacato nazionale dei Ve terinari italiani; dispone 1. Verrà tenuto in Trento, presso la Prefettura, un Córso sintetico di Iègisld- zione. sanitaria dpplicdtd dlld vigilanza zooiatricd. 2. Al corso interverranno tutti i ve terinari della Provincia ai quali attual mente, a qualsiasi titolo, è affidato il ser vizio di vigilanza zooiatrica

in uno o più comuni. v \ , 3. Il jcorso verrà tenuto <(Jal iCav. D .r Pietro De Paoli di questa Prefettura. 4. Alla fine del -corso la Federazione proyi'nciale rilasicierà a ciascun frequen tante un Attestdto di frequenzd e a quei frequentanti che lo richièderanno, rila- scierà un Attestato di Profitto, dopo riti-, rato il giudizio della Prefettura. 5. -Ai frequentanti che avranno assisti to a tutte le lezioni del corso verranno rimborsate le spese di viaggio e di sog giorno. . 6. Allo scopo

di assicurare la necessa ria vigilanza nei comuni, durante l'as senza di due giorni dei Veterinari fre- quèntanti il corso, i frequentanti stessi vengono divisi nei due gruppi seguenti-, opportunamente scelti: 1. Gruppo. Veterinari municipali di: 1. Malles (Fava). 2. Silandro (Dimai). 3. Lagundo (Lorandini). 4. Merano (Barbanti). 5. S. Leonardo di Passi-ria (Fiegl). 6. Cai darò (Laner). 7. Bolzano (Czepp e Graf). 8. Castelrotto (iMimelter). -9. iNova Levante (Peterlin). 10. Bressanone ('Nussdorfer

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Date: 31.08.1924
Physical description: 28
Art. 45. (Art. 37 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 13 del R. decreto 30 dicembre 1923. n. 2840). Se il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale rico nosce infondato il - ricorso lo rigetta. Se accoglie il ri corso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e ri mette l'affare all'autorità competente. Se accoglie il ri corso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 20 c dai numeri 1, fi e 7 dell'art. 29, annulla l'atto o provvedi mento, salvo gli ulteriori provvadinenti

, con decreto reaile, quattro consiglieri per cia scuna sezione giurisdizionale, che dovranno costituire, insieme col presidente del Consiglio di Stato, l'adunanza plenaria, ed il segretario incaricato di assistervi. Le norme del procedimento sono determinate nel regolamento. Art 46. (Art. 38 del testo unico 17 agosto 1907, n. 63S). Contro le decisioni delle sezioni è ammesso il ri corso di revocazione nei casi stabiliti dal Codice di procedura civile. Art. 47. (Art. 39 del testo unico 17 agosttf

1907, n. (538). L'incompetenza per ragioni di materia può essere opposta e dichiarata in qualunque stato della causa. La sezione, avanti la quale pende il ricorso, può dichiararla anche d'ufficio. Art. 48. (Art. 40 del testo unico 17 agosto 1907, n. f535). Le decisioni pronunziate in sede giurisdizionale pos sono, agli effetti della legge 31 marzo 1877, n. 37G1, essere impugnate con ricorso per cassazione. Tale ri corso tuttavia è proponibile soltanto per assoluto di fetto di giurisdizione del

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