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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 8 of 10
Date: 16.06.1928
Physical description: 10
di conseguenza in auesta Provincia il movimento del bestiame prove niente dalle dette Province; Veduto l'art. 135 del Regolamento generale sani tario 3 febbraio 1901, n. 45; Ordina: 1. Fino a nuova disposizione, ai mercati di fessi- pedi ricorrenti nella Provincia di Bolzano, non'sono ammessi fessipedi provenienti dalle Province di Tren to e Verona; 2. Fino a nuova disposizione, i fessipedi prove- nienti dalle Province di Trento e Verona e destinati a quella di Bolzano, anche se tradotti per via ordi naria

all'abilitazione generica per tale arte o a quella specifica per massaggiatore o per capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. Alla domanda debbono essere uniti: a) atto di nascita da cui risulti che l'aspirante ab bia compiuto o compia il 21° anno di età entro il 31 dicembre 1928; b) fotografia autenticata dal Podestà del Comune di residenza del candidato; c) documenti comprovanti che il candidato si tro vi nelle condizioni indicate al n. 2; d) certificato penale, di data non anteriore a tre mesi, dal

quale risulti che, fatta eccezione della ipo tesi prevista all'art. I del R. D. L. 27 ottobre 1927, n. 1983, l'aspirante non abbia riportato condanne pas sate in giudicato a pene restrittive della libertà per la durata di oltre tre mesi pei delitti contro il btìon costume, contro ìe persone e contro la proprietà, di cui rinettivamente ai capi 1, 2 e 3 del Titolo VII! 1, 2, 4, 5 e 6 del Titolo IV e 1 e 2 del Titolo X del secondo Libro del Codice Penale, o che, avendone riportate, abbia ottenuto

dalla legge 23 giugno 1927 n. 1264, intendono partecipare agli esami dovranno produrre domanda entro il 30 giugno 1928 al Prefetto della Provincia di loro residenza, se nella medesima sia stata stabilita la sede degli esami nell'arte che intendono esercitare, oppure al Prefetto di una delle provincie che sia sede degli esami suddetti. La domanda deve contenere l'indicazione precisa dell'arte nella quale, si intende dare l'esame; per l'arte di infermiere occorre esplicitamente dichiarare se si aspira

la riabilitazione; e) cartolina vaglia di lire 35.— intestata all'Eco nomo della Prefettura, per propine o spese di esame. •' 5) A coloro che abbiano superato gli esami, verrà rilasciato dal Prefetto della Provincia, nella ^ quale gli esami saranno stati dati, dietro esibizione della quietanza dell'avvenuto pagamento della tassa di con cessione di cui all'art. 9 della legge 23 giugno 1927 n. 1264, un certificato di abilitazione alla continua zione della propria arte. 6) Sono esentati dagli esami di abilitazione

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 6 of 14
Date: 01.05.1927
Physical description: 14
. Allo stesso funzionario del Genio civile, quando non sia possibile provvedere con mezzi delle Ammini strazioni militari, compete la facoltà di requisizione di cui all'art. 28 che egli può esplicare anche a mezzo dei propri delegati. Art. 8. Fino a quando la direzione dei servizi sanitari nella zona colpita non sia assunta, alla immediata di pendenza del Ministro per i lavori pubblici, dal fun zionario medico superiore di cui all'art. 12 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1915, i primi urgenti

provvedere d'urgenza, in quanto lo consentano le pro prie disponibilità. Art. 7. Il funzionario del Genió civile più elevato in gerader deve provvedere a tutto ciò che lia tratto alla tutela della pubblica incolumità ed alla disciplina degli scavi delle macerie, a scopo di salvataggio e di ricu pero immediato. Da lui dipenderà anche il personale tecnico ed ausi liario delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonché quello delle squadre o comitati di soccorso

soccorsi di personale (medici ed infermieri) e di ma teriali sanitari vengono portati sotto la guida del medico provinciale. Art. 9. Pino a quando la direzione dei servizi nella zona colpita non sia assunta dal. Ministro per i lavori pub blici, l'avviamento, nella zona stessa, di squadre, di associazioni, di comitati, ed in genere di personale e di materiali offerti dall'iniziativa privata per il soc corso è disciplinato dal Prefetto della Provincia nella quale avvenne il disastro. Art

l'autorità comunale, ed, in mancanza di questa, saranno temporaneamente custoditi a cura della Pubblica Sicurezza. Lo Stato non è civilmente responsabile per tutto ciò che ha tratto col presente articolo. Art. 11. La dirigenza di tutti i servizi ferroviari nella zona colpita verrà assunta direttamente dal Capo compar timento. il quale adotterà d'urgenza e di propria ini ziativa tutti i provvedimenti necessari per ristabilire e mantenere la continuità dell'esercizio, mettendosi quindi a disposizione del

li. Svolgimento e coordinamento dei servizi sotto la direzione del Ministro per i lavori pubblici. Alt. 12. Appena il Ministro per i lavori pubblici abbia assunto nella zona colpita la direzione dei sei-vizi di soccorso, segnalerà al Capo del Governo, alle autorità operanti nella zona colpita e a tutti i Prefetti del Regno la sede da lui prescelta' e presso la quale do vranno essere indirizzate tutte le comunicazioni. - Le autorità operanti nella zona, appena ricevuta la partecipazione del suddetto Ministro

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 10 of 11
Date: 15.04.1927
Physical description: 11
essere scritte dai concorrenti su caria da bollo da L. 3 e presentate non più tardi del 31 maggio 1927 alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono. A corredo di esse dovranno essere prodotti i se guenti documenti : . 1) Atto di nascita, legalizzato dal Presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha com piuto l'età di diciolto anni e non oltrepassato quella di trenta alla data del Decreto Ministeriale che ban disce il concorso; salvo il disposto dell'art. 42 del R. Decreto

,A1 complesso dei punti ottenuti da ciascun can didato nella prova orale e sempre che siasi raggiunta la media indicata nel 1. comma dell'articolo 39 del R. D. 30 dicembre 1923, N. 2960, saranno aggiunti, ai sensi del 6 capoverso dell'art. 18 del Regolamento 20 agosto 1909, N. 666, per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza:. Ire punti di merito se il candidato dia prova di sapere correttamente e celermente ado perare la macchina da scrivere. Art. 4. Il termine per la presentazione

1927 è aperto un concorso per esami per l'am missione di N. 400 alunni d'ordine nella carriera d'or dine di P. S., giusta le disposizioni dei RR. DD. 30 di cembre 1923, N. 2960, 11'novembre 1923, N. 2395, e R. Decreto Legge 9 gennaio 1927, N. 33. del Testo Unico delle Leggi, sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, N. 690, del Regolamento degli ufficiali ed impiegati di P. S. 20 agosto 1909, N. 666, e del R. Decreto Legge 5 aprile 1925, N. 441. Le domande di ammissione agli esami debbono

