6,045 items found
Sort by:
Relevance
Relevance
Publication year ascending
Publication year descending
Title A - Z
Title Z - A
Newspapers & Magazines
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1946/11_10_1946/BB_1946_10_11_4_object_3235090.png
Page 4 of 16
Date: 11.10.1946
Physical description: 16
dono per le sanzioni disciplinari disposto con il decreto legislativo 24 giugno 1946, n. 10. ' ~ 3) E' noto che le amministrazioni hanno l'obbligo di perseguire disci plinarmente l'impiegato che sia stato sottoposto a procedimento penale, tutte le volte che i fatti imputati in sede penale costituiscano contemporaneamente, come in generale avviene, infrazioni discipiinari; il procedimento disciplinare resia sc-speso fino alla conclusione di quello penale, ad analoga sospensione si fa luogo per

i procedimenti disciplinari istituiti prima dell'inìzio del giu dizio penale (art. 3 Codice di Procedura Penale). Esaurito il procedimento penale, e necessario riprendere o iniziare quello disciplinare. Ciò costituisce una logica conseguenza del diverso fondamento della re sponsabilità penale e della responsabilità disciplinare. A prescindere, infatti, dalle suaccennate condanne penali che comportino l'automatica destituzione dall'impiego, esclusa qualsiasi procedura disciplinare, il giudizio penale vin cola

i'autorità amministrativa, unicamente per quanto riguarda la sussistenza del fatto imputato e l'accertamento che l'impiegato vi abbia preso parte (art. 63, secondo comma) R.D.L. dicembre 1923, n. 2960). All'infuori di detti limiti, il procedimento disciplinare è del tutto indi pendente dal giudizio penale. L'amnistia, estinguendo il reato, non può in fluire sulla valutazione disciplinare del fatto. Pertanto, nei confronti degli impiegati che abbiano beneficiato dell'amni stia, dovrà essere disposta

immediatamente la prosecuzione del giudizio di sciplinare o d'epurazione a suo tempo sospeso in pendenza del procedimento penale Se i! procedimento disciplinare non sia stato già iniziato e semprechè non preesista un giudizio di epurazione per i medesimi fatti perseguiti in sede penale, le Amministrazioni provvederanno subito ad istituire detto procedi mento, facendo luogo alla contestazione degli addebiti nei modi di legge. Naturalmente, la possibilità di istituire il giudizio di epurazione, anziché quello

già a suò tempo provveduto nei sensi suindicati. In tal caso, il provvedimento di sospensione continua a produrre i suoi effetti, ai fini del procedimento disciplinare,, che sia senza indugio iniziato o proseguito, nonostante che il giudizio penale si sia estinto in dipendenza dell'amnistia. Può darsi, però, che in qualche caso le. Amministrazioni abbiano omesso

1
Newspapers & Magazines
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1927/01_10_1927/BB_1927_10_01_3_object_3217729.png
Page 3 of 8
Date: 01.10.1927
Physical description: 8
); c) certificalo penale di data non anteriore, di tre mesi a quella degli esami; d) certificato di buona condotta morale e civile, rilascialo dal Podestà del comune d'origine e dai Po destà degli altri' comuni in cui l'aspirante ha dimo rato durante l'ultimo triennio; e) certificato di licenza liceale o di' istituto te cnico o diploma di scuola nojrmale superiore o di isti tuto medio di commercio secondo le disposizioni an teriori al R. D. 6 maggio 1923, n. 1Ó54, o aver supe rali gli esami di abilitazione

di un quesito iriguardante la contabilità dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza; 3) leggi e regolamenti amministrativi e compila zione di un verbale di deliberazione di comune. Esame orale : 1) nozioni di diritto civile e ordinamento dello stato civile; 2) nozioni di diritto penale; 3) nozioni di scienza delle finanze, con partico lare riguardo al sistema tributario degli enti locali; 4) statuto fondamentale del Regno, legge elello- :rale politica, leggi e regolamenti sul Consiglio

Parte ufficiale Amministrazione civile. R. PREFETTURA DI BOLZANO. Estensione al personale degli enti autarchici delle noi-mc relative alla riduzione delle indennità di caro viveri. Circolarle 31 agosto 1927 (a. V.), n. 23122/11 All'On. Amministrazione Provinciale di Bolzano Ai Sigg. Podestà della Provincia di'Bolzano. Essendo scaduto col 5 corrente il termine asse gnato. dall'articolo 5 del R. D. L. 23 giugno p. p., n. 1159, alle amministrazioni degli enti autarchici per far luogo

