e salariati delle Provincie redente alla Cassa di Previdenza, giusta l'ordina mento approvato con R. D. Lègge 15 aprile 1926, N. 679, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 105 del 6 maggio 1926. Iscrizione obbligatoria. I) La iscrizione è obbligatoria per tutti gli impie gati (Segretari, applicati, messi scrivani, impiegati tecnici, levatrici ecc.) e salariati (guardie, scopini, cantonièri, infermieri, fontanieri, banditori ecc.) as sunti in servizio per la prima volta con nomina re golare a partire
dal 1° luglio 1924 presso la Ammini strazione provinciale, i Comuni, le Istituzioni pub bliche di beneficenza, le aziende speciali per l'im pianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, fatta eccezione per gli impiegati dipendenti dalle Aziende che esercitano pubblici servizi di trasporto. Si tenga presente che la iscrizione è pure obbliga toria per gli impiegati e salariati assunti con nomina regolare dagli enti indicati ed a partire dal 1° luglio 1924, che siano adibiti a servizi
di carattere perma nente ed abbiano mansioni che costituiscano la lolro prevalente occupazione anche se la nomina sia fatta a tempo determinato ed anche se i posti corrispón denti non siano compresi nelle tabelle organiche o queste non siano state ancora approvate. Condizione perchè possa effettuarsi l'obbligatoria iscrizione è quella che gli impiegati e salariati rag giungano lo stipendio e salalrio annuo di lire 300 ed inoltre che gli enti non provvedano direttamente nè indirettamente al trattamento
nelle tabelle organiche tanto se il rispettivo titolare, retribuito con non meno di L. 300 annue, sia inscritto obbligatoriamente o fa coltativamente alla- Cassa, quanto se non sia inscritto. Il contributo proprio è dovuto anche per i posti occupati da impiegati o salariati assunti con nomina regolare, adibiti a servizi di carattere permanente con mansioni che costituiscano la loro prevalente oc cupazione, anche se la nomina sia fatta a tempo de terminato ed anche se i posti corrispondenti non siano