Ministeriale anzidetto; 4) Certificato penale in data non anteriore di tre mesi a- quella del Decreto Ministeriale anzidetto; 5) Certificato medico rilasciato da un mèdico mi litare, all'Uopo richiesto dal Prefetto, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzio ne fisica ed esente da difetti fisici; 6) Foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva; 7) Diploma originale di licenza ginnasiale, o di licenza dall'ex scuola tecnica

indicati ai nu meri 2, 3 e 4. Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare espli citamente di accettare qualunque residenza in caso di nomina ad alunno d'ordine, e di uniformarsi alle norme che regoleranno la cassa di previdenza in so stituzione della Legge ora in vigore sulle pensioni, e che potrà cessare di avere effetto per gl'impiegati che. d'ora innanzi, saranno assunti in servizio. È pure necessario che nella domanda sia «lata l'in dicazione esatta della via e del numero di abitazione

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Page 4 of 4
Date: 01.08.1938
Physical description: 4
Pretore, sugli atti e certificati di Stato Civile e su altri documenti, sempre che essi siano firmati o rilasciati nella propria giurisdizione. h) la firma del Governatore di Roma, come Capo dell'Ammini strazione Comunale, vale per tutto il Regno senza bisogno di legaliz zazione; mentre la firma dello stesso Governatore, quale ufficiale dello Stato Civile, è soggetta alle norme generali che regolano la legalizza zione delle firme apposte sugli atti dello Stato Civile. Si pregano le VV. SS. di favorire

legalizzati dal Podestà soltanto se deve farsene uso fuori del Comune dì loro, residenza. c) gli atti rilasciati dal Podestà e anche le legalizzazioni del me desimo debbono a loro volta essere legalizzati dal Prefetto se deve farsene uso fuori della Provincia. d) gli atti rilasciati dalle autorità giudiziarie o dai notali, che si presentino rispettivamente nella giurisdizione territoriale o nella circo scrizione del funzionario giudiziario o del notaio, non vanno legalizzati. e) gli atti possono

, in genere, contenere quante legalizzazioni sono necessarie, ma soltanto le prime due vanno obbligatoriamente sog gette alla tassa, mediante applicazione di marca amministrativa di L. 5. f) la legalizzazione del Prefetto, del Presidente del Tribunale, del Cancelliere del Tribunale, del Rettore di R. Università o del Capo di Istituto di Studi Superiori, ha efficacia in tutto il Regno. g) alla firma del Presidente del Tribunale o del Cancelliere de legato dal Presidente stesso è equiparata quella del

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 4 of 8
Date: 16.09.1929
Physical description: 8
30 giorni prima dògli esami e cioè entro il 19 novembre p. v. Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti, regolarmente bollati e legalizzati: 1. certificato di cittadinanza italiana. Sono equipara ti ai cittadini dello Stato, i cittadini delle altre re gioni italiane, quando anche manchino della natu ralità; ' 2. certificato penale di data non anteriore di tre mesi a quella degli esami; 3. certificato di 'buona 'condotta morale e civile, rila sciato dal Podestà del Comune d'origine e dal

di un verbale di deliberazione di comune. ESAME ORALE: 1. nozióni di diritto civile e ordinamento dello stato civile; 2. nozioni diritto penale; 3. nozioni di scienza delle finanze, con particolare ri guardo al sistema tributario degli enti locali; 4. statuto fondamentale del Regno, legge elettorale politica, leggi e regolamenti sul Consiglio 'di Stato e sulla Giunta Provinciale Amministrativa, legge sulla Corte dei Conti; 5. leggi e regolamenti amministrativi; 6. legislazione sociale. Le prove orali

.— da effettuarsi nella sezione di R. Tesoreria -provin ciale e del versamento di Lire 30.— nella conta bilità speciale della Prefettura. Gli esami vertono sulle seguenti materie: ESAMI SCRITTI: 1. istituzione di diritto costituzionale e amministra tivo; 2. principii di ragioneria generale con particolare ri guardo alle aziende pubbliche, •e risoluzione di un quesito riguardante la contabilità dei comuni e del le istituzioni pubbliche di beneficenza; 3. leggi e regolamenti amministrativi e compilazione

ec cezioni, qiiVn'doi cioè, le aste o le licitazioni siano an date deserte',' è, in ogni 'caso 'in cui ricorrano le spe-, ciali 'ed eccezionali cfircostarize previste dall'articolo 41 del regolamento per 1'amministraz.ione del patri monio e per la contabilità generale dello Stato, ap provato con R. Decreto 23 maggio 1924, n. 827. ■Ma in ogni altro caso, quando, beninteso, il siste ma normale dell'asta pubblica non offra possibilità o convenienza pratica di attuazione, è sempre da pre-__ ferirsi il metodo

della licitazione privata, che presen ta, infatti, per l'amministrazione maggiori prospet tive di vantaggi, sotto ogni riguardo, in quanto con sente la gara delle offerte) tra le ditte ritenute più ido nee al caso speciale, sempre che le licitazioni abbiano luogo nelle precise forme e con le garanzie stabilite dall'articolo 89 del citato regolamento. Il Prefetto :. G.. B. Marziali R. PREFETTURA DELLA. PROV. DI BOLZANO Esami di abilitazione alle funzioni di segretario co munale . Circolare del

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 8 of 40
Date: 01.08.1946
Physical description: 40
data del ritorno del reduce alla vita civile. L'articolo 5 del Decreto fornisce i criteri per la determinazione della data dell'inizio della corresponsione dell'assegno; tale data deve coincidere con il verificarsi di un complesso o di circostanze materiali che la legge, adottando lo specifico termine tecnico di rientro nella vita civile, intende identificare con il momento in cui il reduce, definitivamente libero da ogni obbligo di carattere militare e da ogni altra limitazione di attività indipen

dente dalla guerra, deve o dovrebbe trovarsi n grado d riprendere nella vita civile un qualsiasi lavoro che lo metta in condizioni di provvedere al sosten tamento proprio e della famiglia. Le circostanze nelle quali deve identificarsi il rientro nella vita civile, sono indicate dall'articolo 5 del Decreto in termini eguali a quelli già usati dal paragrafo IX della Circolare, distintamente per le categorie dei partigiani, dei militari, dei civili deportati con una sostanzale nnovazone relativa

ai partigiani smobilitati per i quali la durata del rientro nella vita civile deve coincidere con quella della effettiva smobilitazione anzi ché con la data presuntiva del 7 giugno 1945, prima indicata dalla Circolare. Si segnala pertanto che in conseguenza di tae innovazione, per tutti i parm igiani eventualmente smobilitati fra il 7 giugno e il 14 settembre 1945, la decorrenza dei ISO giorni di godimento dev'assegno è stabilita dal 15 set tembre 1945 mentre per i partigiani smobilitaci dal 15 settembre

1945 in poi, la decorrenza viene computata dal giorno della rispettiva smobilitazione. Fra le categorie elencate dall'art. 5 non è compresa quella dei partigiani e militari invalidi e mutilati, già menzionati alla lettera c) del paragrafo IX della Circolare. La considerazione di tale categoria ai fini della data di rien tro nella vita civile è risultata evidentemente superflua in dipendenza del tas sativo divieto, sancito dall'art. 8 del Decreto, del cumulo dell'assegno con la pensione per