3
Newspapers & Magazines
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1939/31_12_1939/BB_1939_12_31_13_object_3228351.png
Page 13 of 20
Date: 31.12.1939
Physical description: 20
Codice penaie. per l'esercito, possono, altresì 'cost.tuirsi tri- tbunaQi straordinari. Nei procedimenti pei delitti* preveduti ■d'alia presente legge si làppKcaind le nor- mie dei Godice penale per l'eseorito sul- Jia procedura ipen alte in teimpo di' guerra; •Tratte le facoltà spettanti',, ai termini del detto Codice, M comandante in : capo; sonò conferite >ail Monastero delia .Gùeinra; - -Le sentenze dei-tribunale ■ speciale mon sono suscettibili di ricorso, :nè. di alciiri altro mezzo

di impugnativa, salva ila, re visione. - . 1 procedimenti pei 'delitti- preveduti daMa presente legge, in corso ai igiormo- ■dellia sua attuazioine, sono devoluti, -neiio- stato in- cui si trovammo, aäla cognazione- del tribunale speciale,, di' eui alla prima, parte dell presente articolo. - , 1 Art. 8. :— iNulla è innovato oirca le; fa- •colia eonf er^fce^ al 1 Governo con ila: legge -24:'idi<pepi-bTie-.4'9^ di.'.2à6,. -,La presente .legge;, 'entra■ ;in vigore! il igiorjio P deìll'a sua ..puiblbMicazi

&ne . ; nèlla= Gazzeüta üf Sciale dell- Regn o, e cèssa di aver-,' vigore dopo ; cinque anni da tale- data, s'aiva l'esecuzione ; di .condamie già. pronuiniciate.. . - . . Éntro io; stesso ^periodo di. tempo,, ii Governo dei Re /ha. facoltà di eiuariOTe- le norme «per iF attuazione della presènter legge,- e per il-suo jooordinamentip ■coi Codice .penale, 'Col Codice di procedura '.penale, .iool Codice ,penafìe .per ^esercito e icon l e altre: leggi;. \ Ordiniamo eine- la. presente:,' muuita ideì s'gilio

4
Newspapers & Magazines
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1927/01_08_1927/BB_1927_08_01_11_object_3217638.png
Page 11 of 15
Date: 01.08.1927
Physical description: 15
osta' per •la sepoltura, rilasciato dal Pretore o dal Procuratore del Re, perviene agli Uffici di stato civile senza tali indicazioni. Il Ministero di Grazia e Giustizia ha richiamato l'attenzione delle Autorità giudiziarie sul disposto nell'art. 11 del R. Decreto 5 ottobre 1913. n. 117o, contenente le norme di attuazione e di coordinamento e le disposizioni transitorie del Codice di procedura penale, affinchè nei casi in detto articolo indicati, sia sempre segnato nel „nulla osta' che viene

Esteri. Con l'occasione si avverte che per le domande di cittadinanza presentate dai Russi che non abbiano fatto adesione al Governo Bolscevico, il superiore Mi nistero si riserva di esonerare i richiedenti, d'accordo con quello degli Affari Esteri, dalla presentazione dei certificati di'svincolo ed immunità penale del paese di origine. Tali domande potranno quindi essere trasmessè a questo Ufficio anche qualora non vi siano allegati i suddetti due certificati. - Il Prefetto : RICCI. R. PREFETTURA

DI BOLZANO. No. 18644 Bolzano, 19 luglio 1927 (a. Y.) Oggetto: Mancanza di notizie sulle schedo liecrologiche. Ai sigg. Podestà della Provincia. Dall'Istituto Centrale di Statistica del Regno viene \ fatto presente che nelle schede necrólogiche che gii vengono trasmesse dagli Uffici de stato civile man cano spesso, in caso di suicidiö7~cli lesioni~accidentali violente o di omicidi, le notize relative al modo e mezzo col quale fu determinata la morte: Tale omis sione dipenderebbe dal fatto che il „nulla

rilasciato per la sepoltura il modo o il mezzo con cui fu deter minata la morte. Prego di rendere attenti di ciò gli ufficiali di stato civile dei Comuni dipendenti incaricandoli di segna lare a questa Prefettura le ommissioni, che si verifi cassero in futuro. Il Prefetto: RICCI. Economia nazionale. R. PREFETTURA DI BOLZANO. N. 19372/1 Bolzano, li 13 luglio 1927 (a. Y.) Oggetto.: Riduzione dei prezzi delle loca zioni. •Ai sigg. Podestà della Provincia di Bolzano. Come è noto, con R. Decreto Legge

