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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 6 of 20
Date: 15.08.1925
Physical description: 20
roga al termine stabilito per la presenta zione al Banco di Brescia delle armi da marchiare. «A ciò si è provveduto col R. Decreto Legge 7 maggio 1925 N. 714, (pubblicato nella. Gazzella Uff uria le del 1 giugno 1925, N. 126), il quale ha concesso a coloro che commercino in armi complete o canne di ai-mi soggette a prova, un ulteriore ter mine a tutto il 30 giugno 1925, per fare apporre su di esse il prescritto marchio di prova. «Il decreto stesso stabilisce che le ar mi, le quali dopo la data

anzidetta fos sero trovate dalle autorità cpunpetenti) sprovviste di marchio, saranno seque strate ed inviate, a spese degl'interessati, al Banco di Brescia per la prescritta punzonatura. «In tal caso le armi, dopo essere state punzonate, saranno restituite agli aventi diritto, previo rimborso delle spese soste nute. «La procedura del sequestro di cui so pra non esclude le penalità comminate dall'art. 6 del Decreto-Legge 30 dicem bre 1923 N. <3152. / «Il Decreto-Legge 7 maggio 1925 con tiene inoltre

opportune disposizioni a ri guardo dell'importazione delle armi dal l'estero. «Per effetto del Decreto-LeggeT~30 di cembre 1923, tutte le armi importate d'al- l'estero sono soggette alla prova presso il Banco di Brescia, qualora non portino il marchio della prova già subita pressoi un banco autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale consi derato banco ufficiale. Come è noto, l'u nita Convenzione Internazionale esisten te in materia è quella stipulata a Bruxel les il 15 luglio

1914, fra i'1 Belgio, la Francia, la Germania e l'Italia e alla quale poi hanno aderito altri Stati. Al lorché venne emanato il R. Decreto-Leg ge predetto si riteneva che la Concezione in parola sarebbe stata presto ratificata; ciò invece non è finora avvenuto, e per tanto, a rigore, anche le armi provenienti dai Paesi firmatari della Convenzione e da quelli che vi hanno successimmente aderito avrebbero dovuto essere inviate al Banco di Brescia per la prova e la conseguente punzonatura. «Una simile

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 9 of 25
Date: 31.07.1923
Physical description: 25
affidate alle magi strature e ai funzionari degli uffici sop pressi o non più competenti, dal 1 ottobre 1923 saranno esercitate dalla magistra tura e dai funzionari degli uffici compe tenti per territorio secondo la nuova cir coscrizione. Art. 24. I ricorsi per cassazione che sarebbero stati di competenza delle Corti d'i Firenze, Napoli, Palermo e Torino, se notificati dopo il 30 giugno 1923, saranno presenta ti alla cancelleria della Corte di cassar azione di Roma. I ricorsi e i controricorsi per

, Napoli, Palermo e Torino saranno definiti dalle Corti medesime, presso le -quali il personale attualmente addettovi potrà essere trattenuto provvisoriamente per prestarvi unicamente a questo scopo e in ogni caso non oltre il 31 dicembre .1923. I ricorsi che a questa data non fossero stati ancora decisi saranno trasmessi alla . Corte di Cassazione di Róma. Art. 25. Le trasmissioni indiciate nell'articolo precedente sono eseguite a cura della can celleria della Corte soppressa, che' ne darà

rata con ordinanza pronunziata dalla Car te di cassazione di Roma in Camera di consiglio ed ha per effetto la perdita del deposito. Art. 27. Gli avvocati ammessi a patrocinare da vanti alla Corte di cassazione che sono inscritti negli albi delle Corti di Torino, Firenze, Napoli e Palermo, si intendono inscritti nell'albo della Corte di cassazio ne di Roma. Gli avvocati e i procuratori inscritti negli albi presso un tribunale soppresso saranno di ufficio inscritti in quello del tribunale competente

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