La disposizione dell'art. 4 del Decreto ha pertanto raddoppiato la dura ta massima di corresponsione dell'assegno, già stabilito in 30 giorni dal paragrafo Vili della Circolare, del quale peraltro è stato confermato e raffor zato dallo stesso art. IV il criterio che l'attribuzione dell'assegno, qualun que ne sia la durata di effettivo godimento, non può oltrepassare il periodo » massimo continuativo prescritto, il quale dal nuovo Decreto viene appuntò portato a 180 giorni continuativi dalla

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 3 of 8
Date: 01.10.1927
Physical description: 8
); c) certificalo penale di data non anteriore, di tre mesi a quella degli esami; d) certificato di buona condotta morale e civile, rilascialo dal Podestà del comune d'origine e dai Po destà degli altri' comuni in cui l'aspirante ha dimo rato durante l'ultimo triennio; e) certificato di licenza liceale o di' istituto te cnico o diploma di scuola nojrmale superiore o di isti tuto medio di commercio secondo le disposizioni an teriori al R. D. 6 maggio 1923, n. 1Ó54, o aver supe rali gli esami di abilitazione

di un quesito iriguardante la contabilità dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza; 3) leggi e regolamenti amministrativi e compila zione di un verbale di deliberazione di comune. Esame orale : 1) nozioni di diritto civile e ordinamento dello stato civile; 2) nozioni di diritto penale; 3) nozioni di scienza delle finanze, con partico lare riguardo al sistema tributario degli enti locali; 4) statuto fondamentale del Regno, legge elello- :rale politica, leggi e regolamenti sul Consiglio

Parte ufficiale Amministrazione civile. R. PREFETTURA DI BOLZANO. Estensione al personale degli enti autarchici delle noi-mc relative alla riduzione delle indennità di caro viveri. Circolarle 31 agosto 1927 (a. V.), n. 23122/11 All'On. Amministrazione Provinciale di Bolzano Ai Sigg. Podestà della Provincia di'Bolzano. Essendo scaduto col 5 corrente il termine asse gnato. dall'articolo 5 del R. D. L. 23 giugno p. p., n. 1159, alle amministrazioni degli enti autarchici per far luogo

o maturità preveduti negli art. 88 e 91 del R. Decreto stesso, escluso qual siasi litolo equipollente; f) quietanza del pagamento della tassa di lire 100 da effettuarsi nella sezione di R. Tesoreria Provin ciale e del versamento di lire 30 nella conlabilità spe ciale della Prefettura. Gli esami vertono sulle seguenti materie: Esami■ scritti : ■ 1) istituzioni di diritto costituzionale e ammini strativo; 2) principi di' ragioneria generale con particolare riguardo alle aziende pubbliche, e risoluzione

alle soppressioni e riduzioni del trattamento di caro viveri al personale dipendente, quésto Ufficio, allo scopo di rendersi conto dell'applicazione del de creto stesso e dei risultati conseguiti, prega le SS. LL. di trasmettere entro il 10 settembre p. v. un, prospetto indicante le economie che saranno realizzate nel se condo. semestre del' corrente anno. Gli stessi dati le SS. LL. dovranno fornire, con se parato rapporto per le istituzioni pubbliche di assi stenza e beneficenza, esistenti nei rispettivi

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 6 of 30
Date: 15.01.1935
Physical description: 30
medico chirurgo condotto saranno sempre annoverati quelli di adempiere al servizio necroscopico, quando non sia affidato a un medico speciale'. Le sanzioni penali, civili e disciplinari per le infrazioni a quanto sopra sono le seguenti; Art. 404 del Codice Civile (per gli Ufficiali di Stato Civile)' Le con travvenzioni alle disposizioni contenute in questo titolo sono punite dal Tribunale Civile con pena pecuniaria da Lire 10. - a Lire 260.- Art. 481 del Codice Penale (per i medici) „Chiunque

nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di altro servizio di pubblica neces sità attesta falsamente in un certificato fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 500 a 5000 lire. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.' Da quanto sopra consegue: 1°) L'Ufficiale di Stato Civile ha il diritto di servirsi per le visite necroscopiche del Medico condotto ma non ha il dovere di far ciò

, può cioè rivolgersi in caso di bisogno ad un altro medico. 2°) Il medico condotto ha l'obbligo di eseguire le visite necroscopiche e di rilasciare il relativo certificato; obbligo, però, condizionato agli altri obblighi del suo impiego; potrà darsi infatti il caso che, specie in questa Provincia, il Medico condotto sia nella impossibilità di eseguire una deter minata visita necroscopica per non trascurare altri e più importanti e urgenti doveri od anche per malattia propria. Occorre precisare che

nessun reato commette il Medico condotto che non eseguisca una visita necro scopica; commette bensì il reato di facoltà ideologica, di cui al citato arti colo 481 del Codice Penale, solo quando RILASCI IL CERTIFICATO DI VISITA NECROSCOPICA SENZA AVERLA ESEGUITA. Quando, di conseguenza, un Medico condotto non possa per necessità eseguire

^&^J&'fXt^*-~itorj: i «MCT S *-* s.f >-<>•» . a j » w ~-t«.- s^.yrm .**. ,*. •> : meno 24 ore dalla morte medesima, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali'. L'art. 5 del regolamento di Polizia mortuaria 25 luglio 1892 n. 448 prescrive: „Sulla denuncia di un decesso nel Comune, il Sindaco deve senza indugio farlo constatare da un Medico il quale rilascerà un certificato * scritto della visita fatta'. L'art. 28 del regolamento 19 luglio 1906 n: 465 prescrive: „Fra i do veri normali del

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Page 11 of 15
Date: 01.08.1927
Physical description: 15
osta' per •la sepoltura, rilasciato dal Pretore o dal Procuratore del Re, perviene agli Uffici di stato civile senza tali indicazioni. Il Ministero di Grazia e Giustizia ha richiamato l'attenzione delle Autorità giudiziarie sul disposto nell'art. 11 del R. Decreto 5 ottobre 1913. n. 117o, contenente le norme di attuazione e di coordinamento e le disposizioni transitorie del Codice di procedura penale, affinchè nei casi in detto articolo indicati, sia sempre segnato nel „nulla osta' che viene

Esteri. Con l'occasione si avverte che per le domande di cittadinanza presentate dai Russi che non abbiano fatto adesione al Governo Bolscevico, il superiore Mi nistero si riserva di esonerare i richiedenti, d'accordo con quello degli Affari Esteri, dalla presentazione dei certificati di'svincolo ed immunità penale del paese di origine. Tali domande potranno quindi essere trasmessè a questo Ufficio anche qualora non vi siano allegati i suddetti due certificati. - Il Prefetto : RICCI. R. PREFETTURA