5
Newspapers & Magazines
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1940/01_08_1940/BB_1940_08_01_23_object_3228871.png
Page 23 of 32
Date: 01.08.1940
Physical description: 32
9. — Venezia - S. C. „Nani' annessa all'Ospedale Civile 10. — Padova - S. C. annessa all'Ospedale Civile 11. — Costnza - S. C. Principessa Maria di Savoia, annessa all'Ospedale Civile 12. — Genova - S. C. annessa all'Ospedale S. Martino 13. — Genova - annessa agli Ospedali Galliera 14. — Piacenza - S. C. annessa all'Ospedale Civile 15. — Verona - S. C. Vincenzo Poloni annessa all'Ospedale Civile 16. — Brescia - S. C. Paola di Rnsa, annessa agli Ospedali Civili 17. — Siena - S. C. annessa agli Ospedali

S. Maria della Scala 18. — Ferrara - S. C. annessa all'Arcispedale S. Anna 19. — Gorizia - S. C. annessa all'Ospedale Vittorio Emanuele 20. — Merano - S. C. annessa all'Ospedale Civile 21. — Firenze - S. C. annessa all'Arcispedale di S. Maria Nova 22. — Trieste - S. C. annessa all'Ospedale R. Elena 23. — Torino - S. C. Croce Rossa annessa all'Ospedale Maggiore 24. — Bari - S. C. annessa alle cliniche della R. Uuiversità 25. — Fiume - S. C. annessa all'Ospedale di S. Spirito 26. — Palermo

- S. C. S. Vincenzo de' Paoli annessa all'Ospedale Civile 27. — Cagliari - S. C. Principessa di Piemonte annessa all'Ospedale Civile 28. — Siracusa - S. C. annessa all'Ospedale Civile Umberto I Nelle scuole convitto le allieve compiono un corso biennale teorico pratico, con relativo tirocinio, al termine del quale, previo superamento di apposito esame, conseguono il diploma di Stato per l'esercizio della pro fessione- d'infermiera (art. 135 del T. U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265).

8
Newspapers & Magazines
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1935/01_12_1935/BB_1935_12_01_4_object_3224447.png
Page 4 of 24
Date: 01.12.1935
Physical description: 24
-XIV OGGETTO: Atto di stato civile per i decedati in A. O. Ai Signori Podestà Per norma si trascrive la segnata circolare n. 36 dell'Istituto Centrale di Statistica in data 22-10-1935: „A mente delle disposizioni contenute nell' art 400 del C. C. a cura del Ministero della Guerra e della Marina degli atti di stato civile riguar danti i militari in campagna o persone impiegate al seguito delle armate, e ricevuti dagli ufficiali che compiono le funzioni relative allo stato civile devono essere

trasmessi, se trattasi di atti di morte, all'Ufficio dello stato civile del Comune dell'ultimo domicilio del defunto. Inoltre, a mente del disposto dell'art. 397 del C. G, morendo alcuno in luogo diverso da quello della sua residenza, l'Ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte, deve trasmettere entro 10 giorni co pia dell'atto all'Ufficio dello stato civile del Comune, in cui il defunto ave va la sua residenza. 4ali atti di morte non si deve tener conto nelle rilevazioni

di stati stica demografica eseguite a mezzo dei modelli C e delle, schede B e B-bis, perchè tali rilevazioni si »feriscono esclusivamente alla popolazione presente: se ne deve però tener conto nella parte F, del modello E F, che -riguarda appunto la popolazione residente. Come si è detto, questi atti sono trasmessi all' Ufficio di stato civile in base a due distinte disposizioni di legge, l'una per i militari in campagna o per le persone al siguito delle armate, l'altra per i restanti atti. Allo scopo

10
Newspapers & Magazines
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1935/15_01_1935/BB_1935_01_15_7_object_3223394.png
Page 7 of 30
Date: 15.01.1935
Physical description: 30
una visita necroscopica deve avvertire di ciò per iscritto l'Ufficiale di Stato Civile specificando i motivi per i quali è nella impossibilità di farla. Si deve aggiungere che gli Ufficiali di Stato Civile debbono facilitare l'opera dei Medici condotti in questa materia, ricordando che la visita necrocsopica è sufficente sia fatta prima del seppellimento, anche imme diatamente prima, e che non, è pi escritto che venga eseguita al domicilio del defunto ma può essere fatta in qualsiasi luogo

