. Tali richieste si sono recentemente intensificate in -occasione della formazione delle liste elettorali. In proposito, il.Ministero suddetto osserva, che il Casellario Centrale non ha più nessuna competenza -al riguardo, giacché, a termine dell'art. 6, cap. del R. D. 13 agosto 1902, k n. 107, modificato con l'art. 618 Cap. del codice di p. p. la competenza a rilasciare i- certilìcati di cui sopfJT è stata attribuita,, con effetto ■dal 1° gennaio 1906, al Casellario giudiziario presso il Tribunale
di Roma. Pertanto, le richieste relative debbono essere in dirizzate direttamente al Cancelliere Capo del detto Tribunale, e norma dell'art. 13 del R. D. 19 ottóbre 1922, n. 1366, e non al Casellario centrale e generale presso il Ministero della Giustizia, istituito con la Legge 25 marzo 1905, <n. 77, il quale ha scopi del tut to diversi. . Al riguardo, è stata inserita analoga disposizione nell'articolo 12, comma 1°, del T. U. della legge elet torale, approvato con R. D. 2 settembre 1928, n. 1993