DI BOLZANO. No. 18644 Bolzano, 19 luglio 1927 (a. Y.) Oggetto: Mancanza di notizie sulle schedo liecrologiche. Ai sigg. Podestà della Provincia. Dall'Istituto Centrale di Statistica del Regno viene \ fatto presente che nelle schede necrólogiche che gii vengono trasmesse dagli Uffici de stato civile man cano spesso, in caso di suicidiö7~cli lesioni~accidentali violente o di omicidi, le notize relative al modo e mezzo col quale fu determinata la morte: Tale omis sione dipenderebbe dal fatto che il „nulla

16 Giugno 1927, N. 948, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 u. s.) sono state emanate norme sui prezzi delle locazioni de gli immobili urbani, in corrispondenza alle generali condizioni dipendenti dalla rivalutazione della moneta. Con successivo suo decreto del 24 giugno u. s. (Gaz zetta Ufficiale 24 giugno 1927) il Ministro Guardasigil li ha dato istruzioni per l'applicazione di tali norme. Richiamo l'attenzione delle SS. LL. su queste im portantissime disposizioni, con invito a dare ad esse

Le SS. LL. vorranno uniformarsi sollecitamente alla detta disposizione. Il Prefetto : RICCI. R. PREFETTURA DI BOLZANO. N. 18627M ' Bolzano, li 18 luglio 1927 (a. V.) Oggetto : Provvista di stampati da parte delle Amministrazioni comunali. Ai signori Podestà della Provincia. Per conoscenza e norma 'comunico la seguente cir-t colare^ 27 giugno u. s. del Ministero dell' Interno. „Ii stata richiamata l'attenzione di questo Mini stero sul grave danno che deriverebbe all' industria lioografica

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Page 5 of 6
Date: 01.06.1928
Physical description: 6
dell'Amministrazione comunale, è di prammatica la vidimazione del R. Prefetto con la legalizzazione del Ministero degli Esteri; invece per i documenti di stalo civile occorre la legalizzazione del Tribunale o Pretore e quindi la legalizzazione del Ministero degli Esteri'. Il Questore: Ercole Conti r , REGIA QUESTURA DI BOLZANO Esercizio del mestiere di guida Circolare 23 maggio 1928 (VI) n. 7252 Gal). ' Ai sigg. Podestà della Provincia: Per opportuna inlelligenza e norma trascrivesi la seguente circolare del

(VI) n. 7207, Gab. P. S. Ai sigg. Podestà della Provincia Per opportuna intelligenza e norma trascrivo la seguente circolare 18 màggio 1928, n. 55, del R. Mini stero degli Affari Esteri - Direzione degli Italiani al l'estero: „A chiarire dubbi che, sull'oggetto di cui a mar gine, sono stati esposti à questo Ministero, tanto dal l'estero che 'dall'inferno *del Regno, informo: „Quando si tratta di semplici certificati od atte stazioni rilasciate e firmate dal Podestà nella sua qualità di Capo

10 con*, n. 10-12868-12000-7. „L'esercizio del mestiere di guida, già regolalo dal l'articolo 72 del T. U.'30-6-1889 n. 6144, è sialo sot toposto. dalla nuova legge di P. S. a più severa disci plina e la ragione di questa maggiore severità è illu strata nella relazione ministeriale alla sottocommissio ne parlamentare, chiamata ad esaminare il nuovo le sto unico. Al nostro Paese — dice la relazione — ric co di tesori d'arte, di monumenti storici e di bellezze naturali, come forse alcun altro, sono

SN Wi ='S>;- — 99 — Bovini: Lire 3.— per il certificato, inoltre L. 0.50 ogni capo visitato, fino a 20 capi; oltre i 20 capi e sino a 50 Lire 0.30 per capo; oltre i 50 capi L. 0.20 per la visita; Ovini e suini: Lire 3.-^- pér il certificato e la metà del compenso di visita stabilito per. i bovini. 8) Le contravvenzioni alla presente ordinanza, che entra in vigore col gi,o,rno della sita pubblicazio ne nel „Bollettino Ufficiale' delia Prefettura, ver ranno punite a termini dell'art. 79 del

citato Regola mento e cioè con l'ammenda_estensibile a Lire 500, salvo le maggiori pene sancite dal Codice Penale per i reati in esso previsti. Il Prefetto: Umberto Ricci Pubblica Sicurezza- REGIA QUESTURA DI BOLZANO Atti di chiamata Circolare 20 maggio 1928 (VI) n. 7207, Gab. P. S. Ai sigg. Podestà della Provincia In base a disposizioni emanate dal Ministero de gli AITari Esteri, a corredo degli atti di chiamata pro dotti da connazionali all'estero, debbono essere alle gati documenti attestanti

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 4 of 16
Date: 11.10.1946
Physical description: 16
i procedimenti disciplinari istituiti prima dell'inìzio del giu dizio penale (art. 3 Codice di Procedura Penale). Esaurito il procedimento penale, e necessario riprendere o iniziare quello disciplinare. Ciò costituisce una logica conseguenza del diverso fondamento della re sponsabilità penale e della responsabilità disciplinare. A prescindere, infatti, dalle suaccennate condanne penali che comportino l'automatica destituzione dall'impiego, esclusa qualsiasi procedura disciplinare, il giudizio penale vin cola

i'autorità amministrativa, unicamente per quanto riguarda la sussistenza del fatto imputato e l'accertamento che l'impiegato vi abbia preso parte (art. 63, secondo comma) R.D.L. dicembre 1923, n. 2960). All'infuori di detti limiti, il procedimento disciplinare è del tutto indi pendente dal giudizio penale. L'amnistia, estinguendo il reato, non può in fluire sulla valutazione disciplinare del fatto. Pertanto, nei confronti degli impiegati che abbiano beneficiato dell'amni stia, dovrà essere disposta

immediatamente la prosecuzione del giudizio di sciplinare o d'epurazione a suo tempo sospeso in pendenza del procedimento penale Se i! procedimento disciplinare non sia stato già iniziato e semprechè non preesista un giudizio di epurazione per i medesimi fatti perseguiti in sede penale, le Amministrazioni provvederanno subito ad istituire detto procedi mento, facendo luogo alla contestazione degli addebiti nei modi di legge. Naturalmente, la possibilità di istituire il giudizio di epurazione, anziché quello

già a suò tempo provveduto nei sensi suindicati. In tal caso, il provvedimento di sospensione continua a produrre i suoi effetti, ai fini del procedimento disciplinare,, che sia senza indugio iniziato o proseguito, nonostante che il giudizio penale si sia estinto in dipendenza dell'amnistia. Può darsi, però, che in qualche caso le. Amministrazioni abbiano omesso

dono per le sanzioni disciplinari disposto con il decreto legislativo 24 giugno 1946, n. 10. ' ~ 3) E' noto che le amministrazioni hanno l'obbligo di perseguire disci plinarmente l'impiegato che sia stato sottoposto a procedimento penale, tutte le volte che i fatti imputati in sede penale costituiscano contemporaneamente, come in generale avviene, infrazioni discipiinari; il procedimento disciplinare resia sc-speso fino alla conclusione di quello penale, ad analoga sospensione si fa luogo per