, ad esempio in Chiesa o af cimitero. Occorre aggiungere ancora che il medico condotto che non eseguisca una visita necroscopica senza un giusto e improrogabile motivo commette una mancanza disciplinare che deve essere punita a norma di legge. 3°) L'Ufficiale di Stato Civile, che abbia ricevuto l'avviso dal Medico condotto di non poter eseguire la visita necroscopica, comunica subito tale avviso al Podestà o al Presidente del Consorzio medico per le indagini di competenza e gli eventuali provvedimenti

disciplinari ed incarica subito un altro medico del comune o di un comune viciniore di eseguire la visita, assumendo a carico del Comune la relativa spesa. Ove ciò non sia possibile, l'Ufficiale di Stato Civile ordina il trasporto della salma nel deposito previsto dall'art. 13 del regolamento di Polizia mortuaria, ove tale deposito esista, facendo osservare le disposizioni del successivo articolo 16 e pròtraendo di 24 ore il seppellimento, per dar modo al Medico condotto di eseguire la visita necroscopica

. Ove neanche ciò sia possibile, subentra uno stato di necessità e l'ufficiale di Stato Civile, astretto da tale stato a trascurare la disposizione del citato art. 5 del regolamento di Polizia mortuaria, osservando solo le disposizioni dell'art. 385 del Codice Civile, accerta personalmente o fa accertare da un suo , delegato la morte e, quando questa sia accertata ed esuli ogni sospetto di cause colpose o dolose del decesso, ordina il seppelimento della salma. Si prega richiamare su quanto sopra

l'attenzione dei Medici condotti, comunali e consorziali, e degli Ufficiali di Stato Civile. Il Prefetto M ASTROM ATTEI

11
Newspapers & Magazines
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1946/01_08_1946/BB_1946_08_01_8_object_3234740.png
Page 8 of 40
Date: 01.08.1946
Physical description: 40
data del ritorno del reduce alla vita civile. L'articolo 5 del Decreto fornisce i criteri per la determinazione della data dell'inizio della corresponsione dell'assegno; tale data deve coincidere con il verificarsi di un complesso o di circostanze materiali che la legge, adottando lo specifico termine tecnico di rientro nella vita civile, intende identificare con il momento in cui il reduce, definitivamente libero da ogni obbligo di carattere militare e da ogni altra limitazione di attività indipen

dente dalla guerra, deve o dovrebbe trovarsi n grado d riprendere nella vita civile un qualsiasi lavoro che lo metta in condizioni di provvedere al sosten tamento proprio e della famiglia. Le circostanze nelle quali deve identificarsi il rientro nella vita civile, sono indicate dall'articolo 5 del Decreto in termini eguali a quelli già usati dal paragrafo IX della Circolare, distintamente per le categorie dei partigiani, dei militari, dei civili deportati con una sostanzale nnovazone relativa

ai partigiani smobilitati per i quali la durata del rientro nella vita civile deve coincidere con quella della effettiva smobilitazione anzi ché con la data presuntiva del 7 giugno 1945, prima indicata dalla Circolare. Si segnala pertanto che in conseguenza di tae innovazione, per tutti i parm igiani eventualmente smobilitati fra il 7 giugno e il 14 settembre 1945, la decorrenza dei ISO giorni di godimento dev'assegno è stabilita dal 15 set tembre 1945 mentre per i partigiani smobilitaci dal 15 settembre

1945 in poi, la decorrenza viene computata dal giorno della rispettiva smobilitazione. Fra le categorie elencate dall'art. 5 non è compresa quella dei partigiani e militari invalidi e mutilati, già menzionati alla lettera c) del paragrafo IX della Circolare. La considerazione di tale categoria ai fini della data di rien tro nella vita civile è risultata evidentemente superflua in dipendenza del tas sativo divieto, sancito dall'art. 8 del Decreto, del cumulo dell'assegno con la pensione per

14
Newspapers & Magazines
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1928/01_07_1928/BB_1928_07_01_6_object_3218222.png
Page 6 of 8
Date: 01.07.1928
Physical description: 8
ai singoli Comuni. Nel comunicare quanto sopra ritengo opportuno richiamare alcune delle prescrizioni, che devono es sere osservate da parte dei Comuni per la compila zione delle rilevazioni mensili sul movimento naturale della popolazione. 1. Le rilevazioni si riferiscono alla popolazione presente. Deve essere quindi tenuto conto dei soli atti di stato civile formati nel Comune e di quelli trasméssi m'originale (art. 381 e 396 del Codice Civile) e non di quelli trasmessi in copia. 2. Per le nascite

morti debbono essere conside rati soltanto i bambini partoriti senza vita. dopo il sesto mese di gestazione. A tale proposito si riporta il testo dell'articolo 57 dell'Ordinamento dèlio Staito Civile, approvato- con R. D. del 15 novembre Ì865. > „Art. 57. -—L'Ufficiale non può tener-conto, della dichiarazione che dai comparenti si facesse che il bambino sia nato vivo o morto. Può bensì nell'interes se della ^statistica,raccogliere notizie, intorno -alle.varie condizioni dei nati morti, se cioè siano

