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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 25 of 32
Date: 31.05.1924
Physical description: 32
. 6. 1 Soci possono raggrupparsi in sezioni interne con l'approvazione della Presidenza e sotto la sorveglianza della stessa, per l'esplicazione delle varie forme dell'attività sociale. TASSE E RUOLO Art. 7. La tassa d'iscrizione alla Società è quella sta bilita dalla legge in Ure tre annuali. Essa viene riscossa in un'unica rata con le norme fissate per l'esazione delle imposte dirette e deve essere pa gata per la prima volta all'atto della iscrizione. (') Le piccole Società di t'ro a segno nazionale

. 9. Chi vuol essere cancellato dal ruolo dei Soci deve farne dichiarazione alla Presidenza Sociale prima del 30 settembre di ogni anno. Art. 10. Il ruolo dei Soci contribuenti è esposto per un mese nella Società e nell'Albo Comunale, innanzi di essere inviato all'Esattore per le riscossioni. ASSEMBLEE Art. 11. L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci ef fettivi; ogni Socio ha diritto ad un voto. Il Socio non può farsi rappresentare. L'Assemblea si convoca ordinariamente una volta all'anno, nel mese

della Presidenza Sociale, deve essere rilasciato ad ogni Socio un certificato per sonale per la votazione. Art. 13. L'Assemblea è validamente costituita quando vi intervenga almeno un ventesimo dei Soci. Quando non trattasi di elezione della Presidenza Sociale, trascorsa un'ora da quella fissata, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. ' L'Assemblea elegge nel proprio seno un Presi dente, un Vice Presidente ed un Segretario che ri mangono in carica per la durata della Presidenza Sociale

. Art. 14. I verbali delle Assemblee, firmati dal Presi dente e dal Segretario, fanno piena fede e sono ostensibili a tutti i Soci. PRESIDENZA SOCIALE Art. 15. La Presidenza è rappresentata ed ammini strata, conforme alla legge, da un Consiglio di Presidenza composto di 5, 7, 9 membri a seconda che il numero degli inscritti sia inferiore a 200, a 400, o superiore a questa ultima cifra.

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Page 27 of 32
Date: 31.05.1924
Physical description: 32
Art. 28. Con le tasse dei Soci e con le altre entrate si provvede, anzitutto, alle spese per eseguire le eser citazioni regolamentari di tiro in modo adeguato al numero dei tiratori che vi partecipano ed alle altre spese ordinarie. Adempiuto regolarmente e quanto sopra, gli avanzi delle entrate, sia ordina rie che straordinarie, sono destinati alle esercita zioni libere, all'esplicazione delle altre forme di attività sociale in armonia alle finalità dell'Istitu zione del Tiro a Segno, alla

. I rappresentanti devono di regola essere scelti in base ai risultati dell'anno precedente e del l'anno in corso, e, quando ne fosse il caso, me diante tiri eliminatori. Art. 35. Volendo alcuni soci indire gare o premiazioni speciali lo possono fare a loro spese con l'auto rizzazione della Presidenza e previ accordi con la Direzione, per quanto si riferisce all'esecuzione del tiro. DIREZIONE DEL TIRO Art. 36. Il rappresentante dell'Autorità militare nella Presidenza sociale esercita le funzioni di direttore del

Presi denza in rapporto alla potenzialità numerica e fi nanziaria della Società; dirige pure i tiri di gara secondo le prescrizioni dei singoli programmi. COMMISSARI Art. 39. La Presidenza Sociale, su proposta della Di rezione del Tiro, nomina i Commissari Ispettori e i Commissari istruttori, scegliendoli fra i Soci più idonei. Art. 40. I Commissari coadiuvano la Direzione secondo lo speciale regolamento e, nei limiti dei mezzi so ciali, ricevono medaglie ed attestazioni di bene merenza per l'oper

:. prestata. BANDIERA SOCIALE Art. 41. II Vessillo Sociale è quello Nazionale con lo stemma del Tiro a Segno. Esso segue le Rappre sentanze alle gare, partecipa ai funerali dei Soci Onorari, dei membri et: ex membri di Presidenza, dei Commissari ed interviene a manifestazioni na zionali per delibei Jz'oui della Presidenza. Art. 42. Ogni biennio sono nominati fra i Soci due por tabandiera. SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ' Art. 43. Avvenendo, per qualunque causa, lo sciogli mento della Società, si prowederà

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Page 26 of 32
Date: 31.05.1924
Physical description: 32
il Consigliere anziano. Art. 19. La Presidenza provvede a tutto quanto è ine rente alla direzione e amministrazione della So cietà ed alla esecuzione delle deliberazioni della Assemblea Sociale, con ogni facoltà relativa, os servate le disposizioni della legge, del presente statuto e del preventivo finanziario approvato. La firma per la Società spetta al Presidente, o ' al Vice Presidente o al Consigliere dal Presidente delegato alla amministrazione. Le deliberazioni della Presidenza sono verba lizzate