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 9 of 20
Date: 16.02.1928
Physical description: 20
le disposizioni del R. jD. 13 agosto 1926, N. 1479. Il Prefetto: UMBERTO RrCCI. * Decreto Reale 13 agosto 1926, N. 1479 (1) concer nente disposizioni sui cerchioni delle ruote dei veicoli Numero di pubblicazione nella Gazzetta Uffìc. 1786. VITTORIO EMANUELE III Per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione RE d'ITALIA Visto il R. D. legislativo 31 dicembre 1923, N. 3043, sulla circolazione sulle strade ed aree pubbliche; Vista la legge 25 giugno Ì926, N. 1213, ' con la quale è stato convertito in lègge

è applica bile comma 3. dell'art. 20 sopra citato. Le sanzioni stabilite dall'art. 19 del R. D. 31 di cembre 1923, N. 3043, si applicano anche quando i veicoli siano trovati a circolare con peso superiore a quello indicato nella targa. Art. 3. Non può essere esercitata l'arte di fabbri care o riparare o di vendere veicoli a trazione ani male senza che ne sia stata ottenuta licenza dal Pre fetto. Coloro, che alla data della pubblicazione del pre sente decreto già esercitino l'arte suddetta do vranno

chiederla entro due mesi dalla pubblicazione stessa. Art. 4. Nella costruzione di nuovi carri a trazione ' animale e nella riparazione di quelli esistenti è obbli- daloria quanto ai cerchioni delle ruole, 1' osservanza delle dimensioni prescritte dall'art. 17 del R. D. 31 dicèmbre 1923, N. 3043, da misurarsi nel modo indi cato dal successivo art. 18. Art. 5. Il Prefetto eserciterà la vigilanza sui co struttori a mezzo dei funzionari ed agenti indicati nell'art. 83 del regolamento 31 dicembre 1923

, N. 3043, e provvederà, perchè i verbali di contravven zione siano trasmessi all'autorità giudiziaria' compe tente. Art. 6. Chiunque contravvenga alle disposizioni dei predetti articoli 3 e 4 è punito con la pena del l'ammenda di lire 50 a 3Ò0 e con quella preveduta dall'art. 11, N. 3, Codice penale. In caso di recidiva la pena dell'ammenda non sa rà inferiore alle lire 200 e la durata della pena della sospensione non potrà essere minore di mesi due. Art. 7. Il Prefetto, in pendenza del giudizio pena

le, e nei confronti di persona altra volta condannata deve ordinare la temporanea sospensione dell'eser cizio dell'arte; può anche ordinarla per gravi motivi nei confronti di persona incensurata. Art. 8. Il Prefetto può sempre, anche dopo una sola condanna ritirare la licenza di cui all'art 3, pre vio parere e anche su proposta dell'Ufficio del Genio Civile. Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso il ricorso al Ministero per i lavori pubblici entro 15 giorni dalla sua notificazione

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 3 of 8
Date: 01.12.1927
Physical description: 8
Parle ufficiale. Amministrazione civile. R. PREFETTURA DI BOLZANO. Uso delle pubblicazioni estere o nazionali nei pub blici esercizi. Circolare 27 novembre 1927 (a. VI.), N. 7771 Gab. Ai Signori Podestà e per conoscenza a tutte le Autorità della Provincia. Trasmetto alle SS. LL. copia del mio decreto o- dielrno, con il quale ho provveduto a regolare l'uso delle pubblicazioni estere o nazionali, che vengono poste a disposizione dei clienti, a scopo di lettura, nei pubblici esercizi

a raggiungere altissime percentuali nella stagione estiva, la possibilità di se guire la stampa del Regno ; Tenuto cónto che si approssima l'epoca della rin novazione degli abbonamenti ai giornali ; Ritenuta, quindi, la urgente necessità di provve dere ; Veduto l'art. 3 della vigente legge comunale e pro vinciale ; DECRETA : Coloro che, nella Provincia di Bolzano, abbiano ottenuto licenza di condurlre uno degli esercizi pub blici, di cui all'articolo 84 del Testo Unico delle leggi di P. S., approvato con

, fornirle di tante opere italiane quan te complessivamente sono quelle straniere. I contravventori al presente decreto salranno de nunziati all'Autorità giudiziaria, agli effetti dell'arti colo 434 del Codice Penale e dell'art. 16 del T. U. delle leggi di P. S., approvato con jR. D. 6 novembre 1926, N. 1848, salvo la eventuale sospensione ovvero la revoca della licenza di esercizio, quando ne sia il caso. L'Autorità di P. S. e l'Alrma dei RR. Carabinieri sono incaricati di curare l'osservanza del

iragioni gravi, inibire il riacquisto della cittadinanza entro il termine di tre - mesi dal compimento delle suddette condizioni, se l'ul-f tima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo ed altrimenti entro il termine di mesi sei. L'art. 7 del regolamento peir la esecuzione della legse succitata, approvato con R. D. 2 agosto 1912, N. 949, prescrive testualmente che „l'Ufficiale dello Stato Civile che abbia ricevuta la dichiarazione di e- leziotìe di residenza a termini dell'art. 25 del rego

. Le SS. LL. vorranno dare al decreto la maggiore pubblicità e provvedere, nella loro competenza di Autorità di P. S., a farlo osservare. Il-Prefetto : UMBERTO RICCI. R. PREFETTURA DI BOLZANO. N. 7771 Gab. IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO Visti i reclami pervenuti circa la mancanza, ovve ro la deficienza, di giornali italiani negli esercizi pub blici di questa Provincia ; Ritenuta la fondatezza di tali 1 reclami e la neces sità di dare alla numerosa clientela italiana, che è in continuo aumento, fino

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Page 5 of 10
Date: 16.10.1928
Physical description: 10
165 — Finanze R. PREFETTURA DELLA . PROV. DI BOLZANO Variazione di Stato., civile dei pensionati Circolare-del 1° agosto 1928 (VI), n. 24822 Ai sigg. Podestà della Provincia: . L'Intendenza di Finanza informa che quasi tutti i Comuni non curano di comunicarle, come prescrit to dairart?^^cIePir~DT'2o7Èf7l'8èo7'n• 2602, sull'or dinamento dello Stato civile,, e con sollecitudine, le variazioni nello stato civile dei pensionati statali (la morte, la celebrazione delle seconde nozze delle ve dove

la sessione di autunno dei Consigli Comunali, che an dava dal settembre al novembre. Del pari stabiliva ehe i bilanci delle Provincie dovessero essere delibe rati nella sessione ordinaria dei Consigli Provinciali, che si iniziava il secondo lunedi di agosto.' „Quéste disposizióni non sono state mai regolar mente Osservate; ed i bilanci dèi Comuni e delle Pro vincie venivano, di regola, presentati all'approvazio ne delle Autorità tutorie ad esercizio già inoltrato. Tale abuso, aveva finito col rendere

inconveniente, si in vitano le SS. LL. a provvedere d'urgenza perchè sia impiantato il prescritto registro dei pensionati sta tali, residenti nel territorio comunale, chiedendone i nominativi agli Uffici Postali, o promuovendone un censimento ed a partecipare alla R. Intendenza di Finanzi le variazioni anzidette. , .Avverto infine le SS. LL. che in caso di mancata partecipazione alla (Intendenza delle variazioni dello stato civile dei pensionati i cornimi possono venire chiamati a rifondere allo Erario