morti prima, durante o subito jdopo il parto'. I nati vivi, morti prima della denuncia di nascita, vanno considerati anche fra i morti, quantunque in 'base alle prescrizioni dell'art. 56 del sovracitato ordi-, namento l'Ufficiale di Stato civile tralasci di stèndere la dichiarazione di morte nel registro a ciò destinato. II numero dei partoriti morti, invece, deve essere escluso dal numero dei morti. Sarà quindi opportuno che dai Cpmuni sia tenuto nota, durante il mese, degli alti di nàscita che

18
Newspapers & Magazines
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1927/01_05_1927/BB_1927_05_01_8_object_3217470.png
Page 8 of 14
Date: 01.05.1927
Physical description: 14
all'ingegnere, capo del Genio . civile, competente per territorio, di procedere alla liquidazione definitiva, confermando o modifi cando il prezzo stesso. Contro il provvedimento dell'ingegnere capo del Genio.civile, relativamente a] prezzo, è ammesso ri corso al Ministro per i lavori pubblici, la cui deci sione non è suscettibile di alcun gravame, nè in via .amministrativa, nè in via giudiziaria. Con le stesse norme i funzionari delegati dal Mi nistro per i lavori pubblici hanno facoltà di requisire

articoli 12 e 16. Art. 29. Alle imprese che eseguiscono lavori per conto dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri enti pubbli ci, e che, a termini dell'art. 8 del Regio decreto 2 settem bre 1919, n. 1915, su richiesta del Ministro per i la vori pubblici, abbiano messo a disposizione dèi Genio civile, in tutto o in parte, le loro maestranze, spetta : 0 un prolungamento del termine per l'esecuzione dei lavori in corso di appalto, corrispondente al nu mero dei giorni durante i quali

le maestranze sono state a disposizione del Genio civile : 2° un compenso commisurato in ragione del 10 per cento sull'ammontare del prezzo della mano d'opera, da determinarsi sulla base della polizza di assicura zione contro gli infortuni sul lavoro. Tuttavia, nel caso in cui il numero degli operai messi a disposizione risultasse di un quinto inferiore a quello rappresentante la totalità delle maestranze impiegate dall'impresa, a questa non verranno corri sposti i compensi di cui ai numeri 1 e 2 del

civile, e dal terzo giorno successivo alla data di detta dichiarazione comincia a decorrere per . l'impresa il nuovo termine per la ultimazione dei lavori ad essa appaltati, prorogati come al numero 1 del presenta articolo, e cessa il diritto al compenso di cui al n. 2. Per i materiali eventualmente requisiti alle im prese suddette si applica la procedura di cui all'arti colo precedente e sarà in facoltà della Amministra zione- appaltante di concedere la proroga del termine di ultimazione dei lavori

19
Newspapers & Magazines
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1937/11_08_1937/BB_1937_08_11_5_object_3226215.png
Page 5 of 10
Date: 11.08.1937
Physical description: 10
Circolare n: 15508-1 del 5 agosto 1937-XV % OGGETTO: Rilàscio di atti di stato civile ad ex connazionali naturaliz zati stranieri / In seguito a recenti accordi intervenuti fra il Governo Italiano e quello Francese, le richieste di atti di stato civile relativi di ex-connazionali, na turalizzati francesi , devono avere libero corso. La prassi finora seguita dalle Autorità Civili dtl Regno, in confronto delle domande di atti di stato civile prodotte nell'interesse di connazionali residenti

in Francia e possedimenti francesi per ciò che riguarda i ridetti ex-connazionali, deve essere opportunamente modificata. Ricevendo, esse, richieste di atti di stato civile che si affermano pro dotte nell'interesse dei connazionali che si sono naturalizzati francesi, le Autorità Comunali devono accertare se gli interessati si trovano realmente in questa condizione. Nel caso che la condizione di cittadino francese della persona cui si riferisce la richiesta risulti dai registri dello stato civile, esse

devono dare subico e direttamente evasione aliai richiesta. Ove, invece, la cbndizione predetta non risulti nei registri dello stato civile, devono prontamente comunicare all'Autorità francese richiedente, o i all'interessato, se sia stato questi a fare la richiesta, tale circostanza, sog giungendo che al rilascio del documento verrà provveduto non appena av venga la regolare trascrizione del relativo decreto di naturalizzazione fran cese. Si pregano le LL. SS. di impartire agli uffici dipendenti

21