partecipazione alla Presidenza. Mancando invece due degli eletti, deve prov vedersi alla surrogazione mediante deliberazione dell'Assemblea. I Revisori, scaduto l'anno, rivedono il bilan cio consuntivo, che deve essere loro presentato dalla Presidenza un mese prima dell'Assemblea, e ne fanno relazione all'Assemblea stessa. AMMINISTRAZIONE SOCIALE Art. 23. Entro il 31 ottobre di ogni anno deve, a cura della Presidenza, essere compilato, secondo le prescrizioni in vigore, il preventivo dell'anno suc cessivo

di pagamento, e contenere l'in dicazione della voce del preventivo, cui il movi mento si riferisce. Art. 25. Nessun atto che impegni finanziariamente la Società è valido, se non deliberato dalla Presi denza o assunto da chi ebbe da essa delega spe ciale. Art. 26. I bilanci e la contabilità sociale debbono essere tenuti con le migliori norme contabili. Il bilancio preventivo deve distinguere le rendite e le spese ordinarie dalle straordinarie. Il bilancio consun tivo deve contenere il rendiconto economico

e quello finanziario e dovrà chiudersi con uno stato di residui attivi e passivi ed uno stato del patri monio sociale, aventi riscontro coi risultati dell'in ventario da effettuarsi al 31 dicembre di ogni anno. Art. 27. Le modificazioni al preventivo per erogazione delle maggiori rendite verificatesi, o per trasporto di stanziamenti da un capitolo all'altro del pre ventivo stesso durante l'anno, devono essere deli berate dalla Presidenza.

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Page 16 of 33
Date: 15.08.1926
Physical description: 33
ad eguali doveri nei confronti del 'L'anno sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Art. 8. —Le domande di ammissione ■a socio devono -essere fatte per iscritto al presidente del il quale dopo istruite, le sottoporrà alla decisione del Consiglio di amministrazione. •Il isocio diventa tale a 'tutti gli ef fetti con la data di notificazione della sua ammissione. La decisione sulla domanda dell'aspi rante «da parte del Consiglio di ammi nistrazione è inappellabile. Art. 9. — v Ogni socio ordinario

è li bero di uscire dall'Associazione agraria dietro avvertimento scritto al presiden te entro il mese di settembre. Le rinuncie comunicate posteriormente avranno vigore alla fine dell'anno suc cessivo. Si intende decaduto dalla qualità di socio chi ha perduta la qualifica previ sta dall'art. 6 e quei soci ordinari che si sono sottratti 'al pagamento della quo ta sociale per due anni 'consecutivi. La decadenza da socio per ila perdita della qualità (prevista dall'art. 6 non pro scioglie dall'obbligo

di pagare la fuota sociale per l'anno in corso. Sulla decadenza dei soci delibera il Consiglio di amministrazione. Contro il giudizio di quest'ultimo è ammesso il ricorso all'assemblea ordina ria dei soci, il cui giudizio è inappella bile,. Dell'amministrazione dell'Associazione agraria di . Art. liO. — Sono organi amministrativi dell'Associazione agraria : a) l'assemblea 'generale dei soci ordi nari e sostenitori; b) il Consiglio di amministrazione; c) il collegio dei sindaci. Dell'assemblèa genérdle

; d) le delibere che importino trasfor mazione o diminuzione del patrimonio sociale; e) i ricorsi in seconda istanza dei soci dimessi. Art. 12. — I soci possono farsi rappre sentare .all'assemblea da altri soci pur ché questi non facciano parte del Con siglio di amministrazione; nessuno può rappresentare più di due soci. L'incari co di rappresentare il socio deve risulta re da una delega scritta. Art. 13. — Possono avere luogo assem blee straordinarie colle stesse modali tà previste dall'art. 11 dietro richie

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Page 11 of 24
Date: 15.09.1926
Physical description: 24
ni teatrali sportive ecc. senza il null<t osta del predetto rappresentante. Il Prefetto: Gudddgnini ECONOMIA NAZIONALE Modificazioni al E. Decreto Legge 29 novembre 1925, N. 2146 con cernente la estensione alle nuove Provincie delle leggi di assicura zione sociale. ■REGIO DEGRETO LEGGE 1 luglio 1926, iN. 1308 VITTORIO EMANUELE ITI per grdzid dì Dio e volontà delld Nazione Re d'itdlid Visto l'art. 3 N. 2, della legge 31 gen naio 192(5, ®. 100; Visto il iR. Decreto legge 29 novem bre 1925, n. 2146

, concernente l'estensio ne alle nuove Provincie delle leggi di assicurazione sociale; (Ritenuta la necessità ungente ed asso luta di modificare l'art. 20 del R. de creto legge precitato; Udito il Consiglio dei Ministri: Sulla proposta del Nostro Ministro Se gretario di Stato per l'economia Nazio nale, di concerto con il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, col Ministro per le Finanze e con il Mini stro per la Giustizia e gli Affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. — All'art

. 20 del R. Decreto legge 29 novembre 1925, n. 2146, con cernente la estensione alle nuove Provin cie delle leggi di assicurazione sociale, è sostituito il seguente: «Art. 20. — Le controversie in materia di assicuratine per i casi di malattia, per gli infortuni sul lavoro e per le pen sioni, dipendenti dall'applicazione del le leggi abrogate cogli art. 2, 3 e 4 de ; l presente decreto continueranno ad esse re decise dale autorità e con le norme previste dalle leggi predette». iArt

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