le somme indebita mente pagate, ove fosse impossibile ricuperare altri menti dette somme. Il Prefetto : G. B. Marziali R. PREFETTURA DELLA PROV. DI BOLZANO Aumentò dell'impòsta di fabbricazióne degli spiriti Circolare 30 settembre 1928 (VI), n. 24673 Div. I. Ai sigg. Podestà della Provincia Il Ministero delle Finanze comunica : „Con -Decreto-Legge,- in corso di pubblicazione, vengono stabilite nella misura di lire milleottocento, per ettolitro ànidro, la imposta interna di fabbrica zione

i depositi liberi eccedenti il detto limite (sia che si-tratti di prodotti nazionali, sia di nazionaliz zati) i detentori hanno l'obbligo 'di farne 'denuncia. all'Autorità finanziària locale, nel tèrmine di 5 'gior ni dalla data di pubbiicàziòhe elei /decréto anzidetto. In cosa di omissione o di infedeltà dèlia denùncia. o comunque, di tentada sottrazione all'obbligo dei pa gamento, è applicabile una multa nella misura dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si ten tò di frodare. Agli effetti

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Page 5 of 6
Date: 16.08.1929
Physical description: 6
R. PREFETTURA DELLA PROV. Dl BOLZANO Istruzione per la compilazione delle schede di na scila Circolare del 10 agosto 1929 (VII), n. 12879 - Sanità Ai sigg. Podestà della Provincia: L'Istituto Centrale di Statistica colla lettera 2 a- gosto a. e., n. 17805/10 comunica: ■ „A risolvere i quesiti rivolti da molti Comuni a questo Istituto sul modo di dichiarare nella scheda mod. N e N bis l'ordine di generazione per i tigli nati da genitori passati a seconde nozze si prescri ve che nella scheda

citata debba tenersi conto del numero dei figli nati dopo l'ultimo matrimonio, indi cando, però, ira parentesi, il numero dei figli nati da matrimoni precedenti e precisando in quest'ultimo ca so se si tratti di matrimonio precedente del padre o della madre. ' Così ad esempio, se il nato è il terzo figlio , dopo l'ulLimo matrimonio si scriverà nella scheda in corri spondenza dell'ordine di generazione del, figlio: „ter zo'. Se, però, il padre aveva avuto due figli da ma trimonio .precedente

si.aggiungerà, fra parentesi, (al tri due, da matrimonio precedènte del padre): se in vece la madre avesse avuto da matrimonio precedente quattro figli, si aggiungerà (altri quattro da matri monio precedente della madre). Nel caso che lutti e due i genitori fossero passati in seconde nozze si aggiungerà.(. . . . figli da matri monio precedente della madre) (. . . . figli da matri monio precedente del padre).' . Si prega' di portare a conoscenza dei funzionari competenti tale norme da eseguirsi nella

ranno punite a mente dell'art. 434 del Codice penale. 3° I signori Podestà sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza. ITINERARIO DEL CENSIMENTO IPPICO 31 agosto, ore 9, in SARENTINO, per le cavalle del Comune di Sarentino. 2 settembre, ore'9, in CURON VENOSTA, per le ca valle del Comune di Curon Venosta. 3 settembre, ore 9, in MALLES VENOSTA, per le ca valle dei Comuni di Glorenza, Malles Ven., Tubre. 4 settembre, ore 9, in SPONDIGNA, per le cavalle dei Comuni di: Lasa, Martello

compilazione delle schede di nascita. Il Prefetto: G. B. Marziali Impianto dei libri genealogici delle razze cavalline dell'Alto Adige: censimento. Ordinanza Prefettizia 14 agosto 1929 - VII, n. 7739. IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO Vista la lettera del Ministero dell'Economia Na zionale del 4 maggio 1929, n. 14653, con la quale viene disposto l'impianto dei libri genealogici per le razze Avelignese e Norica di questa Provincia e il consecu tivo censimento, in esecuzione del R. Decreto 19 feb braio

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Page 8 of 17
Date: 01.04.1935
Physical description: 17
4 gennaio 1935-XllI tali differenze tendono a scomparire ed i dati, sia nel mod. 1 che nel mod. C, coincideranno nella massima parte dei casi e non potranno mai dar luogo alle notevoli differenze che sono state notate. Occorre pertanto insistere presso i comuni perchè sia tenuto presente che i dati da inserire nella cartolina mod. 1, devono corrispondere esatta mente al numero degli atti di stato civile formati nel Comune dal primo all'ultimo giorno, del mese, più quelli trasmessi in originale A tale

Infatti, nascite, morti e matrimoni avvenute ad esempio alla fine dei mese di gennaio e registrati o trascritti nei primi giorni del mese di feb braio, figureranno in meno nella cartolina mod. 1 del mese di gennaio in confronto di quelli riportati nel modello C, ma figureranno in più nella cartolina mod. i del mese di febbraio, in confronto del rispettivo mod. C. , Nel complesso annuale, cui questo Istituto si riferiva nelle comunica zioni fatte alle Prefetture con la circolare n. 2 del

proposito, occorre anche raccomandare quanto segue, per quanto riguarda i nati vivi ed i morti : dovrà essere tenuto presente che per i bambini nati vivi, ma morti prima della denuncia di nascita, non viene compilato l'atto di morte in base alle disposizioni dell'art. 56 del R. D. 15-11-1865 n. 2602 sull'ordinamento dello stato civile e quindi se risulta che vi siano bambini nati vivi, ma morti prima della c 'enuncia della nascita, dovranno essere considerati fra i nati vi\ i e dovranno essere aggiunti

IV del Quadro II del Modello C. Nell'in testazione del Mod. C e nella nota (b) apposta al mod. stesso, è chiara mente detto che esso deve contenere i dati relativi alla popolazione pre sente; quindi, nella parte IV del quadro II del Mod. C (1935), il calcolo della popolazione dovrà essere basato sugli elementi indicati nelle intesta zioni delle colonne 2 e 3 della parte IV e comprendere, cioè, non solo le variazioni relative alle persone iscritte nel registro di popolazione e pre senti nel Comune

ai morti. Il numero quindi dei morti può essere superiore a quello del numero degli atti di morte risultante dai Registri. Se risulta invece, agli effetti statistici che trattasi di bambini venuti alla luce senza aver respirato, non dovranno essere compresi ne fra i nati vivi ne fra i morti, ma do vranno essere annotati come nati morti : in tal caso il numero dei nati vivi sarà inferiore a quello degli atti di nascit i registrati dal I all' ultimo giorno di ciascun mese. 2) Compilazione della parte

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Page 13 of 20
Date: 31.12.1939
Physical description: 20
Codice penaie. per l'esercito, possono, altresì 'cost.tuirsi tri- tbunaQi straordinari. Nei procedimenti pei delitti* preveduti ■d'alia presente legge si làppKcaind le nor- mie dei Godice penale per l'eseorito sul- Jia procedura ipen alte in teimpo di' guerra; •Tratte le facoltà spettanti',, ai termini del detto Codice, M comandante in : capo; sonò conferite >ail Monastero delia .Gùeinra; - -Le sentenze dei-tribunale ■ speciale mon sono suscettibili di ricorso, :nè. di alciiri altro mezzo

di impugnativa, salva ila, re visione. - . 1 procedimenti pei 'delitti- preveduti daMa presente legge, in corso ai igiormo- ■dellia sua attuazioine, sono devoluti, -neiio- stato in- cui si trovammo, aäla cognazione- del tribunale speciale,, di' eui alla prima, parte dell presente articolo. - , 1 Art. 8. :— iNulla è innovato oirca le; fa- •colia eonf er^fce^ al 1 Governo con ila: legge -24:'idi<pepi-bTie-.4'9^ di.'.2à6,. -,La presente .legge;, 'entra■ ;in vigore! il igiorjio P deìll'a sua ..puiblbMicazi

metterli,sono puniti .con 'le peni e statoiLiitse dalila preseinte ilteggé.. . - •; Art.-7. — 'Da ■com;peteiri'za\per i delitti preveduti dailla presente ieigge è ideivoluta a-un -triiibixiiailie speciale loostituito dà tm presidente, scelto tria gli-ufficiali 'generali del ' Regio ese-Tici'to, ; della .'Regia marina, •deftla. Regia aeiroiniaiatica- e • dieila • Milizia vo3ontarja per Ila èi:cuiDK^--aiazipiiailie/:' di cinque giudici scelti 'tir,a gili'ufficiali del ia Milizia volontaria per

la sicure zsa •na- ziotnaie, avéintii; igfado idi- <coinso'le,Gl'uno e gli altri, tanto ito. ser^vizi-q ..attico perma nente, che ia <co:ngedo o (Mori quadro, e di un-relatore séiiza - yatcT- scelto - tra il personale della. giustizia mittita^,e/ ; Ii:tri- ibunale può. funzionare, quamdo il biso gnò Ho riclìieda, óon più sezioni', e.ii di- 'battimèinti possono ice.lelbrarsiì Hàrito'.'àttl ! l'I Go rnau do ' plesso Ciri 'e sta'ibilitó. . - > Quando concorrano ile ^condizioni pre viste daill'art. 559 del

&ne . ; nèlla= Gazzeüta üf Sciale dell- Regn o, e cèssa di aver-,' vigore dopo ; cinque anni da tale- data, s'aiva l'esecuzione ; di .condamie già. pronuiniciate.. . - . . Éntro io; stesso ^periodo di. tempo,, ii Governo dei Re /ha. facoltà di eiuariOTe- le norme «per iF attuazione della presènter legge,- e per il-suo jooordinamentip ■coi Codice .penale, 'Col Codice di procedura '.penale, .iool Codice ,penafìe .per ^esercito e icon l e altre: leggi;. \ Ordiniamo eine- la. presente:,' muuita ideì s'gilio

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Page 8 of 16
Date: 15.05.1927
Physical description: 16
Notisi peraltro che quando il Comune adotti, per la riscossione del dazio sulle bestie, il sistema della 'tassazione „a capo', occorre nondimeno che nella ta riffa siano incluse anche le voci per le corrispondenti carni macellate fresche, con aliquote pròporziorialr mente corrispondenti a quelle stabilii? per le relative specie tassate a capo, nella intesa che dette voci per le carni fresche debbono, nella ipotesi ora accennata, esclusivamente servire di 'base per la tassazione delle carni nei

medesima per le carni di seconda qualità e per quelle congelate, devono essere operate, previo l'aumentò del 20 per cento, allorquando tali carni provengano da bestie macellate in altri Comuni od all'estero, come normalmente si verifica per le carni congelate (articolo 26, comma secondo, del Regola- merito generale). Ovè' poi il Comune adotti invece per tutte o per talune specie di bestie il sistema della tassazione „a peso'; nella tariffa non debbonsi stabilire per queste bestie le voci a capo

- ■ fezionata in pacchi, casse, scatole, ceste e panieri del peso lordo non superiore a 10 chili, indipendente mente dal numero dei colli presentati ad qgni singolo introduttore. È poi da tener presente che la detta uva da tavola, sempre quando beninteso non sia preparata nel modo suindicato, potrebbe essere sottoposta a dazio soltan to nella misura stabilita per la frutta,fresca o, comun que, entro il limite del' 5 per cento del valore,; come un commestibile in genere di qualità ordinaria, non mai però

nella misura,fissata dalla nota 2 alla tariffa - tipo, riferendosi questa nota all'uva distinata alla vi nificazione.; - , d) Formaggi e latticini - Cioccolato.■ ■ —La.tariffa- tipo annessa alla, legge,' nello intento che fosse assi : curato alle qualità comuni dei formaggi e latticini e del cioccolato uri più mite trattamento, ha essa stes sa in appòsite .voci fissate le relative aliquote massi- . sime imponibili, nella implicita intesa che'per la .tas sazione delle qualità fini dei detti

clasi previsti dagli articoli. 27 e 28 del Rego-, lamento .generale, delle carni semplicemente cotte e .conservate in scatole, delle carni fresche provenienti da bestie macellate in altri Comuni e delle carni con gelate. All'uopo alle dette voci relative alle carni macel late freche dovranno farsi seguire le declaratorie di cui ai comma secondo e terzo della nota 4 alla tariffa- tipo, tenendo pure presente che le riduzioni del da zio della metà e di un terzo rispettivamente previste, dalla nota

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Page 3 of 8
Date: 16.04.1928
Physical description: 8
a famiglie illustri, o co munque note nel luogo dove l'atto di nascita è for mato. Se il dichiarante proponga un nome vietato a nor ma di questo articolo, il nome sarà scelto dall'Ufficio dello Stato Civile, salvo alla parte interessala il ri corso al Tribunale. Art. 2. Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo precedente sono punite a- norma dell'art. 404 del Co dice civile. Art. 3. Gli atti di nascita che saranno redatti in diffor mità dell'articolo 1 sono rettificali d'ufficio, ad istanza

ciel Pubblico Ministero, col procedimento degli arti coli 845 e 846 del Codice di procedura civile, sentile o chiamate in ogni caso le parli interessate, e tenendo conto, in 'quanto è possibile, del loro desiderio per la scelta del nuovo nome. \ Sono pure rettificati di ufficio a norma deì^e&woiia precedente gli atti di nascila di persone tuttora vi venti, anche se redatti antecedentemente alla presente legge, quando contengano nomi che rechino offese all'ordine pubblico, o al sentimento nazionale

o reli gioso. Art. 4. Il Governo del Re è autorizzato à dare disposizioni per disciplinare il rilascio delle copie degli atti dello sialo in deroga alle leggi vigenti. Art. 5. La presente legge entra i vigore dal giorno della sua pubblicazione. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo del lo Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiun que spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a. Roma, acidi 8 marzo

1928, VI. VITTORIO EMANUELE Rocco. Visto il Guardasigilli: Rocco. 11 Preietto : UMBERTO RICCI. R. PREFETTURA DI BOLZANO Oggetto: Agevolazioni famiglie numerose. Circolare 4 aprile 1928 (VI.) N. 10802/Div. 3. Ai Sigg. Podestà della Provincia. Il Governo nazionale, giustamente preoccupato della diminuzione di popolazione che si verifica in molte regioni del Regno in dipendenza del minore numero di nascile, ha ritenuto necessario intervenire nell'interesse stesso della Nazione dando speciale im pulso

di natalità, c) ad agevolazioni nell'acquisto di medicine e nelle rette di ospedale, d)_ alla precedenza assoluta nell'assegnazione di al loggi popolari alle famiglie numerose, c) ed infine ad agevolazioni agli inquilini ed agli scolari di famiglie numerose. Nel richiamare l'attenzione delle SS. LL. sul gra vissimo problema, al quale S. E. il Capo del Governo dedica il suo personale interesse, si prega di volere adottare di urgenza provvedimenti secondo le diret tive suesposte riferire al più presto

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Page 8 of 12
Date: 01.03.1928
Physical description: 12
, Tiso,Tren*, eia in due classi, comprendendo, nella prima, quelle Tubre, Tunes, Ultimo, Vadena, Valas, Valdaora, Val- aventi una entrata effettiva ordinaria superiore alle giovo, Vallarga-, \ allelunga, Valles, Valle San Sil- L. 50.000. annue e nella seconda tutte le altre, e vestro, Vandoies-di sopra, Vandoies di sotto, Vanga, ciò in conformità del disposto dell'art. 3 del R. D. 30 Vania, Volturno. Verano, Verseiaco, Vezzano, Villa- dicembre 1923, X. 2841, modificato dall'art. 1. della bassa

. Villandro, Villa Ottone. Villa Caterina, Vipi-c legge 17 giugno 1926. X. 1187: lio proceduto inoltre ' tene. Vizze, Spinga. alla distribuzione delle istituzioni di seconda classe in Prescindendo dalle istituzioni pubbliche di benefi- tre gruppi, a sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del cenza della prima elasse, le quali devono presentare oennato R. D. 30 dicembre 1923. agli effetti dell'anno annualmente il bilancio, cominciando dall'esercizio d'inizio por la compilazione dei 'Bilanci triennali. 1921

, quelle-della seconda classe (primo gruppo) do- XT vranno compilare subito un bilancio pel triennio 1927- Xella prima classe sono comprese le seguenti istitu- 1928 . 1929; ]le (lella seconcla classe ( soconclo grup . zumi di beneficenza: Appiano: Congregazione di Can- q) clovranno compilare prontamente due bilanci. V ta; Castelrotto: Congregazione di Canta; Bolzano: 1. prècisamentc nno l' ose rcizio 1927 e l'altro per il Ospedale Civile 2. Congregazione di Canta; 3 Casa trieimio 19 . 28 .] 929-1930

. mentre le istituzioni della di scoverò, 4. Casa Civica dei poveri; Brumco: Ospe- seeond;i e W'(tom> „ ruppo) comp ileraimo un ben dale Civile; Lana: Ospedale ricovero;. Bressanone: Ri- cio da , L . rvir( . per u anni 1!l27 e ]!)28 . coverò Hartmann: Merano: 1 Congregazione di Canta, A1 fine tli ovitare rinvii - d 'i osservare 2. Asilo pro israeliti povm; '\ ipvteno: Ospedale civile; sorllpo i osanion1:e l e seguenti norme: Caldaro: Congregazione di Carità. l} Nei bilanei da . valere per tre Q ?er due

. o del disavanzo Congregazione), Burgusio, C'aines, Caminata di Tnres, dell'esercizio 1926 ed in quelli delle istituzioni delia- Campo Tures, Castelbello, Casteldarne, Ceugles, Cer- secónda classe terzo gruppo che dovranno servire pel mes, Ceves, Chienes, Chiusa, Ciardes, Clusio. Coldrano, biennio 1927-1928 verrà applicata .soltanto la metà Colle in Casies, Colle Isarco. Colli in Pustoria, Cor f dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione dei vara in Passiria, C'orzes, C'ovelano, Curon, Colsano

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Page 3 of 6
Date: 01.11.1928
Physical description: 6
. Tali richieste si sono recentemente intensificate in -occasione della formazione delle liste elettorali. In proposito, il.Ministero suddetto osserva, che il Casellario Centrale non ha più nessuna competenza -al riguardo, giacché, a termine dell'art. 6, cap. del R. D. 13 agosto 1902, k n. 107, modificato con l'art. 618 Cap. del codice di p. p. la competenza a rilasciare i- certilìcati di cui sopfJT è stata attribuita,, con effetto ■dal 1° gennaio 1906, al Casellario giudiziario presso il Tribunale

di Roma. Pertanto, le richieste relative debbono essere in dirizzate direttamente al Cancelliere Capo del detto Tribunale, e norma dell'art. 13 del R. D. 19 ottóbre 1922, n. 1366, e non al Casellario centrale e generale presso il Ministero della Giustizia, istituito con la Legge 25 marzo 1905, <n. 77, il quale ha scopi del tut to diversi. . Al riguardo, è stata inserita analoga disposizione nell'articolo 12, comma 1°, del T. U. della legge elet torale, approvato con R. D. 2 settembre 1928, n. 1993

dell'Autorità co munale -competente a rilevare la trasgressione. La chiusura deve essere naturalmente preceduta dall'ordine regolarmente notificato. Ove il commer ciante intimato non ottèmperi poi a tale ordine, o co munque riapra l'esercizio già chiuso può essere de nuncialo in base all'art. 434 dèi Codice Penale per aver trasgredito ad -un ordine legalmente 'impartito -dall'Autorità. . Il Prefetto : G. B. Marziali Vendita dell'uva Circolare del 8 ottobre 1928 (VI), n. 24135 Div. III. Ai Sigg. Podestà

Comunicazioni varie 3L PREFETTURA DELLA PROV, DI BOLZANO «Certificati penali relativi a cittadini italiani nati al l'estero. Circolare del 13 ottobre 1928 (VI), n. 6557 Gab. Ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia. Il Ministero della Giustizia ha rilevato che per vengono continuamente al Casellario Centrale, da parte non soltanto dei Podestà, ma anche di Uffici governativi, comprese le Questure, richieste di certi ficati penali al nóme di cittadini italiani nati all'e- •.slero

. Ad evitare gli inconvenienti cui dà luogo l'errore d'indirizzo, sia per la notevole perdita di tempo, sia per il maggior lavoro cui sono costretti .gli uffici del Casellario centrale per l'inoltro delle richieste a de stinazione, richiamo la speciale attenzione delle SS. LL. sulle,disposizioni su riferite, non soltanto per le richieste dei suddetti certificati ai fini elettorali, ma per tutte in genere le richieste relative a rilascio di certificali penali di cittadini italiani nati all'estero. Sarà

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